CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 18 MAGGIO 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
la società in accomandita Merkur di Amburgo concludeva, nel febbraio, marzo, aprile e maggio 1976, un certo numero di contratti coi quali si impegnava a vendere a ditte danesi, come pure ad una ditta inglese, rilevanti partite di «pallette di tapioca con aggiunta di melassa», per le quali otteneva dalle competenti autorità tedesche, il 28 aprile 1976, un parere che classificava detta merce nella voce doganale 23.07 B I c) 1 (preparazioni foraggere melassate, aventi tenore, in peso, di amido … superiore al 30 %, non contenenti prodotti lattiero-caseari). Questo attestato, di pei sé, non attribuiva alla ricorrente alcun diritto alla restituzione all'importazione.
La manioca, la quale serve a preparare la tapioca, rientra a sua volta nella voce 07.06, quando si presenta sotto forma di radici, e nella voce 11.06, quando si presenta sotto forma di farina.
Le merci classificate nelle tre voci 07.06, 11.06 e 23.07 B I c) 1 rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (prodotti trasformati a base di cereali).
Com'è noto, il 12 maggio 1971, il Consiglio ha promulgato il regolamento n. 974/71, il quale autorizza gli Stati membri che ammettono «temporaneamente», per i negozi commerciali, un tasso di cambio della loro moneta superiore al limite di oscillazione autorizzato dal Fondo monetario internazionale a riscuotere, all'importazione dagli altri Stati membri e dai paesi terzi, ed a corrispondere, all'esportazione negli Stati membri e nei paesi terzi, importi compensativi per taluni prodotti agricoli, da determinarsi a norma del regolamento stesso. Si tratta dei cosiddetti «importi compensativi monetari» (i.c.m.).
Le modalità di applicazione del regolamento n. 974/71 venivano stabilite, per la prima volta, dal regolamento della Commissione 17 maggio 1971 n. 1013: in questa occasione la Ri. di Germania veniva autorizzata a valersi del regime degli i.cm. L'elenco delle merci cui poteva applicarsi il sistema di detti importi veniva adottato dalla Commissione, per la prima volta, col regolamento n. 1014/71, recante la stessa data. Le merci della sottovoce 23.07 B I c) 1 erano comprese in detto elenco.
Il sistema veniva esteso all'intera Comunità col regolamento della Commissione n. 2888/71 e, da facoltativo — com'era all'inizio — diveniva obbligatorio nel dicembre 1972, in seguito al regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972 n. 2746.
In secondo luogo, l'atto unito al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri contempla, appunto nel settore dei cereali, un regime destinato a compensare la differenza di livello tra i prezzi fissati per i nuovi Stati membri ed i prezzi «comuni» dei vecchi Stati membri. Si tratta dei cosiddetti «importi compensativi adesione» (i.c.a.).
Le norme generali del regime degli i.c.a. nel settore dei cereali sono state stabilite per la prima volta dal regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975 n. 2757.
All'epoca in cui la Merkur stipulava i contratti di cui trattasi, le merci ch'essa si proponeva di far produrre e di esportare fruivano dei seguenti importi compensativi:
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come i.c.m., DM 37,01 la tonnellata, per le esportazioni dalla R.f. di Germania negli altri Stati membri (in particolare il Regno Unito e la Danimarca) (regolamento della Commissione 15 marzo 1976 n. 572, adottato su parere conforme del comitato di gestione «cereali»).
In forza del regolamento 3 giugno 1976 n. 1312, adottato dalla Commissione che agiva dal sola, a far data dal 7 giugno 1976 un u.c.m. di sterline 10,407 la tonnellata veniva corrisposto all'importazione nel Regno Unito;
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come i.ca, 17,51 unita di conto, cioè DM 56,39 la tonnellata, per le esportazioni destinate al Regno Unito; per le esportazioni destinate alla Danimarca non era stato fissato alcun i.c.a. (regolamento della Commissione 31 luglio 1975 n. 2006, adottato su parere conforme del comitato di gestione «cereali».
Com'era suo diritto (regolamento n. 3280/73 e regolamento n. 1580/74 della Commissione), l'8 marzo, il 1o aprile e il 14 aprile 1976 la ricorrente faceva prefissare, contro prestazione di una cauzione, gli i.c.a. relativi all'esportazione nel Regno Unito di 5000, 750 e, rispettivamente, 2100 tonnellate della merce di cui trattasi. La validità dei certificati di prefissazione scadeva il 31 luglio e, rispettivamente, il 31 agosto 1976.
Il 23 giugno 1976, su parere conforme del comitato di gestione, la Commissione adottava il regolamento n. 1497/76, relativo all'applicazione sia degli i.c.a., sia di quelli monetari, a determinati alimenti composti a base di cereali. In forza dell'art. 1 di detto regolamento, nella versione francese,
«pour les produits relevant de la sous-position 23.07 B I c) 1 ou 2 du tarif douanier commun, d'une teneur en poids supérieure à 50 %, de produits relevant de la position 07.06 ou 11.06 du tarif douanier commun, les montants compensatoires adhésion ou montants compensatoires monétaires sont applicables aux produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun».
Questo regolamento veniva pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità il 26 giugno 1976. Secondo l'art. 191 del trattato, i regolamenti entrano in vigore nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo contraria disposizione. L'art. 3 del regolamento stabiliva ch'esso entrava in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, cioè l'11 luglio 1974.
La versione francese dell'art. 1 del regolamento contiene un'inesattezza e si deve in effetti leggere come segue: ( 2 )
«les montants compensatoires adhésion ou monétaires sont ceux applicables aux produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun».
Nella Gazzetta ufficiale delle CC.EE. non veniva cionondimeno pubblicata alcuna rettifica, ma la ricorrente, che era in possesso della versione tedesca del regolamento, corretta, non cadeva in errore: in termini espliciti, ciò significava che, per le merci ch'essa si proponeva di spedire nel Regno Unito e in Danimarca dopo l'11 luglio 1976, non avrebbe più riscosso altro che gli i.c.m. da applicarsi alle merci di cui alla voce 07.06 A, cioè degli i.c.m. pari a zero; nessun i.c.m. veniva corrisposto per l'importazione di dette merci nel Regno Unito.
Quanto agli i.c.a., per le merci di cui alla detta sottovoce essi corrispondevano ad appena un quarto di quelli da applicarsi alla sottovoce 23.07 B I c) 1, cioè 0,93 unità di conto la tonnellata per la Danimarca e 4,51 unità di conto la tonnellata per il Regno Unito.
Dato che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 1497/76, non aveva ancora interamente adempiuto i contratti, la ricorrente si adoperava onde limitare le perdite — o meglio il lucro cessante — derivanti dal nuovo regime, trattando coi clienti per la risoluzione dei contratti o per delle soluzioni sostitutive. Malgrado però tutte le sue premure, la ricorrente dichiara un danno di DM 168185,20, (senza contare gl'interessi) e vi chiede di condannare la Commissione a pagare tale somma come risarcimento a causa della sua asserita responsabilità per un atto normativo.
Prima di affrontare il problema giuridico dell'esistenza di una responsabilità extracontrattuale della Commissione nella fattispecie, è opportuno precisare che tale problema non sorge per quanto riguarda gli i.c.a.: la ricorrente avrebbe potuto esportare le residue partite che si era impegnata a consegnare, rinunziando ad incassare gli i.c.m. stabiliti alla partenza dalla Ri. di Germania, ed incassando però gli i.c.a. di cui aveva ottenuto la prefissazione contro cauzione per le consegne ch'essa progettava di effettuare nel Regno Unito, prefissazione a proposito della quale avete affermato, nella sentenza CNTA del 14 maggio 1975, ch'essa garantiva gli operatori contro il rischio di abolizione o modifica di detti importi (Racc., pag. 533).
La ricorrente, nel decidere di non effettuare le consegne di cui trattasi e di rinunziare alla prefissazione, ha agito con piena cognizione di causa: ha ritenuto che il danno che rischiava di subire trattando per modificare le condizioni di consegna era minore di quello che sarebbe conseguito all'adempimento completo dei contratti originari, sia pure fermi restando gli i.c.a. prefissati, e non può denunciare la perdita degli i.c.m. e, al tempo stesso, di quelli compensativi adesione.
I —
La ricorrente non contesta che la Commissione avesse fondamentalmente il potere di adottare un provvedimento del genere del regolamento n. 1497/76, cioè di modificare, o sopprimere, gli i.c.m.; oggetto delle sue critiche è la mancanza di adeguate disposizioni transitorie, quanto meno per i contratti già conclusi e provati, e la lesione in tal modo arrecata al «legittimo affidamento» degli operatori, quando nessuno stringente interesse pubblico in senso contrario la obbligava ad agire in tal modo. La convenuta sapeva, grazie alla corrispondenza ed alle conversazioni telefoniche scambiate con la Merkur, che il regolamento avrebbe riguardato di fatto solo quest'ultima ed era stata avvertita dalla ricorrente che, a causa del procedimento assertivamente molto complesso della produzione di cui trattasi, non vi era alcun rischio che la ricorrente approfittasse del periodo transitorio da lei richiesto per concludere ed adempiere nuovi contratti. Secondo la ricorrente, sarebbe quindi stato equo stabilire un periodo di grazia scadente il 15 agosto, o al più presto il 31 luglio 1976, per l'entrata in vigore del regolamento. Negando questo periodo, la convenuta avrebbe commesso una violazione grave di una norma superiore di diritto intesa a tutelare i singoli, il che costituisce il presupposto, secondo la vostra giurisprudenza, dell'accoglimento di una domanda di risarcimento.
A differenza della causa 43/72, da lei intentata alla Commissione a proposito della mancata inclusione di determinate merci nel regime degli i.c.m., la ricorrente non sostiene che, in linea di principio, l'abolizione degli i.c.m. fino allora corrisposti per le merci di cui alla sottovoce 23.07 B I c) 1 fosse illegittima. In verità, essa deduce che il provvedimento adottato dalla Commissione si risolve nel determinare, nell'ambito di detta sottovoce, una distinzione per gli alimenti composti con tenore, in peso, superiore al 50 % di merci di cui alla voce 07.06 o alla voce 11.06 della tariffa doganale comune. Tuttavia, benché la corresponsione dell'i.c.m. dipenda effettivamente, a partire dal regolamento n. 1497/76, dal tenore in peso degli ingredienti del prodotto, non ne consegue affatto una modifica della classificazione doganale della merce, bensì solo del trattamento della merce stessa per quanto riguarda gli i.c.m.
In realtà, la ricorrente si duole del fatto che la Commissione abbia modificato in modo brusco ed intempestivo il trattamento della merce per quanto riguarda gli i.c.m. Essa sostiene che, per questa via, sono stati violati gli stessi principi del regolamento di base del Consiglio n. 974/71; si deve quindi accertare se, con questo regolamento, il Consiglio abbia lasciato alla Commissione un margine di valutazione ampiamente discrezionale per quanto riguarda, non già la determinazione delle merci la cui esportazione può dar luogo alla corresponsione d'importi compensativi, bensì le modalità temporali dell'abolizione o modifica di detta corresponsione.
II —
Il regime degli i.c.m., quale si desume dal regolamento n. 974/71 e dai testi successivi, parte dal principio che l'ampliamento «temporaneo» dei margini di oscillazione delle monete rischia di determinare negli Stati membri di cui trattasi la disorganizzazione del sistema d'intervento comunitario e degli sbalzi di prezzi tali da compromettere l'andamento normale della congiuntura nel settore agricolo. Quando si tratta di prodotti derivati, come appunto avviene per i prodotti di cui è causa, per i quali non è contemplato alcun intervento, gli i.c.m. vanno applicati nei soli casi in cui l'incidenza dei provvedimenti monetari darebbe luogo ad inconvenienti. Il loro importo è limitato allo strettamente necessario per compensare l'incidenza dei provvedimenti monetari sui prodotti di base (art. 1, nn. 2 e 3; art. 2, n. 2).
Con effetto dal 1o gennaio 1973, gli i.c.m. riscossi o corrisposti negli scambi fra Stati membri sono considerati, per quanto riguarda il finanziamento della politica agricola comune, come facenti parte degl'interventi destinati alla normalizzazione dei mercati agricoli (art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2746).
L'art. 6 del regolamento n. 974/71, cui in particolare si riferisce il criticato regolamento n. 1497/76, attribuisce alla Commissione il potere di fissare, secondo il procedimento dei comitati di gestione, non solo gli i.c.m., ma anche di determinare le modalità d'applicazione «che potrebbero comportare altre deroghe ai regolamenti relativi alla politica agraria comune», salvo restando l'obbligo a suo carico di modificare, senza osservare il procedimento dei comitati di gestione, detti importi in relazione alla differenza tra la parità delle monete nazionali e la media aritmetica dei corsi di cambio durante un determinato periodo.
Riassumendo, la corresponsione o la riscossione degli i.c.m. è obbligatoria per gli Stati membri; le spese che ne derivano sono a carico del FEAOG e le entrate relative vanno a vantaggio dello stesso FEAOG, cioè della collettività comunitaria. A differenza degli i.ca, gli i.c.m. non possono costituire oggetto di prefissazione e ciò rappresenta un monito per gli operatori commerciali. Il sistema, quindi, benché sia stato istituito pure nell'interesse di detti operatori, ha di mira essenzialmente un interesse pubblico, come avete affermato nelle sentenze Merkur e soprattutto Balkan del 24 ottobre 1973 (Racc. pagg. 1073 e 1112).
III —
La prassi della Commissione in fatto di termini in occasione dell'abrogazione o riduzione dei vantaggi od oneri finanziari costituiti dagli i.c.m. illustra questa duplice natura.
La Commissione emana in generale disposizioni transitorie piuttosto generose quando l'importazione di una merce dà luogo alla riscossione d'un i.c.m. a carico dell'operatore, se questo onere supplementare era imprevedibile, e l'operatore dimostra di essere vincolato da un contratto. Per contro, le disposizioni transitorie mancano o, quanto meno, sono molto più limitate quando si tratta d'una esportazione che dà luogo alla corresponsione d'un i.c.m. a profitto dell'operatore, giacché quelle che ne soffrono sono le prospettive di lucro. La natura «prefissabile» degl'importi compensativi ha importanza decisiva.
Così, per tener conto delle possibili ripercussioni sui contratti d'importazione dei provvedimenti da essa adottati per l'attuazione delle disposzioni relative all'applicazione degl'importi compensativi istituiti dal regolamento n. 974/71 a far data dal 12 maggio 1971, la Commissione ha escluso, per i contratti di cui fosse possibile dimostrare ch'erano stati conclusi prima del 10 maggio 1971, la riscossione degli i.c.m. all'importazione (regolamento n. 1013/71, adottato il 17 maggio 1971, entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle CC.EE. (18 maggio 1971), con effetto dal 12 maggio 1971).
Così pure, il regolamento della Commissione 30 dicembre 1971 n. 2887, che estendeva il regime degl'importi compensativi alla Francia e all'Italia e che è entrato in vigore il 31 dicembre 1971, faceva eccezione per le operazioni d'importazione concluse prima del 28 dicembre 1971.
Nel campo dei contratti d'esportazione, il regolamento della Commissione 27 marzo 1973 n. 842, che è entrato in vigore tre giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (30 marzo 1973), ha aumentato le restituzioni prefissate relative alle esportazioni non ancora effettuate il 13 febbraio 1973, data in cui il governo degli Stati Uniti aveva annunziato la svalutazione del dollaro, «eccezionalmente ed in particolare al fine di evitare che le ripercussioni degli eventi monetari mettano in pericolo l'insieme delle operazioni previste a lungo termine» ancor prima di detta data.
Con regolamento 27 luglio 1973 n. 2042, pubblicato il 28 luglio 1973 e da applicarsi a partire dal 4 giugno 1973, la Commissione riteneva equo, data l'entrata in vigore il 4 giugno 1973 del nuovo regime degli i.c.m. istituito col regolamento del Consiglio n. 1225/73 — il quale obbligava gli operatori a tutelarsi direttamente contro i rischi di cambio nei confronti del dollaro, mentre in precedenza detti rischi erano coperti dagli i.c.m. — stabilire che, per tutte le operazioni d'importazione o d'esportazione per le quali la prefissazione del prelievo o della restituzione era stata chiesta prima del 4 giugno 1973, l'importo compensativo da applicarsi era quello in vigore il 3 giugno. Anche qui, si trattava unicamente degli importi prefissati in dollari per le restituzioni all'esportazione o per i prelievi all'importazione in o da paesi terzi.
In seguito alla sospensione, a far data dal 21 ottobre 1974, dell'art. 4 bis, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 974/71 (nella versione del regolamento n. 3450/73), in forza del regolamento del Consiglio 2 ottobre 1974 n. 2497, articolo secondo il quale, negli scambi fra Stati membri e con paesi terzi, gl'importi compensativi corrisposti all'importazione e riscossi all'esportazione a causa del deprezzamento di una moneta non possono superare l'onere all'importazione da paesi terzi, la Commissione, ritenendo che l'abolizione di questo principio aveva potuto risolversi, per gli operatori che si erano impegnati — prima di detto provvedimento del Consiglio — con un contratto implicante condizioni prestabilite, in un maggior onere all'esportazione ch'essi non avevano potuto prevedere al momento della conclusione del contratto, decideva, con regolamento 25 novembre 1974 n. 2966, di autorizzare gli Stati membri a non riscuotere l'importo compensativo o la parte di questo corrispondente alla maggiorazione dell'i.cm. per quanto riguardava le esportazioni negli Stati membri da effettuarsi in forza di contratti conclusi definitivamente prima del 20 settembre 1974 ed entro tre mesi da detta data. Anche qui, va rilevato che si tratta d'importi compensativi non già corrisposti, bensì riscossi all'esportazione, il che costituisce un maggiore onere e non un lucro cessante.
Il regolamento n. 1026/75 è stato adottato dalla Commissione il 18 aprile 1975 in una situazione abbastanza simile a quella della fattispecie.
«Considerando che l'esperienza recentemente acquisita insegna che dal calcolo degli i.c.m. finora effettuato per taluni prodotti trasformati risultano importi di livello superiore all'incidenza suddetta [cioè l'incidenza, sul prezzo del prodotto trasformato, dell'applicazione dell'importo compensativo al prezzo del prodotto base da cui dipendono]; che ne derivano o rischiano di derivarne correnti commerciali atte a provocare distorsioni della concorrenza e a compromettere il corretto funzionamento dell'organizzazione comune del mercato; che per i prodotti in questione è pertanto opportuno fissare un importo compensativo sulla base di elementi più aderenti alla realtà», il regolamento della Commissione 21 marzo 1975 n. 751 aveva modificato, al ribasso, l'i.c.m. relativo a detti prodotti. Detto regolamento adottato il 21 marzo, pubblicato il 22 marzo, entrava in vigore il 24 marzo 1975, con effetto dal 21 aprile 1975; esso riguardava fra l'altro le merci della voce 23.07 B I c) 1 per le quali gl'importi da corrispondere all'esportazione erano di DM 4,14 il quintale. L'i.c.m. da corrispondere all'esportazione di dette merci non fu però modificato, cioè rimase quello fissato dal regolamento 28 febbraio 1975 n. 539. Va rilevato che il comitato di gestione dei cereali non aveva espresso alcun parere entro il termine impartito dal suo presidente. Per tener conto della situazione degli operatori che avevano assunto impegni in base agl'importi compensativi in precedenza fissati, nel regolamento 18 aprile 1975 n. 1026 la Commissione riteneva che, per talune merci della voce 11.02 E II a (chicchi schiacciati e fiocchi di frumento) i cui importi compensativi erano stati ridotti dal regolamento n. 751/75, fosse opportuno tener fermi per un periodo limitato gl'importi precedenti, fissati dal regolamento n. 539/75. Onde tener conto degli impegni in atto per dette merci prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 751/75, detto regolamento n. 1026/75, adottato anch'esso senza che il comitato di gestione avesse espresso un parere, prorogava, per motivi d'equità la scadenza del 21 aprile 1975 al 19 maggio 1975.
In questo caso particolare, la Commissione ha quindi concesso un termine di circa due mesi agli operatori che avevano assunto impegni in base agli importi compensativi in atto. Va osservato però che si trattava di prodotti della macinazione dei cereali, piuttosto elaborati, destinati all'alimentazione umana, la cui produzione esige investimenti ed impianti di rilievo, d'altronde soggetti ad un prelievo relativamente elevato (chicchi schiacciati, fiocchi di frumento).
Riassumendo, constato che in generale la Commissione ha emanato disposizioni transitorie solo quando si trattava d'importi prefissati e d'importi non prefissati, ma riscossi all'importazione o all'esportazione. Ciononostante, almeno in un caso — per quanto mi risulta — la Commissione ha emanato disposizioni del genere per importi compensativi corrisposti all'esportazione.
IV —
Ritengo quindi che nessuno stringente interesse pubblico giustificasse l'abolizione con effetto immediato degl'importi compensativi fino allora corrisposti, né ostasse alla presa in considerazione dell'interesse degli operatori di buona fede, come del resto la Commissione stessa sembra ammettere nella sua ultima memoria.
Così pure la Commissione, anziché eccettuare espressamente le operazioni relative a contratti definitivi conclusi prima di una data determinata, pur prescrivendo l'abolizione immediata o persino retroattiva di detti importi per le operazioni future o per gli altri contratti anteriori, ha stabilito un periodo di grazia a favore degli operatori interessati. Il regolamento è stato adottato il 23 giugno 1976; è stato pubblicato il 26 giugno 1976 ed è entrato in vigore solo 15 giorni dopo.
La vera questione che sorge è quella del se il periodo di grazia concesso sia equo, tenuto conto del carattere delle merci di cui trattasi, della precarietà degl'importi compensativi relativi alle stesse, della natura degl'impegni dichiarati dalla ricorrente e, infine, del modo in cui essa ha avuto conoscenza del provvedimento in preparazione e della cura ch'essa ha posto nel cercare di limitare il proprio danno.
Ricordiamoci che si tratta qui di preparazioni foraggere le quali vengono quasi' esclusivamente preparate partendo da prodotti di base e sono destinate allo stesso uso dei detti prodotti.
In un caso del genere, non è possibile accertare in astratto l'esistenza della responsabilità: il riconoscimento di questa è intimamente connesso alla realtà e rilevanza del danno, come pure al sussistere di un nesso causale fra l'insorgere del danno e il provvedimento criticato.
Si tratta di questioni di fatto che il comitato di gestione, su parere conforme del quale il regolamento è stato adottato, ha certamente discusso prima di dare la propria approvazione, tanto più che l'iniziativa per l'adozione del regolamento è partita dalle autorità tedesche e la ricorrente, prima di tale adozione, si è rivolta direttamente a dette autorità nazionali ed alla Commissione.
Ritengo che si debba riconoscere alla Commissione, guidata dal parere del comitato di gestione, un potere ampiamente discrezionale quanto allo stabilire se gli alimenti di cui trattasi siano destinati allo stesso uso dei prodotti di base di cui sono composti e se essi si differenzino da questi ultimi in modo da giustificare l'applicazione d'importi compensativi assai superiori a quelli dei ripetuti prodotti di base.
Farò inoltre le seguenti osservazioni:
Indubbiamente, la Commissione ha riconosciuto, estendendo il vantaggio della prefissazione dell'importo compensativo adesione alle merci ed agli alimenti composti a base di cereali, ch'era opportuno favorire lo sviluppo degli scambi di dette merci fra Stati membri originari e nuovi Stati membri e fra questi ultimi (regolamento 24 giugno 1974 n. 1580). Cionondimeno, come la Commissione rileva, le quantità prodotte in Germania ed esportate da questo paese nei nuovi Stati membri sono aumentate rapidamente fino a raggiungere un volume considerevole (più di 60000 tonnellate dal marzo al 10 luglio 1976, di cui più di 20000 tonnellate per la ricorrente e più di 7000 tonnellate per i primi giorni del mese di luglio 1976); al contrario, i produttori che lavoravano per conto della ricorrente sono riusciti a riconvertire i loro impianti entro un termine piuttosto breve.
D'altro canto, la ricorrente ha avuto notizia, attraverso la stampa di categoria del 19 giugno 1976, della prossima adozione del provvedimento di cui si duole; essa ha quindi avuto a sua disposizione più di 15 giorni per adottare gli opportuni provvedimenti e l'abolizione degli i.c.m. non l'ha colta del tutto di sorpresa. Infine, come la Commissione giustamente rileva, la ricorrente aveva forse avuto sentore di detta abolizione per le merci di cui trattasi, giacché, in un contratto stipulato il 20 maggio con uno dei suoi clienti danesi e relativo a 2000 tonnellate, aveva preso la precauzione d'inserire una clausola che le attribuiva il diritto, in caso di modifica dell'i.c.m., di fornire eventualmente tapioca pura. Infine, in uno stadio relativamente precoce, essa ha rimaneggiato i contratti conclusi con uno dei clienti danesi.
Secondo la vostra sentenza CNTA, del 14 maggio 1975 (Racc. pag. 549), «l'applicazione degl'importi compensativi elimina, in pratica, il rischio valutario, di guisa che un operatore, anche prudente, può essere indotto a non tutelarsi contro questo rischio … l'operatore può legittimamente contare sul fatto che, per negozi alla cui esecuzione egli si sia irrevocabilmente impegnato, per aver ottenuto, depositando una cauzione, licenze d'esportazione in cui viene prefissato l'importo della restituzione, non interverranno modifiche imprevedibili che avrebbero l'effetto, esponendolo nuovamente a rischi valutari, di causargli inevitabili perdite». In quella causa si trattava però dell'affidamento che un operatore poteva fare sulla prefissazione di un aiuto o delle restituzioni comunitarie all'esportazione, il che lo aveva legittimamente indotto a non cautelarsi contro il rischio di cambio. Nella presente causa, quello che la ricorrente lamenta non è l'abolizione degli i.ca, che erano i soli che potessero costituire oggetto di prefissazione e per i quali essa poteva quindi omettere di premunirsi contro il rischio di cambio.
Ritengo perciò che la Commissione abbia correttamente valutato l'interesse comunitario e gl'interessi degli operatori privati e che l'abolizione degl'importi compensativi non sia stata effettuata in modo tale ch'essa debba risponderne.
Concludo per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese.
( 1 ) Traduzione dal francese.
( 2 ) La versione italiana è invece corretta ed è del seguente tenore: «per i prodotti di cui alla sottovoce 23.07 B I c) 1 o 2 della tariffa doganale comune, contenenti in peso più del 50 % di prodotti della voce 07.06 o 11.06 della tariffa doganale comune, gli importi compensativi “adesione” o gli importi compensativi monetari sono quelli applicabili ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa.» (N.d.T).
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