CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 13 DICEMBRE 1977 ( 1 )
Signor presidente,
signori Giudici,
Il presente procedimento trae origine da una domanda di pronunzia pregiudiziale del Tribunale di Genova. Attrice nella causa principale è la ditta F.lli Zerbone S.N.C, di Genova, la cui attività è rappresentata, se non integralmente perlomeno in parte, dall'importazione di carni. Le parti convenute sono due: l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, che è la vera convenuta, cui perciò mi riferirò d'ora in poi col termine «la convenuta», e la Società Italiana Cauzioni S.p.A., con sede in Roma, che ha nella causa principale una posizione ambigua e che non ha presentato osservazioni nel procedimento dinanzi a questa Corte.
Succede che la disciplina comunitaria rilevante nel presente procedimento sia esattamente la stessa di cui si discute nella causa 126/76, Dietz/Commissione, attualmente sottoposta al vostro esame. Non ho perciò bisogno di entrare nei particolari. Si tratta della disciplina mediante cui gli importi compensativi monetari (i.c.m.) furono dapprima contemplati nel maggio 1971 per la Repubblica federale di Germania e per i Paesi Bassi, estesi al Belgio ed al Lussemburgo nell'agosto dello stesso anno e successivamente applicati nel dicembre anche in Italia ed in Francia.
Le questioni qui sollevate sono tuttavia diverse da quelle sorte nella causa Dietz.
I fatti della causa principale, perlomeno nella versione datane dall'attrice, possono venir desunti in parte dall'ordinanza di rinvio ed in parte, con maggiori dettagli, dalle osservazioni scritte dell'attrice cui è allegata una tabella prodotta in giudizio dall'attrice stessa su invito della Corte. Eccone un breve riassunto:
Nel periodo compreso fra il 2 giugno ed il 9 novembre 1971 l'attrice stipulava una serie di contratti con fornitori di vari paesi sudamericani per l'acquisto e la spedizione in Italia di carne di manzo e di vitello congelata. I contratti contemplavano un prezzo indicato in dollari USA, da pagarsi mediante apertura di credito documentato irrevocabile.
Le relative aperture di credito venivano effettuate in varie date nel settembre, nell'ottobre e nel novembre 1971, e nel gennaio e nel marzo 1972. Esse erano tutte quante soggette alle «Uniform Customs and Practice for Documentary Credits» (Regole ed usi uniformi relativi ai crediti documentari) consigliate dalla Camera di commercio internazionale.
Considerata la natura di alcuni degli argomenti fatti valere dinanzi a questa Corte, nonchè d'una delle questioni ad essa proposte dal Tribunale di Genova, può essere utile illustrare per sommi capi la procedura che si segue quando, in una compravendita internazionale di merci, viene pattuito che il pagamento avrà luogo mediante credito bancario documentato. Anzitutto, il compratore dà istruzioni ad una banca del proprio paese (la «banca emittente») di aprire a favore del venditore tale credito, a determinate condizioni. Successivamente, la banca emittente s'accorda con una banca operante nel paese del venditore (la «banca di notifica»), che può essere una filiale locale della banca emittente oppure una banca corrispondente, per pagare il prezzo delle merci al venditore dietro consegna dei documenti d'imbarco alla banca di notifica. Quest'ultima avvisa allora il venditore dell'apertura di credito a suo favore. Se l'apertura di credito è irrevocabile (cioè irrevocabile da parte della banca emittente), la banca di notifica può confermarlo, impegnandosi cosi nei confronti del venditore allo stesso modo della banca emittente. Le modalità mediante cui il compratore si impegna nei confronti della banca emittente formano di regola oggetto d'un accordo fra le parti, sebbene possano esistere in materia norme giuridiche nazionali. Il compratore può avere presso la banca emittente un conto corrente (con o senza concessione di scoperto) cui far addebitare puramente e semplicemente la somma dovuta oppure può anticipare la somma alla banca o ancora impegnarsi al rimborso. In quest'ultimo caso l'obbligazione può essere garantita da un privilegio sui documenti d'imbarco (cfr. in generale Schmitthoff «The Export Trade» 5 a ed. pagg. 199 e segg.).
Nel presente caso non sappiamo se le aperture di credito fossero confermate, cosa che non ha grande importanza, né ci è noto quali accordi fossero stati conclusi fra l'attrice e le banche emittenti. La tabella di cui ho parlato riporta comunque le date d'effettuazione dei pagamenti ed i cambi effettivamente applicati. La prima di tali date è quella del 27 dicembre 1971, l'ultima quella del 29 marzo 1972. I cambi praticati variano da 594,60 a 582,325 lire per dollaro. In altri termini, essi rientravano nei margini d'oscillazione consentiti alla lira dall'«Accordo Smithson» del 18 dicembre 1971, margini che variavano da 594,60 a 568,40 lire per dollaro. Prima del suddetto accordo tali margini andavano da 629,60 a 620,50 lire per dollaro.
Le merci oggetto dei citati contratti di vendita giungevano a Genova in varie date agli inizi del 1972 e venivano sdoganate fra l'8 febbraio ed il 15 maggio 1972, cioè dopo che gli i.c.m. erano stati estesi all'Italia (3 gennaio 1972). La convenuta riscuoteva su di esse i.c.m. per un totale di 140771735 lire. È questa la somma che l'attrice cerca di recuperare mediante l'azione intentata dinanzi al Tribunale di Genova.
In giudizio l'attrice ha dedotto numerosi argomenti, alcuni dei quali sollevavano problemi di diritto comunitario e sono riflessi nelle questioni sottoposte alla Corte dal giudice proponente. Le questioni, che occupano cinque pagine dell'ordinanza di rinvio, sono divise in due gruppi: il primo, indicato con la lettera A, è costituito da questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 17 maggio 1971, n. 1013, nella versione risultante dall'art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 30 dicembre 1971, 2887; il secondo, indicato con la lettera B, è costituito da questioni concernenti l'interpretazione proprio del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974.
Mi sembra opportuno esaminare innanzitutto il secondo gruppo di questioni.
La prima questione del gruppo (questione B 1) è fatta precedere dalle considerazioni che «a seguito delle decisioni di politica monetaria prese il 18 dicembre 1971 e dell'adozione di “tassi centrali di cambio” da parte di alcuni Stati membri, le monete di tutti gli Stati membri rivalutarono rispetto al dollaro USA» e che «per contro — secondo l'assunto dell'attore — nelle prime settimane d'applicazione della normativa la divisa italiana subì una modificazione di valutazione in termini di deprezzamento». Ciò premesso, il Tribunale domanda: «Nel presupposto che si dimostri accertata in fatto la situazione esposta dall'attore, se l'amministrazione delle finanze italiane poteva legittima-mente riscuotere gli imponi di compensazione, perdurante la situazione stessa».
In realtà, siamo qui di fronte ad una questione di interpretazione dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 974/71 (GU L 106 del 12 maggio 1971), che era cosi formulato:
«Se uno Stato membro ammette per la propria moneta, nelle transazioni commerciali, un tasso di cambio superiore al limite della fluttuazione autorizzata dalla regolamentazione internazionale, esso è autorizzato
a)
a riscuotere all'importazione dagli Stati membri e dai paesi terzi,
b)
a concedere all'esportazione verso gli Stati membri ed i paesi terzi,
importi di compensazione per i prodotti determinati in appresso ed alle condizioni sotto indicate.»
Il testo inglese di tale articolo ( 2 ) è ingannevole in quanto lascia intendere che uno Stato membro dovesse venire autorizzato ad applicare gli i.c.m. se ammetteva, per la propria moneta, un tasso di cambio superiore o inferiore al margine d'oscillazione consentito dalla disciplina internazionale. La realtà era diversa. L'esame del preambolo del regolamento e dei testi dell'art. 1, n. 1, nelle altre lingue ufficiali della Comunità mostra chiaramente che veniva presa in considerazione soltanto l'oscillazione verso l'alto, come infatti hanno riconosciuto tutte le parti interessate. Solo molto più tardi l'art. 1, n. 1, fu modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 febbraio 1973, n. 509, nel senso di sancire l'applicazione degli i.c.m. anche negli Stati a moneta deprezzata.
Il problema fondamentale consiste quindi nell'accertare se sia esatto dire che, in seguito all'«Accordo Smithson», l'Italia lasciò oscillare i cambi della propria divisa al di sopra dei margini consentiti dalla disciplina internazionale. Questa disciplina è ovviamente quella contenuta nell'Accordo istitutivo del Fondo Monetario Internazionale (IFM) — cioè del cosiddetto «Accordo di Bretton Woods» — o derivata dal medesimo.
L'art. IV, sezione 1 (a), dell'Accordo di Bretton Woods disponeva quanto segue: «La parità della moneta di ciascun membro verrà espressa nella sua equivalenza in oro quale comune denominatore o in dollari degli Stati Uniti del peso e del titolo in vigore al 1o luglio 1944». Questo ultimo valore corrispondeva, come tutti sanno, a 0,88867088 grammi d'oro fino ovvero, in altri termini, a 35 dollari l'oncia d'oro fino. La sezione 3, 1o), del predetto art. IV recitava: «I cambi massimi e minimi da applicarsi ad operazioni in cambi fra divise dei membri, effettuate entro il loro territorio, non differiranno dalla parità … per le operazioni a pronti, di oltre 1 per cento». Le sezioni 5 e seguenti dell'art. IV fissavano le procedure per la modifica delle parità monetarie dei Paesi aderenti. Di regola, una modifica della parità monetaria d'un paese aderente poteva venire effettuata unicamente su proposta del paese interessato e previa consultazione con il FMI.
Gli aspetti dell'Accordo Smithson attinenti al caso di specie si possono riassumere come segue. Nell'ambito del riallineamento delle principali divise mondiali, il dollaro USA doveva essere svalutato del 7,89 % e la lira dell'1 %. In relazione al dollaro ciò significava una svalutazione che avrebbe portato ad una parità di 38 dollari l'oncia d'oro fino, ed il Governo degli Stati Uniti accettò di sottoporre al Congresso i necessari disegni di legge, dopo la cui approvazione gli Stati Uniti avrebbero proposto al FMI la nuova parità del dollaro. La parità della lira rimaneva comunque immutata alla quota di 625 lire per dollaro. Gli amministratori del FMI stabilirono un «regime temporaneo» in base al quale i paesi aderenti avrebbero potuto consentire ai cambi delle loro monete di oscillare in una fascia del 2 1/4 % sopra o sotto il nuovo tasso di cambio delle rispettive monete risultante dal pattuito riallineamento dei cambi. Questo nuovo tasso di cambio, se notificato al Fondo solo nell'ambito del suddetto regime di margini ampliati e non come nuova parità, doveva essere indicato col termine «tasso centrale». Esso poteva essere notificato in oro, in unità di diritti speciali di prelievo o nella moneta d'un altro paese aderente. Sulla base di questi accordi l'Italia notificava un tasso centrale di 581,50 lire per dollaro (si veda al riguardo l'«International Financial News Survey» pubblicato dal FMI, Vol. XXIII, n. 50, del 22-30 dicembre 1971, e Vol. XXIV, n. 4, del 2 febbraio 1972.
In conseguenza di quanto sopra la lira veniva da allora in poi autorizzata ad oscillare del 2 1/4 % sopra e sotto il cambio di 581,50 lire per dollaro (cioè, come già ho precisato, fra i valori di 594,60 e 568,40), mentre l'oscillazione ai due lati del cambio di 625 lire per dollaro in forza dell'Accordo di Bretton Woods, non avrebbe dovuto superare l'1 %. Un esperto fatto intervenire dalla Commissione ci ha spiegato in udienza, senza essere contraddetto da alcuno, che il risultato di cui sopra fu raggiunto nell'assoluta inerzia delle autorità monetarie statunitensi, le quali, in base ad una prassi riconosciuta, non intervenivano mai né per sostenere né per frenare il cambio del dollaro. Ciascuno degli altri membri del FMI conservava la facoltà d'intervenire per mantenere il cambio della propria moneta entro i margini consentiti rispetto al dollaro.
Secondo me, cosi stando le cose, si può correttamente affermare che, in applicazione dell'Accordo Smithson, l'Italia permise al cambio della propria moneta di oscillare al di sopra dei margini consentiti dalla disciplina internazionale. Per sfuggire a questa conclusione, si potrebbe solo sostenere che l'espressione «regolamentazione internazionale» di cui all'art. 1, n. 1, del regolamento n. 974/71 comprendeva anche l'Accordo Smithson ed i provvedimenti adottati in base ad esso dal FMI. In udienza, infatti, l'attrice ci ha invitati a seguire questa interpretazione, che però mi sembra insostenibile. L'Accordo Smithson costituiva esso stesso una deroga alle sole norme internazionali che gli autori del regolamento potevano aver avuto in mente. È significativo che il preambolo della già citata decisione degli amministratori del FMI affermasse che tale atto era «volto a consentire ai membri del Fondo di rispettare per quanto possibile gli scopi dello stesso durante il limitato periodo precedente la riadozione di parità effettive con adeguati margini conformi all'Accordo [di Breetton Woods]».
Supponendo che voi condividiate in sostanza il mio punto di vista, non è facile dire con sicurezza in qual modo la Corte dovrebbe risolvere la questione sottopostale. Ogni soluzione diretta sarebbe imprecisa a meno che non contenesse una dettagliata descrizione della «situazione» cui la questione si riferisce.
Durante il dibattito è stato comunque osservato che, in ultima analisi, la questione concerneva in realtà la validità del regolamento della Commissione che autorizzava l'Italia ad applicare gli i.c.m. A norma dell'art. 6 del regolamento 974/71, nessuno Stato membro può applicare gli i.c.m., se essi non sono stati fissati dalla Commissione. Come sapete, gli importi compensativi concernenti l'Italia furono fissati per la prima volta dal regolamento (CEE) della Commissione 31 dicembre 1971, n. 17/72, entrato in vigore il 3 gennaio 1972. Essi furono modificati dal regolamento (CEE) della Commissione 21 gennaio 1972, n. 144, ed ancora dal regolamento della Commissione 24 febbraio 1972, n. 392, ed infine soppressi, temporaneamente, dall'effetto combinato dei regolamenti (CEE) della Commissione 12 maggio 1972, nn. 978, 979 e 980, che entrarono in vigore, per quanto riguarda le carni di manzo e di vitello, il 15 maggio 1972. La Commissione ci ha detto che la soppressione fu determinata dal fatto che gli Stati Uniti avevano notificato al FMI, in data 8 maggio 1972, la nuova parità del dollaro. In verità non s'erano valutate in modo approfondito le conseguenze che ciò avrebbe potuto avere sulla parità della lira e quindi sui margini d'oscillazione consentiti, ma, comunque sia, la legittimità della soppressione non fu contestata.
A mio avviso, la Corte dovrebbe perciò dichiarare che, avendo esaminato la questione B 1, non vi ha riscontrato alcun elemento atto a porre in dubbio la legittimità della riscossione da parte della convenuta, nel periodo compreso fra il 3 gennaio ed il 15 maggio 1972, degli i.c.m. monetari fissati per quel periodo dai regolamenti della Commissione.
Con la questione B 2 I penso di potermi sbrigare più rapidamente. Omesse le parentesi che contengono i riferimenti al regolamento n. 974/71, detta questione suona come segue:
«Tenuto conto che gli importi di compensazione possono variare nel tempo, con il variare dei tassi di cambio, quale sia il momento al quale occorre far riferimento, per ogni singola transazione commerciale, per determinare se sussistono le condizioni volute dalla normativa comunitaria per la applicazione degli importi di compensazione …, per la determinazione del loro ammontare … e per la loro eventuale variazione …; in particolare se occorra riferirsi al momento della importazione o esportazione della merce, oppure a quello del pagamento del prezzo, o a quale eventuale diverso momento.»
L'attrice non ha formulato osservazioni circa tale questione.
Il Governo italiano e la Commissione sono stati concordi nel sostenere che la data di cui occorreva tener conto era quella dell'importazione o dell'esportazione. Ciò fu in effetti espressamente precisato più tardi dall'art. 8 del regolamento (CEE) della Commissione 1o marzo 1973, n. 648 (ora sostituito dall'art. 8 del regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380). All'epoca dei fatti, tuttavia, il punto in discussione non era espressamente disciplinato.
La Commissione ha menzionato una serie di pronunzie della Corte che — a suo parere — potrebbero indirettamente indicare la soluzione, e precisamente le sentenze emanate nelle cause: 35/11 Schleswig-Holsteinische Hauptgenossenschaft c Hauptzollamt Itzehoe, Racc. 1971, pag. 1083; 186/73, Fleischkontor c Einfuhr- und Vorratsstelle für Schlachtvieh, Racc. 1974, pag. 533; 3/74, Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel c Pfützenreuter, Racc. 1974, pag. 589 e 113/75, Frecassetti c Amministrazione delle Finanze dello Stato, Racc. 1976, pag. 983. In ciascuna di tali cause, tuttavia, la Corte era chiamata a precisare il concetto di «importazione» o di «giorno dell'importazione», cui si riferivano espressamente i regolamenti oggetto della controversia, e non già ad affrontare le più ampie questioni di cui ora si discute.
Ritengo quindi che la questione vada risolta in base a considerazioni generali dalle quali si possa inferire la volontà implicita degli autori del regolamento n. 974/71 nonchè dei regolamenti della Commissione emanati in applicazione del medesimo. Nella causa Frecassetti io m'azzardai a formulare taluni principi generali che, secondo me, servivano per la soluzione di quel problema (cfr. Racc. 1976, pag. 998), e che erano i seguenti :
(1)
il giorno di cui trattasi deve essere facilmente determinabile;
(2)
'esso deve essere tale in tutti i casi ed in tutti gli Stati membri;
(3)
esso deve rendere possibile la determinazione del prelievo da applicare prima che il prelievo stesso diventi esigibile.
Mi sembra che tali considerazioni siano rilevanti anche per il presente caso, nel quale esse giocano a favore del giorno dell'importazione o dell'esportazione. La terza, in particolare, mi sembra escludere la data alternativa espressamente suggerita dal giudice proponente, cioè la data del pagamento del prezzo. Nell'ipotesi, per esempio, di contratti a lungo termine, in base ai quali il pagamento delle merci può venire effettuato ad intervalli, e forse anche con scelta della forma di pagamento, tale data potrebbe risultare successiva alla data di sdoganamento delle merci.
Suggerisco dunque di risolvere la questione B 2 nel senso che la data di cui occorre tener conto per stabilire se gli i.c.m. siano esigibili e (in caso di soluzione affermativa) per determinarne l'ammontare è il giorno dell'importazione o dell'esportazione delle merci.
Prendo ora in esame le questioni del gruppo A, che si riferiscono, come ho già precisato, all'interpretazione dell'art. 4 del regolamento n. 1013/71 con le modifiche ad esso apportate dal regolamento n. 2887/71. Nella sua nuova versione tale articolo dispone, per la parte che qui ci interessa, quanto segue:
«1. Gli Stati membri di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 974/71, non applicano gli importi di compensazione indicati nei suddetto articolo alle importazioni effettuate in base a contratti:
a)
stipulati anteriormente: …
—
al 19 dicembre 1971 …, e
b)
notificati alle autorità competenti dello Stato membro interessato anteriormente: …
—
al 28 dicembre 1971 … ovvero
la cui stipulazione può essere provata mediante presentazione di documenti ufficiali.
2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto nella misura necessaria a permettere l'esecuzione del contratto nelle condizioni che si sarebbero avute in mancanza delle misure monetarie di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 974/71.»
Non v'è, almeno finora, alcuna divergenza d'opinioni né sul fatto che i contratti di cui si discute sono stati stipulati tutti prima del 19 dicembre 1971 o che, in caso diverso, possono essere ufficialmente documentati. La controversia investe la disposizione contenuta nel n. 2 dell'art. 4.
A prima vista tale disposizione appare formulata in modo poco chiaro. (Per il lettore inglese le difficoltà di comprensione sono rese maggiori dall'uso, nella versione inglese, del termine «executed», di significato ambiguo, mentre è facile dedurre dal contesto e dalle altre versioni linguistiche che tale espressione è stata usata nel senso di «performed») ( 3 ).
In una certa misura un chiarimento è fornito dal preambolo del regolamento n. 1013/71 (GU L 110 del 18 maggio 1971), che recita, fra l'altro, quanto segue: «nell'applicazione delle disposizioni inerenti all'applicazione degli importi di compensazione è opportuno tener conto, per quanto possibile, delle possibili ripercussioni sui contratti conclusi anteriormente al 10 maggio 1971; … a tal fine è necessario escludere per detti contratti la percezione dell'importo di compensazione all'importazione nella misura in cui la sua applicazione potrebbe dar luogo a conseguenze economiche diverse da quelle che si sarebbero verificate in assenza di misure monetarie; …». (Per quanto qui ci interessa la data «10 maggio 1971» va ovviamente letta «19 dicembre 1971»).
La Commissione ci ha illustrato con un esempio quale risultato la norma intendesse conseguire. Poniamo che un importatore italiano, avendo stipulato un contratto per l'acquisto di merci pagabili in dollari, le avesse pagate prima del 19 dicembre 1971, dopo aver ottenuto la necessaria quantità di dollari contro lire al cambio in vigore anteriormente a tale data. Egli non avrebbe potuto ricavare alcun beneficio dalla successiva svalutazione del dollaro rispetto alla lira, né il prezzo al quale egli avrebbe potuto vendere con profitto le merci sul mercato italiano sarebbe stato influenzato da quella svalutazione. Pertanto non sarebbe stato equo e neppure necessario per la tutela dell'organizzazione comune del mercato che egli dovesse pagare su dette merci degli i.c.m. Le stesse considerazioni varrebbero se il prezzo delle merci fosse stato convenuto in lire. In entrambi i casi si potrebbe dire che si sarebbe dovuto applicare l'art. 4, n. 1, per consentire l'esecuzione del contratto alle condizioni che si sarebbero avute se non fossero stati adottati i provvedimenti relativi agli i.c.m.
Agli esempi di cui sopra si può contrapporre l'ipotesi d'un importatore italiano che avesse stipulato i contratti prima del 19 dicembre 1971 e pattuito il prezzo delle merci in dollari, ma avesse ottenuto i dollari necessari per il pagamento solo dopo tale data. Egli avrebbe lucrato la svalutazione del dollaro e quindi, se non gli fosse stato imposto il versamento d'un i.c.m., avrebbe potuto rivendere con profitto le merci ad un prezzo minore di quello voluto dall'organizzazione comune di mercato. Anche se egli avesse già presi impegni per rivendere la merce, non ci sarebbe stato, di regola, nulla di palesemente iniquo nell'imporgli il versamento di i.c.m.
Così, l'applicazione della norma esige in ogni caso un esame di tutti i fatti rilevanti, ed in particolare della moneta del contratto e delle circostanze della sua esecuzione. Nel caso di specie, sulla base dei fatti allegati dall'attrice dinanzi a questa Corte, sembrerebbe che la norma dovesse essere applicata nel senso di non ritenerne operante il n. 1, ma io ritengo naturalmente che tocchi al Tribunale decidere su questo punto.
Le questioni del gruppo A sono suddivise in due sottogruppi. A mio parere, sarebbe opportuno esaminare dapprima il secondo sottogruppo, comprendente le questioni A4 e A 5, che riguardano entrambe il significato da attribuire all'espressione «esecuzione del contratto» contenuta nella norma.
La questione A 4, se mi è lecito condensarla un pochino, concerne la possibilità di intendere l'espressione di cui sopra come un riferimento all'adempimento da parte dell'importatore dell'obbligo di pagare il prezzo, secondo le modalità stabilite nel contratto. Con la questione A 5 si domanda se, nel caso di pagamento regolato mediante apertura di credito irrevocabile, il contratto debba ritenersi eseguito alla data della comunicazione al beneficiario dell'avviso di apertura di credito irrevocabile a suo favore, o invece alla data dell'effettivo versamento del prezzo all'esportatore.
Le questioni di cui sopra, come mostrano gli esempi da me citati, vanno un po' fuori bersaglio. Esse riflettono naturalmente alcuni argomenti dedotti dall'attrice.
Il riferimento che la norma fa all'esecuzione del contratto è senza dubbio — come è stato da tutti riconosciuto — un riferimento che intendeva, in primo luogo almeno, il pagamento del prezzo delle merci da parte dell'importatore. Esso non va tuttavia interpretato in senso stretto o puramente tecnico, bensì alle luce delle finalità della norma. In ogni caso ci si deve domandare se, di fatto, il contratto sia stato o meno eseguito alle condizioni che si sarebbero avute in mancanza dei provvedimenti monetari che causarono l'introduzione degli i.c.m. Se il contratto prevedeva il pagamento mediante apertura di credito irrevocabile, la soluzione dipenderà in larga misura dalla natura degli accordi conclusi fra l'importatore e la banca emittente, accordi che possono a loro volta essere disciplinati dalle norme giuridiche interne vigenti per tale materia. (Nelle osservazioni dell'attrice e del Governo italiano si trovano allusioni al fatto che possono avere avuto rilievo per il caso di specie talune norme del Codice civile italiano). Se il credito doveva essere aperto in divisa straniera (nella fattispecie in dollari), la data determinante sarà quella in cui era in vigore il cambio di cui s'è tenuto conto per fissare l'entità del debito dell'importatore nei confronti della banca emittente.
È questa la soluzione che io propongo per le questioni A 4 e A 5.
Devo infine affrontare le questioni A 1, A 2 e A 3.
A quanto pare, il 31 dicembre 1971, il 4 gennaio 1972 ed il 9 febbraio 1972 il Governo italiano inviò agli uffici doganali italiani una circolare contenente istruzioni relative all'applicazione della disciplina comunitaria degli i.c.m. Proprio in base a tali istruzioni la convenuta ha preteso dall'attrice il versamento di i.c.m. sulle importazioni in esame. Nessuno pone in dubbio il diritto del Governo italiano di emettere circolari di questo tipo, senza efficacia normativa.
Tuttavia, il 15 novembre 1972, il Governo italiano emanò un decreto (il D.L. 15 novembre 1972, n. 661), il cui art. 20 disponeva che non fossero dovuti i.c.m. «per le merci oggetto di transazioni commerciali concluse anteriormente al 19 dicembre 1971, anche se dichiarate per l'importazione definitiva dopo la data nel 2 gennaio 1972, purchè il pagamento (fosse) regolato in valuta diversa dal dollaro USA ovvero in dollari USA accompagnati da garanzia di cambio o da altre clausole aventi analoghi effetti».
Il summenzionato decreto fu, come sembra, emanato a norma dell'art. 77 della Costituzione italiana, il che gli attribuiva forza di legge, e fu convertito in legge (col n. 843) il 18 dicembre 1972. Esso è fatto valere dalla convenuta contro l'attrice nella causa pendente dinanzi al Tribunale.
L'attrice sostiene che la suddetta disposizione italiana (che d'ora in poi chiamerò, per brevità, «l'art. 20») è illegittima. I motivi su cui essa fonda il proprio punto di vista sono riflessi nelle questioni A 1, A 2 e A 3, che, in sostanza, suonano come segue:
1.
Se i regolamenti (CEE) n. 974/71 e n. 1013/71, parzialmente modificato il secondo con il regolamento (CEE) n. 2887/71, consentissero agli Stati membri di emanare norme aventi forza di legge per la determinazione di specifici criteri per l'applicabilità o non applicabilità ai contratti stipulati anteriormente al 19 dicembre 1971 degli importi di compensazione, al fine attuare l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1013/71.
2.
In caso di soluzione affermativa della questione sub 1: se l'art. 20 sia compatibile con la norma comunitaria.
3.
In caso di soluzione negativa della questione sub 1): se la norma comunitaria abbia completezza di contenuto dispositivo e debba quindi essere interpretata nel senso che abbia inteso lasciare ai giudici degli Stati membri il compito di valutare se l'esecuzione del contratto sia avvenuta alle condizioni in essa indicate.
Il Tribunale premette di aver formulato tali questioni nel presupposto che la norma comunitaria «sia tuttora in vigore». A questo riguardo, va precisato che essa rimase formalmente in vigore finché il regolamento n. 1013/71 non fu abrogato dal regolamento (CEE) della Commissione 1o marzo 1973, n. 648/73. In precedenza, tuttavia, il regolamento (CEE) della Commissione 7 novembre 1972, n. 2342, aveva disposto che l'esenzione ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 1013/71 dovesse valere soltanto per i prodotti importati prima della data eventualmente stabilita da ciascuno Stato per il proprio territorio o, al più tardi, anteriormente al 1o dicembre 1972.
Poiché, in forza di tale normativa, gli Stati membri non potevano abolire l'esenzione con effetto retroattivo, è chiaro che essa, combinata con la norma, rimase in vigore per tutto il periodo durante il quale ebbero luogo le importazioni di cui si discute.
È interessante osservare che il preambolo del regolamento n. 2342/72 motivava fra l'altro la soppressione dell'esenzione con le considerazioni che «tale deroga (era) stata utilizzata in maniera molto differenziata secondo gli Stati membri» e che «i controlli destinati ad evitare abusi in ordine alla detta disposizione derogatoria (apparivano) estrema-mente difficili».
Il Governo italiano (appoggiato in ciò, con mia sorpresa, dalla Commissione), ha sostenuto dinanzi alla Corte che l'art. 20 era «necessario» per l'interpretazione ed attuazione della norma comunitaria.
Una copiosa giurisprudenza della Corte chiarisce che, pur potendo emanare norme d'indole amministrativa o procedurale per dare attuazione nei loro rispettivi territori alle norme d'un regolamento comunitario e pur potendo anche imporre sanzioni in caso di violazione di tali norme quando già non vi provveda il diritto comunitario stesso, gli Stati membri non hanno la facoltà di riprodurre nella propria legislazione le norme comunitarie o di modificarle. Né essi possono, in mancanza d'una valida autorizzazione loro conferita espressa-mente od implicitamente, proporsi di integrare con loro norme una disposizione comunitaria sotto l'aspetto dell'interpretazione o in altro modo (cfr. cause: 40/69, Hauptzollamt Hamburg-Oberelbe c Bollmann, la cosiddetta «causa delle code di tacchino», Racc. 1970, pag. 69; 74/69 Hauptzollamt Bremen-Freihafen c Krohn, ibid. pag. 451; 34/70 Syndicat national du Commerce extérieur des céréales c ONIC, ibid. pag. 1233; 39/72 Commissione c Italia, Race. 1973, pag. 101 (punti 15-18 della motivazione); 34/73 Variola c Amministrazione italiana delle Finanze, ibid. pag. 981 (punti 9-11 della motivazione); 131/73 Grosoli, ibid. pag. 1555; 159/73 Hannoversche Zucker c Hauptzollamt Hannover, Racc. 1974, pag. 121; 23/75 Rey Soda c Cassa Conguaglio Zucchero, Racc. 1975, pag. 1279 (la quale mostra che il potere della Commissione di delegare competenze legislative agli Stati membri non è illimitato) e 50/76 Amsterdam Bulb c Produktschap voor Siergewassen, Racc. 1977, pag. 137).
Molti argomenti circa l'interpretazione dell'art. 20 ci sono stati proposti sia nella fase scritta sia nella fase orale, ma l'art. 177 del Trattato non consente a questa Corte d'interpretare la legislazione nazionale.
È palese che, se l'art. 20, correttamente interpretato, costituiva semplicemente una ripetizione dell'art. 4, n. 2 del regolamento n. 1013, esso era incompatibile col diritto comunitario. Lo stesso si dovrebbe dire nel caso in cui tale norma si fosse proposta di modificare la disposizione comunitaria con riferimento alla sua applicazione in Italia.
L'unico problema è quindi quello d'ac: cenare se l'art. 4, n. 2, visto nel suo contesto, obbligasse o autorizzasse gli Stati ad emanare norme per la sua interpretazione. Espressamente no, di ceno; ma implicitamente?
Nonostante le tenaci argomentazioni del Governo italiano e della Commissione io propendo per la risposta negativa. Come ho già detto, Pan. 4, n. 2, non era formulato in modo chiaro. Esso non esorbitava tuttavia dalle possibilità d'interpretazione e d'applicazione da parte d'un giudice. In effetti la sua natura era tale che un'interpretazione legislativa nei singoli Stati membri avrebbe ben potuto portare ad intenderlo differentemente in ciascuno di essi. La migliore prospettiva di ottenerne un'interpretazione ed un'applicazione uniforme in tutta la Comunità consisteva nel lasciarlo interpretare ed applicare dai giudici nazionali che potevano e, per quanto riguarda taluni di essi, addirittura dovevano sottoporre eventuali dubbi a questa Corte.
A mio parere, le questioni A 1 e A 3 andrebbero quindi risolte nel senso che i regolamenti comunitari in esame non permettevano agli Stati membri di emanare norme intese ad attuare l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1013/71, disposizione che per contro era direttamente efficace in ciascuno Stato membro ed obbligava i giudici di tale Stato a pronunziarsi sulla sua applicazione in qualsiasi controversia sorta in tale Stato.
Ciò premesso, diventa superfluo risolvere la questione A 2.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
( 2 ) Il testo inglese dell'art. l, n. l, del regolamento n. 974/71 recita:
«If, for the purposes of commercial transactions, a Member State allows the exchange rate of its currency to fluttuate by a margin wider than the one permitted by international rules, it shall be authorised to: …» (N.d.Tr.)
( 3 ) L'avvocato generale si riferisce qui alla versione inglese dell'art. 4, n. 2, che è del seguente tenore: «However, paragraph 1, shall apply only to the extent necessary to allow the contract to be executed under the conditions which would have existed had the monetary measures referred to in Article 1 of Regulation (EEC) No 974/71 not been taken.» (N.d.Tr.)
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