CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 28 SETTEMBRE 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
il ricorrente nella presente causa, sig. Alessandro Moli, candidato al concorso indetto dalla Commissione nel 1974 col bando n. COM/B/117, veniva ammesso alle relative prove e, in esito alle stesse, iscritto nell'elenco di riserva di assistenti aggiunti compilato a conclusione del procedimento.
A norma dell'art. 28, lett. e), dello statuto non si può essere nominati alle dipen denze di un'istituzione delle Comunità senza «essere fisicamente idoneo all'esercizio delle funzioni».
L'art. 33 dello statuto dispone perciò che:
«Prima della nomina, il candidato prescelto è sottoposto a una visita del medico di fiducia dell'istituzione per accertare se soddisfi alle condizioni richieste dall'art. 28, lettera c)» di cui sopra.
In conformità a tali disposizioni, il ricorrente subiva, il 22 ottobre 1974, la prescritta visita medica e risultava fisicamente idoneo all'impiego. Per motivi che non vengono precisati nel fascicolo di causa, egli non era però nominato a quell'epoca al posto messo a concorso.
Solo n el gennaio 1976, essendosi reso vacante un posto che poteva convenire al ricorrente, l'amministrazione prendeva in considerazione l'eventualità della sua nomina, imponendo tuttavia la condizione ch'egli si sottoponesse ad un'altra visita medica, dato che la precedente aveva avuto luogo più di un anno prima.
Questa nuova visita, effettuata l'11 febbraio 1976 dal dr. Turner, medico di fiducia dell'istituzione, veniva completata da un ulteriore esame specialistico cui procedeva, in Italia, paese di residenza dell'interessato, un altro medico di fiducia dell' istituzione.
L'8 marzo successivo, il capo della divisione «assunzioni, nomine, promozioni» della Direzione del personale informava l'interessato dell'esito negativo della visita medica da lui subita, precisando che la dichiarazione d'inidoneità fisica ostava alla sua assunzione alle dipendenze della Commissione.
Per il caso che il ricorrente volesse conoscere i motivi di tale inidoneità — motivi che non avrebbero potuto essergli comunicati personalmente — gli veniva suggerito di chiedere al proprio medico curante di mettersi in contatto col dr. Semiller, capo del servizio medico della Commissione a Bruxelles. Sta di fatto che i motivi di carattere specificamente sanitario delle dichiarazioni d'inidoneità all'impiego non possono, nel caso di talune affezioni morbose, essere svelati direttamente all'interessato, in ragione del segreto professionale che il medico può opporre tanto allo stesso interessato, quanto all'istituzione. Spetta al medico curante informarsi, a richiesta dell'interessato, presso il servizio medico della Comunità ed assumersi quindi la responsabilità di far conoscere o meno al proprio paziente i motivi della dichiarazione d'ini-doneità.
Inoltre, il capo-divisione comunicava al sig. Moli che questi aveva facoltà, nel termine di 20 giorni dalla data di ricezione della lettera, di chiedere il riesame del suo caso da parte di un collegio tecnico composto da almeno tre medici di fiducia dell'istituzione.
Il ricorrente si valeva, in effetti, sia dell'uno sia dell'altro mezzo.
Egli si rivolgeva, anzitutto, ai suoi due medici curanti (il dr. Nardacci, di Salerno, e il dr. D'Avanzo, di Bruxelles). Con lettere rispettivamente datate 9 e 16 marzo 1976, e cioè entro un termine assai breve, questi due sanitari chiedevano al servizio medico della Commissione di far loro conoscere le ragioni di carattere tecnico della dichiarazione d'inidoneità fisica all'impiego del loro paziente.
Contemporaneamente, il 10 marzo, il ricorrente chiedeva alla Commissione di sottoporre il suo caso ad un collegio di medici di fiducia della stessa istituzione.
Le lettere dei medici curanti rimanevano, però, senza risposta. Il 20 maggio 1976, il sig. Moli presentava allora un reclamo ai sensi dell art. 90 dello statuto del personale contro la dichiarazione d'inidoneità fisica e contro la conseguente decisione di non procedere alla sua nomina.
In merito a questo reclamo non veniva adottata alcuna decisione espressa, e solo il 21 ottobre 1976 le conclusioni cui era pervenuto il medico di fiducia della Commissione al momento della visita dell'11 febbraio precedente venivano sottoposte al riesame da parte di un collegio medico. Questo collegio, composto dai sigg. Semiller, Romain e Vigan, confermava in sostanza le suddette conclusioni dichiarando quanto segue: «Sulla base dei risultati di esami medici approfonditi e dei pareri emessi dai medici specialisti, i medici sono del parere che il sig. Alessandro Moli non possiede l'idoneità fisica richiesta per l'esercizio delle sue funzioni».
Ignoriamo se il ricorrente abbia avuto tempestivamente conoscenza di questo documento. Comunque, il 20 dicembre 1976 egli proponeva, contro il silenzio-rifiuto risultante dal fatto che la Commissione non aveva dato alcun seguito al suo reclamo, un ricorso giurisdizionale nel quale chiedeva l'annullamento di questa tacita decisione negativa e, conseguentemente, del rifiuto di procedere alla sua nomina, oppostogli per motivi sanitari, che non gli erano stati comunicati.
È solo con lettera 2 febbraio 1977, e quindi già in pendenza del presente procedimento, che — a causa di «difficoltà di carattere tecnico», spiega la Commissione — i motivi sanitari che erano alla base della prima dichiarazione d'inidoneità potevano essere comunicati al dr. Nardacci, uno dei medici curanti del ricorrente, il quale, si ricordi, ne aveva fatto domanda più di un anno prima.
A sostegno del ricorso, il sig. Moli deduce in realtà due mezzi.
Il primo è basato sul difetto di motivazione della decisione 8 marzo 1976, nella quale il competente capo-divisione rifiutava di procedere alla sua nomina facendo semplicemente riferimento alla dichiarazione, non motivata, d'inidoneità emessa dal servizio medico.
Per quanto riguarda questo primo punto, non ritengo che la decisione possa essere utilmente impugnata. Il segreto professionale in materia sanitaria, nell'ipotesi di affezioni gravi la cui rivelazione all'interessato possa avere serie conseguenze, vincola l'amministrazione alla stessa stregua del medico di fiducia che ha effettuato la visita.
Tuttavia, nell'ambito del difetto di motivazione, il ricorrente lamenta la violazione del diritto alla difesa ed io ritengo, in effetti, che l'amministrazione stessa, anche in mancanza di un vero e proprio procedimento contraddittorio contemplato e disciplinato dallo statuto, si è impegnata con decisione per essa vincolante, ad instaurare un procedimento del genere, se non al momento della visita medica ri chiesta dall'art. 33, almeno quanto alla contestazione, da parte dell interessato, dell'esito negativo di detta visita.
In altri termini, suggerendo al ricorrente di far chiedere dal suo medico o dai suoi medici curanti quali fossero i motivi addotti dal medico di fiducia dell'istituzione per rilasciare una dichiarazione d'inidoneità fisica, l'amministrazione deve avere necessariamente inteso offrirgli, sotto la responsabilità professionale dei suddetti sanitari, il mezzo di contestare efficacemente tali motivi.
A detti medici sarebbe stato infatti possibile, qualora l'avessero ritenuto opportuno, informare il loro cliente dei veri motivi, di natura sanitaria, opposti dal medico di fiducia della Commissione all'assunzione in servizio dell'interessato presso l'istituzione.
Il sig. Moli sarebbe stato così posto in condizione di impugnare utilmente la decisione negativa di cui è causa.
Quanto meno, anche qualora non avessero ritenuto, al fine di evitare ogni eventuale rischio, di poter riferire al ricorrente la diagnosi del medico di fiducia della Commissione, i medici curanti sarebbero stati in grado di discutere tale diagnosi e di far valere il proprio punto di vista quanto all'effettiva idoneità del ricorrente a svolgere i compiti che gli erano, in linea di principio, destinati. In tal modo, si sarebbe instaurata una discussione in contraddittorio, atta a salvaguardare i diritti del sig. Moli.
In secondo luogo, se è vero che la convocazione di un collegio medico ad hoc, composto di tre medici di fiducia legati all'istituzione non corrisponde, allo stato attuale della normativa, ad alcun obbligo statutario, non è men vero che l'amministrazione, tramite il responsabile della divisione «assunzioni», aveva espressamente invitato il ricorrente a sollecitare tale convocazione, perché si procedesse ad un riesame del suo caso, e cioè, eventualmente, per infirmare gli accertamenti o le valutazioni cui era pervenuto, nel febbraio 1976, un solo medico di fiducia dell'istituzione.
L'amministrazione si era impegnata in modo vincolante a seguire tale procedimento. Sarebbe stato comunque necessario, inoltre, che questo avesse avuto luogo in condizioni tali da dare ai medici curanti, chiamati a rappresentare il sig. Moli, la possibilità di esaminare i motivi d'inidoneità fisica addotti dal medico di fiducia dell'istituzione in occasione del primo esame, nonché di comunicare le proprie osservazioni ai membri del collegio medico di revisione.
Non penso che un siffatto modo di procedere avrebbe potuto violare il segreto delle valutazioni d'ordine sanitario espresse, nel caso del ricorrente, dal servizio medico dell'istituzione.
In ogni modo, anzitutto il fatto che i motivi addotti dal medico di fiducia nel febbraio 1976, sono stati comunicati al medico curante solo dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale, indi la circostanza che il collegio di revisione si è riunito e pronunziato nell'ottobre successivo, e cioè comunque dopo la presentazione del reclamo amministrativo, hanno avuto la conseguenza di privare il ricorrente della facoltà di contestare — o di far discutere — utilmente le valutazioni sia del primo medico di fiducia dell'istituzione, sia dei membri del collegio di revisione.
Ritengo che, stando così le cose, il procedimento sia stato sostanzialmente viziato, con pregiudizio per l'uguaglianza delle parti e violazione del diritto alla difesa del ricorrente.
L'ordinare la sua riapertura, con una terza visita medica del ricorrente da parte di una commissione in cui il sig. Moli sia rappresentato da uno almeno dei suoi medici curanti, non mi sembra utile. Concludo, perciò, nel senso che vengano annullate tanto la decisione contenuta nella lettera 8 marzo 1976 del capo della divisione «assunzioni», quanto la decisione negativa tacitamente opposta al reclamo precontenzioso del sig. Moli, e che, inoltre, le spese di causa vengano poste a carico della Commissione.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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