CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 20 MAGGIO 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Il 20 gennaio scorso la Commissione riceveva notifica della decisione, adottata il giorno prima dal governo del Regno Unito, di concedere, dal 31 gennaio, ai suinicoltori inglesi, un aiuto temporaneo sotto forma di una sovvenzione pari a 5 pence e mezzo per chilogrammo di peso morto.
Ritenendo tale aiuto incompatibile con le esigenze del mercato comune, ai sensi dell'art. 92 del trattato, la Commissione iniziava, già il 25 gennaio, il procedimento contemplato dall'art. 93, n. 2, 1o comma. Essa ne informava immediatamente il governo del Regno Unito, invitandolo a presentare le sue osservazioni entro otto giorni.
Com'era sottolineato nella stessa comunicazione, il Regno Unito, a norma dell'art. 93, n. 3, non avrebbe potuto dare attuazione al provvedimento di aiuto prima che il suddetto procedimento avesse condotto a una decisione definitiva.
Tuttavia, il governo del Regno Unito, ignorando tale invito, rendeva operante dal 31 gennaio, come preannunziato, il provvedimento criticato.
Nel contempo, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 93, n. 2, esso chiedeva al Consiglio di decidere che l'aiuto di cui trattasi era compatibile con il mercato comune, in deroga all'art. 92.
Tale domanda, che aveva l'effetto di sospendere il procedimento iniziato dalla Commissione, veniva definitivamente respinta dal Consiglio il 15 febbraio 1977.
Il procedimento ex art. 93, n. 2, poteva cosi riprendere il suo corso: la Commissione, dopo aver esaminato le osservazioni — sollecitate in precedenza — di altri Stati membri e di organizzazioni professionali interessate, emanava senza indugio, il 17 febbraio, una decisione in cui si ingiungeva al governo del Regno Unito di cessare immediatamente il versamento della sovvenzione in questione. Pur avendo ricevuto notifica di tale decisione già il 18 febbraio, il governo interessato non ne teneva però conto e continuava a versare ai produttori nazionali la suddetta sovvenzione.
Ormai, il conflitto fra la Commissione e il governo inglese non doveva tardare a passare alla fase contenziosa.
Tuttavia, la Commissione ha atteso fino all'11 marzo per proporre dinanzi alla Corte di giustizia, in conformità all'art. 93, n. 2, 3o comma, un ricorso mirante a far dichiarare che, rifiutandosi di ottemperare alla decisione 17 febbraio 1977, il Regno Unito è venuto meno ad un obbligo impostogli sia dall'art. 93 del trattato, sia dalla suddetta decisione.
Certo, deve tenersi conto del fatto che la Commissione, come essa stessa ha sottolineato, aveva tentato di persuadere il governo del Regno Unito, attraverso negoziati diretti con il ministro inglese dell'agricoltura, a conformarsi alla decisione del 17 febbraio.
In quell'occasione il governo inglese aveva reso noto alla Commissione che avrebbe cessato il versamento della sovvenzione ai suinicoltori «non appena ciò fosse praticamente possibile».
Qualunque fosse il valore di tale impegno, si deve constatare che solo il 12 maggio scorso la Commissione ha ritenuto opportuno presentare alla Corte, in forza dell'art 186 del trattato e degli artt. 83 e segg. del regolamento di procedura, una domanda incidentale con cui chiede che venga ingiunto al Regno Unito di astenersi dal disattendere la decisione 17 febbraio 1977 in pendenza del procedimento principale, relativo al ricorso della Commissione n. 31/77 — avente ad oggetto l'inadempimento del Regno Unito — nonché al ricorso n. 53/77 del Regno Unito, mirante all'annullamento della decisione summenzionata.
Prima di esporre i motivi per i quali ritengo che dobbiate respingere la domanda di provvedimenti provvisori, mi sembra sia indispensabile soffermarmi sul merito della controversia, senza tuttavia prendere posizione al riguardo.
Per la Commissione, infatti, non si tratta solo di sostenere che il Regno Unito, in forza dell'art. 93 del trattato e in particolare del n. 3, non poteva dare attuazione al provvedimento d'aiuto notificato il 20 gennaio 1977, ma anche di dimostrare che il sistema di sovvenzioni ai produttori di carne suina istituito da tale provvedimento è incompatibile con il mercato comune.
Il governo del Regno Unito, invece, intende provare che detto sistema è compatibile con il mercato comune, conformemente a quanto disposto dall'art. 92, n. 3, lett. b), essendo destinato a porre rimedio ad una grave perturbazione dell'economia inglese.
In effetti, mi sembra utile esporre i dati essenziali del problema che costituisce sostanzialmente oggetto dei ricorsi 31/77 e 53/77. A questo proposito va ricordato che il governo del Regno Unito, a suo dire, si è visto costretto a concedere l'aiuto di cui trattasi al fine di ovviare alla situazione estremamente grave in cui si trovano i suinicoltori e i produttori di carne suina inglesi; tale situazione sarebbe stata provocata dall'afflusso, sul mercato inglese, di carne suina e di prodotti derivati provenienti da altri Stati membri, e in particolare dai Paesi Bassi e dalla Danimarca.
Sempre secondo il Regno Unito, all'origine di una simile congiuntura sta il versamento di importi compensativi monetari troppo elevati agli esportatori dei suddetti Stati membri; tali importi compensativi — che in origine, e in base al regolamento del Consiglio n. 974/71, erano destinati esclusivamente a prevenire le difficoltà derivanti dalle oscillazioni dei cambi delle monete di taluni Stati membri oltre i limiti consentiti dal Fondo monetario internazionale — avrebbero raggiunto, per quanto concerne il settore della carne suina, aliquote manifestamente eccessive rispetto all'obiettivo iniziale.
In realtà, essi sono calcolati in base ad un prezzo d'intervento che, nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato nel suddetto settore, sarebbe puramente fittizio giacché in pratica il ricorso al sistema dell'intervento è affatto eccezionale.
Pertanto, gli importi compensativi monetari applicati alla carne suina, appunto in quanto sono fondati su un prezzo d'intervento artificioso, risulterebbero molto più elevati di quanto sarebbe necessario; essi non sarebbero affatto limitati — contrariamente all'obiettivo perseguito dal regolamento n. 974/71 — alla misura strettamente necessaria per compensare l'incidenza delle oscillazioni monetarie sui prezzi dei prodotti base per i quali sono stabilite misure d'intervento.
Quali sono, secondo il governo del Regno Unito, le conseguenze prevedibili — e anzi già percettibili dal 1976 — di questo sistema d'importi compensativi monetari?
In primo luogo, esso darebbe vita, dato il deprezzamento della sterlina rispetto alle monete dei paesi che esportano nel Regno Unito carne suina e prodotti derivati, ed il correlativo aumento degli importi compensativi, ad un vero e proprio sistema di sovvenzioni comunitarie agli esportatori. Questi sarebbero stati in grado, nonostante l'aumento dei costi di produzione, di rifornire il mercato del Regno Unito a prezzi all'ingrosso in costante ribasso, mentre, di conseguenza, il margine di guadagno dei produttori inglesi — che allora non fruivano di alcun aiuto — sarebbe diminuito e perfino scomparso dal gennaio 1977, malgrado il rendimento e l'efficienza del sistema produttivo inglese.
Il governo del Regno Unito ha calcolato che, qualora i produttori inglesi non avessero fruito dell'aiuto criticato, la perdita da essi subita avrebbe superato le 8 sterline per suino.
Ancor più gravi sarebbero state le conseguenze di tale situazione sul potenziale produttivo nazionale nel settore di cui trattasi: infatti, le macellazioni sarebbero state in costante aumento e il tasso di riproduzione sarebbe andato continuamente diminuendo, tanto che, all'inizio del 1977, il patrimonio suino nazionale sarebbe risultato inferiore di circa il 12,5 % al livello del 1973, anno in cui il Regno Unito è entrato a far parte della Comunità e nel quale si sarebbe già verificata una notevole diminuzione della produzione.
Per corroborare tali assunzioni — naturalmente contestate dalla Commissione — il governo del Regno Unito produce taluni elementi di prova sui quali non mi è attualmente possibile prendere posizione.
Comunque, ciò che, in definitiva, emerge dalle sue argomentazioni è che il provvedimento d'aiuto cui esso ha deciso di dar attuazione dal 31 gennaio scorso mirava unicamente a compensare in parte le distorsioni della concorrenza originata dalle «sovvenzioni» concesse agli esportatori di altri Stati membri.
Pur rifiutandomi di emettere un giudizio circa la fondatezza di tale argomento — che voi potrete prendere in considerazione solo all'atto dell'esame del merito dei ricorsi 31 e 53/77 — ho ritenuto necessario esporre le conclusioni che il governo inglese trae, dal canto suo, dalla sua analisi della situazione economica creata dal gioco degli importi compensativi monetari.
Tali elementi, difatti, hanno importanza essenziale per quanto concerne i criteri ai quali, in base alla vostra giurisprudenza, è subordinata l'emanazione di «provvedimenti provvisori» ai sensi dell'art. 186 del trattato, così come, del resto, l'accoglimento di domande miranti alla sospensione dell'esecuzione di decisioni della Commissione in forza dell'art. 185.
È quindi in funzione di detti criteri che esaminerò la domanda presentata dalla Commissione, tenendo conto dei seguenti interrogativi:
1)
Il ricorso della Commissione (31/77) può essere cosiderato non manifestamente infondato?
2)
L'urgenza del «provvedimento provvisorio» richiesto è provata?
3)
Gli interessi della ricorrente rischiano d'essere danneggiati in maniera irreparabile? Questo interrogativo non è peraltro a senso unico: ci si deve infatti chiedere se, viceversa, qualora la Corte emanasse il provvedimento provvisorio richiesto, ossia se ingiungesse al governo del Regno Unito di cessare immediatamente il versamento della sovvenzione di cui trattasi, il settore economico interessato — cioè i produttori inglesi di carne suina — non possa subire danni irrimediabili.
4)
Infine, occorrerà accertare se, astraendo dai criteri summenzionati, l'emanazione di provvedimenti come quello sollecitato dalla Commissione non esorbiti dai poteri conferitivi dall'art. 93 del trattato.
Esaminiamo uno per uno tali punti.
I —
Nell'atto introduttivo depositato l'11 maggio, la Commissione conclude che la Corte voglia dichiarare che, rifiutando di conformarsi alla decisione 17 febbraio 1977, cioè di cessare il versamento dell'aiuto criticato, il Regno Unito è venuto meno a un obbligo impostogli dal trattato.
Invero, dalla stessa lettera dell'art. 93 (n. 2, 1o comma) risulta che «qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, … decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo entro il termine da essa fissato».
La decisione 17 febbraio 1977 della Commissione rientra senz'altro nell'ambito di tali disposizioni del trattato e prima facie non sembra esservi dubbio quanto alla fondatezza della domanda principale della ricorrente, nella misura in cui essa tende a far dichiarare che, mantenendo in vigore il sistema d'aiuto controverso, il governo del Regno Unito è venuto meno ad un obbligo impostogli in base all'art. 93 sopra menzionato.
Sono pertanto portato a riconoscere non solo che il ricorso della Commissione non è manifestamente infondato, ma anzi presenta, per dirla con la ricorrente, un «fumus boni juris».
La domanda di provvedimenti provvisori è quindi conforme al primo dei criteri sopra ricordati. Tuttavia, a questo proposito, non ci si può spingere più oltre nell'indagine senza affrontare l'esame del merito non solo del ricorso «per inadempienza» ai sensi dell'art. 93 del trattato, ma anche del ricorso di annullamento (53/77) proposto dal Regno Unito contro la decisione della Commissione. Infatti, entrambi i ricorsi sollevano sostanzialmente, sotto prospettive diverse, lo stesso problema, cioè quello della compatibilità con il mercato comune, ai sensi dell'art. 92, dell'aiuto concesso dal governo inglese ai produttori nazionali di carne suina.
È questo un problema che potrà essere risolto solo a chiusura dei procedimenti aperti con i ricorsi diretti proposti alla Corte.
II —
Si può ritenere che il «provvedimento provvisorio» chiesto dalla Commissione, vale a dire l'emanazione di un'ordinanza con la quale si ingiunga al governo del Regno Unito di cessare immediatamente l'erogazione dell'aiuto criticato, abbia carattere d'urgenza?
Signori, la semplice cronologia dei procedimenti promossi dalla Commissione nei confronti dello Stato membro interessato, dapprima in base all'art. 93, n. 2, 2o comma, poi in sede contenziosa dinanzi alla Corte, mi induce a dare risposta negativa a questo secondo interrogativo.
È vero, anzitutto, che la Commissione ha aperto sin dal 25 gennaio — cioè cinque giorni dopo aver ricevuto la notifica del governo inglese — il procedimento contemplato dall'art. 93, n. 2. Questo procedimento è stato sospeso, conformemente al n. 2, 3o comma, dello stesso articolo, per effetto della presentazione della domanda con cui il suddetto governo ha chiesto al Consiglio di decidere che l'aiuto in questione «deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 92 … quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione».
Del pari, è vero che il Consiglio ha definitivamente respinto tale domanda, da ultimo nelle sessioni dell'8, 14 e 15 febbraio 1977 e che, avendo pertanto il procedimento ex art. 93, n. 2, ripreso il suo corso, la Commissione ha emanato prontamente (il 17 febbraio) la decisione con cui ingiungeva al Regno Unito di porre fine senza indugio all'erogazione della sovvenzione ai suinicoltori.
Tuttavia, da quel momento in poi, la Commissione si è dimostrata meno solerte. Difatti, nonostante la sua decisione fosse immediatamente esecutiva, essa ha atteso fino all'11 marzo per promuovere dinazi alla Corte, in conformità all'art. 93, n. 2, 3o comma, il ricorso per inadempienza specifica contemplata da questa norma del trattato. Comprendo bene che, comportandosi in tal guisa, la Commissione ha adito la Corte in tempo utile, giacché il termine per la presentazione del ricorso non era ancora scaduto, e soprattutto che essa ha voluto riservarsi la possibilità di trattare con il governo inglese, come dimostrano i contatti avutisi in quel periodo fra il membro della Commissione incaricato dei problemi agricoli e il ministro inglese dell'agricoltura.
Ciò che ai miei occhi è significativo, però, non è la data di presentazione del ricorso «per inadempienza» (31/77), ma piuttosto il fatto che, per chiedervi di emanare, mediante «provvedimento provvisorio», un'ingiunzione nei confronti del governo inglese, la Commissione ha atteso fino al 12 maggio scorso.
Pur ammettendo che le «trattative» fra le parti siano continuate anche dopo la data di proposizione del suddetto ricorso, si deve constatare che sono trascorsi due mesi prima che la Commissione si decidesse a chiedervi di ordinare «in via provvisoria» al Regno Unito di cessare immediatamente l'erogazione dell'aiuto controverso, cioè di adempiere un obbligo derivante già dalla decisione 17 febbraio 1977.
Così stando le cose, ritengo sia da escludere che nel caso di specie sussista il requisito dell'urgenza cui fa riferimento la Commissione, tanto più che questa, una volta deciso di adire la Corte, avrebbe potuto presentare, assieme all'atto introduttivo del ricorso principale, una domanda di provvedimenti provvisori formulata in conformità all'art. 186 del trattato.
Questa prima considerazione mi sembra, da sola, decisiva. Tuttavia, ve ne sono altre che non possono che corroborare il mio punto di vista circa la domanda della Commissione.
III —
Passiamo ad esaminare la questione del danno irreparabile. A questo proposito, la ricorrente sostiene che la persistente inosservanza della decisione 17 febbraio 1977 da parte del Regno Unito «lede in modo sempre più grave molteplici interessi comunitari».
A suo avviso, tale inosservanza implica un duplice effetto dannoso:
—
in primo luogo, la Commissione assume che, per quanto concerne l'applicazione dello stesso trattato e particolarmente la responsabilità del controllo degli aiuti statali, incombentele in forza dell'art. 93, essa non può trascurare gli effetti che il deliberato rifiuto di uno Stato membro di conformarsi a una decisione emanata «nella debita forma» può avere sull'applicazione generale del sistema di controllo preliminare sugli aiuti statali di nuova istituzione, i quali possono, in via di principio, essere resi operanti solo previo consenso della stessa Commissione.
Convengo che si tratta di una questione di principio fra le più importanti, ma va ricordato che essa è intimamente connessa al problema sollevato sia dal ricorso principale della Commissione sia dal ricorso «riconvenzionale» d'annullamento del governo-inglese, e cioè alla valutazione della conformità dell'aiuto di cui trattasi all'art. 92 e, più particolarmente, alle disposizioni di cui al n. 3, lett. b) di tale norma.
In altre parole, qualora, come suggerisce la Commissione, prendeste in considerazione la questione suddetta, finireste in realtà con l'esaminare il merito della controversia.
Da parte mia, mi limiterò ad osservare che la nozione di danno qui evocata è di ordine politico: invero, sono quasi certo che, in realtà, la domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla Commissione si inquadra nel contesto dell'azione da questa intrapresa per convincere il Regno Unito ad accettare una soluzione negoziata.
—
In secondo luogo, la Commissione sostiene che l'inosservanza della decisione 17 febbraio 1977 arreca un danno irreparabile ai produttori di carne suina degli altri Stati membri — in particolare danesi e olandesi — le cui esportazioni nel Regno Unito sarebbero diminuite del 9 % circa nelle prime tre settimane del mese di aprile. A prescindere dal fatto che questo periodo comprende le feste pasquali, durante le quali gli scambi intracomunitari, in questo come negli altri settori, hanno in generale subito un rallentamento a causa dei giorni festivi, è difficile ammettere che i suddetti produttori subiscano un danno irrimediabile.
Non solo il volume delle importazioni nel Regno Unito di carne suina proveniente da altri Stati membri è tornato, dopo la fine del suddetto periodo, al livello precedente, ma è necessario, a mio avviso, porre sulla bilancia anche il danno che i produttori inglesi subirebbero qualora la sovvenzione loro concessa venisse immediatamente soppressa. Non voglio qui alludere al danno pecuniario che potrebbe subire questo o quel produttore, né intendo accertare se, come afferma il governo inglese nel controricorso depositato nell'ambito della causa 31/77, la sovvenzione temporanea di cui trattasi rappresenti appena poco più della metà di quella che risulterebbe dagli importi compensativi monetari: mi riferisco invece al danno globale che potrebbe essere arrecato a un settore non trascurabile dell'agricoltura del Regno Unito, quello della suinicoltura, che conta 30000 allevatori.
Un fatto che mi sembra importante è la notevole diminuzione, registrata sin dalla fine del 1976, dei capi di produzione. In mancanza della sovvenzione controversa tale diminuzione, sostiene il governo inglese, avrebbe prevedibilmente raggiunto il tasso del 10 % in sei mesi, cioè entro il giugno prossimo.
Senza far mie tali valutazioni, sulle quali dovete senza dubbio soffermarvi quando esaminerete il merito della lite — vale a dire, in realtà, la compatibilità con il mercato comune dell'aiuto concesso dal governo inglese — devo pur tuttavia ammettere che, per dirla con le stesse parole dell'agente di tale governo, «se non fosse stata intrapresa alcuna azione, si sarebbe prevedibilmente verificata una grave erosione del potenziale produttivo del Regno Unito» nel settore della carne suina.
Di conseguenza, mi sembra che, qualora la Corte ingiungesse, anche in via provvisoria, al governo di questo Stato membro di sopprimere immediatamente il sistema di sovvenzioni ch'esso ha istituito da poco più di tre mesi, potrebbe derivarne un danno davvero irreparabile non già agli esportatori di altri Stati membri, bensì a tutto un importante settore dell'economia inglese.
IV —
Da ultimo, come ho già detto, occorre stabilire se la Corte di giustizia sia in realtà competente ad ingiungere al governo del Regno Unito di cessare senza indugio il versamento dell'aiuto concesso ai produttori inglesi.
Personalmente, ho dei dubbi in proposito. È vero che il divieto di dare attuazione ad un aiuto incompatibile con il mercato comune — divieto sancito dall'art. 93, n. 3, in fine — ha efficacia diretta, come risulta dalla vostra sentenza 15 luglio 1964 (causa 6/64; Racc. 1964, pag. 1135) e com'è confermato dalle sentenze pronunziate l'11 dicembre 1973 nelle cause 120-122 e 141/73 (Racc. 1973, pag. 1483). Tuttavia, è necessario determinare il procedimento giuridico che, nell'ordinamento comunitario, potrebbe dare piena attuazione al divieto di cui trattasi.
Purtroppo, il principio — più volte ribadito dalla Corte — secondo cui le norme di diritto interno, quali che siano, non possono fare ostacolo all'applicazione di un divieto comunitario avente efficacia diretta, non può essere trasposto nell'ordinamento comunitario.
La Corte può emanare ingiunzioni solo nei confronti di un'istituzione comunitaria oppure di una persona fisica o giuridica. Un'ingiunzione rivolta ad uno Stato membro, e che per di più non implica obblighi pecuniari, non costituirebbe titolo esecutivo e non potrebbe dar luogo ad esecuzione forzata (art. 192).
La Corte non può trasformare in provvedimento positivo suscettibile di esecuzione forzata — solo provvedimento provvisorio idoneo a produrre qualche effetto — un ordine di non facere, che pure è l'unico provvedimento ch'essa potrebbe emanare nel caso di specie, ma che equivarrebbe semplicemente a ripetere un precetto risultante già dalle stesse disposizioni del trattato.
Né il testo, né la struttura dell'art. 186 consentono alla Commissione di chiedere alla Corte, in base a tale norma, di esercitare un potere supplementare parallelo al potere di diritto comune conferito dal trattato alla Commissione, e che va esercitato secondo le modalità stabilite dall'art. 93.
La decisione finale contemplata dall'art. 93, n. 3, può avere ad oggetto unicamente la constatazione dell'incompatibilità dell'aiuto statale con il trattato: la Commissione, se non ha ritenuto opportuno stabilire un termine o delle condizioni relativamente alla sua decisione, non può chiedere alla Corte di «disciplinare» le modalità d'esecuzione della stessa decisione.
La stessa portata dell'art. 93, n. 3, osta a che il ricorso contro la decisione negativa della Commissione possa avere effetto sospensivo. Poiché la decisione emanata dalla Commissione (oppure, peraltro, dal Consiglio nell'ambito del procedimento contemplato dall'art. 93, n. 2, 3o comma) costituisce un atto dichiarativo, un'ingiunzione nel senso voluto dalla Commissione equivarrebbe a mettere in dubbio non solo il carattere esecutivo di tale decisione, ma anche l'efficacia vincolante delle disposizioni stesse del trattato. Accogliere la domanda della Commissione sarebbe come ammettere la necessità di confermare il carattere direttamente obbligatorio di una norma del trattato, carattere che è evidente ed è stato ripetutamente confermato dalla giurisprudenza della Corte.
Il presente procedimento, quindi, mira unicamente a sostituire all'esecuzione forzata — che può essere disposta nei confronti delle imprese, ma non esiste nelle relazioni fra la Commissione a gli Stati membri — gli effetti politici della costatazione dell'incompatibilità del comportamento di uno Stato membro con il trattato.
La Corte non può, in nessun caso, rivolgere un'ingiunzione a uno Stato membro. Tutt'al più essa potrebbe costatare, mediante un procedimento accelerato di accertamento dell'inadempienza e prima di pronunziarsi sul merito delle due cause principali, che il Regno Unito, avendo dato, e continuando a dare, attuazione al provvedimento d'aiuto controverso dopo che il Consiglio ha deliberato sulla questione e comunque dopo la notifica della decisione della Commissione, ha violato e viola tuttora il trattato; in tal caso, si applicherebbe «mutatis mutandis» l'art. 171.
Al contrario, data l'«immunità» degli Stati e tenuto conto del sistema istituito dall'art. 93, che non vi attribuisce un potere più ampio di quello conferitovi dall'art. 169, non vi è possibile ingiungere direttamente ad uno Stato membro di por fine all'erogazione di un aiuto statale; al massimo potreste constatare l'esistenza dell'inadempimento di un obbligo derivante dal trattato, ma, anche in questo caso, toccherebbe solo allo Stato membro interessato trarre le conseguenze della vostra decisione.
A mio parere, quindi, la Corte non è competente ad emanare il «provvedimento provvisorio» chiesto dalla Commissione.
Per questi motivi, propongo che la Corte:
—
respinga la domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla ricorrente;
—
si riservi la decisione sulle spese relative alla suddetta domanda.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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