CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 6 OTTOBRE 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
con ordinanza 19 gennaio 1977, il Finanzgericht Münster ci ha sottoposto in via pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione:
«Se delle serigrafie a colori tirate in soli 150 esemplari, numerati e firmati dall'autore, andassero classificate, alla data del 14 marzo 1973, sotto la voce 49.11-B oppure sotto la voce 99.02 della TDC».
La questione si riferisce al fatto che il 14 marzo 1973 l'attore nella causa principale sdoganava presso l'ufficio doganale di Münster 150 serigrafie a colori importate dagli Stati Uniti, numerate e firmate dall'autore e tirate in soli 150 esemplari. L'ufficio applicava la voce doganale 49.11-B («Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento: B. altri) e riscuoteva il dazio del 9 % e la tassa di conguaglio dell'11 %. L'attore riteneva invece che si dovesse applicare la voce 99.02 («Incisioni, stampe e litografie, originali»), esente da dazio e soggetta solo alla tassa di conguaglio del 5,5 %.
Esso proponeva quindi ricorso gerarchico e, dopo il suo rigetto, adiva il Finanzgericht Münster. Esso deduceva trattarsi di opere di un artista di fama internazionale e non già di riproduzioni, ma di incisioni originali. Non si potevano quindi considerare come prodotti stampati ai sensi del capitolo 49 della tariffa doganale comune, ma unicamente come oggetti d'arte ai sensi del capitolo 99. Poiché quindi le serigrafie d'arte non erano comprese direttamente in alcuna voce doganale, si doveva in ultima analisi aver riguardo alla regola generale n. 4, secondo la quale le merci che non rientrano in alcuna voce doganale vanno classificate come quelle con cui hanno la maggiore analogia. Le serigrafie d'arte andrebbero quindi trattate come le litografie originali, le quali sono espressamente contemplate dalla voce 99.02, oppure come tempagrafie artistiche, che del pari rientrano senza dubbio in detta voce.
Lo Hauptzollamt sostiene invece che la regola generale n. 4 non può essere applicata giacché le serigrafie rientrano nella voce 49.11-B. Si tratta, come risulta anche dalle afferenti note esplicative della nomenclatura di Bruxelles, di stampati ai sensi del capitolo 49. A norma della nota n. 1 di detto capitolo, ne vanno escluse solo le merci di cui al capitolo 99. Per le serigrafie si potrebbe pendere in considerazione solo la voce 99.02. In base alla lettera di questa come pure alla nota n. 2 del capitolo 99 ed altresì alle note esplicative di detta voce, si deve però escludere che le serigrafie rientrino nella voce stessa. A torto l'attore invoca la decisione 14 gennaio 1970 del comitato per la nomenclatura doganale, giacché in essa ci si è potuti attenere alla regola generale n. 4 per il fatto che le tempagrafie non vengono prodotte con un procedimento di stampa ai sensi del capitolo 49. Per contro, ci si può richiamare nella fattispecie ad una decisione dello stesso comitato in data 8 giugno 1973, secondo la quale serigrafie d'arte analoghe rientravano nella voce 49.11-B.
In sede pregiudiziale, solo la Commissione si è pronunziata su questa controversia. A suo parere, le serigrafie del genere che qui c'interessa, le quali vengono prodotte riportando su un fitto reticolo il disegno e colorando la carta sottostante attraverso il reticolo stesso, vanno in ogni caso classificate sotto la voce 49.11-B, anche se prodotte in numero limitato, firmate dall'autore e numerate. Gli argomenti svolti a sostegno mi sembrano del tutto convincenti.
In realtà, non può nella fattispecie essere presa in considerazione la già menzionata regola generale n. 4, secondo la quale le merci non contemplate da alcuna voce doganale vanno classificate come quelle con cui hanno la maggiore analogia. E ciò perché la voce 49.11-B comprende, per così dire in via residuale, tutti gli stampati. Come si desume dalle note esplicative del capitolo 49 della nomenclatura di Bruxelles, è sufficiente l'impiego di un qualsiasi procedimento di stampa. Come già detto, è questo il caso delle serigrafie a colori, mentre le tempagrafie, cui si riferisce la menzionata decisione, non vengono prodotte con un procedimento di stampa.
La voce 49.11-B, la quale si applica indipendentemente dal valore artistico della merce, andrebbe quindi esclusa solo se fosse dato rinvenire per le merci di cui trattasi un'apposita voce doganale, giacché a norma della regola generale n. 3 a), qualora una merce si possa classificare sotto due o più voci, si deve dare la preferenza a quella più specifica. In questo senso, per le serigrafie a colori si potrebbe pensare solo alla voce 99.02. La nota 1 c) del capitolo 49 della tariffa doganale comune recita infatti: «Sono esclusi da questo capitolo: … c) le incisioni, stampe e litografie originali (n. 99.02), i francobolli, le marche da bollo e simili della voce n. 99.04, nonché gli oggetti di antichità e gli altri oggetti del capitolo 99». La classificazione nella voce 99.02 va però esclusa già in vista del tenore testuale della voce stessa — che secondo la regola generale n. 1 va preso in primo luogo in considerazione — giacché in essa sono enumerati solo determinati tipi di stampati («Incisioni, stampe e litografie, originali»), fra i quali non si possono annoverare le serigrafie. Oltracciò, si deve tener presente la definizione di cui alla nota 2 del capitolo 99 della tariffa doganale comune, la quale, come ci è stato detto, è stata elaborata da gente del mestiere, cioè dal Comité de la Gravure française. A norma di essa, si considerano come incisioni, stampe e litografie, originali, ai sensi della voce 99.02, «gli esemplari ottenuti direttamente, in nero o a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica e la materia usata, ad eccezione di qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico». Questa definizione evidentemente non si attaglia alle merci di cui trattasi, giacché per le serigrafie a colori non vengono usate matrici interamente lavorate a mano dall'autore e nella loro produzione vengono impiegati in parte anche procedimenti meccanici o fotomeccanici.
A parte ciò, a conferma della classificazione preconizzata dalla Commissione ci si può richiamare pure al fatto che si sta attualmente cercando di ampliare la definizione di cui sopra, in modo da ricomprendervi pure le serigrafie. Ciò dimostra che l'attuale definizione non è così ampia come vorrebbe l'attore nella causa principale. Finché detto emendamento non sarà stato adottato dal legislatore, per motivi di certezza del diritto non esistono alternative, anche se ciò — come la Commissione ha giustamente rilevato — può apparire poco soddisfacente data la qualità artistica degli oggetti di cui trattasi.
Va inoltre segnalato che, con regolamento del Consiglio 25 giugno 1974 n. 1616 (GU 1974, n. L 174), per le «stampe artistiche con retina di seta (spesso chiamate serigrafie) firmate dall'artista e numerate (dal n. 1 al n. 200)», ex voce 49.11-B, è stata disposta la sospensione provvisoria — nel frattempo prorogata — del dazio, con effetto dal 1o luglio 1974. Con ciò, per quanto riguarda il dazio, si è giunti nel 1974 al risultato ritenuto giusto dall'attore. Va però rilevato — e questo può valere come interpretazione autentica della tariffa doganale comune — che anche il menzionato provvedimento del Consiglio parte dal principio che le serigrafie d'arte rientrano nella voce 49.11-B.
La questione posta dal Finanzgericht Münster può quindi essere risolta unicamente come segue:
Le serigrafie artistiche, anche se firmate dall'autore, numerate e tirate solo in numero limitato, rientrano nella voce 49.11-B della tariffa doganale comune.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy