CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 25 GENNAIO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Abbiamo oggi a che fare con una domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta alla Corte dal Finanzgericht di Amburgo. Attrice nella causa principale è la ditta Kühlhaus Zentrum AG, convenuto lo Hauptzollamt di Amburgo-Harburg.
L'attrice è proprietaria in Amburgo di un magazzino doganale aperto e in quanto tale s'è trovata a dover versare per conto d'un suo cliente i tributi relativi ad una partita di 2,760 kg di carne di vitello congelata proveniente dall'Argentina, prelevata dal suddetto magazzino il 12 novembre 1975. Tale quantitativo veniva registrato come parte d'un contingente tariffario aperto dalla CEE in base al GATT. Di conseguenza la carne in questione era esente da prelievi all'importazione, pur rimanendo soggetta ad un dazio del 20 % ai sensi della TDC nonché al pagamento di un importo compensativo monetario (i.c.m.). Le parti controvertono sull'esatto ammontare di questo i.c.m. Il convenuto lo aveva fissato, in forza del regolamento (CEE) della Commissione 22 agosto 1975, n. 2195 «relativo agli importi compensativi monetari applicabili nel settore delle carni bovine», a DM 67,64 il quintale, cioè a DM 1866,80 per l'intera partita.
Come ricorderete, i prelievi all'importazione sono, parlando per sommi capi, destinati a coprire la differenza fra i prezzi del mercato mondiale ed i prezzi comunitari — cfr., per quanto riguarda la carne bovina, gli artt. 10 e 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, «relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine». Detti prelievi sono fissati in unità di conto. Per essere applicati in un caso specifico, essi devono prima venire convertiti nella moneta nazionale dello Stato membro interessato. Da quando è entrato in vigore il regolamento (CEE) del Consiglio 27 febbraio 1975, n. 475, «relativo ai tassi di cambio applicabili nel settore agricolo», la conversione è sempre stata effettuata al «tasso rappresentativo» (il cosiddetto tasso «verde») della moneta in esame fissato di tanto in tanto dal Consiglio. Com'è ben noto, i tassi rappresentativi delle monete degli Stati membri in tal modo fissati non corrispondono di norma al loro effettivo valore di mercato.
Agli albori degli i.c.m., cioè dal 1971 al 1973, la Commissione soleva fissare i.c.m. diversi per il commercio con paesi terzi e per quello fra Stati membri. A partire dal 1973, tuttavia, per ragioni di semplicità e per rendere più pronta la gestione del sistema, essa ha stabilito un unico i.c.m. per ciascun prodotto e per ciascuno Stato membro rispetto a cui risultassero soddisfatte le condizioni fissate dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 974/71 per l'applicazione degli i.c.m. Essa ha calcolato gli i.c.m. applicando ai prezzi comunitari la percentuale indicata dall'art. 2, n. 1, del predetto regolamento, nella versione risultante dal regolamento (CEE) n. 1112/73, vale a dire, nel caso d'una divisa che si trovi all’«interno del serpente», com'è naturalmente il DM, la differenza percentuale fra — limitandoci a quanto qui ci interessa — il suo «tasso rappresentativo» ed il suo «tasso centrale».
Ne consegue, in teoria almeno, che nel caso di un'importazione da un paese terzo soggetta a prelievo, la somma ottenuta applicando detta percentuale all'importo del prelievo verrebbe, in mancanza d'un correttivo, presa in considerazione due volte: una con l'i.c.m. (giacché il prezzo comunitario corrisponde teoricamente al prezzo del mercato mondiale più il prelievo) ed un'altra con la conversione in moneta nazionale al tasso rappresentativo del prelievo fissato in unità di conto. In siffatta eventualità viene perciò applicato al prelievo un correttivo sotto forma di un «coefficiente» ricavato dalla percentuale adoperata nel calcolo dell'i.c.m. Il coefficiente è una cifra per cui va moltiplicato l'importo del prelievo. I coefficienti sono fissati di tanto in tanto dalla Commissione e, alla data in questione (12 novembre 1975) quello del DM era pari a 0,9 (cfr. allegato II del regolamento (CEE) della Commissione 14 agosto 1975, n. 2147, «che modifica gli importi compensativi monetari».
A quell'epoca le norme che ci interessano erano contenute nel regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1975 (GU L 139 del 30. 5. 1975) n. 1380, recante — come risulta dalla sua intestazione — «modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari». L'art. 4 del regolamento dispone, per quanto ha rilievo in questa sede:
«1. Per ciascuno Stato membro e per ciascun prodotto per i quali ricorrono le condizioni di applicazione degli importi compensativi monetari è fissato un importo compensativo monetario.
Tale importo è calcolato sulla base del prezzo comune, …
2. L'importo fissato in conformità del paragrafo precedente si applica negli scambi tra gli Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi.
3. Tuttavia, viene applicato un coefficiente :
a)
negli scambi con i nuovi Stati membri, agli importi compensativi 'adesione' ed agli elementi fissi,
b)
negli scambi coi paesi terzi, agli oneri all'importazione, nonché alle restituzioni ed ai prelievi all'esportazione,
fissati in unità di conto, applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1.
Tale coefficiente è derivato dalla percentuale utilizzata per il calcolo dell'importo compensativo monetario ed è, fissato dalla Commissione contemporaneamente a tale importo.
4. Se il prelievo o la restituzione devono essere maggiorati, o, secondo il caso, diminuiti di importi compensativi “adesione” e di importi compensativi monetari, e se al tempo stesso deve loro applicarsi un coefficiente, le operazioni necessarie sono le seguenti:
a)
il prelievo o la restituzione è diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo “adesione”;
b)
al risultato viene applicato il coefficiente;
c)
l'importo così ottenuto, dopo essere stato convertito in moneta nazionale, viene diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo monetario.»
È quindi chiaro che il coefficiente non si applica all'i.c.m. Laddove, come nel caso di specie, non sono contemplati prelievi ed il dazio doganale è «ad valorem» (e non fissato in unità di conto), il coefficiente non ha alcun ruolo da svolgere.
Cionondimeno l'attrice ha strenuamente sostenuto, sia dinanzi al Finanzgericht sia dinanzi a questa Corte, che, in un caso come quello in esame, l'i.c.m. andrebbe ridotto dello stesso importo di cui il prelievo, se esigibile, sarebbe stato ridotto mediante l'applicazione del coefficiente, importo che l'attrice valuta nella fattispecie a DM 1483,20. Secondo l'attrice, il regolamento n. 1380/75 andrebbe interpretato nel senso che esso consente una siffatta deduzione ovvero considerato illegittimo nella parte in cui non la consente.
Il Finanzgericht non è rimasto indifferente all'argomentazione dell'attrice ed ha ricordato nell'ordinanza di rinvio che, per ammissione dello stesso convenuto, la tesi dell'attrice era ritenuta abbastanza fondata anche dal ministero federale delle finanze. I dubbi del Finanzgericht non riguardano tanto la legittimità del regolamento quanto piuttosto la sua interpretazione.
Le questioni sottoposte alla Corte dal Finanzgericht sono le seguenti :
1.
Se il regolamento CEE n. 1380/75 debba interpretarsi nel senso che, all'importazione negli Stati membri di prodotti d'origine extracomunitaria, per i quali è stato fissato il prelievo, ma ne è sospesa l'esazione e per i quali è applicato un importo compensativo monetario, detto importo viene ridotto moltiplicandolo per un coefficiente.
2.
In caso di soluzione positiva del punto 1.
Se l'importo compensativo monetario vada ridotto dell'importo di cui andrebbe ridotto il prelievo, se fosse riscosso, applicando i coefficienti indicati dal regolamento CEE n. 2147/75.
3.
In caso di soluzione negativa del punto 1.
Se il regolamento CEE n. 1380/75 sia nullo in quanto, nel caso in cui il prelievo sia fissato in unità di conto, ma ne sia sospesa l'esazione, l'importo compensativo per le importazioni dai paesi terzi nella Repubblica federale di Germania non viene ridotto applicando un coefficiente.
Gli argomenti su cui si fondava la tesi dell'attrice e che, come ho già detto, hanno in una certa misura fatto presa sul Finanzgericht consistono, a mio parere, nell'affermazione che, dove non fosse riscosso alcun prelievo, le «misure monetarie» di cui al regolamento n. 974/71 influivano, per quanto concerneva gli importatori, unicamente sul prezzo del mercato mondiale, che cioè, nella fattispecie, la rivalutazione del DM influiva soltanto sulla conversione in DM del «prezzo del mercato mondiale» quale fissato dalla Commissione (in unità di conto) allo scopo di calcolare gli i.c.m. Perciò, affermava l'attrice, in un caso come quello di specie, si sarebbe dovuto eliminare ogni conguaglio monetario imputabile a quella parte dei «prezzo comune» della Comunità che corrispondeva ad un prelievo teorico. Altrimenti — proseguiva l'attrice — si sarebbe fatto luogo ad una duplice discriminazione: in primo luogo a danno delle importazioni dai paesi terzi nella Repubblica federale di Germania rispetto alle importazioni dagli altri Stati membri ed in secondo luogo a danno delle importazioni effettuate da paesi terzi nella Repubblica federale rispetto ad analoghe importazioni effettuate in Stati membri a moneta svalutata. Il primo tipo di discriminazione nascerebbe a causa della riscossione di uno stesso i.c.m. in situazioni differenti. Il secondo trarrebbe origine dal fatto che gli Stati membri a moneta svalutata concedono i.c.m. all'importazione. Nel loro caso, la mancanza d'un correttivo significherebbe che l'i.c.m. era più elevato di quanto non dovesse essere.
Concordo col Finanzgericht nell'affermare che, se tali argomenti possono portare ad una conclusione, questa potrà solo consistere nel riconoscere un difetto della relativa disciplina comunitaria e non già nell'ammettere la possibilità di interpretare il regolamento n. 1380/75 senza tener conto del suo dettato.
Circa il problema dell'interpretazione l'attrice ha posto l'accento sul settimo considerando del predetto regolamento, che è del seguente tenore:
«Considerando che gli importi compensativi 'adesione', nonché gli elementi fissi ai sensi dell'articolo 61 dell'atto di adesione, gli oneri all'importazione, le restituzioni e tutti gli altri importi da riscuotere o da concedere negli scambi con i paesi terzi, fissati in unità di conto, sono convertiti, come i prezzi negli Stati membri interessati, nelle monete di tali Stati membri mediante i tassi previsti nell'ambito della politica agraria comune; che è pertanto necessario basarsi per il calcolo dell'importo compensativo monetario solo sulla differenza tra il livello di prezzo e l'importo espresso in unità di conto di cui trattasi; che, nell'intento di semplificare il sistema per consentire l'applicazione di un importo compensativo identico negli scambi di un dato Stato membro con ciascuno degli altri Stati membri e con i paesi terzi, è opportuno correggere gli importi compensativi 'adesione' nonché gli elementi fissi, gli oneri all'importazione, le restituzioni e tutti gli altri importi da riscuotere o da concedere negli scambi con i paesi terzi mediante un coefficiente che esprima la situazione della moneta dello Stato membro che deve applicare l'importo compensativo monetario.»
L'attrice s'è appoggiata in particolare all'ultima frase. Secondo me, tuttavia, il riferimento ivi contenuto a «tutti gli altri importi da riscuotere o da concedere negli scambi con i paesi terzi» deve essere interpretato alla luce di quanto lo precede. Esso può unicamente indicare «gli importi da riscuotere o da concedere … fissati in unità di conto» e non può includere gli i.c.m., che sono fissati nelle varie monete nazionali.
Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione ha riconosciuto che il metodo di calcolo degli i.c.m. stabilito dal regolamento n. 1380/75 risultava, in casi come quello di specie, teoricamente imperfetto. Le imperfezioni erano tuttavia — secondo la Commissione — soltanto marginali, in conseguenza specialmente del modo in cui di fatto venivano calcolati gli i.c.m. sulle carni bovine. La correzione verso il basso non superava nella fattispecie DM 193,46, mentre la correzione di DM 1483,20 proposta dall'attrice sarebbe completamente ingiustificata.
Nelle predette osservazioni la Commissione ha fatto principalmente valere che qualsiasi sistema di calcolo degli i.c.m. non può che essere approssimativo e sbrigativo: per raggiungere la perfezione occorrerebbe calcolare per ogni operazione commerciale un diverso i.c.m., fondato sul prezzo pagato nell'operazione stessa. La Commissione ha citato alcune cause in cui questa constatazione è stata fatta propria dalla Corte: la causa 5/73 o prima causa Balkan (Racc. 1973, pag. 1091; nn. 39-41, della motivazione della sentenza); la causa 154/73, Becher/HZA Emden (Racc. 1974, pag. 19, nn. 6-8 della motivazione della sentenza) e la causa 55/75 o seconda causa Balkan (Racc. 1976, pag. 19). Essa ha menzionato altresì le norme di regolamenti del Consiglio che introducono elementi di arbitrio nel sistema, come, per esempio, la disposizione introdotta nell'art. 2, n. 1, b), del regolamento n. 974/71 dall'art. 5 del regolamento n. 475/75, a sua volta modificato dall'art. 4 del regolamento n. 557/76, disposizione in base alla quale viene trascurato il primo punto e mezzo di svalutazione della moneta d'uno Stato membro a moneta svalutata.
Condivido naturalmente l'opinione della Commissione secondo cui il sistema degli i.c.m. non può funzionare senza un elemento di arbitrio e vorrei aggiungere ai precedenti menzionati dalla Commissione la causa 7/76 (causa IRCA; Racc. 1976, pag. 1213), ma non ritengo che ciò rappresenti la soluzione del presente caso.
In udienza, se ho ben compreso, la Commissione s'è rimangiata l'ammissione fatta nelle osservazioni scritte ed ha affermato che non può esserci alcuna obiezione «economica» all'applicazione dell'intero i.c.m. in un caso come quello di specie. Sono d'accordo. La concessione, per il contingente di cui trattasi, d'una esenzione dal prelievo ha costituito una deroga immotivata al sistema comunitario di fissazione dei prezzi per le carni bovine, cui non ineriva alcuna particolare conseguenza logica circa il «quantum» dell'i.c.m. che rimaneva esigibile. Ciò è ben dimostrato dal fatto che, come ci ha detto la Commissione, in un'altra frazione dello stesso contingente le importazioni erano esentate dall'intero i.c.m. In realtà, per quanto concerne singole importazioni effettuate nell'ambito del predetto contingente, l'assoggettamento totale al normale i.c.m., l'esenzione parziale o l'esenzione totale dal suddetto importo dipendevano del tutto dagli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito del GATT, e non già da un principio logico ricavabile dal regolamento n. 974/71 o da qualsivoglia altra fonte.
Per di più, se vuole dimostrare l'invalidità, sia pure parziale, del regolamento n. 1380/75, l'attrice deve provare che le sue norme sono incompatibili con una norma di rango superiore vincolante per la Commissione. La sola norma di rango superiore invocata dall'attrice è il principio della parità di trattamento ed in particolare quella sua manifestazione reperibile nell'art. 40, n. 3, del Trattato che esclude la «discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità».
Detto principio, tuttavia, non proibisce manifestamente d'accordare alle importazioni da paesi terzi un trattamento meno favorevole di quello concesso alle importazioni da altri Stati membri. In effetti, nella seconda causa Balkan, la Corte ha espressamente affermato, con riferimento alla fissazione degli i.c.m., che il «principio generale della preferenza comunitaria» giustificava un diverso trattamento dei prodotti originari degli Stati membri, da una parte, e di quelli originari di paesi terzi dall'altra (punto 15 della motivazione della sentenza).
Circa l'altra forma di discriminazione cui accenna l'attrice, è palese che gli i.c.m. non si applicano nello stesso modo agli importatori dei paesi a moneta forte (come la Repubblica federale) ed a quelli dei paesi a moneta debole. Per i primi essi costituiscono imposte, per i secondi sussidi. Le situazioni di tali importatori sono perciò differenti ed il loro diverso trattamento non implica alcuna inammissibile discriminazione — cfr. in proposito la sentenza emanata dalla Corte nella causa 125/76 (Dietz/Commissione, non ancora pubblicata, punto 26 della motivazione).
In definitiva ritengo che le questioni sottoposte alla Corte dal Finanzgericht vadano risolte come segue:
1)
Il regolamento (CEE) n. 1380/75 non va interpretato nel senso che, quando merci importate da paesi terzi sono esentate da un prelievo altrimenti dovuto, debba venir ridotto qualsiasi importo compensativo monetario esigibile al loro riguardo.
2)
L'esame delle questioni non ha posto in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità del predetto regolamento.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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