CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL DEL 5 LUGLIO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nell'ambito del programma adottato il 28 maggio 1969 per eliminare gli ostacoli di ordine tecnico agli scambi, derivanti da disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri (GU n. C 76 del 17 giugno 1969, pag. 1), il Consiglio emanava il 4 marzo 1974 la direttiva n. 74/150/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (GU n. L 84 del 28 marzo 1974, pag. 10), la quale instaura, per i trattori agricoli o forestali, montati su pneumatici e muniti di due assi, aventi una velocità massima compresa fra 6 e 25 km/h, l'«omologazione CEE» che si affianca all'omologazione nazionale di carattere generale. Secondo l'art. 2, lett. b), della direttiva, s'intende per omologazione CEE «l'atto mediante il quale uno Stato membro constata che un tipo di trattore soddisfa alle prescrizioni tecniche delle direttive particolari e alle verifiche previste dalla scheda di omologazione CEE il cui modello figura nell'allegato II».
Il regime dell'omologazione CEE si fonda sul principio del riconoscimento reciproco dei controlli effettuati dalle autorità nazionali competenti, nonché del certificato di conformità che accompagna i trattori e consente loro di circolare e di essere posti in commercio liberamente nell'ambito del mercato comune.
Per dar corpo alla direttiva «quadro» n. 74/150/CEE sono state emanate, fra l'altro, le seguenti quattro direttive:
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direttiva del 4 marzo 1974, n. 74/151/CEE, relativa ad alcuni elementi e caratteristiche dei trattori (peso massimo autorizzato a pieno carico — posizione e montaggio delle targhe d'immatricolazione posteriori, serbatoi di carburante liquido, zavorrature, segnalatori acustici, livello sonoro ammissibile e dispositivo di scappamento) (GU n. L 84, del 28 marzo 1974, pag. 25);
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direttiva del 4 marzo 1974, n. 74/152/CEE, relativa alla velocità massima e alle piattaforme di carico (GU n. L 84, del 28 marzo 1974, pag. 33);
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direttiva del 25 giugno 1974, n. 74/346/CEE, relativa ai retrovisori (GU n. L 191, del 15 luglio 1974, pag. 1);
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direttiva del 25 giugno 1974, n. 74/347/CEE, relativa al campo di visibilità e ai tergicristallo (GU n. L 191, del 15 luglio 1974, pag. 5).
Considerato che la Repubblica italiana non aveva adottato entro i termini fissati nelle direttive i provvedimenti necessari per adempiere gli obblighi impostile dalle direttive stesse, la Commissione dava inizio, con nota 14 aprile 1976, al procedimento per violazione del Trattato contemplato dall'art. 169 del Trattato CEE e proponeva infine alla Corte di giustizia, in data 6 giugno 1977, il presente ricorso, con cui chiedeva:
1.
di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo attuato nel termine previsto le disposizioni necessarie per conformarsi alle direttive nn. 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE e 74/347/CEE del Consiglio, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nel settore dei trattori agricoli o forestali a ruote, aveva mancato ad uno degli obblighi che ad essa incombevano in virtù del Trattato,
2.
di condannare la Repubblica italiana alle spese del giudizio.
La convenuta si difende affermando di aver incontrato particolari difficoltà a causa del fatto che la materia oggetto delle direttive rientrava, per l'ordinamento nazionale, nella competenza di diversi ministeri. Un primo schema di disegno di legge — essa aggiunge — non ha potuto venire approvato a motivo della fine anticipata della legislatura nel 1976. Ora tuttavia è entrata in vigore, il 26 agosto 1977, la legge 8 agosto 1977, n. 572, che provvede a recepire nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva «quadro» n. 74/150/CEE ed enuncia le modalità per l'attuazione delle direttive particolari, emanate o emanande. L'art. 3 della predetta legge dispone che le corrispondenti prescrizioni tecniche vengano emanate con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro dei trasporti, di concerto con gli altri ministri di volta in volta interessati. Almeno per quanto riguarda la direttiva «quadro» n. 74/150/CEE è quindi venuta a mancare la materia del contendere. Inoltre — conclude la convenuta — non è possibile riscontrare alcuna sostanziale violazione del principio della libera circolazione delle merci.
È pacifico che la convenuta non ha adottato i provvedimenti necessari per adempiere gli obblighi impostile dalle direttive del Consiglio di cui si discute nemmeno entro l'ulteriore termine di un mese, fissatole dal parere motivato del 1o ottobre 1976. Pertanto, anche al momento della proposizione del ricorso, avvenuta soltanto il 6 giugno 1977, sussistevano i presupposti per dichiarare, come richiesto dalla ricorrente, che la convenuta aveva violato il Trattato.
Contro questa constatazione nulla possono i richiami della convenuta alle difficoltà derivanti dalla competenza di più ministeri e dallo scioglimento anticipato del Parlamento. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, che non è qui più il caso di citare per esteso, lo Stato convenuto a norma dell'art. 169 del Trattato CEE va ritenuto responsabile dei ritardi e delle difficoltà risultanti dal suo ordinamento nazionale.
Circa il richiamo della convenuta alla legge 8 agosto 1977, n. 572, che è entrata in vigore il 26 agosto 1977, cioè durante la fase scritta del presente procedimento, anche la ricorrente non ha negato nella fase orale che con ciò si è posto riparo per quanto riguarda la direttiva «quadro» n. 74/150/CEE — ma soltanto con riferimento a questa direttiva — alla violazione del Trattato. Quand'anche la ricorrente non volesse trarre da questa circostanza alcuna conseguenza per l'eventuale modifica delle sue conclusioni, occorrerebbe, secondo me, riconoscere che, sotto questo aspetto, un avvenimento verificatosi prima che terminasse la fase orale del procedimento ha fatto venir meno la materia del contendere ed impedisce di condannare la convenuta per violazione del Trattato. Ciò si evince già dall'art. 171 del Trattato CEE, secondo cui lo Stato membro riconosciuto responsabile di violazione del Trattato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa. A sostegno della mia tesi ricordo la sentenza pronunziata dalla Corte nella causa 48/71 (Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, 13 luglio 1972, Racc. 1972, pag. 519). In quella causa, sebbene la violazione del Trattato che costituiva oggetto del ricorso avesse avuto termine soltanto dopo la conclusione delle fasi scritta ed orale del procedimento, la Corte rinunciò alla sentenza di condanna per violazione del Trattato e prese semplicemente atto della circostanza che la Repubblica italiana aveva posto termine alla violazione dei suoi obblighi che le veniva addebitata. Ad ogni modo, la Corte addossò alla Repubblica italiana le spese del giudizio, perché il ricorso aveva avuto fondamento sino al termine della fase orale. Nel presente caso, condivido questa impostazione. Anche nella parte in cui ritengo cessata la materia del contendere, penso che la convenuta debba sopportare le spese del giudizio in quanto essa ha posto fine alla violazione del Trattato soltanto dopo la presentazione del ricorso e durante la fase scritta del procedimento.
Quando la convenuta sostiene che il ritardo nell'attuazione delle direttive non ha portato ad alcuna violazione sostanziale del principio della libera circolazione delle merci, ciò è irrilevante per la semplice considerazione che già il non aver tempestivamente recepito le direttive nell'ordinamento nazionale costituisce violazione del Trattato. Inoltre, la ricorrente ha ricordato, nella fase orale del procedimento, che anche dopo l'emanazione della legge n. 572 i produttori italiani continuano ad incontrare notevoli difficoltà per far rilasciare ai loro prodotti un certificato di conformità, quando si basano sulle prescrizioni tecniche italiane tuttora in vigore. Non intendo esaminare se, come afferma la ricorrente alquanto in contrasto con le restanti argomentazioni, le prescrizioni tecniche del Consiglio siano già adesso norme direttamente efficaci nel senso che possono essere invocate anche dai produttori. A mio parere, già il principio della certezza del diritto esige che le prescrizioni tecniche siano trasformate in diritto interno per giungere alla conoscenza generale degli interessati e per essere anche effettivamente applicate da tutti gli organi statali subordinati. Questa opinione è, a quanto sembra, condivisa dal legislatore e dal Governo italiano, come risulta dall'art. 3 della legge n. 572 e, rispettivamente, dall'arringa del rappresentante della convenuta all'udienza. Non si può tuttavia negare che il diritto italiano non è stato ancora adeguato, secondo la procedura di cui all'art. 3 della legge n. 572, alle quattro direttive tecniche menzionate nel ricorso. Sotto questo aspetto, quindi, la situazione giuridica che costituisce violazione del Trattato permane tuttora.
Propongo pertanto:
1.
di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo tempestivamente adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive del Consiglio nn. 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE e 74/347/CEE, è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato;
2.
per il resto, di dichiarare cessata la materia del contendere;
3.
di addossare alla convenuta le spese del giudizio.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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