CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 14 DICEMBRE 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori Giudici,
La resistente nella causa principale da cui trae origine il presente procedimento è una cittadina francese, nata il 21 aprile 1956. Dopo aver terminato nel settembre 1973 i propri studi in Francia, ella soggiornava dal 3 ottobre 1973 al 30 aprile 1974 nel Regno Unito, dove lavorava come ragazza alla pari presso una famiglia britannica e frequentava inoltre dei corsi serali presso un centro di istruzione per adulti.
Rientro in Francia, ella si faceva registrare, il 2 maggio 1974, presso i competenti organi amministrativi come disoccupata in cerca di lavoro. Dal 17 maggio al 17 luglio 1974 ella doveva sottoporsi a cure mediche, per le quali chiedeva al competente ente previdenziale francese il rimborso delle spese sostenute.
L'ente previdenziale, che è la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, rifiutava però il rimborso affermando che la richiedente non aveva diritto a prestazioni previdenziali né come familiare d'una persona (il di lei padre) soggetta al sistema previdenziale, — e ciò a norma dell'art. L 285 del Code de la Sécurité Sociale — giacché, terminati gli studi in Francia, aveva lavorato nel Regno Unito, né a titolo personale, giacché non possedeva i requisiti posti dall'art. L 249 del Code de la Sécurité Sociale in materia di durata dell'attività lavorativa e neppure poteva essere considerata lavoratrice migrante ai sensi dei relativi regolamenti comunitari — cosa che assumeva rilievo per la presa in considerazione di periodi assicurativi britannici.
La richiedente impugnava il provvedimento dinanzi alla Commission de première instance du Contentieux de la sécurité sociale che, viceversa, le dava ragione. In una sentenza 12 marzo 1975 detta Commissione dichiarava che l'interessata poteva pretendere prestazioni di malattia francesi in quanto familiare avente diritto di una persona (il padre) socialmente assicurata. Una simile conclusione era — secondo la sentenza — resa inevitabile dal fatto che nel Regno Unito la National Insurance (Previdenza sociale) non riconosce alle ragazze alla pari lo status di lavoratrici, ma piuttosto quello di studentesse.
La Caisse primaire non accettava questo giudizio e si rivolgeva alla Cour de cassation. Come motivo di cassazione essa faceva in particolare valere che, secondo il diritto francese, un figlio è considerato a carico del padre ai fini degli assegni familiari e quindi anche delle prestazioni previdenziali solo quando gli studi da lui seguiti risultano incompatibili con l'esercizio di un'attività retribuita. La resistente — proseguiva la ricorrente — aveva però lavorato come ragazza alla pari ed era stata per questo retribuita, se non altro con prestazioni in natura (vitto, alloggio).
Esaminando il caso, la Cour de cassation si è domandata, evidentemente in considerazione del fatto che la resistente era stata iscritta nel Regno Unito ad un regime di assicurazione contro le malattie, se ella non potesse in realtà pretendere delle prestazioni a titolo personale in forza del regolamento n. 1408/71 (GU 5 luglio 1971, n. L 149, pag. 2) e cioè in forza dell'art. 18 di tale regolamento, che recita:
«L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.»
La Cour de cassation ha perciò sospeso, con sentenza 3 giugno 1977, il procedimento ed ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
1.
Se il cittadino di uno degli Stati membri che, risiedendo nel territorio di un altro Stato membro per ivi lavorare «alla pari» e seguire, ad orario ridotto, corsi d'insegnamento, beneficia in questo Stato delle prestazioni previdenziali in natura, sia un lavoratore migrante ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1408/71.
2.
Se i diritti acquisiti da tale cittadino durante il soggiorno nel secondo Stato debbano essere presi in considerazione da qualsiasi altro Stato membro, come se si trattasse di diritti relativi a periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch'esso applica.
In merito alle predette questioni osservo quanto segue:
1.
La resistente può far valere dei diritti in base al regolamento n. 1408/71 solo qualora tale regolamento le si applichi «ratione personae».
Sotto questo aspetto è importante la circostanza che, durante il suo soggiorno nel Regno Unito, ella era assicurata contro le malattie e manifestamente ha anche fruito di corrispondenti prestazioni. Occorre però anche tener presente che — come risulta dai rilievi del rappresentante del Governo britannico e dalla osservazioni della Commissione — nel Regno Unito l'assicurazione contro le malattie è strutturata in modo tale che essa si applica, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale creato da una legge del 1946, a chiunque risieda nel paese, indipendentemente dal fatto che l'interessato svolga o meno un'attività retribuita, e che può essere estesa a discrezione dell'autorità amministrativa anche a visitatori provenienti da altri Paesi.
In un caso di questo tipo, per definire la sfera di applicazione quanto alle persone del regolamento n. 1408/71, occorre rifarsi alla definizione del concetto di «lavoratore» contenuta nell'art. 1 a) ii) del regolamento stesso. Secondo tale definizione è «lavoratore» qualsiasi persona,
«coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai rami cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva
—
quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato, oppure
—
in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento precisato nell'allegato V, nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati.»
Bisogna inoltre tener conto dell'Allegato V, lettera I, nella versione risultante, dopo l'adesione del Regno Unito al Mercato comune, dall'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei Trattati, in quanto già nella causa 17/76 (Brack/Insurance Officer, sentenza 29 settembre 1976, Racc. 1976, pag. 1451) è stato posto in evidenza che detto allegato intende spiegare il significato del punto ii) dell'art. 1 a) con riferimento alla legislazione britannica. Nell'allegato si legge chiaramente :
«Il termine “lavoratore”, ai sensi dell'art. 1, lettera a, punto ii), del regolamento, designa qualsiasi persona che sia tenuta a versare i contributi in qualità di lavoratore subordinato».
Si potrà affermare che le ragazze alla pari rientrano nella sfera d'applicazione «ratione personae» del regolamento n. 1408/71 solo dopo aver accertato che per esse e per la loro assicurazione contro le malattie valgono i predetti requisiti.
Nell'esame di tale questione c'è di poca utilità, a mio parere, il richiamo del Governo britannico al fatto che l'assistenza medica delle ragazze alla pari corrisponde in generale a quella garantita alle persone che si recano in visita nel Regno Unito. Allo stesso modo non ci aiuta il riferimento della ricorrente, la Caisse Primaire, alla Convenzione europea sulle ragazze alla pari stipulata nel 1969 ed alle definizioni in essa contenute, giacché non sappiamo se il presente caso sia effettivamente conforme ai presupposti ivi precisati.
Si dovrebbe piuttosto — e precisamente nella causa principale — accertare con esattezza se nel presente caso, in relazione alle condizioni poste dall'Allegato V del regolamento n. 1408/71, la resistente fosse tenuta nel Regno Unito a versare contributi previdenziali come lavoratrice subordinata. A questo riguardo non vanno chiaramente prese in considerazione — secondo quanto ha dichiarato la Commissione —, in base ad un regolamento britannico del 1975 sui contributi, né la retribuzione in natura (vitto e alloggio) né la retribuzione in denaro che risulti inferiore ad 8 sterline la settimana.
Il risultato di questa indagine ci dirà se la resistente doveva essere considerata come lavoratrice ai sensi del regolamento n. 1408/71 anche in quanto ragazza alla pari oppure no e se i diritti da essa acquisiti nel Regno Unito — ad esempio nell'ambito del citato art. 18 — andavano presi in considerazione.
2.
Durante il procedimento la resistente ha prodotto una dichiarazione in cui il direttore del Centro di istruzione per adulti da lei frequentato nel Regno Unito precisa che le ragazze alla pari che partecipano ai corsi organizzati dal Centro stesso sono considerate studentesse e non devono pagare «marche assicurative». In base a ciò sembra potersi dire — mi sia consentita ora questa osservazione — che la resistente non può venire considerata come una lavoratrice migrante ai sensi del regolamento n. 1408/71.
È però vero che la predetta dichiarazione non può fornirci una certezza assoluta. Inoltre, deduzioni di questo tipo rientrano nell'ambito dell'applicazione del diritto, la quale spetta, in un procedimento ai sensi dell'art. 177, non già a noi, bensì ai giudici nazionali. Perciò vorrei adesso svolgere ancora le seguenti osservazioni aggiuntive per il caso che la resistente risulti nondimeno in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 1408/71.
La Commissione ha giustamente fatto notare che, per determinare la situazione giuridica della resistente, è rilevante il fatto che dopo il suo rientro in Francia — e ciò vale specialmente per il periodo di cure mediche — ella non aveva un impiego, bensì era registrata come disoccupata in cerca di lavoro. Se l'interessata dovesse essere ritenuta lavoratrice migrante, sarebbe allora importante accertare in quale modo sia stata indennizzata per la disoccupazione.
Si può anzitutto pensare che andasse applicato nei suoi confronti l'art. 69, n. 1, del regolamento n. 1408/71, in base al quale il lavoratore in disoccupazione completa che soddisfa le condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupazione conserva il diritto a tali prestazioni a determinate condizioni ed entro certi limiti. Nel presente caso la resistente potrebbe far valere dei diritti in forza dell'art. 25, n. 1, lettera a, del regolamento n. 1408/71 che recita:
«Un lavoratore disoccupato al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 69, paragrafo 1 … e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni in natura ed in danaro, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, beneficia, durante il periodo previsto all'articolo 69, paragrafo 1, lettera c):
a)
delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione dello Stato membro nel quale egli cerca un'occupazione, secondo la legislazione che quest'ultima istituzione applica come se vi fosse iscritto;
…
Si può, d'altro lato, ipotizzare che vada applicato alla resistente l'art. 71, n. 1 b) ii) del regolamento n. 1408/71, laddove esso dispone quanto segue:
«Il disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:
…
b)
…
ii)
un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima…»
Se cosi fosse, andrebbe preso in considerazione con riferimento alla resistente il n. 2 dell'art. 25, che recita:
«Un lavoratore in disoccupazione completa cui si applicano le disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), ii), o lettera b), ii), prima frase, beneficia delle prestazioni in natura o in denaro secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli risiede come se fosse stato soggetto a questa legislazione nel corso dell'ultima occupazione, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18; dette prestazioni sono a carico dell'istituzione del paese di residenza.»
In base ai fatti che ci sono noti è difficile dire di più circa il presente caso per quanto concerne il diritto comunitario. Ogni ulteriore chiarimento spetta al giudice proponente o ad altre istanze della magistratura nazionale.
3.
Propongo quindi di risolvere le questioni poste dalla Cour de cassation francese nel modo seguente:
a)
Il cittadino d'uno Stato membro, che, abitando e lavorando alla pari nel Regno Unito, frequenta a metà tempo dei corsi di studio, va considerato — qualora possa far valere un diritto a prestazioni previdenziali in natura nel Regno Unito e questo diritto gli spetti nell'ambito di un'assicurazione sociale valevole per tutti i residenti — come lavoratore ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1408/71 solo quando è tenuto a versare in qualità di lavoratore subordinato i contributi previdenziali.
b)
Qualora vada riconosciuta l'esistenza della qualità di lavoratore nel senso sopra indicato, si dovrà tener conto in altri Stati membri dei diritti acquisiti nel Regno Unito.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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