CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 14 LUGLIO 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
I —
La causa principale verte sul se all'attrice, per l'esportazione nei paesi terzi di un foraggio composto di cereali — esportazione effettuata nel 1965 — spetti una restituzione sotto forma di autorizzazione ad importare, in esenzione da prelievo, orzo, granoturco e sorgo. Il con venuto aveva revocato varie autorizzazioni di questo tipo dopo aver constatato che il miscuglio esportato conteneva — dei prodotti disciplinati dall'organizzazione di mercato per i cereali — solo il 2 % di farina di tapioca e a destinazione era stato nuovamente separato per riesportare nella Comunità la componente principale «Tapioca-Chips». Il convenuto contesta che il miscuglio esportato rientri tra i prodotti per i quali, a norma dei regolamenti nn. 19, 166/64/CEE e 171/64/CEE era prevista una restituzione e che sia stata operata un'esportazione ineccepibile sotto il profilo del diritto a restituzione.
Con ordinanza 1o dicembre 1976, il Finanzgericht ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte in via pregiudiziale le seguenti questioni:
1.
Se il regolamento della Commissione CEE n. 171/64 valga anche per gli alimenti composti non contenenti latte in polvere.
2.
In caso affermativo: Se l'espressione «per ciascuno dei tre cereali ed in ragione delle medesime quantità», di cui all'art. 1 a), vada interpretata nel senso che a) si deve considerare come alimento composto solo il prodotto per il quale sono stati effettivamente impiegati dei cereali ovvero b) la «quantità» va considerata solo come un parametro per il calcolo della restituzione (come nell'art. 4 del regolamento del Consiglio CEE n. 166/64, per la riscossione del prelievo).
3.
In caso di soluzione negativa della questione n. 1 o positiva della questione n. 2: Se, in relazione alla possibilità di corrispondere la restituzione per gli alimenti composti (regolamento del Consiglio CEE n. 19/62, art. 1 d) e allegato; regolamento del Consiglio CEE n. 166/64, art. 1), avesse rilievo la proporzione nella quale l'alimento composto conteneva prodotti cui si applicava il regolamento n. 19, in particolare se la presenza del 2 % di un prodotto soggetto al prelievo come la farina di tapioca bastasse per ottenere una restituzione pari alla completa esenzione dal prelievo per l'importazione di cereali da paesi terzi.
4.
In caso di soluzione negativa della prima parte della questione n. 3: Se i coefficienti da usare in relazione al tenore di amido, a norma del combinato disposto dell'art. 10, dell'art. 4 e della allegata tabella A del regolamento n. 166/64 — tenuto conto di quanto dispone l'art. 15 («cereali … che rientrano effettivamente nella loro composizione») — vadano interpretati nel senso che il tenore di amido doveva essere relativo a prodotti ai quali si applicava il regolamento n. 19/62.
5.
In caso di soluzione negativa della questione n. 3, prima parte, e della questione n. 4 e affermativa della questione n. 3, seconda parte: Se le sopramenzionate disposizioni del regolamento n. 166/64 siano invalide in quanto, per merci di cui alla voce 23.07 della tariffa doganale comune, determinano una restituzione a forfè, che si applica a prescindere dal fatto che siano state impiegate nella preparazione della merce quantità rilevanti o irrilevanti di prodotti soggetti a prelievo (come ha affermato la Corte di giustizia, nella sentenza 9 marzo 1976, causa 95/75, Racc. 1976, vol. 3, pag. 369, per una disciplina relativa al prelievo).
II —
Prima di affrontare i vari problemi, vorrei dare una breve panoramica della disciplina vigente al momento dell'esportazione litigiosa.
L'art. 20, n. 2, in relazione all'art. 1, lett. d) e all'allegato del regolamento n. 19 — relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, del 4 aprile 1962 (GU 1962, pag. 933) – e all'art. 14, n. 2, in relazione all'art. 1, n. 2, lett. f) del regolamento n. 13/64 — relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del 5 febbraio 1964 (GU 1964, pag. 549) — contemplavano la possibilità di concedere restituzioni all' esportazione nei paesi terzi di foraggi composti di cui alla voce 23.07 della tariffa doganale comune, qualora detti foraggi contenessero prodotti rientranti nelle sopra menzionate organizzazioni di mercato. Il regolamento del Consiglio n. 166/64 — relativo al regime applicabile a talune categorie di alimenti composti per animali, del 30 ottobre 1964 (GU 1964, pag. 2747) — e il regolamento della Commissione n. 171/64 — che determina le modalità di concessione della restituzione all'esportazione verso i paesi terzi per talune categorie di alimenti composti, del 30 ottobre 1964 (GU 1964, pag. 2758) — delimitavano la categoria di foraggi composti per i quali si poteva concedere la restituzione e stabilivano i limiti massimi per gli importi delle restituzioni versati di volta in volta. Gli Stati membri però erano competenti in via esclusiva a determinare, mediante leggi o regolamenti, se, quando, in quale forma, in quale misura (fino ad un massimo), per quali prodotti e per quali esportazioni si dovessero concedere restituzioni.
L'art. 1 del regolamento n. 166/64 definiva i prodotti per i quali si poteva ottenere la restituzione come tutti i foraggi di cui alla voce 23.07 della tariffa doganale comune, contenenti almeno il 50 % di latte in polvere della tariffa doganale comune, contenenti almeno il 50 % di latte in polvere o — senza limiti di percentuale minima — prodotti del settore dei cereali o del riso oppure quelli cui, se non si verificavano le prime due ipotesi, erano mescolati melassa o determinati altri prodotti del settore del latte.
Tenuto conto della disciplina allora vigente, il mio punto di vista in proposito è il seguente:
1.
Quanto alla prima questione si deve osservare che il regolamento n. 171/64 contiene solo le disposizioni d'attuazione contemplate dall'art. 10 del regolamento n. 166/64 e quindi si applica a tutti i foraggi composti di cui all art. 1 del regolamento n. 166/64. Tra questi rientrano però, come ho detto, pure i foraggi composti che non contengono latte in polvere.
2.
Quanto alla seconda questione: l'art. 1 del regolamento n. 166/64 non faceva dipendere la possibilità di restituzione dalla presenza di uno dei tre cereali elencati all'art. 1, lett. a), del regolamento n. 171/64, ma solo dall'aggiunta di uno dei prodotti disciplinati dal regolamento n. 19. La nozione di «medesime quantità» non doveva riferirsi alla quantità effettivamente impiegata di uno dei tre cereali summenzionati, ma doveva invece fornire solo una base di calcolo, con riferimento alla somma dei cereali di cui all'art. 4, primo trattino, del regolamento n. 166/64 e alle restituzioni medie praticate per i quantitativi definiti dalla stessa norma. Trattandosi di una norma d'autorizzazione, che si limitava a determinare la cifra massima delle restituzioni, ciò era perfettamente regolare.
3.
Circa la terza questione: la norma comunitaria d'autorizzazione, contenuta nell'art. 1 del regolamento n. 166/64, non stabiliva alcun contenuto minimo di prodotti del settore dei cereali. L'aggiunta di un 2 % di farina di tapioca era quindi sufficiente a giustificare la restituzione a favore del prodotto litigioso esportato. La disciplina comunitaria non contiene nemmeno, contrariamente a quanto ritiene il convenuto nel procedimento principale, elementi che consentano di sostenere che l'aggiunta, per eventuali controlli e per evitare abusi, debba raggiungere una percentuale minima. Se il legislatore comunitario avesse voluto disporre così, avrebbe fissato nella disciplina una determinata percentuale.
4.
Quanto alla quarta questione, si deve rilevare che le citate norme del regolamento n. 166/64 non forniscono basi per sostenere che la percentuale di amido — che determina il coefficiente per il calcolo della restituzione — contenuta nella merce deve derivare dai prodotti disciplinati dal regolamento n. 19. L'aggiunta al titolo della tabella A dell'allegato del regolamento n. 166/64 «contenenti cereali o prodotti ai quali sono applicabili il regolamento n. 19 o il regolamento n. 16/64 CEE» ha solo la funzione di distinguere i prodotti compresi nella tabella A dalle preparazioni comprese nella tabella B. Per contro, la percentuale di amido indicata nella tabella si riferisce evidentemente all'intero prodotto, indipendentemente dall'ingrediente da cui essa è determinata. Se il legislatore avesse voluto disporre altrimenti, lo avrebbe reso manifesto nel testo della tabella accanto alla nozione «contenuto di amido» facendovi una opportuna aggiunta. Nemmeno gli artt. 4 e 10 del regolamento n. 166/64 offrono lo spunto per una diversa interpretazione. Inoltre la Commissione ed il convenuto fanno giustamente osservare che i coefficienti di restituzione sottostavano alle stesse norme dei coefficienti di prelievo. La funzione protezionistica dei prelievi implicava però che questi fossero commisurati alla percentuale di amido delle preparazioni importate, sic et simpliciter, senza tener conto di quale ingrediente della miscela determinasse detta percentuale.
5.
Quanto alla quinta questione: nella sfera d'applicazione dei regolamenti n. 19 e n. 13/64/CEE, il diritto comunitario si limitava ad autorizzare gli Stati membri a concedere restituzioni all'esportazione a determinate condizioni, stabilite dalla Comunità. La validità di dette norme d'autorizzazione, come giustamente fanno rilevare Consiglio e Commissione, non può venir messa in dubbio richiamandosi alla sentenza della Corte 9 marzo 1976 (causa 95/75, Effem, Racc. 1976, pag. 361), poiché detta causa verteva unicamente sul se la Commissione si fosse attenuta, nello stabilire i prelievi all'esportazione, ai criteri di calcolo fissati nei suoi confronti dalla norma d'autorizzazione. La causa verteva quindi sull'uso illegittimo di un'autorizzazione, mentre la 5a questione del giudice proponente mette in gioco la validità della stessa norma d'autorizzazione. Questa stabilisce però solo il massimo delle restituzioni eventuali, e lascia liberi gli Stati membri di decidere se e in quale entità si debbano concedere dette restituzioni. I principi della sentenza 95/75 restano dunque privi di pertinenza nella fattispecie.
III —
Propongo quindi le seguenti soluzioni:
1.
In quanto regolamento d'attuazione relativo all'art. 10 del regolamento n. 166/64/CEE, il regolamento n. 171/64/CEE vale per tutti i foraggi composti ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 166/64/CEE, cioè anche per quelli che non contengono latte in polvere.
2.
Il regolamento n. 171/64/CEE non usava la nozione di «foraggio composto a base di cereali». Il suo art. 1 contiene il calcolo tipo a forfè per determinare l'importo massimo consentito della restituzione, che teneva conto attraverso i coefficienti di cui all'allegato del regolamento n. 166/64/CEE, della percentuale d'amido, ma non della percentuale di determinati cereali nella merce esportata. L'espressione «medesime quantità» si riferiva ai quantitativi indicativi assunti come base di calcolo dei prelievi dall'art. 4 del regolamento n. 166/64/CEE.
3.
Per aver diritto alla restituzione a norma dell'art. 1 del regolamento n. 166/64/CEE era sufficiente l'aggiunta del 2 % di un prodotto disciplinato dal regolamento n. 19, come ad esempio la farina di tapioca.
4.
La percentuale di amido che determina il coefficiente era quella dell'intero prodotto esportato, senza riguardo all'elemento da cui essa traeva origine.
5.
L'esame della quinta questione del giudice a quo non ha rivelato alcun elemento atto a mettere in forse la validità del regolamento n. 166/64/CEE.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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