CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 27 APRILE 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
La domanda odierna viene dalla pretura di Cento, cittadina in provincia di Ferrara. La stranezza della causa è data dal fatto che non vi siano parti processuali: per meglio comprendere questa insolita situazione, sarà opportuno dare un'idea del sistema italiano di procedura penale.
Anzitutto l'art. 1 del codice italiano di procedura penale stabilisce che chiunque, quindi anche un privato, può presentare una denuncia, per dare «notizia di un reato» alle autorità giudiziarie, in cui espone i motivi che lo inducono a pensare che sia stata violata la legge. Nella denuncia non è però necessario indicare l'autore del reato.
Nella fattispecie la denuncia è stata sporta da un certo prof. Antonio Grassani, che ha informato il pretore di Cento di ritenere che nella zona di competenza di quella pretura si fosse praticato il contrabbando di carne. Nella denuncia però non si indicavano i colpevoli. Il prof. Grassani è direttore del centro nazionale studi doganali di Genova e pure segretario generale del comitato italiano per lo studio delle questioni doganali e commerciali presso l'università di Bologna, però per quanto riguarda il diritto ciò è irrilevante.
In secondo luogo, il giudice italiano competente cui è pervenuta la denuncia può iniziare un procedimento penale a carico di ignoti e chiedere alla polizia giudiziaria (che, se non erro, è un corpo di polizia che dipende dalla magistratura) di svolgere indagini onde identificare il colpevole, sempreché esista. Il pretore nel nostro caso lo ha fatto.
In terzo luogo, per effetto del combinato disposto degli artt. 22 del codice di procedura penale e 185 del codice penale chiunque ritenga di essere stato leso da un reato, può intervenire in un procedimento penale relativo al reato stesso onde chiedere di essere risarcito dall'imputato. In forza dell'art. 304 (emendato dalla legge 15 dicembre 1972, n. 773) il giudice istruttore deve notificare l'instaurazione del processo a chiunque abbia questo interesse ad intervenire. Le operazioni di contrabbando denunciate dal prof. Grassani, se fossero provate, implicherebbero l'evasione dei dazi contemplati dalla tariffa doganale comune per le importazioni da paesi terzi.
In forza degli artt. 1, 2 b) e 3, 1) della decisione del Consiglio 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie della Comunità (GU n. L 94 del 28 aprile 1970), emendata dall'art. 130 del trattato di adesione, dal 1o gennaio 1971 tali dazi sono divenuti progressivamente parte delle risorse proprie della Comunità. Come ricorderete, però, l'art. 6 della decisione dispone che le risorse comunitarie «sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali». Gli Stati membri devono porre dette risorse a disposizione della Commissione.
Il pretore di Cento vuole dunque sapere a chi deve dare notizia del procedimento pendente dinanzi ad esso. Onde chiarire il problema, con ordinanza 15 novembre 1976 esso ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
«1.
Se nell ipotesi di reato per contrabbando doganale, per effetto della decisione del 21 aprile 1970 del Consiglio delle Comunità europee, la parte offesa dal reato sia solo la Comunità economica europea oppure la CEE possa assumere la figura di parte offesa unitamente ai singoli Stati nazionali, cui è affidata l'esazione dei dazi doganali per conto della Comunità.
2.
Se, conseguentemente, il giudice nazionale sia tenuto ad avvertire la Comunità, secondo la propria legge processuale, dell'inizio del procedimento penale per il reato di contrabbando doganale, al fine di porla in condizione di chiedere il recupero dei dazi doganali evasi.»
A prima vista le questioni fanno sorgere una difficoltà dal punto di vista di questa Corte, in quanto — così come sono formulate — non sono esclusivamente questioni di diritto comunitario. In particolare, la nozione di parte lesa, nel presente contesto, trae origine dal diritto processuale italiano e va definita alla luce di esso. Inoltre non spetta a questa Corte stabilire a chi, «secondo la propria legge processuale», il giudice italiano debba dare notizia del procedimento penale pendente dinanzi ad esso. In caso di do-manda di pronunzia pregiudiziale, questa Corte può solo indicare, ad uso del giudice nazionale, cosa stabilisce il diritto comunitario in materia, lasciando a detto giudice il compito di dover trarre le logiche conclusioni quanto all'applicazione alla fattispecie del proprio diritto processuale.
Penso, però, che la difficoltà sia più apparente che reale.
Il governo italiano, nelle sue osservazioni che vorrei citare ad esempio (se mi è lecito) per la loro concisione e la loro chiarezza, specifica che il vero problema che il pretore deve risolvere è quello dell'identificazione del soggetto legittimato ad agire per recuperare i dazi eventualmente evasi, poiché è a questo soggetto che il pretore deve dare notizia, secondo il diritto processuale italiano, del procedimento pendente dinanzi ad esso. Se l'affermazione fosse a sé stante, il problema per la Corte rimarrebbe insoluto, poiché essa non potrebbe, basandosi su una semplice affermazione sia pure del governo italiano, accogliere una determinata interpretazione della nozione di parte lesa cui il pretore si richiama. Però il governo italiano continua rilevando che il pretore stesso ha indicato, nella parte finale del secondo quesito, che è proprio il soggetto legittimato ad agire per recuperare i dazi evasi che il magistrato deve identificare e cui egli si riferisce con l'espressione «parte offesa». Questo ragionamento mi pare corretto.
Partendo da questa base, il governo italiano rileva, ed ancora una volta sono del suo parere, che la risposta ai quesiti del pretore è data dalle vostre sentenze 178, 179 e 180/73, Belgio e Lussemburgo/Mertens (Race. 1974, pag. 383) in cui si afferma che, in considerazione dell'art. 6 della decisione del Consiglio 21 aprile 1970, rimane compito dei singoli Stati membri l'agire per riscuotere gli importi facenti parte delle risorse proprie della Comunità. Il governo italiano sottolinea che tale conclusione è rafforzata dalle disposizioni del regolamento del Consiglio (CEE, Euratom, CECA) 2 gennaio 1971, n. 2, che integra la decisione 21 aprile 1970. Effettivamente è così. Ma non sprecherò altro tempo, per voi prezioso, in una particolareggiata analisi di tali norme.
La Commissione, dal canto suo, accetta le conseguenze della sentenza Belgio e Lussemburgo/Mertens, ma nelle sue osservazioni — scritte e orali — ha insistito affinché la Corte distingua tra il problema limitato di chi sia legittimato ad agire per il recupero dei dazi costituenti parte delle risorse proprie della Comunità e il problema più ampio che consiste nello stabilire chi sia il cui interesse è leso dall'evasione. La Commissione ha rilevato che in questo caso non è pregiudicato solo l'interesse dello Stato esattore, ma anche quello della Comunità, in quanto sono in gioco le sue risorse proprie e, finché le disposizioni provvisorie dell'art. 4 della decisione del Consiglio 21 dicembre 1970 rimangono in vigore, sono lesi anche gli interessi degli altri Stati membri che devono supplire con contributi diretti ad eventuali deficienze delle risorse proprie comunitarie, in ragione proporzionale al loro prodotto nazionale lordo. Tutto ciò è indubbiamente esatto. Però, per i motivi già esposti, credo vada oltre lo scopo effettivo delle questioni a voi sottoposte dal pretore di Cento.
Penso quindi che la risposta da dare sia che, sotto il regime della decisione del Consiglio delle Comunità europee 21 aprile 1970, rimane compito esclusivo dei singoli Stati membri, responsabili della riscossione dei dazi doganali contemplati dalla tariffa doganale comune, agire in giudizio per recuperare le somme eventualmente evase a causa di un reato di contrabbando.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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