CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 15 GIUGNO 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
nel presente procedimento, iniziato con domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor Bedrijfsleven, viene sollevato un alquanto astruso problema d'interpretazione del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120, che, come ricorderete, istituiva l'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali e rimaneva in vigore — con successivi periodici emendamenti — fino al 1o novembre 1975, data in cui prendeva effetto il regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, testo unico dal quale esso veniva sostituito.
Il problema consiste nello stabilire quale sia il corretto metodo di calcolo dei prelievi da pagare su certe partite di granoturco che la N.G.J. Schouten B.V. (in prosieguo, la «Schouten») aveva importato nella Comunità nell'agosto 1974. La Schouten è la ricorrente nella causa pendente dinanzi al giudice a quo. Convenuto è lo «Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten» (ente pubblico per l'organizzazione delle attività economiche nel settore dei prodotti agricoli), competente nei Paesi Bassi per la gestione dei prelievi.
Com'è noto, in forza del combinato disposto degli artt. 2 e 5 del regolamento n. 120/67, il Consiglio doveva fissare annualmente, per la successiva stagione commerciale, prezzi indicativi, prezzi d'intervento di base e prezzi d'entrata per i principali tipi di cereali contemplati dal regolamento, compreso il granoturco. Il prezzo indicativo, per ciascun cereale, era il prezzo che avrebbe dovuto, se possibile, essere raggiunto sulla piazza principale della zona più eccedentaria della Comunità (attualmente Duisburg), mentre il prezzo d'entrata era il prezzo minimo al quale si riteneva dovessero essere effettuate le importazioni nella Comunità (Rotterdam), al fine di mantenere il prezzo del cereale importato ad un livello non inferiore a quello del prezzo indicativo. Il regolamento stabiliva inoltre, all'art. 6, che i prezzi indicativi, i prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata sarebbero stati soggetti a maggiorazioni mensili durante l'intera stagione commerciale o parte di essa. Anche le maggiorazioni avrebbero dovuto essere fissate dal Consiglio. Il loro scopo, come veniva indicato dal preambolo del regolamento, era quello di «tener conto, tra l'altro, delle spese di magazzinaggio e d'interessi inerenti alle giacenze di cereali nella Comunità, nonché della necessità di uno smercio delle scorte conforme alle esigenze del mercato». Nel periodo da prendere in considerazione ai fini del presente procedimento, la stagione iniziava, per tutti i prodotti contemplati dal regolamento, compreso il granoturco, il 1o agosto di ogni anno, come risulta dall'art. 3 (quest'articolo è stato modificato dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 29 luglio 1974, n. 1996, ma l'emendamento riguardava solo un periodo successivo).
I prelievi erano destinati — anche questo viene precisato nel preambolo del regolamento — ad adeguare il prezzo d'importazione dei singoli prodotti al prezzo d'entrata degli stessi. Per ciascun cereale, quindi, il prelievo doveva essere pari alla differenza fra il prezzo d'entrata ed il prezzo del mercato mondiale (adottando, come espressione di quest'ultimo, il «prezzo cif», che la Commissione doveva calcolare — cfr. art. 13 — «per Rotterdam, sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite per ciascun prodotto in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato»).
L'art. 15, n. 1, poneva il principio generale secondo cui «il prelievo che deve essere riscosso è quello applicabile il giorno dell'importazione».
In deroga a tale principio, l'art. 15, n. 2, che è la norma della cui interpretazione si discute nel presente procedimento, istituiva il sistema, a voi ben noto, della prefissazione dei prelievi. Come sapete, tale sistema è connesso a quello delle licenze d'importazione, imposto, per quanto riguarda i cereali, dall'art. 12 dello stesso regolamento.
Nella versione modificata ai sensi dell'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 novembre 1972, n. 2429 (GU n. L 264 del 23. 11. 1972), l'art. 15, n. 2, stabilisce che, per vari prodotti, fra i quali il granoturco,
«… il prelievo applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo, modificato in funzione del prezzo di entrata che sarà in vigore nel mese previsto per l'importazione, è applicato a richiesta dell'interessato, da presentare prima delle ore 13,00, contemporaneamente alla domanda di titolo, a un'importazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo.
In tal caso, viene aggiunto al prelievo un importo supplementare stabilito contemporaneamente allo stesso.»
Ricorderò, fra parentesi, che nelle mie conclusioni nella causa 100/74 (CAM/Commissione, Racc. 1975, pagg. 1393 e 1407) ho corretto, nel citare detta disposizione del regolamento n. 2429/72, la versione autentica inglese che usa la parola «certificate» quando si tratta, evidentemente, di «licence». Vorrei aggiungere che, sebbene la Commissione si riferisca, nelle osservazioni presentate nell'attuale procedimento, alla versione dell'art. 15, n. 2, contenuta in un precedente atto del Consiglio (regolamento 30 novembre 1970, n. 2434), sembra chiaro, in primo luogo, che nel 1974 era in realtà in vigore la versione di cui al regolamento n. 2429/72 e, in secondo luogo, che è questa — come risulta dalla citazione a pag 5 del provvedimento di rinvio — la versione alla quale fa riferimento il College van Beroep. Per quanto concerne il caso in esame, non vi sono, tuttavia, differenze sostanziali fra le due versioni.
Il regolamento n. 120/67 non conteneva alcuna indicazione quanto alla finalità dell'«importo supplementare» contemplato dall'art. 15, n. 2. Esso si limitava a dire che il Consiglio avrebbe stabilito regole per la fissazione della tabella dei supplementi (art. 15, n. 4) e che questa tabella sarebbe stata stabilita dalla Commissione (art. 15, n. 5).
Poiché, tuttavia, l'importo del prelievo dipendeva da due variabili, il prezzo d'entrata comunitario e il prezzo del mercato mondiale (in concreto, prezzo cif), era logico che si tenesse conto di tali variabili nella prefissazione del prelievo. La modifica del prelievo «in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese previsto per l'importazione» era espressamente contemplata dallo stesso art. 15, n. 2. L'adeguamento in funzione del prezzo cif a termine da prendere di volta in volta in considerazione costituiva in realtà lo scopo del supplemento.
Ciò veniva confermato dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 giugno 1967, n. 140 (GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2456), adottato in forza dell'art. 15, n. 4, del regolamento n. 120/67. Nel preambolo del regolamento n. 140/67 si considerava, fra l'altro, che «il prezzo d'entrata comune è l'unico elemento di protezione del mercato della Comunità e …, qualora delle merci importate giungessero su detto mercato a prezzi inferiori ai prezzi d'entrata, il normale smaltimento dei cereali interni … sarebbe gravemente minacciato; … quando il prelievo è fissato in anticipo, occorre pertanto stabilire il supplemento di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 120/67/CEE, di modo che il prodotto importato sotto questo regime giunga sul mercato della Comunità in condizioni tali da non poterne compromettere l'equilibrio; … a tal fine, è necessario coprire, mediante tale supplemento, l'importo risultante dalla differenza tra il prezzo cif e un prezzo cif determinato per gli acquisti a termine, qualora quest ultimo sia ad esso inferiore, prendendo in considerazione le offerte rappresentative della tendenza effettiva del mercato a termine; …». Tenendo conto di questa esigenza, l'art. 2 dello stesso regolamento disponeva infatti che, qualora il prezzo cif d'acquisto a termine fosse meno elevato del prezzo cif corrente, l'aliquota del supplemento sarebbe stata uguale alla differenza tra questi due prezzi. Il metodo di calcolo del prezzo cif d'acquisto a termine veniva stabilito nell'art. 3, n. 2. A norma dell'art. 4, differenze non superiori a 0,125 unità di conto per tonnellata dovevano essere ignorate. Non era prevista alcuna detrazione o altra modifica del prelievo, per il caso che il prezzo cif d'acquisto a termine fosse superiore al prezzo cif corrente.
Di conseguenza, come potete constatare, qualsiasi modifica del prelievo a norma dell'art. 15, n. 2, dovrebbe essere, normalmente, nel senso di un aumento. L'art. 6 del regolamento n. 120/67 prevedeva la fissazione di maggiorazioni da apportare ai prezzi d'entrata durante la stagione commerciale, ma non conteneva alcuna disposizione quanto ad un'eventuale riduzione degli stessi prezzi nello stesso periodo. Il regolamento n. 140/67, a sua volta, prevedeva la fissazione d'importi supplementari per il caso che i prezzi cif a termine fossero inferiori ai prezzi cif correnti, ma non contemplava alcuna diminuzione del prelievo per l'ipotesi contraria.
Una situazione eccezionale poteva tuttavia determinarsi qualora una domanda di fissazione anticipata dei prelievi fosse collegata con una domanda di licenza d'importazione relativa ad un periodo comprendente la fine di una stagione commerciale e l'inizio della stagione successiva. In tal caso, infatti, poteva darsi che il prezzo d'entrata vigente nel mese d'importazione fosse inferiore al prezzo d'entrata in vigore il giorno del deposito della domanda intesa ad ottenere la licenza. E ciò è quanto è accaduto nella fattispecie: le importazioni effettuate dalla Schouten nell'agosto 1974 (primo mese della stagione commerciale 1974/75) erano basate su titoli d'importazione e di prefissazione per i quali l'interessata aveva presentato domanda nel giugno 1974 (penultimo mese della stagione commerciale 1973/74).
I prezzi d'entrata dei cereali, per la stagione 1973/74, venivano fissati con regolamento (CEE) del Consiglio 17 luglio 1973, n. 1964, a norma del quale il prezzo d'entrata per il granoturco doveva essere pari a 100,65 u.c. la tonnellata. Le maggiorazioni mensili per la suddetta stagione erano stabilite con regolamento (CEE) del Consiglio n. 1966, recante la stessa data; per i mesi di giugno e luglio 1974, la maggiorazione del prezzo dentrata del granoturco doveva essere pari a 6,80 u.c. la tonnellata. Il prezzo d'entrata effettivo del granoturco era quindi, per detti mesi, di 107,45 u.c. (100,65 più 6,80) la tonnellata. I prezzi d'entrata per la stagione 1974/75 venivano fissati con regolamento (CEE) del Consiglio 4 giugno 1974, n. 1427. Quello del granoturco doveva essere pari a 106,60 u.c. la tonnellata. Non essendovi, ovviamente, alcuna maggiorazione a norma dell'art. 6 per il mese di agosto 1974, si registrava una effettiva diminuzione, rispetto ai mesi di giugno-luglio 1974, dell'ordine di 0,85 u.c. (107,45 meno 106,60) la tonnellata.
La Commissione sostiene — mi sembra di aver capito — che una situazione simile non si era mai verificata prima del 1974, né si è riprodotta successivamente. Perciò, il problema così insorto, oggetto della presente causa, riguarda probabilmente un caso unico.
Esso può essere, forse, compreso meglio se si considerano le cifre che figurano in uno dei certificati di prefissazione del prelievo, prodotti in copia dalla Schouten durante la fase orale del procedimento. Trattasi del certificato n. 3/412175 rilasciato dal convenuto in data 14 giugno 1974, relativo a 5.000 tonnellate di granoturco e valido fino al 12 agosto 1974. Il prelievo ivi indicato per il mese di giugno è di 0,45 fiorini la tonnellata; quello per il mese di luglio di 5,30 fiorini. La differenza di 4,85 fiorini corrisponde, come ci è stato spiegato in udienza, all'importo supplementare. Per il mese di agosto, nel documento figurava la stessa cifra di 5,30 fiorini, accompagnata, tuttavia, da una nota secondo cui il prelievo avrebbe potuto essere adeguato in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese previsto per l'importazione («Heffing aan te passen in functie van de dremperprijs van toepassing op de dag van invoer»). Questa riserva — come è stato altresì precisato in udienza — era dovuta al fatto che il regolamento n. 1427/74, il quale fissava i prezzi d'entrata per il 1974/75, era stato bensì adottato il 4 giugno e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità l'8 giugno, ma il suo contenuto non era ancora noto, né al convenuto né alla Schouten, al momento del rilascio del certificato.
Come ricorderete, nell'agosto 1974 si aveva, rispetto ai mesi di giugno/luglio, una diminuzione effettiva del prezzo d'entrata del granoturco pari a 0,85 u.c. Abbiamo appreso che questo importo equivale, in moneta olandese, a 2,90 fiorini, somma superiore al semplice prelievo vigente in giugno (0,45 fiorini), ma inferiore all'ammontare di tale prelievo maggiorato del supplemento (5,30 fiorini).
Le opposte tesi sostenute in proposito sono le seguenti: la Schouten assume che la riduzione di 2,90 fiorini avrebbe dovuto essere effettuata sull'importo complessivo di 5,30 fiorini, con la conseguenza che il prelievo da pagare non avrebbe dovuto essere superiore a 2,40 fiorini la tonnellata; il convenuto e la Commissione sostengono invece che la riduzione doveva riguardare unicamente il prelievo vigente in giugno (0,45 fiorini), il quale sarebbe così divenuto pari a zero, mentre rimaneva da pagare l'intero importo supplementare di 4,85 fiorini. Nella vostra pronunzia, signori, dovrete scegliere fra queste due tesi. La questione sottopostavi dal College van Beroep è del seguente tenore:
«Se l'art. 15, n. 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 120/67 vada interpretato nel senso che una variazione del prezzo d'entrata in vigore nel mese previsto per l'importazione nella Comunità rispetto al prezzo d'entrata in vigore il giorno del deposito della domanda del titolo debba portare ad un corrispondente adeguamento del prelievo applicabile nel suddetto giorno — cioè del prelievo prefissato — aumentato dell'importo supplementare, oppure ad un corrispondente adeguamento del solo prelievo, di modo che l'importo supplementare, a prescindere dal segno e dalla portata della variazione del prezzo d'entrata, rimanga sempre interamente dovuto».
Prima di esprimere il mio parere quanto alla soluzione di tale questione, devo richiamare un altro aspetto della fattispecie in esame, che risulta dal provvedimento di rinvio e del quale è stata fatta menzione nel corso del procedimento.
In una lettera datata 1o settembre 1976, con la quale il convenuto nella causa principale respingeva l'opposizione della Schouten al provvedimento con cui le era stato imposto il pagamento dei prelievi calcolati secondo il metodo difeso dallo stesso convenuto e dalla Commissione, si diceva che, già nell'agosto 1974, lo Hoofproduktschap si era reso conto della discordanza d'opinioni esistente negli Stati membri in merito all'interpretazione dell'art. 15, n. 2, e si era rivolto al ministero olandese dell'agricoltura e della pesca, affinché prospettasse il problema ai competenti organi di Bruxelles. Conseguentemente, la questione veniva discussa nella seduta tenuta dal comitato di gestione dei cereali il 5 settembre 1974. In una nota relativa a tale riunione, allegata alla lettera del convenuto, è detto quanto segue:
«Interpretazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 120/67
Detto articolo dispone che il prelievo fissato va modificato in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese previsto per l'importazione, eventualmente con l'aggiunta d'un importo supplementare di fissazione in anticipo.
Al momento del passaggio dalla trascorsa stagione alla nuova erano in circolazione, specialmente per quanto riguarda il granoturco, titoli con fissazione in anticipo del prelievo indicanti un prelievo all'importazione minore della diminuzione del prezzo d'entrata vigente il 1o agosto scorso. Per l'importazione in agosto era in vigore un importo supplementare. La delegazione olandese aveva ripetutamente segnalato che nel Belgio si applicava un sistema in base al quale, dopo che il prelievo all'importazione prefissato è stato aumentato dell'importo supplementare, il totale viene decurtato della cosiddetta “diminuzione di prezzo”. In altri Stati membri, invece, prima si detrae dal prelievo prefissato la diminuzione di prezzo (il risultato non può tuttavia mai essere inferiore a 0) e poi si aggiunge l'importo supplementare. La delegazione olandese aveva ripetutamente chiesto alla Commissione di pronunziarsi sull'esatta interpretazione di detto articolo giacché nei Paesi Bassi le importazioni vengono effettuate sulla base di titoli rilasciati nel Belgio.
La Commissione e gli Stati membri sono concordi nel ritenere che una stretta applicazione di detto articolo porti a conseguenze non volute, cioè ad importazioni ad un livello superiore al prezzo d'entrata. Nondimeno il testo della norma non consente altra interpretazione; il sistema applicato nel Belgio non è corretto. S'è convenuto che i titoli presentati nei Paesi Bassi siano trattati in base agli importi in essi indicati e che, in un secondo momento, vengano riesaminati l'intero sistema dell'adeguamento al prezzo d'entrata nel mese d'importazione e la fissazione di importi supplementari.»
Ci è stato detto dalla Commissione, in udienza, che la discussione in sede di comitato di gestione era stata breve e informale: il rappresentante della Commissione aveva espresso il suo punto di vista quanto all'esatta interpretazione dell'art. 15, n. 2, e nessuno dei rappresentanti dei vari Stati membri si era mostrato dissenziente. Rileverete che detto punto di vista era basato sul fatto che, nonostante esso portasse a conseguenze non volute dalla normativa in materia, la lettera dell'art. 15, n. 2, non consentiva alcuna diversa interpretazione.
È stato per l'appunto questo, in sostanza, l'argomento svolto nel presente procedimento dalla Commissione. Questa ha messo in rilievo che l'art. 15, n. 2, comprende due frasi, la prima riferentesi all'adeguamento del prelievo in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese previsto per l'importazione e la seconda relativa all'aggiunta del supplemento. Ciò significa — ha sostenuto la Commissione — che si trattava di due distinte operazioni, e che la modifica del prezzo d'entrata non poteva comportare un adeguamento dell importo supplementare.
Da parte mia, non trovo che il testo dell'art. 15, n. 2, imponga un'interpretazione così rigida. È chiaro che gli autori della norma intendevano riferirsi al caso normale, in cui i prezzi d'entrata che sarebbero stati in vigore in futuro, nei mesi da prendere in considerazione relativamente a una determinata licenza d'importazione, fossero noti al momento del deposito della domanda concernente tale licenza, e in cui qualsiasi adeguamento in funzione degli stessi portasse ad un aumento del prelievo. L'aggiunta dell'eventuale importo supplementare ad un prelievo così modificato non farebbe sorgere alcun problema. Era naturale descrivere le due suddette operazioni in due frasi successive, ma è facile constatare, d'altra parte, che tale descrizione non risulta pertinente nel caso in cui il prezzo d'entrata vigente per un determinato mese coperto da una licenza non sia conosciuto nel momento in cui viene rilasciata la licenza stessa. Qualsiasi modifica del prelievo in funzione di detto prezzo deve necessariamente aver luogo in un secondo tempo, e cioè dopo l'aggiunta dell'importo supplementare. Esaminando attentamente il testo dell'art. 15, n. 2, ed interpretandolo nel senso suggerito dalla Commissione, si è costretti a concludere ch'esso non contempla l'ipotesi sopra prospettata. Certo, il problema concreto nel caso di specie deriva, come ho già detto, dal fatto che la modifica del prelievo in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'importazione doveva essere nel senso di una diminuzione. Si è quindi tentati di chiedersi quali indicazioni si possano ricavare dal testo dell'art. 15, n. 2, per il caso in cui il prezzo d'entrata che sarebbe stato in vigore in un mese avvenire fosse noto al momento del rilascio della licenza, ma la sua entità fosse tale da richiedere l'adeguamento del prelievo nel senso di una riduzione. Neppure in questo caso mi sembra che la lettera della norma fornisca chiare indicazioni. È ben vero che il riferimento alla modifica del prelievo in funzione del prezzo d'entrata precede quello relativo all'aggiunta dell'importo supplementare, il che può avvalorare la tesi della Commissione; nella seconda frase viene però detto che il supplemento dev'essere «stabilito contemporaneamente» e «aggiunto al prelievo», e ciò fa pensare che l'operazione debba essere una sola e tale che l'importo supplementare venga a far parte integrante del prelievo.
Poiché il testo dell'art. 15, n. 2 è perciò, a mio avviso, quanto meno molto ambiguo, ritengo che detta norma vada interpretata alla luce delle finalità proprie del sistema in cui essa rientra. E in proposito non possono esservi dubbi: lo scopo di tale sistema era quello di garantire che i cereali non venissero importati nella Comunità ad un costo complessivo tale da rendere possibile la loro vendita ad un prezzo inferiore a quello indicativo, donde l'idea di base dell'imposizione di un prelievo pari alla differenza fra il prezzo d'entrata ed il prezzo cif vigente il giorno dell'importazione. Il sistema della prefissazione del prelievo doveva permettere agli operatori economici di concludere contratti a termine senza dover necessariamente assumere i rischi connessi ad imprevedibili maggiorazioni del prelievo. Esso era inteso a garantire che il commerciante il quale avesse stipulato un contratto a termine sarebbe stato responsabile del pagamento del prelievo per un importo che, aggiunto al prezzo convenuto nel contratto, avrebbe portato la somma dovuta al livello del prezzo d'entrata vigente nel momento dell'importazione; non era invece destinato a imporre, in tal caso, all' operatore un eventuale onere supplementare, senza alcuna relazione con le finalità del sistema, risultato cui invero porterebbe l'interpretare l'art. 15, n. 2, nel modo auspicato dalla Commissione. Ritengo cioè che tale interpretazione sia errata.
Nell'esprimere questa opinione non perdo di vista il fatto che il regolamento n. 140/67 non conteneva alcuna norma che prevedesse la riduzione del prelievo qualora il prezzo cif per gli acquisti a termine fosse superiore al prezzo cif corrente, né che questa circostanza poteva risolversi nella fissazione di un prelievo eccessivamente elevato, non essendo escluso che il costo complessivo dell'importazione superasse il prezzo d'entrata. Vi è tuttavia una differenza rilevante fra questa anomalia (ammesso che si tratti di un'anomalia) e quella che, a detta della Commissione, risulta inevitabilmente nella fattispecie dall'art. 15, n. 2. Se i prezzi cif a termine sono superiori ai prezzi cif correnti, è lecito ritenere che i commercianti ne siano informati e organizzino i propri affari tenendo conto di tale prospettiva; essi possono astenersi dall'acquistare a termine o, comunque, rinunciare a chiedere la prefissazione del prelievo. Una futura diminuzione del prezzo d'entrata è invece qualcosa che dipende in tutto e per tutto dalla discrezionalità delle istituzioni comunitarie, e che non sempre può essere previsto dagli operatori economici. Non vedo alcuna giustificazione per il fatto che, cionondimeno, i commercianti debbano correre il rischio di doversi sobbarcare importazioni non concorrenziali. In ogni caso, l'esistenza di una eventuale anomalia non implica la necessità di ammettere alla leggera che ne esista un'altra.
Devo infine ricordare un argomento dedotto in subordine dalla Schouten. Questa ha sostenuto che, in base al modulo dei certificati di prefissazione rilasciatile, essa poteva fare legittimo affidamento sul fatto che qualsiasi diminuzione del prezzo d'entrata per il mese di agosto avrebbe dato luogo ad una corrispondente riduzione dell'importo totale (compreso il supplemento) del prelievo stabilito in detti titoli. Tenuto conto dell'opinione da me espressa, non mi sembra necessario prendere in considerazione tale argomento, ma convengo con la Commissione che quanto risulta dal modulo usato per i certificati effettivamente rilasciati alla Schouten dal convenuto nella causa principale non poteva influire sull'interpretazione della normativa comunitaria da applicare nel caso di specie. Al massimo, ciò poteva fornire all'interessata un mezzo da far valere in sede nazionale. Non mi pronuncio al riguardo, perché un problema del genere esula dalla competenza di questa Corte.
Per concludere, ritengo che la questione sottopostavi dal College van Beroep debba essere risolta affermando che l'art. 15, n. 2, va interpretato nel senso che una variazione del prezzo d'entrata in vigore nel mese previsto per l'importazione rispetto al prezzo d'entrata in vigore il giorno del deposito della domanda del titolo doveva portare ad un corrispondente adeguamento del prelievo vigente nel suddetto giorno, aumentato dell'importo supplementare.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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