CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 25 GENNAIO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il presente procedimento trae origine da una domanda di pronunzia pregiudiziale sottopostaci dalla Tariefcommissie dei Paesi Bassi, dinanzi a cui pende un ricorso interposto dal direttore della Universiteitskliniek voor Hart- en Vaat-chirurgie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht (Clinica universitaria di chirurgia cardiovascolare dell'Ospedale accademico di Utrecht) contro un provvedimento emanato dall'Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Utrecht (Ispettore dei dazi doganali e delle imposte di consumo di Utrecht) circa l'assoggettabilità a dazio doganale in base alla tariffa doganale comune di un apparecchio importato per conto della Universiteitskliniek. L'apparecchio in questione, fabbricato dalla Beckman Instruments International SA di Ginevra (in prosieguo «Beckman»), è descritto come uno «spettrofotometro ultravioletto ACTA M-VI». Esso doveva essere utilizzato nel laboratorio biochimico della Universiteitskliniek per l'analisi di campioni di sangue. La controversia di cui è stata investita la Tariefcommissie verte sostanzialmente sul punto di stabilire se detto apparecchio abbia titolo all'esenzione dal dazio in base alla disciplina comunitaria concernente l'importazione, in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune, «degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale» (regolamento (CEE) del Consiglio 10 luglio 1975, n. 1798, e regolamento (CEE) della Commissione 2 dicembre 1975, n. 3195).
Ilpreambolo del testé citato regolamento del Consiglio si richiama all'accordo sull'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, generalmente noto come «Accordo di Firenze», elaborato sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). Di tale accordo, che è entrato in vigore il 21 maggio 1952, sono firmatari tutti gli Stati membri, eccettuata l'Irlanda, che però, a quanto ci ha riferito la Commissione, dovrebbe aderirvi fra breve.
L'accordo di Firenze si propone, come risulta dal suo preambolo, di agevolare «la libera circolazione di libri, di pubblicazioni e di materiale educativo, scientifico e culturale» in modo da promuovere «la libera circolazione delle idee e delle conoscenze e, in generale, la più vasta diffusione possibile delle diverse forme in cui si esprimono le varie civiltà», cosa ritenuta «di importanza sostanziale tanto per il progresso intellettuale quanto per la comprensione inter-nazionale, e quindi per il mantenimento della pace mondiale».
Nell'art. 1 dell'accordo gli Stati contraenti si impegnano a non applicare dazi doganali o altre tasse sulla (o in relazione alla) importazione di alcuni prodotti, fra cui i materiali scientifici elencati nell'allegato D dell'accordo fabbricati in un altro Stato contraente, fatte salve le condizioni illustrate in detto allegato. L'allegato D reca l'intestazione «Apparecchi e strumenti scientifici» ed è del seguente tenore:
«Apparecchi e strumenti scientifici, destinati esclusivamente ad usi didattici o alla ricerca scientifica pura, a condizione:
(a)
che i predetti apparecchi e strumenti scientifici siano consegnati ad istituti scientifici o educativi, pubblici o privati, autorizzati dalle autorità competenti del paese d'importazione a ricevere tali articoli in franchigia, e siano adoperati sotto il controllo e la responsabilità dei predetti istituti;
(b)
che strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non vengano prodotti nel paese di importazione».
Dal preambolo e dalle disposizioni del regolamento del Consiglio n. 1798/75 si evince con chiarezza, come la Commissione ha posto in rilievo dinanzi a noi, che esso si fondava largamente sull'accordo di Firenze. Il regolamento intendeva fra l'altro realizzare l'applicazione uniforme in tutta la Comunità delle franchigie doganali a beneficio degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale ed il trattamento della Comunità come un unico paese ai fini della norma secondo cui strumenti ed apparecchi scientifici non possono fruire della franchigia, se strumenti od apparecchi di valore scientifico equivalente vengono fabbricati nel «paese d'importazione». In udienza la Commissione ci ha detto che l'accordo di Firenze non è stato formalmente modificato per tener conto di quest'ultima circostanza, la quale però è stata posta sul tappeto dalla Commissione nel corso dei negoziati per un nuovo protocollo da aggiungere all'accordo, giacché i problemi derivanti dall'accordo vengono ora trattati dalla Commissione per conto della Comunità. Sembra, in verità, che alla luce della discrepanza esistente tra la precisa formula «Stati contraenti», usata costantemente nell'accordo, ed il termine più vago «paese d'importazione», adoperato nell'allegato D, il trattamento della Comunità come una singola entità a tale scopo possa essere giustificato in base all'accordo così com'è ora. Non è comunque necessario che io mi attardi su questo punto, il quale è del tutto estraneo al presente caso.
La norma che va interpretata nel presente procedimento è l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1798/75 (GU 15 luglio 1975, n. L 184), che è del seguente tenore:
«Gli strumenti e apparecchi scientifici… importati esclusivamente ai fini dell'insegnamento o della ricerca scientifica pura sono ammessi al beneficio della franchigia dai dazi della tariffa doganale comune, allorché:
a)
sono destinati:
—
agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica nonché ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica;
—
agli istituti scientifici o d'istruzione a carattere privato, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia
e quando:
b)
strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente non sono fabbricati nella Comunità.»
L'art. 3, n. 2, concerne l'importazione in franchigia di elementi, pezzi di ricambio a accessori necessari al funzionamento degli strumenti o apparecchi importabili essi stessi in franchigia a norma dell'art. 3, n. 1.
L'art. 3, n. 3, definisce la «ricerca scientifica pura» come la «ricerca effettuata a fini non commerciali». Esso contiene anche dettagliate definizioni — su cui non occorre dilungarsi — del valore scientifico equivalente e delle circostanze nelle quali uno strumento o apparecchio scientifico può essere conside-rato come fabbricato nella Comunità.
L'art. 3, n. 4, dispone quanto segue:
«Sono in ogni caso esclusi dalla franchigia i materiali d'equipaggiamento usuali, a meno che essi non presentino alcune particolarità che non possiedono i materiali fabbricati nella Comunità.»
Non è facile interpretare l'art. 3, n. 4. A parere della Commissione, occorre intenderlo nel senso che gli strumenti ed apparecchi «scientifici» vanno contrapposti ai «materiali d'equipaggiamento usuali», sebbene anche questi ultimi possano fruire dell'esenzione ove presentino «alcune particolarità che non possiedono i materiali fabbricati nella Comunità». Secondo un'altra interpretazione, gli strumenti ed apparecchi «scientifici» stessi possono essere «usuali» oppure «eccezionali» e solo quelli del secondo tipo possono fruire dell'esenzione. Un terzo punto di vista, che io preferisco, è quello secondo cui l'art. 3, n. 4, intende facilitare l'interpretazione dell'art. 3, n. 1, e non aggiunge di per sé né sottrae nulla al contenuto dispositivo della predetta norma.
Potete quindi constatare che, come difatti ha sostenuto la Commissione, un materiale, per beneficiare della franchigia contemplata dall'art. 3, deve possedere quattro requisiti, cioè :
1)
essere uno «strumento o apparecchio scientifico»;
2)
essere importato esclusivamente per scopi didattici o per la ricerca scientifica pura, intesa nel senso di ricerca effettuata a fini non commerciali;
3)
essere destinato ad un istituto del tipo di quelli menzionati nell'art. 3, n. 1, a)
4)
essere uno strumento o apparecchio che non trovi equivalenti fra gli strumenti o apparecchi scientifici prodotti nella Comunità.
Mi sembra opportuno dire subito che, in seguito alle indagini effettuate dalla Tariefcommissie, le condizioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 possono considerarsi soddisfatte nel presente caso. I dubbi della Tariefcommissie riguardano soltanto la condizione di cui al n. 1.
Prima di esaminare la natura di questi dubbi e le questioni effettivamente sottoposte alla Corte dalla Tariefcommissie, ritengo di dover ricordare che gli artt. 7 e 8 del regolamento n. 1798/75 hanno istituito un «comitato per le franchigie doganali», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Detto comitato ha il compito di esaminare «ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento che venga sollevato dal suo presidente». L'art. 9 stabilisce una procedura, analoga alla nota «procedura del comitato di gestione», per l'adozione delle disposizioni necessarie all'applicazione di taluni articoli del regolamento, fra cui l'art. 3. Con questa procedura è stato emanato il regolamento della Commissione n. 3195/75.
Gli artt. 4 e 5 di tale regolamento fissano una complessa procedura per accertare, nel caso d'una domanda di concessione di franchigia ai sensi del precedente art. 3, se le condizioni di cui ai nn. 1 e 4 siano effettivamente soddisfatte, quando le informazioni in possesso dell'autorità competente dello Stato membro interessato non consentono a quest'ultima di risolvere essa stessa tali questioni, o l'una o l'altra di esse. Detta procedura culmina, nei casi più difficili e incerti, nel rinvio ad un gruppo di esperti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, che si riunisce nell'ambito del comitato delle franchigie doganali. Dopo di ciò la Commissione prende una decisione. (Spetta all'autorità competente dello Stato membro decidere in ogni singolo caso se siano soddisfatte le condizioni di cui ai nn. 2 e 3). Non mi sembra necessario, signori, farvi perdere tempo spiegandovi le ragioni per cui tale procedura non è stata seguita nel presente caso: esse risultano in modo sufficiente-mente chiaro dalla domanda di pronunzia pregiudiziale che vi ha sottoposto la Tariefcommissie. Il motivo per cui l'esistenza di tale procedura c'interessa in questa sede è il seguente: si tratta della procedura mediante cui sono state adottate due decisioni della Commissione che la Tariefcommissie menziona nell'ordinanza di rinvio e che la Commissione stessa ricorda, insieme con altre, nelle sue osservazioni, laddove — pur non ritenendole ovviamente in alcun modo vincolanti per la Corte — afferma che tali decisioni indicano i criteri in base ai quali va accertato se un certo materiale sia o meno un apparecchio o strumento scientifico.
Le indicazioni che esse forniscono mi sembrano, in realtà, limitate. Sono tutte quante decisioni ad hoc, adottate ciascuna con riferimento ad un caso particolare e fornite d'una motivazione assai succinta.
Per quanto riguarda le decisioni favorevoli, la motivazione è rappresentata, la dove è più dettagliata, da formule secondo cui l'apparecchio in questione è «specialmente adattato alla ricerca scientifica» o «specificamente adattato alla ricerca scientifica» o «evidentemente destinato ad essere impiegato nella ricerca scientifica» o «specialmente adattato all'insegnamento e alla ricerca scientifica pura» in un determinato settore. Queste formule, pur descrivendo senza dubbio con esattezza il materiale di cui si trattava nei vari casi, non contengono tuttavia una definizione di ciò che costituisce uno strumento o apparecchio «scientifico». Attribuendo loro il valore d'una definizione di questo tipo, si renderebbe superflua la condizione n. 1, che non direbbe allora nulla di più di quanto già non dica la condizione n. 2.
Le decisioni negative sono meno numerose. Una di esse spiega che l'apparecchio in esame «consiste in una pressa ad iniezione d'uso corrente manifestamente utilizzabile in tutti i settori della produzione commerciale che si servono del modellamento per iniezione» e che «non è dotato di alcun dispositivo particolare per un'utilizzazione specifica a fini scientifici» (decisione 76/545/CEE del 1o giugno 1976); un'altra afferma che l'apparecchio in esame non comporta «alcun dispositivo particolare per un'utilizzazione specifica a fini scientifici e che, di conseguenza, non è possibile distinguerlo dai materiali d'uso corrente di cui sono forniti i laboratori utilizzati dalle imprese per scopi industriali e commerciali» (decisione 76/811/CEE del 5 ottobre 1976); una terza precisa che gli apparecchi in esame «non sono dotati di alcun dispositivo particolare per un'utilizzazione specifica a fini scientifici» ma che «si tratta invece di apparecchi evidentemente utilizzabili in tutti i campi della produzione commerciale o industriale» (decisione 77/61/CEE del 22 dicembre 1976). Le motivazioni enunciate in tali decisioni non servono neppure come indizio delle opinioni della Commissione: quest'ultima ha infatti affermato, dinanzi a voi, di non ritenere che la possibilità di impiego commerciale o industriale d'uno strumento o apparecchio ne escluda necessariamente il carattere scientifico. Tutt'al più — essa ha precisato — il largo impiego d'un apparecchio o strumento a fini industriali o commerciali potrebbe indicare ch'esso era probabilmente destinato a scopi non scientifici, sebbene, in ultima analisi, il giudizio su questo punto dipenda dalle caratteristiche oggettive del materiale stesso. Ogni diversa conclusione renderebbe anche qui superflua la condizione n. 1 che si limiterebbe a ripetere la condizione n. 2.
Dinanzi alla Tariefcommissie l'Ispettore resistente ha affermato che lo spettrofotometro di cui trattasi non poteva essere considerato come uno strumento o apparecchio scientifico, giacché lo. si poteva impiegare «per scopi più generali». A conferma della propria tesi, egli ha menzionato l'opuscolo illustrativo pubblicato dalla Beckman, copia del quale è stata giustamente inclusa nella documentazione che la Tariefcommissie ha inviato alla Corte. Vi si parla di tre modelli di spettrofotometri fabbricati dalla Beckman: «ACTA M-IV», «ACTA M-VI» e «ACTA M-VII». Di tutti e tre si dice che sono «destinati allo sperimentatore e al ricercatore d'alto livello nell'industria, nell'insegnamento, nella medicina legale, nella biomedicina e nell'analisi idrologica». Per quanto riguarda il modello ACTA M-VI, l'unico di cui si discute in questa sede, l'opuscolo afferma: «Nei laboratori industriali e di controllo della qualità l'ACTA M-VI trova significativo impiego per l'analisi di sostanze chimiche, di prodotti farmaceutici, di sostanze inquinanti presenti nell'aria o nell'acqua, di materiali sintetici, e di moltissimi altri materiali. Gli ospedali e i laboratori biomedici constateranno che l'ACTA M-VI è particolarmente utile per gli studi sulle proteine e sull'acido nucleico, per l'analisi di campioni, e per altre raffinate applicazioni mediche che non richiedano l'uso di quasi-infrarossi». Sono questi, immagino, i passi cui s'è riferito l'Ispettore.
Come ho già detto, concordo con la Commissione nel ritenere che la possibilità d'un impiego diverso dall'attività didattica o dalla ricerca scientifica pura non impedisca ad uno strumento o apparecchio di essere qualificato «scientifico» così da soddisfare la condizione n. 1. L'esistenza stessa della condizione n. 2 implica che uno strumento o apparecchio scientifico possa essere usato per scopi diversi da quelli testé menzionati. Ritengo perciò pienamente giustificati i dubbi della Tariefcommissie circa la fondatezza degli argomenti dedotti dall'Ispettore.
Con ciò però il caso non è risolto. Quantunque il ricorrente non fosse comparso in udienza né si fosse fatto rappresentare, la Tariefcommissie ha argomentato «motu proprio» che, forse, l'art. 3 del regolamento del Consiglio va interpretato nel senso che, con riferimento ad una singola importazione, devono essere soddisfatte, per ottenere la franchigia, soltanto le condizioni nn. 2, 3 e 4. La Tariefcommissie ha definito tale interpretazione come implicante l'applicazione d'un «criterio soggettivo».
Ed è così che le questioni pregiudiziali da essa propostevi sono (in sostanza) le seguenti :
1.
Se l'art. 3 del regolamento n. 1798/75 implichi esclusivamente un criterio soggettivo d'apprezzamento dell'utilizzazione scientifica d'un apparecchio scientifico.
2.
Se, in caso di soluzione negativa, la semplice circostanza che l'apparecchio sia usato nell'industria, o perlomeno in altra sede, per scopi commerciali conduca ad escludere il diritto alla succitata franchigia.
3.
Se, in caso di soluzione negativa della seconda questione, esistano nei succitati regolamenti altri o più criteri alla cui stregua vada esaminato il diritto alla succitata franchigia.
Circa la questione n. 1 direi anzitutto che, secondo me, l'impiego dei termini «soggettivo» e «oggettivo» in un simile contesto è rischioso, potendo essi, qualora non siano accuratamente spiegati, significare per chi una cosa, per chi un'altra. In secondo luogo, mi sembra innegabile che per ottenere la franchigia si debba soddisfare anche la condizione n. 1 non meno delle altre tre. Come ha fatto notare la Commissione, non tutto il materiale adoperato in un laboratorio costituisce uno strumento o apparecchio «scientifico». Si pensi, per esempio, alle matite, alle cartelle per scrivere, agli scaldaacqua, alle batterie, ai camici bianchi, agli schedari, etc. Più ancora, ciò che costituiva ieri uno strumento o apparecchio scientifico può essere diventato oggi una macchina industriale o addirittura un prodotto a disposizione delle famiglie, così come gli strumenti e apparecchi scientifici odierni potrebbero diventare in futuro macchine industriali o beni di consumo. Si tratta d'un processo in continuo sviluppo. È vero che l'applicazione della condizione n. 4 dovrebbe nella generalità dei casi impedire la concessione della franchigia a simili prodotti d'uso corrente, ma l'art. 3 del regolamento del Consiglio, conformemente all'accordo di Firenze, non concede la franchigia doganale al materiale non scientifico, anche se importato, a fini didattici o di ricerca scientifica pura, da un istituto del tipo di quelli descritti dall'art. 3, n. 1, a) ed anche se di un tipo non fabbricato nella Comunità.
Risolverei perciò la questione n. 1 affermando che l'esenzione concessa dall'art. 3 del regolamento n. 1798/75 non si applica a strumenti ed apparecchi non «scientifici».
Della questione n. 2 ritengo d'aver già parlato abbastanza. La soluzione deve essere negativa.
La questione veramente difficile è la n. 3. A prima vista né l'accordo di Firenze né i regolamenti comunitari fissano alcun criterio per accertare se un determinato strumento o apparecchio abbia o meno carattere «scientifico». Si potrebbe affermare che si tratta, in ogni caso, di un problema di fatto o di misura da risolvere secondo il buonsenso. Ciò è senz'altro ampiamente vero, ma non mi sembra fornire una risposta completa. Né mi pare soddisfacente la soluzione suggerita dalla Commissione, secondo cui si dovrebbe intendere per «strumento o apparecchio scientifico» uno strumento o apparecchio avente caratteristiche specifiche tali da renderlo adatto alla ricerca scientifica. Detta soluzione, oltre ad essere piuttosto vaga e di difficile applicazione per l'autorità amministrativa e giudiziaria, trascura la circostanza che l'art. 3 del regolamento n. 1798/75 si riferisce tanto all'attività didattica quanto alla ricerca scientifica.
A mio giudizio, ciò che caratterizza uno strumento o apparecchio scientifico è il fatto che esso può venir usato soltanto da scienziati o sotto la loro direzione. Basta leggere l'opuscolo illustrativo della Beckman, menzionato nel presente caso, per capire che gli spettrofotometri di cui esso tratta non possono essere usati da profani. Uno scienziato può essere impegnato nell'attività didattica, nella ricerca pura, o in entrambe. Egli può anche occuparsi di altre attività come il governo, l'industria, l'agricoltura, etc. In tal caso, l'importazione per suo uso sarebbe esclusa dalla condizione n. 2, ma sarebbe ciononostante importazione di uno strumento o apparecchio «scientifico» se si trattasse d'uno strumento o apparecchio utilizzabile solo da scienziati. Il controllo che così si prospetta ha il doppio vantaggio d'essere esauriente ed inoltre sufficientemente concreto per essere applicato dalle autorità amministrative e dai giudici degli Stati membri.
In definitiva, propongo che la questione n. 3 sia risolta nel senso che è strumento o apparecchio «scientifico», a norma dell'art. 3, ogni strumento o apparecchio il cui uso richiede conoscenze scientifiche.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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