CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 5 MAGGIO 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Il presente procedimento pregiudiziale verte sull'interpretazione di talune voci della tariffa doganale comune, richiesta dal Bundesfinanzhof al fine di potersi pronunziare sull'esattezza di un parere tariffario vincolante fornito il 16 luglio 1974 dalla Oberfinanzdirektion di Monaco all'attrice nella causa principale.
Detto parere concerne un oggetto d'acciaio usato in miniera e denominato «armatura a scudo Ferromatik». Per quanto riguarda la descrizione particolareggiata di tale prodotto e il suo funzionamento rinvio all'ordinanza del giudice a quo, limitandomi a ricordare che la sua funzione principale consiste nel proteggere il fronte d'avanzamento dalle frane. Inoltre, tale congegno — non uso qui questo termine nel suo significato tecnico-doganale — si sposta autonomamente grazie ad un dispositivo idraulico, che però non viene importato assieme ad esso. Quando è impiegato per la coltivazione mediante taglio — ed è questo, manifestamente, l'uso prevalente che ne viene fatto — esso è inoltre dotato di un telaio che sorregge un trasportatore a nastro, il quale contiene, fra l'altro, le macchine estrattrici e viene anch'esso spostato progressivamente in avanti.
Secondo il parere suddetto, tale prodotto va classificato sotto la voce tariffaria 84.59 E («macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci “del capitolo 84” … altri»). L'Oberfinanzdirektion attribuisce importanza decisiva alla presenza di elementi strutturali meccanici, cioè al fatto che l'oggetto di cui trattasi costituisce un congegno a forza idraulica, che segue, spostandosi autonomamente, il lavoro delle macchine estrattrici sul fronte di taglio; importante, a suo avviso, è anche la circostanza che esso può essere munito di un telaio portante un convogliatore a nastro e può inoltre trasportare le macchine estrattrici. Pertanto, detto congegno rientrerebbe nel capitolo 84 («caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici») e più precisamente sotto la voce 84.59 E, in quanto non è compreso in una voce specifica. Per l'Oberfinanzdirektion, è invece irrilevante che esso rappresenti un perfezionamento dell'armatura tradizionale, la quale è certamente compresa nella voce 73.21: «Costruzioni e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.) di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni». Del pari, sarebbe irrilevante il fatto che, in un parere tariffario del 9 giugno 1972, il comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune ha considerato taluni puntelli idraulici come costruzioni d'acciaio di cui alla voce 73.21: tale classificazione, infatti, sarebbe stata motivata dalla considerazione che siffatti puntelli, a quanto pare, restano immobili durante tutto il periodo della loro utilizzazione, mentre il dispositivo idraulico di cui sono muniti serve solo a facilitarne l'installazione e la rimozione. Infine, sempre secondo l'Oberfinanzdirektion, il congegno in questione non può essere paragonato ai ponti mobili — anche essi compresi nella voce 73.21 — i quali poggiano su apposite spalle e non hanno bisogno di forza motrice.
La ditta Klöckner-Ferromatik GmbH, destinataria del parere tariffario, sostiene invece che il prodotto di cui trattasi deve essere classificato — e ciò vale comunque nel caso in cui esso non sia collegato a macchine estrattrici — sotto la voce 73.21. A suo avviso, la capacità di movimento non può avere importanza decisiva, giacchè tale voce non comprende unicamente costruzioni statiche, ma anche i ponti mobili e i puntelli idraulici ai quali il prodotto considerato, tenuto conto delle sue funzioni, è molto simile. Tuttavia, quand'anche esso dovesse essere riguardato come una macchina, ciò non ne implicherebbe automaticamente la classificazione nel capitolo 84. Infatti, secondo le Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, in tale capitolo rientrano soltanto le macchine che non sono menzionate più dettagliatamente altrove: questo, tuttavia, tenuto conto della voce 73.21, non sarebbe il caso nella fattispecie. Infine, la classificazione dell'armatura a scudo sotto detta voce sarebbe corroborata dalla classificazione dell'ufficio brevetti tedesco, in base alla quale, dal punto di vista della normativa in materia di brevetti, tale prodotto rientra nella categoria delle armature per miniere e può essere considerato alla stessa stregua dei puntelli. Per tali motivi, la ditta Klöckner-Ferromatik GmbH ha impugnato il parere tariffario dinanzi al Bundesfinanzhof.
Il giudice adito è in dubbio quanto alla voce tariffaria — 73.21, 84.23 oppure 84.59 — da applicarsi nella fattispecie, ed inoltre non è sicuro che l'armatura a scudo di cui trattasi possa effettivamente essere considerata apparecchio meccanico: in proposito, si dovrebbe tener presente che l'idoneità a spostare in avanti le macchine estrattrici — che potrebbe autorizzare a qualificare detta armatura come macchina per il trasporto di materiale — costituisce solo un effetto secondario del movimento. Per di più — sempre secondo lo stesso giudice —, ammesso che il prodotto debba essere fatto rientrare nel capitolo 84, non è chiaro se esso vada classificato sotto la voce 84.59 E oppure, in quanto impiegato nell'attività estrattiva, sotto la voce 84.23. In ragione di tale perplessità, il Bundesfinanzhof ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia, con ordinanza 26 ottobre 1976, le seguenti questioni pregiudiziali.
1.
Se il termine «costruzione» di cui alla voce 73.21 della TDC vada interpretato nel senso che detto termine si riferisce anche ad un prodotto utilizzato per garantire la sicurezza del lavoro d'estrazione in miniera ed attrezzato in modo tale che esso stesso e le macchine estrattrici che si trovano su di esso possono avanzare per brevi tratti grazie a cilindri idraulici incorporati e ad una motopompa montata separata-mente.
2.
In caso di soluzione negativa della prima questione: si rientrino nella voce 84.23 della TDC solo le macchine, gli apparecchi e i congegni per l'estrazione che operano direttamente una trasformazione del suolo.
Tenuto conto delle minuziose osservazioni, scritte e orali, presentate dalla Commissione, nonché del punto di vista espresso dall'attrice nel corso della fase orale, farò, da parte mia, le seguenti considerazioni:
1.
Per quanto concerne la prima questione, occorre in primo luogo ricordare che, secondo la nota 1, lett. f), della sezione XV — in cui figura la voce 73.21 —, «questa sezione non comprende … gli oggetti della sezione XVI (Macchine ed apparecchi; materiale elettrico)». Poiché, in base alla regola generale n. 1 per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, le note premesse alle sezioni hanno importanza decisiva ai fini della classificazione, il titolo della sezione XVI («Macchine ed apparecchi; materiale elettrico»), in quanto è menzionato nella suddetta nota 1, lett. f), costituisce un criterio interpretativo di cui deve tenersi conto per distinguere le merci comprese in tale sezione da quelle contemplate dalla sezione XV.
A questo proposito la Commissione, richiamandosi alle pubblicazioni tecniche in materia, ha dimostrato — a mio avviso, in maniera convincente — che caratteristica delle macchine — più o meno complesse — e dei congegni meccanici è il movimento, o meglio la produzione costante di lavoro meccanico di movimento. La nozione di «apparecchio» è ancora più vasta e comprende qualsiasi dispositivo atto a trasformare energia.
Per contro, tratto caratteristico delle costruzioni, di cui alla voce 73.21, è la staticità, cioè il fatto di restare, in via di principio, fisse per un lungo periodo di tempo. Ciò risulta già dagli esempi figuranti nel testo della voce 73.21 ed è confermato dalle Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles relative alla stessa voce, alle quali si richiamano le note esplicative della tariffa doganale comune e che pertanto rivestono notevole importanza per l'interpretazione di questa. E vero che le suddette Note esplicative menzionano anche i puntelli e sostegni regolabili o telescopici e materiale analogo; tuttavia, la mobilità di siffatte armature serve solo ad agevolarne l'installazione — giacchè, una volta impiantate, esse restano fisse — e non ne modifica il carattere di «materiale». A tale riguardo, non va dimenticato che nel capitolo 73 — il quale contempla determinate materie (ghisa, ferro, acciaio) — le merci sono classificate prevalentemente in funzione della materia di cui sono fatte.
Alla luce di tali considerazioni fondamentali, ha particolare rilievo il fatto che il congegno di cui trattasi è caratterizzato — come risulta dalla sua descrizione — dalla capacità di spostarsi meccanica-mente; si tratta di una combinazione di elementi idraulici montati in maniera particolare, di un gioco combinato di forze idrauliche; i singoli movimenti idraulici si completano a vicenda armoniosamente; tutte le parti della macchina sono, di conseguenza, funzione di tale mobilità. È quindi errato sostenere che detto congegno è destinato a restare immobile una volta installato, giacchè esso accompagna, spostandosi autonomamente, i lavori di estrazione. Inoltre, la sua mobilità permanente gli consente di trasportare autono mamente le macchine estrattrici, alle quali esso risulta essere, di regola, collegato. Anche se avanza, di volta in volta, solo per brevi tratti, come ha sottolineato l'attrice nel corso della fase orale, la sua caratteristica essenziale resta pur sempre la mobilità. Poichè, quindi, la staticità — tipica delle costruzioni — non ne costituisce il tratto predominate, il prodotto in esame va classificato non già sotto la voce 73.21, ma nel capitolo 84.
Il fatto che, secondo il parere tariffario 9 giugno 1972, vadano classificati sotto la voce 73.21 taluni puntelli ad espansione idraulica non può modificare tale conclusione: infatti, come ha giustamente osservato la Commissione, tali puntelli conservano pur sempre la loro caratteristica essenziale di «materiale», mentre l'elemento meccanico ha in essi, manifestamente, importanza secondaria.
Del pari irrilevante è l'accenno al «materiale analogo» che figura, accanto alla menzione dei puntelli regolabili o telescopici, nelle surricordate Note esplicative di Bruxelles relative alla voce 73.21. Poiché — come si è visto — criterio per la clssificazione sotto tale voce è la staticità, l'analogia va difatti determinata in base a questa caratteristica e non in base all' elemento idraulico.
Nemmeno è pertinente il paragone con i ponti mobili, compresi nella voce 73.21, giacché anche questi sono costituiti prevalentemente da elementi fissi, mentre la mobilità ha un'importanza accessoria.
Infine, il richiamo alle norme in materia di brevetti è chiaramente fuori luogo nel presente contesto. A questo proposito, condivido il punto di vista della Commissione, secondo cui il diritto dei brevetti e il diritto doganale costituiscono settori giuridici distinti e perseguono obiettivi diversi, e pertanto non è possibile fondarsi su criteri stabiliti dalle norme in materia di brevetti per risolvere problemi di classificazione tariffaria.
Poiché quindi — come risulta opportuno nel caso in cui una data merce sia ritenuta classificabile sotto due o più voci — nella fattispecie occorre tener conto delle caratteristiche predominanti, la prima questione può essere risolta solo nel senso che il prodotto di cui trattasi, proprio perchè è caratterizzato dalla mobilità, non già dai suoi elementi fissi, non rientra nella nozione di «costruzione» ai sensi della voce tariffaria 73.21.
2.
Con la seconda questione, il Bundesfinanzhof chiede che sia interpretata la voce 84.23, e più precisamente che venga precisato se essa comprende solo le macchine per l'estrazione che operano diretta-mente una trasformazione del suolo.
Non è necessario che mi soffermi a lungo su questo punto, giacchè non v'è alcun dubbio quanto alla fondatezza della tesi della Commissione, secondo cui nella voce suddetta rientrano solo le macchine che agiscono sul suolo.
Il testo della voce 84.23 è il seguente: «Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali, spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03».
Se si prendono in considerazione, nel loro complesso, gli articoli ivi elencati, si constata che tutte le varie macchine e gli altri apparecchi e congegni citati sono caratterizzati dal fatto di essere destinati a trasformare direttamente una determinata materia, come può essere il suolo. In particolare, i prodotti citati a mo' d'esempio rientrano tutti nella categoria delle macchine da «attacco». Appare quindi ovvio che tale criterio deve valere anche per quanto concerne le macchine da miniera, e cioè che la voce 84.23 non può essere interpretata nel senso ch'essa comprende, in relazione all'industria mineraria, altri prodotti diversi da quelli appartenenti alla suddetta categoria. I dubbi cui può dar luogo la versione tedesca di tale voce vengono eliminati — come ha efficacemente dimostrato Ma Commissione sia nelle osservazioni scritte sia nel corso della fase orale — dalla lettura dei testi inglese, francese, italiano e olandese. L'interpretazione qui difesa trova inoltre conforto nelle Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles relative alla voce 84.23, secondo cui sono ivi comprese, fatta eccezione per le macchine e gli apparecchi agricoli propriamente detti, di cui alla voce 84.24, le macchine, gli apparecchi e i congegni meccanici per l'attacco del suolo (estrazione di rocce, carbone, terra, ecc., scavo, perforazione, ecc.), per l'assestamento o il consolidamento del terreno (terrazzamento, sterro, livellamento, pigiamento o compressione del terreno, conficcamento di pali, ecc.).
Se si tiene conto del fatto che l'armatura a scudo di cui trattasi può essere collegata a macchine estrattrici — a quanto pare, anzi, questo è quanto avviene di regola — è lecito concludere che essa, almeno nel caso in cui una siffatta combinazione dia vita ad un'unità tecnica intesa ad effettuare lavori di estrazione, va classificata sotto la voce 84.23. A questo proposito, peraltro, può avere importanza determinante la nota 2, lett. b), della sezione XVI della tariffa doganale comune, ed in tal senso sembra essere anche la nota E delle Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles relative alla voce 84.23 (numero a margine 27).
Qualora invece la suddetta armatura non sia collegata direttamente a macchine estrattrici, essa non può essere classificata, nell'ambito del capitolo 84, che sotto la voce 84.59 E, che costituisce, per così dire, una voce residua.
3.
Le considerazioni sopra esposte mi portano a suggerire che le questioni sottoposte alla Corte dal Bundesfinanzhof vengano risolte come segue:
a)
Il termine «costruzione» ai sensi della voce 73.21 della tariffa doganale comune esclude la classificazione sotto detta voce di prodotti che, pur essendo destinati a garantire la sicurezza del fronte d'avanzamento in miniera, vanno considerati, in ragione dei loro complessi elementi meccanici e della possibilità — che questi conferiscono loro — di spostarsi autonomamente grazie a un motore esterno, come macchine o congegni meccanici ai sensi della sezione XVI della tariffa doganale comune.
b)
Siffatti prodotti, qualora siano direttamente collegati con macchine estrattrici per l'attacco del suolo, rientrano nella voce 84.23 della tariffa doganale comune; in caso contrario, essi vanno classificati sotto la voce 84.59 E della stessa tariffa.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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