CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DELL' 8 GIUGNO 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
la soluzione della questione sottopostavi, in via pregiudiziale, dal Tribunal administratif di Parigi non può essere, a mio avviso, che conforme all'interpretazione da voi data all'art. 52 del trattato di Roma nella sentenza 21 giugno 1974 (causa 2/74, Reyners; Racc. pag. 631) e di recente confermata dalla sentenza 28 aprile 1977 (causa 71/76, Thieffry, ancora inedita).
Gli antefatti, del resto, sono molto semplici. Il sig. Richard H. Patrick, cittadino inglese, è in possesso, dal 1961, di un diploma di architettura rilasciatogli dalla Architectural Association of London. Egli esercitava tale professione nel Regno Unito, individualmente o in associazione con altri architetti, e nel periodo 1968-1970 si occupava della costruzione di edifici scolastici in qualità di architetto ufficiale della Contea dello Hampshire.
Nell'aprile 1973, cessata la sua attività in Gran Bretagna, egli si stabiliva in Francia, fissando la propria residenza a St. Germain- en Laye, e chiedeva senza indugio all'autorità francese competente l'autorizzazione ad esercitare la sua professione nel territorio francese.
A tal fine, egli si richiamava alla legge 31 dicembre 1940 — concernente il titolo e l'esercizio della professione di architetto — il cui art. 2, n. 2, dispone che gli stranieri sono autorizzati, previo parere del Conseil supérieur de l'Ordre des Architectes, ad esercitare tale professione a due condizioni:
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la prima è che esista, tra la Francia e il paese d'origine dell'interessato, una convenzione che garantisca la reciprocità di trattamento;
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la seconda è che l'interessato sia in possesso di un titolo equivalente al diploma richiesto agli architetti francesi.
Anche qualora non sussista la prima delle suddette condizioni — cioè, in assenza di una convenzione di reciprocità — la semplice presentazione di un diploma riconosciuto equivalente consente all'autorità nazionale, anche se in via eccezionale, di concedere l'autorizzazione richiesta: in tale ipotesi, quindi, la suddetta autorità gode di un larghissimo potere discrezionale.
Orbene, il caso del Patrick si presentava nei seguenti termini:
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da una parte, il diploma rilasciato dal-l'Architectural Association of London è stato riconosciuto equivalente al diploma francese di architettura dal decreto 22 giugno 1964 del Ministro per gli affari culturali;
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d'altra parte, tuttavia, non esiste, tra la Francia e il Regno Unito, alcuna convenzione relativa all'esercizio della professione di architetto.
Di conseguenza, il Ministro per gli affari culturali respingeva la domanda del Patrick con provvedimento 9 agosto 1971, dichiarando che in mancanza di una simile convenzione, l'autorizzazione di cui trattasi poteva essere concessa solo in via eccezionale.
L'interessato adiva il Tribunal administratif di Parigi, chiedendo l'annullamento, per eccesso di potere, del suddetto provvedimento; egli si è richiamato, a tal fine, al trattato di Roma e in particolare all'art. 7 che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza.
Nel controricorso, il Ministro, pur sottolineando che le disposizioni del trattato di Roma pertinenti al caso di specie sono, più che l'art. 7, gli artt. 52-57, ha sostenuto che detto trattato non costituiva, almeno all'epoca dei fatti di causa, una base giuridica sufficiente a compensare l'assenza di una convenzione bilaterale che garantisse la reciprocità.
Il Tribunal administratif di Parigi ha deciso di sospendere il procedimento e vi ha sottoposto una questione pregiudiziale con la quale chiede «se, nello stadio di sviluppo raggiunto dal diritto comunitario alla data del 9 agosto 1973, giorno in cui fu adottato l'atto impugnato, un cittadino britannico potesse invocare in suo favore il diritto di stabilimento per esercitare in uno Stato membro la professione di architetto».
Se all'epoca in cui è nata la controversia era lecito dubitare dell'applicabilità, nel caso del Patrick, del trattato di Roma e in ispecie del suo art. 52, siffatti dubbi, oggi, non hanno manifestamente più alcuna ragione di essere.
Infatti, nella sentenza Reyners, voi avete dichiarato che, dalla fine del periodo transitorio, l'art. 52 ha efficacia diretta e conferisce ai cittadini degli Stati membri diritti che possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali e che questi sono tenuti a riconoscere e tutelare.
In forza di tale sentenza, non si può quindi più negare a un cittadino di un determinato Stato membro, a motivo unicamente della sua cittadinanza, il diritto di stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività lavorativa indipendente.
Per di più, nella stessa sentenza è precisato che l'art. 52 ha efficacia diretta nonostante l'eventuale mancata adozione, in un determinato settore, delle direttive contemplate dagli artt. 54, n. 2, e 57, n. 1, del trattato.
In effetti, per quanto riguarda quest'ultima disposizione, l'emanazione delle direttive ivi contemplate, concernenti in particolare il reciproco riconoscimento dei diplomi, rappresenta certamente un utile contributo alla realizzazione pratica della parità di trattamento, ma non ne costituisce il presupposto giuridico necessario.
Pertanto, una disposizione legislativa nazionale che subordini, per quanto concerne i soli stranieri, l'accesso alla professione di architetto al rilascio di una speciale autorizzazione individuale costituisce, di per sé, una grave restrizione alla libertà di stabilimento, ed alla parità di trattamento, presupposto essenziale di tale libertà.
Tuttavia, è opportuno approfondire ulteriormente il presente esame ed occuparci della questione del riconoscimento, da parte dell'autorità nazionale competente, dell'equivalenza fra un diploma straniero e un diploma francese.
Si prospetta in tal modo una situazione giuridica simile a quella in cui si trovava il sig. Thieffry, avvocato belga, il quale, come sappiamo, si era visto negare dal Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris l'iscrizione all'albo in quanto non era in possesso del diploma francese di «licence en droit» e ciò nonostante che l'Università di Parigi avesse riconosciuto l'equivalenza — anche se a fini puramente accademici — a tale titolo di studio del diploma di «docteur en droit» rilasciatogli dall'Università di Lovanio.
Orbene, il 28 aprile scorso, voi avete ritenuto che il fatto di richiedere un diploma nazionale costituisce un'esigenza eccessiva, che ostacola il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla normativa comunitaria in materia di libertà di stabilimento.
Tale esigenza rappresenta una restrizione, non manifesta e grave, bensì dissimulata, all'esercizio del diritto di stabilimento.
Nella presente causa, la situazione è più netta, giacché il legislatore nazionale ha attribuito al riconoscimento dell'equivalenza dei diplomi stranieri al diploma francese di architettura un effetto civile: i titolari di tali diplomi possono cioè esercitare in Francia la professione di cui trattasi.
In altri termini, la necessità di un'autorizzazione individuale e speciale, e per di più rilasciata discrezionalmente, non può essere legittimamente opposta ai cittadini comunitari che godono, in forza dell'art. 52 del trattato, del diritto di stabilimento.
Questo punto di vista è condiviso dal governo francese il quale, nelle sue osservazioni scritte, dichiara di accettare senza riserve la soluzione dettata dalla Corte nella sentenza Reyners e di essere disposto a trarne le dovute conseguenze sia nel caso di specie, sia in ogni caso analogo.
Mi sia consentito aggiungere, signori, che il legislatore francese aveva peraltro adottato, con una legge sull'architettura emanata il 3 gennaio 1977, la medesima soluzione. Difatti, l'art. 10 di questa legge equipara in tutto e per tutto ai cittadini francesi, per quanto concerne l'accesso alla professione di architetto, i cittadini di qualsiasi altro Stato membro della Comunità titolari, in mancanza di un diploma francese, di un diploma o titolo straniero riconosciuto dallo Stato.
Il provvedimento del Ministro per gli affari culturali impugnato dal ricorrente nella causa principale si spiega quindi solo in quanto è stato emesso anteriormente sia alla pronunzia della sentenza Reyners, sia all' emanazione della nuova disciplina legislativa dell'esercizio della professione di architetto in Francia.
Preciserò infine che, per quanto concerne i cittadini inglesi, l'art. 52 del trattato ha acquistato efficacia diretta dalla data dell'adesione del Regno Unito alla Comunità, cioè dal 1o gennaio 1973, come avete affermato a proposito dell'art. 119, nella sentenza 8 aprile 1976 (causa 43/75, Defrenne; Racc, pag. 479, punto 59 della motivazione).
Vi suggerisco pertanto di risolvere la questione del giudice a quo nel modo seguente:
1.
Il 9 agosto 1973, un cittadino di uno Stato membro poteva invocare in suo favore il diritto alla libertà di stabilimento, garantito dall'art. 52 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, per esercitare la professione di architetto, nonostante l'assenza, in tale settore professionale, delle direttive contemplate dall'art. 57, n. 1, del trattato.
2.
Di conseguenza, egli poteva accedere alla suddetta professione alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante, purché fosse in possesso di un diploma riconosciuto, dall'autorità competente, equivalente al diploma richiesto ai cittadini del suddetto Stato.
3.
Il fatto di esigere un'autorizzazione individuale e speciale costituirebbe una grave restrizione al suo diritto di stabilirsi ed esercitare la sua attività nel territorio dello Stato membro ospitante.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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