CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 13 LUGLIO 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Il presente procedimento è iniziato con domanda di pronunzia pregiudiziale proposta a questa Corte dal Tribunal administratif di Parigi. La ricorrente nella causa dinanzi a questo pendente è la Compagnia Cargill con sede in Parigi (in prosieguo «Cargill»), la cui attività consiste fra l'altro nell'esportazione di cereali. Il convenuto è l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), ente cui è affidata, in Francia, l'applicazione della normativa comunitaria riguardante l'organizzazione comune del mercato dei cereali, ivi comprese le disposizioni relative agli importi compensativi monetari, in quanto questi vadano presi in considerazione negli scambi di cereali.
La controversia ha dato luogo alla presentazione di ampie memorie ed erudite dissertazioni. Da parte della Cargill è stato sottolineato che essa solleva questioni di rilevante interesse. A mio avviso, comunque, si tratta di una causa molto semplice e gli elementi di cui deve tenersi conto per la sua definizione si riducono a pochi.
Essa riguarda, in sostanza, la validità del regolamento (CEE) della Commissione 27 luglio 1973, n. 2042, recante — come dice il suo titolo — «misure transitorie per l'applicazione del nuovo regime di importi compensativi monetari valido a decorrere dal 4 giugno 1973».
Non è la prima volta che questa Corte deve occuparsi di tale regolamento e delle norme istitutive del «nuovo regime» d'importi compensativi monetari cui esso si riferisce. Nelle cause riunite 95-98/74, 15 e 100/75 (Union nationale des coopératives agricoles des céréales e altri/Commissione e Consiglio, Racc. 1975, pag. 1615, cosiddette sentenze «Coopératives agricoles», essa si pronunciava su vari ricorsi ex art. 178 del trattato CEE, proposti da esportatori francesi di cereali i quali sostenevano di aver subito un danno, che doveva essere risarcito, a causa dell'instaurazione del summenzionato regime, danno non interamente compensato, a detta degli interessati, dall'applicazione delle disposizioni transitorie contenute nel regolamento n. 2042/73. Tutti i ricorsi venivano respinti, per motivi attinenti ai fatti.
Date queste premesse, spero mi sia lecito essere relativamente breve nell'illustrare la normativa di cui trattasi.
Dal momento della loro istituzione, nel 1971, fino all'introduzione del nuovo regime, nel 1973, gli importi compensativi monetari venivano calcolati, a norma dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 974/71, applicando ai prezzi la percentuale rappresentata dal divario fra «la parità della moneta nazionale dello Stato membro considerato, dichiarata al Fondo monetario internazionale e riconosciuta da quest'ultimo», da un lato, e il tasso di cambio reale in contanti di tale moneta rispetto al dollaro USA, dall'altro. Nello stesso periodo, i prelievi sulle merci importate nella Comunità e le restituzioni sulle merci da essa esportate, da pagare a norma delle disposizioni relative all organizzazione comune dei mercati agricoli (nel caso dei cereali, a norma degli artt. 13 e 16 del regolamento del Consiglio n. 120/67/CEE) venivano calcolati con riferimento ai prezzi del mercato mondiale, determinati in dollari USA convertiti alla pari, benché, a partire dalla sospensione della convertibilità del dollaro in oro nell'agosto 1971, il valore effettivo o di mercato del dollaro fosse stato in realtà al di sotto della parità ufficiale. In generale, ciò poteva dirsi irrilevante, poiché gli importi compensativi monetari coprivano le differenze fra l'entità dei prelievi o delle restituzioni calcolati secondo tali valori artificiali e quella che sarebbe stata la loro entità, se il calcolo fosse stato effettuato in base al valore effettivo del dollaro.
L'11 marzo 1973, il Consiglio approvava l'istituzione del cosiddetto «serpente monetario», vale a dire del sistema secondo cui quasi tutte le monete degli Stati membri avrebbero dovuto fluttuare all'unisono rispetto ad altre monete, mantenendo fra loro uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %. All'inizio, le sole monete di Stati membri della Comunità rimaste al di fuori del «serpente» erano la sterlina irlandese, la lira italiana e la sterlina inglese. Ciascuna di esse continuava a fluttuare autonomamente.
Il 12 marzo 1973 il Consiglio chiedeva alla Commissione di elaborare delle proposte per una riforma del sistema degli importi compensativi monetari, al fine di tener conto della nuova situazione venutasi così a creare. Dette proposte venivano presentate e pubblicate dalla Commissione il 21 marzo 1973. Esse portavano all'adozione, da parte del Consiglio, in data 30 aprile 1973, del regolamento (CEE) n. 1112/73, col quale l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 974/71 veniva modificato nel senso che gli importi compensativi monetari non sarebbero stati più calcolati in base al dollaro USA, bensì con riferimento al «tasso centrale» di ciascuna delle monete comprese nel «serpente». Ciò aveva l'effetto, per quanto interessa nella fattispecie, di abolire qualsiasi importo compensativo monetario per le esportazioni francesi.
L'art. 3 del regolamento n. 1112/73 stabiliva che questo testo avrebbe avuto «a decorrere dal giorno in cui [fossero entrate] in vigore le modalità necessarie per la sua applicazione». Le relative norme d'attuazione venivano adottate con regolamento (CEE) della Commissione 30 maggio 1973, n. 1463, il cui art. 19 stabiliva ch'esso entrava in vigore il 4 giugno 1973, data che coincideva con quella della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Contemporaneamente, il metodo di calcolo dei prelievi e delle restituzioni basato sulla parità ufficiale del dollaro USA veniva abbandonato, a favore di un sistema che faceva riferimento ai tassi reali di cambio.
Il regolamento n. 2042/73 (GU n. L 207, del 28. 7. 1973) — della cui validità si discute nel presente procedimento — veniva adottato dalla Commissione, come ho già detto, il 27 luglio 1973. Nel preambolo, si considerava fra l'altro che:
«una delle conseguenze dell'instaurazione, in data 4 giugno 1973, del nuovo regime degli importi compensativi monetari è che l'importo compensativo monetario di uno Stato membro non esprime più la relazione tra la sua moneta e il dollaro statunitense; … la fluttuazione del dollaro e di qualsiasi altra moneta rispetto alle monete degli Stati membri fluttuanti di concerto viene presa in considerazione per il calcolo del prelievo e della restituzione; … il nuovo regime costringe pertanto gli operatori ad autotutelarsi contro i rischi del cambio, mentre nel precedente regime tale rischio rispetto al dollaro era coperto dall'importo compensativo monetario;
… gli operatori sono stati messi al corrente del cambiamento di regolamentazione previsto in materia di parità dal regolamento (CEE) n. 1112/73 del Consiglio, del 30 aprile 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71 …;
… la data di applicazione del nuovo re-gime è stata fissata al 4 giugno 1973 dal regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione, del 30 maggio 1973, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari;
… qualora un operatore abbia fissato un prelievo o una restituzione in via anticipata prima di tale data, rischia di subire un danno a causa dell'evoluzione del dollaro al momento del passaggio da un regime all'altro;
… il nuovo regime è entrato in vigore il 4 giugno 1973 e appare pertanto equo disporre che, per tutte le operazioni d'importazione o di esportazione per le quali la fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è stata chiesta prima di tale data, l'importo compensativo monetario applicabile è quello valido il 3 giugno 1973».
L'idea cui erano informate dette considerazioni mi sembra ovvia. Come questa Corte doveva in seguito riconoscere nelle sentenze 74/74 (CNTA/Commissione, Racc. 1975, pag. 533, e 1976, pag. 797), gli importi compensativi monetari, benché non espressamente destinati a tale scopo, forniscono in pratica agli operatori economici una certa tutela contro i rischi inerenti alla variazione dei tassi di cambio, in particolare qualora gli interessati abbiano concluso contratti nei quali i prezzi siano stati stipulati in dollari. L'esistenza degli importi compensativi può quindi indurre anche un prudente commerciante a non tutelarsi altrimenti contro detti rischi. Fino al 4 giugno 1973 era alquanto incerto quale sarebbe stato il futuro regime degli importi compensativi, in seguito agli eventi dell'1 1 e del 12 marzo. Tenuto conto di tale circostanza, nonché del nesso esistente, prima del 4 giugno 1973, fra il metodo di calcolo degli importi compensativi monetari e il metodo di calcolo dei prelievi e delle restituzioni, la Commissione riteneva di dover tutelare gli operatori che avessero effettuato, dopo tale data, importazioni o esportazioni in esecuzione di precedenti impegni, basate su licenze con prefissazione di prelievi o di restituzioni, contro variazioni dei tassi di cambio intervenute fino a quella data. A decorrere dal 4 giugno, invece, le particolari modalità del nuovo regime erano ormai note, e gli operatori dovevano provvedere essi stessi a garantirsi contro eventuali rischi (ad esempio, qualora avessero concluso contratti di esportazione in cui i prezzi fossero espressi in dollari, mediante vendita di dollari a termine). Com'è stato vivacemente messo in evidenza dalla Commissione nel corso del procedimento, i commercianti di prodotti agricoli compresi nell'ambito del regolamento n. 974/71 (cioè, grosso modo, di prodotti sottoposti all'intervento e di prodotti da questi derivati) dovevano esser posti, al riguardo, nel periodo successivo al 4 giugno 1973, nella stessa posizione dei commercianti di altri prodotti agricoli e industriali.
Perciò, l'art. 1 del regolamento n. 2042/73 stabiliva che:
«Su richiesta dell'interessato, l'importo compensativo monetario … valido il 3 giugno 1973 viene applicato in luogo di quello valido il giorno dell'importazione o dell'esportazione per qualsiasi operazione effettuata dopo tale data e per la quale il prelievo o la restituzione è stato fissato in anticipo prima del 4 giugno 1973 …».
(Il testo inglese, nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale, parla di «transactions carried out before 3 June 1973», ma, come risulta chiaramente dalle versioni nelle altre lingue ufficiali della Comunità, si tratta di un errore, dovendosi leggere «after» invece di «before», altrimenti il regolamento non avrebbe senso).
L'art. 2 disponeva che il regolamento avrebbe avuto effetto dal 4 giugno 1973.
Passo ora ad esaminare i fatti della presente causa.
Il 26 novembre 1973 la Cargill scriveva all'ONIC per chiedere il pagamento degli importi compensativi monetari, relativo a talune esportazioni di orzo da essa effettuate nel periodo 4 giugno - 31 luglio 1973, in base a licenze rilasciatele il 5 aprile 1973 e nelle quali erano state prefissate le restituzioni. Alla sua lettera, la Cargill allegava un prospetto in cui figurava, a fronte di ciascuna operazione, la somma dovuta a titolo d'importo compensativo monetario in conformità al regolamento n. 2042/73, la somma che sarebbe stata dovuta allo stesso titolo secondo la normativa in vigore prima del 4 giugno 1973, se detta normativa non fosse stata abrogata con effetto da tale data, nonché la relativa differenza. Il totale delle somme che risultavano dovute a norma del regolamento n. 2042/73 ammontava a 464754,94 FF, il totale degli importi calcolati in conformità alla normativa precedente a 1244407,13 FF, e la differenza complessiva era pari a 779652,19 FF. La Cargill sosteneva di aver diritto all'intero importo di 1244407,13 FF, assumendo che il regolamento n. 2042/73 era invalido, in quanto implicava, nella cerchia degli esportatori che avevano ottenuto la prefissazione prima del 4 giugno 1973, una discriminazione a favore di coloro che avevano effettuato le esportazioni prima di tale data e a danno di coloro che erano riusciti ad effettuarle solo dopo la stessa data. I secondi erano stati così costretti, diceva la Cargill, a sopportare da soli le conseguenze del grave deprezzamento del dollaro USA, registratosi nel giugno e nel luglio 1973, nonostante il fatto che il regolamento fosse stato adottato solo il 27 luglio 1973, epoca in cui detto deprezzamento si era già verificato. La Cargill aggiungeva che, in ogni caso, qualora l'ONIC avesse ritenuto di dover applicare il regolamento n. 2042/73, essa chiedeva il pagamento della somma di 464754,94 FF, riservandosi di adire le vie legali per far valere la propria pretesa al pagamento della differenza.
Al riguardo l'ONIC rispondeva, il 13 dicembre 1973, che secondo i suoi calcoli gl'importi compensativi monetari cui la Cargill aveva diritto in forza del regolamento n. 2042/73 ammontavano a 467583,21 FF, e che era stato disposto il pagamento di tale somma a favore dell'interessata. L'ONIC non prendeva posizione quanto alle critiche della Cargill nei confronti del regolamento, né sulla pretesa relativa ad una somma più elevata.
L'8 febbraio 1974 la Cargill adiva il Tribunal administratif di Parigi, chiedendo: 1) l'annullamento del «provvedimento» dell'ONIC costituito dalla lettera 13 dicembre 1973, 2) la condanna dell'ente a versarle la somma di 779652,19 FF, più gli interessi, e 3) la condanna del convenuto alle spese del giudizio. Come risulta chiaramente dalle memorie presentate dalla Cargill nella causa principale, la domanda di annullamento è puramente formale; ciò che viene preteso, in sostanza, è il pagamento di determinate somme.
Nelle suddette memorie, la Cargill svolgeva due argomenti. Il primo era quello cui essa aveva già accennato nella lettera all'ONIC, asserendo che il regolamento n. 2042/73 aveva carattere discriminatorio. A sostegno di questa tesi, la compagnia si riferiva in particolare agli artt. 7 e 40 del trattato CEE. Col secondo argomento si faceva valere l'illegittimità del regolamento n. 2042/73, per il fatto ch esso avrebbe attribuito effetto retroattivo al regolamento n. 1112/73 (cioè all'atto col quale il Consiglio, come ricorderete, aveva istituito il nuovo regime per il calcolo degli importi compensativi monetari). Questo argomento era basato sulla considerazione che, in mancanza del regolamento n. 2042/73, il regolamento n. 1112/73, nonché il regolamento n. 1463/73 (col quale la Commissione aveva stabilito precise norme per l'attuazione del suddetto regime) avrebbero potuto essere interpretati nel senso che essi dovevano applicarsi solo a contratti conclusi dopo il 3 giugno 1973. Tale interpretazione avrebbe garantito l'intangibilità dei diritti quesiti degli operatori. Ma ciò veniva reso impossibile dal regolamento n. 2042/73. (In realtà, come risulta da informazioni fornite dalla Cargill, a richiesta della Corte, nel presente procedimento ed alle quali mi richiamerò, fra poco, più dettagliatamente, i contratti in base ai quali la ricorrente nella causa principale effettuava le importazioni di cui trattasi erano stati stipulati, per la maggior parte, dopo il 3 giugno 1973. Non sembra, tuttavia, che il Tribunal administratif sia stato edotto di questa circostanza).
Dinanzi al giudice amministrativo francese, l'ONIC sosteneva fra l'altro che, se la tesi dell'invalidità del regolamento n. 2042/73 — sostenuta dalla Cargill — fosse stata esatta, la normativa comunitaria da applicare nella fattispecie sarebbe stata non già quella in vigore prima del 4 giugno 1973, come affermato dalla ricorrente, bensì quella vigente dopo tale data (ad esclusione dello stesso regolamento n. 2042/73), con la conseguenza che la Cargill non avrebbe avuto diritto ad alcun importo compensativo monetario.
Gli argomenti delle parti trovano eco nelle tre questioni sottopostevi dal Tribunal administratif di Parigi, con ordinanza 9 febbraio 1977. Le questioni sono le seguenti:
«1.
Se il regolamento comunitario 27 luglio 1973, n. 2042, sia illegittimo per il fatto d'aver creato una discriminazione fra gli esportatori in violazione dei divieti di discriminazione enunciati dagli artt. 7 e 40 del trattato CEE, ponendo gli operatori commerciali che avevano fissato in anticipo le restituzioni prima del 4 giugno 1973 in una situazione diversa a seconda che le esportazioni fossero state effettuate prima del 4 giugno 1973 o dopo tale data, giacché nel primo caso essi ricevevano gli importi compensativi nella loro interezza, nel secondo invece dovevano correre essi stessi i rischi del cambio e subivano le conseguenze della svalutazione del dollaro.
2.
Se il predetto regolamento n. 2042/73 sia illegittimo in quanto attribuisce efficacia retroattiva al regolamento del Consiglio 30 aprile 1973, n. 1112, e lede così i diritti quesiti.
3.
Quale sarebbe la disciplina, applicabile al caso di specie, più favorevole alla società ricorrente, qualora la Corte dichiarasse illegittimo il regolamento n. 2042/73?».
Mentre il procedimento che avrebbe portato all'emissione della suddetta ordinanza di rinvio seguiva il suo corso dinanzi al giudice francese, questa Corte trattava le cause CNTA e Coopératives Agricoles, elaborando principi giurisprudenziali che, per quanto ora interessa, penso di poter riassumere come segue:
1)
Poiché gli importi compensativi monetari non possono costituire oggetto di prefissazione, e le disposizioni relative a detti importi non attribuiscono agli operatori alcun diritto a che venga mantenuto in vigore un determinato metodo di calcolo degli stessi, il diritto di fruire di un importo compensativo monetario sorge soltanto nel momento in cui viene effettuata la singola importazione od esportazione per la quale esso è previsto. L'abolizione o la modifica di importi compensativi monetari non può mai costituire, quindi, violazione di diritti quesiti.
2)
Tuttavia, poiché gli importi compensativi monetari, pur avendo una diversa finalità, offrono di fatto agli operatori economici una certa tutela contro i rischi inerenti alle variazioni dei tassi di cambio, di guisa che gli operatori possono essere indotti a fare affidamento su di essi a questo scopo, la responsabilità della Comunità ai sensi dell art. 215, 2o comma, del trattato, nei confronti degli operatori stessi, per violazione del principio del legittimo affidamento, non è esclusa, qualora, non esistendo un inderogabile interesse pubblico, il Consiglio o la Commissione aboliscano, con effetto immediato e senza preavviso, gli importi compensativi monetari in un determinato settore, senza adottare provvedimenti transitori che consentano a detti operatori di evitare perdite connesse all'esecuzione di contratti definitivi ovvero di essere risarciti di tale perdita. Tuttavia, la responsabilità della Comunità non può essere fatta valere, in base al suddetto principio, da parte di un operatore che, in realtà, non sia stato esposto ad alcun rischio di cambio (ad esempio, di un esportatore francese che abbia stipulato in FF il contratto da prendere in considerazione); né da parte di un operatore che non potesse, all'epoca della conclusione del contratto, fare legittimo affidamento sul perdurare del sistema in vigore per il calcolo degli importi compensativi monetari (ad esempio, di un operatore che abbia stipulato il contratto dopo il 30 aprile 1973, vale a dire dopo che il Consiglio aveva adottato il regolamento n. 1112/73, ma prima che questo avesse effetto); né, mi pare, da parte di un operatore che abbia concluso un contratto le cui clausole provino ch'egli non contava affatto sul versamento d'importi compensativi monetari (come un contratto per la vendita di «orzo europeo», il cui adempimento può essere costituito dalla vendita di orzo comunitario — per il quale sono previsti importi compensativi monetari — ovvero dalla vendita di altri tipi di orzo europeo. La ristretta portata dell'azione di risarcimento è stata di recente sottolineata da questa Corte nella causa 97/76 (sentenza 8 giugno 1977, Merkur Außenhandel GmbH et Co./Commissione, ancora inedita).
La Cargill è stata da voi invitata a fornire informazioni in merito ai contratti in base ai quali essa aveva effettuato le esportazioni in questione, specificandone in particolare le date e indicando le monete in cui erano espressi i prezzi ivi contenuti. Conoscete la risposta della Cargill, in data 18 giugno 1977, recante fra 1 altro, in allegato, copie dei contratti. In breve, si sono avuti sei contratti, per un totale di 79500 tonnellate di orzo (anche se la Cargill precisa che, del suddetto quantitativo, solo 40338 tonnellate sono state esportate dalla Francia, e quindi sono rilevanti nel presente procedimento; il resto ha costituito oggetto di esportazioni da altri Stati membri della Comunità). Non ci è noto come le 40338 tonnellate fossero distribuite fra i sei contratti. Di questi, in ogni caso, gli ultimi quattro stabilivano prezzi espressi in FF e, inoltre, erano stati conclusi in date diverse, comprese fra il 15 giugno e il 13 agosto 1973. Non è stato chiarito come esportazioni effettuate anteriormente al 31 luglio 1973 potessero essere in parte coperte da un contratto stipulato solo il 13 agosto. Comunque sia, non si capisce come questi quattro contratti possano costituire la base di un'azione ex artt. 178 e 215 del trattato per la modifica del metodo di calcolo degli importi compensativi monetari, attuata il 4 giugno 1973. I primi due contratti erano datati 24 aprile e 26 aprile, e riguardavano, rispettivamente, quantitativi di 10000 e di 20000 tonnellate. I prezzi erano espressi in dollari, ma l'oggetto dei contratti veniva descritto come «orzo europeo». Mi astengo da ogni commento, poiché ritengo che non spetti a me pregiudicare l'esito di un'eventuale azione promossa al riguardo dalla Cargill ai sensi dell'art. 178.
Non desta tuttavia alcuna meraviglia il fatto che il patrono dell'impresa francese abbia cercato in tutti i modi di sottolineare, nelle osservazioni presentate a questa Corte, che la Cargill non intendeva basarsi sugli artt. 178 e 215, bensì sull'art. 184 del trattato (come pure, incidentalmente, che le informazioni relative ai contratti erano quindi irrilevanti). Ci è stata offerta, in relazione a questo punto, una dottissima ed interessante disquisizione sulle differenti caratteristiche, nel diritto francese, del «contentieux de la responsabilité», da una parte, e del «contentieux de la légalité», dall'altra, nonché, in particolare, sulla differenza tra «préjudice» nel contesto del primo ed «intérêt» nell'ambito del secondo. In proposito, mi auguro di non esser tacciato di scortesia nei confronti dello stesso avvocato, se mi limiterò a fare due osservazioni. La prima è che il diritto comunitario non coincide esattamente, in siffatte materie, col diritto francese (ved. ad esempio, sentenza 90/74, Deboeck/Commissione, Racc. 1975, pag. 1123, e la giurisprudenza precedente, alla quale mi sono richiamato in quella causa, pagg. 1140-1142). In secondo luogo, signori, nel presente procedimento voi non siete chiamati a valutare la ricevibilità del ricorso proposto dalla Cargill al Tribunal administratif di Parigi, né viene in alcun modo posta in dubbio l'ammissibilità del rinvio da parte del suddetto tribunale a questa Corte. Trattandosi di un procedimento ai sensi dell'art. 177, la vostra competenza si limita alla pronunzia sulle questioni formulate nell'ordinanza del giudice a quo. Mi si perdoni, cionondimeno, il pensiero che sarebbe strano se, avendo scelto il procedimento che ha scelto, la Cargill riuscisse indirettamente a farsi riconoscere il diritto al versamento, con mezzi finanziari della Comunità, dell'intera somma ch'essa avrebbe ricevuto, a titolo d'importi compensativi monetari, qualora non vi fosse mai stata alcuna modifica del sistema (che è quanto l'impresa, com'è stato da essa ammesso, in realtà pretende).
Ma torniamo alle questioni effettivamente sottopostevi dal Tribunal di Parigi.
Quanto alla prima, mi pare (con tutto il rispetto per coloro che hanno sostenuto un opinione diversa) che la tesi secondo cui il regolamento n. 2042/73 avrebbe creato una discriminazione fra gli operatori che avessero portato a termine le proprie importazioni od esportazioni prima del 4 giugno 1973 e quelli che le avessero effettuate dopo tale data sia semplicemente insostenibile. Il regolamento non si applicava affatto alle operazioni che avessero avuto luogo in epoca anteriore al4 giugno 1973, le quali erano disciplinate, sotto ogni profilo, dalla normativa precedentemente in vigore. Esso trovava applicazione solo per le operazioni poste in atto dopo tale data e, in relazione a queste, offriva agli interessati la facoltà di optare per l'applicazione dell'importo compensativo monetario che sarebbe stato applicato qualora dette operazioni avessero avuto luogo immediatamente prima della stessa data. La Cargill ha avuto l'opportunità di effettuare tale scelta. È chiaro, naturalmente, che il combinato effetto dei regolamenti n. 1112/73 e n. 1463/73 doveva portare ad un diverso trattamento degli operatori riguardo alle operazioni effettuate prima del 4 giugno 1973 e a quelle effettuate successivamente, e che tale diversità veniva solo parzialmente attenuata dal regolamento n. 2042/73. Ora, giustamente a mio avviso, il patrono della Cargill ha espressamente rinunciato ad ogni argomentazione in tal senso.
Sulla seconda questione, potrò esser ancora più succinto, dato che la tesi in essa adombrata è stata espressamente abbandonata, in udienza, dall'avvocato della ditta francese. Anche questa tesi era, a mio parere, insostenibile, non foss'altro che per il motivo che, com'è stato affermato da questa Corte nella sentenza Coopératives agricoles, non può esistere alcun diritto quesito ad un importo compensativo monetario prima che abbia avuto luogo l'importazione o l'esportazione per la quale esso è previsto. Senza dubbio, il regolamento n. 2042/73 aveva efficacia re-troattiva, ma, poiché il suo unico scopo era quello di attribuire un vantaggio ai singoli, la sua retroattività non poteva, secondo me, implicarne l'invalidità.
Sulla terza questione, posso astenermi da ogni considerazione, poiché essa si porrebbe solo per il caso che la prima o la seconda andassero risolte in senso affermativo. Penso mi sia permesso, tuttavia, ricordare che al patrono della Cargill è stato impossibile presentare una qualsiasi tesi circa la soluzione che detta questione avrebbe dovuto trovare, impossibilità che mi sembra sottolineare l'assoluta infondatezza degli argomenti svolti a proposito della prima questione.
Per concludere, ritengo che dovreste risolvere le questioni sottopostevi dal Tribunal administratif di Parigi dichiarando che il loro esame non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento n. 2042/73.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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