CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 28 GIUGNO 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Mi pare evidente che una caratteristica fondamentale di un mercato comune dovrebbe essere quella che le norme di sicurezza (se ve ne sono) cui devono rispondere le merci siano identiche ovunque, cosicché i prodotti fabbricati in qualsiasi Stato possano liberamente essere posti in vendita ovunque. Mirando a ciò, il 28 maggio 1969, il Consiglio adottava, mediante risoluzione, un programma generale «per l'eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi derivanti da disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri» (GU n. C 76, del 17. 6. 1969, pag. 1). Tra i tipi di prodotto contemplati nella prima fase di questo programma vi era il materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro determinati limiti di tensione.
Di conseguenza, il 13 febbraio 1973, il Consiglio adottava, a norma dell'art. 100 del trattato CEE una direttiva (73/23/CEE) «concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione» (GU n. L 77, del 26. 3. 1973, pag. 29). La direttiva era indirizzata agli Stati membri e l'art. 13, n. 1, prescriveva che essi «mettessero in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dalla notifica della stessa e ne informassero immediatamente la Commissione». Un'eccezione veniva fatta per la Danimarca, per la quale il periodo era prorogato a 5 anni. L'art. 13, n. 2, prescriveva inoltre che «gli Stati membri avessero cura di comunicare alla Commissione il testo delle dispo sizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».
Nel 1975 la Commissione giunse alla conclusione che due Stati membri, Belgio ed Italia, non avevano ottemperato entro i 18 mesi prescritti alla direttiva di cui sopra. Essa quindi iniziava il procedimento di cui all'art. 169 del trattato, nel tentativo di ottenere un aggiornamento della loro disciplina. Alla fine, essa esperì un'azione dinanzi a codesta Corte citando il Belgio (causa 122/76) e l'Italia (causa attualmente in corso). Il 23 marzo 1977 il Belgio emanava un «arrêté royal» con cui venivano abrogate le leggi belghe precedenti in materia di norme di sicurezza per il materiale elettrico che rientrano nella sfera d'applicazione della direttiva e venivano poste in vigore in Belgio le disposizioni della direttiva. A seguito di ciò la causa 122/76, di comune accordo, veniva cancellata dal ruolo, con la condizione che il Belgio sopportasse le spese relative.
In Italia non si sono ancora presi provvedimenti. Un disegno di legge mirante a porre in vigore la direttiva veniva approvato da una commissione del senato italiano il 26 febbraio 1976 e trasmesso alla Camera dei deputati il 10 marzo 1976 (allegato 1 all'atto introduttivo). Il disegno di legge, però, veniva a cadere per lo scioglimento delle Camere italiane. Il 15 febbraio 1977, con il numero 536, veniva presentato un nuovo disegno, il cui testo è stato prodotto dinanzi alla Corte dal governo italiano, su richiesta della Corte stessa. All'udienza del 7 giugno 1977 è stato dichiarato che il nuovo disegno era stato approvato dal senato il 25 maggio 1977 e avrebbe dovuto venir discusso dinanzi alla Camera dei deputati l'8 giugno 1977. La Commissione ritiene però che detto disegno, se approvato senza emendamenti, non potrebbe far sì che l'Italia adempia completamente gli obblighi che le incombono per effetto della direttiva, in parte in quanto esso omette di abrogare la precedente legislazione italiana incompatibile con la direttiva ed in parte poiché esso dispone nuove restrizioni in contrasto con la stessa. La Commissione è tanto preoccupata di un'eventuale approvazione del disegno senza emendamenti, che il 6 giugno 1977 il Visconte D'Avignon, membro competente della Commissione, ha inviato un telex in questo senso, come ci è stato riferito, al ministero italiano dell'industria.
L'Italia riconosce di non essersi interamente adeguata alla direttiva. Così stando le cose è indubbio che la domanda dovrebbe venir accolta comunque. La materia del contendere, tuttavia, non verte su questo punto: si tratta di stabilire piuttosto l'entità della contravvenzione alla direttiva da parte dell'Italia. Il governo italiano obietta che la legge italiana in vigore e la prassi amministrativa sono già sostanzialmente conformi alla direttiva; le divergenze riguarderebbero questioni secondarie o meramente formali. La Commissione invece ribadisce che l'inadempimento italiano nei confronti della direttiva ha carattere sostanziale.
Ritengo quindi che dobbiate esaminare a fondo il tenore della direttiva.
Nel vostro esame dovete tener presente che il termine «norme» nel presente contesto può venir inteso in due sensi diversi: nel primo può significare semplicemente criteri di sicurezza o norme prescritte dalla legislazione. Nel secondo senso, più stretto, esso contraddistingue i documenti tecnici elaborati dagli enti di normalizzazione, cui la legge può fare richiamo. Come è indicato nel preambolo della direttiva, il termine nella fattispecie è usato nel secondo senso.
All'art. 1 della direttiva si comincia con la definizione del materiale cui il provve dimento si applica: questo è il materiale elettrico «destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 volts in corrente alternata e fra 75 e 1500 volts in corrente continua, fatta eccezione dei materiali o dei fenomeni di cui all'allegato II». La Commissione ha spiegato come, in forza di detta definizione, la direttiva si applichi all'ampia gamma di materiale elettrico impiegato per usi industriali, commerciali e domestici. Le eccezioni elencate nell'allegato II si riferiscono a speciali tipi di materiale, per i quali si sono adottate o sono in progetto speciali direttive di armonizzazione. Fanno eccezione tra l'altro i materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione (ad esempio lampade da minatori), materiali elettrici per radiologia ed uso clinico, parti elettriche di ascensori e montacarichi, ecc. L'art. 12 esclude inoltre dalla sfera d'applicazione della direttiva il materiale elettrico destinato all'esportazione nei paesi terzi.
Definita così la sfera d'applicazione, la direttiva impone una serie di vincoli agli Stati membri, la maggior parte dei quali scaturisce dalle parole «gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché …» (a questo proposito la Commissione ci ha informato che vi era un errore nella versione francese dell'art. 3 pubblicato nella Gazzetta ufficiale: vedere la traduzione francese dell'atto introduttivo, pag. 2, nota (1)).
Per quanto ci riguarda nella causa odierna, detti obblighi si dividono in due classi principali, la prima riguardante gli scopi fondamentali della direttiva e la seconda i mezzi con i quali dette finalità vanno perseguite.
La struttura del primo gruppo è facilmente comprensibile se si tiene presente che l'armonizzazione dei criteri di sicurezza (in senso ampio) si ripropone due risultati. Il primo, che può definirsi il «risultato negativo», è che non possono porsi in vendita nel mercato comune prodotti che non rispondano ai criteri prescritti, il secondo, «risultato positivo», è che i prodotti che possiedono i requisiti necessari devono poter liberamente circolare in tutta la Comunità.
L'art. 2 prescrive per gli Stati membri un obbligo generale di garantire il risultato negativo. Il n. 1 di detto articolo recita:
«Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché il materiale elettrico possa essere immesso sul mercato solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno della Comunità, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.»
Il n. 2 si richiama all'allegato I che elenca quelli che sono definiti «i principali elementi degli obiettivi di sicurezza di cui al paragrafo 1».
Ritengo superfluo elencare questi particolari. Essi si estendono per una pagina circa e contengono vari dettagli. Però, come indica la loro descrizione, essi non sono limitativi e di per sé non costituiscono una norma in senso stretto. (Essi hanno piuttosto l'indole di criteri direttivi circa quello che le norme devono stabilire). Essi vengono ripetuti nell'art. 3 dell'«arrêté royal» belga, che ho già menzionato e nell'allegato al disegno di legge attualmente in discussione dinanzi al parlamento italiano.
L'obbligo generale di garantire il risultato positivo è imposto agli Stati membri dall'art. 3 della direttiva, che recita:
«Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché non si creino ostacoli, per ragioni di sicurezza, alla libera circolazione all'interno della Comunità del materiale elettrico se, alle condizioni previste dagli artt. 5, 6, 7 o 8, esso è conforme alle disposizioni dell'art. 2».
Esso è completato dall'art. 4 che recita:
«Gli Stati membri hanno cura che le imprese distributrici di elettricità, per quanto riguarda il materiale elettrico, non subordinino il raccordo e la fornitura di elettricità agli utenti a requisiti di sicurezza più rigorosi di quelli previsti all' art. 2».
Gli artt. 5, 6, 7 e 8, cui fa richiamo l'art. 3, contengono il secondo gruppo principale di obblighi imposti agli Stati membri cui ho fatto riferimento. Essi sono stati definiti dalla Commissione come istituenti una gerarchia di norme, il che in un certo senso è vero.
L'art. 5, sul quale tornerò poiché la sua interpretazione è uno dei punti più controversi, prescrive che vengano elaborate norme comunitarie armonizzate e che i prodotti che corrispondono a dette norme siano considerati rispondenti alle disposizioni dell'art. 2, ai fini della messa sul mercato di cui all'art. 2 o della libera circolazione di cui all'art. 3.
L'art. 6 si riferisce a quella che può definirsi «norma internazionale». Il n. 1 di questo articolo stabilisce che:
«Ove non siano ancora state stabilite e pubblicate norme armonizzate ai sensi dell'art. 5, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'art. 2 o della libera circolazione di cui all'art. 3, considerino del pari rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della “International Commission on Rules for the Approvai of Electrical Equipment” (CEE-el) (Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) o della “International Electrotechnical Commission” (IEC) Commissione elettrotecnica internazionale) per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione prevista ai paragrafi 2 e 3.»
Non vi infliggerò i numeri 2 e 3 poiché è pacifico che la procedura di pubblicazione illustrata in questi ultimi non è in realtà stata applicata ad alcuna delle disposizioni di sicurezza della CEE o della IEC. La Commissione ci ha spiegato che il motivo di ciò fu che sono stati fatti progressi tanto rapidi nell'elaborazione delle norme armonizzate di cui all'art. 5, che si è ritenuto non valesse la pena far ricorso alle norme internazionali. La Commissione sostiene, e ciò in realtà è confermato dal preambolo della direttiva, che gli artt. 6 e 7 sono stati concepiti come provvedimento transitorio destinato ad avere effetto solo qualora e sino a quando le norme armonizzate di cui all'art. 5 non fossero state elaborate. Risultato ne è che l'art. 6 è rimasto lettera morta.
Terzo elemento nella gerarchia delle norme contemplata dalla direttiva sono le norme nazionali, disciplinate dall'art. 7, che recita:
«Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'art. 5 o disposizioni in materia di sicurezza pubblicate conformemente all'art. 6, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'art. 2 o della libera circolazione di cui all'art. 3, considerino del pari rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce una sicurezza equivalente a quella richiesta sul proprio territorio.»
A mio avviso questa disposizione non è facile da interpretarsi. A prima vista pare che richieda la corrispondenza con i criteri vigenti nello Stato membro di produzione e con qualsiasi criterio possa essere in vigore nello Stato membro importatore (sia che essi assumano la forma di norma in senso stretto o meno). Ciò però non può essere esatto poiché, se lo fosse, la disposizione sarebbe retriva. In sua assenza, sarebbe stato sufficiente che il materiale rispondesse alle norme vigenti nello Stato membro importatore. Gli argo menti delle parti hanno fatto poca luce sul problema, specie dal momento che la controversia è estranea a questo punto. Probabilmente l'art. 7 significa che lo Stato membro importatore deve accettare il materiale che risponde ai criteri dello Stato membro di produzione a meno che il livello di sicurezza consentito da detti criteri sia incompatibile con i dettami della propria legge nazionale: in altre parole esso intende far sì che lo stesso livello di sicurezza venga raggiunto con metodi diversi.
Le funzioni dell'art. 8 differiscono da quelle degli artt. 6 e 7 in quanto esso non ha carattere puramente transitorio. Esso offre un mezzo grazie al quale un prodotto può venir accettato anche se non corrisponde a norme pubblicate, o armonizzate, sia internazionali che nazionali. L'art. 8 recita:
«1. Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti permettano altresì l'immissione sul mercato di cui all'art. 2 o la libera circolazione di cui all'art. 3 di materiale elettrico che, sebbene non conforme alle norme armonizzate di cui all'art. 5 od alle disposizioni degli artt. 6 e 7, riponde alle disposizioni dell'art. 2.
2. In caso di contestazione, il costruttore o l'importatore può presentare una relazione, elaborata da un organismo notificato conformemente alla procedura prevista all'art. 11, sulla conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'art. 2.»
L'art. 11 dispone che ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione, tra l'altro, l'elenco degli enti prescelti per rappresentarlo nella procedura di armonizzazione di cui all'art. 5 e per fare le relazioni di cui all'art. 8.
L'art. 11 riserva ad ogni Stato membro la facoltà di modificare tali indicazioni. L'ente indicato dall'Italia per lo svolgimento di questi due compiti è il Comitato elettrotecnico italiano (CEI).
Per completare questo schema delle disposizioni della direttiva, devo ricordare che l'art. 9 stabilisce la procedura da seguire qualora uno Stato membro vieti la messa sul mercato di materiale contemplato dalla direttiva o ne ostacoli la libera circolazione, in quanto, per qualsiasi motivo, esso non corrisponde ai requisiti dell'art. 2, mentre l'art. 10 riguarda marchi, certificati e dichiarazioni di conformità.
Riassumendo, la critica della Commissione è che l'Italia non ha adottato i provvedimenti atti a rendere applicabili in Italia le disposizioni della direttiva, in particolare gli artt. 2 (con l'allegato I), 3, 5, 6, 8, 9 e 10.
L'Italia (tramite il suo governo) riconosce la propria carenza nei confronti dell'art. 8, ma la minimizza; e virtualmente non c'è stata discussione circa gli artt. 9 e 10.
La controversia si accentra, quindi, da un lato, sugli artt. 2 e 3 e dall'altro sugli artt. 5 e 6.
La difesa italiana quanto agli artt. 2 e 3 si fonda sulla legge n. 186 del 1o marzo 1968. Ricorderò che questa legge è stata elencata dalla Commissione nell'atto introduttivo (pag. 10, nota (1)) tra le voci della disciplina italiana che andavano modificate in ossequio alla direttiva. Essa dispone che tutto il materiale elettrico ed elettronico deve essere realizzato a regola d'arte e che se lo stesso è realizzato secondo le norme del Comitato elettrotecnico italiano, deve considerarsi costruito a regola d'arte. L'Italia sostiene che detta legge, tenendo conto del fatto che essa non fa della rispondenza ad una norma CEI il solo criterio di conformità ai suoi dettami, ha lo stesso effetto dell'art. 2 della direttiva e, per la stessa ragione, lo stesso effetto dell art. 3. Quanto agli elementi esposti nell'allegato I della direttiva, l'Italia sostiene che essi si limitano a definire ciò che si considera «regola d'arte». La Commissione naturalmente lo nega: essa sostiene che detti elementi sono troppo dettagliati e precisi per es sere considerati necessariamente impliciti nella generica espressione «regola d'arte».
Inoltre, essa osserva che le altre disposizioni italiane rimaste in vigore, in particolare gli artt. 314 e 315 del decreto presidenziale 27 aprile 1955 n. 547 e il decreto ministeriale 20 dicembre 1968, n. 307, prescrivono requisiti differenti da quelli di cui all'allegato I. Mi pare che su tutto ciò la Commissione sia nel vero.
Quanto agli artt. 5 e 6, l'Italia osserva che la disciplina risultante dall'attuale legge italiana e dalla prassi amministrativa non stride con i requisiti della direttiva, in quanto in realtà non sono ancora state elaborate norme standardizzate in forza dell'art. 5 né (come è pacifico) sono state pubblicate norme internazionali ai sensi dell'art. 6. L'Italia ammette candidamente che se esistessero norme armonizzate, essa sarebbe sostanzialmente venuta meno agli obblighi che le impone la direttiva.
A mio parere l'argomento non è pertinente. L'obbligo di ogni Stato membro (eccettuata la Danimarca) a norma dell'art. 13, n. 1, della direttiva, in relazione agli artt. 5 e 6, era quello di mettere in vigore, entro il termine di 18 mesi, le disposizioni legislative od amministrative necessarie a garantire che, appena fossero state adottate norme armonizzate o pubblicate norme internazionali, queste venissero riconosciute dalle proprie autorità competenti. Non era sufficiente che uno Stato membro attendesse l'effettiva adozione o pubblicazione di una norma prima di prendere iniziative per il suo riconoscimento. Ritengo quindi che l'Italia sia venuta meno agli obblighi che le derivano da detti articoli e, se ciò ha rilievo, che tale carenza sia sostanziale.
Potrei finire il mio esame qui se, cercando di dimostrare che non esistevano ancora norme armonizzate, il governo italiano non avesse sollevato questioni di ampia portata quanto all'interpretazione dell'art. 5. Sarebbe molto deludente se non venissero risolte dette questioni, che sono state molto dibattute tra le parti.
L'art. 5 stabilisce che:
«Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'art. 2 o della libera circolazione di cui all'art. 3, considerino rispondenti alle disposizioni dell'art. 2, in particolare il materiale elettrico che soddisfa le disposizioni in materia di sicurezza delle norme armonizzate.
Le norme si considerano armonizzate quando, stabilite di comune accordo dagli organismi notificati dagli Stati membri conformemente alla procedura prevista dall'art. 11, sono state pubblicate secondo le procedure nazionali. Esse devono essere aggiornate in funzione del progresso tecnologico e dell'evoluzione della regola dell'arte in materia di sicurezza.
L'elenco delle norme armonizzate ed i loro riferimenti sono pubblicati, a titolo d'informazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.»
Noterete che, secondo il procedimento definito in questo articolo, l'adozione di una norma armonizzata si opera in tre fasi:
1.
Essa va elaborata di comune accordo tra gli enti indicati dagli Stati membri a norma dell'art. 11 ;
2.
va pubblicata secondo il procedimento nazionale e
3.
va inclusa, a titolo informativo, in un elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
La Commissione ha riconosciuto che tale elenco non è stato ancora pubblicato. Ci ha pure dichiarato di aver intenzione di pubblicarne uno questo mese. La Commissione ci ha pure dichiarato che finora solo due Stati membri hanno pubblicato norme armonizzate secondo il procedimento nazionale, cioè la Francia e i Paesi Bassi. Non ci è stato detto per qual mo tivo gli altri Stati fossero in ritardo (escludendo la Danimarca e la stessa Italia). In definitiva, ne potrebbe uscire rafforzata l'opinione del governo italiano secondo cui non sono ancora entrate in vigore norme armonizzate.
L'assunto del governo italiano non era comunque fondato su elementi inerenti alla pubblicazione. Esso si riferiva ai requisiti posti per la prima fase.
Ad un certo punto ho avuto l'impressione che il governo italiano potesse eccepire che la CEI non era validamente stata indicata, a norma dell'art. 11, come l'ente che rappresentava l'Italia a norma dell'art. 5. È stato sottolineato il fatto che l'unico documento prodotto in giudizio a comprova di detta notifica, un telex del 22 novembre 1974, (allegato I alla replica) la definiva «soggetta a conferma». Il rappresentante del governo italiano ha comunque osservato in udienza, rispondendo ad una mia domanda, che la validità della designazione della CEI a norma dell'art. 11 era fuori dubbio. Se però dubbi vi fossero stati, sarebbe sorta la questione del se l'Italia avesse violato l'art. 11.
Il governo italiano sostiene che il procedimento adottato dagli enti indicati dagli Stati membri a norma dell'art. 11 per elaborare le norme armonizzate non corrispondeva a quanto si richiedeva nell'art. 5. Onde chiarire questo assunto, è necessario un cenno circa detto procedimento.
Pare che negli ultimi anni del decennio 1950/1960, gli enti di normalizzazione dei vecchi Stati membri (ad eccezione del Lussemburgo) abbiano formato un comitato, il «Comité européen des normes electrotechniques de la Communauté» o Cenelcom, al fine di armonizzare le loro norme. Negli anni successivi, i membri del Cenelcom, di conserva con gli enti di normalizzazione dei paesi allora associati nell'EFTA, costituivano il «Comité européen des normes electrotechniques» o Cenel. Dopo l'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità, nel 1973, il Cenelcom e il Cenel vennero riorganizzati nel «Comité européen de normalisation electrotechnique» o Cenelec (detto in inglese «European Committee for Electrotechnical Standardisation» ed in tedesco «Europaisches Komitee für Elektrotechnische Normung»).
L'attuale regolamento interno del Cenelec è stato prodotto in giudizio (allegato VII alle risposte della Commissione alle domande postele dalla Corte al termine del dibattimento). Detto regolamento inizia come segue:
«1. Generalità
1.1. Obiettivi
1.1.1.
In conformità agli scopi del trattato di Roma, vanno eliminati gli ostacoli al commercio derivanti da convenzioni di carattere tecnico.
Quanto alla normalizzazione nel settore elettrotecnico, essa è devoluta ai comitati nazionali elettrotecnici degli Stati membri delle Comunità europee.
Per questo motivo, i comitati nazionali elettrotecnici degli Stati membri delle Comunità europee sono riuniti in una associazione denominata “Comitato europeo per la normalizzazione in campo elettrotecnico”, la cui sigla è “Cenelec”.
1.1.2.
Dati gli stretti rapporti commerciali tra i paesi dell'ex associazione europea di libero scambio non aderenti alle Comunità europee, da un lato, e i paesi membri della Comunità europea dall'altro, sussiste un comune interesse al perseguimento degli obiettivi summenzionati mediante la cooperazione tra i comitati nazionali di tutti gli Stati membri delle Comunità e di quelli dell'ex associazione di libero scambio. Per questo motivo i comitati nazionali di questi ultimi paesi hanno aderito al Cenelec.»
L'assunto è stato discusso partendo dall'idea che i comitati nazionali degli Stati membri delle Comunità «riuniti» nel Cenelec sono in realtà gli enti indicati dagli Stati membri a norma dell'art. 11 della direttiva. L'elenco dei comitati nazionali di cui al paragrafo 4.2. del regolamento non ne comprende uno lussemburghese, però non sono state fatte osservazioni in proposito, dal che desumo che il Lussemburgo abbia delegato la propria rappresentanza al comitato di un altro Stato membro. Oltre ai comitati nazionali degli otto Stati membri, meno il Lussemburgo, l'elenco comprende i comitati dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, del Portogallo, della Svezia e della Svizzera.
L'elenco di cui al paragrafo 4.2. indica il peso dei singoli comitati nazionali sotto l'aspetto del voto. I comitati francese, tedesco, italiano e britannico hanno dieci voti ciascuno, quelli del Belgio, dei Paesi Bassi, della Svezia e della Svizzera, dispongono di cinque voti ciascuno, mentre agli altri sono riservati 3 voti ciascuno. Il paragrafo 4.3. stabilisce che una proposta messa ai voti deve considerarsi approvata «a meno che il numero dei voti negativi ponderati superi il 15». Il paragrafo 4.4. stabilisce che, in questo caso, «i voti dei comitati nazionali degli Stati membri della Comunità europea» si devono contare separatamente e «se più di due di detti paesi votano contro la proposta, essa non viene adottata; se più di quindici voti negativi ponderati provengono da detti paesi la proposta, nemmeno in questo caso viene adottata» e che, una volta adottata, la proposta, in poche parole, è vincolante per tutti i comitati nazionali dei paesi membri della Comunità europea e per gli altri comitati nazionali che hanno votato a favore. Queste disposizioni per la votazione a maggioranza vengono comunque considerate una soluzione di ripiego. Il paragrafo 4.1. ribadisce espressamente che «nei limiti del possibile, si deve raggiungere l'unanimità».
Pare che il Cenelec operi per lo più in base a documenti d'armonizzazione o «HDs». Essi sono contemplati dal regolamento e quattro esemplari di essi sono stati prodotti dalla Commissione come allegati II, III, IV e V alle risposte alle domande della Corte. Ogni documento è contrassegnato sulla copertina dalla frase «riguarda direttiva CEE 73/23». La Commissione ha pure prodotto (allegato I a dette risposte) un elenco di 59 documenti che, essa afferma, costituivano le norme armonizzate finora approvate a norma dell'art. 5 della direttiva. È questo elenco che la Commissione ha affermato di voler pubblicare nella Gazzetta ufficiale nel corso di questo mese. La Commissione ha aggiunto che, secondo le informazioni di cui dispone, detti documenti o norme rappresentano circa il 60 % del totale da pubblicarsi a norma dell'art. 5, a prescindere da nuove pubblicazioni che l'art. 5 definisce imposte dal «Progresso tecnologico e dallo sviluppo delle regole d'arte in questioni di sicurezza».
L'Italia sostiene che l'attività come membri del Cenelec degli enti indicati dagli Stati membri a norma dell'art. 11 della direttiva è giuridicamente distinta dalle attività che essi devono svolgere in forza dell'art. 5. Il Cenelec è un'organizzazione «privata» operante fuori dall'ambito della Comunità e secondo norme, in materia di votazione a maggioranza, in contrasto con i requisiti del «comune accordo» di cui all'art. 5.
Che cosa abbia inteso dire il governo italiano definendo il Cenelec un'organizzazione «privata» non è stato specificato. Forse il governo italiano si riferiva alla distinzione che alcuni ordinamenti giuridici degli Stati membri fanno fra enti di diritto pubblico ed enti di diritto privato. Se così fosse, basterà dire che nella fattispecie la distinzione è evidentemente irri levante. Probabilmente, comunque, il governo italiano si riferiva al fatto che il Cenelec, come pare, è stato istituito dagli enti che ne sono membri di loro iniziativa, piuttosto che ad iniziativa della Commissione. Ma anche questo ritengo che non abbia rilievo. La direttiva dichiara che gli enti indicati dagli Stati membri a norma dell'art. 11, i quali non devono necessariamente avere indole governativa, sono liberi di organizzarsi per le loro attività a norma dell'art. 5 nel modo che ritengono più opportuno.
A mio parere è poco più consistente la tesi che il Cenelec opera al di fuori dell'ambito comunitario. A sostegno di questo assunto il governo italiano si è richiamato alla presenza nel Cenelec degli enti rappresentanti i paesi dell'EFTA e al fatto che le lingue ufficiali del Cenelec sono soltanto l'inglese, il francese ed il tedesco (vedi paragrafi 1.5, e 7:6. — 9 del regolamento interno). Quanto al primo di questi punti, va osservato che l'art. 5 non impedisce agli enti indicati a norma dell'art. 11 della direttiva di cooperare, anche strettamente, con enti analoghi di altri paesi. Mi pare abnorme sostenere che un accordo così razionale renda invalida l'attività svolta ai sensi dell'art. 5. Quanto al secondo punto, non vi è disposizione comunitaria che stabilisca che tutte le questioni comunitarie vanno trattate nelle sei lingue ufficiali. Una norma del genere sarebbe decisamente poco pratica. La Commissione ha osservato che, qualora rappresentanti italiani incontrassero difficoltà linguistiche presso il Cenelec, essa potrebbe mettere a loro disposizione i propri servizi linguistici e di interpretazione. Mi pare che questa sia la soluzione giusta: il problema, posto che esista, è d'indole amministrativa e giuridicamente irrilevante.
Forse, il miglior argomento del governo italiano circa questo punto è stato quello relativo all'apparente incompatibilità delle norme del Cenelec relative alle votazioni a maggioranza con il requisito del «comune accordo» di cui all'art. 5. La Commissione vi ha ribattuto in due modi: in primo luogo ha sostenuto che in effetti le norme relative alle votazioni a maggioranza non erano state usate nell'elaborazione di alcuno dei 59 documenti cui essa si richiama. Tutti erano stati approvati all'unanimità, almeno per quanto riguarda i rappresentanti degli Stati membri della Comunità. La risposta mi pare di per sé sufficiente: se i documenti sono effettivamente stati approvati di «comune accordo», non ha importanza il fatto che avrebbero anche potuto non esserlo. In secondo luogo la Commissione ha sostenuto che, comunque, l'art. 5 lasciava liberi gli enti indicati dagli Stati membri a norma dell'art. 11 di giungere ad un «comune accordo», secondo cui essi sarebbero stati vincolati dalle norme sulla votazione a maggioranza approvata da tutti. Questa idea è forse corretta in quanto il Consiglio, con l'art. 5, ha conferito a detti enti piena libertà quanto al modo di raggiungere l'accordo. Comunque non penso sia necessario esprimere qui un parere definitivo quanto alla sua correttezza.
Infine, dovrei ricordare un punto sollevato dal governo italiano e tratto dal fatto che secondo il regolamento interno del Cenelec vi sono due tipi di HDs, uno non qualificato e l'altro che specifica le «deviazioni» nazionali (vedi paragrafo 3.2.2.1. di detto regolamento). Tali deviazioni possono derivare soltanto da norme «legislative, regolamentari o amministrative» esistenti in un determinato paese. Il governo italiano ha sostenuto che ciò dimostra che i membri del Cenelec, in quanto tali, non potevano vincolare gli Stati membri e che le norme elaborate da essi non erano vere norme armonizzate. A mio avviso, ciò non dimostra nulla del genere. Da un lato, esso costituisce un riconoscimento del fatto che alcuni membri del Cenelec provengono da paesi extra comunitari non vincolati dalle direttive comunitarie (ed altresì un riconosci mento del fatto che la Danimarca non è per ora comunque vincolata dalla direttiva di cui trattasi) e, d'altro canto, un riconoscimento del fatto che né il Cenelec né alcun membro di esso ha facoltà di modificare la legge nazionale di uno Stato membro. Se necessario, ciò dev'essere fatto dallo Stato membro stesso, nell'adempimento degli obblighi impostigli dalla direttiva. Val la spesa di notare che dai documenti prodotti come esempio dalla Commissione, due, cioè il 252 relativo agli «aspiratori e agli apparecchi per la pulizia mediante aspirazione d'acqua» ed il 253, relativo a «ferri elettrici, macchine da stiro e presse», contengono tali «variazioni». Nell HD 252 ce ne sono quattro. La prima riguarda la Francia, dove gli aspirapolvere devono essere costruiti o adattabili per una corrente di 220 volts, il che potrebbe anche essere evidente. La seconda riguarda la Danimarca. La terza riguarda l'Italia e si è detto che è connessa agli artt. 314 e 315 del decreto presidenziale n. 547 del 27 aprile 1955 (che, come ho già detto, la Commissione ritiene — direi giustamente — incompatibile con la direttiva). La quarta riguarda la Germania ed è registrata come «ancora da abolire». Nell'HD 253, le variazioni sono più numerose: ce n'è ancora una relativa all'Italia, derivante dagli artt. 314 e 315 del decreto presidenziale n. 547, ce n'è una minore riguardante Danimarca e Francia, registrata come «ancora da abolire». Il resto riguarda la Germania, con due variazioni «ancora da abolire».
Le altre riguardano un punto della legislazione tedesca (UVV VGB 7b) definito «esulante dalla competenza del comitato nazionale». Ritengo che, affinché la Germania si conformi alla direttiva, il punto della legislazione debba probabilmente venir abrogato. Non ci è però stato detto cosa ne pensi in proposito il governo tedesco.
In definitiva, respingerei l'assunto del governo italiano, secondo cui il procedimento adottato nell'ambito del Cenelec dagli enti indicati dagli Stati membri a norma dell'art. 11 è incompatibile con l'art. 5.
Comunque ritengo che, per le ragioni suesposte, la Commissione abbia diritto
1.
alla dichiarazione che la Repubblica italiana è venuta meno ad uno degli obblighi impostile dal trattato CEE, in quanto non si è conformata alla direttiva; e
2.
alla condanna del governo italiano alle spese di causa.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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