CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 13 APRILE 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nella presente causa ricorrente è il sig. J. S. Oslizlok, nato nel 1920 in Polonia. Negli anni 1940-1945 egli prestava servizio militare nel contingente polacco in Francia ed in Gran Bretagna. Terminata la guerra frequentava l'«University College» di Cork, dove conseguiva il diploma di «Bachelor of Commerce». Dal 1949 al 1951 esercitava le funzioni d'assistente presso l'«University College» di Cork, indi presso l'Università di Bristol. Nel 1951 conseguiva presso l'«University College» di Cork il titolo di «Master of Economic Science». Nel 1952 veniva assunto dalla Banca centrale d'Irlanda come assistente economico. Nel 1953 si naturalizzava irlandese. All'epoca dell'adesione alla Comunità dei nuovi Stati membri, era divenuto consigliere economico presso la Banca centrale d'Irlanda.
Il 1o aprile 1973, il ricorrente entrava al servizio della Commissione in qualità di capo della direzione A presso la direzione generale della politica regionale. Tale posto era naturalmente di grado A 2, ed il ricorrente vi era stato nominato a norma dell'art. 29, n. 2, dello Statuto del personale.
Con decisione della Commissione 21 luglio 1976 (all. 1 al ricorso), egli veniva dispensato dall'impiego, con effetto dal 15 ottobre 1976, ex art. 50 dello Statuto. Detta decisione veniva adottata nell'ambito della riorganizzazione della direzione generale della politica regionale, decisa lo stesso giorno dalla Commissione.
L'art. 50, come voi ricorderete, recita:
«Il funzionario titolare di un impiego dei gradi A 1 e A 2 può essere dispensato dall'impiego nell'interesse del servizio con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.
La dispensa dall'impiego non ha carattere di provvedimento disciplinare.
Il funzionario dispensato dall'impiego, e che non venga assegnato ad altro impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro, gode di un'indennità calcolata alle condizioni fissate dall'allegato IV.»
Poiché il ricorrente non veniva assegnato ad un altro posto, gli spettava la summenzionata indennità.
Il 7 ottobre 1976 egli presentava un reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione di dispensa dall'impiego e, in quanto occorra, avverso la decisione di riorganizzazione della direzione generale della politica regionale (all. 5 al ricorso). Dato che il suo reclamo rimaneva senza esito, nel termine di quattro mesi contemplato dallo Statuto, in data 23 marzo 1977, egli promuoveva il presente ricorso. (Il ricorrente riceveva infatti una risposta scritta, ma oltre i termini di rito. In verità, a causa di un errore, egli riceveva il testo integrale di detta risposta solo nel maggio 1977: vedasi all. I al controricorso. La risposta conteneva il rigetto motivato del reclamo).
Col presente ricorso il ricorrente chiede anzitutto e soprattutto l'annullamento della decisione con cui la convenuta lo ha dispensato dall'impiego. Egli impernia il ricorso su tre mezzi:
1)
la decisione è stata adottata senza ch'egli fosse messo in grado di presentare adeguate osservazioni;
2)
la decisione è inadeguatamente motivata; e
3)
la decisione non è stata presa nell'interesse del servizio, ma costituisce uno sviamento di potere.
Il ricorrente chiede altresì, in quanto occorra, l'annullamento della decisione della Commissione relativa alla riorganizzazione della direzione generale della politica regionale. Il patrono del ricorrente ha precisato tuttavia che tale richiesta è stata aggiunta solo per il caso in cui detta decisione e quella di dispensarlo dall'impiego vadano considerate inscindibili.
Una delle caratteristiche di questa causa è che le circostanze che hanno indotto la Commissione ad adottare le decisioni 21 luglio 1976 sono state completamente rese note solo all'udienza, quando abbiamo potuto ascoltare le dichiarazioni orali del sig. Renato Ruggiero, già direttore generale della politica regionale, all'epoca dei fatti.
Fino al 21 luglio 1976, la direzione generale della politica regionale comprendeva tre direzioni, e cioè:
—
Direzione A, «Analisi, documentazione e obiettivi», diretta dal ricorrente;
—
Direzione B, «Coordinamento e programmi», diretta dal sig. Philippe de Castelbajac (che era anche vicedirettore generale); e
—
Direzione C, «Operazioni di sviluppo e di riconversione», diretta dal sig. Rosario Solima.
(Vedasi all. 2 bis al ricorso).
Il sig. Ruggiero ci ha chiarito che tale organizzazione era stata adottata al tempo in cui non esistevano né il Fondo di sviluppo regionale né il comitato di politica regionale. Nel 1975 la situazione subiva un cambiamento per due ragioni. In primo luogo, il regolamento (CEE) del Consiglio 18 marzo 1975, n. 724, e la decisione del Consiglio di pari data, n. 75/185/CEE hanno istituito il Fondo europeo di sviluppo regionale e, rispettivamente, il comitato di politica regionale. La creazione del Fondo rendeva necessario il rafforzamento della direzione C cui doveva essere affidata la gestione del Fondo stesso. Il rafforzamento aveva luogo nel maggio 1975 grazie al trasferimento di personale dalla direzione A alla direzione C. Occorreva salvaguardare l'organico della direzione B in quanto essa doveva assistere il comitato ed in particolare affrontare il problema del coordinamento della politica regionale comunitaria e delle politiche nazionali, nonché la formulazione dei programmi di sviluppo regionali. In secondo luogo, il sig. Thomson, membro della Commissione allora responsabile della politica regionale, desiderava attuare una nuova concezione della politica regionale che avrebbe avuto ad oggetto non solo l'attribuzione di sovvenzioni alle regioni povere, ma anche l'aspetto regionale di ciascun settore della politica economica comunitaria (politica agricola, politica in materia di concorrenza, ecc.). Il sig. Ruggiero riteneva che per queste due ragioni si rendesse necessaria la riorganizzazione della direzione generale in due direzioni, l'una con compiti di coordinamento e di programmazione, l'altra con compiti di gestione dei fondi disponibili. Sussisteva un'ulteriore ragione, di natura amministrativa, per tale riorganizzazione, e cioè che, per cause varie, ivi compreso il trasferimento di personale che aveva avuto luogo nel maggio 1975, la direzione A si era ridotta a poco più di una divisione (vedasi verbale d'udienza pagg. 3-5).
La Corte dispone dei verbali di tre riunioni della Commissione, tenutesi nel 1975, che riflettono in un certo senso gli avvenimenti di cui ci ha parlato il sig. Ruggiero.
Così, il verbale della riunione 15 gennaio 1975 della Commissione (all. III al controricorso) riporta il punto di vista della Commissione secondo cui era molto importante che il Fondo europeo di sviluppo regionale potesse esser correttamente istituito e gestito nella sua prima fase sperimentale; esso indica del pari che la Commissione era disposta a prendere in esame, a richiesta del sig. Thomson e nel caso in cui egli lo ritenesse necessario, l'organizzazione della DG XVI (cioè la direzione generale della politica regionale) e la creazione di nuovi posti per essa.
Analogamente, stando ai termini del verbale riservato («P.V. spécial») della riunione 12 febbraio 1975 della Commissione (all. IV al controricorso), dopo aver manifestato la propria preoccupazione per il fatto che solo quattro nuovi dipendenti erano stati assegnati alla DG XVI, anziché undici di categoria A come richiesto, il sig. Thomson aveva incaricato il sig. Ruggiero d'elaborare uno schema per la riorganizzazione di detta direzione generale.
Nella riunione 29 maggio 1975, la Commissione discuteva di nuovo della politica regionale (all. V al controricorso) ed il verbale riservato di detta riunione (all. VI al controricorso), fa stato, tra l'altro, della dichiarazione del sig. Thomson in merito alla sua intenzione di presentare, verso la fine dell'anno in corso, delle proposte relative alla riorganizzazione della direzione generale della politica regionale.
Sulla base dei documenti e delle dichiarazioni orali del sig. Ruggiero (verbale d'udienza pagg. 6-14) si può ricostruire quanto è accaduto tra la metà del 1975 e la metà del 1976.
Il sig. Ruggiero elaborava uno schema di riorganizzazione della direzione generale, che veniva discusso col sig. Thomson, indi col sig. Ortoli, allora presidente della Commissione.
Come risulta da tali discussioni, per quanto qui interessa, lo schema era il seguente:
La direzione generale sarebbe stata riorganizzata in due direzioni, e cioè:
—
Direzione A, «Coordinamento, programmi, studi ed analisi», e
—
Direzione B, «Operazioni di sviluppo e di riconversione».
Il sig. de Castelbajac avrebbe occupato il posto di direttore della direzione A (pur rimanendo vicedirettore generale). Negli effettivi della direzione A verrebbe incluso un secondo posto A 2, quello di consigliere principale, «specialmente responsabile del coordinamento delle politiche e dei sistemi finanziari». In questa fase nessuno veniva proposto per occupare tale posto.
Alla direzione B sarebbe stato preposto il sig. Solima.
Al ricorrente si sarebbe applicato l'art. 50.
In nessuna fase della sua elaborazione lo schema aveva costituito oggetto di discussione tra il sig. Ruggiero (o altri) ed uno qualsiasi dei direttori allora in carica presso la direzione generale, cioè il sig. de Castelbajac, il ricorrente e il sig. Solima (vedasi verbale d'udienza, pag. 7) —, benché sembri pacifico che tutti erano al corrente che si prevedeva una riorganizzazione, in un senso o nell'altro, della direzione generale.
Le ragioni per le quali il sig. de Castelbajac doveva esser proposto come capo della direzione A sono, a mio avviso, sufficientemente chiare. Dopo tutto, era il vicedirettore generale; la nuova direzione A doveva risultare in sostanza dalla fusione della precedente direzione A, ridotta, e della direzione B, più attiva, di cui egli era a capo; e, stando alle parole del sig. Ruggiero, egli aveva un' esperienza particolare nel settore del coordinamento delle politiche regionali nazionali (verbale d'udienza, pag. 14).
Le ragioni per le quali il sig. Solima doveva esser proposto come direttore della direzione B, sono altrettanto chiare. Come ci è stato detto dal sig. Ruggiero (verbale d'udienza, pag. 14), questa direzione non doveva esser altro che la precedente direzione C cui sovraintendeva il sig. Solima, designata con una nuova lettera. Non doveva esser modificata nemmeno la sua denominazione che restava «Operazioni di sviluppo e di riconversione».
Comunque stiano le cose, il nocciolo della questione resta l'accertare perché il ricorrente non dovesse esser proposto per il terzo posto A 2 della direzione generale riorganizzata, cioè per il posto di consigliere principale presso la direzione A. La ragione è stata suggerita nelle memorie della Commissione, a termini delle quali le funzioni proprie di tale posto non erano simili a quelle in cui il ricorrente aveva acquisito esperienza in quanto direttore della precedente direzione A. Nella controreplica (pag. 8) è detto che la decisione di dispensare dall'impiego il ricorrente era stata adottata in considerazione dei suoi titoli alla luce delle esigenze del servizio. Viene soggiunto che ciò era perfettamente regolare e logicamente inevitabile. All'udienza, rispondendo ad un mio quesito, il sig. Ruggiero ha fornito più ampie spiegazioni in proposito:
«Cela est une évaluation de caractère personnel. Moi, je crois que Monsieur Oslizlok, pour son curriculum vitae et pour l'expérience qu'il a acquise à la Commission, était un homme possédant plutôt des capacités d'analyses économiques que de coordination et d'action. Il n'avait pas une très grande expérience, par exemple — et cela était tout à fait naturel, car il était rentré dans la Communauté seulement en 1973 — des différents fonds communautaires, des différentes règles communautaires. Et le travail de coordination exigeait justement une très grande capacité et une très grande connaissance dans le domaine, par exemple, du Fonds social, comment ce fonds fonctionne, pourquoi par exemple certaines régions ne reçoivent pas d'argent et d'autres en reçoivent plus. Il fallait donc toute une série de connaissances spécifiques que Monsieur Oslizlok n'avait pas et qu'il n'avait pu avoir durant sa période de fonctions à la direction générale des politiques régionales.»
(Verbale d'udienza, pagg. 10-11).
È pacifico, a mio avviso, che il 29 giugno 1976 il sig. Thomson convocava il ricorrente per avvertirlo che fra breve avrebbe ricevuto una lettera in merito alla riorganizzazione della direzione generale, che poteva comportare l'applicazione nei suoi confronti dell'art. 50 dello Statuto. Il ricorrente assume che, avendone chiesto il significato al sig. Thomson, questi gli rispondeva d'ignorarlo al momento, ma che in prosieguo avrebbero avuto occasione di riparlarne. Non abbiamo sentito la testimonianza di nessuna delle parti in questa discussione, cosicché non possiamo esser certi del come siano effettivamente andate le cose. Comunque, a mio avviso, è del pari pacifico che non vi sono stati ulteriori contatti importanti tra le suddette persone.
L'indomani, 30 giugno 1976, si svolgeva una riunione della Commissione il cui verbale (prodotto a domanda della Corte) è in questi termini (per quanto qui c'interessa) :
«Confidentiel
B. Réorganisation de la direction générale de la politique régionale — Engagement de la procédure de l'article 50 du statut à l'égard d'un fonctionnaire
1.
M. Thomson informe la Commission de ses intentions en ce qui concerne la réorganisation de la direction générale de la politique régionale. Il indique qu'il a longuement étudié ce problème avec M. le Président. Cette réorganisation vise à tirer les leçons de la période expérimentale d'un an qui s'est écoulée depuis la mise en place effective du Fonds européen de développement régional. Elle visera notamment à concentrer les activités de la direction générale sur deux directions au lieu de trois et à renforcer le secrétariat du comité de la politique régionale.
La Commission sera très prochainement saisie d'une communication à ce sujet, établie en accord avec M. le Président, communication sur la base de laquelle elle aura à arrêter le nouvel organigramme de la direction générale de la politique régionale.
2.
M. Thomson indique à la Commission qu'il a reçu M. Oslizlok, directeur de la direction A (Analyses, documentation et objectifs) de la direction générale de la politique régionale, et l'a informé de l'intention de M. le Président Ortoli et de lui-mème de proposer à la Commission que celle-ci engage à l'égard de M. Oslizlok la procédure de l'article 50 du statut.
Sur proposition de M. le Président et de M. Thomson, après délibération, la Commission décide d'engager à l'égard de M. Oslizlok la procédure de l'article 50 du statut.
M. le Président adressera à M. Oslizlok la lettre suivante:»
Nel verbale segue il progetto della lettera che di fatto il presidente della Commissione inviava al ricorrente l'indomani, 1o luglio 1976 (vedasi all. 3 al ricorso). La lettera era in questi termini:
«Egr. Sig. Oslizlok,
L'esame cui sta procedendo la Commissione in merito alle modifiche dei compiti assegnati a taluni dei suoi uffici ha indotto a rivedere in particolare l'attribuzione di taluni posti di grado più elevato. La Commissione sta elaborando in ispecie la riorganizzazione degli uffici della direzione generale della politica regionale.
In tale situazione, la Commissione ritiene necessario prospettarsi di dispensarla dall'impiego nell'interesse del servizio, ex art. 50 dello Statuto.
La prego di farmi cortesemente pervenire le Sue osservazioni al più presto, possibilmente entro il 15 luglio, di guisa che io possa informarne la Commissione.
Distinti saluti.
François-Xavier Ortoli»
Il 12 luglio 1976, il ricorrente rispondeva in questi termini (vedasi all. 4 al ricorso) :
«Monsieur le Président,
J'accuse réception de votre lettre du 1er juillet 1976.
Vous me permettrez d'exprimer ma surprise la plus totale et ma profonde déception d'être ainsi, subitement, en ce moment, confronté à une telle situation.
Vous avez l'obligeance, dont je vous remercie, de me demander de vous communiquer mes observations sur les intentions de la Commission de me retirer mon emploi en raison d'une réorganisation des services, particulièrement de ceux de la direction générale de la politique régionale (XVI).
Malheureusement votre lettre ne fournit aucune précision sur les motifs et le contenu d'une telle réorganisation, de sorte qu'à mon vif regret je ne suis pas en mesure de répondre à votre demande d'une manière adéquate et de présenter utilement des observations.
Je me permets donc de vous demander, avec une respecteuse insistance, de bien vouloir me mettre à même de faire valoir utilement des observations appropriées. En attendant, je suis contraint à me limiter à des considérations d'ordre général.
Je n'aperçois absolument pas les raisons qui feraient que, dans le cadre d'une réorganisation communautaire des services à la direction générale de la politique régionale, il y aurait lieu soit à suppression de la direction A (Analyses, documentation et objectifs) que je dirige et qui me paraît indispensable pour la conduite d'une politique régionale, soit, cette direction maintenue, à ce que je n'en exerce plus la direction.
Si, contrairement à ce qui est ma conviction, il était dûment établi que la réorganisation de la D.G. XVI implique nécessairement la suppression de la direction “Analyses, documentation et objectifs” ou que je n'en exerce plus les fonctions de directeur, je serais prêt à examiner la possibilité d'occuper un autre emploi correspondant à mon grade et à mes qualifications.
Je ne puis croire, en effet, que des raisons objectives de service puissent aller jusqu'à impliquer mon licenciement. Au demeurant votre lettre ne dit pas que ma compétence ou mon zèle au service de la Commission serait en cause.
Vous m'autoriserez, pour en terminer, d'attirer votre bienveillante attention sur le préjudice considérable que m'occasionnerait mon licenciement malgré les dispositions prévues par l'article 50 du Statut, et cela, notamment, en raison de mon âge (56 ans) et de la brièveté de ma carrière à la Commission (3 ans).
J'ajoute, à ce propos, que j'ai quatre enfants, âgés respectivement de 14, 17, 21 et 23 ans et que comptant tout naturellement sur ma carrière complète à la Commission et sur les revenus qui sont les miens actuellement, j'ai fait construire en Belgique (à Overijse), à l'aide d'un emprunt dont je dois rembourser les mensualités. Par ailleurs, je dois vous signaler qu'un de mes enfants a été obligé, faute d'une section de langue anglaise à l'école européenne lors de notre arrivée à Bruxelles, de poursuivre ses études dans la section de langue française. Cela lui a fait perdre un an; il est exclu qu'elle ne termine pas, dans ces conditions, ses études secondaires à l'école européenne.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments de haute considération.
(firmato)
J. S. Oslizlok»
La Commissione non reagiva a tale lettera.
Dal suo testo risulta evidente che il ricorrente aveva compreso che la riorganizzazione della direzione generale poteva implicare l'abolizione della sua direzione o il suo allontanamento dal posto di direttore. Il sig. Ruggiero ci ha detto che il ricorrente, dopo il colloquio col sig. Thomson, s'era intrattenuto con lui (Ruggiero) e che egli a sua volta aveva informato il ricorrente dei punti sostanziali della proposta di riorganizzazione (verbale d'udienza, pag. 7). Cionondimeno, è mia impressione che, in questa fase della sua dichiarazione, il sig. Ruggiero non fosse sicuro delle date. A meno di voler attribuire al ricorrente un'eccezionale tortuosità, dalla sua lettera diretta al Presidente della Commissione si desume ch'egli non aveva una effettiva conoscenza della natura delle proposte, anche se, in base a talune delle espressioni usate, come ad esempio, «de présenter utilement des observations», se ne può dedurre ch'egli aveva consultato un avvocato. Nulla lascia comunque arguire che in una qualsiasi fase sia stato detto al ricorrente che la ragione per cui nell'ambito della direzione generale riorganizzata non gli era stato offerto alcun posto A 2 era che si riteneva ch'egli non disponesse delle attitudini richieste.
Le proposte di riorganizzazione della direzione generale della politica regionale venivano comunicate ai membri della Commissione in un documento recante la data del 16 luglio 1976, dal titolo «Réorganisation de la direction générale de la politique régionale (Communication de M. le Président et de M. Thomson)» (all. VII al controricorso). In questo documento era, fra l'altro, detto:
«La nouvelle structure se caractérise donc par l'existence de deux directions au lieu des trois existantes:
—
l'une chargée essentiellement des tàches confiées aux actuelles directions A et B. Par ce regroupement, sous une même autorité, il s'agit de mieux intégrer les fonctions d'études, d'analyses des évolutions régionales, de programmation et de coordination. C'est, en effet, de la parfaite interdépendance de ces différentes fonctions que dépend notamment l'élaboration progressive d'une stratégie régionale d'ensemble au plan de la Communauté. Un tel regroupement permettra en particulier d'assurer avec toute l'efficacité nécessaire tant la coordination des travaux au sein de la direction générale que la coordination de la politique régionale avec les autres politiques de la Communauté.
—
l'autre, plus directement chargée de la gestion des instruments financiers de la Communauté (FEDER, art. 56 CECA et BEI) dont Pactuelle direction C a la responsabilité exclusive ou partagée. En réalité, les modifications proposées pour cette direction dont les tâches sont de nature assez homogène puisqu'il s'agit de traiter des opérations de développement et de reconversion, résultent uniquement de la création du FEDER et de l'instauration du comité du Fonds.»
A detto documento era allegato un prospetto che raffigurava la nuova organizzazione della direzione generale ed indicava i nomi dei funzionari proposti per occupare i posti fino a capodivisione, ma lasciava in bianco il nome dei due direttori e del consigliere principale. Il documento concludeva proponendo alla Commissione (per quanto qui interessa) d'approvare la nuova organizzazione nella versione figurante in allegato, di procedere all'esame comparativo delle situazioni individuali e delle attitudini dei dipendenti di grado A, già assegnati a posti di direttore presso la direzione generale, alla luce dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni di direttore nell'ambito della nuova pianta organica, d'adottare, in esito a tale esame comparativo, le decisioni individuali adeguate e, infine, di fissare al 1o agosto 1976 la data di entrata in vigore della nuova organizzazione.
Stando al verbale della riunione della Commissione 21 luglio 1976 (all. VIII al controricorso), la Commissione approvava la nuova organizzazione della direzione generale della politica regionale nella versione proposta e decideva, come era pure stato proposto, ch'essa sarebbe entrata in vigore a partire dal 1o agosto 1976. Nel verbale riservato di tale riunione (all. IX al controricorso) è anche detto che la Commissione, la quale disponeva del fascicolo personale dei tre direttori in carica, aveva allora proceduto al proposto esame comparativo. Si decideva in definitiva di nominare il sig. de Castelbajac a capo della nuova direzione A ed il sig. Solima a capo della nuova direzione B. Indi, sotto il titolo separato «Applicazione dell'art. 50 dello Statuto» veniva esaminato il caso specifico del ricorrente. Poiché i due nuovi posti di direttore presso la di rezione generale della politica regionale erano stati coperti, la Commissione vagliava la possibilità di assegnare al ricorrente il nuovo posto di consigliere principale presso la direzione A, nonché di nominarlo a quattro altri posti A 2, nell'ambito di altrettante direzioni generali, che erano vacanti od in procinto di divenirlo. Cionondimeno la Commissione decideva infine d'applicare al ricorrente l'art. 50. La motivazione non figura nel verbale della Commissione. Sappiamo tuttavia che la Commissione disponeva già delle copie della lettera 1o luglio 1976, diretta dal Presidente al ricorrente, e della risposta di questo 12 luglio 1976, nonché di una bozza della decisione che fu poi notificata al ricorrente (all. I al ricorso).
Nel corso della riunione non si procedeva ad alcuna nomina al posto di consigliere principale presso la direzione A. In effetti tale posto non veniva occupato fino all'ottobre 1976, ed in tale data lo era solo ad interim, quando il sig. Jaeger, capo della divisione incaricata, nell'ambito della direzione A, del coordinamento e della segreteria del comitato della politica regionale, divenne consigliere principale facente funzioni.
Questi, a quanto mi risulta, sono i fatti.
A mio avviso, con queste premesse il ricorrente può ottenere vittoria di causa relativamente al primo mezzo su cui egli impernia il ricorso.
Questa Corte ha affermato che l'art. 50 dello Statuto conferisce all'autorità che ha il potere di nomina un ampio potere discrezionale il cui esercizio può esser giustificato da esigenze obiettive del servizio o dalla valutazione delle qualità individuali del funzionario di cui trattasi alla luce di tali esigenze. La stessa ampiezza di tale potere discrezionale richiede, tuttavia, ch'esso sia esercitato solo previo esame scrupoloso degli elementi del caso specifico, in particolare solo dopo che l'interessato abbia presentato osservazioni in sua difesa, il che sta a significare che occorre offrirgli l'occasione di difendere adeguatamente i propri interessi: vedasi sentenza 7/68, Reinarz/Commissione (Racc. 1969, pag. 61)1, punti 17-18 della motivazione e sentenza 19/70, Almini/Commissione (Racc. 1971, pag. 623) punti 9-11 della motivazione. In realtà ciò non costituisce se non una particolare applicazione del principio generale relativo al diritto di essere sentito, affermato dalla Corte in sentenze come la 17/74, Transocean Marine Paint Association/Commissione (Racc. 1974, pag. 1063), la 121/76, Moli/Commissione (Racc. 1977, pag. 1971) e la 75/77, Mollet/Commissione (relativamente alla quale vi siete appena pronunciati).
Nella presente causa non ritengo che un'occasione del genere sia stata fornita al ricorrente, in quanto non è mai stato reso noto il vero motivo per il quale era stata proposta la sua dispensa dall'impiego. Stando alle parole spesso citate di Lord Morris of Borth-y-Gest (Current Legal Problems, 1973, pag. 11.) «Se a qualcuno spetta il diritto di essere sentito, è necessario che egli sia messo in grado di sapere su che cosa dev'essere sentito». In verità mi sembra che questa causa presenti una spiccata analogia con la causa Almini, in cui questa Corte ha accertato che la lettera con cui si avvertiva l'interessato lasciava intendere che la decisione di dispensarlo dall'impiego si basava su motivi obiettivi di servizio, mentre il verbale della riunione della Commissione nel corso della quale la decisione era stata adottata indicava che si era disposto in tal senso «in considerazione delle attitudini personali del ricorrente alla luce di talune possibili assegnazioni». La Corte ne concludeva che la Commissione non gli aveva consentito di esprimersi sugli elementi che apparivano, in ultima analisi, determinanti e che la decisione di dispensarlo dall'impiego doveva quindi esser annullata. Va rilevato che anche in quel caso l'interessato aveva dichiarato: «che gli era difficile prendere adeguatamente posizione senza conoscere in modo più preciso le ragioni d'interesse generale sulle quali era basato il provvedimento che s'intendeva adottare nei suoi riguardi» (vedasi punti 14-18 della motivazione). La Commissione sostiene che la presente causa va tenuta distinta dalla causa Almini, in quanto in quel caso per presentare le proprie osservazioni erano stati concessi all'interessato solo quattro giorni, laddove nel presente caso il ricorrente disponeva di un termine ragionevole. Cionondimeno l'avventatezza dell'azione della Commissione non costituiva l'unico motivo per cui questa Corte si è pronunziata in tal senso nella causa Almini. È possibile che se, nel presente caso, il ricorrente fosse stato sentito in merito alla questione delle sue attitudini e della sua esperienza, il risultato sarebbe stato ciononostante il medesimo. Non possiamo tuttavia esser sicuri di questo fatto. Egli ha dichiarato che, se la questione gli fosse stata sottoposta, sarebbe stato in grado, fra l'altro, di richiamare l'attenzione della Commissione su taluni scritti importanti di cui egli era autore, ivi compresa una monografia, appena ultimata, sugli aspetti monetari della politica regionale comunitaria. Quindi, dato che ritengo che il ricorrente debba ottenere vittoria di causa relativamente a questo mezzo, posso trattare in maniera relativamente breve degli altri mezzi sui quali si fonda la sua azione.
Nella causa Reinarz (già menzionata), la Corte ha affermato che l'art. 50 lascia intendere che i provvedimenti adottati a norma di esso, non vanno motivati. Il ricorrente ci ha chiesto di modificare questa pronunzia. A mio avviso voi dovreste tenerla ferma, e ciò per tre motivi:
1)
Come l'avvocato generale Roemer ha sottolineato nella causa Reinarz (pag. 81), l'art. 50, che non dice nulla a proposito dei motivi, figura tra due articoli (gli artt. 49 e 51) che riguardano tutti e due circostanze nelle quali dei dipendenti possono venir costretti a lasciare il servizio e che tutti e due richiedono espressamente che sia fornita la motivazione. Se ne deduce ineluttabilmente che nessuna motivazione viene richiesta per la decisione adottata a norma dell'art. 50.
2)
Nel caso in cui sia stata osservata la norma che sancisce che il funzionario nei cui riguardi è progettata l'azione contemplata dall'art. 50 deve disporre dell'effettiva possibilità di presentare osservazioni in sua difesa, prima dell'adozione di qualsiasi decisione, il funzionario già conoscerà i motivi di questa azione. Nella decisione stessa la motivazione non può quindi servire ad alcuno scopo utile (vedasi sentenza 41/76, Geist/Commissione (Racc. 1977, pag. 1419) in cui si afferma — punto 26 della motivazione — che la mancanza di motivazione in una decisione era irrilevante nel caso in cui la motivazione stessa fosse stata fornita in un precedente documento).
3)
L'art. 25 dello Statuto, invocato dal ricorrente, non prescrive soltanto che il provvedimento ivi contemplato ed adottato a carico del dipendente sia «motivato», ma richiede pure che il provvedimento stesso sia affisso «nei locali dell'istituzione da cui [l'interessato] dipende e … pubblicato nel Bollettino mensile del personale delle Comunità». Tale pubblicazione dei motivi del licenziamento di un funzionario di grado A 1 o A 2, che viene dispensato dall'impiego a norma dell'art. 50, raramente gli potrebbe esser giovevole. Mi sia consentito aggiungere che la sentenza 27/68 Renckens/Commissione (Racc. 1969, pag. 255), invocata dal ricorrente, va tenuta distinta dalla presente causa. Essa riguarda l'applicazione dell'art. 25 nell'ambito della cessazione dal servizio d'un dipendente di grado A 3, a norma dell'art. 4 del regolamento n. 259/68.
Non ritengo quindi che il secondo mezzo su cui il ricorrente basa il ricorso possa considerarsi valido.
Lo stesso vale per il terzo mezzo. Onde poterlo accogliere, sarebbe necessario dimostrare che la Commissione, agendo nel modo in cui ha agito, perseguisse uno scopo diverso da quello di favorire l'interesse del servizio. Dai dati di fatto non emerge nulla a riprova della fondatezza d'una asserzione del genere.
In un primo momento ero rimasto perplesso per il fatto che, nella riunione 30 giugno 1976, la Commissione aveva deciso: «di promuovere il procedimento di cui all'art. 50» nei confronti del ricorrente, e di lui soltanto, ancora prima di aver preso in considerazione le proposte particolareggiate di riorganizzazione della direzione generale o d'aver fatto lo scrutinio per merito comparativo dei tre direttori in carica. È risultato cionondimeno che la ragione per la quale la Commissione aveva agito in tal senso consisteva nel fatto che essa voleva poter disporre delle osservazioni del ricorrente prima di passare all'esame dettagliato delle proposte. Giacché essa sapeva che il Presidente ed il sig. Thomson avrebbero proposto di dispensare dall'impiego il ricorrente, ciò non mi sembra illogico. In effetti ritengo che, se si può criticare la scelta del momento per l'invito, rivolto al ricorrente, a presentare le proprie osservazioni, ciò riguarda il fatto che si sarebbe forse dovuto formulare tale invito più presto, prima che le proposte del Presidente e del sig. Thomson fossero adottate in via definitiva. Non vi erano comunque ragioni per rivolgere inviti analoghi al sig. de Castelbajac o al sig. Solima, giacché nessuno aveva mai proposto la dispensa dall'impiego né dell'uno né dell'altro.
Infine non vi sorprenderò dicendo che, a mio avviso, va respinta la domanda in subordine del ricorrente secondo cui la decisione della Commissione di riorganizzare la direzione generale della politica regionale va anch'essa annullata. Ciò vale a fortiori se si ammette che non può esser accolto il terzo mezzo su cui il ricorrente basa il ricorso principale. Come l'avvocato della Commissione ha sostenuto in modo molto persuasivo all'udienza, si sfiorerebbe il ridicolo pensando che la Commissione si sia data tutta la pena di riorganizzare la direzione generale della politica regionale (e di discutere questa riorganizzazione durante svariate riunioni, scaglionate su un periodo di quasi un anno e mezzo) al solo scopo di sbarazzarsi di un funzionario di grado A 2 ch'essa, ove l'avesse ritenuto inidoneo, aveva il più ampio potere di dispensare dall'impiego a norma dell'art. 50.
Per amore di completezza, accenno anche al fatto che la Commissione aveva eccepito l'irricevibilità di questa domanda in subordine. A mio avviso tale eccezione era mal concepita per motivi identici a quelli relativi alla medesima eccezione della Commissione nella causa 25/77, De Roubaix, in merito alla quale ho appena presentato le mie conclusioni.
Per concludere, propongo che sia annullata la decisione 21 luglio 1976 con cui la Commissione ha applicato nei riguardi del ricorrente l'art. 50 dello Statuto e che siano poste a carico della stessa Commissione le spese del giudizio.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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