CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 17 NOVEMBRE 1977
Signor presidente,
signori giudici,
1.
Nella causa pendente davanti al Bundesfinanzhof della Repubblica federale tedesca, dalla quale ha tratto origine il presente procedimento, è in questione la classificazione tariffaria di libri illustrati, destinati essenzialmente a bambini in età prescolastica. Si tratta di libri composti ciascuno di 12 pagine non lacerabili di cartone, contenenti illustrazioni che occupano quasi interamente le pagine, e che sono accompagnate da didascalie di poche righe. Queste ultime descrivono o commentano l'immagine soprastante, aggiungendo in certi casi delle informazioni o delle idee che non sono direttamente fornite dall'immagine stessa. Talune di queste pubblicazioni perseguono anche uno scopo didattico: ad esempio, iniziare il fanciullo alla lettura del quadrante dell'orologio, o aiutarlo a comprendere l'utilità sociale di certe professioni.
Dato che, nei procedimenti di cui all'articolo 177 del Trattato CEE, la Corte è solo competente ad interpretare le norme comunitarie, senza poterle essa stessa applicare al caso di specie, ritengo superfluo soffermarmi a descrivere le caratteristiche specifiche dei diversi libri illustrati, che d'altronde sono già state ampiamente indicate nella relazione d'udienza.
Per quanto riguarda i fatti, basterà aggiungere che la controversia davanti al giudice germanico è sorta in seguito alla classificazione delle pubblicazioni di cui trattasi, effettuata il 30 marzo 1973 dall'Oberfinanzdirektion (OFD) della Repubblica federale, nella voce tariffaria 49.03 della Tariffa doganale comune. Queste voce si intitola: «album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini».
La ditta Carlsen-Verlag, dopo aver proposto reclamo contro la suddetta classificazione dell'Oberfinanzdirektion, ha impugnato davanti al Bundesfinanzhof la decisione di rigetto dell'OFD, sostenendo che i libri in questione debbono essere fatti rientrare nella voce tariffaria 49.01, la quale si intitola: «libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti».
Con ordinanza del 19 aprile 1977, la giurisdizione nazionale ha sospeso il procedimento e, a norma dell'articolo 177 del Trattato CEE, ha sottoposto a questa Corte la seguente questione:
«Come vada interpretata la nota 5 del capitolo 49 della Tariffa doganale comune; se, per stabilire se le illustrazioni costituiscano la caratteristica predominante di una pubblicazione, si possa tener conto semplicemente di criteri visivo-quantitativi, oppure si debba anche confrontarne l'importanza (ad esempio sotto il profilo pedagogico) con quella del testo; se le illustrazioni debbano essere considerate non subordinate al testo solo qualora il loro significato sostanziale risulti chiaro, anche prescindendo dal testo, a coloro cui la pubblicazione è normalmente destinata, oppure se tale subordinazione sussista già nel caso in cui il testo costituisca un ausilio essenziale per la comprensione delle immagini».
2.
Sappiamo che le note relative alla Tariffa doganale comune, scaturite dalla volontà del Consiglio, sono parte integrante delle voci a cui si riferiscono ed hanno pari forza vincolante, sia che ne costituiscano un'interpretazione autentica, sia che le completino (si veda da ultimo la sentenza della Corte in data 19 novembre 1975 nella causa 38/75, Nederlandse Spoorwegen, Raccolta 1975, p. 1440). Si comprende dunque l'importanza determinante che riveste l'interpretazione di tali note, al fine di stabilire correttamente l'ambito d'applicazione delle singole voci tariffarie.
La nota 5 al capitolo 49 della TDC, all'epoca in cui è sorta la controversia pendente davanti al giudice nazionale, era così redatta: «si considerano come “album o libri di immagini per bambini”, ai sensi della voce n. 49.03, gli album o libri nei quali le immagini o illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva ed il carattere essenziale della pubblicazione, mentre il testo, ove esista, ha semplice funzione di leggenda esplicativa». Questa formulazione della nota, pur mettendo in rilievo il criterio dell'interesse preminente dell'immagine rispetto al testo («maggiore attrattiva dell'immagine»), poteva far sorgere il dubbio che, quando il testo non si limitasse a spiegare l'immagine, ma vi aggiungesse elementi o informazioni in essa non compresi, la pubblicazione dovesse sfuggire all'applicazione della voce speciale 49.03, per rientrare nella voce 49.01 che presenta carattere generale.
Successivamente, nel corso della sua 35e-sima riunione (aprile 1976), il Comitato della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, senza manifestare in alcun modo la volontà di modificare il senso della nota considerata, ha apportato al testo francese una correzione che lo allinea al testo inglese, quale era stato redatto e posto in vigore già quattro anni prima. Quest'ultimo testo, adottato con regolamento 1/73 del Consiglio del 19 dicembre 1972, è così formulato: «For the purposes of heading n. 49.03, the expression “children's picture books” means books for children in which the pictures form the principal interest and the text is subsidiary». Il nuovo testo francese, adottato dal Consiglio con regolamento 2723/76 dell'8 novembre 1976, è il seguente: «On considère comme “albums ou livres d'images pour enfants”, au sens du no49.03, les albums ou livres pour enfants dont l'illustration constitue l'attrait principal et dont le texte n'a qu'un intérêt secondaire». È significativo quanto afferma tra l'altro il 2o considerando di questo regolamento (che riproduce con qualche modifica tutte le voci e le relative note della Tariffa doganale comune), e cioè che per migliorare il testo di alcune note «è necessario effetturare un certo numero di modifiche di ordine redazionale». Naturalmente, anche la altre versioni linguistiche, che erano allineate sulla versione francese, sono state modificate. Il testo italiano è attualmente così redatto: «si considerano come album o libri di immagini per bambini, ai sensi della voce 49.03, gli album o libri per bamini nei quali le immagini o illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha solamente un interesse secondario».
Tenuto conto sia del fatto che la versione inglese era già in vigore da tempo, sia dello scopo di semplice correzione redazionale perseguito con l'accennata modifica, mi pare ragionevole considerarla come una misura di armonizzazione linguistica, fondata sull'idea che il testo inglese esprimesse più chiaramente degli altri l'intento del legislatore e il contenuto normativo della disposizione all'esame. Si può dunque ritenere, a mio avviso, che questo contenuto sia rimasto invariato, e di conseguenza far ricorso all'ultima redazione della nota n. 5 nell'interpretare la voce tariffaria in questione, anche per l'epoca anteriore alla sua modifica, senza violare con ciò il principio della non retroattività delle norme che impongono oneri agli amministrati.
3.
Le osservazioni presentate nel corso del presente procedimento dalla ditta Carlsen e dalla Commissione hanno ulteriormente contribuito a mettere in evidenza la questione principale da risolvere: se una pubblicazione illustrata per bambini, in cui le immagini prevalgono nettamente sul testo scritto dal punto di vista quantitativo e della «attrattiva» per il piccolo lettore, possa sfuggire alla voce tariffaria speciale 49.03, per rientrare in quella generale 49.01, là dove il testo non si limita a descrivere l'immagine, ovvero a mettere in rilievo elementi che risultano già espressi visivamente, ma abbia un certo grado di autonomia, nel senso di arricchire l'illustrazione con altre informazioni o idee.
Dal confronto fra la redazione originaria e quella attuale della citata nota n. 5 al capitolo 49 della TDC mi sembra si debba dedurre che anche quando il testo che accompagna le illustrazioni di un album o libro per ragazzi non si limiti a spiegare il contenuto delle stesse, ma aggiunga qualcosa di nuovo, non ne risulterà per ciò stesso l'esclusione del libro o dell'album dalla voce n. 49.03, che costituisce la voce tariffaria specifica per i libri illustrati destinati all'infanzia. Per giungere a tale esclusione bisognerà che il testo scritto, invece di avere un carattere subordinato all'immagine, presenti interesse di per sè solo, abbia cioè valore e significato proprio anche indipendentemente dall'illustrazione.
Una conferma di questa tesi si ricava dalle note esplicative della Nomenclatura tariffaria di Bruxelles, che mi sembrano nello stesso senso della nota n. 5 al capitolo 49 TDC, e non in contrasto con essa, come ha ritenuto il Bundesfinanzhof.
Le note di Bruxelles precisano infatti che rientrano nella voce tariffaria 49.03 non soltanto gli album o libri di immagini destinati manifestamente alla ricreazione dei bambini, ma anche quelli aventi un intento pedagogico (quali sono, ad esempio, dei libri che tendono a fornire i primi elementi dell'alfabeto o del vocabolario), a condizione che l'illustrazione costituisca la maggiore attrattiva, e che il testo abbia soltanto un interesse secondario. Fra tali pubblicazioni, le note di Bruxelles citano gli abbecedari illustrati e i libri nei quali il senso della narrazione è espresso mediante una serie di immagini relative ai diversi episodi, accompagnate da una semplice didascalia o da una spiegazione sommaria relativa a ciascuna immagine. Secondo le stesse note, restano invece esclusi da quella voce tariffaria, e debbono essere compresi nella voce 49.01, gli album e i libri, anche se largamente illustrati, i quali contengono una narrazione continuativa, e non puramente episodica, e in cui le immagini illustrano degli episodi compresi nella narrazione stessa.
Risulta da questi chiarimenti che la destinazione dell'album o del libro al puro divertimento del fanciullo o ad uno scopo prevalentemente pedagogico non ha rilevanza ai fini della classificazione nell'una o nell'altra delle voci tariffarie di cui trattasi.
Sulla base dei testi comunitari, e alla luce delle indicazioni, autorevoli anche se non vincolanti, che emergono dalle note di Bruxelles, si giunge quindi ad un'interpretazione della voce doganale 49.03 che vi fa rientrare tutti i libri o album illustrati per bambini in cui il testo, pur se non si limita a descrivere o a spiegare le illustrazioni, non è tuttavia tale da rivestire per i suoi destinatari un interesse proprio, distinto dall'immagine.
È ancora il caso di osservare che questo risultato dell'interpretazione letterale e logica dei testi è conforme ad una considerazione di ordine sistematico, oltre che ad esigenze di ordine pratico relative allo svolgimento dei compiti delle autorità doganali. Dato che la Tariffa doganale comune prevede una voce apposita per gli album e i libri d'immagini per bambini, la quale nel sistema della Tariffa si distingue dalla voce generale «libri, opuscoli e stampati», la presenza dei due elementi caratteristici della voce più specifica — destinazione del libro all'infanzia e prevalenza quantitativa delle immagini sul testo — dovrà ritenersi «prima facie» sufficiente a classificare una pubblicazione in tale voce, a meno che non risulti che il testo ha anche un valore di per sè, indipendentemente dall'immagine. In altri termini, le autorità doganali, di fronte a pubblicazioni costituite per la più gran parte da illustrazioni, si potranno basare sulla presunzione che esse rientrino nella voce 49.03, e questa presunzione potrà essere infirmata solo quando risulti chiaramente il prevalente interesse del testo rispetto all'immagine.
4.
Per queste ragioni, concludo proponendo che la Corte risponda alla domanda, avente ad oggetto l'interpretazione in via pregiudiziale della nota n. 5 al capitolo 49 della Tariffa doganale comune, propostale con ordinanza del Bundesfinanzhof in data 19 aprile 1977, dichiarando che nello stabilire se le illustrazioni costituiscano la maggiore attrattiva di una pubblicazione per bambini, ai fini della classificaione tariffaria sotto la voce 49.03, ci si può basare in via presuntiva su criteri visivo-quantitativi, dai quali si dovrà prescindere solo qualora risulti che il testo riveste un interesse principale, cioè ha pieno valore di per sè, indipendentemente dall'immagine.
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