CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 31 GENNAIO 1978 ( 1 )
Signor Presidente
signori Giudici,
L'attrice nella causa principale gestisce in Italia un'azienda per la produzione di uova e per l'allevamento di pollame. Essa vende sia uova, sia pulcini di un giorno e pollame da carne. L'azienda è situata su di un terreno di 3 ettari in parte di proprietà dell'attrice, in parte preso in affitto. Il terreno viene parzialmente coltivato, ma ciò che esso produce non è sufficiente per i bisogni dell'azienda, cosicché si rende necessario l'acquisto di mangime.
Secondo quanto asserito dall'attrice, le aziende di questo tipo sono sempre state considerate come aziende agricole ai fini della previdenza sociale. Ciò avveniva manifestamente sulla base della definizione contenuta nell'art. 2135 del codice civile, la cui interpretazione tuttavia — proprio per quanto riguarda aziende del tipo qui in esame — non è pacifica in giurisprudenza. Pertanto i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori occupati nell'azienda venivano — si afferma — pagati, in base all'aliquota meno elevata vigente per l'agricoltura, al Servizio contributi agricoli unificati, il quale del resto non trovava nulla da eccepire a questo riguardo.
In seguito all'ammodernamento dell'azienda, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha invece preteso di riscuotere per sé i contributi sulla base delle aliquote più elevate in vigore per l'industria. Esso ha fatto valere che l'allevamento di pollame costituisce allevamento di bestiame ai sensi dell'art. 2135 del codice civile italiano solo quando è connesso alla coltivazione del fondo, rappresentando quindi un'attività agricola accessoria, e non invece quando il mangime all'uopo necessario viene acquistato sul mercato.
L'attrice ha allora intentato contro l'Istituto nazionale un'azione volta a far accertare che essa va considerata ai fini del versamento dei contributi previdenziali come un'azienda agricola e deve pagare i contributi al Servizio contributi agricoli. A sostegno della propria tesi essa si richiama alla legge italiana 3 maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 (GU 21 ottobre 1968, n. L 258, pag. 1) e n. 95/69 (GU 18 gennaio 1969, n. L 13, pag. 13) sulla messa in commercio delle uova, secondo la quale è determinante il numero delle persone occupate. Essa cita inoltre un parere emesso il 24 ottobre 1972 dal Consiglio di Stato circa il trattamento delle aziende d'allevamento di pollame nell'ambito della previdenza sociale. Secondo detto parere, va considerato come allevamento di bestiame ai sensi dell'art. 2135 del codice civile l'allevamento di animali in genere e quindi anche l'allevamento di pollame. L'attrice ritiene particolarmente importante la circostanza che, nel citato parere, si faccia riferimento anche all'art. 38 del Trattato CEE ed al relativo elenco di prodotti agricoli. Anch'essa cioè reputa che il problema d'accertare se un'azienda abbia natura agricola vada risolto, nell'interesse dell'unità del mercato comune, in modo determinante sulla base delle definizioni fornite dal diritto comunitario, tenendo conto non da ultimo di alcune normative del diritto comunitario derivato. A suo avviso, la soluzione di questo problema è importante non solo perché influisce sull'obbligo della contribuzione previdenziale, ma altresì perché da essa dipende pure la concessione di altri vantaggi, ad esempio nel settore fiscale o in quello delle sovvenzioni, o di agevolazioni per quanto riguarda i crediti bancari, le forniture di combustibile a prezzo ridotto, l'energia elettrica e gli impianti di depurazione. La qualificazione controversa influisce dunque in modo decisivo sulla capacità concorrenziale delle imprese in esame.
Dopo che era stato chiamato in causa il Servizio contributi agricoli unificati, il giudice investito della controversia ha sospeso, con ordinanza 19 maggio 1977, il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una domanda di pronunzia pregiudiziale.
Con tale domanda si vuole ottenere l'interpretazione dell'art. 38, nn. 1, 3 e 4, del Trattato (CEE) in relazione al suo allegato II (elenco previsto dall'art. 38 del Trattato), nonché del regolamento (CEE) 14 giugno 1966, n. 70, pubblicato nella GU 24 giugno 1966, n. 112, limitatamente ai seguenti punti:
«“Per azienda agricola si intende una unità economica localmente delimitata soggetta a una gestione unitaria e che produce: cereali, legumi, omissis e fra gli animali: bovini, equini, ovini, caprini, suini, galline e polli, altri volatili, conigli, selvaggina, bachi da seta, api e pulcini di un giorno” (art. 2 lett. A) e all. 1) - “Sono aziende agricole anche quelle con superficie agraria inferiore ad un ettaro nonchè le aziende agricole prive di superficie agricola utilizzata” (art. 3 a) e b));»
e del regolamento (CEE) 29 giugno 1966, n. 91, pubblicato nella GU 4 luglio 1966, n. 121, limitatamente al punto seguente:
«“L'azienda agricola è un'unità tecnico-economica localmente delimitata, soggetta ad una gestione unica e che produce cereali (omissis) galline e polli, altri volatili, (omissis) pulcini di un giorno”.»
Inoltre si chiede che vengano risolte, le seguenti questioni:
«1. a)
Se la nozione di impresa agricola, offerta dal Trattato con espresso riferimento ai prodotti, al cui ottenimento è preordinata ed esplicata l'attività imprenditoriale, chiarita dai regolamenti svincolando l'attività stessa da ogni connessione territoriale (lì dove si prevedono aziende agricole con superficie agraria inferiore ad 1 ettaro ed aziende agricole prive di superficie agraria), abbia valore solo all'interno delle istituzioni CEE, e non sia, quindi, vincolante per gli Stati membri, che rimangono perciò liberi di identificare le imprese agricole mediante ricorso a criteri difformi o contrastanti con quelli adottati dal Trattato di Roma e dai regolamenti citati.
1. b)
Se la Comunità abbia adottato una nozione comune della impresa agricola, da valere nei singoli paesi membri, ai fini di identificare le imprese di questo tipo, e se pertanto, gli Stati membri siano obbligati a far ricorso alle nozioni offerte dal Trattato e dai regolamenti citati per identificare le imprese agricole cui vanno applicati, poi, i principi stabiliti in sede comunitaria e quelli accolti dai rispettivi diritti nazionali anche in materia previdenziale.
Se il punto 1 b) sarà risolto affermativamente :
2. a)
Se i singoli Stati membri possono adottare norme derogatorie o seguire una prassi derogatoria.
2. b)
Se la nozione di impresa agricola offerta dal Trattato e dai regolamenti abbia carattere vincolante e sia immediatamente applicabile nell'ordinamento italiano, per i fini previsti dalle norme comunitarie e dallo stesso ordinamento italiano.
Se il punto 2 b) sarà risolto affermativamente:
3. a)
Se la nozione di impresa agricola, adottata dalla CEE, e recepita nei singoli ordinamenti degli Stati membri, abbia costituito in capo alle singole imprese, definite ed identificate come agricole, diritti soggettivi ricollegabili a tale inquadramento, che i giudici nazionali debbono tutelare.
Se il punto 3 a) sarà risolto affermativamente :
4. a)
Se i diritti soggettivi siano correlativi all'obbligo, per gli Stati membri, di non imporre, a carico delle imprese agricole, oneri comunque estranei, secondo gli ordinamenti nazionali, alla natura di impresa agricola accertata con ricorso ai criteri offerti dal Trattato e dai regolamenti comunitari, e, comunque, tali da discriminare anche ai fini previdenziali le imprese agricole di allevamenti di pollame italiano rispetto a quelle degli altri paesi della Comunità.»
Se riflettiamo sul come convenga impostare la trattazione di questa materia, constateremo che è opportuno raggruppare come segue i problemi toccati nell'elenco delle questioni. Occorre anzitutto vedere che cosa risulti dal Trattato CEE e dal diritto comunitario derivato in merito alla nozione di «azienda agricola». Successivamente ci si deve domandare se la predetta nozione sia vincolante e direttamente efficace anche per gli Stati membri nel senso che da essa si possano dedurre diritti soggettivi attinenti alla classificazione delle aziende. Di importanza sostanziale è poi accertare se ciò valga anche per il settore previdenziale. Infine andranno esaminate in dettaglio talune considerazioni, concernenti il divieto di discriminazione, gli obiettivi dell'art. 39 del Trattato CEE e le norme dello stesso Trattato in materia di aiuti (art. 92 e segg.), svolte dall'attrice a sostegno della propria tesi.
1.
È assolutamente inutile cercare nel Trattato una definizione espressa della nozione di «azienda agricola». Vi si possono tutt'al più trovare, e precisamente nella parte seconda, titolo II, taluni elementi grazie ai quali si può accertare qual è il concetto da cui il Trattato manifestamente prende le mosse.
A questo riguardo, sta in primo piano l'art. 38, il quale dispone che il mercato comune comprende anche l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli; di questi ultimi esso fornisce una definizione, rimandando per i particolari all'elenco che costituisce l'allegato II. Da ciò si può argomentare che con il termine «agricoltura» si intende designare i fabbricanti dei citati prodotti. Ne risulta anche con chiarezza — visto che nell'ampio elenco sono menzionati senza ambagi anche i pesci e i prodotti dell'allevamento del bestiame — che la coltivazione del suolo non è evidentemente un elemento indispensabile.
Una certa conferma di ciò è inoltre fornita dagli artt. 39 e 42 del Trattato CEE. Se i concetti di «produttività dell'agricoltura» e di «produzione agricola» svolgono un'importante funzione nell'art. 39, che definisce gli scopi della politica agricola comune, anche da questo si può dedurre che per agricoltura occorre intendere la fabbricazione di determinati prodotti, e precisamente di quelli indicati nell'art. 38. Secondo l'art. 42, il capo relativo alle regole di concorrenza si applica alla produzione e al commercio di prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio. Tale disposizione può del pari concernere soltanto i fabbricanti dei prodotti menzionati nell'art. 38.
E così abbiamo già esaminato tutto ciò che nel Trattato si riferisce alla definizione che qui ci interessa.
2.
Diversa è la situazione per quanto riguarda il diritto comunitario derivato, nel quale si incontra un'intera serie di definizioni talvolta assai dettagliate. Alcune di esse sono menzionate nel provvedimento di rinvio; numerose altre ancora sono state inoltre ricordate nel corso del procedimento.
Disponendo per ordine cronologico d'emanazione i provvedimenti normativi che ci interessano in questa sede, possiamo elencare:
—
il regolamento del Consiglio 15 giugno 1965, n. 79, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE (art. 4) (GU 23 giugno 1965, pag. 1859);
—
il regolamento del Consiglio 14 giugno 1966, n. 70, relativo all'organizzazione di una indagine principale nel quadro di un programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole (artt. 2 e 3) (GU 24 giugno 1966, pag. 2065);
—
il regolamento della Commissione 29 giugno 1966, n. 91, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della costatazione dei redditi nelle aziende agricole (art. 1) (GU 4 luglio 1966, pag. 2249);
—
la direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, n. 159, sulla modernizzazione delle aziende agricole (art. 2) (GU 23 aprile 1972, n. L 96, pag. 1);
—
la direttiva del Consiglio 20 gennaio 1975, n. 108, relativa all'organizzazione di un'indagine strutture 1975 nel quadro di un programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole (art. 2) (GU 15 febbraio 1975, n. L 42, pag. 21);
la direttiva del Consiglio 28 aprile 1975, n. 268, sull'agricoltura nelle zone montane e in determinate zone depresse (art. 6) (GU 19 maggio 1975, n. L 128, pag. 1);
—
la decisione della Commissione 2 ottobre 1975, n. 682, che stabilisce le definizioni relative all'elenco delle caratteristiche e l'elenco dei prodotti agricoli per l'esecuzione dell'indagine strutture 1975 nel quadro di un programma d'indagini sulla struttura delle aziende agricole, con il suo allegato I (GU 20 novembre 1975, n. L 301, pag. 8);
—
il regolamento del Consiglio 30 aprile 1976, n. 1035, relativo all'organizzazione di un'indagine sulle retribuzioni dei lavoratori agricoli fissi (art. 2) (GU 5 maggio 1976, n. L 118, pag. 3);
nonché
—
il regolamento del Consiglio 21 dicembre 1976, n. 3228, che organizza un'indagine sulla struttura delle aziende agricole 1977 (art. 3) (GU 31 dicembre 1976, n. L 366, pag. 1).
Ciò che importa è però la constatazione che nei suddetti provvedimenti non si trovano in alcun modo definizioni uniformi. Si confrontino soltanto — non mi sembra qui il caso di dimostrare l'affermazione di cui sopra con citazioni dettagliate — i regolamenti nn. 70/66, 91/66, 3228/76, e la direttiva n. 75/108, da una parte, con il regolamento n. 1035/76 e la direttiva n. 75/268, dall'altra. È essenziale poi il fatto che alcuni di questi regolamenti attribuiscono espressamente al legislatore nazionale il compito di formulare le necessarie definizioni o di fissare norme e criteri aggiuntivi (si vedano ad es. le direttive n. 72/159 e n. 75/268).
Sarebbe perciò inesatto ritenere che dal diritto comunitario derivato si potesse ricavare una nozione uniforme d'azienda agricola con una definizione valida una volta per tutte e non si può quindi assolutamente affermare che in relazione ad una nozione in tal modo accertata non ha alcuna importanza la coltivazione del suolo.
3.
A questi due primi risultati, che si ottengono senza difficoltà, faccio seguire l'esame della questione, anch'essa sottoposta alla Corte, del se definizioni comunitarie della nozione di «azienda agricola», in quanto esistano, siano vincolanti per gli Stati membri nel senso che esse abbiano un'efficacia diretta costitutiva di diritti soggettivi in capo ai singoli. Su questo argomento posso essere molto conciso — per ragioni che appariranno senz'altro evidenti nel prosieguo di queste conclusioni.
Direi — per quanto riguarda il diritto comunitario derivato di cui s'è detto sopra — che non è da escludere una soluzione positiva delle questioni, perlomeno ove s'abbia a che fare con norme chiare e precise, che non lascino agli Stati membri alcun potere discrezionale.
In relazione, d'altra parte, al concetto che ispira le disposizioni degli artt. 38, 39 e 42 del Trattato, per risolvere le questioni si deve guardare a quali materie esso si riferisca. Questo punto andrà subito approfondito. Inoltre è in ogni caso importante accertare se le norme, in cui il concetto è ripetuto o per le quali ha rilievo, siano in base al loro contenuto dispositivo direttamente efficaci e tali da attribuire diritti soggettivi ai singoli.
Detta questione non abbisogna, secondo me, nel presente caso, d'una trattazione più ampia.
4.
Volgiamoci quindi a quello che, a mio parere, costituisce il nucleo della domanda di pronunzia pregiudiziale, cioè al problema del se la nozione comunitaria di «azienda agricola» — in quanto se ne possa accertare l'esistenza — sia vincolante anche per il diritto previdenziale nazionale, quando quest' ultimo distingua, come avviene in Italia, fra aziende agricole ed altre aziende.
La tesi affermativa viene, come è noto, sostenuta dall'attrice nella causa principale che, dopo aver accennato all'esistenza nel settore in cui essa opera — produzione di uova ed allevamento di pollame — di due organizzazioni comuni di mercato (regolamenti nn. 2771/75 e 2777/75; GU 1o novembre 1975, n. L 282, pag. 49 e pag. 77), afferma doversi di conseguenza ritenere che, in tale settore, la competenza legislativa sia stata interamente trasferita alla Comunità e manchi una competenza concorrente degli Stati membri ad emanare normative, che influiscano sulle condizioni di competizione commerciale nel mercato delle uova e del pollame. In appoggio alla propria tesi, essa cita anche la giurisprudenza della Corte. A questo proposito è — a suo parere — interessante notare che nella causa 34/70 (Syndicat national du commerce extérieur des céréales e altri contro Office national interprofessionnel des céréales e Ministro dell'agricoltura, sentenza 17 dicembre 1970; Racc. 1970, pag. 1233) è stata sottolineata la necessità di interpretare il termine «detentore di cereali» con riferimento al diritto comunitario, e che nella sentenza 131/73 (Grosoli, sentenza 12 dicembre 1973; Racc. 1973, pag. 1555) è stato affermato, in relazione ad un contingente comunitario di carne bovina congelata, che gli Stati membri non erano autorizzati a vincolarne la destinazione e non era dunque possibile contemplare limitazioni nazionali per la vendita del suddetto prodotto.
Consentitemi di dire subito che questi argomenti non mi hanno convinto.
È importante anzitutto il fatto — e con ciò mi riferisco alle nozioni che si incontrano nel diritto comunitario derivato — che la loro portata è limitata ai rispettivi contenuti delle varie normative, come in parte è espressamente dichiarato negli atti comunitari di cui trattasi ed in parte si può almeno desumere dagli stessi senza possibilità di dubbio. Rimando qui soltanto ai regolamenti nn. 70/66, 91/66 e 3228/76, nonché alle direttive nn. 72/159 e 75/108. Laddove questa limitazione della definizione al regolamento in cui è contenuta non risulta con assoluta chiarezza dal regolamento stesso, vale, perlomeno — secondo me — ciò che in relazione alla nozione generale di «azienda agricola» si può ricavare dal Trattato.
Secondo la mia opinione si deve cioè partire dal presupposto che questa nozione è rilevante in linea di principio soltanto per le normative adottate nell'ambito della politica agricola comune, dunque per i settori compresi nel titolo II della parte seconda. All'uopo basta per il momento richiamarsi all'art. 38, n. 2, del Trattato, in base al quale le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli, salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi.
Perciò ritengo che vada fuori bersaglio anche l'argomento secondo cui, solo accettando una nozione comunitaria di azienda agricola, sarebbe possibile un'adeguata applicazione di regolamenti relativi alla concessione di sovvenzioni alle aziende agricole, come quelli emanati nel 1969 e nel 1973 a favore delle agricolture tedesca e olandese (regolamento del Consiglio 9 dicembre 1969, n. 2464; GU 12 dicembre 1969, n. L 312, pag. 4; e regolamento del Consiglio 19 novembre 1973, n. 3141; GU 22 novembre 1973, n. L 321, pag. 1). A questo riguardo non si può cioè trascurare che si trattava di due regolamenti emanati nell'ambito della politica agricola comune.
Per la stessa ragione non è di alcun aiuto neppure il richiamo dell'attrice alle due citate sentenze, e in particolare alla sentenza emanata nella causa 34/70. Anche in tale occasione si trattava di provvedimenti operanti nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato (si trattava, per l'esattezza, della disciplina d'intervento fissata dal regolamento n. 1028/68) e perciò è senz'altro evidente che doveva valere un concetto comunitario uniforme di «detentore di cereali», che gli Stati membri non potevano modificare o restringere.
Per quanto riguarda in particolar modo il diritto della previdenza sociale — che è il punto su cui verte la causa principale — il sistema del Trattato permette chiaramente di affermare che il suo ordinamento e quindi pure la fissazione dei necessari criteri di delimitazione è, in linea di principio, di competenza degli Stati membri. Si può, in proposito, menzionare l'art. 118 del Trattato CEE che si limita a prevedere una stretta collaborazione fra gli Stati membri nel campo sociale, senza dunque contemplare alcuna uniformazione o armonizzazione, e in relazione al quale per di più, secondo quanto ha dichiarato la Commissione, non sono state ancora emanate norme comunitarie. Va ricordato anche l'art. 51 del Trattato che, contemplando soltanto un coordinamento del diritto previdenziale al fine di agevolare la libera circolazione dei lavoratori, parte ovviamente dal presupposto del permanere in vigore di differenti sistemi previdenziali nazionali. In conformità a ciò si parla, nel preambolo del regolamento n. 1408/71 (GU 5 luglio 1971, n. L 149, pag. 2) di differenze che continuano ad esistere fra le varie legislazioni nazionali concernenti la previdenza sociale. Inoltre il regolamento si propone sostanzialmente di concedere prestazioni previdenziali e di evitare perdite di diritti da questo lato, e s'occupa dei contributi solo in un settore limitato, come ad esempio nell'art. 91 in cui dice che il datore di lavoro non può essere costretto a pagare contributi maggiorati per il fatto che il suo domicilio o la sede della sua impresa si trova nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.
In base alle considerazioni fin qui svolte si può dunque affermare che nel settore della previdenza sociale, settore il cui ordinamento è in linea di principio di competenza degli Stati membri, la nozione di «azienda agricola» ricavabile dal diritto comunitario non ha importanza determinante. Sebbene ciò possa comportare delle conseguenze nei confronti delle aziende soggette ad organizzazione comune di mercato, dato che i loro costi di produzione vengono diversamente condizionati a seconda della loro classificazione, è tuttavia nel giusto la Commissione quando sostiene che tale situazione non è paragonabile ai casi, esaminati nella giurisprudenza (ad esempio nella causa 77/76, Ditta F.lli Cucchi contro Avez SpA, sentenza 25 maggio 1977; Racc. 1977, pag. 987), di provvedimenti nazionali che hanno un'incidenza immediata e deliberata sui prezzi e che devono pertanto, proprio perché interferiscono nei meccanismi di formazione dei prezzi predisposti dal diritto comunitario, tollerare di essere valutati in base al diritto comunitario ed alle sue esigenze.
5.
Non si può certo dire che con questo la fattispecie sia stata completamente sviscerata. Piuttosto occorre ancora — come avevo già avvertito — esaminare alcune considerazioni aggiuntive, avanzate ulteriormente dall'attrice nella causa principale a sostegno della propria tesi secondo cui dovrebbe esistere una nozione di «azienda agricola» uniforme e vincolante per gli Stati membri. Ogni altra conclusione — ha argomentato l'attrice — comporterebbe il rischio di notevoli discriminazioni; se si lasciasse agli Stati membri la cura di effettuare la relativa delimitazione e, corrispondentemente, di differenziare i contributi previdenziali — essa ha aggiunto — si ostacolerebbe il raggiungimento delle finalità dell'art. 39; una simile differenziazione — essa ha infine affermato — potrebbe venir presa in considerazione solo nell'ambito delle norme sugli aiuti di cui all'art. 92 e nel rispetto dei presupposti enunciati da tale articolo.
In proposito, ritengo necessario formulare ancora le seguenti osservazioni:
a)
Per quanto concerne anzitutto il richiamo al divieto di discriminazione, non si possono certamente invocare gli ara. 7 e 40, n. 3.
L'art. 7 vieta discriminazioni effettuate in base alla nazionalità. La distinzione operata dal diritto previdenziale italiano non si fonda su questo criterio: in quanto la differenza di trattamento fra le aziende sia basata sul criterio della coltivazione del suolo, ciò non ha evidentemente nulla a che fare con la nazionalità. Ove determinate aziende italiane risultino trattate in modo diverso rispetto ad aziende di altri Stati membri, ciò è una conseguenza dei limiti posti all'applicazione del diritto nazionale oltreché del fatto che il diritto comunitario non intende giungere all'uniformazione del diritto previdenziale. Tale circostanza può del resto in ogni caso influire sul calcolo dei contributi anche se si prescinde interamente dal problema di qualificazione che qui ci interessa.
L'art. 40, n. 3, del Trattato dispone che le organizzazioni comuni del mercato agricolo devono limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'art. 39 e devono escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità. Esso vale dunque soltanto per le organizzazioni comuni di mercato. Tutt'al più si potrebbe affermare che tale disposizione si rivolge anche agli Stati membri in quanto organi statali esercitino funzioni nelle organizzazioni comuni di mercato, qualora un sistema nazionale d'intervento completi un'organizzazione comune di mercato oppure provvedimenti statali influiscano deliberatamente sul funzionamento di organizzazioni comuni, intralciandolo. Posso a questo riguardo menzionare le sentenze 51/74 (Van der Hulst's Zonen contro Produktschap voor Siergewassen, sentenza 23 gennaio 1975; Racc. 1975; pag. 79) e 60/75 (Russo contro Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo, sentenza 22 gennaio 1976; Racc. 1976, pag. 45), nonché le conclusioni da me presentate nella causa 52/76 (Benedetti contro Munari F.lli S.a.s., sentenza 3 febbraio 1977; Racc. 1977, pag. 163). Mi sembra evidente che non si riscontra una fattispecie di questo tipo nel caso d'una normativa adottata nell'ambito delle materie riservate agli Stati membri e che, sotto quest'aspetto, si può parlare solo di un'incidenza sui costi di fabbricazione di prodotti soggetti ad un'organizzazione comune di mercato.
Più oltre tuttavia non può andare neppure il richiamo al principio generale della parità di trattamento, enunciato anche nella Costituzione italiana e preso in considerazione nelle cause riunite 117/76 e 16/77 (Ruckdeschel & Co. e Hansa-Lagerhaus Ströh & Co. contro Hauptzollamt Hamburg-St. Annen e Diamalt AG contro Hauptzollamt Itzehoe, sentenza 19 ottobre 1977) con riferimento ad una disciplina comunitaria connessa ad un'organizzazione comune di mercato. In proposito si deve solo osservare che situazioni analoghe non vengono trattate diversamente in mancanza di ragioni obiettive tali da giustificare una differenziazione. In casi come quelli di cui si discuteva nelle succitate cause, ciò può significare, poiché si trattava di un provvedimento concernente i prodotti, che prodotti analoghi non possono essere agevolati in modo diverso. Di fronte ad una normativa d'altro tipo, com'è quella riguardante il calcolo dei contributi previdenziali, che concerne le imprese, ciò non esclude però che per fissare l'onere contributivo si tenga conto delle dimensioni e della struttura delle aziende nonché di fattori quali la coltivazione del suolo. Nel predetto contesto non mi sembra comunque obbligatorio concludere che tutto quanto è considerato come azienda agricola ai fini del diritto agrario deve essere trattato allo stesso modo nell'ambito della previdenza sociale.
b)
Quando l'attrice fa poi valere che, essendo dubbia l'interpretazione del diritto italiano (art. 2135 del codice civile), occorre, in forza dell'obbligo imposto agli Stati membri dall'art. 5 del Trattato, fondarsi sui concetti comunitari esistenti e quando osserva che la qualificazione di azienda non agricola ritenuta giusta dall'istituto convenuto comporta, sotto diversi aspetti, per essa attrice oneri più gravosi, in contrasto con le finalità dell'art. 39, va in primo luogo affermato che la possibilità di fondarsi su una nozione comunitaria — per inciso, nel presente contesto non c'è neppure una nozione comunitaria uniforme — esiste solo nei settori per i quali è stata elaborata la relativa definizione. Non è questo però — come abbiamo visto — il caso della nozione di «azienda agricola» in relazione al diritto previdenziale.
Per quanto concerne, d'altro lato, il riferimento all'art. 39 del Trattato CEE, la cui lettera a) parla di incremento della produttività agricola, di sviluppo del progresso tecnico, di razionalizzazione della produzione agricola e di impiego migliore dei fattori di produzione, non solo ritengo opinabile che questa finalità venga realmente ostacolata dalla qualificazione dell'azienda attrice nell'ambito del diritto previdenziale italiano — che è il problema cui dobbiamo limitarci —, ma per di più giudico importante il fatto che si tratta d'uno scopo che la politica agricola comune deve perseguire, e cioè uno fra molti, che non possono essere realizzati tutti contemporaneamente e con la stessa efficacia. Perciò mi sembra difficile giustificare sulla base della predetta disposizione la non applicazione di una norma nazionale proveniente da uno dei settori riservati agli Stati membri. Se veramente ciò dovesse porre in pericolo interessi comunitari, allora il modo appropriato di farli valere sarebbe piuttosto quello di proporre un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE.
c)
Circa il richiamo dell'attrice alle norme del Trattato in materia di aiuti (artt. 92 e segg.) devo infine confessare che non riesco a capirne il significato o, perlomeno, non riesco a comprendere quale interesse abbia l'attrice ad invocare queste norme, dal momento che, se tali norme fossero veramente pertinenti e fossero state violate, essa potrebbe tutt'al più impedire l'applicazione dei contributi previdenziali meno elevati ad altre aziende da considerarsi agricole ai sensi del diritto italiano, ma non già ottenere, viceversa, di beneficiare anch'essa dei contributi meno elevati.
A prescindere da ciò, vorrei qui ancora osservare che il richiamo dell'attrice alla sentenza 173/73 (Repubblica italiana contro Commissione delle Comunità europee, sentenza 2 luglio 1974; Racc. 1974, pag. 709) non mi pare rilevante perché allora si trattava di una fattispecie diversa. Oggetto di quella causa era infatti l'esenzione parziale da oneri pubblici gravanti su imprese di una determinata branca industriale, cioè la liberazione da oneri, e precisamente dai contributi previdenziali per gli assegni familiari, che risultavano dalla normale applicazione del sistema generale delle imposte e dei contributi. Perciò quella normativa fu valutata alla luce dell'art. 92 del Trattato. Nel presente caso, invece, è d'uopo constatare che è stato creato nell'ambito della previdenza sociale un regime speciale per l'agricoltura. Non capisco come, riferendosi allo speciale calcolo delle aliquote contributive, si possa qui parlare di aiuti mediante risorse statali. Mi sfugge particolarmente in quale misura i principi e le disposizioni degli artt. 92 e segg. possano operare per la delimitazione di questo regime speciale, che conduce alla esclusione dell'attrice. Dall'art. 92 non si può certo ricavare alcun elemento a favore della domanda avanzata nella causa principale.
6.
A mio parere, le questioni proposte dal Tribunale civile di Roma vanno quindi risolte come segue:
Una definizione generale della nozione di «azienda agricola», che valga per tutti i settori, è ignota al diritto comunitario. In settori per i quali le definizioni comunitarie — tanto quelle ricavabili dall'art. 38 del Trattato quanto quelle formulate in specifici regolamenti del settore agricolo — non sono vincolanti, e in particolare nel campo del diritto previdenziale, gli Stati membri sono pertanto liberi di delimitare essi stessi tale nozione e quindi di considerare come imprese industriali anche imprese che fabbricano prodotti ritenuti agricoli dal Trattato.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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