CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 23 NOVEMBRE 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori giudici,
I —
La causa che ha dato luogo al presente rinvio pregiudiziale si riallaccia ad un regolamento di conti nell'ambiente dei fiorai olandesi che esercitano la loro attività nella Ruhr.
Dal fascicolo risulta che i fatti all'origine della controversia sono i seguenti:
Stando a quanto sostiene il sig. Van der Putte (cittadino olandese, all'epoca dei fatti domiciliato in Wuppertal-Barmen, e apparentemente proprietario di due negozi di fiori siti l' uno a Solingen, l'altro a Wuppertal-Barmen), il sig. Sanders, pure cittadino olandese e allora domiciliato nella Repubblica federale di Germania, rilevava, nel febbraio 1973, dal suddetto Van der Putte, a partire dal 5 marzo 1973, l'esercizio di un'azienda di fioraio sita a Wuppertal-Elberfeld. Il canone dovuto per l' affitto era di 750 DM la settimana; per «ragioni di semplicità», il Sanders assumeva a suo carico l'obbligo di versare direttamente il canone di locazione (1900 DM al mese) al vero proprietario dell'immobile, che era una compagnia tedesca di assicurazioni; il Sanders doveva inoltre pagare, come avviamento commerciale, 25000 DM o fiorini (questo punto resta oscuro). Peraltro, le parti convenivano che in questo contratto dovevano ritenersi inserite le clausole di un altro contratto già stipulato, con rogito 21 agosto 1972, fra il Van der Putte (locatore) e il Sanders (affittuario) e la moglie di questo (coaffittuaria), e relativo ad un altro negozio dello stesso genere sito a Wuppertal-Barmen.
Il Sanders si diceva disposto a volere adempiere le obbligazioni di cui al contratto soprammenzionato; tuttavia, egli comunicava al Van der Putte che era necessario l'assenso della consorte, visto che questa era anch'essa parte nel contratto relativo al negozio di Wuppertal-Barmen. Orbene, quest'assenso non era stato dato.
In definitiva, solo il 17 aprile 1973 il Sanders iniziava l'esercizio del negozio sito in Wuppertal-Elberfeld, in seguito all'ingiunzione d'entrare in possesso del suddetto negozio, rivoltagli dal presidente del Tribunale di prima istanza di Arnhem, con sentenza provvisoria 10 aprile 1973 e con diffida a pagare 300 fiorini per ogni giorno di ritardo. Il canone di locazione dovuto al proprietario (1900 DM al mese) e quello d'affitto dell'azienda commerciale (700 DM la settimana), nonché il compenso per l'avviamento commerciale non venivano però versati.
Con atto di citazione 3 luglio 1973, il Van der Putte chiedeva, oltre il pagamento del suddetto compenso per avviamento commerciale e degli arretrati dei canoni di locazione e d'affitto sopraindicati, il versamento di un importo di 21794 fiorini pattuito per iscritto a titolo di cessione di scorte e di varie merci. Questo importo veniva pagato dal Sanders fino a concorrenza di 19635,94 fiorini.
Con sentenza 10 gennaio 1974 il Tribunale di Arnhem, prima di procedere oltre, ingiungeva alle parti di comparire dinanzi al giudice istruttore per fornire chiarimenti.
Il Van der Putte impugnava questo provvedimento dinanzi alla Corte d'appello di Arnhem.
Inoltre, poiché il proprietario del negozio sito in Solingen aveva disdetto il contratto d'affitto stipulato con il Van der Putte ed aveva trattato direttamente col Sanders, sembra che lo stesso Van der Putte abbia chiesto al Landgericht di Wuppertal d'intimare al Sanders lo sfratto. Non dispongo di altre precisazioni sull'esito di questo procedimento.
La Corte d'appello di Arnhem, con sentenza interlocutoria 3 dicembre 1974, assegnava al Van der Putte il saldo ancora dovutogli dal Sanders per il rilievo delle scorte, ossia 2158,06 fiorini. Essa riteneva che, stando alle prove fornite, l'esistenza di un accordo fosse possibile, ma autorizzava il Sanders a provare il contrario.
Non avendo il Sanders fornito questa prova, la stessa Corte, con sentenza definitiva 4 maggio 1976, statuiva sui capi della domanda relativi alla locazione e all'affitto, nonché al compenso dovuto per l'avviamento commerciale: la domanda di pagamento dei canoni veniva riconosciuta fondata per il periodo trascorso fino al 1o gennaio 1976, data del recesso del Sanders dal contratto di cui è causa ed al Van der Putte veniva assegnato un compenso di 25000 fiorini per avviamento commerciale.
Nel corso del procedimento avanti la Corte d'appello di Arnhem, il Sanders aveva eccepito l'incompetenza di detto giudice: anche a volere ammettere che il contratto stipulato tra le parti fosse stato valido — il che veniva contestato dal Sanders — tale contratto conteneva una clausola attributiva di competenza al giudice di Wuppertal, luogo in cui si trova il negozio. Nella sentenza definitiva, la Corte di Arnhem respingeva quest'eccezione basandosi sull'art. 17, 1o comma, della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, entrata in vigore il 1o febbraio 1973: non sussisteva alcuna clausola scritta, né verbale confermata per iscritto, che contemplasse una siffatta proroga di competenza. La comparizione di Sanders, infatti, non aveva avuto esclusivamente lo scopo di contestare la competenza del giudice olandese ed effettivamente tale questione di competenza era stata sollevata solo in una fase ulteriore del procedimento. Tuttavia, la Corte di Arnhem aggiungeva d'ufficio, sull'asserita base dell art. 19 della suddetta Convenzione di Bruxelles, una considerazione relativa all'art. 16, del seguente tenore :
«in proposito si deve in particolare avere riguardo a quanto stabilito dall'art. 16, p.p. e 1o), cioè :
«Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva :
1o
— in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile si trova; …”
a)
a parere di questa Corte, la quale parte dal principio che il contratto si deve ritenere concluso, non si deve avere qui riguardo tanto al fatto che sia stato dato in uso contro pagamento un determinato bene immobile — che del resto lo stesso Van der Putte aveva solo in locazione — quanto al fatto che sia stata data in uso contro pagamento un'intera azienda, ragione per cui si parla di “affitto” di detta azienda:
b)
in questo campo non vale la ragione che, secondo la relazione sulla Convenzione di P. Jenard, … aveva fatto attribuire competenza esclusiva — in materia di contratti d'affitto d'immobili — al giudice dello Stato in cui l'immobile si trova, cioè che l'affitto d'immobili è generalmente disciplinato da norme particolari ed è preferibile che l'applicazione di queste sia affidata ai giudici del paese in cui dette norme sono in vigore;
c)
di conseguenza non siamo di fronte ad una pretesa relativa all'affitto d'immobili ai sensi dell'art. 16 della Convenzione, cosicchè nemmeno per questo motivo si può ritenere incompetente il giudice olandese.»
Sono questi i motivi che hanno portato ad un ricorso per cassazione da parte del Sanders e che hanno indotto la suprema magistratura olandese ad interpellarvi in via pregiudiziale, in forza degli artt. 2 e 3 del Protocollo 3 giugno 1971, seguendo le conclusioni del suo Procuratore generale. La Corte di cassazione ha infatti ritenuto che l'eccezione al principio di cui all'art. 18 della Convenzione trova conferma nell'art. 19 e che «le clausole attributive di competenza non sono valide se … derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'art. 16» (art. 17, 2o comma). La competenza esclusiva basata sull'art. 16 — che va accertata anche d'ufficio nel caso in cui sia richiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione giurisdizionale (artt. 28, 1o comma e 34, 2o comma) — non dipende in alcun modo dal comportamento delle parti nel corso o al di fuori del processo.
È sulla base di queste premesse che la Suprema Corte olandese, con sentenza 10 giugno 1977, vi ha sottoposto le questioni seguenti :
«1.
Se per affitto d' immobili' ai sensi dell'art. 16, p.p. e 1o) della Convenzione si debba intendere anche un contratto per l''affitto' di un'azienda commerciale al dettaglio esercita in un immobile che il locatore dell'azienda ha condotto da un terzo.
2.
In caso affermativo, se la competenza esclusiva dei giudici dello Stato in cui si trova l'immobile valga anche per una domanda basata su un contratto del genere ed intesa ad ottenere :
a)
il pagamento del 'canone d'affitto' dell'azienda commerciale, o
b)
il pagamento da parte dell'affittuario del canone locativo dovuto dal locatore dell'azienda al proprietario dell'immobile, o
c)
il pagamento di un compenso per 'avviamento' dell'azienda commerciale.
3.
Se abbia rilievo per la soluzione delle precedenti questioni il fatto che il convenuto ('affittuario') abbia contestato l'esistenza del contratto».
II —
I termini usati dagli autori della Convenzione per rendere nelle varie lin gue ufficiali l'espressione francese «en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles» lasciano trasparire una certa esitazione che è forse all'origine degli interrogativi posti dall'alta magistratura olandese.
Va anzitutto sottolineato che, nella versione francese, la lettera della norma non esclude affatto che per le controversie relative a contratti per la dazione in uso d'immobili sia competente il giudice dello Stato in cui l'immobile si trova, a prescindere dal fatto che tali controversie siano relative ad un diritto reale o meno, e che si tratti del godimento dell'immobile per abitazione o per uso commerciale.
Bellet (JDI, 1965, pag. 857) faceva già notare che è abbastanza strano che il testo contempli non solo le controversie relative ai diritti reali, ma quelle che riguardano l'affitto d'immobili.
Nemmeno le corrispondenti espressioni olandesi, estremamente ampie, sembrano escludere a priori che per tutte le controversie relative ai diritti (reali o meno) derivanti da un contratto d'affitto d'immobili valga il criterio del forum rei sitae.
Personalmente, ritengo che gli autori della Convenzione abbiano inteso stabi lire la competenza esclusiva, tanto in materia di diritti reali immobiliari, quanto in materia di obbligazioni sorte in merito a contratti aventi ad oggetto la dazione in uso d'immobili destinati ad abitazione o ad uso commerciale.
Si può, in primo luogo, far valere in questo senso un argomento d'ordine testuale. Il testo tedesco dell'art. 16, 1o), tradotto letteralmente in francese, recita: «Pour les recours qui ont pour objet des droits réels sur les biens immobiliers ainsi que le loyer ou le bail de biens immobiliers …».
L'idea cui gli autori si sono ispirati sembra generalmente chiara: l'esclusività della competenza in materia di diritti reali immobiliari, come scrive Droz (Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun, pag. 100), «si giustifica facilmente. Le controversie in materia di diritti reali immobiliari comportano sovente accertamenti, inchieste e perizie che dovranno necessariamente effettuarsi nel luogo in cui l'immobile si trova … Una sentenza relativa ad un immobile sarà inoltre necessariamente eseguita nel luogo in cui l'immobile si trova».
L'importanza che rivestiva, agli occhi degli autori della Convenzione, questa esclusività di competenza risulta dall'art. 19 (l'incompetenza va rilevata d'ufficio dal giudice) e dagli artt. 28 e 34 (rifiuto di riconoscimento e d'esecuzione in caso di violazione del principio d'esclusività).
Tuttavia, l' attrazione esercitata dal luogo in cui l'immobile si trova induceva ad ampliare, sul piano internazionale, i principi sulla competenza giurisdizionale ammessi nel diritto interno e, come dice Droz, «oltrepassa il terreno dei puri diritti reali per estendersi ai contratti relativi alla dazione in uso d'immobili». Anche Bellet sottolinea che «gli esperti hanno ritenuto che il regime locativo, indipendentemente dal fatto che esso riguardi l'abitazione o l'esercizio d'una attività, fosse divenuto, nei sei paesi del mercato comune, quasi un regime reale». La materia dei contratti in questione dà luogo non soltanto ad azioni reali relative ad un immobile, ma ad azioni miste, cioè a procedimenti in cui un'azione personale, che trova la sua fonte in una obbligazione, è connessa con un'azione reale. In questo caso, nel diritto interno, quattro dei sei Stati contraenti lasciano all' attore la scelta tra il giudice del domicilio del convenuto e quello del luogo in cui trovasi l'immobile. Battifol (Mélanges Offerhaus-Kollewijn, pag. 57) osserva che il diritto inglese sembra aver anch'esso di recente abbandonato la massima «personalty has no locality». In Francia ed in Italia, egli rileva una tendenza ad interpretare il regime reale immobiliare in maniera più estensiva del regime reale mobiliare, in quanto la situazione di una cosa mobile è meno stabile e quindi meno significativa, ed atta a determinare difficoltà di prova.
«D'ora in avanti non sarà più così — scrive Droz — data la formulazione dell'art. 16. È risultato che la locazione d'immobili adibiti ad abitazione o ad uso professionale, i contratti di affitto di aziende commerciali e quelli di fondi rustici costituivano oggetto, in ciascuna delle legislazioni degli Stati membri, di norme particolari … È quindi giustificato che l'applicazione di tali norme particolari e complesse rientri esclusivamente nella competenza dei giudici del paese ìn cui esse sono in vigore …». Non è nemmeno escluso che particolari normative nazionali od usi locali possano applicarsi anche nell'ambito d'un contratto d'affitto dell'azienda commerciale, connesso ad un contratto di locazione. Il fatto che, in tal caso, il locatore sia a sua volta il conduttore dell'immobile in cui si esercita l'attività commerciale relativa all'azienda ceduta in affitto non ha, di per sè, a ben vedere, che importanza secondaria.
«Non c'è dubbio — conclude Droz, sostenuto dalla Weser (Convention communautaire …, pag. 303) — che le controversie tra locatore e conduttore, relative all' esistenza od all'interpretazione del contratto, all'abbandono dei locali e allo sfratto, rientrino nell'ambito d'applicazione dell'art. 16, n. 1».
Così, in materia di azioni dirette unicamente ad ottenere il pagamento del canone locativo, Droz ritiene — giustamente, a mio avviso, e contro il parere di Jenard, autore della relazione sulla Convenzione — che una siffatta azione non sia separabile dall'immobile dato in uso. Tra le altre considerazioni pertinenti, Droz sostiene che, nel caso in cui il conduttore o affittuario sia condannato, molto spesso l'esecuzione internazionale — che pone sempre delicati problemi — non dovrà nemmeno esser prevista, potendosi anche eseguire direttamente la sentenza sul mobilio del locale oggetto del contratto. Qualora si consenta che l'azione di pagamento dei canoni di locazione o d' affitto sia fatta valere in un paese diverso da quello in cui l'immobile si trova, il conduttore o affittuario, ammesso in via d'ipotesi che sia domiciliato nel primo paese, «non potrà proporre, avanti il giudice di questo primo paese, alcuna eventuale domanda riconvenzionale di compensazione delle spese effettuate, per la manutenzione dell'immobile, secondo le norme locali e sostenute dal detentore in uso per conto del proprietario … Nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, si dovrebbero allora applicare le disposizioni relative alla connessione, onde consentire al giudice successivamente adito di sospendere il procedimento. Sembra infinitamente preferibile economizzare tempo e danaro, accentrando tutti i problemi nel paese in cui si trova l'immobile».
È in questo senso che si pronunziava il Landgericht di Aquisgrana, il 24 novembre 1975, ritenendo che un'azione di pagamento relativa al canone locativo può mettere in causa disposizioni di diritto interno relative al contratto stesso. Detto giudice considerava che, anche nelle azioni di pagamento, possono avere importanza decisiva le norme del diritto nazionale in tema di locazione o di affitto concernenti l'oggetto del contratto.
Viceversa, l'Arrondissementsrechtbank di Amsterdam, nella sentenza 25 novembre 1975, respingeva l'eccezione d'incompetenza davanti ad esso sollevata in una controversia relativa al pagamento di una somma di danaro che veniva pretesa in forza di una clausola penale, stabilita per il caso in cui si fosse realizzata una condizione sospensiva. L'immobile si trovava in Francia, il convenuto era domiciliato nei Paesi Bassi ed il giudice si dichiarava competente in quanto l'azione non riguardava diritti reali su beni immobili.
Aggiungerò, in proposito, una considerazione di mera opportunità: mentre, infatti, obbligare due contendenti, domiciliati nel medesimo Stato, ad adire il giu dice di uno Stato terzo o di un altro Stato membro nel cui territorio si trova l'immobile può apparire eccessivo nel caso in cui la distanza che separa le parti dalla sede di detto giudice sia rilevante, lo stesso ragionamento non è valido nella fattispecie, giacché Wuppertal non è molto più lontana da Arnhem di quanto lo sia L'Aia.
III —
Anche se, relativamente a questo primo punto, sarei stato propenso ad affermare che spetta al giudice nazionale decidere se la controversia sottopostagli abbia solo una vaga connessione con un affitto d'immobili o se, invece, la questione davanti ad esso sollevata sia inseparabile dal problema dell'affitto dell'immobile, la disamina delle altre questioni poste dalla Corte di cassazione olandese induce a pensare il contrario.
I quesiti posti sub 2o) da detta Corte consentono, infatti, di affrontare meglio il problema che essa deve risolvere. Da tali quesiti appare chiaramente che la contestazione verte su un complesso di obbligazioni connesse all'affitto di un'azienda commerciale, cioè sul canone locativo che, a termini dell'asserito contratto, l'affittuario dell'azienda commerciale era tenuto a versare direttamente al proprietario del locale in cui veniva svolta l'attività, sul canone d'affitto propriamente detto, nonchè sul pagamento di un compenso per avviamento commerciale.
L'azione con cui il Van der Putte pretende contemporaneamente il pagamento dell'importo di cui egli stesso è a sua volta debitore nei confronti del proprietario, del corrispettivo per l'affitto dell'azienda propriamente detto e del compenso per avviamento commerciale è mista: è un'azione personale in quanto essa mira ad imporre un obbligo di fare, ma è anche un'azione reale immobiliare in quanto intesa a far valere i diritti inerenti alla sua qualità di locatore o di detentore dell'immobile.
Inoltre, ove dovesse esser ammessa l'esistenza del relativo contratto — ed io dirò, in risposta al terzo quesito, che l' incertezza in proposito è un motivo in più per riconoscere l'esclusività di competenza ai sensi dell'art. 16, 1o) — il contratto stesso dovrebbe interpretarsi sul modello di quello riguardante l'affitto del negozio sito in Wuppertal-Barmen. Orbene, il paragrafo 2, 2o, di questo contratto scritto recita che «copia del contratto di locazione (stipulato tra la compagnia d'assicurazioni, proprietaria del locale, ed il Van der Putte) è allegata all'atto notarile (affitto d'azienda commerciale, che vincolava il Sanders al Van der Putte) e ne costituisce parte integrante». La controversia verterebbe quindi, necessariamente, anche su questo primo affitto d'immobile.
Sempre secondo detto modello, le parti dichiaravano applicabile all'operazione il diritto tedesco (paragrafo 14, 1o) ed avevano convenuto una proroga di competenza a favore del giudice di Wuppertal (paragrafo 14, 2o). Inoltre, in origine, i litiganti erano domiciliati nella Repubblica federale di Germania e solo in un successivo momento avevano cambiato domicilio. Tutto concorre quindi a far ritenere come la più indicata la competenza del giudice di Wuppertal. Infine, sembra che l' amministrazione delle finanze di Wuppertal-Barmen abbia disposto, in ragione del debito d'imposta a carico del Van der Putte, diversi sequestri e, saputo che il, Sanders aveva stipulato un contratto di subaffitto col Van der Putte, essa aveva proceduto al sequestro dei crediti che questi vantava nei confronti del Sanders tanto in ragione del contratto originario, quanto di quello derivato.
Chiedo venia per essermi addentrato in questi particolari, ma il mio intento è solo quello di fornire tutti gli elementi utili al giudice nazionale. Beninteso, spetterà ad esso valutare se, nonostante la formulazione usata dal Van der Putte nel suo atto introduttivo, in effetti la controversia riguardi in via principale la questione dell'esistenza di un contratto di af fitto, nel qual caso dovrà applicare l'art. 19 della Convenzione.
Quanto al compenso per avviamento commerciale, benchè si tratti di un diritto di proprietà vertente su beni immateriali e, di conseguenza, avente carattere mobiliare, e benché l'azione di cui esso costituisce oggetto possa essere qualificata personale, si deve osservare che quest'azione personale è di natura mista e presenta un aspetto immobiliare nella misura in cui il diritto in questione viene rivendicato in occasione ed in esecuzione del contratto d'affitto di un immobile: la competenza in materia deve quindi seguire il principio sopra enunciato.
IV —
La terza questione posta dalla Corte di cassazione olandese mi convince ancor più dell'esattezza dell'opinione appena espressa. Detta questione riconosce essa stessa che, in un dato momento del procedimento, vi è stata contestazione tra il locatore attore e l'affittuario convenuto quanto all'esistenza del contratto d'affitto ed all'interpretazione delle sue clausole. Al momento della citazione del Van der Putte, l'oggetto della causa era principalmente costituito dal pagamento dei canoni locativi e dall'osservanza degli altri impegni assunti al momento della conclusione del contratto d'affitto. Tuttavia, l'esistenza stessa d'un «contratto d'affitto» è seriamente contestata dal Sanders; tale contestazione del titolo di pagamento è infatti sempre possibile in caso di richiesta di pagamento. Orbene, un'azione intesa ad ottenere il pagamento degli arretrati del canone locativo diviene immobiliare quando il titolo costitutivo del relativo diritto è contestato; ciò basta per dare carattere «misto» alla controversia sottoposta al giudice olandese ed a giustificare l'applicazione del principio di cui all'art. 16, 1o). La competenza ai sensi di questa norma, che è inderogabile anche nella fase del riconoscimento e dell'esecuzione, non può dipendere dal solo comportamento delle parti nel corso od al di fuori del processo.
Tutto ciò premesso, concludo nel senso che dovreste dichiarare quanto segue:
1o)
per affitto d'immobili, ai sensi dell'art. 16, 1o) della Convenzione del 1968 va inteso, fra l'altro, il contratto relativo all'affitto di un'azienda commerciale esercita in un immobile che il locatore dell'azienda ha condotto da un terzo;
2o)
la competenza esclusiva sancita da detta disposizione vale, fra l'altro, per la domanda proposta in base ad un contratto del genere e intesa ad ottenere:
—
il pagamento del canone d'affitto dell'azienda commerciale,
—
il pagamento del canone di locazione di cui il locatore dell'azienda è a sua volta debitore nei confronti del proprietario dell'immobile,
—
il pagamento di un compenso per avviamento commerciale;
3o)
il fatto che l'affittuario abbia, da parte sua, contestato, nel corso del processo, l'esistenza di un siffatto contratto non influisce su quanto precede.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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