CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 6 OTTOBRE 1977 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La presente causa verte sull'interpretazione di talune norme relative alla riscossione di prelievi all'importazione di prodotti lattiero-caseari da paesi terzi (nella fattispecie si tratta di pecorino proveniente dalla Bulgaria).
La norma di base in materia è rappresentata dall'art. 14 del regolamento del Consiglio n. 804/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1968, n. L 148). Tale articolo contempla due diversi sistemi: il sistema generale di prelievi, da un lato, e talune disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi da riscuotersi all'importazione di singoli prodotti determinati, dall'altro.
Il sistema generale consiste nel raggruppamento di prodotti che, sotto il profilo commerciale, presentano caratteristiche abbastanza simili fra loro — raggruppamento indispensabile, data l'enorme varietà di prodotti lattiero-caseari esistenti in commercio — e nella determinazione, per ciascun gruppo, di un prodotto pilota, scelto in funzione della sua tipicità. Detto sistema è stato attuato dal regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 823 (GU 1968, n. L 151). Lallegato I di tale regolamento suddivide i formaggi in cinque gruppi: il pecorino (già contemplato dalla voce doganale 04.04 E I 3) appartiene al gruppo 11. In base al sistema generale, il prelievo da applicarsi a tutti i prodotti di ciascun gruppo è uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota decurtato del prezzo franco frontiera dello stesso prodotto. Il Consiglio fissa ogni anno, per la stagione lattiera successiva, i prezzi d'entrata in modo tale che — come precisa l'art. 4 del regolamento n. 804/68 — «tenuto conto della necessaria protezione dell'industria di trasformazione della Comunità, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo indicativo del latte». A norma dell'art. 14 dello stesso regolamento, i prezzi franco frontiera vengono fissati «in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti del gruppo interessato», vale a dire, in base ai prezzi d'offerta praticati per tali prodotti a un momento determinato. Modalità di attuazione per la determinazione dei prezzi franco frontiera sono stabilite dal regolamento della Commissione 24 luglio 1968, n. 1073 (GU 1968, n. L 180). In base all'art. 14 del regolamento n. 804/68, la Commissione fissa anche i prelievi.
Per quanto concerne le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi per singoli prodotti — anch'esse contemplate dall'art. 14 del regolamento n. 804/68 — non esistono norme particolari che ne disciplinino l'adozione da parte del Consiglio. Come risulta dal regolamento n. 823/68, nonché dalle delucidazioni fornite dal Consiglio in corso di causa, si applicano a questo proposito i metodi più svariati: talvolta si assume come importo base il prelievo applicato al prodotto pilota corrispondente, che viene modificato in funzione di altri elementi; talaltra, si prescinde da tale importo e si fissano, ad esempio, aliquote di prelievo forfettarie, oppure il prelievo viene calcolato detraendo un importo fisso dal prezzo d'entrata del prodotto pilota. Per quanto concerne la presente causa, va rilevato che il regolamento n. 823/68 non contiene alcuna disposizione speciale per il calcolo del prelievo all'importazione di pecorino e di «Kaschkaval». Siffatte disposizioni furono emanate per la prima volta dal Consiglio, per quanto riguarda tali prodotti, nell'ambito del regolamento 10 novembre 1970, n. 2307 (GU 1970, n. L 249). In base a questo regolamento, su ogni quintale di merce avrebbe dovuto essere riscosso un prelievo pari al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito di 85 unità di conto qualora il prezzo all'importazione fosse risultato non inferiore a 85 unità di conto il quintale nel caso del «Kaschkaval» e a 70 unità di conto il quintale per il pecorino. Successivamente, tale normativa veniva più volte modificata in funzione dell'andamento dei prezzi: così, il regolamento del Consiglio n. 664/74 (GU 1974, n. L 85) stabiliva che il prelievo avrebbe dovuto essere pari al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito di 110 unità di conto qualora il prezzo all'importazione non fosse inferiore a 110 unità di conto per quanto concerne il «Kaschkaval» e a 95 unità di conto nel caso del pecorino. A norma del regolamento del Consiglio n. 467/75 (GU 1975, n. L 52), il prelievo è uguale al prezzo di entrata del prodotto pilota diminuito di 130 unità di conto quando il prezzo all'importazione non è inferiore a 130 unità di conto per il «Kaschkaval» e a 115 unità di conto per il pecorino. Nel 1976 non è stato però effettuato alcun adeguamento, nonostante il prezzo d'entrata del prodotto pilota del gruppo 11 sia stato fissato, con il regolamento n. 560/76 (GU 1976, n. L 67), a 189,25 unità di conto, con effetto dal 15 marzo 1976.
Le norme sopra citate hanno rilevanza per la causa principale, per i seguenti motivi.
Il 28 luglio 1976, l'attrice faceva sdoganare formaggio pecorino proveniente dalla Bulgaria; in base alla descrizione figurante nella dichiarazione doganale, si trattava di pecorino di cui alla voce tariffaria 04.04 E I b 4, nel testo indicato dal regolamento n. 1578/71 (GU 1971, n. L 166). Su tale importazione veniva riscosso un prelievo calcolato in funzione del prezzo d'entrata allora vigente per il prodotto pilota del gruppo 11, diminuito di 130 unità di conto in conformità al regolamento n. 467/75.
Ritenendo il prelievo troppo elevato, l'attrice impugnava il relativo accertamento dinanzi al Finanzgericht di Berlino, sostenendo quanto segue: la Bulgaria è il principale paese esportatore di pecorino; pertanto il pecorino bulgaro costituisce il prodotto rappresentativo con riferimento al quale va determinato il prezzo franco frontiera; ciononostante, nel 1976 le autorità comunitarie non hanno tenuto conto dell'aumento del prezzo d'offerta di tale prodotto, che, già all'inizio del 1975, era pari a 160 unità di conto; del pari, esse hanno omesso di tener conto del fatto che il prezzo d'entrata era stato aumentato nel 1976; se entrambi tali circostanze fossero state prese in debita considerazione, il prelievo avrebbe dovuto essere calcolato detraendo dal prezzo d'entrata un importo pari almeno a 150 unità di conto; l'attrice ha quindi diritto ad un'adeguata riduzione del prelievo.
Tenendo conto di tali argomenti, nonché del fatto che l'attrice aveva più volte chiesto alla Commissione, nell'ottobre 1975 e nell'aprile e nel giugno 1976, l'adeguamento del prezzo minimo del pecorino, il Finanzgericht di Berlino — il quale nutre dei dubbi circa le modalità di applicazione del sistema di prelievi nella fattispecie — ha sospeso, con ordinanza 10 febbraio 1977, il procedimento e sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni:
1.
Se l'attrice possa pretendere, in base al diritto comunitario e nonostante il mancato adeguamento dei prezzi d'offerta franco frontiera per il «Kaschkaval» ed il pecorino per la campagna lattiera 1976-1977, che il prelievo gravante sui prodotti da essa importati il 30 luglio 1976 venga calcolato in ragione d'un tasso di prelievo di 126,41 DM il quintale e non già, come richiesto invece dal convenuto, di 190,77 DM il quintale.
2.
In caso di soluzione negativa della prima questione:
Se la fissazione dei prezzi franco frontiera nell'ambito dell'art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 28 giugno 1968, n. L 148, pag. 13), per i prodotti della voce 04.04 E I b 3/4 della TDC costituisca un regime preferenziale ai sensi dell'art. 14, n. 6, di detto regolamento oppure una disciplina della fissazione dei prelievi ai sensi del suddetto art. 14.
3.
Qualora si tratti di una disciplina normale dei prelievi:
Se la Commissione ed il Consiglio delle Comunità europee abbiano violato il combinato disposto dell'art. 14 del citato regolamento e degli artt. 2-7 del regolamento CEE della Commissione 24 luglio 1968, n. 1073, relativo alle modalità di applicazione per la determinazione dei prezzi franco frontiera e per la fissazione dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 26 luglio 1968, n. L 180, pag. 25), quando, pur essendo a conoscenza dell'andamento dei prezzi d'offerta per i prodotti di cui alla voce 04.04 E I b 3/4 della TDC, hanno trascurato, al momento di fissare i prezzi per la campagna lattiera 1976-1977, di fissare il prezzo minimo di detti prodotti ad almeno 150 e, rispettivamente, 135 unità di conto, previa modifica dell'art. 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 823, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 30 giugno 1968, n. L 151, pag. 3).
4.
Qualora si tratti invece d'una disciplina speciale (regime preferenziale):
a)
Se i prezzi franco frontiera dei citati prodotti vengano fissati esclusivamente d'accordo con i paesi terzi interessati oppure anche l'attrice possa chiedere, nell'ambito dell'art. 14 del regolamento CEE n. 804/68 e dei relativi regolamenti d'attuazione, l'adeguamento dei prezzi franco frontiera.
b)
Se il regolamento CEE n. 1073/68 valga anche per la fissazione dei prezzi franco frontiera nell'ambito dell'art. 14, n. 6, del regolamento CEE n. 804/68 e dell'art. 8 del regolamento CEE n. 823/68.
c)
Se il Consiglio e la Commissione fossero tenuti, al momento della fissazione dei prezzi per la campagna lattiera 1976/1977, ad aumentare i prezzi franco frontiera per i prodotti contemplati dalla voce 04.04 E I b 3/4 della TDC almeno fino a 150 e, rispettivamente, 135 unità di conto.
1.
Alla luce delle osservazioni scritte e orali formulate dall'attrice nella causa principale, dal Consiglio e dalla Commissione, ritengo opportuno occuparmi in primo luogo della seconda questione, giacchè la sua soluzione non presenta particolari difficoltà.
Dalla descrizione del sistema di prelievi relativo al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari fatta all'inizio delle presenti conclusioni risulta chiaramente che la disciplina vigente, al momento dell'importazione, per i prodotti compresi nella voce tariffaria 04.04 E I b 3 e 4 — nella fattispecie, comunque, come ha giustamente sottolineato il Consiglio, ha rilevanza unicamente la voce 04.04 E I b 4, nel testo di cui al regolamento n. 1578/71 — non era quella del sistema generale di prelievi, ma costituiva una normativa speciale ai sensi dell'art. 14, nn. 3 e 6 del regolamento n. 804/68. Ih base al sistema generale, nell'ambito del quale si deve far riferimento al prodotto pilota del gruppo considerato — nel nostro caso, il gruppo 11 — ed ai relativi prezzi di entrata e franco frontiera, si sarebbe dovuto riscuotere, al momento dell'importazione, un prelievo pari a 116 unità di conto. Per quanto concerne invece l'importazione di pecorino dalla Bulgaria, occorreva detrarre dal prezzo d'entrata del prodotto pilota — tenendo conto, all'atto dell importazione, dei prezzi minimi citati — un importo fisso, ottenendo in tal modo un prelievo di appena 59 unità di conto circa. Non v'è quindi dubbio che si trattasse di un regime preferenziale, proprio in ragione dell'importo del prelievo riscosso, notevolmente inferiore al prelievo ordinario.
A questo proposito va inoltre osservato — giacché di questo punto si fa cenno nella seconda questione — che è fuori luogo parlare della fissazione di prezzi franco frontiera per i prodotti di cui alla voce tariffaria 04.04 E I b 4. Tali prezzi hanno rilevanza solo nell'ambito del sistema generale di prelievi. Per quanto concerne invece il regime speciale, ciò che conta è che all'importazione venga osservato un determinato prezzo minimo; dal prezzo d'entrata viene quindi detratto un importo fisso (il Consiglio lo ha definito «importo riduttore»). Qualora la seconda questione avesse fatto riferimento a tali valori, sarebbe stato necessario ulteriormente sottolineare che questi e la loro determinazione costituiscano elementi del sistema speciale di prelievi. Nell'ambito di tale sistema — come è del pari emerso con chiarezza in corso di causa —, per il pecorino e per il «Kaschkaval» vige lo stesso importo riduttore; questo, tuttavia, non è uguale al prezzo minimo del «Kaschkaval», ma è semplicemente orientato verso tale valore, come ha sottolineato il Consiglio.
2.
Questa soluzione — a mio avviso esauriente — della seconda questione dispensa dall'esaminare il terzo quesito, che si riferisce espressamente solo alla disciplina normale dei prelievi.
3.
Pertanto, passo subito ad occuparmi della questione sub 4 b), giacché anche a questo proposito non v'è molto da dire: si tratta di stabilire se il regolamento della Commissione n. 1073/68 valga anche per la fissazione dei prezzi franco frontiera nell'ambito dell'art. 14, n. 6, del regolamento n. 804/68 e dell'art. 8 del regolamento n. 823/68.
Per la soluzione di tale problema basta ricordare che nell'ambito della disciplina speciale dei prelievi si tiene conto non già dei prezzi franco frontiera, bensì dei prezzi minimi e degli importi riduttori. Già per questo motivo risulta chiaro che in tale contesto il regolamento della Commissione relativo alle modalità d'applicazione per la determinazione dei prezzi franco frontiera non può avere alcuna rilevanza. Va inoltre osservato che il sistema speciale di prelievi è determinato dal Consiglio e che il regolamento di base — del pari emanato dal Consiglio — non stabilisce, a questo proposito, alcuna condizione sostanziale. Sarebbe quindi assurdo ritenere che il Consiglio, massimo organo responsabile in materia di organizzazione dei mercati, possa essere vincolato da norme emanate dalla Commissione, che agisce dietro sua autorizzazione.
4.
L'oggetto principale del presente procedimento è manifestamente costituito dai problemi sollevati con le questioni sub 1, nonché sub 4 a) e c). Occorre cioè stabilire se il tasso del prelievo riscosso all'importazione di cui trattasi sia corretto oppure — come sostiene l'attrice — troppo elevato. A tale proposito si deve risolvere il problema del se le istituzioni comunitarie fossero tenute, per la stagione 1976/77, ad aumentare i prezzi minimi per quanto concerne i prodotti di cui alle voci tariffaire 04.04 E I b 3 e 4 almeno fino a 150 e, rispettivamente 135 unità di conto e, di conseguenza, a portare l'importo riduttore a 150 unità di conto. Bisogna quindi accertare se l'adeguamento dei prezzi suddetti possa essere chiesto dall'attrice, oppure venga determinato esclusivamente d'accordo con i paesi terzi interessati. Infine, si deve stabilire se l'attrice, nonostante il mancato adeguamento dei prezzi minimi e dell'importo riduttore ai prezzi d'offerta franco frontiera effettivamente praticati, possa pretendere che il prelievo da essa dovuto venga calcolato detraendo dal prezzo d'entrata un importo riduttore pari a 150 unità di conto.
A parere dell'attrice, anche nell'ambito della disciplina speciale dettata dall'art. 8 del regolamento n. 823/68 vige il principio che è alla base di qualsiasi normativa in materia di prelievi, secondo il quale questi vanno calcolati esclusivamente in modo da portare i prezzi dei prodotti importati da paesi terzi al livello che risulti necessario per la protezione della produzione comunitaria, cioè al livello del prezzo d'entrata; orbene, il tasso di prelievo vigente nel 1976 per il pecorino bulgaro non era conforme a tale principio; in realtà, esso era tale da garantire alla produzione comunitaria — peraltro quantitativamente irrilevante — una protezione eccessiva, tenuto conto dell'ulteriore riscossione dell'importo compensativo monetario, calcolato, fra l'altro, in funzione dei prezzi minimi. Secondo l'attrice, inoltre, l'applicazione di un siffatto tasso di prelievo e la conseguente flessione delle importazioni sono incompatibili con l'obiettivo, indicato dall'art. 110 del trattato, dell'incremento degli scambi commerciali, di cui deve tenersi conto anche nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come risulta dall'art. 33 del regolamento n. 804/68. Le istituzioni comunitarie avrebbero dovuto aver riguardo all'effettivo andamento dei prezzi d'offerta sui mercati rappresentativi, cioè, per quanto concerne il pecorino, al prezzo d'offerta del pecorino bulgaro. Nel periodo considerato tale prezzo si aggirava sulle 160 unità di conto e, nel caso del «Kaschkaval», superava addirittura le 200 unità di conto. Se si considera che, in base al sistema descritto, il prezzo minimo del «Kaschkaval» ha rilevanza anche per quanto concerne il pecorino, deve ammettersi che il tasso del prelievo avrebbe dovuto essere calcolato in funzione di un valore pari almeno a 150 e non già a sole 130 unità di conto. Non minore importanza ai fini del calcolo del prelievo — sostiene ancora l'attrice — ha l'andamento dei prezzi d'entrata. Sin dal 1970, i prezzi minimi sono stati costantemente adeguati ai prezzi d'entrata; da ultimo, nel 1975, essi sono stati aumentati di 20 unità di conto. In base al sistema di prelievi, tale adeguamento non presuppone peraltro alcun accordo con il paese esportatore interessato. Orbene, poiché, in base al regolamento n. 1073/68, la Commissione, per poter formulare proposte in materia, deve tener conto di tutti i dati di cui viene a conoscenza, essa — e in ultima analisi anche il Consiglio — avrebbe dovuto prendere in considerazione le indicazioni e le osservazioni sottopostele dall'atrice nell'ottobre 1975 nonché nell'aprile e nel giugno 1976.
Il Consiglio e la Commissione contestano con vigore il punto di vista dell'attrice. Essi sottolineano, in primo luogo, che il regolamento di base non stabilisce alcuna condizione sostanziale per quanto concerne il sistema speciale di prelievi e che, in base all'art. 8 del regolamento n. 823/68, i prezzi d'offerta non hanno, nell'ambito di tale sistema, alcuna rilevanza, anche se l'importo fisso detraibile è orientato verso i prezzi minimi relativi al «Kaschkaval». Invero, il Consiglio dispone, in materia, di un ampio protere discrezionale, che trova i suoi limiti nel rispetto degli obiettivi generali perseguiti dal regolamento di base, delle norme del trattato e, in particolare, delle esigenze della politica commerciale; orbene, non è dimostrato che, nella fattispecie, tale potere non sia stato esercitato correttamente. Il Consiglio e la Commissione osservano inoltre che nemmeno in passato il prelievo relativo al formaggio pecorino è stato automaticamente adeguato alle modifiche dei prezzi e che il mancato mantenimento del regime preferenziale vigente, per tale prodotto, nel 1975 è giustificato da ragionevoli considerazioni di politica commerciale. Comunque, dalla normativa in materia non risulta che le istituzioni comunitarie fossero tenute a fissare il prelievo per il pecorino proprio nella misura pretesa dall'attrice.
A proposito di tale disputa ritengo opportuno esporre le seguenti osservazioni.
Innanzitutto è giusta l'obiezione, formulata in primo luogo dalle istituzioni comunitarie, secondo cui il regolamento di base che istituisce l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari contiene solo un generico accenno alle disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi e non fissa, a questo proposito, alcun criterio. Ne consegue che il Consiglio non ha l'obbligo, bensì semplicemente la facoltà di creare siffatte disposizioni speciali; queste, qualora vengano emanate, costituiscono concessioni autonome e unilaterali e non presuppongono — per quanto concerne, in particolare, la loro portata — alcun accordo con paesi terzi. Nel caso del pecorino bulgaro, comunque, non esiste alcun accordo commerciale che obblighi le autorità comunitarie ad elaborare il regime preferenziale in funzione di determinati criteri ed a procedere ad appropriati adeguamenti. Del pari, nessun diritto di presentare domande in tal senso è attribuito agli operatori economici interessati, il che, peraltro, non impedisce certo loro di fornire alla Commissione importanti dati economici con l'intento di influire sull'elaborazione delle norme speciali in materia di prelievi.
Dalla struttura del regolamento di base sopra descritta risulta inoltre che, per quanto concerne il calcolo del prelievo nell'ambito del regime speciale, cioè la determinazione della misura in cui questo deve scostarsi dal prelievo normale, le autorità comunitarie dispongono — anche perchè non è stabilita in proposito alcuna condizione sostanziale — di un vastissimo potere discrezionale, nel cui esercizio — come ha giustamente osservato il Consiglio — esse devono tener conto dei principi dell'organizzazione comune nel settore del latte e degli obiettivi perseguiti dal Trattato nonché, eventualmente, di considerazioni di politica commerciale.
Orbene, se si esamina, alla luce di tale fondamentale costatazione, il problema del se il prelievo riscosso nella fattispecie possa essere considerato illegittimo in ragione dell'uso errato del suddetto potere discrezionale e se inoltre sia possibile stabilire con precisione il tasso di prelievo che avrebbe dovuto essere correttamente applicato, è chiaro che il risultato dell'indagine — per dirlo subito — difficilmente può concordare con il punto di vista dell attrice.
Quanto poi alla tesi — del pari sostenuta dall'attrice — secondo cui il tasso di prelievo applicato nel caso di specie non può trovare giustificazione nella necessità di proteggere la produzione comunitaria di pecorino — che sarebbe insignificante — ed è quindi troppo elevato, va osservato che i dati relativi alle importazioni di pecorino dall'Italia nella Repubblica federale tedesca, prodotti dall'attrice, non possono avere alcun valore probante. Inoltre, ci si può richiamare alle dichiarazioni formulate, a questo proposito, dalle istituzioni comunitarie nell'ambito di cause precedenti — e di cui si trova, in parte, riflesso nella sentenza 22 gennaio 1976 (causa 55/75, Balkan-Import-Export GmbH/Hauptzollamt Berlin-Packhof; Racc. 1976, pag. 19) —, alle osservazioni delle stesse istituzioni quanto alla tendenza all'incremento della produzione comunitaria, ed al fatto che la protezione deve naturalmente estendersi anche alla produzione di varietà di formaggio simili al pecorino.
Come si è visto, l'attrice fa inoltre carico alle autorità comunitarie di non aver tenuto conto dell'aumento del prezzo d'offerta franco frontiera del pecorino bulgaro: a prescindere dal fatto che i prezzi d'offerta non hanno alcuna rilevanza nell'ambito del sistema speciale di prelievi — ragione per cui anche il richiamo al regolamento della Commissione n. 1073/68 è qui fuori luogo —, va considerato che siffatti valori hanno, nel caso dei paesi a commercio di Stato, scarsa importanza. In secondo luogo, non deve dimenticarsi che a favore del pecorino gioca un ulteriore elemento preferenziale, consistente nel fatto che l'importo riduttore è orientato sul prezzo minimo — più elevato — del «Kaschkaval». Infine — e tale considerazione ha senza dubbio un'importanza decisiva nel presente contesto — in corso di causa è stato dichiarato, senza alcuna smentita, che la Bulgaria sin dal 1975 — anno in cui, a quanto pare, essa è intervenuta per l'ultima volta nella questione — non si è più dimostrata interessata ad una riduzione del prelievo riscosso sul pecorino.
Per quanto concerne la censura relativa alla mancata presa in considerazione dell'aumento del prezzo d'entrata nel 1976, si può obiettare che nemmeno negli anni precedenti si era proceduto ad un adeguamento automatico degli importi riduttori che costituiscono uno degli elementi di calcolo del prelievo speciale: si può quindi escludere con certezza che sussista, in proposito, un obbligo giuridico per le autorità comunitarie. Peraltro, è stato dimostrato che nel 1976 la differenza fra prelievo normale e prelievo speciale è rimasta immutata rispetto al 1975 e per di più risulta notevolmente superiore rispetto al 1971.
Del pari fuori luogo risultano, a mio avviso, le critiche dell'attrice sotto il profilo delle considerazioni di politica commerciale, materia in cui il potere discrezionale delle autorità comunitarie è, se possibile, ancora più vasto. A questo proposito, il comportamento di tali autorità mi sembra giustificato da validissimi motivi, anche se è vero quanto asserito dall'attrice, che cioè le sue importazioni sono diminuite del 30 % a causa dell'elevato importo del prelievo. Infatti la Commissione ha dichiarato che la situazione sul mercato dei prodotti lattiero-caseari non è affatto migliorata; l'importazione dei prodotti comunitari nei paesi terzi è sottoposta a restrizioni sempre più gravi e inoltre il pecorino di origine comunitaria deve far fronte proprio alla crescente concorrenza del pecorino bulgaro. Di tale situazione era certamente lecito tener conto al momento di valutare l'opportunità di agevolare ulteriormente, o meno, l'importazione di tale prodotto nella Comunità. Aggiungasi che la Bulgaria si rifiuta di riconoscere la competenza della Comunità in materia di politica commerciale. Anche questa circostanza va tenuta presente nel giudicare se la Comunità avesse maggiore o minore interesse, sul piano politico-commerciale, a riservare un trattamento di favore ad un determinato paese e se il regime preferenziale vigente nel 1975 dovesse essere conservato.
Infine, va del pari respinto l'argomento dell'attrice fondato sulle dichiarazioni rese dalla Commissione, nell'ambito di una causa precedente, in merito al sistema di conguaglio monetario applicato al pecorino bulgaro. Si tratta della causa 55/75 in cui, per dimostrare la legittimità della riscossione dell'importo compensativo monetario, la Commissione si richiamò alla disciplina dei prezzi minimi di cui all'art. 16 del regolamento n. 1463/73 e dichiarò che tali prezzi venivano adeguati ogni volta che fosse stata presentata una richiesta giustificata in tal senso. L'attrice ne deduce che la Commissione è obbligata a far sì che i prezzi minimi corrispondano all'incirca ai prezzi d'offerta. A tale argomento è stato giustamente obiettato che le suddette dichiarazioni si riferivano alla prassi effettivamente seguita fino a quell'epoca e non possono essere considerate come un riconoscimento dell'esistenza di un obbligo giuridico a provvedere in tal senso. Peraltro, non è necessario in questa sede discutere sulla questione del se il mancato adeguamento dei prezzi minimi al reale andamento dei prezzi possa eventualmente avere ripercussioni sugli importi compensativi monetari.
Per quanto concerne il problema centrale del presente procedimento, si può pertanto concludere che l'indagine non ha messo in luce alcuna mancanza da parte delle autorità comunitarie per quanto concerne la fissazione del tasso speciale di prelievo relativo al formaggio pecorino e che la normativa di base in materia di prelievi non attribuisce all'attrice il diritto di pretendere — avendo potuto dimostrare che i prezzi d'offerta erano più elevati — la riduzione del prelievo nella misura da essa indicata.
5.
Suggerisco quindi che le questioni sottopostevi dal Finanzgericht di Berlino siano risolte come segue:
a)
La riscossione del prelievo all'importazione di pecorino bulgaro andava effettuata, nel luglio 1976, in conformità al regolamento n. 467/75. Nel corso del procedimento non è emerso alcun elemento che possa mettere in dubbio la validità di tale regolamento. Si deve pertanto escludere che il prelievo potesse essere calcolato diversamente da quanto disposto dallo stesso regolamento.
b)
Il regolamento n. 467/75, in base al quale andava calcolato, nel luglio 1976, il prelievo all'importazione di pecorino bulgaro, costituisce con i suoi vari elementi — osservanza di un determinato prezzo minimo, detrazione di un determinato importo riduttore dal prezzo d'entrata — una normativa speciale ai sensi dell'art. 14, n. 6, del regolamento n. 804/68, nell'ambito della quale la fissazione di prezzi franco frontiera non ha alcuna rilevanza.
c)
La fissazione del prelievo da riscuotersi, in forza del regolamento n. 467/75, all'importazione di formaggio pecorino costituisce una concessione stabilita autonomamente dalla Comunità, che non presuppone né un accordo con i paesi terzi interessati, né tanto meno il diritto degli operatori economici interessati di chiedere l'adeguamento dei valori in base ai quali va calcolato il prelievo.
All'atto della fissazione dei valori contemplati dal regolamento n. 467/75 non doveva tenersi conto del regolamento della Commissione n. 1073/68.
In base al sistema di prelievi vigente, nel luglio 1976, per l'importazione di pecorino, il Consiglio e la Commissione non erano obbligati a fissare i prezzi minimi in misura diversa da quella stabilita con il regolamento n. 467/75.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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