CONCLUSIONI (II) DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DELL'11 LUGLIO 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Per quanto concerne l'analisi, sotto il profilo giuridico, dei provvedimenti irlandesi su cui si discute nel presente procedimento, rinvio alle mie conclusioni del 21 maggio 1977.
1.
Nell'udienza odierna è stata ventilata la possibilità di separare il secondo decereto irlandese dal primo, il quale stabilisce un divieto generale di pesca nelle zone di cui trattasi e pertanto non ha, considerato in sé e per sé, carattere discriminatorio. A questo proposito, per completare l'analisi suddetta, vorrei osservare quanto segue. La Commissione e il governo irlandese hanno oggi concordemente sostenuto che un divieto totale di pesca non è necessario per la conservazione delle risorse ittiche; a mio avviso pertanto, un siffatto divieto, considerato isolatamente — cioè prescindendo da qualsiasi provvedimento complementare —, dovrebbe essere incompatibile con il principio della proporzionalità dei mezzi e quindi anche contrario al trattato.
2.
Nelle mie conclusioni del 21 maggio 1977 sottolineai inoltre che, per valutare la necessità dell'emanazione di un provvedimento provvisorio e cioè, più precisamente, per accertare l'esistenza del pericolo d'un danno grave e irreparabile, è necessario procedere ad un'analisi comparativa; a tale proposito, osservai che non era ancora sufficientemente chiara l'entità e la gravità del danno che poteva derivare all'industria olandese e francese della pesca. L'intervento del governo olandese e i dati prodotti nel frattempo dall Commissione hanno fornito su questo punto preziose delucidazioni. Ritengo che sia stato ormai dimostrato che i pescatori olandesi (42 pescherecci sono direttamente interessati dai provvedimenti irlandesi), nonché l'industria olandese di trasformazione del pesce, potrebbero subire un danno gravissimo e affatto irrimediabile qualora continuasse ad essere loro totalmente vietata la pesca nelle acque contemplate dai suddetti provvedimenti, soprattutto nel periodo luglio — settembre, particolarmente propizio per la loro attività. D'altra parte, mi sembra opportuno, nel presente contesto, tener conto del fatto che la prolungata esclusione dei pescherecci di taluni paesi terzi ha contribuito in misura notevole, come ha riferito la Commissione, ad alleggerire lo sfruttamento delle risorse ittiche esistenti nelle acque che circondano l'Irlanda. Stando così le cose, sono ormai convinto della necessità di disporre, mediante provvedimento provvisorio, la sospensione dei decreti irlandesi.
3.
Nell'ordinanza 22 maggio 1977, la Corte dichiarò di ritenere tale sospensione, in via di principio, giustificata; essa, tuttavia, non dispose subito in tal senso, ma credette opportuno dare al governo irlandese, agli altri Stati membri interessati ed alla Commissione la possibilità di negoziare una soluzione alternativa conforme al trattato. A seguito di tali negoziati, tutti gli Stati membri interessati hanno presentato programmi di pesca sui quali però, nonostante tutte le informazioni e i dati supplementari forniti su richiesta delle autorità irlandesi, non è stato fino ad oggi raggiunto alcun accordo. La Commissione, che ritiene tali programmi di pesca sostanzialmente soddisfacenti, ha chiesto in subordine alla Corte di ingiungere al governo irlandese di abrogare i decreti di cui trattasi e sostituirli con i suddetti programmi. Da parte mia, non penso che sia possibile emanare un siffatto provvedimento nell'ambito del presente procedimento: i programmi di pesca sollevano un gran numero di problemi particolari che la Corte, per di più in un procedimento sommario, non può risolvere per conto suo; essi, inoltre, come ammette la stessa Commissione, non possono essere inseriti tali e quali, senza alcuna modifica, in un provvedimento sostitutivo conforme al trattato. È chiaro, quindi, che non spetta alla Corte imporre tale soluzione alternativa mediante un provvedimento provvisorio.
4.
Ciò, tuttavia, non vuol dire che l'idea della sostituzione dei provvedimenti irlandesi con i programmi di pesca debba essere definitivamente accantonata. Poiché il nuovo governo irlandese è in carica da soli sei giorni e quindi non è stato, manifestamente, in grado i prendere una decisione in merito all'approvazione dei programmi di pesca come soluzione di ricambio, ritengo sia giusto tener conto di tale circostanza nel fissare la data alla quale i provvedimenti irlandesi dovranno essere sospesi. A questo proposito, un termine di 10-14 giorni mi sembra adeguato.
Vi suggerisco pertanto di ingiungere al governo irlandese, mediante provvedimento provvisorio, di abrogare i decreti controversi entro un termine di 10-14 giorni dalla data di emanazione della vostra ordinanza.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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