CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 10 MAGGIO 1978
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La presente causa trae origine dal ricorso che una ditta olandese — la società Tepea — ha proposto contro la Commissione, per ottenere che sia annullata la decisione di condanna adottata nei suoi confronti dalla Commissione medesima, al termine di una procedura di applicazione dell'articolo 85 del Trattato CEE.
Mi sembra indispensabile riassumere anzitutto i fatti che sono alla base della controversia.
Nel 1954 il signor Cecil E. Watts cominciò a fabbricare e smerciare nel Regno Unito un prodotto di sua invenzione destinato alla pulizia dei dischi fonografici. Si trattava esattamente di un pulitore automatico per giradischi, denominato «Dust Bug». Ad esso si sono aggiunti qualche anno dopo altri prodotti analoghi: il «Parastatic Disc Preener», che si usa per la manutenzione dei dischi; il «Manual Parastat», che serve soprattutto a reintegrare la qualità dei vecchi dischi; e lo «Hifi Parastat Kit», per materiale fonografico di alta qualità.
Nel settembre 1956 il signor Watts conferì alla ditta Theal NV di Amsterdam (che dal 1976 si denomina Tepea BV) l'esclusività per la vendita dei suoi prodotti nei Paesi Bassi. All'epoca, Watts produceva unicamente l'articolo denominato «Dust Bug».
Theal notificò tale accordo d'esclusiva alla Commissione il 24 gennaio 1963, descrivendone l'oggetto in questi termini: «accordo di concessione esclusiva, con cui il fabbricante s'impegna a effettuare forniture nei Paesi Bassi solo a Theal NV e a trasmettere a quest'ultima ogni ordinazione proveniente da tale territorio».
A sostegno della sua tesi, secondo cui l'accordo non ricadeva sotto il divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, Theal dichiarava: «L'accordo in questione non esclude il libero gioco della concorrenza nè entro lo Stato membro considerato nè fra gli Stati membri, ma ha unicamente per scopo di mettere a disposizione della clientela il miglior servizio possibile».
Nel 1969 la Commissione, prendendo posizione in merito alla suddetta notifica, affermava che a un primo esame l'accordo sembrava rientrare nella categoria di quelli consentiti dal regolamento della Commissione n. 67/67 del 22 marzo 1967 (concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a talune categorie di accordi di esclusività), ma richiamava l'attenzione dell'interessata sul fatto che l'esenzione dal divieto prevista da tale regolamento non si applica al caso in cui le parti cerchino di conseguire una rigida compartimentazione dei mercati. Se questo fosse stato il caso, sarebbe stato necessario modificare l'accordo. Theal non reagiva all'invito della Commissione di comunicarle eventuali osservazioni sui risultati dell'esame preliminare dell'accordo.
Nel 1972, un cliente di Theal, il signor Wilkes di Leeuwarden, proprietario di una ditta che vende prodotti fonografici e affini (fra cui i prodotti Watts), avendo notato che i prezzi di Theal erano sensibilmente più alti dei prezzi praticati dai grossisti del Regno Unito, riusciva a procurarsi, tramite la ditta olandese d'importazione all'ingrosso Audiogram, una partita di prodotti Watts acquistati da Audiogram presso un grossista di Londra, che a sua volta pare li avesse ricevuti direttamente dal fabbricante.
Nel corso della stesso anno 1972 Theal, facendo valere il suo diritto nei Paesi Bassi sui marchi Dust Bug, Disc Preener, Parastat e Watts (che servono, come ho già detto, a designare i diversi prodotti di Watts distribuiti da Theal), otteneva dal presidente del Tribunale di Leeuwarden, attraverso un procedimento sommario, l'ingiunzione a carico di Wilkes di cessare entro 24 ore la commercializzazione dei prodotti recanti i detti marchi.
Nel 1973 Wilkes, opponendosi a tale decisione, conveniva in giudizio sia Watts che Theal davanti al Tribunale di Amsterdam. Successivamente, la stessa ditta provvedeva anche a informare la Commissione del comportamento delle controparti.
La Commissione iniziava allora un procedimento nei confronti di Theal e di Watts, che si è concluso con una decisione di condanna adottata il 21 dicembre 1976 nei confronti di entrambe le imprese. È contro questa decisione che la ditta Theal, oggi Tepea, ha promosso in data 21 febbraio 1977 il presente ricorso d'annullamento, al quale la ditta Watts è tuttavia rimasta estranea. In corso di causa, hanno fatto intervento le ditte Wilkes e All Wave; tale intervento è stato ammesso dalla Corte con ordinanza del 21 settembre 1977.
2.
La condanna pronunciata dalla Commissione si basa su due constatazioni. In primo luogo: che l'accordo fra Watts e Theal avrebbe avuto per oggetto e per effetto di isolare il mercato dei Paesi Bassi per quanto riguarda il commercio dei prodotti di Watts, precludendo ai terzi ogni concorrenza effettiva nello smercio di tali prodotti: in tal modo sarebbe stato violato l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE. In secondo luogo, che la notifica del menzionato accordo, effettuata il 24 gennaio 1963 da Theal, avrebbe contenuto informazioni «inesatte ed alterate», in particolare per non aver segnalato l'aspetto dell'accordo relativo all'uso da parte di Theal di marchi appartenenti a Watts: e ciò in contrasto con l'articolo 15, paragrafo 1, a, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962. Ciò posto, la Commissione ha inflitto a Theal e a Watts un'ammenda di 10000 UC ciascuno per l'infrazione dell'articolo 85, paragrafo 1; e inoltre, a norma del citato articolo 15 del regolamento 17, ha inflitto a Theal una ammenda di 5000 UC per aver violato l'obbligo d'informazione inerente alle notifiche previste dagli articoli 4 e 5 dello stesso regolamento.
Nell'esposizione dei fatti e dei motivi che sono alla base della sua decisione, la Commissione è partita dall'assunto che Watts, oltre ad aver concesso alla ditta Theal l'esclusività della distribuzione nei Paesi Bassi del «Dust Bug» poi degli altri suoi prodotti per la pulitura e la manutenzione dei dischi fonografici, avesse concesso alla stessa ditta anche il diritto esclusivo di far uso nei Paesi Bassi dei marchi relativi ai prodotti in questione. In tal modo sarebbe stata assicurata a Theal in quello Stato una protezione territoriale assoluta riguardo all'importazione e allo smercio dei prodotti Watts, protezione rafforzata ulteriormente, a partire almeno dal 1972, dall'imposizione da parte di Watts, nei confronti dei grossisti del Regno Unito, di un divieto di esportare i detti prodotti nei Paesi Bassi.
La ditta Tepea ha invece negato di aver concluso un accordo con Watts, in relazione ai marchi da essa utilizzati per la vendita dei prodotti in questione.
Secondo la ricorrente, i marchi «Disc Preener» e «Parastat» le apparterrebbero a titolo originario, in quanto essa stessa li avrebbe creati e registrati nei Paesi Bassi dopo la stipulazione dell'accordo di distribuzione esclusiva. Quanto al marchio «Dust Bug», la ditta Tepea afferma di aver cominciato a servirsene nei Paesi Bassi prima che esso venisse impiegato da Watts nel Regno Unito.
Siamo dunque in presenza di un netto contrasto fra le constatazioni della Commissione e le affermazioni di Tepea. Ma, prima di approfondire il confronto tra i due punti di vista — così da indicare quali dei due appaia convincente alla luce dei documenti e della trattazione orale — credo sia opportuno chiarire su quali criteri giuridici debba fondarsi la soluzione del caso di specie.
3.
È noto che un accordo fra imprese cade sotto il divieto stabilito dall'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE in quanto possa «pregiudicare il commercio tra Stati membri» ed abbia «per oggetto o per effetto» d'influire negativamente sul gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.
Per l'applicazione del divieto, basta dunque che l'accordo produca il risultato di «impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune», purchè esso «possa incidere, in modo diretto o indiretto, in potenza o in atto, sulla libertà del commercio fra Stati membri» (così la sentenza della nostra Corte in data 13 luglio 1966 nelle cause riunite 56-58/64, Grundig-Consten, Raccolta 1966, p. 461, spec. 519). Sottolineo che è sufficiente una influenza potenziale sulle correnti degli scambi fra Stati membri: la Corte lo aveva già affermato nella sentenza 30 giugno 1966 in causa 56/65, Société technique minière (Raccolta 1966, p. 281). D'altro canto, il fatto che una delle imprese partecipanti all'accordo si trovasse, all'epoca della sua stipulazione, in un paese terzo non impediva l'applicazione dell'articolo 85, in quanto l'accordo produceva effetti sul territorio della Comunità: v. in proposito la sentenza 25 novembre 1971 nella causa 22/71, Béguelin (Raccolta 1971, p. 949 e ss.).
Per quanto riguarda in ispecie i contratti d'esclusiva, conviene riferirsi anzitutto alla citata sentenza nelle cause Grundig-Consten, da cui risulta essere incompatibile con il divieto dell'articolo 85 l'accordo d'esclusiva fra un fabbricante di uno Stato membro e un distributore avente sede in altro Stato membro, se quest'ultimo, diventando titolare del diritto al marchio apposto dal fabbricante sul prodotto, e beneficiando dei divieti di esportazione imposti dal fabbricante ai grossisti del suo paese, gode di una protezione territoriale assoluta contro le importazioni parallele dello stesso prodotto nel suo Stato.
Successivamente la già citata sentenza 25 novembre 1971 nella causa Béguelin ha precisato che un accordo di esclusiva può recar pregiudizio al commercio tra Stati membri e avere l'effetto di ostacolare la concorrenza se il concessionario è in grado d'impedire le importazioni parallele da altri Stati membri nella zona di esclusiva, grazie all'effetto combinato dell'accordo e delle leggi nazionali in materia di concorrenza sleale.
Questa giurisprudenza fa dunque apparire che le condizioni d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato sono soddisfatte quando, a seguito di un accordo di distribuzione esclusiva, il concessionario ha il potere di ostacolare le importazioni parallele da altri Stati, senza che vi sia neanche bisogno di verificare se tale potere abbia avuto in realtà occasione di essere esercitato.
Quanto al marchio, risulta dalla costante giurisprudenza di questa Corte che il diritto comunitario non consente di usarlo per impedire importazioni parallele di un prodotto autentico, proveniente dallo stesso fabbricante straniero che rifornisce anche il titolare locale del marchio, soprattutto quando fra quest'ultimo e il fabbricante esistano dei legami giuridici o economici (v. sentenza del 31 ottobre 1974 nella causa 16/74, Centrafarm, Raccolta 1974, p. 1183).
In un'ipotesi del genere non è configurabile l'eccezione prevista dalla sentenza del 22 giugno 1976 nella causa 119/75, Terrapin (Raccolta 1976, p. 1039), per il caso di possibile confusione fra prodotti analoghi, originari da diversi Stati membri, e contrassegnati da marchi analoghi appartenenti a soggetti giuridicamente ed economicamente indipendenti. Nè potrebbe essere invocata la facoltà, riconosciuta al titolare di un marchio nella Comunità, di valersene per impedire l'importazione di prodotti analoghi originari di paesi terzi e recanti lo stesso marchio; facoltà che fu ammessa in un caso in cui il titolare del marchio nella Comunità fabbricava esso stesso il prodotto contrassegnato dal marchio (v. sentenza 15 giugno 1976 nella causa 51/78, EMI Records, Raccolta 1976, p. 813).
Tenendo conto di tale giurisprudenza, passiamo ora all'esame delle questioni di fatto che si pongono nel caso di specie.
4.
Occupiamoci anzitutto delle circostanze che precedettero e accompagnarono la conclusione dell'accordo di distribuzione esclusiva Theal-Watts, per stabilire se le due parti, prima di tale accordo, contemporaneamente ad esso o anche più tardi ma comunque prima della notifica alla Commissione, raggiunsero fra loro un'intesa circa l'uso nei Paesi Bassi, da parte di Theal-Tepea, di marchi identici a quelli utilizzati in Gran Bretagna da Watts.
In risposta alle domande poste dalla Corte, entrambe le parti e gli intervenienti hanno concordemente affermato che, prima della conclusione dell'accordo di esclusività fra Watts e Theal, nessuno dei marchi in causa era stato depositato in uno qualsiasi degli Stati che erano all'epoca membri della Comunità, o in Gran Bretagna. Dal 1954 al 1956, d'altronde, Watts fabbricava, come già innanzi ho ricordato, solo il prodotto denominato «Dust Bug». Gli articoli denominati «Disc Preener» e «Parastat», creati negli anni successivi, vennero distribuiti da Theal nei Paesi Bassi a partire rispettivamente dal 1958 e dal 1962, e sono stati poi iscritti da Theal a suo nome nel registro del Benelux negli anni 1971/72; mentre il marchio Watts ha cominciato ad essere usato da Theal solo a partire dal 1964 (cioè a un'epoca posteriore alla data della notifica di cui trattasi) ed esula quindi dall'ambito delle nostre considerazioni.
Pare assodato che, all'epoca della conclusione dell'accordo di esclusività, era possibile, sia nel Regno Unito che nei Paesi Bassi, acquisire un diritto di marchio in virtù del suo uso. È altrettanto certo che la denominazione «Dust Bug» è stata impiegata per la prima volta dal signor Watts, inventore dell'omonimo congegno, nel 1955, sia in Gran Bretagna sia nei Paesi Bassi. Ciò è dimostrato in primo luogo dall'articolo pubblicato dal signor Watts nel numero di gennaio 1955 della rivista «Wireless World»; in secondo luogo, e per quanto riguarda più particolarmente l'uso di tale marchio nei Paesi Bassi, dagli estratti dei libri contabili del signor Watts. Da tali libri risulta infatti che nello stesso anno 1955 Watts aveva effettuato direttamente in quello Stato delle vendite di partite del prodotto «Dust Bug» a ditte olandesi, fra cui non figurava Theal. È stato ulteriormente chiarito in udienza che proprio e soltanto del prodotto «Dust Bug» si trattava. Ora, non sarebbe credibile che Watts avesse all'epoca venduto nei Paesi Bassi tale articolo, che egli stesso aveva reclamizzato con il nome di «Dust Bug» (come risulta dall'inserzione pubblicitaria figurante nel citato numero della suddetta rivista), omettendo di denominarlo come tale. Inoltre, questa denominazione non corrisponde ad un nome comune della lingua inglese; non si vede, dunque, per quale ragione Watts l'avesse applicata al suo prodotto se non al fine di utilizzarla come marchio. Molto probabilmente fu Watts stesso ad inventare questo nome singolare, visto che è stata riconosciuta la sua derivazione dalle esperienze fotografiche del signor Watts nel mondo degli insetti (al quale Bug appartiene). Cosicchè appare vana la pretesa di Theal di affermare una priorità d'uso di tale denominazione rispetto all'inventore del prodotto e del relativo nome.
Se dunque si tiene conto della priorità di Watts nell'impiego del marchio «Dust-Bug» (da lui usato già un anno prima della conclusione dell'accordo con Tepea, sia nel Regno Unito sia nei Paesi Bassi), e del fatto che in entrambi questi Stati l'uso del marchio era a quel tempo costitutivo di titolo, l'assenso dato da Watts a Theal, nei primi tempi delle loro relazioni d'affari, all'uso da parte del secondo del marchio «Dust Bug» nei Paesi Bassi non può rivestire, come pretende Tepea, il significato di una semplice manifestazione d'indifferenza riguardo al proposito espresso da Theal; in realtà quell'assenso costituiva una vera e propria autorizzazione all'utilizzazione di un diritto di Watts. Ci fu insomma un accordo relativo al marchio che, avendo un effetto restrittivo della concorrenza e presentando carattere accessorio rispetto all'accordo di distribuzione esclusiva, si poneva in contrasto con l'articolo 85 del Trattato CEE e in ogni caso doveva essere notificato da Theal congiuntamente alla notifica dell'accordo principale.
Per quanto riguarda gli altri marchi a cui si riferisce l'impugnata decisione, la circostanza che essi siano stati utilizzati al tempo stesso dal loro inventore nel Regno Unito e dal suo distributore esclusivo, a nome proprio, nei Paesi Bassi, e che siano stati impiegati da Watts fin dall'origine per la designazione di suoi prodotti, consentirebbe di per sè sola, indipendentemente da altri elementi di prova, di presumere che anche a questo riguardo le due imprese fossero d'accordo. La loro intesa trova d'altronde una conferma nel comportamento successivo delle due imprese in relazione al commercio nei Paesi Bassi dei prodotti qui considerati.
Non va infine dimenticato che nel 1971, dopo l'entrata in vigore della legge Benelux sui marchi, Watts presentò una domanda di registrazione di tali marchi a proprio nome nei Paesi Bassi. Ciò conferma che egli riteneva di avere un diritto prioritario su tali marchi, nonostante l'uso consentitone a Theal. Poco dopo, la domanda fu ritirata, e ciò, come dirò tra breve, a seguito di intese fra le due ditte che facevano salvo il diritto prioritario di Watts.
In conclusione perciò, anche indipendentemente dal fatto che sia stato Watts o Theal a utilizzare per primo nei Paesi Bassi l'uno o l'altro dei marchi in questione, questi elementi consentirebbero già di presumere che fra le due imprese vi sia stato un accordo in relazione all'impiego esclusivo da parte di Theal degli stessi marchi con cui Watts aveva designato i prodotti di sua creazione.
5.
Mi sembra opportuno, a questo punto, cercare di chiarire perchè Watts ritirò la propria domanda di registrazione dei marchi di cui trattasi nei Paesi Bassi. Si può fondatamente ritenere che i motivi furono di natura tattica in relazione ai processi interni allora pendenti: ciò risulta dalla documentazione acquisita agli atti di questa procedura.
Nella decisione impugnata, la Commissione ha ricordato che il 10 ottobre 1973 Theal aveva scritto a Watts riconoscendogli la proprietà dei marchi «Parastat», «Disc Preener», «Dust Bug» e «Watts», ma chiedendogli di ritirare la sua domanda di registrazione per i Paesi Bassi; restava inteso che Theal si impegnava a ritrasferire a Watts i relativi diritti dietro sua richiesta. Fu in conseguenza di questa lettera, secondo la Commissione, che il 25 ottobre seguente Watts ritirò la sua domanda.
La ricorrente, pur riconoscendo di avere scritto a Watts nel senso indicato, ha dichiarato nell'atto introduttivo del ricorso di avere poi annullato la lettera del 10 ottobre mediante altra lettera del 19 ottobre seguente, per il fatto che la prima avrebbe totalmente misconosciuto i fatti e i rapporti giuridici esistenti fra essa stessa e Watts. Nella menoria di replica essa ha allegato peraltro un diverso motivo, e cioè la preoccupazione di evitare una presa di posizione che avrebbe potuto esser considerata contraria all'articolo 85 del Trattato.
Il resoconto delle discussioni svoltesi all'Aia il 10 ottobre 1973 fra i rappresentanti delle due ditte (redatto da un mandatario inglese di Watts e datato 18 ottobre 1973) conferma invece la tesi della Commissione, secondo cui la lettera di Theal del 10 ottobre costituiva il risultato ben meditato delle discussioni medesime. In tale resoconto si ricorda, fra l'altro, che il legale di Theal aveva suggerito che non figurasse alcuna registrazione di Watts nel registro dei marchi del Benelux, per consentire a Theal di opporsi con successo all'azione promossa da Wilkes davanti al Tribunale di Amsterdam. Secondo l'autore del citato resoconto, ciò avrebbe significato che «per un certo tempo Theal sarebbe stata la sola proprietaria dei marchi depositati nei Paesi Bassi» Tuttavia, il rappresentante di Theal aveva dichiarato che la sua ditta era disposta ad assumersi l'impegno di cedere a Watts i diritti sui marchi stessi dietro sua richiesta.
La finalità di pura e semplice tattica processuale di tale manovra risulta anche dalla lettera del 25 ottobre 1973, indirizzata dal mandatario di Theal al mandatario di Watts. Vi si afferma che la radiazione dei marchi di Watts dal registro dei marchi del Benelux era necessaria per evitare che risultasse compromessa la credibilità della tesi sostenuta da Theal nell'ambito del processo che l'opponeva a Wilkes.
Altri elementi documentali confermano, poi, l'esistenza di un accordo Theal-Watts relativo ai marchi.
La Commissione, nel suo controricorso, cita la dichiarazione fatta l'11 luglio 1975 dal direttore di Theal, signor Meijling, in occasione di un incontro svoltosi a Londra con dei funzionari della Commissione; dichiarazione secondo cui, nei primi tempi delle relazioni d'affari fra Theal e Watts, lo stesso signor Meijling avrebbe informato Watts che la sua ditta aveva l'intenzione di servirsi in proprio della denominazione «Dust Bug» nei Paesi Bassi, e Watts gli avrebbe dato il proprio accordo. Sempre da tale dichiarazione risulta che la vedova di Watts avrebbe ammesso l'autorizzazione data da suo marito a Theal di servirsi dei marchi in questione, mentre non avrebbe mai riconosciuto che Theal li avesse impiegati prima di Watts.
Il processo verbale dell'incontro dell'11 luglio 1975 con i funzionari della Commissione fu approvato da Watts con lettera del 3 novembre 1975. La dichiarazione relativa alla suddetta ammissione della signora Watts fu reiterata nell'incontro del 23 marzo 1976 fra i rappresentanti di Theal e i servizi della Commissione, e riportata nel processo verbale («la signora Watts ha ammesso che il signor Watts aveva autorizzato Theal a servirsi dei marchi in questione») il quale veniva poi approvato sia da Theal (lettera del 5 luglio 1976) che da Watts (lettera del 7 luglio 1976).
Ma anche indipendentemente dall'esistenza di quei documenti, tenuto conto dei rapporti intercorrenti fra le due imprese considerate, il solo fatto che Watts avesse precedentemente tollerato che Theal utilizzasse a proprio nome nei Paesi Bassi i marchi spettanti allo stesso Watts sia in Gran Bretagna, sia nei Paesi Bassi, sarebbe sufficiente a dimostrare una tacita intesa a questo riguardo. L'intesa mirava, come già si è rilevato, ad assicurare a Theal una protezione territoriale assoluta sul mercato olandese, operante anche nei confronti delle importazioni dei prodotti di Watts che avrebbero potuto eventualmente aver luogo attraverso altri Stati membri. Allo stesso risultato avrebbe dovuto pure contribuire il divieto d'esportazione imposto successivamente da Watts ai suoi rivenditori britannici; misura che Watts verosimilmente adottò dietro espressa richiesta di Theal, come si può facilmente arguire dal tenore della risposta scritta dell'8 settembre 1956, con cui Watts conferma l'accordo di esclusiva testè concluso con Theal.
6.
Le considerazioni svolte finora danno, a mio avviso, una dimostrazione convincente del fatto che Theal e Watts erano legati da un accordo avente per oggetto l'utilizzazione dei marchi dei prodotti Watts da parte del distributore esclusivo Theal, così da fornire a quest'ultimo una protezione territoriale assoluta, nei Paesi Bassi, per il commercio dei prodotti Watts. Questa constatazione ha come logico corollario che entrambe le violazioni contestate dalla Commissione a Tepea-Theal (quella del divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE e quella dell'obbligo di informazione veritiera di cui al regolamento 17) furono effettivamente commesse. Ma supponiamo per un momento che la prova dell'esistenza dell'accordo sopra descritto non fosse stata raggiunta, o fosse ritenuta insufficiente. Io credo che anche in tal caso la prima e principale violazione contestata a Tepea-Theal — quella del citato articolo 85, paragrafo 1 — dovrebbe riconoscersi sussistente.
Infatti, anche se si partisse dal presupposto che i marchi depositati dalla ricorrente a suo nome nei Paesi Bassi le appartenevano a titolo originario e non avevano fatto oggetto di un apposito accordo con Watts, non ne risulterebbe escluso l'effetto indebitamente restrittivo della concorrenza che l'accordo di esclusiva Watts-Tepea ha avuto a danno sia delle imprese concorrenti che si sono trovate gravemente ostacolate nello smercio dei prodotti di Watts nei Paesi Bassi, sia dei consumatori che non hanno potuto usufruire in tutta la misura possibile dei prezzi più favorevoli praticati da Watts nel Regno Unito.
Il detto effetto restrittivo risulta obbiettivamente dal gioco congiunto dell'accordo di esclusiva e dalle seguenti circostanze parallele e complementari:
a)
acquisizione da parte del distributore esclusivo di Watts della titolarità nei Paesi Bassi di marchi identici a quelli utilizzati dallo stesso fabbricante per la designazione dei prodotti di cui trattasi (almeno per quanto riguarda «Dust Bug», «Disc Preener» e «Watts»);
b)
impiego di tali marchi olandesi da parte del distributore esclusivo di Watts per impedire le importazioni parallele nei Paesi Bassi dei prodotti originari di Watts mediante canali di distribuzione diversi da quelli del distributore esclusivo;
c)
imposizione da parte di Watts ai grossisti britannici del divieto di esportare i suoi prodotti fuori del Regno Unito; e, a tal fine,
d)
apposizione da parte dello stesso fabbricante sui propri prodotti di bollini, atti a individuare il grossista da cui provenivano eventualmente i prodotti facenti oggetto dell'importazione parallela.
Il suddetto impiego del marchio da parte di Theal-Tepea è dimostrato in modo indubbio da documenti figuranti nel fascicolo di causa. Mi riferisco in particolare alla lettera di Theal a Audiogram del 5 settembre 1972, alla lettera di Theal alla redazione del giornale R.T.H. del 25 ottobre 1972 e agli atti dei procedimenti svoltisi davanti alla giurisdizione olandese fra Theal e Wilkes a partire dal 1972 al 1976. Nel corso di questi, Theal ha rivendicato il proprio diritto «d'impedire a Wilkes di servirsi dei marchi di Watts per la vendita dei prodotti Watts» (paragrafo 11 della memoria di Theal del 21 novembre 1973 davanti all'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam).
Risulta in particolare da questi documenti che la ditta Theal, nel cercare di impedire che altri importassero in Olanda prodotti della ditta Watts, si limitava a invocare il fatto che detti prodotti non erano stati forniti da essa, ma erano stati ottenuti tramite altri canali. Per questo solo fatto essa, facendo valere il suo diritto di marchio, si opponeva alla loro messa in commercio nei Paesi Bassi, considerando tale atto come una violazione di quel diritto. Soltanto a partire dal 1976, cioè dopo che la Commissione aveva iniziato la procedura volta alla constatazione dell'infrazione dell'articolo 85, Theal, comprendendo la debolezza della sua posizione rispetto al diritto comunitario, sollevò la questione dell'autenticità dei prodotti posti in vendita da Wilkes nei Paesi Bassi come prodotti fabbricati da Watts.
Tutto lascia presumere che si tratti di un argomento pretestuoso. Theal disponeva di campioni dell'articolo «Dust Bug», recante sull'involucro, oltre a tale denominazione, anche il marchio Watts, messi in vendita nei Paesi Bassi da Wilkes; ma, in luogo di dimostrare che si trattava di un prodotto realmente contraffatto, cioè non fabbricato da Watts, ha puntato sulla inversione dell'onere della prova, facendo ricadere sull'importatore parallelo il compito di dimostrare che si tratta di un prodotto autentico.
Senza pregiudizio delle regole processuali nazionali a questo riguardo, vorrei osservare che, dal punto di vista del diritto comunitario, tale comportamento di Theal è non soltanto suscettibile di provocare effetti contrari al principio generale della libertà di circolazione delle merci fra gli Stati membri, ma appare di per sè contrario allo spirito di tale principio fondamentale del mercato comune, il quale implica che ogni limitazione che un soggetto pretenda apportarvi debba essere giustificata dal soggetto medesimo.
L'intento preciso di Theal e di Watts di impedire importazioni parallele nei Paesi Bassi è confermato, inoltre, come ho detto, dal divieto imposto da Watts ai grossisti britannici di esportare i suoi prodotti. L'esistenza di tale divieto, quantomeno a partire dal 1972, cioè all'epoca in cui cominciò a stabilirsi un sensibile divario fra i prezzi dei prodotti Watts nei due Stati considerati, è stata riconosciuta dalla stessa ditta Watts nel corso della procedura amministrativa davanti alla Commissione. Essa risultava già d'altronde dalla risposta data da Watts alla richiesta di imprese olandesi di ottenere forniture dirette di suoi prodotti (v. lettera di Watts a Forassimo del 28 novembre 1973).
Se dunque l'accordo di distribuzione esclusiva fra Watts e Tepea viene considerato nel contesto dei comportamenti tenuti successivamente da entrambe le parti, sia nel Regno Unito che nei Paesi Bassi, emerge chiaramente il suo effetto anticoncorrenziale. In sostanza, grazie all'influenza degli elementi sopra menzionati (in particolare il gioco di marchi identici di Watts in Gran Bretagna e di Tepea nei Paesi Bassi, e il divieto di esportazione imposto da Tepea ai suoi rivenditori in Gran Bretagna), quell'accordo raggiungeva il risultato di rendere il mercato olandese impermeabile alle importazioni parallele; produceva cioè una situazione che, anche se si prescinde dall'esistenza di un'intesa specifica concernente i marchi, continua ad apparire simile alla situazione considerata dalla Corte nel caso Grundig-Consten.
È in quest'ordine di idee che si potrebbe, a mio avviso, ritenere violato l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE anche se non ci fosse stato un accordo fra Watts e Theal avente ad oggetto la concessione a quest'ultimo del diritto esclusivo di usare come marchi nei Paesi Bassi le denominazioni date dallo stesso Watts ai propri prodotti. Ma in realtà un accordo del genere ci fu, come sopra ho cercato di dimostrare, e perciò anche l'obbligo comunitario di fornire informazioni complete e veritiere al momento della notifica prescritta dal regolamento 17 risulta, nella specie, violato.
7.
A norma del citato articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 17/62 del Consiglio, la Commissione ha il potere discrezionale di infliggere ammende alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, forniscano indicazioni inesatte all'atto della notificazione di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento.
In forza del paragrafo 2 dello stesso articolo 15, la Commissione ha un analogo potere sanzionatorio nei confronti delle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano violato l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE.
Nella specie, non vi è dubbio che il carattere restrittivo della concorrenza degli accordi Theal-Watts (sia l'accordo principale d'esclusiva, sia quelli accessori relativi all'uso di certi marchi di Watts) non poteva essere ignoto alla ricorrente. Questa anzi, come si è notato, predispose intenzionalmente condizioni tali da consentirle di ostacolare efficacemente le importazioni parallele dei prodotti di Watts nei Paesi Bassi; e, come si è visto nel caso di Wilkes, ha tenacemente continuato a perseguire fino ad oggi tale scopo.
Ricorrono dunque le condizioni richieste dal citato articolo 15 per l'applicazione di ammende in relazione ad entrambe le infrazioni sopra menzionate.
Per tutti questi motivi, il ricorso risulta infondato. Concludo quindi proponendo che esso sia respinto, con la condanna della ricorrente a tutte le spese di causa, ivi comprese quelle relative all'intervento.
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