CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 24 NOVEMBRE 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
La controversia odierna verte sulla determinazione delle spettanze di pensione di un ex dipendente della Commissione, e più precisamente sul problema del criterio con cui vanno ridotte in considerazione del fatto che determinati importi sono stati prelevati dal conto del ricorrente presso la cassa di previdenza provvisoria, oggetto della circolare di servizio n. 16 della Commissione del 19 giugno 1958.
Il ricorrente entrava alle dipendenze della Commissione nel 1958 e dal novembre 1962 diveniva direttore di grado A2. Nel 1969 presentava le dimissioni, che venivano accettate con effetto dal 1o ottobre Nel far ciò, dichiarava di voler fruire della possibilità di percepire una liquidazione invece delle prestazioni di pensione che gli sarebbero spettate in futuro. Più tardi, per motivi che ora non ci interessano — li ho esposti nelle conclusioni 133/73 (Herbert Bruns/Commissione delle Comunità europee, ordinanze 7 dicembre 1973 e 28 marzo 1975, Racc. 1975, pag. 627) — egli comunicava di preferire invece le prestazioni di pensione, in sostituzione della liquidazione, che metteva a disposizione della Commissione. Nell'ottobre 1972, avendo incontrato degli ostacoli, il ricorrente chiedeva inoltre in modo formale che la Commissione decidesse ch'egli aveva diritto alla pensione e doveva restituire la liquidazione. Nel febbraio 1973, dopo aver evidentemente effettuato la restitutzione alla fine del 1972, presentava un reclamo amministrativo, in risposta al quale un membro della Commissione, nel marzo 1973, gli comunicava che la liquidazione gli era stata versata a buon diritto e che la pensione non gli spettava. Ciò induceva il Bruns ad adire la Corte nel maggio 1973, chiedendo che fosse annullata la decisione del marzo 1973 e che fosse dichiarato che gli spettava la pensione e che andavano restituite le prestazioni che gli erano state versate in luogo della stessa. In detto procedimento (causa 133/73) la Commissione eccepiva l'irricevibilità. Il 5 dicembre 1973 presentavo le mie conclusioni in merito nelle quali sostenevo che il ricorso non poteva considerarsi irricevibile.
In seguito le parti intavolavano trattative per trovare un accomodamento, al quale giungevano parecchio tempo dopo. Alla fine del 1974-inizio 1975 veniva concordato che la Commissione avrebbe riconosciuto il diritto alla pensione del Bruns, il quale avrebbe restituito la liquidazione, maggiorata degli interessi, nella moneta in cui gli era stata versata. La causa finiva perciò senza che fosse pronunziata la sentenza.
Ma i contrasti tra le parti non erano completamente finiti.
Per spiegare questa spiacevole situazione devo richiamarmi alla già citata circolare n. 16, sulle assicurazioni e previdenza sociali, del 1958. In essa si stabiliva che per ogni dipendente si sarebbe aperto un conto, nel quale si sarebbero iscritti tutti i contributi versati a favore del titolare, i relativi interessi e gl'interessi sui medesimi. Si stabiliva inoltre che per mantenere i diritti a pensione nel paese d'origine, si potevano effettuare versamenti dal conto in questione. Il ricorrente si era valso di questa possibilità, senza tuttavia esaurire completamente il suo credito sul conto. Avvenne dunque che, all'entrata in vigore dello Statuto del personale, il 1o gennaio 1962, allorché i crediti residui vennero trasferiti nel bilancio, sul quale gravavano da quel momento le pensioni, sul conto del ricorrente vi era ancora una parte dei contributi versati nonché un credito di interessi.
Come si debba tener conto di ciò nella determinazione della pensione è — come ho detto all'inizio — il punto controverso. Essenziale a questo proposito è l'art. 49, 1o comma dell'allegato VIII dello Statuto che recita:
«Se il funzionario si è avvalso della facoltà di prelevare dal suo conto, presso il regime provvisorio di previdenza comune alle istituzioni delle Comunità, le somme che doveva versare nel suo paese di origine per garantirsi il mantenimento dei suoi diritti a pensione, i suoi diritti a pensione sono, per il periodo di iscrizione al regime provvisorio di previdenza, ridotti proporzionalmente alle somme prelevate dal suo conto.»
La disposizione viene interpretata dall'amministrazione della Commissione nel senso che gli interessi sul conto di cui trattasi non debbono venir presi in considerazione. Il ricorrente invece ritiene che si debba tener conto di tutto quanto rimaneva sul conto il 31 dicembre 1961. A seconda del metodo prescelto, l'importo base della pensione mensile varia di una cifra pari a FB 1121 secondo il ricorrente e FB 668 secondo la Commissione.
Il rappresentante della Commissione nella causa 133/73 ha comunicato per la prima volta al ricorrente il relativo calcolo, nell'ambito delle trattative per la transazione, con una lettera del 1o aprile 1974. Ottemperando alla richiesta fattagli, il Bruns rispondeva il 17 aprile 1974, ed osservava che — contrariamente a quanto pensava l'amministrazione — nel calcolare l'importo mensile della pensione si doveva partire dalla somma residua sul suo conto, ivi compresi gli interessi. In una lettera del 7 marzo 1975, il ricorrente chiedeva che fosse riesaminato il conteggio provvisorio delle sue spettanze di pensione sotto l'aspetto della riduzione proporzionale, tenendo conto del suo credito al 31 dicembre 1961. Un dipendente dell'ufficio legale della Commissione — evidentemente l'agente nella causa 133/73 era in quel periodo ammalato — rispondeva, con lettera del 12 marzo 1975, che avrebbe consultato l'amministrazione, informando poi del risultato il ricorrente. Nella lettera si sottolineava pure che il versamento della pensione dal 1o gennaio 1975 era subordinato all'approvazione formale della transazione da parte della Commissione.
Seguiva, il 18 aprile 1975, una comunicazione, firmata da un capodivisione, nella quale si continuava — come risulta dagli allegati — a non tener conto dell'accredito degli interessi nella riduzione effettuata a norma dell'art. 49 dell'allegato VIII dello Statuto del personale. La comunicazione recava una nota in calce, secondo cui essa era stata emanata «con riserva dell'approvazione formale della transazione da parte della Commissione». Con lettera dell'agente della Commissione in data 10 giugno 1976 si informava il ricorrente che si doveva ancora decidere formalmente circa l'attribuzione delle spettanze di pensione, decisione che sarebbe stata presa a giorni. Al termine della lettera, circa il problema della riduzione, si dichiarava che l'amministrazione della Commissione avrebbe preso contatto direttamente con il Bruns.
Il 20 giugno 1975, veniva emanato un provvedimento firmato da un capodivisione, per il direttore del personale, in base al quale il ricorrente — senza ulteriori specificazioni — aveva diritto alla pensione dal 1o gennaio 1975. Questo provvedimento veniva trasmesso all'interessato con lettera dell'agente della Commissione in data 26 giugno 1975. Con questo, come si diceva nella lettera, «il caso si considerava definitivamente chiuso». Il 7 luglio 1975 il ricorrente reclamava nuovamente, osservando che si doveva ancora annullare il provvedimento del 19 marzo 1973, impugnato col ricorso 133/73. Al reclamo rispondeva l'agente della Commissione con una lettera del 17 luglio 1975, secondo la quale la decisione della Commissione 19 marzo 1973 era divenuta priva di oggetto.
Ma il ricorrente, che evidentemente riteneva che il problema del calcolo delle sue spettanze di pensione non fosse ancora completamente risolto, il 21 agosto 1975 scriveva ancora alla Commissione. Poiché riteneva erronea la riduzione effettuata, chiedeva un riesame del calcolo della pensione base effettuato nella comunicazione del 18 aprile. 1975 e dichiarava che la sua richiesta, se del caso, andava considerata come domanda di emanazione di una decisione a norma dell'art. 90, 1o comma, dello Statuto. Poiché a tale richiesta non veniva dato seguito, dopo aver mandato, inutilmente, dei solleciti il 18 dicembre 1975 e il 2 febbraio 1976, il 15 marzo 1976 inviava alla Commissione un reclamo formale sullo stesso argomento. Dopo un nuovo sollecito inviato il 15 giugno 1976, al ricorrente veniva infine comunicato, con lettera della Commissione del 9 agosto 1976, che, a conferma del silenzo-rifiuto opposto alla richiesta del 21 agosto 1975, la sua domanda era respinta.
Si giungeva così alla peresentazione del presente ricorso, il 30 settembre 1976. Il ricorrente vuol far sì che venga accettato il suo modo di vedere circa la riduzione delle spettanze di pensione a norma dell'art. 49 dell'allegato VIII dello Statuto del personale. Per questo egli chiede l'annullamento della decisione 9 agosto 1976. Inoltre egli chiede che alla Commissione venga ordinato di tener conto, nel calcolo delle spettanze di pensione del ricorrente, per il periodo in cui è stato affiliato alla cassa di previdenza provvisoria delle Comunità, del credito a favore del Bruns sul suo conto presso detta cassa, al momento dell'entrata in vigore dello Statuto. In seguito alle obiezioni formulate dalla Commissione, nella replica quest'ultima domanda veniva modificata in subordine nel senso che la Corte dichiari che, nel calcolo delle spettanze di pensione del ricorrente per il periodo di affiliazione alla cassa di previdenza provvisoria delle Comunità, si deve tener conto del credito a favore del Bruns sul suo conto presso detta cassa, al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.
La Commissione sostiene anzitutto che il ricorso è irricevibile perché tardivo. Essa ha perciò chiesto, a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura, una pronuncia sulla ricevibilità soltanto, domanda sulla quale la Sezione peraltro non si è pronunciata subito (vedi ordinanza 19 gennaio 1977). Nel merito, al Commissione sostiene che solo la sua interpretazione dell'art. 49 dell'allegato VIII è corretta e quindi non vi è motivo di dichiarare inesatto il suo computo e di disporre una riduzione diversa.
A questo proposito, ecco il mio parere:
I — Sulla ricevibilità
La Commissione fonda la sua eccezione di irricevibilità sul fatto che il computo delle spettanze litigiose secondo una determinata formula di riduzione è stato fatto nella comunicazione del 18 aprile 1975. È vero che in questa comunicazione vi sarebbe la riserva che la Commissione doveva approvare la transazione. Sarebbe però chiaro in primo luogo che, giacché oggetto della transazione era solo la materia del contendere della causa 133/73, cioè il riconoscimento del diritto alla pensione, la riserva non si riferiva al conteggio particolareggiato delle spettanze. In secondo luogo, quanto alla transazione, il provvedimento definitivo sarebbe costituito dalla decisione 20 giugno 1975. Con ciò sarebbe divenuta definitiva pure la comunicazione con i relativi calcoli; lo stesso ricorrente lo avrebbe ammesso, giacché nella lettera 21 agosto 1975 parla del fatto che la comunicazione, con la decisione 20 giugno 1975 è divenuta definitiva. I termini decorrerebbero dunque dalla notifica della decisione 20 giugno 1975. Se si considera come reclamo la lettera del 21 agosto 1975 — ed in questo senso militerebbe il fatto che in essa si parla di riesame del computo della pensione — il reclamo sarebbe tempestivo. Poiché però esso non ha avuto seguito, decorsi 4 mesi, cioè il 21 dicembre 1975, si sarebbe dovuto presumere il silenzio-rifiuto. Da questo momento sarebbe decorso il termine d'impugnazione di tre mesi. Il ricorrente però non lo avrebbe osservato — il ricorso è stato proposto il 30 settembre 1976 — e in proposito sarebbe irrilevante la decisione espressa della Commissione 9 agosto 1976 e la sua impugnazione, trattandosi di un puro atto confermativo che per di più non sarebbe stato emanato entro i termini d'impugnazione, come invece prescrive l'art. 91 dello Statuto. Non sarebbe affatto possibile reagire — come evidentemente avrebbe inteso fare il ricorrente — ad una decisione impugnabile, in un primo tempo con un reclamo a norma dell'art. 90 dello Statuto, per il quale non vi sono termini, per poi promuovere il ricorso giurisdizionale, una volta acquisito il silenzio-rifiuto. Contro questa sofistica interpretazione dei termini d'impugnazione, che nello Statuto del personale sono già calcolati con ben maggior larghezza che nell'art. 173 del Trattato CEE, si potrebbe in particolare obiettare che una decisione conseguente ad una domanda del genere, come ormai ha ribadito la giurisprudenza, non è altro che un atto confermativo, che non fa decorrere un nuovo termine.
Il ricorrente ribatte anzitutto che la transazione doveva venir approvata da un membro della Commissione. Ciò sarebbe stato necessario, giacché la decisione impugnata nel procedimento 133/73 era pure stata firmata da un membro della Commissione e d'altronde questo modo di procedere era previsto nella lettera del 1o aprile 1974. L'approvazione però — e ad essa si richiama pure la riserva di cui alla lettera 18 aprile 1975 — non sarebbe stata mai data. Il provvedimento del 20 giugno 1975 sarebbe stato firmato solo da un capodivisione ed inoltre avrebbe ad oggetto solo il riconoscimento del diritto alla pensione, non già il computo particolareggiato delle spettanze. Nemmeno risponderebbe a verità che detto computo ed in particolare il problema della riduzione siano stati trattati nei negoziati relativi alla transazione. La prova ne sarebbe che in una lettera del 1o aprile 1974 il ricorrente sarebbe stato invitato a pronunciarsi sul conteggio di quanto gli spettava, cosa che egli avrebbe fatto nella lettera 17 aprile 1974. Inoltre, in risposta al suo sollecito del 7 marzo 1975, il 12 marzo 1975 gli sarebbe stato comunicato che sul problema «riduzione» si stava discutendo con l'amministrazione della Commissione; inoltre l'agente della Commissione, pure in una lettera del 10 giugno 1975, gli avrebbe promesso che l'amministrazione si sarebbe messa direttamente in relazione con lui in merito al problema specifico. Ciò non sarebbe avvenuto. L'amministrazione però, se fosse stata del parere che col provvedimento 20 giugno 1975tutto era divenuto definitivo, lo avrebbe facilmente potuto rendere noto in una lettera di accompagnamento. Cosi stando le cose, sarebbe stato logico che il ricorrente pensasse che il problema della riduzione delle spettanze di pensione non era ancora stato definitivamente risolto e quindi avrebbe potuto presentare, in un primo tempo, un reclamo all'autorità che ha il potere di nomina e solo dopo la sua reiezione avrebbe dovuto proporre ricorso, prima amministrativo e poi giurisdizionale. Se non si vuole accettare questa prospettiva, si potrebbe però comunque far richiamo all'art. 41 dell'allegato VIII dello Statuto del personale, a norma del quale le spettanze di pensione, se calcolate in modo erroneo o difettoso, indipendentemente dal tipo di errore, si possono sempre ricalcolare. A ben vedere, questa norma si dovrebbe applicare anche nel caso di erronea applicazione del diritto e in forza di essa vi sarebbe l'obbligo di rettifica, indipendentemente da precedenti atti o termini che fossero decorsi a partire da essa.
Nell'esame di questo punto voglio anzitutto soffermarmi sull'ultima norma testé menzionata in quanto, se risultasse esatto quanto ha sostenuto in merito il ricorrente, il problema dell'osservanza del termine di impugnazione dopo l'emanazione del provvedimento 20 giugno 1975 perderebbe evidentemente la sua importanza.
Circa l'art. 41 dell'allegato VIII sorgono due questioni, in corrispondenza delle obiezioni della Commissione:
1.
Se la nozione di «calcolo erroneo» comprenda anche l'erronea interpretazione dello Statuto.
2.
Se la norma conceda solo all'amministrazione facoltà di rettifica, ma non conceda ai dipendenti un correlativo diritto di reclamo nei confronti dei provvedimenti normalmente non più impugnabili.
Quanto alla prima questione è possibile sostenere che l'art. 41 si può applicare anche nel caso di errori di diritto, giacché vi si parla in modo generico di errori od omissioni di qualsiasi natura.
Quanto alla seconda questione, per contro, concordo con la Commissione. In effetti, il tenore della norma lascia intendere che si è voluta riservare alla sola amministrazione la facoltà di agire. Poiché lo Statuto pone il principio che gli atti lesivi possono venir impugnati solo entro determinati termini, l'art. 41 dell'allegato VIII sarebbe stato redatto in modo del tutto diverso se si fosse inteso affermare che gli interessati, senza tener conto dei termini di impugnazione, possono mettere in questione senza limiti di tempo la correttezza dei provvedimenti in materia di pensione adottati nei loro confronti. Il ricorrente invocherebbe quindi invano l'art. 41 dell'allegato VIII se il termine fosse effettivamente già scaduto.
Per quanto invece riguarda la presunta reazione tardiva del ricorrente di fronte ai provvedimenti che lo riguardavano, si deve in primo luogo sottolineare — e ciò a proposito della comunicazione 18 aprile 1975, che la Commissione giudica importante e nella quale si parla dell'approvazione formale della transazione da parte della Commissione — che oggetto della transazione nell'ambito del procedimento 133/73 non era il computo particolareggiato delle spettanze di pensione, ma solo il riconoscimento del diritto del ricorrente alla pensione in luogo della liquidazione. É irrilevante in proposito che, nelle trattative per la transazione, si sia parlato anche dei criteri di calcolo delle spettanze di pensione, in quanto risulta comunque chiaro, sia dal progetto di transazione, trasmesso al ricorrente con lettera 1o aprile 1974, sia dalla lettera della Commissione 12 marzo 1975, nella quale — relativamente alla questione «riduzione» — si parla di un «nuovo problema», che il calcolo particolareggiato delle spettanze di pensione costituiva un problema speciale, esulante dalla transazione. Se dunque si è parlato di approvazione della transazione da parte della Commissione, non si intendeva far riferimento al calcolo delle spettanze.
Del resto detta approvazione formale non è mai stata data. Al massimo si potrebbe vedere se sia sufficiente il fatto che, in modo diverso, è apparso che la riserva di cui alla lettera del 18 aprile 1975 era stata sciolta. A questo proposito si potrebbe far richiamo alla lettera 26 giugno 1975, con cui è stato notificato il provvedimento 20 giugno 1975. In essa si parla infatti di una decisione della Commissione, il che potrebbe esser considerato come indizio che questo è l'atto cui si riferiva la nota riserva, ed inoltre nella lettera si parla anche di chiusura definitiva della pratica. Sotto questo aspetto potrebbe anche assumere importanza il fatto che, di fronte alle obiezioni esposte dal ricorrente il 7 luglio 1975, in una lettera del 17 luglio 1975 si dichiarava che il provvedimento 19 marzo 1973, sul quale verteva il procedimento 133/73, era ormai privo di contenuto.
Se esito ugualmente ad ammettere l'esistenza di un provvedimento definitivo anche circa il computo particolareggiato, ciò si deve soprattutto alla lettera 10 giugno 1975 — più volte citata in corso di causa — dell'agente della Commissione, in cui, quanto al problema della riduzione delle spettanze di pensione a norma dell'art. 49 dell'allegato VIII dello Statuto del personale, si dichiara espressamente che l'amministrazione si sarebbe posta direttamente in contatto con l'interessato, e ciò in relazione all'osservazione che sotto l'aspetto formale si doveva ancora prendere una decisione circa il riconoscimento del diritto alla pensione. Questa presa di contatto diretta non vi è stata. D'altro canto l'amministrazione non avrebbe avuto difficoltà, se fosse veramente stata d'avviso che il provvedimento 20 giugno 1975 costituiva la soluzione definitiva anche della controversia sulla riduzione, a darne esplicita comunicazione al ricorrente, e ciò o nella lettera 26 giugno 1975 o in quella 17 luglio 1975. La questione della definitività del provvedimento circa la riduzione è rimasta così inutilmente e deplorevolmente in sospeso e ciò è indubbiamente imputabile alla Commissione. Stando cosi le cose, era logico che il ricorrente immaginasse che la comunicazione 18 aprile 1975 non fosse ancora divenuta definitiva nell'estate successiva e quindi per lui non vi era motivo di presentare in quel momento un reclamo formale. Per risolvere la questione, doveva apparire molto più idonea una richiesta formale, come quella in effetti presentata alla Commissione dal ricorrente il 21 agosto 1975.
Da questo momento, il ricorrente ha però osservato tutti i successivi termini. Poiché — sfortunatamente — la Commissione non ha risposto, la richiesta doveva considerarsi respinta il 21 dicembre 1975. Quindi il ricorrente ha presentato un reclamo formale, per il quale è prescritto un termine di tre mesi, tempestivamente il 15 marzo 1976. Di nuovo, poiché neppure questo reclamo ricevette risposta tempestiva, dopo quattro mesi, cioè il 15 luglio 1976, si doveva considerarlo respinto. Giacché da questa data il ricorrente aveva un termine di tre mesi per impugnare e poiché in questo periodo aveva appreso — lettera 9 agosto 1976 — la reiezione espressa della sua domanda, il ricorso presentato il 30 settembre 1976, anche in relazione all'art. 91, n. 3, secondo trattino dello Statuto del personale, non può considerarsi tardivo.
Il ricorso è dunque ricevibile.
II — Prima di iniziare l'esame del merito della controversia, devo comunque ancora soffermarmi su due osservazioni della Commissione circa la formulazione delle conclusioni del ricorso.
Quanto al primo punto, la Commissione ha obiettato che, anche qualora esso venisse accolto, ciò non significherebbe ancora l'annullamento della comunicazione del 18 aprile 1975. Circa il secondo punto, nella sua formulazione originale, la Commissione ha espresso dubbi quanto alla possibilità che la Corte dia alla Commissione gli ordini auspicati dal ricorrente.
Nessuno dei due problemi mi pare presenti difficoltà particolari. Se si accolgono le mie osservazioni sulla ricevibilità, è chiaro che la comunicazione del 18 aprile 1975 non è divenuta definitiva, ma contiene semplicemente un calcolo sul quale la discussione era ancora aperta. Non vi è dunque alcun motivo di chiederne l'annullamento. Quanto alla formulazione del secondo punto, essa è stata modificata nella replica per evitare eventuali critiche, e quindi cade l'interrogativo circa la facoltà della Corte di dare ordini alla Commissione. La nuova versione, con cui si chiede alla Corte una dichiarazione circa l'interpretazione dello Statuto, non può certo dar luogo ad obiezioni. Tengo però ad aggiungere che a me non pare irricevibile nemmeno la prima versione, giacché gli ordini che la Corte dà all'amministrazione non si prestano ad obiezioni, quanto meno nel caso in cui la situazione giuridica non lascia all'amministrazione alcuna libertà d'azione. Ciò comunque corrisponde senz'altro a verità nel caso dell'art. 49 dell'allegato VIII dello Statuto del personale ed è possibile affermarlo fin d'ora senza pregiudizio per l'ulteriore esame della controversia.
III — Nel merito
Veniamo ora al nocciolo della controversia, cioè all'interpretazione dell'art. 49, n. 1 dell'allegato VIII dello Statuto del personale, che ho già ricordato.
A questo proposito il ricorrente si è richiamato, a sostegno della sua tesi — cioè che la riduzione deve effettuarsi in modo che gli importi prelevati vengano commisurati al credito complessivo, ivi compresi gli interessi prima del prelievo — soprattutto al fatto che nell'art. 49 si parla di importi e non di contributi prelevati. Egli assume inoltre che la cassa di previdenza del periodo prestatutario era un organismo autonomo, un sistema di autoassicurazione. Per ciascun dipendente, il credito sul conto personale — cioè contributi e interessi — era l'equivalente per il complesso delle spettanze di pensione. Se gli interessi non fossero entrati in linea di conto nel computo delle spettanze, in caso di riduzione, si sarebbe trascurata una parte di detto equivalente. Inoltre il ricorrente osserva che un dipendente, allorché lasciava il servizio, a norma della circolare in questione poteva chiedere il rimborso di tutti gli importi che gli erano stati accreditati, ivi compresi gli interessi, e che a ciò corrisponde la disciplina dell'indennità una tantum di cui all'art. 12, lett. a), dell'allegato VIII dello Statuto del personale.
La Commissione sostiene invece che l'art. 49, n. 1 dell'allegato VIII dello Statuto del personale va interpretato alla luce del sistema previdenziale contemplato dallo Statuto, in base al quale si tiene conto solo degli anni di servizio e dell'ultimo stipendio base. Se si tenesse conto degli interessi relativi al periodo prestatutario, ne risulterebbe una riduzione minore e quindi un maggior numero di anni di servizio per detti dipendenti. Ciò sarebbe però discriminatorio nei confronti dei dipendenti che mai hanno effettuato prelievi o di quelli che sono entrati in servizio sotto il regime dello Statuto e non hanno mai avuto la possibilità di effettuare prelievi. Non da ultimo, avrebbe pure importanza il fatto che, nella disciplina per il pagamento posticipato dei contributi relativi al periodo prestatutario, non si parla di interessi.
Anzitutto mi pare importante qui che dal tenore dell'art. 49 dell'allegato VIII allo Statuto del personale non si può desumere nulla che obblighi ad accettare la tesi del ricorrente. Esso parla solo di riduzione proporzionale alle somme prelevate dal conto. Con ciò non si specifica a quale parametro si debbano commisurare gli importi prelevati, cioè al conto del singolo dipendente oppure solo ai contributi versati.
Guistamente la Commissione ha rilevato — e ciò si può del pari usare contro il punto di vista del ricorrente — che la disciplina di cui alla circolare n. 16 già citata non aveva ad oggetto un sistema previdenziale in senso stretto. Nulla indica che la cassa di previdenza dovesse autofi-nanziarsi; in particolare, al punto III di questa disciplina non erano per nulla contemplate prestazioni previdenziali. È quindi errato desumere dalla circolare n. 16 che i crediti complessivi andassero considerati come equivalente del totale delle spettanze di pensione. In realtà la disciplina serviva solo a preparare il sistema previdenziale dello Statuto, in modo che determinati mezzi all'uopo occorrenti venissero tempestivamente predisposti. In relazione a ciò, nella circolare era espressamente stabilito che, all'entrata in vigore del sistema pensionistico, gli importi dei singoli conti sarebbero confluiti nella cassa pensioni secondo le modalità che si sarebbero allora fissate. Ciò è avvenuto dopo l'entrata in vigore dello Statuto mediante trasferimento nel bilancio, poiché su di esso — a norma dell'art. 83, n. 1 dello Statuto — grava pure l'onere delle prestazioni. A questo proposito si può, tra l'altro, far richiamo all'art. 51 dell'allegato VIII dello Statuto. Sotto questo aspetto appare del tutto normale che il trasferimento comprendesse, senza espressa menzione, anche gli interessi, perché il bilancio, dal quale si prelevano le prestazioni, al momento dell'entrata in vigore dello Statuto doveva trovarsi nella situazione in cui si sarebbe trovato se i contributi vi fossero affluiti direttamente e tempestivamente, cioè al momento in cui erano stati versati.
Inoltre, contro la tesi del ricorrente, si può far richiamo alla già ricordata disciplina dell'indennità una tantum di cui all'art. 12, lett. a), dell'allegato VIII dello Statuto del personale. Come già nella circolare n. 16, è contemplato qui il versamento degli importi accreditati sul conto presso la cassa di previdenza provvisoria, che comprendono anche gli interessi, e vi si parla inoltre pure degli interessi sugli interessi. In verità non si può contrastare la tesi che, se l'art. 49 dell'allegato VIII avesse veramente voluto che si tenesse conto degli interessi, lo avrebbe indicato in modo altrettanto chiaro.
Soprattutto mi ha colpito però quanto la Commissione ha desunto, a sostegno della sua tesi, dal sistema previdenziale dello Statuto. In effetti è logico, dal momento che l'art. 49 non è sufficientemente preciso e che esso — seppure limitatamente al caso speciale del prelievo di somme dalla cassa pensioni provvisoria — fa indiscutibilmente parte del sistema previdenziale, che nella ricerca del suo senso e della sua portata si parta dai principi cui s'informa il sistema previdenziale dello Statuto del personale.
Sotto questo aspetto è importante notare che questo sistema non conosce crediti dei singoli dipendenti, che si possano considerare come l'equivalente del diritto alla pensione. Questo diritto si commisura invece solo agli anni di servizio e all'ultimo stipendio. In merito mi richiamo all'art. 77 dello Statuto del personale, che vale per tutti i dipendenti, all'art. 2 dell'allegato VIII dello Statuto e — per quel che riguarda il computo degli anni di servizio — al suo art. 3, dal quale si desume con chiarezza che per principio si tiene conto della durata del servizio e dell'entità dei contributi versati in tal periodo. L'art. 48, n. 1, dell'allegato VIII rappresenta il complemento di detto art. 3, giacché da esso si desume che determinati periodi di servizio prestatutari entrano in linea di conto per il computo. Alla luce di questa disciplina, per il successivo art. 49, nel quale si tratta solo della riduzione delle prestazioni di pensione, non vi è nulla di più logico del tener conto solo del versamento dei contributi per determinati anni di servizio, lasciando da parte le somme che si sono costituite, per effetto dell'investimento provvisorio dei contributi durante il periodo prestatutario, per quella cassa od organo nel quale infine sono confluiti.
Procedendo diversamente, cioè includendo gli interessi nella cifra assunta come parametro, si avrebbe inoltre — ed anche in ciò la Commissione è nel giusto — in un certo senso un trattamento di favore per i dipendenti ai quali si deve applicare l'art. 49, nessuno dei quali — come assicura la Commissione — ha mai potuto prelevare dal conto anche gli interessi. Di fatto si può ritenere che gli importi prelevati potevano servire per costituire o conservare un diritto alla pensione equivalente a quello attribuito dalla Comunità. Se per di più si consentisse agli interessi di cumularsi all'importo su cui si calcola la pensione, si giungerebbe a riconoscere periodi di servizio più lunghi di quelli effettivamente prestati. Tali conseguenze sono però escluse nel caso dei dipendenti che non hanno prelevato nulla dal loro conto e che, dal momento che gli interessi non entrano nel calcolo delle spettanze di pensione, hanno un diritto pari solo agli anni di servizio effettivamente prestati. Inoltre nulla di simile sarebbe possibile per i dipendenti entrati in servizio dopo l'entrata in vigore dello Statuto e che quindi mai hanno avuto la possibilità di prelevare somme da una cassa nella quale confluivano pure gli interessi.
Infine, un importante argomento favorevole alla Commissione si può trarre anche dall'art. 48, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto del personale. A norma della prima frase, il dipendente che ne fa richiesta ha diritto alla pensione dal giorno in cui è entrato, sotto qualsiasi forma, al servizio di una delle istituzioni delle tre Comunità europee. Esso così prosegue:
«Qualora non abbia effettuato versamenti al regime di previdenza per tutto o parte della durata dei suoi servizi precedenti, è ammesso a riscattare mediante versamenti frazionati i diritti per i quali non abbia potuto versare contributi. L'ammontare dei contributi versati dal funzionario e dei contributi corrispondenti versati dall'istituzione viene considerato iscritto nel conto del funzionario che figura presso il regime provvisorio di previdenza, alla data dell entrata in vigore dello Statuto».
Da ciò — e non solo dalle disposizioni di attuazione emanate dalla Commissione, che lo dicono espressamente (Corriere del personale 29 luglio 1969) — si desume che per l'assicurazione posticipata è sufficiente il versamento di contributi, quindi non si devono versare interessi. Se ciononostante si acquista il pieno diritto alla pensione, ciò significa che esso viene attribuito senza che la cassa venga posta nella situazione in cui si sarebbe trovata se i contributi fossero stati versati tempestivamente. È quindi logico, anche nell'interpretare l'art. 49, cioè nell'applicare la norma sulla riduzione, partire dal principio che gli interessi nemmeno in questo caso hanno rilievo.
Tutto ciò mi porta a concludere che la Commissione ha ben inteso l'art. 49 dell'allegato VIII dello Statuto del personale e quindi è ineccepibile il provvedimento con cui ha rifiutato di modificare il conteggio di cui alla comunicazione del 18 aprile 1975. Poiché anche il secondo punto verte sull'interpretazione dell'art. 49, e pure per esso vale quindi quanto precede, il ricorso è infondato in ogni suo punto e va respinto.
IV — Riassumo ancora una volta:
A mio avviso è indubbio che il ricorso è stato promosso tempestivamente e quindi è ricevibile. Va però respinto in quanto la Commissione ha esattamente interpretato lo Statuto del personale e sulle spese va provveduto a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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