CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 19 OTTOBRE 1977 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
il convenuto nel processo da cui è sorta la domanda di pronunzia pregiudiziale oggi in discussione, un rappresentante di commercio italiano, otteneva, il 23 settembre 1976, dal Tribunale civile e penale di Torino una sentenza che condannava l'attrice, una società a responsabilità limitata con sede nel Belgio, al pagamento d'una determinata somma. Contro tale sentenza veniva proposto, il 27 dicembre 1976, ricorso per cassazione dinanzi alla Corte di cassazione in Roma. Si tratta in proposito d'una impugnazione che, secondo il diritto italiano, non sospende l'esecutorietà della sentenza impugnata. A quanto pare, non si sfruttava invece la possibilità di invocare la sospensione dell'esecuzione dal tribunale italiano che aveva emanato la sentenza.
Il convenuto nella causa principale intende far eseguire nel Belgio la sentenza pronunziata dal Tribunale civile e penale di Torino. A tal fine, egli si faceva rilasciare dal giudice di primo grado d'Anversa la formula esecutiva ai sensi dell'art. 31 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (che d'ora in poi indicherò semplicemente col termine: «Convenzione»).
L'attrice nella causa principale proponeva contro detto provvedimento, emanato il 25 novembre 1976, opposizione in forza dell'art. 36 della Convenzione. Contemporaneamente essa chiedeva che fosse sospesa la decisione sulla concessione della formula esecutiva fino alla pronunzia d'una sentenza definitiva in Italia o perlomeno che l'esecuzione fosse subordinata alla prestazione d'una garanzia da parte del convenuto. Essa fondava le proprie richieste sull'art. 38 della Convenzione che recita:
«Il giudice dell'opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.
Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare».
L'attrice ritiene che, per stabilire se ci si trovi di fronte ad un mezzo d'impugnazione ordinario, occorra tener conto del diritto del paese in cui è stata pronunziata la sentenza. Tale diritto è nella fattispecie il diritto italiano, in base al quale, diversamente da quanto stabilisce il diritto belga, il ricorso per cassazione va considerato come un mezzo d'impugnazione ordinario giacché impedisce il passaggio in giudicato.
La parte che chiede l'esecuzione eccepisce che l'art. 38 della Convenzione non può essere applicato in quanto il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione né in base al diritto italiano né in base a quello belga.
La decisione sull'istanza di sospensione dipende perciò dal problema del se il ricorso per cassazione proposto in Italia costituisca un mezzo di impugnazione ordinario ai sensi della Convenzione. Il giudice belga, ritenendo che la Convenzione non fosse del tutto chiara su questo punto, sospendeva con sentenza 7 aprile 1977 il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia, a norma del protocollo aggiuntivo del 3 giugno 1971, le seguenti questioni pregiudiziali:
1.
Quali siano i mezzi d'impugnazione che, negli artt. 30 e 38 della Convenzione 27 settembre 1968, vengono designati come mezzi d'impugnazione «ordinari» o, in altri termini, a quali sentenze si applichino gli artt. 30 e 38 della Convenzione, ovvero
2.
se la natura del mezzo d'impugnazione dedotto contro un determinato provvedimento giurisdizionale nello Stato d'origine debba essere accertata esclusivamente in base al diritto di tale Stato.
I —
Consentitemi di inziare le mie conclusioni con due brevi osservazioni preliminari.
1.
Le questioni poste vanno chiaramente più lontano di quanto non sia necessario ai fini della causa principale. Non vi si parla infatti soltanto dell'art. 38 della Convenzione, ma altresì dell'art. 30, che riguarda il riconoscimento d'una decisione resa in un altro Stato contraente. Inoltre nella prima parte della prima questione si fa riferimento molto in generale a mezzi di impugnazione, mentre solo nella seconda parte ci si limita a parlare di sentenze. Sorge dunque il problema di decidere se ci convenga semplicemente attenerci alle questioni così come formulate oppure occorra restringerle ed adattarle alla fattispecie già illustrata.
Da parte mia, io propendo per la seconda soluzione, che consiste nel limitare la nostra indagine ai mezzi d'impugnazione proponibili contro la sentenze. Già così l'argomento è sufficientemente complesso. Per di più i problemi concernenti altri tipi di decisione giudiziaria si presentano in parte in maniera diversa, dimodoché il loro esame non sarebbe di alcuna utilità per la presente causa. Ricordo, a questo riguardo, soltanto l'osservazione del Governo federale secondo cui le altre decisioni giudiziarie hanno minore portata, si propongono di regola scopi diversi e spesso non passano neppure formalmente in giudicato.
Inoltre dovremmo limitarci, in linea di principio, all'interpretazione dell'art. 38, che riguarda il procedimento d'esecuzione. Ciò non esclude comunque la possibilità di prendere in esame l'art. 30 della Convenzione, che riguarda il riconoscimento di decisioni estere e che impiega esso pure il concetto di «mezzo d'impugnazione odinario», ( 2 ) allorché si tratterà di vagliare un argomento della Commissione desunto dal suddetto articolo.
2.
In base al modo di formulare le questioni scelto dal giudice proponente sussistono due possibilità d'interpretazione del concetto di «mezzo d'impugnazione ordinario»: esso può costituire una nozione autonoma propria della Convenzione oppure rifarsi al diritto del paese membro in cui è stata pronunziata la sentenza. Il governo della Repubblica federale di Germania ha adombrato una terza possibilità: una qualificazione effettuata con riferimento al diritto dello Stato in cui la sentenza dovrebbe essere eseguita.
Posso già dire fin dall'inizio che questa terza ipotesi non va, a mio parere, presa seriamente in considerazione. Contro il rinvio al diritto dello Stato in cui la sentenza dovrebbe essere eseguita si può subito sollevare — a prescindere da altri argomenti, sui quali ritorneremo trattando delle altre ipotesi — un'importante eccezione. I mezzi d'impugnazione sono evidentemente disciplinati in maniera diversa negli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri. Spesso, in particolare nel caso di mezzi d'impugnazione atipici, il rinvio al diritto dello Stato d'esecuzione non porterebbe dunque ad alcun risultato immediato, ma tutt'al più alla constatazione che il tal mezzo d'impugnazione estero può essere approssimativamente equiparato al tal mezzo d'impugnazione nazionale. Una simile qualificazione non sarebbe dunque chiara. Essa implicherebbe una notevole incertezza e non può dunque venir presa seriamente in considerazione quando si deve interpretare un accordo nella cui applicazione ha grande importanza il principio della certezza del diritto.
II —
Affrontando poi subito le questioni formulate dal giudice proponente, notiamo — mi limito alle opinioni che sono state dettagliatamente illustrate nel procedimento pregiudiziale — che vi sono due tesi contrapposte: quella, fatta propria dal governo del Regno Unito e — anche se con minore veemenza — dalla Commissione, secondo cui va preso in considerazione il diritto dello Stato d'origine della sentenza, e quella, sostenuta dal Governo federale, secondo cui occorre prendere le mosse da una nozione autonoma di «mezzo d'impugnazione ordinario» contenuta nella Convenzione.
1.
Nell'esprimere il mio giudizio su questa divergenza d'opinioni, desidero anzitutto esaminare un argomento che risulta chiaramente favorevole alla prima soluzione (qualificazione in base al diritto dello Stato d'origine della sentenza). Esso si fonda sul progetto di convenzione volto a realizzare l'adesione alla Convenzione sulla competenza da parte dei tre nuovi Stati membri. Tenuto conto del fatto che gli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda conoscono una grande varietà di mezzi d'impugnazione, in relazione ai quali neppure la dottrina discerne fra mezzi ordinari e straordinari, e che è difficile trovare criteri di distinzione, tale progetto intende aggiungere all'art. 38 un comma in base a cui, per le decisioni pronunziate nel Regno Unito o in Irlanda, ogni mezzo d'impugnazione consentito nello Stato interessato andrà considerato come mezzo d'impugnazione ordinario ai fini dell'applicazione dell'art. 38, 1o comma.
Riferendosi a quanto sopra, è stato osservato che, se la Convenzione contenesse realmente una nozione autonoma di «mezzo d'impugnazione ordinario», si sarebbe dovuto poter applicare i relativi criteri di distinzione anche ai mezzi d'impugnazione usati nel Regno Unito ed in Irlanda e specificare, in base a detti criteri, quali fra di essi fossero da ritenersi mezzi ordinari e quali mezzi straordinari. La circostanza che un tentativo di questo genere non sia stato compiuto costituirebbe un elemento per negare l'esistenza d'una nozione autonoma propria della Convenzione e dotata di specifici criteri distintivi. Inoltre sarebbe sorprendente che tutti i mezzi d'impugnazione esistenti nel Regno Unito ed in Irlanda dovessero venire qualificati come mezzi d'impugnazione ordinari. Ce ne saranno senza dubbio alcuni — si è detto — che corrisponderanno a mezzi di impugnazione straordinari conosciuti in altri Stati membri. Se, ciononostante, s'è deciso di adottare la citata norma del progetto di convenzione, presumendo che la Convenzione sulla competenza contenga una nozione autonoma di «mezzo d'impugnazione ordinario» si dovrebbe constatare che per due Stati membri si sono ammesse delle deroghe. Ciò apparirebbe tuttavia poco comprensibile.
Confesso apertamente che questo argomento mi ha molto impressionato. Eppure, esso non risulta del tutto convincente. Non si può infatti trascurare che si è finora dinanzi ad un semplice progetto in quanto la progettata disposizione non è ancora entrata in vigore. Inoltre si può senz'altro pensare che, ove la Corte accogliesse l'idea di un concetto autonomo di «mezzo d'impugnazione ordinario» contenuto nella Convenzione e definito in base a determinati criteri, si cercherebbe d'applicare la corrispondente categoria anche agli ordinamenti inglese ed irlandese. Ritengo dunque che si possa tranquillamente lasciare da parte l'argomento tratto dal citato progetto di convenzione.
2.
Esaminando le altre considerazioni favorevoli o contrarie all'esistenza d'una nozione comunitaria di «mezzo d'impugnazione ordinario», si può subito dire che a favore di tale concetto giocano motivi più consistenti di quelli addotti per sostenere la qualificazione sulla base del diritto dello Stato d'origine.
a)
Alcuni vantaggi della nozione comunitaria sono stati ricordati dalla Commissione stessa.
aa)
A titolo d'esempio, il ricorso per cassazione costituisce mezzo d'impugnazione ordinario in Italia e nei Paesi Bassi, ma non in Francia, nel Belgio e nel Lussemburgo. Se per l'applicazione dell'art. 38 della Convenzione si dovesse tener conto del diritto dello Stato d'origine, si otterrebbero dunque risultati diversi, mentre, ammettendo l'esistenza d'una nozione comunitaria autonoma, si avrebbero invece conseguenze giuridiche identiche. Per una convenzione multilaterale, che — come ha giustamente rilevato il Governo federale — rappresenta un passo avanti verso l'unificazione del diritto processuale internazionale, ciò assume una notevole importanza. Dato che la Convenzione, come si evince dal Rapporto Jenard, deve risultare il più possibile avanzata e distinguersi per questo dalle convenzioni d'esecuzione stipulate in precedenza e dato che essa, per di più, mira a fissare identiche norme di competenza ed un identico procedimento d'esecuzione, la predetta idea dell'applicazione uniforme deve di sicuro prevalere sulla circostanza che in talune convenzioni bilaterali, come la convenzione greco-germanica del 4 novembre 1961 (cfr. Kerameus in Multitudo legum ius unum, Scritti in onore di Wilhelm Wengler in occasione del suo 65o compleanno, Volume 2, pag. 383 e segg.), sia stata adottata la soluzione secondo cui al fine di accertare che cosa debba intendersi per mezzo d'impugnazione ordinario si rinvia al diritto dello Stato d'origine.
bb)
In secondo luogo, è innegabile che i ricorsi per cassazione, se accolti, determinano l'annullamento della sentenza impugnata. In effetti non appare quindi auspicabile che non si possa ottenere la sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 38 della Convenzione quando s'è proposto un gravame di questo tipo. Tale risultato sarebbe però talvolta inevitabile se ci si attenesse alla qualificazione operata dal diritto dello Stato d'origine.
cc)
Una terza riflessione della Commissione concerne l'obbligo di sottoporre le questioni d'interpretazione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, obbligo che in forza del Protocollo allegato alla Convenzione, incombe alle corti supreme. Se il diritto dello Stato membro d'origine fosse determinante cosicché in base ad esso un certo mezzo d'impugnazione andasse considerato come straordinario, si potrebbe procedere all'esecuzione senza lasciar operare l'obbligo di rinvio pregiudiziale, che costituisce per la Convenzione una garanzia sostanziale.
b)
A queste considerazioni s'avvicina un importante aspetto della questione, posto in evidenza dalla Commissione. Essa osserva che la Convenzione non prevede alcun diritto a risarcimento per il caso di esecuzione ingiustificata. L'art. 38 svolge perciò l'importante funzione di proteggere chi deve subire l'esecuzione da gravi e forse irreparabili pregiudizi. Detta tutela risulterebbe — come ha già sottolineato anche la Commissione — veramente scompensata, se la necessaria qualificazione venisse effettuata in base al diritto dello Stato in cui è pronunziata la sentenza. Essa sarebbe però forse anche insufficiente in quanto le discipline nazionali concernenti il diritto a risarcimento in materia di esecuzione tengono normalmente conto soltanto della situazione d'interessi relativa a controversie interne. Non ci si può dunque richiamare a queste discipline per sostenere che, eliminando la sospensione dell'esecuzione contemplata dall'art. 38, non sorgerebbe alcun problema, vista l'esistenza di diritti a risarcimento attribuiti dagli ordinamenti nazionali.
c)
Non si può infine dimenticare, in tale contesto, che un valido argomento può essere desunto dalla giurisprudenza finora elaborata in proposito e particolarmente dalla sentenza pronunziata nella causa 29/76 (LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG/Eurocontrol, sentenza 14 ottobre 1976; Racc. 1976, pag. 1541). In tale causa si discuteva, com è noto, del significato dell'espressione «materia civile e commerciale» contenuta nell'art. 1 della Convenzione. Io avevo allora sostenuto che la qualificazione andava effettuata in base al diritto dello Stato d'origine, tesi che, come continuo a credere, era sorretta da fondate ragioni. La Corte ritenne invece che ci si trovasse di fronte ad una nozione autonoma propria della Convenzione, argomentando principalmente che occorreva garantire «per quanto possibile l'uguaglianza e l'uniformità dei diritti da questa derivanti agli Stati contraenti ed ai soggetti interessati». Questa idea — come risulta del pari dal già citato Rapporto Jenard — ha certo importanza anche in tema d'esecuzione.
d)
Viceversa due altri argomenti avanzati a sostegno della tesi secondo cui occorrerebbe prendere in considerazione il diritto dello Stato d'origine non sembrano poter essere decisivi.
aa)
Si è accennato, per esempio, in primo luogo all'aspetto della chiarezza e della certezza del diritto, importante per una convenzione che va applicata con prontezza. Di esso — s'è detto — si terrebbe conto nel migliore dei modi, se, per la distinzione fra mezzi ordinari e straordinari d'impugnazione, ci si riferisse al diritto dello Stato d'origine. Tutti gli ordinamenti giuridici — salvo il britannico e l'irlandese — conoscerebbero chiaramente questa distinzione sia nelle norme di legge, sia nella dottrina o in speciali convenzioni internazionali. Il giudice dell'esecuzione non si troverebbe quindi di fronte ad alcuna difficoltà concettuale se vi ci si attenesse puramente e semplicemente
Secondo me, tutto ciò convince soltanto in apparenza, potendosi già dubitare che la distinzione fra mezzi d'impugnazione ordinari e straordinari in base al diritto nazionale sia realmente così chiara, pacifica, e completa come pretende il rappresentante del Governo britannico. Comunque è sempre possibile richiamarsi per l'opinione contraria al cosidetto Rapporto Schlosser, redatto in vista dell'adesione alla Convenzione da parte dei tre nuovi Stati membri. Inoltre, e ciò risulta ancor più importante, una certezza comparabile non è esclusa dall'accettazione di un concetto autonomo. Si deve soltanto far sì che i relativi criteri siano fissati nel modo più chiaro e più semplice possibile. Se ciò accadrà — ed il presente procedimento potrebbe fornirne l'occasione — non potrà esserci per il giudice dell'esecuzione alcuna particolare difficoltà nello stabilire se a norma del diritto comunitario, un mezzo d'impugnazione debba considerarsi ordinario o straordinario.
bb)
Un secondo argomento contrario è stato trovato dalla Commissione nell'art. 30 della Convenzione che, come sappiamo, concerne il riconoscimento delle sentenze ed impiega esso pure l'espressione «mezzo di impugnazione ordinario». Partendo dalla giusta supposizione che tale concetto debba avere la stessa portata tanto nell'art. 30 quanto nell'art. 38, la Commissione vede qui un potenziale pericolo, nel caso di un accoglimento della tesi della nozione autonoma, in quanto in base ad essa la sospensione ed il connesso ostacolo al riconoscimento potrebbero essere esclusi a causa della qualificazione d'un mezzo d'impugnazione come mezzo straordinario, anche se nello Stato d'origine detto mezzo fosse qualificato in modo diverso e perciò la sentenza non avesse ancora effetto. Ciò contrasterebbe con lo scopo della Convenzione di giungere, per così dire, ad una «comunitarizzazione» degli effetti delle sentenze nazionali, scopo che esclude effetti di portata diversa nello Stato in cui la sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita, da una parte, e nello Stato d'origine, dall'altra.
A questo argomento è tuttavia facile obiettare che il presunto rischio può senz'altro essere evitato interpretando la nozione di «mezzo d'impugnazione ordinario» in modo talmente ampio da comprendervi tutto ciò che negli Stati membri è designato da tale nozione. Una soluzione di questo genere appare senz'altro possibile, anzi inevitabile anche per altre ragioni, di cui tratterò ancora in seguito.
III —
Dopo che l'esame finora compiuto ha messo in evidenza validi motivi a favore dell'impiego d'una nozione autonoma di «mezzo ordinario d'impugnazone» nella Convenzione, restano ora da accertare i criteri di definizione del concetto comunitario, cosa di sicuro non facile, visto che la Convenzione offre soltanto pochi spunti in proposito. Se si valutano però tali spunti e si tiene conto — come è detto nella già citata sentenza 29/76 — degli obiettivi e del sistema della Convenzione nonché dei principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti nazionali, si può nondimeno giungere a constatazioni sufficientemente utili.
a)
Occorre innanzitutto, in tale contesto, ritornare su un punto cui s'è già accennato in precedenza, cioè sulla necessità di interpretare in senso estensivo la nozione controversa.
In senso contrario, vale a dire a favore di un'interpretazione restrittiva, si potrebbe in effetti sostenere che la Convenzione intende provvedere in larga misura al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze straniere, il che costituirebbe un elemento contro una facilitazione della sospensione.
Devono però prevalere altre considerazioni.
Ho già detto — e si possono citare in proposito sia il Rapporto Jenard sia il Droz («Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun», pag. 280) — che con la Convenzione si vuole realizzare, per così dire, la «comunitarizzazione» d'una situazione giudirica nazionale; nel caso del riconoscimento una decisione deve ricevere nello Stato d'esecuzione la stessa efficacia che essa ha nello Stato d'origine. Un'interpretazione restrittiva della nozione di «mezzo d'impugnazione ordinario» non servirebbe allo scopo, giacché si correrebbe piuttosto il rischio d'un riconoscimento all'estero prima che fosse sorto un diritto nello Stato di pronunzia della sentenza, dove in base alla concezione locale esiste un mezzo d'impugnazione ordinario.
A favore d'una interpretazione estensiva gioca poi la circostanza che, in presenza d'un mezzo d'impugnazione ordinario, la sospensione non è obbligatoria, ma può essere decisa discrezionalmente dal giudice dell'esecuzione. Possono così venire evitate conseguenze che, pur essendo possibili nel caso di un'interpretazione estensiva, risultino indesiderate. Adottando invece un'interpretazione restrittiva si mancherebbe spesso l'obiettivo di tutela della norma — ricordo ancora una volta che la Convenzione non contempla alcun diritto a risarcimento per un'esecuzione ingiustificata.
Infine occorre, in questo contesto, ritornare ancora una volta sul progetto elaborato in vista dell'adesione alla Convenzione da parte dei tre nuovi Stati membri. In esso, come già s'è detto, veniva ritenuta giustificata per il Regno Unito e per l'Irlanda, tenuto conto delle difficoltà di classificazione colà esistenti, una norma in base alla quale tutti i mezzi d'impugnazione dovevano considerarsi ordinari. Ciò è stato ammesso, come risulta dal Rapporto Schlosser, perché il potere discrezionale spettante al giudice in forza dell'art. 38 può essere adoperato in maniera tale da creare, in tutti gli Stati membri, un equilibrio nell'applicazione degli artt. 30 e 38. Se le cose stanno così, si deve però, nell'interesse di questo equilibrio, procedere generosamente anche nell'interpretazione delle norme già esistenti della Convenzione.
b)
Stabilito ciò, è facile andare avanti ed accertare con quasi altrettanta facilità quali siano, in detto contesto, i criteri inadatti. Ne vanno qui menzionati tre, dei quali s'è parlato ampiamente anche nel procedimento.
aa)
Da trascurare sarebbe la questione di sapere se un mezzo d'impugnazione possa sospendere l'esecuzione. L'esecuzione può comunque aver luogo in un altro Stato solo se il titolo è esecutivo nello Stato in cui è pronunziata la sentenza. Anche l'art. 38 prende le mosse da questo presupposto fondamentale enunciato nell'art. 31 della Convenzione. L'art. 38 ed il potere discrezionale del giudice dell'esecuzione ivi contemplato sarebbero assurdi se come mezzi d'impugnazione ordinari andassero considerati solo quelli che sospendono l'esecuzione.
Del pari — anche ciò si può dire in tale contesto — non ci si può fondare sul fatto che la proposizione d'un gravame possa eventualmente condurre alla sospensione dell'esecuzione da parte del giudice. Una decisione del giudice dello Stato d'origine circa la sospensione dell'esecuzione non è infatti contemplata solo per i mezzi d'impugnazione, come ad esempio l'appello, sulla cui natura di mezzi ordinari non esiste alcun dubbio; essa si può spesso trovare, come ha sottolineato il rappresentante del Governo britannico, anche nei mezzi d'impugnazione straordinari. Un criterio di questo genere renderebbe quindi senz'altro troppo ampia la sfera d applicazione dell'art. 38.
bb)
Non mi sembra opportuno inoltre fondarsi sulla cosa giudicata formale, cioè sulla circostanza che la proposizione d'un gravame escluda il passaggio in giudicato. Se si tien conto del giudicato, non si fa che sostituire ad un concetto indeterminato un altro concetto dello stesso genere. In realtà proprio il concetto di cosa giudicata non sembra avere la stessa portata negli Stati membri. Per di più, in parecchi Stati membri esso è precisamente collegato alla nozione di mezzo di impugnazione ordinario: si parla di passaggio in giudicato quando non si può proporre alcun mezzo d'impugnazione ordinario oppure è scaduto il termine per la proposizione d'un mezzo di questo tipo (come accade, per esempio, negli ordinamenti belga ed olandese). L'impiego del criterio del «giudicato» in collegamento con la nozione di «mezzo d'impugnazione ordinario» non sarebbe dunque affatto conforme all'idea di base sopra menzionata consistente nel prendere le mosse, nell'interesse della certezza e dell'uniformità del diritto, da criteri chiari oltre che semplici.
cc)
Infine va trascurato se per la proposizione di determinati mezzi d'impugnazione valgano o meno limitazioni in ordine alla motivazione, ai «moyens» ammessi. Altrimenti andrebbero ritenuti mezzi di impugnazione straordinari tanto il ricorso per cassazione nei Paesi Bassi ed in Italia quanto la Revision [ricorso per cassazione] del diritto tedesco. Ho già illustrato come di fronte a tali mezzi di gravame, che possono condurre all'annullamento d'una sentenza, non sia auspicabile l'esclusione della possibilità di sospensione.
c)
Passando ora ai criteri che possono essere valutati in senso positivo, si constata rapidamente che non sono molti: due o tre al massimo. Comunque essi dovrebbero bastare ai fini della norma e garantirle una applicazione relativamente facile.
aa)
Un importante punto di riferimento è costituito, a mio parere, dal fatto che nello stesso art. 38 si parla di termine per proporre l'impugnazione. Occorre concluderne che per i mezzi d'impugnazione ordinari devono esistere dei termini e che si tratta, in linea di principio, di quelli che decorrono dal momento dell'emanazione o della notifica della sentenza.
Bisogna però andare ancor oltre, come fa il Governo federale, ed affermare che deve necessariamente trattarsi di termini piuttosto brevi. Contro di ciò non si può eccepire, come si è tentato di fare, che l'art. 38 perderebbe in tal modo la sua ragione di essere, giacché anche i termini di circa tre mesi, con cui si avrebbe a che fare in questo caso, sono abbastanza lunghi per non togliere importanza al problema della possibile sospensione. Viceversa, si può ricordare, a favore dell'esigenza di termini relativamente brevi, che la Convenzione intende agevolare l'esecuzione e che perciò la sospensione dell'esecuzione non può durare troppo a lungo. A questa tesi conduce anche un esame di diritto comparato. Così per l'appello e per l'opposizione alle sentenze pronunziate in contumacia, mezzi di gravame che sono generalmente considerati ordinari, valgono di solito termini assai brevi — se non erro fra le due settimane ed i tre mesi — ove si prescinda dal caso particolare del diritto lussemburghese nel quale il termine di tre mesi per l'appello d'una sentenza pronunziata contro parti contumaci e non assistite da «avoués» va, a quanto pare, sommato al termine per proporre opposizione, che può giungere fino a sei mesi.
La durata dei termini per il ricorso in cassazione — che è precisamente il gravame di cui si tratta nella causa principale — va pure accertata mediante un'indagine di diritto comparato. Ne risulta che gli ordinamenti giuridici degli Stati membri contemplano su questo punto termini che di solito oscillano fra un mese e tre mesi a decorrere dalla notifica o dall'emanazione della sentenza. Soltanto in Italia, se non sbaglio, è contemplato, come del resto per l'appello, in caso di mancata notifica, il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza. Anche questo termine va però aggregato agli altri in considerazione della suaccennata esigenza di intendere la nozione di «mezzo d'impugnazione ordinario» in modo tale che esso raggruppi tutto ciò che secondo gli ordinamenti nazionali viene così qualificato.
Con questa osservazione sulla necessità del rispetto di termini relativamente brevi appare al tempo stesso evidente che non si può tener conto dei mezzi di gravame che implicano la riapertura del procedimento. In casi simili i termini decorrono di regola dal momento in cui si ha conoscenza del motivo di riapertura e non è perciò esclusa una revisione della sentenza anche dopo un notevole lasso di tempo. Sotto questo aspetto è altresì rilevante la circostanza che simili mezzi di gravame siano univocamente ritenuti straordinari in tutti gli ordinamenti degli Stati membri.
bb)
Un secondo importante criterio consiste nel domandarsi se un mezzo di impugnazione possa avere effetti immediati sui diritti ed obblighi delle parti, di cui si tratta nella sentenza impugnata. Si è di fronte ad un mezzo d'impugnazione ordinario solo quando, dopo che esso è stato esaminato, si può modificare il titolo esecutivo e l'esecuzione nondimeno compiuta potrebbe risultare ingiustificata. Effettivamente, l'esigenza di difendere il debitore è presente solo in tali casi. La «cassation dans l'intérêt de la loi» del diritto francese non potrebbe quindi certamente, tenuto conto dell'obiettivo fondamentale dell'art. 38, essere considerata come un mezzo d'impugnazione ordinario.
cc)
Infine si può ancora pensare — anche se tale considerazione non è rilevante per la causa principale — di accogliere come criterio il fatto che il gravame porti la causa dinanzi ad un giudice della stessa giurisdizione dimodoché si possa parlare della continuazione dello stesso procedimento e non dell'inizio di un nuovo procedimento. Questa riflessione formulata anche dal Governo della Repubblica federale tiene certamente conto di gravami, come il ricorso di legittimità costituzionale tedesco, che sono proponibili anche contro le sentenze. In effetti, si può pensare di dar rilievo a questo criterio perché esso concerne possibilità speciali che sono conosciute soltanto in due Stati membri e che di certo non sono colà considerate come mezzi d'impugnazione ordinari.
In base ad analoghe considerazioni — ciò va ad ogni modo menzionato solo di sfuggita — si dovrebbero escludere anche quelle impugnazioni nelle quali, come nell'opposizione di terzo, entrano in gioco gli interessi di terze persone. A prescindere dal fatto che anche in tale campo si incontrano spesso termini assai lunghi o addirittura nessun termine, è determinante per questo giudizio non da ultimo la riflessione che tali impugnazioni, laddove esistono, sono concordemente ritenute straordinarie.
È difficile, sotto l'aspetto del diritto comunitario, dire di più sui criteri in base ai quali si stabilisce se la Convenzione consideri un determinato mezzo d'impugnazione come ordinario o straordinario.
IV —
Propongo dunque di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:
1)
La nozione di «mezzo d'impugnazione ordinario» ai sensi dell'art. 38 della Convenzione sulla competenza non va definita in base al diritto dello Stato in cui si è pronunziata la sentenza o di quello in cui deve aver luogo l'esecuzione, bensì va considerata come una nozione autonoma del diritto comunitario.
2)
Sono mezzi d'impugnazione ordinari ai sensi dell'art. 38 della Convenzione sulla compentenza quelli che vanno proposti entro termini relativamente brevi a decorrere dalla data dell'emanazione o della notifica della sentenza e che possono condurre all'annullamento o ad una riforma della sentenza stessa con effetto per le parti nel procedimento di dichiarazione d'esecutorietà.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
( 2 ) Ciò non risulta chiaro dal testo italiano, ma appare confermato dai testi nelle altre lingue ufficiali della Comunità (N.d.T.)
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