CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 30 MARZO 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
l'odierno procedimento ha avuto inizio con rinvio pregiudiziale da parte dello Hoge Raad dei Paesi Bassi. Nella causa dinanzi a questo pendente, ricorrente è il sig. H.O.A.G.M Perenboom, resistente l'«inspecteur der directe belastingen» (ispettore delle imposte dirette) di Nimega. La controversia riguarda, in sostanza, l'obbligo del Perenboom di pagare contributi di previdenza sociale in Olanda per il 1972. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione allo Hoge Raad contro la sentenza emessa in appello il 31 gennaio 1975 dal Gerechtshof di Arnhem, che dichiarava tale obbligo.
I fatti accertati dalla Corte d'appello sono, in breve, i seguenti: il sig. Perenboom, nato nell'agosto 1955, risiedeva con i genitori a Nimega sino a tutto il 1972. Egli frequentava la scuola fino al giugno di tale anno e conseguiva un diploma di scuola media inferiore. Non avendo trovato occupazione nei Paesi Bassi, dal 14 giugno al 18 agosto 1972, e ancora una volta dal 2 ottobre al 21 dicembre, egli si recava a lavorare nella Repubblica federale di Germania. La retribuzione da lui ivi percepita era soggetta all'imposta sul reddito ed ai contributi di previdenza sociale vigenti in Germania. Espresso in moneta olandese, l'importo complessivo di tale retribuzione, una volta effettuate talune detrazioni consentite dalle norme fiscali dei Paesi Bassi, risultava pari a 4015 fiorini, somma esente dall'imposta olandese sul reddito, non solo in quanto inferiore al minimo imponibile, ma anche perché già colpita all' analoga imposta tedesca. Durante il 1972, il Perenboom non svolgeva alcuna attività lavorativa nei Paesi Bassi.
Le norme olandesi in materia di previdenza sociale da applicare nella fattispecie vengono richiamate nel provvedimento di rinvio dello Hoge Raad. Trattasi di quattro leggi «generali», relative a varie categorie di prestazioni, e precisamente la Algemene Ouderdomswet (per le prestazioni di anzianità), la Algemene Weduwen- en Wezenwet (per le prestazioni a favore delle vedove e degli orfani), la Algemene Kinderbijslagwet (per le prestazioni a favore dei figli minori) e la Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (per la copertura di talune spese di malattia). A quanto pare, chiunque risieda nei Paesi Bassi in età compresa fra i 15 ed i 65 anni, è assicurato a norma di tali leggi ed è tenuto a versare contributi in forza delle stesse, sulla base del reddito imponibile. Le prestazioni non sono tuttavia connesse ai contributi, di guisa che esse possono venire corrisposte anche qualora il reddito dell'interessato non sia mai stato sufficiente a creare l'obbligo di versamento dei contributi.
Qualora una persona sia soggetta a tale legislazione solo per una parte di un dato anno, i contributi da essa dovuti vengono calcolati su una frazione proporzionale del suo reddito, considerando a tal fine l'anno di 360 giorni (cfr. artt. 4 e 5 del regolamento d'attuazione — Uitvoeringsbeschikking premieheffing volksverzekeringen — 24 febbraio 1968). Nel caso del sig. Perenboom, il resistente nella causa principale ammetteva che, in forza delle norme comunitarie (art. 12, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 3 e art. 13 del regolamento del Consiglio n. 1408/71), l'interessato era soggetto alla legislazione tedesca, e non a quella olandese, per i periodi durante i quali egli era stato occupato nella Repubblica federale. Ne deriva che la rimanente parte dell'anno 1972 constava di 217 giorni. Su tale base, il resistente nella causa principale esigeva dal Perenboom il pagamento di contributti su 217/360 del suo reddito di 4015 fiorini, vale a dire su 2420 fiorini. Tale accertamento veniva confermato dal Gerechtshof di Arnhem.
Non vi è dubbio che il provvedimento risultava ineccepibile dal punto di vista del diritto olandese. Secondo il sig. Perenboom, tuttavia, l'applicazione delle relative norme, risolventesi nell'imputare ad una parte dell'anno durante la quale egli era stato sottoposto alla legislazione previdenziale olandese, ma non aveva percepito alcun reddito, parte dei redditi di lavoro relativi al periodo in cui egli era stato occupato in Germania ed assoggettato alla legislazione tedesca, era incompatibile col diritto comunitario. Egli sottolinea che, in tal modo, detta parte del suo reddito veniva colpita da una doppia imposizione di contributi previdenziali, una volta in Germania ed una volta nei Paesi Bassi, il che — a suo dire — è in contrasto con lo spirito dei regolamenti comunitari vigenti in materia.
Ora, come ricorderete, il regolamento n. 3 è stato sostituito, con effetto dal 1o ottobre 1972, dal regolamento n. 1408/71. Il primo era quindi in vigore durante il primo periodo di occupazione del sig. Perenboom in Germania, mentre il secondo si applicava al secondo periodo.
La norma del regolamento n. 3 che interessa nella fattispecie è, come ho già detto, l'art. 12, n. 1, che — nella parte qui rilevante — ha il seguente tenore (GU del 16. 12. 1958, pag. 567):
«Fatte salve le disposizioni del presente titolo, i lavoratori subordinati o assimilati occupati nel territorio di uno Stato membro sono sottoposti alla legislazione di tale Stato, anche se risiedono nel territorio di un altro Stato membro …».
Questa norma era compresa in una serie di disposizioni del regolamento n. 3 (artt. 12-15), raggruppata sotto il titolo II «Disposizioni sulla legislazione da applicarsi», le quali avevano lo scopo, com'è stato affermato in varie sentenze di questa Corte, di garantire che, normalmente, il lavoratore fosse sempre soggetto alla legislazione previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare, nell'interesse non soltanto dello stesso lavoratore e del suo (o dei suoi) datore(i) di lavoro, ma anche degli enti previdenziali degli Stati membri, inutili cumuli e complicazioni, che potrebbero di per sé costituire ostacoli per la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità. Ho avuto occasione di riferirmi a dette sentenze nelle conclusioni da me presentate per la causa 8/75 (C.PAM. Sélestat/Football Club d'Andlau, Racc. 1975, pag. 753), nelle quali sottolineavo che, qualora la legislazione previdenziale di un determinato Stato membro dovesse applicarsi, in forza delle suddette disposizioni, a un dato lavoratore, tale legislazione si applica all'interessato sia con riguardo ai contributi, sia con riguardo alle prestazioni. Queste considerazioni mi sembrano esser state condivise dalla Corte nella sentenza emessa nella stessa causa Football Club d'Andlau.
In due delle sentenze di cui trattasi (quelle pronunciate nelle cause 92/63, Nonnenmacher/Sociale Verzekeringsbank, Racc. 1964, pag. 567 e 19/67, Sociale Verzekeringsbank/Van der Vecht, Race. 1967, pag. 416), la Corte riconosceva che il principio generale ammette un'eccezione, nel senso che l'art. 12 non vieta agli Stati membri diversi da quello nel cui territorio è occupato il lavoratore di applicare a quest'ultimo la rispettiva legislazione in materia di previdenza sociale, anche qualora ciò implichi un aumento degli oneri contributivi a carico del lavoratore stesso o del suo datore di lavoro, purché il maggior onere sia «compensato da un aumento della tutela previdenziale». Richiamando la sentenza Van der Vecht, nell'ordinanza di rinvio lo Hoge Raad si riferisce espressamente a tale eccezione.
Analoghi criteri per accertare quale sia la legislazione da applicare a un dato lavoratore sono stabiliti nel titolo II (artt. 13-17) del regolamento n. 1408/71 (GU n. L 149, del 5. 7. 1971, pag 2). Una modifica di rilievo è stata tuttavia apportata dall'art. 13, n. 1, di questo regolamento, norma secondo cui:
«Il lavoratore cui è applicabile il presente regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo».
In nessun caso, quindi, gli Stati membri diversi da quello alla cui legislazione è soggetto, secondo le apposite norme regolatrici dei conflitti di leggi, un determinato lavoratore possono più imporre all'interessato o al suo datore di lavoro il pagamento di contributi in forza delle proprie norme previdenziali. Il cumulo di contributi è possibile unicamente in forza dell'art. 15, relativo all'«assicurazione volontaria» o all'«assicurazione facoltativa continuata». In altri termini, detto cumulo può avvenire soltanto per volontà del lavoratore considerato. È interessante notare che il diritto si è così adeguato a quanto l'avvocato generale Lagrange considerava dovesse riternersi già in forza del regolamento n. 3 (cfr. conclusioni nella causa Nonnenmacher, Racc. 1964, pagg. 581-582), rendendo inoltre obsolete, o quanto meno obsolescenti, le critiche formulate da taluni eminenti autori contro le sentenze Nonnenmacher e Van der Vecht.
D'altra parte, il regolamento n. 1408/71 non apportava alcuna modifica delle norme da applicare nella fattispecie. In particolare, l'art. 13, n. 2, che ripete l'art. 12, n. 1, del regolamento n. 3, stabilisce, quanto segue:
«Con riserva delle disposizioni degli articoli da 14 a 17,
a)
il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro …»
Com'è stato messo in evidenza sia dallo Hoge Raad sia dalla Commissione, il problema nel presente procedimento non consiste tanto nello stabilire se la legislazione tedesca e quella olandese potessero applicarsi cumulativamente — è chiaro, infatti, che la seconda non si applicava per il periodo durante il quale il sig. Perenboom era occupato in Germania — quanto nell'accertare se i redditi percepiti dall'interessato in Germania potessero, in una certa misura, essere compresi nella base imponibile per la riscossione dei contributi previdenziali da lui dovuti in Olanda, per il periodo durante il quale è pacifico ch'egli era soggetto unicamente alla legislazione olandese.
Lo Hoge Raad ha sottoposto a questa Corte due questioni pregiudiziali, la prima vertente sul regolamento n. 3 e la seconda sul regolamento n. 1408/71. Esse sono formulate come segue:
«1.
Se, nel caso di un lavoratore che risiede per un anno intero in uno Stato membro (in prosieguo Stato di residenza), mentre per un certo periodo dello stesso anno è occupato in un altro Stato membro — essendo ivi soggetto alle norme previdenziali interne e non dovendo per lo stesso periodo essere considerato assicurato nello Stato membro di residenza, alla cui legislazione egli è invece soggetto per il rimanente periodo dell'anno — l'art. 12 del regolamento n. 3 del Consiglio CEE, in relazione o meno ad altre disposizioni del diritto comunitario, consenta che la retribuzione percepita nell'altro Stato membro venga presa in considerazione nello Stato di residenza per la determinazione degli obblighi contributivi, cosicché il reddito totale annuo del lavoratore, comprendente la retribuzione percepita nell'altro Stato, sia conteggiato pro tempore per il periodo in cui l'interessato è stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza, mentre il regime vigente in quest'ultimo Stato non fa dipendere l'entità delle prestazioni previdenziali dal pagamento dei contributi in misura tale che, se un assicurato residente non dispone, per un dato anno, di reddito imponibile ne consegue una riduzione delle prestazioni spettantigli.
2.
Quid juris, se l'attività lavorativa nell'altro Stato membro si è svolta dopo il 1o ottobre 1972, cioè dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 del regolamento n. 1408/71 del Consiglio CEE?».
Ciò che più colpisce, forse, in tale formulazione è che le questioni (la prima espressamente e la seconda implicitamente) sono basate sul presupposto che i contributi previdenziali vengano necessariamente riscossi sulla base dell'anno civile. Un presupposto del genere non trova alcun fondamento nel regolamento n. 3 o nel regolamento n. 1408/71; questi testi, infatti, vanno uniformemente applicati non solo negli Stati membri (come i Paesi Bassi) in cui l'accertamento avviene annualmente, ma anche in altri Stati membri, ove la situazione è diversa. Sotto questo profilo esistono notevoli divergenze fra i sistemi in vigore nei vari Stati membri: in alcuni (ad esempio, Italia e Regno Unito) la base dell'accertamento è settimanale; in altri (come la Germania) dipende dalla periodicità del versamento della retribuzione al lavoratore considerato; in altri ancora (ad esempio, Belgio e Francia) tale base è connessa a detta periodicità, dovendosi però tener conto di certi massimali relativi a varie scadenze (mensili o trimestrali, secondo le circostanze, in Belgio; annuali, in Francia). E così via.
È qui, a mio avviso, la chiave del problema da risolvere nella fattispecie.
Il titolo II del regolamento n. 3 e il corrispondente titolo del regolamento n. 1408/71 stabiliscono quale sia la legislazione da applicare ad un dato lavoratore per l'intero periodo (indipendentemente dalla durata dello stesso) nel quale le caratteristiche del rapporto di lavoro rispondono ad una determinata definizione. Durante tale periodo, a prescindere dall'eccezione messa in luce nelle sentenze Nonnenmacher e Van der Vecht e senza tener conto dei casi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, gli Stati membri diversi da quello la cui legislazione deve perciò applicarsi non possono esigere contributi dal lavoratore considerato. Ritengo se ne debba logicamente inferire che detti Stati non possano dettar norme onde imputare artificiosamente parte del reddito percepito durante il suddetto periodo da tale lavoratore ad altri periodi in cui questi sia stato soggetto alla loro rispettiva legislazione, in modo da legittimare, in relazione ad essi, l'imposizione di contributi all'interessato. Ciò significa, in termini relativi al caso in esame, che per tutto il tempo in cui il sig. Perenboom era occupato in Germania, benché residente nei Paesi Bassi, l'unico Stato che avesse la facoltà di imporgli il pagamento di contributi previdenziali era la Repubblica federale, mentre nessuna norma olandese poteva validamente stabilire che una parte del reddito percepito dall'interessato in quel periodo andasse imputata ad altri periodi, anche se eventualmente compresi nello stesso anno civile, in modo da legittimare la relativa imposizione di contributi previdenziali in Olanda.
Quanto all'eccezione ammessa nelle sentenze Nonnenmacher e Van der Vecht, mi sembra sufficiente osservare che dallo stesso provvedimento di rinvio dello Hoge Raad risulta che i contributi pagati dal sig. Perenboom non inciderebbero comunque sul suo diritto a fruire delle prestazioni contemplate dalla legislazione olandese; l'eccezione non può quindi trovare applicazione.
Per concludere, sono del parere che dovreste risolvere le questioni sottopostevi dallo Hoge Raad dichiarando che:
1)
L'art. 12 del regolamento del Consiglio CEE n. 3 vieta agli Stati membri diversi da quello alla cui legislazione il lavoratore risulti soggetto, in forza di tale norma, per un determinato periodo, di prendere in considerazione, per la determinazione degli obblighi contributivi relativi ad altri periodi, la retribuzione percepita in quel periodo, a meno che l'interessato acquisti in tal modo il diritto ad una ulteriore tutela previdenziale.
2)
L'art. 13 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1408/71 vieta ai suddetti Stati membri di prendere in considerazione la retribuzione di cui sopra per il suddetto scopo, in qualsiasi circostanza.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
Full & Egal Universal Law Academy