CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 13 LUGLIO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
il ricorrente nella presente causa, sig. Kuno Ditterich, è un dipendente di grado A5 del ruolo scientifico e tecnico dell'Euratom. Egli è, di professione, ingegnere ed è stato occupato, per tutti i periodi da prendere in considerazione, presso lo stabilimento del Centro Comune di Ricerca («CCR») ad Ispra.
Nel presente procedimento egli avanza due distinte pretese nei confronti della Commissione: in primo luogo, chiede che venga dichiarato nullo un elenco contenente i nominativi dei dipendenti considerati più meritevoli per la promozione al grado A 4 e nel quale non figurava il suo nome (mi riferirò a questa pretesa indicandola come «capo A della domanda»); in secondo luogo, chiede l'annullamento di una decisione in data 20 gennaio 1977, con la quale egli veniva trasferito, contro la sua volontà, da un dipartimento ad un altro nell'ambito dello stabilimento di Ispra (chiamerò questa seconda pretesa «capo B della domanda»).
Sul capo A della domanda
In un primo momento non risultava affatto chiaro, nel corso del procedimento, quale fosse l'elenco di cui il ricorrente contestava la validità. In parte a causa di tale confusione, la Commissione sosteneva, nel controricorso, che il capo A della domanda era irricevibile. Successivamente mi sembra essersi reso manifesto che l'elenco in questione era quello allegato ad una decisione adottata il 19 novembre 1976 dal sig. Villani, direttore generale del CCR, che era, nella fattispecie, l'autorità avente il potere di nomina (allegato 5 del controricorso). Considerato tale fatto, la Commissione, nella controreplica, rinunciava — giustamente, a mio avviso — ad eccepire l'irricevibilità del capo A della domanda.
Al fine di capire come e perché tale elenco sia stato posto in essere, è necessario tener presenti le «Disposizioni generali d'esecuzione relative alla procedura di promozione del personale retribuito sugli stanziamenti per la ricerca», emanate dalla Commissione con decisione 6 dicembre 1971 e modificate con decisione 9 ottobre 1973 (allegato 1 del controricorso), che chiamerò, per brevità, «Disposizioni d'esecuzione».
Nel n. 1 di queste ultime viene precisato che:
«Le presenti disposizioni hanno lo scopo di stabilire una procedura di consultazione preliminare alle promozioni del personale retribuito sugli stanziamenti per la Ricerca, funzionari dei quadri scientifico o tecnico ed agenti di stabilimento, da una parte, e funzionari amministrativi, dall'altra, tenuto conto delle esigenze particolari di detto personale e della dispersione geografica delle sedi di servizio.»
Il n. 2 esclude talune categorie di promozioni (che esulano dal presente dibattito) dal campo di applicazione delle disposizioni d'esecuzione.
In forza del combinato disposto dei nn. 3 e 7 a), sono costituiti due «Comitati paritetici di promozione di prima istanza», uno per il CCR ed un altro per le attività non comprese nell'ambito del CCR, ed un «Comitato paritetico di seconda istanza». Il comitato di prima istanza per il CCR è presieduto dal direttore generale dello stesso CCR. I suoi membri sono sette in rappresentanza dell'istituzione e sette in rappresentanza del personale. Il presidente del comitato di seconda istanza è il direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione. Anche questo comitato è composto di sette membri in rappresentanza dell'amministrazione (uno dei quali è il direttore generale del CCR) e di altri sette in rappresentanza del personale. Al n. 3 a) si dichiara, in termini generali, che il compito dei comitati è quello di «esaminare la situazione del personale retribuito sugli stanziamenti per la ricerca che soddisfa alle condizioni statutarie di anzianità per essere promosso nel corso di un anno determinato».
Il n. 4 stabilisce norme di procedura.
I nn. 5 e 6, per quanto rilevante nella fattispecie, recitano:
«5.
Ogni Comitato è incaricato di stabilire, previo esame comparativo dei meriti di tutti i funzionari … che possono aver diritto alla promozione alla data del 31 dicembre dell'anno in corso, nonché delle relative note di qualifica, i progetti di elenchi dei funzionari … giudicati più meritevoli di promozione.
I Comitati hanno a loro disposizione l'elenco del personale che soddisfa ai requisiti statutari di anzianità necessari per concorrere alla promozione, i relativi fascicoli individuali, nonché le proposte motivate presentate dai superiori gerarchici interessati. Questi progetti di elenchi sono compilati per ciascun quadro, per grado, …
Questi progetti di elenchi in cui gli interessati figurano esclusivamente in ordine alfabetico, sono accompagnati da un rapporto motivato, cui sono allegate le proposte iniziali di promozione.
6.
Per i loro lavori, i Comitati dispongono delle informazioni relative al bilancio necessarie per elaborare i progetti di elenchi dei funzionari e degli agenti giudicati più meritevoli di promozione.
Il numero dei funzionari … che può figurare su tali progetti di elenchi, con riguardo alle probabili possibilità di promozione in ciascun grado, è rispettivamente superiore alle suddette possibilità:
—
in proporzione del 50 % per i Comitati di prima istanza,
—
in proporzione del 25 % per il Comitato di seconda istanza.»
Il n. 7 b) 1 dispone, per quanto ora ci interessa, che i presidenti dei comitati di prima istanza inviano i progetti di elenchi redatti da tali comitati, nonché i «rapporti e documenti allegati, comprendenti in particolare le proposte di promozione, al direttore generale del personale e dell'amministrazione perché provveda a trasmetterli al comitato di seconda istanza». Ai sensi del n. 7 b) 2, quest'ultimo stabilisce, «tenendo conto» delle raccomandazioni dei comitati di prima istanza, i propri progetti di elenchi di dipendenti considerati più meritevoli di promozione.
I punti importanti delle rimanenti disposizioni sono i seguenti:
«8.
I progetti di elenchi di promozione sono trasmessi alle autorità investite del potere di nomina … assieme ai rapporti motivati dei Comitati di promozione ed alle proposte di promozione.
9.
Le autorità investite del potere di nomina … stabiliscono gli elenchi dei funzionari … giudicati più meritevoli di promozione.
Tali elenchi sono validi fino al 31 dicembre dell'esercizio considerato
…
10.
Solo i funzionari … che figurano su tali elenchi possono essere promossi nel corso dell'esercizio …
…
11.
I funzionari … che figurano su tali elenchi e che non siano promossi al 31 dicembre dell'esercizio considerato, non hanno il diritto ad essere iscritti d'ufficio sugli elenchi dell'anno successivo.»
Circa le disposizioni d'esecuzione si rendono necessarie, a mio avviso, due osservazioni di carattere generale.
In primo luogo, la Corte ha invitato le parti ad esprimere il loro punto di vista sulla natura giuridica di tali disposizioni. La Commissione ha sostenuto che, pur se non contiene alcun riferimento all'art. 110 dello Statuto del personale, il testo in questione, nella versione in cui veniva adottato con decisione della Commissione 6 dicembre 1971, era stato emanato secondo il procedimento stabilito dal suddetto articolo, cioè previa consultazione, da parte della Commissione, del proprio comitato del personale e del comitato dello Statuto. Risulta, d'altra parte, che le modifiche apportate con decisione della Commissione 9 ottobre 1973 non erano state precedute da una siffatta consultazione. Non posso tuttavia ritenere che tale omissione avesse una qualsiasi rilevanza, dato che dette modifiche consistevano unicamente nel cambiare la designazione di tre dei dipendenti che rappresentano la Commissione nel comitato di prima istanza per le attività che non rientrano nell'ambito del CCR, nonché di due dei dipendenti che la rappresentano nel comitato di seconda istanza; e tali cambiamenti erano dovuti soltanto alla riorganizzazione di certi uffici della Commissione. Né mi sembra affatto importante la circostanza che le disposizioni d'esecuzione non facciano espresso riferimento all'art. 110 (anche se, indubbiamente, sarebbe stato meglio che tale riferimento fosse stato fatto). In definitiva, ritengo potersi correttamente considerare che le disposizioni d'esecuzione siano state adottate in base all'art. 110. (Risulta evidente, dallo stesso allegato 1 del controricorso, ch'esse sono state «portate a conoscenza del personale», come prescritto dal suddetto articolo. Per di più sembra, quanto meno in base alla versione inglese di tale allegato, che il loro testo originale, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, sia stato pubblicato già in precedenza, e precisamente l'8 dicembre 1971).
La mia seconda osservazione di carattere generale è la seguente: manifestamente, gli autori delle disposizioni d'esecuzione intendevano fare in modo che il procedimento ivi stabilito fosse tale da garantire il rispetto delle condizioni poste dall'art. 45 dello Statuto del personale, e in particolare di quella secondo cui la promozione deve avvenire esclusivamente «previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto». Confesso, tuttavia, di nutrire qualche dubbio quanto alla compatibilità, sotto altri aspetti, di tali disposizioni con .lo Statuto del personale. L'art. 45 va letto in relazione con gli artt. 4, 27 e 29 dello Statuto. Nel loro complesso, questi articoli mi sembrano fissare un procedimento inteso a coprire ciascun posto vacante attribuendolo, mediante promozione o altrimenti, alla persona per esso più qualificata. Una selezione annuale in massa delle persone da promuovere, senza alcun rapporto con le esigenze di determinati posti, sembra costituire una variante rispetto al procedimento suddetto. Nel corso del procedimento la Commissione ha sottolineato che l'autorità avente il potere di nomina, nel compilare l'elenco di cui al n. 9 delle disposizioni d'esecuzione, non è tenuta a scegliere dipendenti il cui nome figuri nei progetti di elenchi stabiliti dai comitati. È chiaro tuttavia che, una volta fissato il proprio elenco, detta autorità non può, a norma del n. 10, promuovere, nel corso dell'anno per cui è valido tale elenco, dipendenti il cui nome non sia in esso compreso. Che succederà quindi se, essendo necessario coprire un determinato posto, sull'elenco non figuri il nominativo di alcun dipendente in possesso dei requisiti corrispondenti alle esigenze di tale posto, e vi sia invece, nell'ambito del personale, un dipendente non nominato nell'elenco, ma i cui requisiti siano tali da far apparire opportuna la sua promozione a detto posto? Dovrà l'autorità avente il potere di nomina rinunciare, in spregio allo Statuto, a promuoverlo e passare al concorso per attribuire il posto? La questione del se le disposizioni d'esecuzione siano, in sostanza, compatibili con lo Statuto del personale non è stata tuttavia sollevata nel corso del procedimento e non sarebbe corretto, da parte mia, pronunciarmi definitivamente in proposito. Ai fini della presente causa, partirò quindi dal presupposto che le disposizioni di cui trattasi siano, sotto ogni aspetto, valide.
Il modo in cui esse venivano applicate, nel 1976, nei confronti dei dipendenti di grado A 5 del ruolo scientifico e tecnico del CCR è il seguente:
Anzitutto la Commissione pubblicava, l'8 marzo 1976, degli elenchi di tutti i dipendenti del CCR retribuiti sugli stanziamenti per la ricerca e promovibili in quell'anno (allegato 2 del controricorso; l'indicazione della data dell'8. 3. 1974 è dovuta ad un errore di stampa). Fra tali elenchi ve ne era uno riguardante i dipendenti promovibili di grado A 5 e nel quale figuravano 209 nomi, compreso quello del ricorrente. Ciò non significava altro, naturalmente, se non che questi e gli altri 208 dipendenti avrebbero avuto, il 31 dicembre 1976, il minimo di due anni di anzianità nel grado A 5. In realtà, il ricorrente vantava oltre 10 anni di servizio in tale grado.
Alla pubblicazione dei suddetti elenchi facevano seguito quelle che ci sono state descritte dalla Commissione come fasi procedurali di preselezione, svolgentisi a livello di istanze stranamente chiamate «— 1» e «0», e cioè a livello di direzione e, se ho ben capito, di stabilimento. Ci è stato detto trattarsi di procedimenti extrastatutari. Non ci è stato invece segnalato se esistesse un rapporto, ed eventualmente quale, fra tali procedimenti e l'elaborazione delle «proposte motivate» dei superiori gerarchici dei dipendenti interessati, di cui al n. 5 delle disposizioni d'esecuzione. Poiché, tuttavia, il ricorrente non ha sostenuto che l'intervento di dette fasi procedurali fosse in alcun modo illegittimo, non ho bisogno di esaminare in modo più approfondito tale questione.
Sembra manifesto che le prescritte «proposte motivate» erano state .elaborate. Il 13 aprile 1976 il ricorrente poteva prendere visione, nell'ufficio del suo capo divisione sig. Hannaert, di un elenco contenente i nomi di quattro dipendenti A 5 della divisione stessa, i quali sarebbero stati proposti per la promozione. Una copia di questo elenco, manoscritta con la calligrafia del ricorrente, costituisce l'allegato 2a del ricorso. Su tale copia, il nome del ricorrente risulta cancellato, con l'annotazione a margine «Decisione della D. G.».
Il comitato di prima istanza per il CCR si riuniva il 26 ottobre 1976 ad Ispra per esaminare la questione delle promozioni al grado A 4. Il verbale di tale riunione — sia pure non ancora approvato — è stato prodotto in causa (allegato 3 del controricorso). Da esso risulta, fra l'altro, che la riunione era presieduta dal sig. Villani, in quanto direttore generale del CCR; che il comitato disponeva di un unico elenco delle proposte di promozione avanzate dai vari stabilimenti del CCR, con la relativa motivazione; e che il sig. Villani, aprendo la seduta, aveva detto che il compito del comitato era quello di esaminare i risultati delle riunioni tenute dalle «istanze 0» in ciascuno stabilimento. Il sig. Villani proseguiva affermando, secondo quanto risulta dal progetto di verbale, che il bilancio consentiva di attribuire al CCR soltanto 25 posti per le promozioni al grado A 4 nel ruolo scientifico e tecnico e ricordando ai partecipanti alla riunione ch'essi avrebbero dovuto stendere un elenco di candidati meritevoli approssimativamente superiore del 50 % al numero di posti che si presumeva di poter ottenere. Rappresentanti del personale chiedevano poi chiarimenti al sig. Villani circa l'intervenuta nomina al grado A 4 di una persona estranea all'istituzione, circa una promozione avvenuta senza tener conto delle disposizioni d'esecuzione e circa la sorte di un certo dipendente di nome Lubek.
Dopo le scuse espresse dal sig. Villani e da un rappresentante della direzione generale del personale e dell'amministrazione per le prime due questioni, e dopo le assicurazioni, da parte delle stesse persone, nel senso che fatti simili non si sarebbero mai più verificati, il resto della seduta sembra esser stato dedicato all'esame del caso Lubek.
Il progetto di verbale indica quindi che «Toutes les propositions ayant été examinées avec soin par les membres du Comité, ceux-ci décident de retenir sur la liste d'aptitude pour une promition vers le grade A 4, le nom des fonctionnaires suivants».
Segue un elenco di 28 dipendenti (compreso il sig. Lubek), in ordine alfabetico, sotto la rubrica «1re priorité». Vi è poi un elenco di otto dipendenti, non ordinati alfabeticamente, sotto la rubrica «2e priorité». Né l'uno né l'altro di questi elenchi comprende il nome del ricorrente.
Nel verbale non si fa alcuna menzione di un eventuale scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promovibili o di un esame dei rapporti informativi sul loro conto.
La Commissione ha tuttavia dichiarato, nella controreplica, che al momento della riunione, benché ciò non fosse indicato nel progetto di verbale, il comitato di prima istanza disponeva dei seguenti documenti:
«—
la liste de tous les promouvables
—
les dossiers programmés indiquant la carrière complète de chacun des promouvables
—
des tableaux indiquant pour chaque promouvable l'état actuel de sa carrière relatif à son grade et son âge
—
les rapports de notation 1971/73 et 1973/75 (sous réserve de leur caractère définitif)
—
des tableaux statistiques concernant les possibilités budgétaires par grade, Division, département, etc.»
«En plus» — ha aggiunto la Commissione — «et sur demande d'un membre du Comité, un commis a assuré la présence du dossier personnel chaque fois qu'il a paru nécessaire d'y recourir» (controreplica pag. 13).
Il 3 novembre 1976 il direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione inviava ai membri del comitato di seconda istanza una nota cui allegava un progetto di elenco contenente i 28 nominativi che figuravano sul primo elenco del comitato di prima istanza e i primi 5 nominativi del secondo elenco di tale comitato. Nella nota, il suddetto direttore generale proponeva che tale progetto di elenco venisse approvato «mediante procedimento scritto» e dichiarava che, in mancanza di obiezioni, avrebbe considerato ratificato tale procedimento la sera del 9 novembre 1976 (allegato 4 del controricorso). Risulta che non venivano sollevate obiezioni e che l'elenco proposto dal direttore generale del personale e dell'amministrazione veniva così approvato.
Il 19 novembre 1976 il sig. Villani, in quanto autorità avente il potere di nomina, stabiliva l'elenco controverso nel presente procedimento, vale a dire l'elenco dei dipendenti del ruolo scientifico e tecnico ritenuti più meritevoli di promozione al grado A 4 (allegato 5 del controricorso). Questo elenco era identico al primo elenco compilato dal comitato di prima istanza. Il 15 dicembre 1976, a quanto pare in seguito ad un ripensamento, il sig. Villani vi aggiungeva il nominativo figurante al primo posto nel secondo elenco del comitato di prima istanza. L'elenco comprendeva quindi, in definitiva, 29 nominativi. La decisione del sig. Villani con la quale veniva fissato tale elenco conteneva il seguente preambolo:
«Le directeur général du centre commun de recherche
…
considérant qu'il a eu la possibilité de consulter les dossiers individuels et d'examiner notamment les rapports de notation de tous les fonctionnaires susceptibles d'être promus;
considérant qu'il a procédé à l'examen de la liste du Comité de première instance, de la procédure écrite du Comité de deuxième instance en date du 3 novembre 1976, des comptes-rendus des réunions de ces Comités, ainsi que des propositions de promotion établies par les supérieurs hiérarchiques compétents;
considérant qu'il a procédé à l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires CCR de grade A 5 jugés les plus méritants pour obtenir une promotion vers le grade A 4 (cadre scientifique et technique)».
Confesso di non essere completamente convinto del fatto che, nel procedimento conclusosi con la fissazione del suddetto elenco, siano state soddisfatte tutte le condizioni poste dallo Statuto del personale e dalle «disposizioni d'esecuzione». Non sarebbe comunque possibile pronunciarsi definitivamente su questo punto senza assumere testimonianze, in particolare quella del sig. Villani. Nell'atto introduttivo del presente procedimento, l'azione del ricorrente è stata basata su quanto mi sembra risolversi in due motivi di ricorso, e cioè 1) la mancanza di aggiornati rapporti informativi sul conto dell'interessato, 2) la discriminazione esercitata nei suoi confronti e dovuta alla ostilità di taluni superiori e colleghi. Il compito della Corte si limita, temo, a prendere in esame tali motivi.
Quanto al primo, il ricorrente ha richiamato l'attenzione su due incidenti verificatisi prima del 1976 e costituenti la prova dell'inefficienza di coloro che erano responsabili della redazione dei rapporti informativi sul suo conto e della custodia del suo fascicolo personale. Il primo di tali incidenti riguardava i suoi rapporti informativi per gli anni 1969-71 e 1971-73, che non erano stati compilati fino al momento in cui egli decideva di adire questa Corte (causa 102/74) per ottenerne la produzione. Detti rapporti venivano infine sottoscritti contemporaneamente, il 22 giugno 1975, il che induceva il ricorrente a rinunciare agli atti della causa, le cui spese venivano poste a carico della Commissione. Il secondo incidente consisteva nel fatto che, nel fascicolo personale dell'interessato, era rimasto fino all'aprile 1975 un rapporto informativo (di contenuto poco lusinghiero) riguardante un altro dipendente quasi omonino. Tale rapporto era stato eliminato dal fascicolo del ricorrente solo in seguito a formale reclamo da parte di questi.
A prescindere da tali fatti precedenti al 1976, vanno risolte, quanto ai rapporti informativi sul conto del ricorrente, due questioni.
La prima è quella sollevata da un'affermazione del ricorrente secondo cui il suo fascicolo personale, quando egli ne prendeva visione il 19 novembre 1976, non conteneva alcun rapporto informativo sul suo conto. La Commissione ha ribattuto che sarebbe naturalmente impossibile, in pratica, provare che ad un determinato momento, nel passato, un determinato documento si trovava in un dato fascicolo; l'affermazione, però, non poteva ritenersi esatta. Sono d'accordo su questo. Il fascicolo personale del ricorrente contiene rapporti informativi sul suo conto che risalgono fino al 1966 ed è difficile pensare che nessuno di essi si trovasse al suo posto nel novembre 1976. Per di più, nel reclamo amministrativo che ha preceduto il ricorso in esame, il ricorrente affermava soltanto che, quando aveva preso visione del proprio fascicolo il 19 novembre 1976, mancava il rapporto relativo al periodo 1973-75 (ved. allegato 2 del ricorso). In ogni caso, com'è stato sottolineato dalla Commissione, ciò che importa ai fini del presente procedimento è stabilire quali rapporti fossero stati a disposizione dei comitati di prima e seconda istanza, nonché dell'autorità avente il potere di nomina, più che quali rapporti si trovassero nel fascicolo personale del dipendente interessato.
Passo quindi alla seconda questione, che si riferisce al rapporto informativo del ricorrente per il 1973-75 e cioè, per la precisione, relativo al periodo 1o luglio 1973 -30 giugno 1975.
Una prima versione di tale rapporto veniva redatta dal direttore del dipartimento cui apparteneva il ricorrente, sig. Bishop, di concerto col sig. Hannaert, in data 10 maggio 1976 (allegato 1 della replica). Il ricorrente vi allegava le proprie osservazioni il 25 maggio 1976 (allegato 2 della replica). Egli faceva in sostanza tre critiche. In primo luogo, sottolineava che la valutazione «ottimo» per il comportamento in servizio non era stata in alcun modo motivata, nonostante il fatto che la motivazione fosse prescritta dalla «Guida per la compilazione dei rapporti informativi» della Commissione. In secondo luogo, lamentava che il suo rendimento fosse stato valutato soltanto «buono», mentre era stato considerato «ottimo» in precedenti rapporti e le sue prestazioni fossero state, se mai, superiori rispetto al passato. In terzo luogo, protestava contro il «giudizio di carattere generale» dato sul suo conto dal sig. Bishop, giudizio espresso nei seguenti termini:
«Eprouve des difficultés à s'insérer dans le groupe actuel. Il serait peut ètre plus utile de placer cet agent dans un entourage connaissant très bien sa spécialité afin qu'il puisse s'épanouir.»
Può avere forse una certa importanza, in relazione a problemi che affronterò fra poco, tener presente la circostanza che, nelle suddette osservazioni, il ricorrente si era mostrato (a dir poco) aspramente critico nei confronti del sig. Bishop, descrivendolo come persona di dubbia competenza ed obiettività e attribuendogli intenzioni provocatorie.
In conclusione, nel giugno 1976, il sig. Bishop, anche questa volta di concerto col sig. Hannaert, modificava il rapporto (ved. allegato 3 della replica). Egli aggiungeva una nota esplicativa per motivare la valutazione «ottimo» quanto al comportamento in servizio del ricorrente, nota che — cosa strana date le circostanze — era del seguente tenore: «Très bon comportement vis-à-vis de ses collègues et de ses supérieurs». Il sig. Bishop modificava anche la formulazione del suo «giudizio di carattere generale» nel seguente modo: «Bon ingénieur. A publié quelques rapports dans le domaine de ses recherches en collaboration avec d'autres auteurs». Egli non mutava però la sua valutazione circa il rendimento del ricorrente. Scontento di questo fatto, il 24 giugno 1976 il ricorrente chiedeva che la prima versione del documento venisse trasmessa al comitato dei rapporti. A questa domanda gli veniva risposto dal sig. Hannaert che soltanto la seconda versione doveva essere considerata valida (allegato 4 della replica). Il 7 luglio 1976, il ricorrente inviava un memorandum al sig. Dinkespiler, direttore dello stabilimento di Ispra, che era anche il competente «relatore d'appello»: egli contestava la tesi che un rapporto informativo potesse essere modificato con procedimento diverso da quello «d'appello» stabilito nella «Guida per la compilazione dei rapporti»; asseriva che la valutazione meno lusinghiera del suo rendimento era segno di discriminazione nei suoi confronti; ed affermava che si sarebbe opposto a tale discriminazione con ogni mezzo disponibile (allegato 4a della replica). Quanto avveniva successivamente non è chiaro, a parte il fatto che dal ricorrente abbiamo appreso che, avendo egli chiesto quale sorte avesse avuto il suo rapporto, gli veniva comunicato che entrambe le versioni erano andate perdute. Tuttavia, il 1o dicembre 1976, il sig. Bishop scriveva al ricorrente accludendo quattro copie della seconda versione del rapporto, pregandolo di firmarle e segnalandogli ch'egli poteva chiedere che il rapporto stesso e le eventuali osservazioni venissero sottoposti all'esame del relatore d'appello (allegati 5 e 6 della replica). Il 20 dicembre 1976 il sig. Dinkespiler scriveva al ricorrente facendo riferimento alle sue osservazioni del 24 giugno 1976 e comunicandogli di aver deciso di non modificare il rapporto; egli accennava altresì al diritto dell'interessato di ricorrere al comitato dei rapporti (allegato 7 della replica). Il 22 dicembre 1976, il ricorrente si rivolgeva a tale comitato. Ci è stato detto, in udienza, che questo non era pervenuto ad alcuna decisione fino al febbraio 1978, allorché decideva unicamente di chiedere perché il rendimento del ricorrente fosse stato giudicato inferiore al passato.
Il ricorrente ha sostenuto che, pur non essendo definitivo al momento in cui i comitati di prima e seconda istanza ed il sig. Villani compilavano i loro rispettivi elenchi, il suo rapporto per il 1973-75 avrebbe potuto esser messo a loro disposizione con una nota per indicare che in proposito era pendente un procedimento amministrativo. La Commissione ha invece sostenuto che un rapporto non definitivo non può essere usato per alcun fine. A mio avviso, su questo punto la Commissione aveva chiaramente ragione.
Resta il fatto che, com'è stato ammesso dalla Commissione, si era avuto un ritardo ingiustificato, in primo luogo in quanto il rapporto informativo del ricorrente per un periodo che scadeva il 30 giugno 1975 non era stato ancora compilato nel maggio 1976 e, in secondo luogo, in quanto le sue critiche del giugno 1976 non erano state ancora prese in considerazione nel dicembre di quell'anno. Nella sentenza 29/74 (De Dapper/Parlamento Europeo, Racc. 1975, pag. 35) questa Corte annullava delle promozioni a determinati posti in quanto, a causa di un analogo ritardo, l'autorità avente il potere di nomina aveva potuto disporre degli ultimi rapporti informativi di taluni candidati, ma non di tutti. Il problema consiste nello stabilire se lo stesso principio debba applicarsi qualora si tratti non già di una promozione, ma solo dell'inclusione in un elenco come quello redatto dal sig. Villani il 19 novembre 1976.
Dopo qualche esitazione, sono giunto a concludere che una siffatta estensione del principio non sarebbe opportuna. Non sappiamo quante promozioni abbiano avuto luogo in base all'elenco di cui trattasi nella fattispecie, ma dovrebbero essere all'incirca 29. Né sappiamo quali fossero i requisiti necessari per i posti cui sono stati promossi i dipendenti i cui nomi figuravano in detto elenco, e di conseguenza non ci è noto quanti, eventualmente, di tali posti fossero tali da corrispondere ai requisiti di cui è in possesso il ricorrente. Stando così le cose, e posto che la validità dell'elenco era una condizione essenziale della validità delle promozioni, l'annullamento dell'elenco potrebbe costituire, nei confronti dei dipendenti che vi erano inclusi, un'iniquità in complesso sproporzionata al torto subito dal ricorrente. Mi sembra che, in un caso come questo, l'unico rimedio a disposizione del dipendente nei cui confronti il rapporto informativo sia stato compilato con illecito ritardo possa essere il risarcimento dei danni (come nella sentenza 61/76, Geist/Commissione, Racc. 1977, pag. 1419). Ma il ricorrente non ha chiesto tale risarcimento.
Prendo ora in esame il secondo motivo addotto dal ricorrente a sostegno del capo A della domanda, e cioè la discriminazione da lui assertivamente subita.
L'argomento ch'egli svolge in merito a questo punto è che, se ho ben capito, tenuto conto della sua anzianità di servizio e della sua età, l'omissione del suo nome da un elenco di dipendenti considerati meritevoli di promozione poteva spiegarsi unicamente con una discriminazione nei suoi confronti. La prova di tale discriminazione si troverebbe in una certa nota scritta dal sig. Bishop, ed alla Corte è stato chiesto di ordinare alla Commissione di produrla in causa. È stato anche sostenuto che la discriminazione avrebbe avuto luogo per risentimento dovuto in parte alla controversia iniziata dal ricorrente ed alle critiche da lui mosse circa i suoi rapporti informativi, in parte ad attriti dell'interessato col sig. Bresesti, coordinatore del gruppo di ricerca cui egli apparteneva.
Secondo quanto ha spiegato la Commissione, la nota in questione era stata inviata dal sig. Bishop alla divisione del personale e dell'amministrazione ad Ispra — dopo che il ricorrente (l'8 dicembre 1976) aveva proposto il reclamo amministrativo precedente il ricorso in esame — per contribuire all'elaborazione della risposta della Commissione a tale reclamo. La convenuta si è mostrata restia a produrre in causa detta nota, fra l'altro per il motivo che si trattava di un documento riservato. La Corte non ne ha ordinato la produzione, cosicché posso astenermi da ogni ulteriore considerazione in proposito.
Gli altri argomenti svolti dal ricorrente mi sembrano del tutto inidonei a provare che si è di fronte a un caso di illecita discriminazione. Non ritengo di alcuna utilità l'esame delle prove circa i cattivi rapporti del ricorrente con i suoi colleghi e superiori. Né spetta a questa Corte il cercare di valutare i suoi meriti rispetto a quelli di altri dipendenti del suo ruolo e grado, promovibili nel 1976.
Concludo quindi nel senso che il capo A della domanda dovrebbe essere respinto.
Sul capo B della domanda
I fatti rilevanti per quanto riguarda questo secondo capo sono in breve i seguenti.
Dal 1974 il ricorrente faceva parte della divisione «Chimica» del dipartimento «Scienze naturali e fisica» ad Ispra, nella quale egli era occupato nell'ambito di un programma di ricerca relativo alla gestione delle scorie radioattive.
Il 13 settembre 1976, il sig. Bresesti faceva circolare un memorandum nel quale metteva a punto il lavoro che si stava svolgendo e doveva svolgersi in futuro ad Ispra nel settore della gestione delle scorie radioattive (allegato 8 del ricorso). Questo memorandum era redatto in termini prettamente tecnici, tanto che nessuno ha osato spiegarcene il significato. Esso conteneva un passo del seguente tenore:
«Al fine di trarre maggior profitto dallo scarsissimo personale disponibile è stato deciso dai direttori dei tre dipartimenti e della direzione “Progetti” che è necessario trasferire il sig. Schneider nel gruppo del sig. Volta ed il sig. Ditterich nel gruppo del sig. Larisse. Il gruppo del sig. Larisse darà uno specifico contributo matematico al gruppo del sig. Volta».
Nel reclamo amministrativo 8 dicembre 1976 precedente al ricorso in esame, il ricorrente faceva riferimento a detto memorandum sostenendo ch'esso adombrava manifestamente il tentativo di risolvere il suo «caso» mediante trasferimento ad un'altra divisione. Egli aggiungeva che, non riuscendo a ravvisare alcuna buona ragione per tale trasferimento e non essendogli stata notificata fino a quel momento alcuna formale decisione in merito, aveva chiesto — inutilmente — delucidazioni presso la divisione del personale (allegato 2 del ricorso).
Il 20 gennaio 1977 il sig. Niemeyer, direttore del sito ad Ispra, adottava una formale decisione di tramutamento del ricorrente nel dipartimento «informatica, matematica e analisi dei sistemi» (allegato 4 a del ricorso), decisione notificata al ricorrente l'11 febbraio 1977.
Il 1o marzo successivo, il ricorrente inviava al sig. Niemeyer un memorandum in cui protestava contro tale decisione ed affermava che, data la stretta connessione fra questo provvedimento e l'oggetto principale del suo precedente reclamo, egli avrebbe cercato di ottenere, a meno che non venisse trovata una soluzione per lui accettabile, il chiarimento della situazione nel suo complesso ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale (allegato 4 b del ricorso). Il 23 marzo 1977 il ricorrente trasmetteva copia di questo memorandum al segretario generale della Commissione, dichiarando di farlo allo scopo di completare («zur Ergänzung») il proprio reclamo (allegato 4 c del ricorso).
Il 27 giugno 1977 il sig. Niemeyer inviava al ricorrente un memorandum nei seguenti termini:
«Ella ha chiesto che Le vengano spiegate le ragioni del Suo recente tramutamento.
In tale contesto mi sembra importante ricordare le tre circostanze seguenti:
1.
Per preparare l'attuazione del programma 1977-1980, la direzione si è particolarmente preoccupata, lo scorso anno, di definire le sfere di competenza dei tre dipartimenti scientifici, e la loro ripartizione in divisioni e settori.
2.
Al fine di collocare persone con identiche competenze scientifiche nelle stesse unità, nel corso degli ultimi 12 mesi è stato effettuato un certo numero di tramutamenti di personale del ruolo scientifico.
3.
Ella ha chiaramente dimostrato, con le Sue pubblicazioni e altrimenti, il Suo interesse e le Sue capacità nel campo dell'analisi dei sistemi e dei metodi matematici. È perciò del tutto normale ch'Ella faccia parte del dipartimento cui è attribuita la responsabilità di queste sfere di attività».
(Allegato 10 della replica).
Il 5 luglio 1977, il ricorrente adiva questa Corte. Il capo B della domanda consiste, come ho accennato all'inizio, nel chiedere l'annullamento della decisione 20 gennaio 1977, in base a motivi che sembrano articolarsi in tre punti:
1)
mancanza di regolare notifica della decisione al ricorrente (cui l'atto veniva consegnato dalla segretaria del sig. Hannaert);
2)
difetto di adeguata motivazione del provvedimento;
3)
contrasto di quest'ultimo con l'interesse del servizio e sua effettiva origine risiedente nel disaccordo dell'interessato col sig. Bresesti.
La Commissione sostiene che il capo B della domanda è irricevibile in quanto il formale reclamo del ricorrente contro la decisione non era stato proposto prima del 23 marzo 1977, di guisa che il termine di 4 mesi stabilito dall'art. 90, n. 2, dello Statuto non era ancora scaduto al momento in cui veniva iniziata l'azione giurisdizionale.
Il ricorrente non ha sostenuto che il memorandum del sig. Niemeyer in data 27 giugno 1977 possa essere considerato come una risposta al suo reclamo da parte dell'autorità avente il potere di nomina, bensì che, sul piano formale e su quello sostanziale, detto reclamo era tanto strettamente connesso al reclamo precedente da potersi riguardare come una semplice aggiunta a quest'ultimo.
Da parte mia, non ritengo necessario esprimere un reciso parere sulla questione della ricevibilità del capo B della domanda, essendo pervenuto alla conclusione ch'esso va respinto anche per ragioni di merito.
Il primo motivo sul quale esso si basa è manifestamente infondato. L'art. 25 dello Statuto del personale, norma richiamata dal ricorrente, richiede che le decisioni individuali vengano comunicate «per iscritto» all'interessato, ma non che il documento in cui si concreta l'atto sia inviato con una qualsiasi lettera d'accompagnamento.
Quanto al secondo motivo, i principi relativi a quando e in quale forma debba essere fornita una motivazione per la decisione di tramutamento di un dipendente possono essere desunti dalle sentenze di questa Corte nelle cause 18 e 35/65 (Gutmann/Commissione, Racc. 1966, pag. 142), 35/72 (Kley/Commissione, Racc. 1973, pagg. 688-689) e Geist/Commissione (loc. cit.). È inoltre importante, a mio avviso, tener presente il IV dei principi enunciati in allegato alla «Risoluzione sulla tutela dell'individuo nei confronti degli atti della pubblica amministrazione» adottata dal Comitato di ministri del Consiglio d'Europa il 28 settembre 1977, nonché il commento di tale principio, contenuto nel memorandum esplicativo allegato alla Risoluzione.
Il diritto da applicare può essere riassunto, credo, nel seguente modo: non esiste alcun principio generale secondo cui le decisioni di tramutamento dei dipendenti debbono essere motivate. La motivazione è necessaria unicamente qualora la decisione contrasti con la volontà dell'interessato, in quanto solo una siffatta decisione risulterà «presa a suo carico» nel senso dell'art. 25 dello Statuto. Anche nel caso in cui sia obbligatoria la motivazione, questa non deve risultare necessariamente dal testo stesso della decisione. Normalmente il provvedimento sarà stato preceduto da comunicazioni all'interessato e discussioni con questi, che sarà stato così già reso edotto dei motivi che ne sono alla base. Eventualmente, ed in particolare allo scopo di porre il dipendente in condizione di esercitare il suo diritto d'impugnare la decisione, la motivazione dovrà essergli comunicata per iscritto, a sua richiesta, entro un termine ragionevole.
Nella presente fattispecie, il ricorrente aveva ricevuto il memorandum del sig. Bresesti il 13 settembre 1976. Egli aveva chiaramente la possibilità, se non era d'accordo su quanto ivi proposto, di discuterne il contenuto con i suoi superiori. Pare invece ch'egli si sia limitato a fare indagini presso la divisione del personale (nel paragrafo 41 del ricorso sembra affermarsi ch'egli aveva avuto delle discussioni con i superiori, ma nel paragrafo 119 della replica l'affermazione fatta nel ricorso viene precisata in modo tale da far risultare ch'essa si riferisce unicamente al colloquio durante il quale l'interessato veniva a conoscenza della nota del sig. Bishop, colloquio intervenuto il 15 febbraio 1977 — ved. memorandum del ricorrente in data 1o marzo 1977). In ogni caso, in risposta alla richiesta formulata dopo che gli era stata notificata la decisione, nel senso che gliene venissero comunicati i motivi, il ricorrente riceveva il memorandum 27 giugno 1977 del sig. Niemeyer.
La questione veramente importante nel caso del ricorrente è, a mio avviso, quella del se i motivi indicati dal sig. Niemeyer corrispondessero alla verità. Tale questione influisce sulle altre che sorgono in relazione al terzo mezzo d'impugnazione dedotto dal ricorrente a sostegno del capo B della domanda.
In proposito sappiamo, è vero, in base a quanto era stato detto dal sig. Bishop nella prima versione del rapporto informativo da lui compilato per il 1973-75 sul conto del ricorrente, che lo stesso sig. Bishop aveva ritenuto auspicabile il tramutamento del ricorrente in un altro gruppo di lavoro, a causa delle «difficoltà» che l'interessato avrebbe incontrato se avesse continuato a lavorare nell'ambito di quello in cui era allora inquadrato. Tuttavia, a parte questo, non esiste alcun indizio del fatto che il veŕo motivo del tramutamento del ricorrente risiedesse nei suoi contrasti col sig. Bresesti. Vi è anzi qualcosa che proverebbe il contrario: dopo il deposito della replica, il ricorrente ha prodotto in causa un memorandum in data 13 gennaio 1978, inviato dal sig. Slesser, suo nuovo capo divisione, al sig. Bresesti e riguardante il programma di lavoro del ricorrente. Ciò fa pensare che, anche dopo il tramutamento, il sig. Bresesti continuava ad avere rapporti di lavoro col ricorrente.
Stando alle memorie, la principale critica del ricorrente riguardava il fatto che il suo tramutamento avrebbe portato ad una battuta d'arresto nell'importante programma di ricerca al quale egli si era dedicato. In udienza, tuttavia, l'interessato ha dichiarato candidamente che, in realtà, le conseguenze non erano state tali. In ogni caso, com'è stato sottolineato dalla Commissione, non spetta ai singoli dipendenti del ruolo scientifico e tecnico, né a questa Corte, il decidere quali programmi di ricerca debbano o meno essere svolti dal CCR.
Conclusione
Sono in definitiva del parere che il presente ricorso vada respinto e che ciascuna delle parti debba sopportare le spese da essa esposte.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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