CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO
GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 15 MARZO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nella Gazzetta ufficiale n. C 24, del 1o febbraio 1977, il Parlamento europeo rendeva noto che era indetto un concorso per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori (carriera A 7/A 6) di lingua tedesca. Il bando (n. PE/19/A) era preceduto da una comunicazione relativa alle «disposizioni comuni per i concorsi generali», nella quale si diceva fra l'altro:
«i candidati devono compilare un formulario stabilito dall'autorità che ha il potere di nomina; ad essi può essere richiesto qualsiasi documento o informazione complementare.»
Circa la presentazione delle candidature, si indicava inoltre che :
«I candidati devono presentare la loro domanda servendosi dell'atto di candidatura inserito nella presente Gazzetta ufficiale, all'indirizzo indicato nel bando di concorso. Essi sono inoltre invitati ad allegare un “curriculum vitae” che completi o specifichi, se necessario, le informazioni contenute nell'atto di candidatura.
…
I documenti relativi ai diplomi o titoli di studio possono essere inviati separatamente.
Tali documenti non possono essere restituiti. Occorre pertanto inviarli sotto forma di copie certificate conformi ai documenti originali. Le fotocopie saranno accettate solo se vi figura, non fotocopiata, la formula che le certifica conformi all'originale. Per i titoli o diplomi, si raccomanda di inviare copia di quello o di quelli rispondenti al livello più elevato degli studi compiuti.»
Il concorso — com'era espressamente previsto nel bando — avrebbe avuto luogo per titoli e per esami. Sotto la rubrica «Titoli o diplomi richiesti» si faceva menzione di studi universitari sanzionati da un diploma in determinate discipline, o esperienza professionale equivalente.
Nella parte IV, «Selezione per titoli», veniva fissato un punteggio da 0 a 40 e si indicava che:
«La commissione giudicatrice, dopo aver stabilito i criteri in base ai quali giudicare i titoli dei candidati, esaminerà i titoli di ciascuno di essi.
Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno totalizzare almeno i 6/10 del punteggio massimo previsto.»
A questo concorso partecipava, con altri 1110 candidati, la ricorrente nella presente causa. Nel dicembre 1975, essa era stata assunta alle dipendenze della Commissione, con qualifica di assistente aggiunta e col grado B 5, e nello stesso mese aveva anche conseguito il diploma in scienze economiche presso l'università di Monaco di Baviera. Presentando l'atto di candidatura, essa allegava copia dei suoi diplomi di laurea, di maturità e di scuola media. In risposta, le veniva comunicata la sua ammissione — con altri 970 candidati — al concorso in questione. Tuttavia, in esito alla valutazione dei titoli, effettuata secondo principi stabiliti dalla commissione giudicatrice — quattro sono stati, come abbiamo udito nel corso del procedimento, i criteri applicati — la ricorrente otteneva solo 22 punti. Essa non poteva quindi essere ammessa alla prova scritta, il che le veniva comunicato con lettera 3 giugno 1977.
Il 29 giugno 1977 — dopo aver preso telefonicamente contatto, il 9 giugno 1977, col presidente della commissione giudicatrice per conoscere i motivi della sua mancata ammissione, nonché i criteri applicati dalla commissione stessa, e dopo avergli inoltre inviato una lettera in data 14 giugno 1977 — essa adiva questa Corte, chiedendo, nell'atto introduttivo del ricorso:
—
che venisse annullato il provvedimento 3 giugno 1977,
—
che il Parlamento, convenuto, venisse obbligato a chiedere tutti i titoli della ricorrente e ad adottare, dopo averli esaminati, una nuova decisione nei suoi confronti.
1.
Prima di addentrarmi nell'esame del merito di questi capi della domanda, devo prendere posizione sulla ricevibilità, che il Parlamento contesta per due motivi :
—
esso fa presente che le critiche della ricorrente riguardano il bando di concorso, il quale, essendo un provvedimento dell'autorità che ha il potere di nomina, non può essere impugnato direttamente (cioè senza un previo reclamo) in sede giurisdizionale, com'è invece possibile per gli atti emanati da una commissione giudicatrice;
—
d'altra parte, secondo il Parlamento, la ricorrente non ha interesse ad agire: essa, infatti, nel presentare la propria candidatura, non ha allegato alcun «curriculum vitae», e sulla fotocopia del suo diploma di laurea la formula che certifica la conformità all'originale è anch'essa fotocopiata. La ricorrente non ha quindi rispettato le condizioni poste dal bando, e la sua candidatura avrebbe potuto già per questo motivo essere respinta, cosicché la questione del se la commissione giudicatrice possa far valere altre ragioni per la sua mancata ammissione alla prova scritta è affatto irrilevante.
Al riguardo mi sembra si possa osservare brevemente quanto segue:
a)
La ricevibilità del ricorso dev'essere valutata in base alle conclusioni del ricorrente. Nella fattispecie, queste si riferiscono chiaramente ad un atto della commissione giudicatrice — mancata ammissione della ricorrente alla prova scritta —, nonchè all'accertamento dell'obbligo di tale commissione di procedere ad alcune ulteriori valutazioni. La ricorrente aveva perciò la facoltà — come risulta dalla giurisprudenza in materia — di rinunciare, non potendo quest'ultima intervenire nello svolgimento delle operazioni di selezione. Per contro, la circostanza che la motivazione del ricorso faccia riferimento anche a formule usate nel bando di concorso è, a mio avviso, irrilevante. Decisivo è il fatto che dette critiche non costituiscono una indiretta impugnazione del bando di concorso, ma tendono solo a comprovare la tesi della ricorrente, secondo cui la commissione era tenuta, dato che il bando poteva indurre in errore, ad esigere che l'interessata completasse la documentazione prodotta.
b)
Neppure la seconda obiezione del convenuto può essere condivisa. Pur essendo, infatti, incontestabile che la ricorrente non ha rispettato, per quanto riguarda i due punti surricordati, le condizioni di concorso quali risultano dalle disposizioni comuni per i concorsi generali, ciò che importa, tuttavia, è il fatto che la commissione giudicatrice non si è basata su tale motivo per respingere la sua candidatura. La ricorrente è stata invece espressamente ammessa al concorso, il che può intendersi soltanto nel senso che la commissione non abbia considerato essenziali i vizi constatati. Questi devono comunque ritenersi sanati dal comportamento della commissione stessa. È su tale stato di cose che ci si deve ora basare. Soprattutto, l'autorità che ha il potere di nomina non può ritornare sui suoi passi. Perciò ritengo che l'interesse ad agire della ricorrente, che impugna altri atti, conseguenti alla prima valutazione della suddetta autorità, non può essere contestato in base al fatto che, fin dall'inizio, l'interessata non avrebbe dovuto essere ammessa al concorso.
2.
Passando ora all'esame del merito, rilevo che la controversia riguarda il se la ricorrente sia stata a torto esclusa dal concorso nella prima fase del procedimento (esame dei titoli).
a)
L'interessata lo sostiene, adducendo anzitutto l'incompletezza di tale esame. In base alle condizioni poste dal bando e al testo dello Statuto del personale, essa avrebbe infatti potuto legittimamente ritenere che non fosse necessario presentare subito tutti i documenti rilevanti, i quali sarebbero stati eventualmente richiesti dalla commissione giudicatrice. Ciò non era però avvenuto, e nel suo caso non era stato quindi tenuto conto di attestati relativi alle sue conoscenze linguistiche, di un certificato da essa conseguito alla fine di un corso di pedagogia, nonché del rapporto informativo riguardante il periodo di prova da essa compiuto alle dipendenze della Commissione.
Nel valutare questo argomento si deve anzitutto ritenere — e su questo punto il Parlamento ha ragione — che nella fattispecie si trattava di un concorso per titoli ed esami. Da ciò si doveva desumere che, nella prima fase del procedimento, i titoli avevano grande importanza e, già per questa semplice ragione, per i candidati doveva essere ovvio l'interesse a presentare immediatamente, con l'atto di candidatura, qualsiasi documento che potesse comunque apparire rilevante come titolo.
A favore di questo modo di vedere, e contro la tesi secondo cui i candidati avrebbero dovuto attendere un invito a produrre i documenti, milita non soltanto la circostanza che, dato il gran numero di candidati prevedibile nel caso della costituzione di un elenco di riserva, siffatte richieste d'integrazione dei fascicoli di candidatura avrebbero implicato gravi problemi tecnici ed una deprecabile perdita di tempo, ma anche la formulazione delle disposizioni comuni per i concorsi generali e dello stesso bando di concorso: in particolare, è significativo che venga usato sempre il plurale, sia nelle disposizioni comuni, in cui si parla di diplomi e titoli e si raccomanda la presentazione di copie, sia nel bando, in cui è detto che la commissione giudicatrice stabilisce i criteri per la valutazione dei titoli dei candidati ed esamina i titoli di ciascuno di essi.
Agli argomenti dedotti in proposito dalla ricorrente non si può, invece, attribuire peso decisivo.
Ciò vale, in primo luogo, per il suo accenno al fatto che il bando di concorso si riferisce unicamente a titoli e diplomi relativi a studi universitari in determinate discipline. Non si deve infatti perdere di vista che ciò è avvenuto nel contesto della determinazione dei requisiti minimi di ammissione, di cui i candidati dovevano essere in possesso. Non se ne poteva quindi inferire, date le altre formule del bando, che dovessero essere prodotti solo i documenti del tipo suddetto.
Lo stesso deve dirsi anche per il richiamo della ricorrente al fatto che, nelle disposizioni comuni per i concorsi generali, si raccomandava di inviare copia dei titoli o diplomi rispondenti al livello più elevato degli studi compiuti. A mio avviso, il senso di tale raccomandazione è assolutamente chiaro: essa doveva risparmiare ai candidati spese superflue ed evitare un'inutile pletora di documenti, poiché gli attestati sono naturalmente privi d'interesse qualora costituiscano soltanto una condizione preliminare per l'ulteriore stadio ragiunto negli studi. Era sbagliato, invece, trarne la conclusione che non tutti i documenti rilevanti dovessero essere presentati immediatamente, e si potesse quindi attendere un invito in tal senso da parte della commissione giudicatrice. In ogni caso, è inoltre significativo al riguardo il fatto che la stessa ricorrente non si è basata sull'interpretazione data a tale raccomandazione nella sua domanda, ma ha invece senz'altro presentato subito anche altri diplomi, come quello di scuola media e di maturità, e cioè attestati relativi ad irrilevanti livelli intermedi degli studi compiuti.
Le stesse considerazioni vanno fatte, infine, per quanto riguarda il suo richiamo all'art. 2, 2o comma, dell'allegato III dello Statuto, in cui si dice — con la stessa formula che si trova nelle disposizioni comuni per i concorsi generali — che «ai candidati può essere richiesto qualsiasi documento o informazione complementare». In effetti, lo stesso tenore letterale di tale disposizione esclude la possibilità di desumere da questa un obbligo di richiedere documenti complementari. Non si tratta che di una norma dispositiva, che può assumere rilevanza al massimo in casi eccezionali, a discrezione della commissione giudicatrice.
Riterrei perciò che non si possa far carico alla commissione giudicatrice di non aver sollecitato la presentazione di ulteriori documenti e di aver illecitamente proceduto alle necessarie valutazioni basandosi su una documentazione incompleta. Se si può parlare di incompletezza, questa deriva da un comportamento errato, da imputare unicamente alla ricorrente.
Vorrei ancora aggiungere (anche se ciò non è decisivo per la definizione della lite) che non ci si può sottrarre — in particolare dopo aver preso conoscenza dei criteri applicati da tale commissione nell'esame dei titoli dei candidati — all'impressione che i certificati in seguito prodotti dalla ricorrente difficilmente avrebbero potuto aver una qualsiasi incidenza sulla decisione della commissione giudicatrice.
Quanto agli attestati relativi alle conoscenze linguistiche della ricorrente, va rilevato infatti che tali conoscenze — a prescindere dalle indicazioni contenute nell'atto di candidatura e riferentesi ai requisiti minimi — non hanno avuto alcun peso nella prima fase dell'esame dei fascicoli dei candidati. Secondo le dichiarazioni dell'istituzione convenuta, il giudizio sulle conoscenze linguistiche doveva invece formarsi solo al momento della prova orale.
Lo stesso deve ritenersi per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente secondo cui essa aveva compiuto studi universitari anche ai fini dell'insegnamento e, in tal contesto, aveva effettuato un periodo di tirocinio in una scuola di perfezionamento. In proposito, non si dovrebbe dimenticare che non si trattava di studi particolari, bensì di una parte degli studi sui quali la ricorrente aveva già fornito indicazioni nell'atto di candidatura. Inoltre, non si vede come, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente in merito ad un periodo di tirocinio di un mese, nel corso del quale essa aveva assistito alle lezioni e svolto due prove pratiche 'di pedagogia, possano ricavarsi elementi rilevanti, foss'anche sotto l'aspetto delle capacità direttive, quanto alla candidatura ad un posto A 7/A 6 nell'amministrazione comunitaria.
Quanto, infine, alla circostanza che la ricorrente ha lavorato per un anno, nel settore economico, presso la direzione generale «Credito e investimenti» della Commissione, ottenendo un attestato alla fine del periodo di prova, basta a mio avviso considerare ch'essa occupava un posto di grado B 5, per il quale, a norma dell'art. 5, n. 1, 3o comma, dello Statuto del personale, non sono richiesti studi universitari. L'attività svolta dall'interessata non poteva quindi considerarsi come esperienza professionale equivalente nell'ambito del procedimento di concorso in questione. Di essa, inoltre, era stata fatta chiaramente menzione nell'atto di candidatura della ricorrente, cosicché questo dato di fatto — la cui valutazione non era necessaria nella prima fase del procedimento — non era stato ignorato dalla commissione giudicatrice.
b)
Non essendo perciò risultato, fino a questo punto, nulla che potesse giustificare le critiche rivolte al modo di procedere della commissione giudicatrice, si deve ora prendere in esame l'ulteriore censura formulata dalla ricorrente nel senso che la regolarità del procedimento di concorso potrebbe essere contestata almeno per altri due motivi.
L'interessata sostiene in primo luogo che non si capisce esattamente perché la commissione giudicatrice abbia applicato quattro criteri, trattandosi in pratica di valutare un unico attestato, visto che i dati contenuti nell'atto di candidatura — per il loro carattere soggettivo — non dovevano essere presi in considerazione. In secondo luogo, essa assume che uno dei candidati era stato ammesso alla prova scritta, nonostante il fatto che i suoi titoli universitari non fossero superiori a quelli della stessa ricorrente. In base a questo e ad altri singoli casi analoghi — non meglio definiti — si potrebbe presumere che, sull'ammissione alla prova scritta, abbiano influito criteri estranei ai titoli.
In proposito, tenuto conto delle dichiarazioni del Parlamento e della relazione della commissione giudicatrice circa lo svolgimento del procedimento di concorso, si può osservare brevemente quanto segue:
—
Ci è ora noto quali fossero i criteri secondo cui la commissione giudicatrice ha valutato i titoli dei candidati. Non solo era previsto un certo punteggio per gli studi universitari sanzionati da un diploma, o per l'esperienza professionale equivalente, ma altri punti potevano essere attribuiti in considerazione di ulteriori esami («2. Staatsexamen» o «Doktorprufung»), di studi ed esperienze nel campo delle istituzioni europee, o di particolari esperienze professionali. Di conseguenza, sui risultati potevano influire non solo i diplomi universitari, ma anche dati desumibili dall'atto di candidatura o dal «curriculum vitae». Si rende perciò del tutto comprensibile, a mio parere, che la commissione giudicatrice abbia previsto quattro criteri di valutazione. Né mi sembra che un tal modo di procedere ecceda i limiti del potere discrezionale comunque spettante, in un procedimento del genere, alla commissione giudicatrice. In particolare, non vedo alcun motivo di criticare il fatto che sia stato tenuto conto anche di elementi diversi dai diplomi, visto che si trattava di dati obiettivi per i quali era esclusa una valutazione soggettiva da parte degli stessi candidati.
—
Quanto poi all'ammissione alla prova scritta di un candidato la cui votazione di laurea non sarebbe stata migliore di quella della ricorrente, ritengo sufficiente la dichiarazione del Parlamento, secondo cui la commissione giudicatrice, nel primo stadio dell'esame da essa effettuato, non ha affatto preso in considerazione le votazioni, in quanto mancava a tal fine la necessaria comparabilità dei dati. L'esistenza di un divario fra i rispettivi voti non costituisce perciò un sufficiente indizio del fatto che sull'ammissione dei candidati alla prova scritta abbiano influito considerazioni non obiettive. Per provarlo sarebbe stato necessario dimostrare che, in realtà, non esisteva alcun motivo di attribuire all'altro candidato, in base ai suddetti criteri complementari, un punteggio superiore a quello della ricorrente, aprendogli così l'accesso alla prova scritta. Poiché ciò non è stato dimostrato, non resta che constatare che la presunzione della ricorrente, secondo cui la prima necessaria selezione non sarebbe avvenuta in modo obiettivo — altre allusioni non sono state concretamente precisate —, non basta per porre effettivamente in dubbio la regolarità del concorso.
c)
Da quanto precede si desume, per forza di cose, che la domanda della ricorrente non può, sotto nessun aspetto, considerarsi fondata.
3.
Concludo pertanto che il ricorso della sig.ra Allgayer è ricevibile, ma va respinto per ragioni di merito, con le conseguenze, relativamente alle spese, che risultano dall'art. 70 del regolamento di procedura della Corte.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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