CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER
DEL 1O DICEMBRE 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
Il presente procedimento trae origine da una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte dal Bundesfinanzhof nell'ambito di una causa fra la ditta Ludwig Poppe di Amburgo, ricorrente, e l'Oberfinanzdirektion di Colonia, resistente.
Il 3 gennaio 1975 la ricorrente chiedeva alla resistente un parere tariffario vincolante («Verbindliche Zolltarifauskunft») circa la classificazione ai sensi della Tariffa doganale comune (TDC) di certi prodotti che essa desiderava importare nella Repubblica federale dagli Stati Uniti.
Gli articoli, posti in commercio sotto il nome di «Huron Copysette» e dei quali alcuni esemplari sono stati prodotti in giudizio su richiesta della Corte, sono un tipo di materiale di cancelleria e vengono usati per facilitare la battitura a macchina di più copie d'un testo mediante la carta carbone. Un «Copysette» consiste di due fogli di carta delle stesse dimensioni (21 x 29,7 cm, cioè formato DIN A 4) leggermente attaccati insieme ad una delle estremità. Uno di essi è un foglio di carta carbone, l'altro un foglio di carta velina normale, aderente al lato spamalto del foglio di carta carbone. I due fogli possono essere inseriti insieme in una macchina da scrivere sotto il foglio sul quale sarà battuto l'originale del testo. Dopo la battitura, essi possono venir separati e la carta carbone gettata via. Il «Copysette» viene, a quanto pare, venduto in scatole da 500 esemplari.
Il 18 febbraio 1975 la resistente emetteva un parere tariffario vincolante con cui classificava i prodotti sotto la voce 48.18 della TDC (GU 1o novembre 1974, n. L 295) («Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone»). Le aliquote di dazio contemplate per la suddetta voce erano le seguenti: dazi autonomi 21 %, dazi convenzionali 15 %.
Con lettera del 7 marzo 1975 la ricorrente contestava il parere chiedendo che la resistente classificasse i prodotti sotto la voce 48.13 («Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili)»), per la quale erano contemplate le seguenti aliquote: dazi autonomi 19 %, dazi convenzionali 12 %.
Il 28 agosto 1975 la resistente respingeva l'opposizione e confermava la propria precedente decisione.
La ricorrente ha ora impugnato il provvedimento dinanzi al Bundesfinanzhof. In tal sede essa, pur continuando come prima a sostenere che i prodotti vanno classificati sotto la voce 48.13, ha proposto anche una soluzione alternativa, affermando che essi potrebbero altresí rientrare nella voce 48.15. La suddetta voce è del seguente tenore:
«Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:
A)
Nastri per usi adesivi, di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata;
B)
altri»
e contempla le seguenti aliquote: dazi autonomi 19 %, dazi convenzionali 12 %.
Nell'ordinanza di rinvio il Bundesfinanzhof osserva che la carta carbone da sola è menzionata nella voce 48.13, mentre la carta velina da sola figura nella voce 48.15 B. Il problema qui in esame consiste nella classificazione di articoli composti dell'uno e dell'altro dei suddetti prodotti.
La questione effettivamente sottoposta alla Corte dal Bundesfinanzhof è la seguente:
«Se la voce 48.15 della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che essa comprende unicamente carte di un solo tipo, come i nastri per usi adesivi di cui alla voce 48.15 A, e non già carte di tipi differenti, unite fra loro in modo da formare gruppi di fogli e menzionate espressamente di volta in volta da voci tariffarie diverse o in queste comprese, come la carta carbone di cui alla voce48.13 e la carta per copie, quale carta tagliata di cui alla voce 48.15 B, oppure siffatti gruppi di fogli rientrino automaticamente sotto la voce 48.18, quali altri prodotti cartotecnici, da scuola, da ufficio e da cartoleria, di carta.»
La ricorrente e la Commissione hanno depositato osservazioni scritte.
In sostanza, la ricorrente afferma che tutti i prodotti di cui alla voce 48.18 hanno in comune la caratteristica di risultare da una vera e propria lavorazione come può essere la rilegatura o la stampa, effettuata sui fogli di carta o di cartone che ne costituiscono la materia prima.
Le merci di cui è causa dovrebbero pertanto, a parere della ricorrente, venire classificati come «[prodotti] simili [alla carta carbone]» ai sensi della voce 48.13 oppure come «altra carta … tagliata per un uso determinato» ai sensi della voce 48.15. Dinanzi al Bundesfinanzhof la ricorrente s'è richiamata in una certa misura alle Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles concernenti la voce 48.13, ma dinanzi a questa Corte non ha più fatto valere tale argomento.
La Commissione, da parte sua, ritiene esatta la classificazione dei prodotti effettuata dalla resistente, cioè la classificazione sotto la voce 48.18.
Superata qualche incertezza, sono giunto anch'io alla stessa conclusione.
Mi sembra che sia importante tener presente la struttura del cap. 48 della TDC: esso è diviso in due parti, di cui la prima è intitolata «Carta e cartoni in rotoli o in fogli» e la seconda «Carta e cartoni tagliati per un uso determinato; lavori di carta e di cartone.» È palese che i prodotti di cui si discute non appartengono alla prima parte. Le prime cinque voci della seconda parte comprendono ciascuna un particolare tipo di carta o di cartone. Per dirla in breve, la voce 48.10 si riferisce alla carta da sigarette, la 48.11 alla carta da parati, la 48.12 ai copripavimenti di carta o di cartone, la 48.13 a prodotti di cui s'è già detto, la 48.14 alla carta da lettere e simili. Segue la voce 48.15 che, di fronte alle voci sopra citate, costituisce una voce di riserva comprendente altri tipi carta o di cartone. Gli articoli lavorati di carta o di cartone sono invece compresi nelle voci che vanno dalla 48.16 alla 48.21. Non è necessario illustrarle tutte. Per quanto riguarda il materiale di cancelleria, la voce di riserva è la 48.18, che menziona espressamente «altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria».
Mi sembra che un articolo composto di due differenti tipi di carta non possa rientrare in alcune delle voci che vanno dalla 48.10 alla 48.15, ciascuna delle quali si riferisce ad un solo tipo di carta. Esso deve rientrare in una delle voci che vanno dalla 48.16 alla 48.21, fra cui la voce adatta è la 48.18.
Questa impressione è, secondo me, confermata dalla lettura delle Note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles. Le note concernenti la voce 48.13, in particolare, si riferiscono più volte alla «carta normale» in modo tale da render chiaro che i loro autori hanno operato una distinzione fra la carta in qualche modo lavorata per trasformarla in «carta per riproduzione di copie» e la «carta normale» non sottoposta a tale lavorazione, facendo rientrare la prima nella suddetta voce ed escludendone la seconda.
Il Bundesfinanzhof suggerisce una soluzione alternativa nel senso che i prodotti in esame potrebbero a prima vista essere classificati sotto una qualunque delle tre voci 48.13, 48.15 e 48.18 e che di conseguenza andrebbe applicata la regola generale d'interpretazione n. 3. Accogliendo questa tesi (che io, naturalmente, non condivido), si giungerebbe, penso, al medesimo risultato visto che non dovrebbero entrare in giuoco né la lettera (a), né la lettera (b) della regola generale n. 3 e si applicherebbe quindi la lettera (c), in base alla quale prevarrebbe la voce comportante l'aliquota di dazio più elevata, cioè proprio la voce 48.18.
Propongo pertanto di risolvere la questione sottoposta alla Corte dal Bundesfinanzhof come segue:
La voce 48.15 della TDC va interpretata nel senso che essa non comprende il materiale di cancelleria formato da fogli di differenti tipi di carta attaccati insieme, qualora questi differenti tipi di carta di per sé considerati figurino in voci diverse della TDC, e che il materiale di cancelleria di questo genere rientra nella voce 48.18.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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