CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 1O DICEMBRE 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Il presente procedimento è stato originato da una domanda di pronunzia pregiudiziale presentata dal Bundesfinanzhof. Attrice nella causa principale è la ditta Fritz Fuss KG, con sede in Ebingen (Repubblica federale di Germania), che produce apparecchi elettrici. Convenuta è l'Oberfinanzdirektion di Monaco.
Il 14 gennaio 1975, l'attrice chiedeva alla convenuta un parere vincolante («Verbindliche Zolltarifauskunft») circa la classificazione, in base alla tariffa doganale comune, di talune merci ch'essa intendeva importare nella Repubblica federale dagli Stati Uniti d'America.
Le merci sono descritte, con dovizia di dettagli tecnici, negli atti di causa e in particolare nell'ordinanza di rinvio del Bundesfinanzhof. Da parte mia mi limiterò a ricordare che si tratta di rivelatori ad ultrasuoni, alquanto sofisticati, destinati a far parte di impianti antifurto. Gli apparecchi sono di due tipi, denominati «Advisor III» e, rispettivamente, «Advisor VI». A quanto risulta, un impianto antifurto completo comprende, oltre ai rivelatori, un apparecchio che emette il segnale d'allarme (ottico o acustico), attivato dai rivelatori, nonché i cavi che collegano i rivelatori fra loro, all'apparecchio principale, o all'apparecchio di comando, e al segnalatore.
Il 12 maggio 1975, la convenuta emanava due pareri vincolanti, concernenti l'uno l'Advisor III e l'altro l'Advisor VI, in base ai quali entrambi gli apparecchi andavano classificati sotto la voce 85.22 della TDC che comprende «macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo».
Il Capitolo 85 della TDC è intitolato: «Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici»; assieme al Capitolo 84 («Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici»), esso fa parte della Sezione XVI della TDC, intitolata: «Macchine ed apparecchi; materiale elettrico».
A proposito del testo della voce 85.22, va osservato quanto segue.
Innanzitutto, a differenza che nelle versioni nelle altre cinque lingue ufficiali della Comunità, nel testo inglese della voce suddetta figura l'espressione «having individuai functions» (vi si fa riferimento, cioè, a macchine ed apparecchi elettrici «aventi una funzione specifica»), Ciò si spiega col fatto che la stessa espressione figura nel testo inglese della Nomenclatura di Bruxelles, ma non in quello francese. Dalle Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles risulta però chiaramente che la suddetta qualificazione è implicita nel testo francese, giacché vi è dichiarato quanto segue: «The electrical appliances and apparatus falling in this heading must have individuai functions» (in francese: «une fonction propre»). Pertanto, la TDC dovrebbe essere interpretata alla luce di tale precisazione.
In secondo luogo, le sotto-voci della voce 85.22 della TDC forniscono talune indicazioni circa il significato dell'espressione «funzione specifica». Esse infatti, contemplano «macchine e apparecchi elettrici»:
«A.
per la produzione dei prodotti della voce 28.51 A (EURATOM) [cioè di taluni isotopi];
B.
appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (EURATOM);
C.
altri.»
(La convenuta ha classificato gli apparecchi di cui trattasi sotto quest'ultima sottovoce, per la quale sono stabilite le seguenti aliquote di dazio: dazi autonomi, 13 % ; dazi convenzionali, 8 %).
Infine, la voce 85.22 non è la sola voce residua del Capitolo 85: tale è anche la voce 85.28, che costituisce l'ultima voce del capitolo e comprende «parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati né compresi in altre voci di questo Capitolo». Poiché qualsiasi parte di una macchina o di un apparecchio svolge necessariamente una propria funzione nell'ambito di questi, ne consegue che la «funzione specifica» che un apparecchio o una macchina devono avere per poter essere classificati sotto la voce 85.22 è qualcosa di più rispetto alla funzione svolta da una semplice parte di un tutto (le aliquote di dazio fissate per le merci di cui alla voce 85.28 sono: dazi autonomi, 14 %; dazi convenzionali, 5,5 %).
Con lettera 4 giugno 1975, l'attrice faceva opposizione contro il parere vincolante della convenuta. Essa, però, chiedeva la classificazione degli apparecchi non già sotto la voce 85.28, bensí sotto la voce 85.17. Questa comprende «apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio, ecc.)…» (le relative aliquote di dazio sono: dazi autonomi, 15 %; convenzionali, 6 %).
Il motivo di tale richiesta va ricercato nelle note della Sezione XVI della TDC.
La nota 2 — a parte alcuni richiami al Capitolo 84 e a voci di questo, e prescindendo da talune riserve ed eccezioni che qui non interessano — recita:
«… le parti ed i pezzi staccati di macchine . . . sono da classificare sulla base delle regole seguenti:
a)
le parti ed i pezzi staccati consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei Capitoli . . . 85 (escluse le voci . . . 85.28) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque possa essere la macchina alla quale sono destinati;
b)
le parti ed ì pezzi staccati, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci . . . 85.22) rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine . . .;
c)
le altre parti e pezzi staccati rientrano nelle voci . . . 85.28.»
La nota 5 dispone quanto segue:
«Ai fini dell'applicazione delle Note che precedono, il termine “macchine” è valido anche per i diversi apparecchi e congegni di questa Sezione.»
A mio avviso, la richiesta dell'attrice era fondata: gli apparecchi di cui trattasi non costituiscono merci comprese in una voce qualsiasi del Capitolo 85 (prescindendo dalla voce 85.28) e, di conseguenza, la nota 2, lett. a), non può applicarsi ad essi. Per contro, in quanto destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare (impianti antifurto), essi vanno classificati, in forza della nota 2, lett. b), sotto la voce 85.17, afferente a detta macchina. Ciò vale ad escludere l'applicazione della nota 2, lett. c), e quindi la classificazione sotto la voce 85.28. Tale conclusione risulta per di più conforme alle Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles relative alla nota 2 ed alle voci 85.17, 85.22 e 85.28.
Tuttavia, la convenuta, con decisione («Einspruchsentscheidung»1o settembre 1975, respingeva l'opposizione dell'attrice e confermava il parere impugnato. Essa, pur ammettendo che gli apparecchi di cui trattasi sono parti di impianti antifurto e che tutti gli elementi di tali impianti, nel caso in cui siano importati contemporaneamente, devono essere classificati sotto la voce 85.17, affermava che i rivelatori destinati a far parte di un impianto antifurto, se importati separatamente, vanno classificati sotto la voce 85.22 in quanto svolgono la «funzione specifica» di azionare segnali d'allarme. Ritengo che questo punto di vista sia errato: un apparecchio non può essere considerato come avente una «funzione specifica» ai sensi della voce 85.22 (nel testo inglese) se la funzione ch'esso assolve non è, di per sé, utile. La semplice scoperta della presenza di un intruso nella zona sorvegliata non è di alcuna utilità se tale informazione non viene trasmessa alle persone interessate. Ne consegue che i rivelatori, separati dai cavi e dall'apparecchio che emette il segnale d'allarme, non svolgono alcuna funzione utile.
L'attrice ha impugnato il provvedimento suddetto dinanzi al Bundesfinanzhof il quale, con ordinanza 19 aprile 1977, ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione:
«Se il combinato disposto della nota 2 e della nota 5 della Sezione XVI della Tariffa doganale comune vada interpretato nel senso che per parti di apparecchio o parti ai sensi della prima delle note suddette si devono intendere anche singoli apparecchi elettrici che nel loro insieme rappresentano elementi costitutivi essenziali di un apparecchio elettrico di segnalazione acustica o visiva di cui alla voce 85.17 della Tariffa doganale comune, ma che non possono essere fatti rientrare sotto tale voce in quanto vanno classificati senza i cavi che li collegano l'un l'altro e senza il segnalatore acustico o visivo, oppure se la nota 2 contempli unicamente parti di un'unità costituita da elementi saldamente fissati l'uno all'altro.»
Tale questione rispecchia un argomento dedotto dalla convenuta nell'ambito della causa principale e fondato sulla nota 3 della Sezione XVI nonché sulle Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles nella parte in cui concernono detta nota.
La nota 3 è così formulata:
«Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.»
A mio parere, dal testo stesso della nota risulta chiaramente che essa può trovare applicazione nel caso di specie. I rivelatori di cui trattasi non costituiscono combinazioni di macchine o (per riferirci alla nota 5) di apparecchi o di congegni di specie diversa, destinati «a funzionare insieme e costituenti un solo corpo». Essi non sono nemmeno macchine, apparecchi o congegni «che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari», prescindendo dall'ovvia costatazione che gli elementi di un apparecchio destinato esso stesso a svolgere una determinata funzione sono, necessariamente, complementari, fra loro.
Le Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles relative alla nota 3 mi sembrano confermare, piuttosto che mettere in dubbio, tale conclusione. Sotto il significativo titolo «Macchine destinate a svolgere più funzioni (comprese le macchine che usano utensili intercambiabili) e combinazioni di macchine», esse dispongono quanto segue:
«In generale, le macchine destinate a svolgere più funzioni sono classificate in base all'uso principale o alla funzione principale.
Lo stesso vale anche per le combinazioni di macchine consistenti in due o più macchine o apparecchi di specie diversa, costituenti un solo corpo, che compiono successivamente o contemporaneamente funzioni distinte e generalmente complementari, contemplate da voci diverse della Sezione XVI.
Esempi di siffatte combinazioni di macchine sono: macchine per la stampa associate ad una macchina ausiliaria per piegare la carta (voce 84.35); macchine per la fabbricazione di scatole di cartone combinate con una macchina ausiliaria che stampa nomi o disegni semplici (voce 84.33); forni industriali combinati con apparecchi di sollevamento o di manutenzione (voci 84.14 o 85.11); macchine per la fabbricazione di sigarette combinate con macchine per l'impacchettamento (voce 84.59).
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono, devono considerarsi come costituenti un solo corpo le macchine di specie diversa incorporate l'una nell'altra o montate l'una sull'altra, oppure montate su un basamento o un'incastellatura comune o in un involucro comune.
…
Il ricorso alla nota 3 della Sezione XVI non è necessario quando la combinazione di macchine è contemplata, come tale, da una voce particolare, com'è il caso, ad esempio dei gruppi per il condizionamento dell'aria (voce 84.12).
Inoltre, la nota 3 non si applica nel caso di macchine o apparecchi costituiti da elementi distinti, destinati a svolgere assieme una funzione unica e ben precisa, contemplata da una delle voci del Capitolo 84 o, più frequentemente, del Capitolo 85. L'insieme di tali elementi va classificato sotto la voce corrispondente alla funzione da esso svolta, sia che i vari elementi siano riuniti fra loro, sia nel caso in cui (per comodità o per altri motivi) essi restino separati e siano semplicemente collegati l'un l'altro mediante tubature (in cui circolano aria, gas compresso, olio, ecc.), dispositivi di trasmissione o cavi elettrici.
Esempi di unità funzionali di questo tipo sono:
1)
Impianti di refrigerazione ì cui elementi non costituiscono un solo corpo ma sono collegati fra loro mediante tubature in cui circola il fluido refrigerante.
2)
Macchine per la mungitura i cui vari elementi (pompa a vuoto, pulsatore, organi mungitori e recipienti collettori) sono separati e collegati fra loro mediante tubi flessibili o rigidi.
3)
Apparecchi per saldare costituiti da teste o tenaglie per la saldatura, da un trasformatore, generatore o raddrizzatore che fornisce l'energia elettrica.
4)
Radiotrasmettitori con relativi alimentatori, amplificatori, ecc.
5)
Trasmettitori portatili per la radiotelefonia, con microfono.
6)
Impianti radar con relativi alimentatori, amplificatori, ecc.
7)
Apparecchi antifurto costituiti, ad esempio, da una lampada a raggi infrarossi e da una cellula fotoelettrica collegate a una suoneria, ecc.
Quando tutti gli elementi sono importati contemporaneamente, le suddette unità sono classificate come materiale, macchine o apparecchi per la produzione del freddo (voce 84.15); mungitrici (voce 84.26); apparecchi per saldare (voce 85.11); apparecchi di radiocomunicazione o di radiorilevazione (voce 85.15); apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto (voce 85.17); ecc.
Qualora siano importati separatamente, i compressori, le pompe a vuoto, i trasformatori, i generatori, i raddrizzatori, gli alimentatori, gli amplificatori, i quadri di controllo, i microfoni, le lampade a raggi infrarossi, le cellule fotoelettriche, ecc., devono essere classificati sotto le rispettive voci.»
Proprio quest'ultimo paragrafo — come emerge chiaramente dall'ordinanza di rinvio — è all'origine dei dubbi del Bundesfinanzhof. A mio avviso, però, esso va letto alla luce delle disposizioni che lo precedono e tenendo presente il contenuto dei Capitoli 84 e 85 della Nomenclatura. Importanza essenziale riveste, a questo proposito, la disposizione secondo cui la nota 3 non si applica nel caso di macchine o apparecchi costituiti da elementi distinti, destinati a svolgere una funzione unica e ben precisa, contemplata da una delle voci del Capitolo 85.
Le Note indicano sub 7), quale esempio di siffatte unità funzionali, gli impianti antifurto, e subito dopo stabiliscono — forse superfluamente — che gli elementi di tali unità, quando sono importati contemporaneamente, vanno classificati sotto la voce relativa alla stessa unità. Infine, le Note precisano, in via complementare, che determinati elementi, se importati separatamente, devono essere classificati sotto le rispettive voci: si tratta tuttavia di oggetti contemplati tutti da voci specifiche e ai quali si applica espressamente la nota 2, lett. a) della Sezione XVI. Così, i compressori e le pompe a vuoto sono menzionati alla voce 84.11, i trasformatori, generatori e raddrizzatori alla voce 85.01, gli alimentatori alle voci 85.03 e 85.04, gli amplificatori e i microfoni alla voce 85.14, i quadri di comando alla voce 85.19, le lampade a raggi infrarossi alla voce 85.20 e le fotocellule alla voce 85.21. Ciò tuttavia non significa che ciascun elemento di un'unità funzionale sia contemplato da una voce specifica. Qualora un elemento non sia espressamente compreso in alcuna voce dei Capitoli 84 e 85, esso va classificato in base al disposto delle lett. b) o c) della nota 2, a seconda che sia o no destinato «esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare» oppure ad un apparecchio o ad un congegno particolare.
A mio parere, pertanto, la prima parte della questione sottoposta alla Corte dal Bundesfinanzhof va risolta in senso affermativo e nulla autorizza a ritenere che la nota 2 si riferisca esclusivamente a parti di un'unità costituita da elementi saldamente fissati l'uno all'altro.
Anche la Commissione è di questo avviso, pur ponendo l'accento, dal canto suo, sulla norma generale n. 2, lett. a), figurante nel Titolo I, sub A, delle disposizioni preliminari della TDC, la quale stabilisce che «qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce della tariffa comprende questo oggetto anche se incompleto e non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le ca ratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito».
La Commissione assume che i rivelatori di cui trattasi potrebbero essere considerati come oggetti aventi le «caratteristiche essenziali» di impianti antifurto, anche se incompleti e non finiti, e pertanto compresi nella voce 85.17 in forza della norma generale sopra citata. Essa ammette tuttavia che, in un caso come quello presente, spetta al giudice nazionale giudicare se tale norma possa eventualmente trovare applicazione. Da parte mia, convengo con la Commissione su questo punto e mi limiterò ad aggiungere in primo luogo che il Bundesfinanzhof non ha sottoposto alla Corte nessuna questione concernente la possibile applicazione della norma generale suddetta e, in secondo luogo, che questa, qualora fosse considerata applicabile nella fattispecie come suggerito dalla Commissione, condurrebbe allo stesso risultato derivante dall'applicazione della nota 2, lett. b) della Sezione XVI.
Ritengo infine opportuno soffermarmi su un problema a proposito del quale il Bundesfinanzhof e la Commissione hanno espresso punti di vista fra loro divergenti. Il problema concerne la «NIMEXE», cioè la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri, istituita con regolamento (CEE) del Consiglio 24 aprile 1972, n. 1445 (modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 novembre 1975, n. 3065).
La NIMEXE ripartisce la voce 85.17 della TDC in tre «suddivisioni statistiche»:
«A.
Apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio.
B.
Altri apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva.
C.
Parti e pezzi staccati.»
La Commissione assume che la «suddivisione» C si riferisce alle parti e ai pezzi staccati che vanno classificati sotto la voce 85.17 in forza della nota 2, lett. b), della Sezione XVI.
Secondo il Bundesfinanzhof, le suddivisioni statistiche della NIMEXE non possono essere prese in considerazione ai fini dell'interpretazione della TDC. La Commissione, invece, è di avviso contrario e anzi sostiene che se la TDC e la NIMEXE fossero interpretate indipendentemente l'una dall'altra si perverrebbe a risultati contradditori. Essa si richiama, a questo proposito, al preambolo del regolamento n. 1445/72 (GU n. L 161 del 17. 7. 1972), nel quale, fra l'altro, è dichiarato quanto segue:
«gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali (Nomenclatura di Bruxelles); . . . d'altra parte essi hanno accettato la raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale, dell'8 dicembre 1960, relativa alla concordanza fra la nomenclatura di Bruxelles e la classificazione tipo per il commercio internazionale riveduta, adottata nel 1960 dal consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite; . . . pertanto la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa deve conformarsi alla nomenclatura di Bruxelles, nella sua versione attuale o futura, affinché i risultati delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra Stati membri possano essere forniti in base alle due nomenclature mondiali suddette.»
La Commissione cita inoltre l'art. 1, n. 1, lett. a), dello stesso regolamento, a norma del quale la NIMEXE è composta
«di rubriche che corrispondono a voci della nomenclatura per la classificazione delle merci nelle Tariffe doganali (Nomenclatura di Bruxelles), a sottovoci della nomenclatura della tariffa doganale comune o a suddivisioni statistiche di tali voci o sottovoci, oppure che rispondono, al di fuori di tale quadro, ad esigenze particolari.»
Così, solo in casi eccezionali si può ritenere che le rubriche della NIMEXE non corrispondano alle voci della TDC.
Anche su questo punto sono d'accordo con la Commissione. Potrebbero sussistere difficoltà di carattere tecnico nell'interpretare la TDC alla luce della NIMEXE qualora l'atto legislativo istituente la NIMEXE fosse posteriore a quello relativo alla TDC. Orbene, il testo della TDC da applicarsi nel caso presente è — come sottolinea lo stesso Bundesfinanzhof — quello vigente nel 1975, allegato al regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1974, n. 2658 e quindi nulla osta a che esso venga interpretato con l'ausilio della NIMEXE.
Vi suggerisco pertanto di risolvere la questione sottoposta Vi dal Bundesfinanzhof nel modo seguente: le note 2 e 5 della Sezione XVI della Tariffa doganale comune vanno interpretate nel senso che, in forza del loro combinato disposto, gli apparecchi elettrici destinati esclusivamente o principalmente ad essere usati come elementi di un impianto elettrico di segnalazione ottica o acustica compreso nella voce doganale 85.17 vanno classificati anch'essi sotto tale voce, anche se importati separatamente da altri elementi di detto impianto.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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