CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 6 DICEMBRE 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Nel presente procedimento, la ricorrente, Firma Gebruder Dietz di Francoforte sul Meno, la cui attività consiste fra l'altro nel commercio dello zucchero, pretende dalla Commissione delle Comunità europee il risarcimento di danni, a norma dell'art. 178 e del 2o comma dell'art. 215 del trattato CEE, in quanto la Commissione avrebbe commesso un illecito non includendo, nella disciplina relativa all'applicazione in Italia degli importi compensativi monetari a partire dal 3 gennaio 1972, norme transitorie per la tutela degli operatori che avessero concluso, prima di tale data, contratti per l'esportazione in Italia di prodotti soggetti alla suddetta disciplina.
Riporto qui la versione dei fatti data dalla ricorrente (e preciso «data dalla ricorrente», in quanto la Commissione non condivide affatto tale' versione; qualora doveste ritenere che, su tale base, la convenuta sia in via di principio tenuta al risarcimento, sarebbe necessaria l'assunzione di prove, al fine di accertare, se rilevante, la realtà dei fatti e di determinare l'effettiva entità del danno da essi derivato e del quale la Commissione sarebbe responsabile).
Il 19 dicembre 1971, la ricorrente concludeva un contratto con tal Camillo Peccotta di Bergamo (Italia) per la vendita a quest'ultimo di 10000 tonnellate metriche (con approssimazione del 5 %) di zucchero bianco di origine tedesca, al prezzo di 15250 Lit il quintale netto. La merce doveva essere consegnata nel periodo gennaio-giugno 1972. Il pagamento integrale doveva essere effettuato immediatamente, alla presentazione dei documenti. Il contratto (una fotocopia del quale costituisce l'allegato 1 del ricorso) conteneva una clausola speciale nei seguenti termini:
«Il presente contratto è basato sui prezzi attualmente vigenti nella CEE e sui regolamenti emanati in proposito. Eventuali modifiche della relativa struttura dei prezzi CEE potranno essere fatte valere soltanto qualora il prezzo finale per l'acquirente corrisponda al prezzo convenuto nel presente contratto.»
Non è chiaro che cosa s'intendesse precisamente con questa formula. Comunque, essa prova almeno che le parti contrattuali erano consapevoli del fatto che i regolamenti CEE relativi ai prezzi dello zucchero potevano essere soggetti a variazioni.
Sembra che, poco dopo l'inizio del 1972 (la data precisa non risulta chiaramente), la ricorrente abbia registrato il contratto presso la «Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker».
Le consegne a norma del contratto avevano luogo nel periodo gennaio-giugno 1972, ma solo per un quantitativo di 6000 tonnellate.
Tali fatti si verificavano durante il primo periodo di vigenza della disciplina comunitaria in materia di importi compensativi monetari. Questi erano stati istituiti con regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU n. L 106 del 12. 5. 1971), a voi ben noto.
Ai fini del presente procedimento, ritengo necessario e sufficiente ricordare che, a norma dell'art. 1 del suddetto regolamento, lo Stato membro che avesse ammesso per la propria moneta un tasso di cambio superiore al limite dell'oscillazione autorizzata dalla regolamentazione internazionale era autorizzato a riscuotere all'importazione e a concedere all'esportazione importi compensativi monetari, e che, ai sensi del successivo art. 2, nn. 1 e 2, tali importi dovevano riflettere la differenza tra la parità della moneta nazionale dello Stato membro considerato, dichiarata al Fondo monetario internazionale e riconosciuta da quest'ultimo, da un lato, e la media dei tassi di cambio in contanti tra detta moneta e il dollaro USA dall'altro. Nell'art. 2, n. 3, era contenuta una riserva nei seguenti termini:
«Tuttavia, per quanto riguarda gli scambi di uno Stato membro di cui all'art. 1 con un altro Stato membro di cui allo stesso articolo, l'importo di compensazione applicabile ad un determinato prodotto viene diminuito dell'importo di compensazione applicato a tale prodotto nell'altro Stato membro.»
Quanto alle altre disposizioni del regolamento n. 974/71, devo ricordare unicamente l'art. 6, il quale stabiliva che le modalità d'applicazione del regolamento stesso, in particolare quelle relative alla fissazione degli importi di compensazione, sarebbero state adottate seguendo il procedimento del «Comitato di gestione».
Le suddette modalità venivano definite con regolamento (CEE) della Commissione 17 maggio 1971, n. 1013 (GU n. L 110 del 18. 5. 1971). A quell'epoca, come veniva ricordato nel preambolo di tale regolamento e come ben sapete, l'art. 1 del regolamento n. 974/71 si applicava soltanto alla Repubblica federale di Germania ed ai Paesi Bassi. L'unica norma del regolamento n. 1013/71 alla quale è necessario fare riferimento ai fini della presente causa è l'art. 4, redatto nei seguenti termini:
«1. Gli Stati membri di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 974/71 non applicano gli importi di compensazione indicati nel suddetto articolo alle importazioni realizzate in base a contratti:
a)
conclusi anteriormente al 10 maggio 1971, e
b)
registrati anteriormente al 12 maggio 1971 presso le autorità dello Stato membro considerato; ovvero la cui conclusione può essere chiaramente dimostrata mediante presentazione di documenti ufficiali.
2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto nella misura necessaria a permettere l'esecuzione del contratto nelle condizioni che si sarebbero avute in mancanza delle misure monetarie di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 974/71.»
Come potete rilevare, detto articolo si applicava alle importazioni, ma non alle esportazioni. La Commissione ha spiegato che la condizione della registrazione o dell'esibizione di documenti ufficiali era stata ritenuta necessaria al fine di prevenire frodi, nella forma di produzione di documenti antedatati. Il preciso significato che deve essere attribuito al n. 2 dello stesso articolo costituisce un problema dibattuto nella causa 94/77 (Fratelli Zerbone s.n.c./Amministrazione delle finanze dello Stato), trattata in questa sede la settimana scorsa, problema sul quale tuttavia non è necessario soffermarsi nel presente contesto.
Al regolamento n. 1013/71 faceva seguito il regolamento (CEE) della Commissione n. 1014/71, recante la stessa data, il quale fissava gli importi compensativi monetari che avrebbero dovuto essere riscossi dalla Germania e dai Paesi Bassi. Questi importi venivano indicati in allegati al regolamento stesso, allegati che davano fra l'altro attuazione all'art. 2, n. 3, del regolamento n. 974/71, precisando in colonne separate gli importi compensativi da applicare negli scambi fra la Germania ed i Paesi Bassi. L'entità di tali importi veniva periodicamente modificata in seguito, con successivi regolamenti della Commissione.
Nell'agosto 1971 il Belgio e il Lussemburgo seguivano l'esempio della Germania e dei Paesi Bassi, ampliando i margini di oscillazione dei tassi di cambio delle rispettive monete. Di conseguenza, il 27 dello stesso mese, la Commissione adottava il regolamento (CEE) n. 1871/71, che integrava il regolamento n. 1013/71 inserendovi disposizioni per l'applicazione del sistema al Belgio e al Lussemburgo. In particolare, l'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1013/71 veniva modificato nel senso che il Belgio e il Lussemburgo non avrebbero dovuto applicare importi compensativi monetari alle importazioni realizzate in base a contratti conclusi prima del 23 agosto e registrati prima del 24 agosto 1971, ovvero la cui conclusione potesse essere provata mediante documenti ufficiali.
Alla stessa data del 27 agosto 1971 veniva inoltre adottato il regolamento (CEE) della Commissione n. 1872/71, il quale fissava, sempre mediante rinvio agli allegati, gli importi compensativi monetari che avrebbero dovuto essere riscossi e/o versati dai quattro Stati membri cui ormai si applicava l'art. 1 del regolamento n. 974/71. Anche in questo caso, negli allegati veniva data attuazione all'art. 2, n. 3, del regolamento n. 974/71 e di nuovo, naturalmente, l'entità degli importi compensativi in tal modo fissati veniva in seguito modificata periodicamente. Secondo quanto disposto nell'allegato VII del regolamento (CEE) della Commissione 10 dicembre 1971, n. 2635, l'aliquota dell'importo compensativo vigente il 17 dicembre 1971 (data reale o presunta della conclusione del contratto fra la ricorrente ed il Peccotta) per l'esportazione di zucchero bianco dalla Germania in Italia era di 8,85 DM il quintale.
Nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 1971 aveva luogo a Washington quella serie di riunioni del «Gruppo dei Dieci» che sfociava in ciò che si è talvolta chiamato lo «Smithsonian Agreement». Ne risultava, per quanto ora rilevante, che il dollaro USA veniva deprezzato del 7,89 % e la lira italiana dell 1 %, mentre il marco te desco era di fatto rivalutato del 4,61 %.
Nella causa Zerbone è stata sollevata la questione del se, tenuto conto del fatto che, in seguito agli accordi di Washington, la lira, benchè rivalutata rispetto al dollaro, non risultava apprezzata rispetto alla propria parità dichiarata al Fondo monetario internazionale, l'art. 1 del regolamento n. 974/71 potesse autorizzare l'applicazione di importi compensativi in Italia. Tale questione non è stata tuttavia prospettata nelle memorie depositate nella presente causa; ritengo perciò che, in questo contesto, si debba procedere in base al presupposto che l'Italia potesse legittimamente applicare importi compensativi monetari e che la Commissione avesse la facoltà di autorizzarla in tal senso.
Gli importi compensativi monetari che dovevano essere riscossi e/o versati dall'Italia venivano originariamente stabiliti con regolamento (CEE) della Commissione 31 dicembre 1971, n. 17, il quale fissava, sempre con riferimento agli allegati, l'entità degli importi compensativi monetari che dovevano essere riscossi e/o versati da tutti gli Stati facenti allora parte della Comunità a decorrere dal 3 gennaio 1972. Come aveva già fatto in precedenza, nei suddetti allegati la Commissione dava attuazione all'art. 2, n. 3, del regolamento n. 974/71. Gli importi compensativi monetari da pagare in Germania sull'esportazione di zucchero bianco in Italia venivano così calcolati tenendo conto del rapporto fra il marco tedesco e il dollaro USA e riducendo la cifra ottenuta in funzione del rapporto fra la lira e il dollaro. Ne risultava un'aliquota di 5,13 DM il quintale. Gli importi compensativi monetari fissati col regolamento n. 17/72 venivano successivamente modificati tre volte, durante il periodo in cui avevano luogo le consegne della merce da parte della ricorrente a. norma del contratto col Peccotta, e precisamente in forza dei regolamenti (CEE) della Commissione 21 gennaio 1972, n. 144, 24 febbraio 1972, n. 392, e 12 maggio 1972, n. 979.
In definitiva la ricorrente otteneva, a titolo di importi compensativi monetari, meno di quanto essa avrebbe ricevuto qualora gli importi compensativi monetari applicabili in Germania non fossero stati ridotti in proporzione di quelli vigenti in Italia. A suo dire, l'importo complessivo che essa avrebbe percepito senza una siffatta riduzione sarebbe stato di 649452,50 DM. In realtà, essa riceveva 320052,50 DM. La sua azione mira alla riparazione della perdita della differenza fra queste due somme.
In primo luogo essa adiva il Finanzgericht di Amburgo, il quale, con sentenza 9 dicembre 1974, respingeva la domanda. Da tale sentenza risulta che la ricorrente aveva dedotto dinanzi al Finanzgericht gli stessi argomenti da essa svolti dinanzi a questa Corte, e secondo cui, omettendo di inserire nella disciplina con la quale gli importi compensativi monetari venivano resi applicabili in Italia qualsiasi disposizione transitoria a tutela degli operatori che si trovavano nella sua stessa situazione, la Commissione avrebbe violato due principi fondamentali, quello della tutela dell'affidamento (Vertrauensschutz) e quello di uguaglianza (Gleichheitsgrundsatz). Il Finanzgericht esaminava in modo molto dettagliato questi argomenti nella propria sentenza, ritenendo che né l'uno né l'altro di detti principi fondamentali potevano, nella fattispecie, suffragare la tesi della ricorrente.
Quest'ultima impugnava la sentenza del Finanzgericht dinanzi al Bundesfinanzhof, presso il quale la causa è tuttora pendente.
Incerta circa la possibilità di ottenere soddisfazione in tal sede, il 24 dicembre 1976 la ricorrente ha adito questa Corte, sottolineando che, se avesse atteso ulteriormente, la sua azione sarebbe incorsa nella prescrizione ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Corte.
La Commissione reagiva immediatamente proponendo, il 7 febbraio 1977, una domanda incidentale per chiedere che il ricorso venisse dichiarato irricevibile. In proposito essa sosteneva che, nella fattispecie, prima di adire questa Corte la ricorrente avrebbe dovuto esaurire i mezzi d'impugnazione di cui disponeva all'interno.
Con ordinanza 30 marzo 1977, avete deciso di riservare la vostra decisione sulla domanda incidentale fino alla pronunzia nel merito.
Mentre ritengo, per le ragioni che esporrò fra poco, che il ricorso sia infondato, non mi sembra ch'esso sia irricevibile.
La questione dell'irricevibilità di un ricorso per il motivo indicato dalla Commissione dipende dalla natura della pretesa fatta valere in giudizio, cioè dal se si tratti o meno di una pretesa che rientra nell'ambito di competenza di questa Corte. Tale questione si differenzia da quella del se la pretesa sia o meno fondata.
In sostanza, la pretesa fatta valere nel presente procedimento consiste nel risarcimento di danni in relazione ad un asserito illecito da parte della Commissione, la quale avrebbe omesso di inserire nella normativa da essa emanata disposizioni che la ricorrente sostiene avrebbero dovuto esservi incluse. Ora, esiste un'abbondante giurisprudenza a sostegno della tesi secondo cui una pretesa del genere rientra nella categoria di quelle per cui questa Corte è competente a pronunziarsi, in ogni caso qualora il ricórrente sostenga inoltre che una siffatta omissione gli ha procurato una perdita sul piano finanziario. Ho già fatto riferimento alla giurisprudenza in tal senso nelle cause 46/75 ((BC/ Commissione, Racc. 1976, pag. 65 ed in particolare pagg. 86-87), come pure nelle cause riunite 67-85/75 (Lesieur Cotelle e altri/Commissione, Racc. 1976, pag. 391 e in particolare pag. 420). Alle sentenze ivi richiamate (ed in particolare quelle emesse nelle cause 43/72, Merkur/Commissione, Racc. 1973, pag. 1055, 152/73, Holz & Willemsen/Consiglio e Commissione, Racc. 1974, pag. 675, e 74/74, CNTA/Commissione, Racc. 1975, pag. 533) si può ora aggiungere la sentenza pronunziata nella causa 97/76 (Merkur/ Commissione — terza causa Merkur —, Racc. 1977, pag. 1063), nella quale da nessuna parte è stato sostenuto che il ricorso fosse irricevibile. Strettamente analoghe alle suddette fattispecie sono le cause riunite 9 e 11/71 (Compagnie d'Approvisionnement/Commissione, Racc. 1972, pag. 391), in cui avete dichiarato ricevibile un ricorso contro la Commissione nel quale si faceva valere che questa aveva fissato ad un livello troppo basso determinate sovvenzioni.
Nelle conclusioni da me presentate nelle cause IBC e Lesieur Cotelle, ho voluto opporre a questo orientamento giurisprudenziale altri precedenti quali le sentenze pronunciate nelle cause 96/71 (Haegeman/Commissione, Racc. 1972, pag. 1005), 99/74 (Grands Moulins des Antilles/Commissione, Racc. 1975, pagg. 1531) e la stessa IBC In ciascuna di queste sentenze è stato affermato che l'iter corretto da seguire sarebbe stato quello di citare l'organo nazionale responsabile dinanzi al competente giudice nazionale, non già di agire per danni contro la Commissione dinanzi a questa Corte. L'elemento caratteristico di queste cause, che le distingue dalla presente fattispecie, è costituito dal fatto che in ciascuna di esse il ricorrente pretendeva non già il risarcimento di danni, bensì il recupero di una somma specifica. Nella prima e nella terza causa si trattava di una somma della quale il ricorrente sosteneva essergli stato indebitamente imposto il pagamento da parte dell'autorità nazionale interessata, a norma di disposizioni comunitarie delle quali egli denunciava l'invalidità. Nella seconda causa si trattava di una somma che il ricorrente sosteneva spettargli a norma della disciplina comunitaria in questione. In nessuna delle suddette cause esistevano dubbi o contestazioni circa l'entità della somma pretesa (alle pronunzie sopra richiamate si può ormai aggiungere anche la sentenza 26/74, Roquette/Francia, Racc. 1976, pag. 677).
Nella presente fattispecie, la Commissione si riferisce principalmente a quest'ultimo orientamento giurisprudenziale. Ciò costituisce a mio avviso un errore da parte sua, in quanto i richiamati precedenti nulla hanno a che fare con un caso come quello in esame.
Il ritenere il contrario significherebbe, in realtà, rimettere ad un giudice nazionale il compito di decidere come una istituzione comunitaria avrebbe dovuto esercitare un determinato potere normativo. Qualora venga sostenuto e provato che un'istituzione comunitaria ha illecitamente omesso di dettare norme in merito ad una particolare situazione, solo questa Corte è competente a rendere giustizia al soggetto in tal modo leso. Ciò è illustrato nel miglior modo proprio dalla presente causa. Ammesso che nella fattispecie sia fondato l'assunto del ricorrente, secondo cui la Commissione avrebbe dovuto includere norme transitorie a tutela degli esportatori nella disciplina considerata, resterebbe comunque il fatto che la Commissione disponeva di un certo margine di discrezionalità quanto alla natura ed al contenuto di siffatte disposizioni transitorie. Essa avrebbe potuto dettare l'art. 4 del regolamento n. 1013/71 sia per gli esportatori sia per gli importatori, ovvero avrebbe potuto adottare una delle numerose altre forme di normativa transitoria già esistenti in materia di disciplina agricola comunitaria, o ancora avrebbe potuto stabilire un regime transitorio di qualsiasi altro tipo. Il giudice nazionale non può emettere una condanna al risarcimento di danni in base a ciò che la Commissione avrebbe dovuto fare. Né sarebbe corretto infliggere una siffatta condanna ad un organo nazionale. Il problema può essere forse ancor più efficacemente chiarito dal riferimento ad un gruppo di cause recentemente trattate dinanzi a questa Corte (cause 64 e 113/76, 117/76 e 16/77, e 124/76 e 20/77, che portavano alle cosidette sentenze «Quellmehl e Gritz», ancora inedite). Alcune di dette cause giungevano dinanzi alla Corte in seguito a rinvio pregiudiziale da parte di giudici nazionali; altre in seguito a ricorsi per risarcimento ex art. 178. Nel primo caso, questa Corte non poteva pronunciarsi in modo tale da attribuire ai giudici nazionali la possibilità di soddisfare la domanda. Nel secondo caso, invece, questa Corte può infliggere la condanna per danni.
La Commissione si riferisce in special modo alla sentenza nella causa Lesieur Cotelle. Questa pronunzia è stata fortemente criticata in dottrina per vari motivi, ivi compresa l'incoerenza con precedenti orientamenti giurisprudenziali (ved., in particolare, un articolo intitolato «Restitution or Damages: National Court or European Court?» di Andrew Durand, in European Law Review, vol. 1, pag. 431 ed in particolare pagg. 438 e segg., articolo che, se mi è permesso dirlo, mi sembra esporre in modo chiaro e preciso la situazione giuridica al riguardo). Penso, tuttavia, che la causa Lesieur Cotelle possa considerarsi come una causa che ha avuto esito negativo per difettosa formulazione delle memorie scritte, nelle quali le domande erano state esposte in modo alquanto oscuro e insoddisfacente. Esse venivano riformulate in udienza, ed io avevo ritenuto giusto esaminarle in base a tale modifica. La Corte tuttavia era del parere che i ricorrenti non potessero discostarsi dalle loro memorie scritte e che, su tale base, le domande andassero considerate come dirette ad ottenere il pagamento di somme specifiche (ved. punti 2, 10, 13, 16 della motivazione). In ogni caso, penso che quella sentenza non possa essere in alcun modo di ausilio nella presente fattispecie.
Non perdo di vista il fatto che, anche nel caso attualmente in esame, la formula usata dalla ricorrente all'inizio dell'atto introduttivo potrebbe essere interpretata nel senso che essa implichi piuttosto la pretesa al pagamento di una determinata somma che non al risarcimento di danni. Dalla complessiva lettura della memoria risulta tuttavia chiaramente che la natura della domanda del ricorrente è in realtà quella di cui io ho parlato..
Ne consegue a mio avviso che, indipendentemente dalla sorte della domanda principale, la Commissione dovrebbe essere condannata alle spese determinate dalla sua domanda incidentale.
Passo ora ad esaminare il merito del ricorso.
Come già detto, il Finanzgericht ha trattato in modo approfondito l'argomento secondo cui la Commissione avrebbe illecitamente deluso le legittime aspettative della ricorrente. Esso ha sottolineato che una modifica legislativa non può ritenersi lesiva dell'affidamento, a meno che tale modifica fosse per natura imprevedibile. Nella fattispecie considerata, era implicito nella normativa riguardante gli importi compensativi monetari istituiti con regolamento n. 974/71 il fatto che, se l'Italia avesse ammesso che la propria moneta fluttuasse nel modo previsto dall'art. 1 di detto regolamento, tali importi avrebbero potuto trovare applicazione in tale paese. Il sistema degli importi compensativi monetari, originariamente applicato soltanto in Germania e nei Paesi Bassi, era stato successivamente esteso al Belgio e al Lussemburgo. Nulla poteva autorizzare la ricorrente a fare affidamento sul fatto ch'esso non sarebbe stato esteso alla Francia e all'Italia. Inoltre, le conseguenze di una siffatta estensione erano prevedibili. Esse risultavano chiaramente dall'art. 2 del regolamento. Da parte mia, tenuto conto di un argomento svolto in questa sede dalla ricorrente, vorrei aggiungere che, considerato il modo in cui l'art. 4 del regolamento n. 1013/71 era stato originariamente redatto, nonché il modo in cui lo stesso articolo era stato modificato al momento dell'adesione del Belgio e del Lussemburgo al sistema di cui trattasi, nessuno avrebbe potuto ragionevolmente ritenere che, in caso di estensione alla Francia o all'Italia, sarebbero state adottate disposizioni transitorie a favore degli esportatori. La ricorrente poteva naturalmente, benché avesse concluso il contratto proprio al momento delle riunioni del Gruppo dei Dieci a Washington, agire in base al convincimento che non sarebbe sopravvenuto alcun evento tale da rendere applicabili in Italia gli importi compensativi monetari. Tuttavia, nell'agire in tal modo, la ricorrente doveva basarsi sul proprio giudizio quanto al probabile valore futuro della lira, in altre parole doveva assumere un rischio commerciale; in nessun modo essa poteva far valere una legittima aspettativa giustificata dal diritto comunitario. In questa sede, la ricorrente ha insistito sull'argomento secondo cui, in realtà, dopo gli incontri di Washington il Governo italiano non aveva ravvisato alcun concreto motivo di istituire gli importi compensativi monetari e che a ciò esso era stato indotto, nonostante la sua riluttanza, dai Governi di altri Stati membri. Anche ammessa la verità di tali asserzioni, esse mi sembrano, con tutto il rispetto, mancare di pertinenza. A parte la considerazione (che, come ho detto, non è stata fatta dalla ricorrente) secondo cui gli eventi relativi alla lira dopo gli incontri di Washington non avrebbero reso a questa applicabile l'art. 1 del regolamento n. 974/71, di guisa che l'istituzione degli importi compensativi monetari in Italia sarebbe stata illegittima, la disamina dei motivi per cui detti importi compensativi sono stati in effetti introdotti in Italia non può corroborare la tesi della ricorrente.
Ciò basta, a mio avviso, a far ritenere inammissibile l'argomento di quest'ultima secondo cui le sue legittime aspettative sarebbero state illecitamente deluse. Penso, comunque, che vi sia un'altra ragione per cui l'argomento non può in ogni caso essere accolto.
Per quanto mi consta, vi è un solo caso in cui questa Corte ha ritenuto che una modifica nell'incidenza degli importi compensativi monetari poteva far sorgere la responsabilità della Comunità a norma dell'art. 215, 2o comma, perché tale modifica aveva violato il legittimo affidamento di operatori economici. Si tratta della causa CNTA (sopra ricordata). Ciò che risulta dalla sentenza emessa in detta causa va esaminato alla luce della sorte definitivamente riservata alle domande fatte valere nella stessa causa (ved., in proposito, Racc. 1976, pag. 797), nonché delle sentenze pronunziate nelle cause riunite 95-98/74 e 15 e 100/75 (Cooperatives Agricoles Racc. 1975, pag. 1615) e nella terza causa Merkur (già menzionata). Ho cercato di riassumere i principi giuridici ivi affermati, nelle mie conclusioni nella causa 27/77 (Cargill/ONIC, ancora inedite). Detta giurisprudenza può essere condensata, in sostanza, nei seguenti termini: benché lo scopo effettivo del sistema degli importi compensativi monetari sia quello di impedire che oscillazioni dei tassi di cambio perturbino il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, detto sistema poteva inoltre, nel periodo (precedente al 1973) in cui gli importi compensativi monetari corrispondevano alla differenza fra la parità ufficiale della moneta di uno Stato membro ed il suo valore di mercato rispetto al dollaro USA, garantire ai commercianti di prodotti compresi in una siffatta organizzazione comune (da distinguersi dai commercianti di altri prodotti agricoli o di prodotti non agricoli) una certa tutela contro i rischi connessi alle oscillazioni dei cambi, in concorrenza con la protezione contro tali rischi abituale in commercio. Perciò, l'esistenza di tale sistema poteva indurre anche un prudente commerciante a rinunciare a tutelarsi altrimenti contro un rischio di cambio. La Comunità può quindi essere ritenuta responsabile, a norma dell'art. 215, 2o comma, del trattato, dei danni nei confronti di un siffatto commerciante, in quanto le legittime aspettative di questi siano andate deluse, qualora, non esistendo un inderogabile interesse pubblico, una istituzione comunitaria abbia dettato norme per abolire o ridurre gli importi compensativi monetari in un determinato settore commerciale, con effetto immediato e senza preavviso, ed abbia omesso, nel farlo, di adottare provvedimenti transitori al fine di permettere agli operatori di evitare perdite nell'esecuzione di contratti già stipulati ovvero di essere compensati di tali perdite. Detto principio non permetterebbe tuttavia che la Comunità fosse ritenuta responsabile nei confronti di un operatore che, di fatto, non avesse dovuto affrontare alcun rischio di cambio degno di rilievo, ad esempio nei confronti di un esportatore francese che, in forza del contratto considerato, avesse diritto al pagamento in franchi francesi. Perciò, nella presente fattispecie, a prescindere da ogni altra considerazione, la ricorrente non potrebbe far valere detto principio, qualora nel suo contratto con il sig. Peccotta il prezzo da pagare fosse stato convenuto in DM. D'altra parte, essa potrebbe pretendere il risarcimento su tale base, ammesso che fossero soddisfatte tutte le altre condizioni per l'applicazione del principio stesso, qualora il pagamento avesse dovuto avvenire in dollari USA. Si tratta ora di stabilire se essa abbia tale possibilità, dal momento che il prezzo è stato fissato in lire. Da parte mia, non lo ritengo: il calcolo degli importi compensativi monetari a norma dell'art. 2 del regolamento n. 974/71, nella versione vigente nel periodo in questione, non teneva conto (né mai era stato inteso a tener conto) di oscillazioni nei reciproci tassi di cambio delle monete degli Stati membri. Tali importi avevano unicamente lo scopo di riflettere il rapporto fra i rispettivi tassi di cambio di dette monete e il dollaro USA. Perciò, l'esportatore tedesco che si fosse basato sugli importi compensativi monetari per tutelarsi contro rischi di cambio fra la lira e il marco non potrebbe ritenersi un prudente commerciante, ma avrebbe semplicemente speculato sul futuro livello dei tassi di cambio di ciascuna di dette monete in relazione al dollaro USA. Egli non potrebbe quindi avere alcun motivo di lagnarsi per il fatto che gli importi compensativi monetari riflettessero, come naturalmente è avvenuto, gli effettivi livelli di detti tassi di cambio.
Prendo infine in considerazione gli argomenti svolti dalla ricorrente in merito al principio di uguaglianza, sui quali potrò soffermarmi molto più brevemente. La ricorrente sostiene di essere stata trattata ingiustamente, in primo luogo rispetto agli importatori tedeschi ed in secondo luogo rispetto agli agricoltori tedeschi.
Per quanto riguarda il trattamento riservatole rispetto a quello degli importatori tedeschi, la sua censura è fondata sulla circostanza che l'art. 4 del regolamento n. 1013/71 sia stato applicato ai suoi contratti, ma non a quelli riguardanti operazioni di esportazione. A ciò si può obiettare, a mio avviso, come è stato suggerito dalla Commissione, che gli importi compensativi monetari non riguardavano alla stessa stregua gli importatori e gli esportatori tedeschi: per i primi essi costituivano degli oneri; per i secondi delle sovvenzioni.
La censura riguardante la disparità di trattamento rispetto agli agricoltori tedeschi è fondata sul regolamento (CEE) del Consiglio 9 dicembre 1969, n. 2464, che autorizzava la Repubblica federale a concedere agli agricoltori tedeschi aiuti parzialmente finanziati mediante fondi comunitari, al fine di compensarli delle perdite di reddito derivanti dalla rivalutazione del marco intervenuta all'inizio dello stesso anno. La ricorrente ha sostenuto che detto aiuto continuava ad essere versato, e che la sollecitudine così mostrata dalle istituzioni comunitarie verso gli agricoltori tedeschi era in netto contrasto con il rigore di cui esse davano prova nei confronti dei commercianti tedeschi, categoria cui essa stessa appartiene. Senza voler offendere la ricorrente, quest'ultimo mi sembra essere un argomento del tutto inconsistente. Quale che sia il suo valore politico, non è certo un argomento di carattere giuridico.
Per concludere, sono del parere che il presente ricorso debba essere respinto, con la condanna della ricorrente alle spese, salvo il fatto che a carico della Commissione dovrebbero essere poste le spese determinate dalla domanda incidentale circa la ricevibilità del ricorso.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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