CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 1O MARZO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
il presente procedimento fa seguito alla sentenza emessa nelle cause riunite 81-88/74 (Marenco ed altri/Commissione, Racc. 1975, pag. 1247), con la quale questa Corte annullava un certo numero di decisioni di nomina adottate dalla Commissione il 22 ottobre 1973 (annullamento motivato in base al fatto che le decisioni stessse erano in contrasto con quanto stabilito dagli artt. 7 e 27 dello Statuto del personale, secondo cui nessun posto può essere riservato a cittadini di un determinato Stato membro).
Fra i ricorrenti nelle suddette cause vi era il dr. Bernhard Diether Ritter von Wüllerstorff und Urbair, ricorrente nell'attuale procedimento. Fra le persone la cui nomina veniva annullata dalla Corte vi era il sig. Eduardo Capuano, che era stato nominato ad un posto di grado A5 nella divisione «Tabacco, luppolo, patate e altri prodotti delle colture specializzate», dipendente della direzione «Organizzazione dei mercati per i prodotti delle colture specializzate, pesca» della direzione generale «Agricoltura».
In realtà, nonostante la pronunzia della Corte, il sig. Capuano continuava ad occupare detto posto senza alcuna interruzione. In seguito alla sentenza, il contratto col quale egli era stato assunto come dipendente temporaneo della Commissione, fino al momento della sua nomina in ruolo, veniva rinnovato fino a quando, il 1o febbraio 1977, egli era rinominato allo stesso posto in base a concorso. Nella causa in esame, il ricorrente lamenta la propria esclusione da tale concorso.
I fatti sono sostanzialmente i seguenti:
nel gennaio 1976, la Commissione pubblicava, per il posto di cui trattasi, l'avviso di posto vacante COM/1149/75 (allegato 3 del ricorso). Le mansioni corrispondenti erano descritte nei seguenti termini:
«Attendere a compiti di concezione, di studio e di controllo, in particolare:
—
Prestabilire un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle patate, attuare quest'organizzazione ed eseguire studi ed analisi sui mercati delle patate;
—
Applicare il regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e, in particolare, analizzare l'evoluzione del mercato ed elaborare e controllare l'applicazione delle norme comunitarie previste in detto settore;
—
Occuparsi delle norme di qualità e di commercializzazione nonché dei problemi di patologia vegetale della patata.»
I requisiti necessari erano così fissati:
«—
Diploma di laurea o titolo di studio equipollente oppure esperienza professionale di livello equivalente (settore dell'agronomia);
—
Profonda conoscenza (*) dei problemi economici e tecnici nei settori in questione e in particolare del mercato delle patate (produzione, scambi, prezzi) dei paesi della Comunità e dei paesi terzi;
—
Esperienza nei compiti di gestione delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli;
—
Profonda esperienza nelle mansioni da svolgere.»
L'asterisco rimandava ad una nota che stabiliva: «Se non risulta dal fascicolo di candidatura, il concorrente deve dichiarare, in modo esplicito e per iscritto, di possedere dette conoscenze».
All'udienza è stata alquanto dibattuta la questione relativa al fatto che, sia per le funzioni inerenti al posto, sia per i requisiti necessari, la formulazione che si trova in questo avviso di posto vacante risultava più rigorosa di quella usata nell'avviso del 1972, in base al quale, nel 1973, il posto era stato assegnato al sig. Capuano (allegato 2 del ricorso). In particolare, fra le mansioni non era compresa, allora, quella di «occuparsi delle norme di qualità e di commercializzazione, nonché dei problemi di patologia vegetale della patata», e nella definizione dei requisiti necessari non si accennava alla conoscenza «in particolare del mercato delle patate (produzione, scambi, prezzi) dei paesi della Comunità e dei paesi terzi». Era parso che queste aggiunte potessero esser state fatte appositamente per adattare le condizioni stabilite dall'avviso di posto vacante ai requisiti di cui era in possesso il sig. Capuano. La Commissione è riuscita tuttavia a convincermi che una conclusione in tal senso non sarebbe giustificata. Sembra che, dal 1974, si sia sviluppata una prassi nel senso di stabilire, negli avvisi di posto vacante almeno per la direzione generale «Agricoltura», condizioni più precise e più rigorose. A riprova di tale prassi, la Commissione ha prodotto in causa una serie di avvisi del genere, pubblicati nel 1974. In ogni caso, il ricorrente non contesta, nella fattispecie, la validità dell'avviso di vacanza.
In risposta a quest'ultimo, venivano presentate quattro candidature, compresa quella del ricorrente, che era allora inquadrato al grado A6 nella divisione «Vino, alcoli e prodotti derivati» della stessa direzione.
I documenti allegati all'atto di candidatura del ricorrente consistevano in un questionario da lui compilato per altri scopi fin dal 1o dicembre 1966 (allegato XI della controreplica) ed una breve nota supplementare, non datata (allegato VI del controricorso). Il contenuto di questi documenti è importante, perché costituito dagli unici dati relativi al ricorrente di cui disponeva la commissione giudicatrice nominata per il concorso in questione.
Il primo dei suddetti documenti, da cui risultava che il ricorrente è nato nel 1933, tracciava la sua carriera scolastica, dal momento in cui egli terminava la scuola elementare nel 1943 a quello in cui usciva, con la laurea in scienze agrarie, dalla «Technische Hochschule» di Monaco nel 1962, Dallo stesso documento risultava che le sue specifiche conoscenze in agronomia riguardavano il settore del latte. Venivano poi indicati i vari posti ch'egli aveva occupato, sia nel periodo in cui aveva lavorato in Germania, dal 1957 al 1962, sia da quando, nel 1963, era stato assunto alle dipendenze della Commissione. Dalla descrizione delle funzioni svolte non risultava ch'egli avesse alcuna specializzazione, se non nei problemi attinenti ai prodotti lattiero-caseari.
Il secondo documento era tanto breve che posso senz'altro riportarne integralmente il contenuto. L'originale era redatto in tedesco, ma (ai sensi dell'art. 29, § 3, del regolamento di procedura) abbiamo ottenuto dalla Commissione una traduzione in francese, che ha il seguente tenore:
«Je suis affecté depuis le 1. 12. 1970 à la division VI/D/2 (Vin). Dans le cadre de cette division, je traite les règlements et documents de travail concernant la politique des prix, le trafic des marchandises, les aides, les questions monétaires, les affaires d'élargissement, les interventions, les procédures d'infraction et les questions écrites.
Je possède de très bonnes connaissances des langues française et anglaise, par écrit et oralement, j'ai de bonnes connaissances de la langue néerlandaise et certaines notions des langues italienne et suédoise.»
Perciò, né dall'uno né dall'altro di questi documenti risultava che il ricorrente fosse particolarmente esperto di patate o del mercato delle patate. In nessuno dei due, invero, appare mai la parola «patata». Né il ricorrente si curava di rispondere all'invito contenuto nella nota a margine dell'avviso di posto vacante, dichiarando di possedere una profonda conoscenza del mercato in questione.
Tutti e quattro i candidati che avevano risposto all'avviso di posto vacante possedevano l'anzianità necessaria per essere nominati a detto posto mediante promozione o trasferimento interno, e il sig. Driesprong, responsabile della direzione interessata, veniva invitato dal sig. Bruns, della direzione generale «Agricoltura», ad esprimere il proprio parere sulle rispettive capacità dei candidati in relazione ai requisiti necessari ai sensi dell'avviso di posto vacante. Il sig. Driesprong dava seguito alla richiesta con una nota del 18 febbraio 1976, nella quale precisava che il suo parere era basato non soltanto sugli atti di candidatura, ma anche su colloqui ch'egli aveva avuto con i candidati (allegato II del controricorso).
Il ricorrente ci ha comunicato che, in realtà, egli aveva fornito per iscritto al sig. Driesprong ulteriori informazioni sul proprio conto (allegato 8 del ricorso), nel senso che, dal 1952 al 1954, egli aveva lavorato dapprima in una impresa agricola di selezione di sementi, quindi in una fattoria sperimentale in cui, su 350 ettari, 150 erano coltivati esclusivamente a patate, per la produzione e la diffusione di nuove varietà, e che successivamente, durante le vacanze, egli aveva lavorato, in diversi paesi, in fattorie ove, in molti casi, si coltivavano patate.
Il giudizio espresso dal sig. Driesprong sul conto del ricorrente era il seguente:
«Ce candidai, affecté actuellement à la division VI-D-2, est appelé à gérer, pour le secteur de sa compétence, l'ensemble des dispositions en matière de prix, d'interventions sur le marché, d'échanges intra et extra-communautaires et d'aides d'Etat, tel que spécifié dans le règlement d'organisation commune de marché. En outre, il a pu, au cours de ses activités antérieures à son entrée dans les services de la Commission, accumuler des expériences poussées en ce qui concerne la culture de la pomme de terre sous tous les aspects ainsi que de sa commercialisation, non seulement à l'intérieur de la Communauté mais aussi dans un certain nombre de pays tiers.
Le candidat possède donc des connaissances approfondies du secteur des pommes de terre et une expérience de plusieurs années en matière de gestion d'organisations communes de marchés agricoles, tant dans le secteur laitier que dans celui du vin.»
Il sig. Driesprong concludeva:
«M. von Wullerstorff répond, de par sa formation de base, son expérience, ses occupations antérieures et présentes, et ses connaissances linguistiques, parfaitement aux qualifications requises pour le poste annoncé dans l'avis de vacance. Il est, dès lors, à mon avis le candidat qui devrait ètre appelé à occuper le poste.
Je vous propose donc de faire le nécessaire afin que M. von Wullerstorff soit nommé sur le poste publié sous le numéro COM/1149/75.»
Il ricorrente ha naturalmente dato grande importanza a questa opinione espressa dal direttore interessato, che lo conosceva bene. Tuttavia, il direttore generale sig. Rabot non condivideva il parere del sig. Driesprong. In una nota inviata, in data 13 maggio 1976, al sig. Baichère, direttore generale del personale e dell'amministrazione (allegato III del controricorso), egli esprimeva il punto di vista secondo cui nessuno dei candidati rispondeva pienamente ai requisiti stabiliti per il posto in questione. Al ricorrente mancava la specifica conoscenza tecnica dei settori interessati, mentre nessuno dei candidati poteva essere considerato chiaramente superiore agli altri. Egli concludeva che doveva essere indetto un concorso basato su prove scritte ed orali. Sembra logico supporre che il sig. Rabot ritenesse che il sig. Capuano, titolare di fatto del posto in questione, non poteva, in quanto dipendente temporaneo, presentare la propria candidatura allo stesso posto nella fase della «promozione» o del «trasferimento interno».
In definitiva, veniva pubblicato il bando di concorso interno COM/1149/75, per titoli e prove scritte e orali, che fissava al 18 ottobre 1976 il termine per il deposito delle candidature. In detto bando, la definizione delle mansioni inerenti al posto e dei requisiti che i candidati dovevano possedere non differisce, sotto alcun profilo rilevante nella fattispecie, da quella contenuta nell'avviso di posto vacante.
In seguito a tale bando, venivano presentate tre candidature, quella del ricorrente, quella del sig. Capuano e quella del sig. Udo Wartenberg, che, come il Capuano, non era stato candidato nella fase della «promozione» o del «trasferimento interno». Il ricorrente era quindi l'unico candidato che avesse partecipato anche a tale fase del procedimento.
La commissione giudicatrice si riuniva per la prima volta il 16 novembre 1976. Essa era composta dal presidente sig. Bruns e da altri quattro membri. Uno di questi, tuttavia, il «rappresentante» del Comitato del personale, rifiutava di prender parte agli atti del procedimento, non già per motivi attinenti al caso di specie, ma in ragione di una politica che sembra fosse stata decisa dal Comitato del personale nel senso che i suoi «rappresentanti» non avrebbero dovuto partecipare alle attività di commissioni di concorso nominate per singoli posti vacanti. Gli altri tre membri della commissione (a parte il sig. Bruns) erano il capo della divisione «Tabacco, luppolo, patate e altri prodotti delle colture specializzate», il capo della divisione «Assunzioni, nomine, promozioni», dipendente dalla direzione generale «Personale e amministrazione», e un membro dell'ufficio legale della Commissione. Le parti hanno svolto vari argomenti (nessuno dei quali corroborato da prove) pro e contro il fatto che il sig. Driesprong fosse stato invitato, o avesse dovuto esserlo, a far parte della commissione giudicatrice. In proposito mi sembra sufficiente osservare che non esisteva alcuna necessità giuridica ch'egli partecipasse a tale commissione; ciò sarebbe stato, anzi, probabilmente scorretto, dal momento ch'egli aveva già espresso il proprio punto di vista in merito all'assegnazione del posto.
In quella prima riunione, la commissione procedeva a quanto previsto dall'art. 5, 1o comma, dell'allegato III dello Statuto del personale, cioè all'esame degli atti (o «fascicoli») di candidatura, al fine di stabilire se i candidati soddisfacessero le condizioni fissate dal bando di concorso. In esito a tale esame, la commissione respingeva la candidatura del ricorrente e quella del sig. Wartenberg, adducendo in entrambi i casi la motivazione secondo cui il candidato non possedeva una «profonda concoscenza dei problemi economici e tecnici nei settori in questione e in particolare del mercato delle patate (produzione, scambi, prezzi) dei paesi della Comunità e dei paesi terzi», né una «profonda esperienza nelle mansioni da svolgere» (ved. relazione della commissione giudicatrice, allegato XII della controreplica). Il sig. Capuano era quindi l'unico candidato ammesso al concorso.
Con nota 16 novembre 1976 (allegato 1 del ricorso), il ricorrente veniva informato della decisione negativa adottata nei suoi confronti. I motivi di tale decisione gli erano comunicati mediante un modulo riempito e firmato dai membri della commissione giudicatrice (allegato V del controricorso), nel quale ci si limitava ad affermare che né il ricorrente né il sig. Wartenberg possedevano i requisiti stabiliti al punto II, 1, b) e d), nella rubrica «Condizione per l'ammissione al concorso» del relativo bando. La condizione di cui al punto II, 1, b) era quella che il candidato avesse una «profonda conoscenza dei problemi economici e tecnici nei settori in questione e in particolare del mercato delle patate (produzione, scambi, prezzi) dei paesi della Comunità e dei paesi terzi». La condizione sub II, 1, d) era il possesso di una «profonda esperienza delle mansioni da svolgere».
A rigor di termini, nel presente procedimento non si pone la questione del se il sig. Capuano soddisfacesse le condizioni stabilite dal bando di concorso. Mi sembra tuttavia che, per correttezza nei suoi confronti e verso la commissione giudicatrice, debba dirsi che dal suo fascicolo di candidatura risultava, a mio avviso, che tali condizioni erano nel suo caso soddisfatte (allegato VII del controricorso). La Commissione ci ha inoltre sottoposto un curriculum vitae del sig. Capuano (allegato VIII del controricorso), che — a quanto pare — non era fra i documenti a disposizione della commissione giudicatrice, ma che mi sembra forse opportuno confrontare con le informazioni complementari fornite dal ricorrente al sig. Driesprong (allegato 8 del ricorso). Detto curriculum vitae mi sembra, ammettendo in ipotesi la sua rilevanza, confermare l'impressione che il sig. Capuano possedesse i requisiti di cui al bando di concorso.
In ogni caso, il sig. Capuano, avendo sostenuto una prova scritta il 23 novembre 1976 ed una prova orale il 30 novembre 1976, superava con successo il concorso, tanto che soltanto il suo nome figurava sull'elenco degli idonei nella relazione della commissione giudicatrice. Egli veniva nominato al posto in questione il 28 gennaio 1977, con effetto dal 1o febbraio successivo.
Nel frattempo, con decisione della Commissione in data 8 dicembre 1976, il ricorrente era stato promosso, con effetto dal 1o gennaio 1977, ad un posto di grado A5 in un'altra direzione dipendente dalla direzione generale «Agricoltura», e precisamente nella direzione responsabile del Fondo europeo agricolo di Orientamento e di Garanzia.
Nel presente procedimento, il ricorrente chiede che la decisione della commissione giudicatrice con la quale si rifiutava la sua ammissione al concorso venga annullata (col conseguente annullamento del concorso e della nomina intervenuta in esito allo stesso) per tre motivi: primo, che la decisione era viziata per difetto di motivazione; secondo, ch'essa era inficiata da errori di fatto e/o di diritto; terzo, ch'essa costituiva uno sviamento di potere.
Nessuna prova è stata addotta a sostegno della censura di sviamento di potere. La Corte è stata invitata a desumere l'esistenza di tale vizio dal complesso dei fatti. Da parte mia non ritengo che questi permettano di trarre una siffatta illazione, fra l'altro in quanto ciò significherebbe dichiarare che si è avuto un complotto in cui sarebbero implicati tutti i membri della commissione giudicatrice.
Neppure ritengo che la decisione non fosse sufficientemente motivata o ch'essa fosse basata su errori di fatto, e tanto meno di diritto. È senz'altro facile capire perché la commissione giudicatrice abbia respinto la candidatura del ricorrente. Nei documenti a sua disposizione nulla indicava che l'interessato fosse in possesso dei requisiti necessari. E questa circostanza non sarebbe stata dimostrata nemmeno qualora i membri della commissione avessero avuto conoscenza delle informazioni supplementari da lui fornite al sig. Driesprong. Dal fatto che, da giovane, egli avesse lavorato in fattorie dove si coltivavano patate, o perfino in una fattoria sperimentale, non si poteva immediatamente inferire ch'egli avesse una profonda conoscenza del mercato delle patate «(produzione, scambi, prezzi)» nella Comunità o altrove. L'unico punto a favore del ricorrente era il giudizio del sig. Driesprong. Questo era tuttavia un giudizio dal quale il sig. Rabot aveva dissentito e che, in ogni caso, non poteva essere vincolante per la commissione giudicatrice. In realtà, non vi era alcuna ragione per cui i membri di questa ultima, ad eccezione del sig. Bruns, ne fossero al corrente.
Stando così le cose, non mi sembra necessario abusare del vostro tempo prendendo dettagliatamente in esame i precedenti giurisprudenziali cui è stato fatto riferimento per ricordare quanto costituisce una adeguata motivazione per un provvedimento come quello di cui trattasi: sentenze 44/71 e 27/72 (seconda e terza causa Marcato, Racc. 1972, pag. 427, e 1973, pag. 361), sentenza 31/75 (seconda causa Costacurta, Racc. 1975, pag. 1563), sentenza 9/76 (causa Morello, Racc. 1976, pag. 1415) e sentenza 73/76 (terza causa Costacurta, Racc. 1977, pag. 1163).
Dirò soltanto che, di questi precedenti, la causa Morello mi sembra quella che presenta la maggiore affinità con l'attuale fattispecie.
Ciò basta per definire la controversia. Per completezza, tuttavia, devo trattare due problemi che sono stati sollevati dalla Commissione quanto alla ricevibilità del ricorso.
Il primo riguarda il fatto che il ricorrente ha adito direttamente questa Corte, senza aver previamente presentato un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale.
Non è un problema nuovo.
Ricorderete che, nella seconda e nella terza causa Marcato, in cui i fatti da prendere in considerazione si erano verificati prima che gli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale venissero modificati con regolamento del Consiglio n. 1473/72, e quindi prima che, per i dipendenti, divenisse obbligatoria la previa presentazione di un siffatto reclamo per poter instaurare un procedimento in questa sede, la Corte riteneva irrilevante il fatto che il dipendente il quale intendesse impugnare la decisione di una commissione giudicatrice avesse presentato un reclamo del genere, data l'incompetenza dell'autorità che ha il potere di nomina ad annullare o riformare la decisione stessa, ed affermava che il procedimento corretto era quello di adire immediatamente la Corte di giustizia.
Nella seconda causa Costacurta, in cui i fatti rilevanti si erano verificati dopo la modifica degli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale, ed in cui il ricorrente, seguendo l'iter procedurale stabilito nel nuovo testo, aveva presentato un reclamo amministrativo, la Corte affermava:
«Si deve però osservare che i fatti della causa si sono svolti sotto l'impero del nuovo Statuto e che non sarebbe equo far carico al ricorrente di aver seguito la procedura chiaramente fissata dagli artt. 90 e 91, quali risultano dal testo attualmente in vigore».
La Corte sembra quindi non aver condiviso ilparere da me espresso (Racc. 1975, pagg. 1575-1577) nel senso che la situazione giuridica era cambiata in seguito alla modifica dello Statuto del personale e che, inoltre, il reclamo amministtrativo presentato a norma dell'art. 90, n. 2, contro le decisioni di una commissione di concorso non è sempre, necessariamente, inutile in pratica, quanto meno se sia stato tempestivamente trasmesso alla stessa commissione giudicatrice.
Nella causa Morello, l'avvocato generale Mayras — che in precedenza, nella terza causa Marcato, aveva manifestato punti di vista analoghi ai miei (Racc. 1973, pagg. 375-376) — ammetteva che il principio affermato dalla Corte nella seconda causa Costacurta portava a conclusioni opposte (Racc. 1976, pagg. 1423-1424). Nella sentenza Morello, la Corte non riteneva necessario pronunziarsi su questo punto.
Nel presente procedimento, la Commissione ha voluto riesumare e sviluppare gli argomenti da me già svolti in proposito nella seconda causa Costacurta. Naturalmente ne sono lusingato e, sotto questo profilo, propendo per la tesi della Commissione, in particolare perché temo che i principi apparentemente accolti nella seconda sentenza Costacurta potrebbero esser fonte di un inutile contenzioso dinanzi a questa Corte. Com'è stato d'altronde sottolineato dalla Commissione, l'essenziale, in un campo come quello in cui ci muoviamo, è la certezza del diritto. I dipendenti della Comunità e le istituzioni comunitarie devono sapere qual è il procedimento da seguire. Per questo motivo ritengo che non dovreste accogliere la tesi della Commissione. Qualora, tuttavia, le considerazioni di ordine giuridico e pratico che portano a dubitare dell'esattezza del principio affermato nella seconda causa Costacurta dovessero sembrarvi tanto gravi da indurvi a ritenere necessaria una rielaborazione del principio stesso, dovreste, a mio avviso, rimettere la questione alla Corte in seduta plenaria, in conformità all'art. 95, § 3, del regolamento di procedura. In pratica, il ricorrente si è garantito contro il rischio che il presente ricorso venisse dichiarato irricevibile col proporre un reclamo amministrativo, nonché un altro ricorso giurisdizionale (causa 107/77) per il caso di rigetto dello stesso. Il relativo procedimento giurisdizionale è stato sospeso, in pendenza dalla presente causa.
Il secondo argomento dedotto dalla Commissione riguardo alla ricevibilità è basato sul fatto che il ricorrente è stato promosso, con effetto dal 1o gennaio 1977, ad un posto di grado A5. La Commissione ha insistito su questo secondo argomento molto di più che sul primo. La sua tesi consiste nel sostenere che detta promozione veniva a privare il ricorrente di ogni legittimo interesse ad agire, in quanto l'annullamento della decisione che lo escludeva dal concorso non avrebbe potuto procurargli alcun vantaggio né sotto il profilo del grado né sotto quello dell'anzianità.
A sostegno di questa tesi, la Commissione ha fatto riferimento ad un principio di diritto belga secondo cui un pubblico impiegato non può impugnare la nomina di un'altra persona ad un dato posto, qualora egli stesso sia stato nel frattempo nominato ad un altro posto dello stesso grado, in modo che la sua anzianità in tale grado non sia inferiore a quella ch'egli avrebbe avuto se fosse stato nominato al posto controverso (ved. Journal des Tribunaux n. 50001, dell'11 giugno 1977, pag. 391, nota 13). Sembra che un principio analogo sia stato riconosciuto in Italia (ved. Cons. Stato, IV Sez., 27. 5. 1970, n. 382, Rass. 1970, I, pag. 848). Non mi è possibile, tuttavia, trovare alcuna traccia di un principio del genere negli ordinamenti degli altri Stati membri, anche se viene ammesso che, per molti di essi, ciò è dovuto al fatto che i rispettivi ordinamenti non riconoscono ai pubblici impiegati alcun diritto d'impugnare decisioni di nomina.
Non mi sembra di poter rinvenire un siffatto principio nel diritto comunitario. Per i dipendenti della Comunità, come per la maggior parte degli uomini, prestigio e anzianità possono contare meno della «soddisfazione nel lavoro» e delle aspettative di carriera. Ciò è stato espressamente riconosciuto da questa Corte nella sentenza 35/72 (Kley/Commis-sione, Racc. 1973, pag. 679 e, in particolare, pag. 687), in cui si affermava che il dipendente può impugnare una decisione di tramutamento adottata contro la sua volontà, per il motivo che:
«Il tramutamento, anche se non tocca gl'interessi materiali o non menoma il prestigio del dipendente, in considerazione della natura delle funzioni e delle circostanze può tuttavia ledere i suoi interessi morali e le sue aspettative di carriera».
Lo stesso orientamento è implicito in precedenti sentenze, ad esempio nella 21/70 (Rittweger/Commissione, Racc. 1971, pag. 7), nella quale questa Corte considerava ricevibile un ricorso d'annullamento proposto contro una decisione di promozione ad un posto che avrebbe potuto essere assegnato alla ricorrente mediante semplice tramutamento (ved. pag. 15), e nella 79/74 (Küster/Parlamento, Racc. 1975, pag. 725), in cui la Corte riteneva che, ove i requisiti stabiliti in un avviso di posto vacante abbiano l'effetto di escludere la candidatura di dipendenti «tramutabili o promovibili», l'avviso costituisce un atto «che reca pregiudizio ai dipendenti stessi» (pag. 730).
La Commissione ha sostenuto che il dichiarare ricevibile il presente ricorso porterebbe a ridurre il margine di discrezionalità spettante alle autorità che hanno il potere di nomina nel decidere o rifiutare trasferimenti. Mi sembra, tuttavia, che questa tesi scaturisca da quella confusione d'idee che l'avvocato generale Trabucchi denunciava nella causa Kley (pagg. 696-698), e cioè la confusione tra le circostanze in cui si ha un atto che reca pregiudizio ad un dipendente ai sensi dell'art. 91 dello Statuto del personale, e che rendono ricevibile l'azione dell'interessato contro tale atto, da un lato, e le circostanze in cui l'atto stesso deve ritenersi illegittimo, cioè tale da attribuire al dipendente il diritto sostanziale al suo annullamento, dall'altro.
La Commissione ha inoltre sostenuto che, a prescindere dalla situazione eventualmente esistente in altri casi, nella presente fattispecie il ricorrente non ha provato di avere alcuna particolare propensione per alcuno specifico genere di lavoro. In cinque anni, egli ha presentato domande per non meno di 18 posti di grado A5 nei settori più disparati, ed ha recentemente accettato il tramutamento nella nuova direzione generale «Pesca». La Commissione ne ha tratto la conclusione che il presente ricorso è stato proposto non già per difendere effettivi interessi, bensì per sostenere una questione di principio. In proposito vorrei dire, anzitutto, che non c'è nulla di male nel contendere per un principio; inoltre, che noi dobbiamo risolvere il problema del se, obiettivamente parlando, il ricorrente avesse un sufficiente interesse ad agire, non già stabilire se, in cuor suo, egli desiderasse realmente il posto cui era stato nominato il sig. Capuano.
Respingerei, perciò, il secondo motivo addotto dalla Commissione per sostenere che il ricorso è irricevibile.
Per le ragioni di merito esposte in precedenza, mi sembra tuttavia che il ricorso non possa essere accolto. Ciascuna delle parti dovrebbe perciò sopportare le rispettive spese.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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