CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 27 APRILE 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
il ricorrente nella presente causa impugna, in sostanza, una decisione della Commissione con la quale egli veniva licenziato alla fine del periodo di prova.
Il ricorrente, dr. D. A. P. D'Auria, cittadino britannico, è nato nel 1946 a Londra ove frequentava le scuole. Nel 1968 egli si recava a Dublino, al Trinity College, dove conseguiva dapprima un diploma in storia e lettere, indi il titolo di dottore in medicina. Allorché, nel 1974, chiedeva di essere assunto alle dipendenze della Commissione, egli poteva vantare lusinghiere referenze da parte di eccellenti medici e chirurgi con i quali aveva lavorato in ospedali di Dublino e di Cork.
Il posto cui egli aspirava era quello di capo dei laboratori del servizio medico del Centro comune di ricerche ad Ispra. Dopo un colloquio col dr. Claude Vigan, capo di detto servizio, e su raccomandazione dello stesso, il 15 novembre 1974 il dr. D'Auria veniva nominato agente temporaneo presso la Commissione e inquadrato al grado A 6.
Nel maggio 1975, il dr. Vigan compilava sul conto del dr. D'Auria un rapporto ai sensi dell'art. 14 del «Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee» (rapporto che costituisce l'allegato 1 del controricorso), di contenuto favorevole all'interessato, nonostante qualche riserva: ad esempio, pur attribuendo al dr. D'Auria la qualifica «ottimo» per «intelligenza, capacità di adattamento e di giudizio», il dr. Vigan osservava: «si fa una riserva quanto alla capacità di adattamento»; così pure, accanto alla qualifica «ottimo» per l'«iniziativa», il dr. Vigan scriveva l'osservazione «eccellente, se di carattere costruttivo e realistico»; egli menzionava anche il fatto che il dr. D'Auria aveva «difficoltà linguistiche» (in proposito, va tuttavia ricordato che lo stesso dr. D'Auria, nel «curriculum vitae» presentato alla Commissione con la sua domanda di assunzione, aveva dichiarato soltanto: «A parte l'inglese, mia madrelingua, conosco l'italiano, che è la lingua del paese di cui è originaria la mia famiglia, e un po' meno il francese»; da quanto può desumersi dai documenti, il dr. Vigan è di madrelingua francese, ma ha buone conoscenze dell'inglese e in questa lingua comunicava normalmente col dr. D'Auria). Il dr. Vigan concludeva il rapporto con queste «Osservazioni generali»:
«Buona preparazione professionale di base, che va necessariamente completata mediante esperienza pratica nei nostri laboratori.
In futuro, l'interessato dovrebbe cercare di conseguire un titolo ufficiale nella sua specializzazione.
Ci si attende da lui uno sforzo di adattamento alle concezioni e abitudini vigenti nella Divisione, come pure un migliore inserimento nell'ambiente di lavoro; ciò potrebbe essere facilitato dal rapido perfezionamento delle sue conoscenze linguistiche».
Da un documento di data molto più re-cente, e cioè dalla relazione del collegio medico cui veniva alla fine sottoposto il caso del dr. D'Auria in circostanze di cui parlerò in seguito, risulta che il dr. Vigan riteneva che il dr. D'Auria avrebbe dovuto frequentare un corso di biologia clinica a Pavia, che a suo avviso avrebbe potuto consentirgli di conseguire il titolo specialistico considerato necessario dallo stesso dr. Vigan e di perfezionare il suo italiano (ved. allegato 5 del controricorso). Benché, tuttavia, da questo documento sembri apparire chiaramente che il dr. Vigan avesse comunicato tale suo desiderio al dr. D'Auria, non risulta che questi avesse «raccolto il messaggio», se così posso esprimermi. Nelle proprie osservazioni allegate al rapporto, egli faceva unicamente menzione, sia pure con una certa ampiezza di particolari, delle difficoltà relative al conseguimento di un titolo specialistico nel Regno Unito e prospettava l'idea che la cosa più opportuna sarebbe stata ch'egli cercasse di ottenere un diploma della recentemente istituita «Faculty of Community Medicine of the Royal College of Physicians».
Poco tempo dopo, comunque, la Commissione pubblicava un «avviso di posto vacante — bando di concorso interno» (COM/476/75) per il posto del dr. D'Auria. Questi presentava la propria candidatura, si sottoponeva alle prove (soltanto orali) e le superava con 28 punti su 40.
Prima che la qualifica del ricorrente venisse cambiata, in seguito al concorso, da quella di agente temporaneo in quella di dipendente in prova, il dr. Vigan scriveva all'interessato, il 29 gennaio 1976, una lunga lettera per esprimergli le sue preoccupazioni circa il modo in cui lo stesso ricorrente svolgeva le mansioni inerenti al posto da lui occupato (allegato 3 della replica).
Il dr. D'Auria veniva nominato in prova dal 1o marzo 1976, il che significa, te-nuto conto dell'art. 34, n. 1, dello Statuto del personale, che il suo periodo di prova sarebbe scaduto il 30 novembre 1976.
Mi sembra ora opportuno ricordare il te-nore dell'art. 34, che è il seguente:
«1.
I funzionari, ad eccezione di quelli dei gradi A 1 e A 2, devono compiere un periodo di prova prima di essere nominati in ruolo. Il periodo di prova è di 9 mesi per i funzionari della categoria A, del quadro linguistico e della categoria B; è di 6 mesi per gli altri funzionari.
2.
Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sulle capa-cità dell'interessato ad espletare i compiti corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato al funzionario in prova il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Il funzionario che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere nominato in ruolo viene licenziato.
In caso di manifesta inattitudine del funzionano in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo in parola. Tale rapporto viene comunicato all'interessato il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Sulla base di detto rapporto, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di licenziare il funzionario in prova prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese. La durata del servizio non può comunque oltrepassare il periodo normale di prova.
Il funzionario in prova licenziato, sempreché non abbia la possibilità di riprendere immediatamente servizio presso la sua amministrazione d'origine, fruisce di un'indennità pari a due mensilità dello stipendio base se ha compiuto sei mesi di servizio e ad una mensilità dello stipendio base se ha compiuto meno di sei mesi di servizio.
Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano al funzionario che si dimette prima della scadenza del periodo di prova.»
Nel maggio 1976, il dr. Vigan incaricava il dr. D'Auria di dirigere un piccolo gruppo inviato nel Friuli dal Centro comune di ricerche di Ispra per contribuire alle operazioni di soccorso susseguenti al terremoto in quella regione. Ciò portava ad uno scambio di note fra il dr. Vigan e il dr. D'Auria (allegati 5 e 7 della replica), in cui il primo rimproverava il secondo per essere ritornato ad Ispra senza averlo consultato, e il secondo spiegava al primo, in termini molto energici, perché lo avesse fatto.
E questo non era l'unico scambio di note fra il dr. Vigan e il dr. D'Auria in quel periodo: basta riferirsi agli allegati 6, 8, 9 e 10 della replica. Dopo aver letto e riletto queste note, confesso di trovare strano che due colleghi si siano sentiti costretti a comunicare per iscritto. Non è tuttavia necessario soffermarsi su questi documenti. Convengo con gli avvocati del dr. D'Auria ch'essi provano una crescente incompatibilità («incompatibilité d'humeur») fra il dr. Vigan e il dr. D'Auria, come pure sono d'accordo con l'agente della Commissione, secondo cui essi provano l'incapacità del dr. D'Auria di adattarsi alle idee del dr. Vigan.
In conclusione, quando giungeva il momento in cui il dr. Vigan doveva redigere il rapporto sul periodo di prova per il dr. D'Auria (allegato 2 del controricorso), tale rapporto risultava sfavorevole. Non mi sembra necessario entrare nei particolari. Il dr. Vigan raccomandava il licenziamento del dr. D'Auria alla fine del periodo di prova. Egli firmava il rapporto il 25 ottobre 1976, dopo aver previamente consultato, in proposito, il direttore del personale della Commissione, sig. Baxter. Il 19 novembre 1976 il dr. D'Auria allegava al rapporto le proprie osservazioni, consistenti in una critica serrata, punto per punto, di questo documento, nella quale si concludeva che «il rapporto appare assolutamente infondato e basato su sentimenti personali invece che su un giudizio obiettivo».
Nel frattempo, con memorandum datato 29 ottobre 1976, indirizzato al direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione, e pervenuto alla direzione generale l'8 novembre 1976, il dr. D'Auria presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale in merito al rapporto sul suo periodo di prova e chiedeva che non venisse dato seguito alla raccomandazione ivi contenuta.
Il 19 novembre 1976 il rapporto, completato con le osservazioni del dr. D'Auria, veniva trasmesso dal dr. Vigan alla direzione generale, ove esso giungeva il 26 novembre successivo.
L'8 dicembre 1976, il dr. D'Auria aveva un colloquio col sig. Baxter a Bruxelles. Il rispettivo resoconto delle parti su questo colloquio prodotto in causa per iscritto a richiesta della Corte, è stato completato da dichiarazioni fatte oralmente, in udienza, dal sig. Baxter e dal dr. D'Auria. Lo scopo del colloquio era stato duplice: il sig. Baxter desiderava in primo luogo, se posso usare i suoi stessi termini, «farsi un'idea» delle ragioni dell'attrito fra il dr. D'Auria e il dr. Vigan e, in secondo luogo, sondare le possibilità di evitare un formale licenziamento del ricorrente.
Sul primo punto, sembra che la discussione sia stata breve. Secondo il dr. D'Auria essa si era ridotta «ai minimi termini» e il sig. Baxter ha detto che, in effetti, essa non aveva fatto altro che confermare l'impressione da lui ricavata dai documenti, e cioè che le vedute del dr. D'Auria e quelle del dr. Vigan quanto alla gestione del servizio medico di Ispra erano assolutamente divergenti.
Il risultato di quanto veniva detto sul secondo punto si trova riassunto in una lettera scritta lo stesso giorno dal sig. Baxter al dr. D'Auria (allegato 3 del controricorso), lettera del seguente tenore:
«A seguito del nostro colloquio di questa mattina devo confermarle che la sua pratica, con la raccomandazione di rinunciare alla sua collaborazione, dovrà ormai essere trasmessa al presidente della Commissione per la decisione.
Tuttavia, se ella potrà farmi pervenire, al più tardi per venerdì 17 dicembre, una lettera nella quale rassegni le sue dimissioni con effetto dal 1o aprile 1977 o da una data precedente, si potrà rinunciare al suddetto procedimento.
Nell'accettare la sua lettera di dimissioni, le notificherò inoltre, con nota separata, che tutti i rapporti compilati sul suo conto dal dr. Vigan successivamente a quello del maggio 1975 saranno cancellati e distrutti. In altre parole, i documenti che rimarranno nel suo fascicolo personale saranno il rapporto del maggio 1975, la sua lettera di dimissioni del dicembre 1976 e la conseguente lettera della Commissione in cui verranno accettate le dimissioni. Quest'ultima lettera conterrà la formula abituale di ringraziamento per i servizi da lei prestati alla Commissione. Inutile dire che sono costretto a subordinare questo comportamento da parte nostra al fatto ch'ella rinunci, al tempo stesso, al reclamo che mi ha comunicato di voler proporre ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale».
Il dr. D'Auria non rispondeva a tale proposta.
Il 14 dicembre 1976, il direttore generale del personale e dell'amministrazione indirizzava al presidente della Commissione, che è l'autorità che ha il potere di nomina, una nota in cui si raccomandava il licenziamento del dr. D'Auria (allegato 4 del controricorso). Il 20 dicembre 1976 il presidente decideva che il ricorrente sarebbe stato licenziato con effetto dal 1o gennaio 1977 (doc. allegato al ricorso).
Con un documento inviato il 19 gennaio 1977 ai «membri della Commissione», il dr. D'Auria rinnovava il reclamo da lui presentato col memorandum 29 ottobre 1976 al direttore generale del personale e dell'amministrazione (doc. allegato al ricorso).
In seguito, a quanto pare, all'intervento di un sindacato, il reclamo del dr. D'Auria veniva sottoposto in via consultiva ad un collegio medico, organo non ufficiale, composto di sette sanitari alle dipendenze della Commissione. Il collegio teneva due riunioni. Ogni volta, il dr. D'Auria veniva invitato ad assistervi, ma non accettava l'invito. Il 18 marzo 1977, il collegio compilava la propria relazione, che era sfavorevole per l'interessato (ved. allegato 5 del controricorso).
Alla stessa data del 18 marzo 1977, il dr. D'Auria proponeva un ulteriore re-clamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, questa volta diretto contro la decisione 20 dicembre 1976 del presidente della Commissione (doc. allegato al ricorso).
Entrambi i reclami essendo rimasti senza risposta fino alla scadenza del termine di quattro mesi contemplato dall'art. 90, n. 2, il 1o agosto 1977 il dr. D'Auria ha proposto il presente ricorso giurisdizionale. Successivamente, il 30 agosto 1977, la Commissione gli inviava una lettera contenente una motivata decisione di rigetto dei suoi reclami (allegato 6 del controricorso).
Gli argomenti dedotti dal ricorrente nel presente procedimento sono di due tipi: primo, quelli riguardanti la validità del rapporto sul periodo di prova; secondo, quelli sulla validità della decisione di licenziamento.
Quanto alla validità del rapporto, i suoi argomenti sono due.
Il primo consiste nell'affermare che il dr. Vigan, funzionario di grado A 3, non era competente a firmare tale rapporto; la competenza al riguardo spettava, secondo il ricorrente, ad un funzionario di grado A 2.
Temo che, in proposito, gli avvocati del dr. D'Auria siano stati indotti in errore da una affermazione da me fatta nella causa 92/75 (Van de Roy/Commissione, Racc. 1976, pag. 353). Dicevo allora: «In forza delle norme emanate dalla Commissione sulla base dello Statuto del personale, il rapporto di fine prova di un dipendente di categoria A o LA dev'essere sottoscritto dal direttore interessato». Questa era una illazione tratta dal modulo prescritto dalla Commissione per i rapporti sul periodo di prova ed in particolare dalla nota 2 a pag. 3 di tale modulo, la quale stabilisce in maniera inequivocabile che, nel caso di «dipendenti in prova delle categorie A ed LA», l'organo «autorizzato» a compilare il rapporto è «il direttore interessato». Avevo ritenuto erroneamente, come ora si rende evidente, che la mia affermazione fosse debitamente suffragata da quel testo. In realtà, nella causa Van de Roy, considerati gli argomenti allora dedotti, questo punto non era in discussione e non è stato quindi approfondito.
Esso ha invece grande rilevanza nella presente fattispecie.
È pacifico e manifesto che lo stesso Statuto del personale non indica chi sia competente a firmare i rapporti sul periodo di prova, ed è pure pacifico che, in proposito, non sono state adottate disposizioni a norma dell'art. 110 dello Statuto. L'argomento svolto dal dr. D'Auria consiste sostanzialmente, se ho ben capito, nel sostenere che siffatte disposizioni avrebbero dovuto essere state adottate e che, in mancanza delle stesse, la Commissione è vincolata dalla nota 2 da me testé ricordata. E in tale contesto che viene citata la massima «patere legem quam ipse fecisti». A mio avviso, tuttavia, a parte il fatto che sembra alquanto esagerato equiparare una nota a pié di pagina ad una «lex», la Commissione non era tenuta a legiferare in materia ai sensi dell'art. 110. Essa aveva la fa-coltà di procedere in via amministrativa, in conformità ai dettami del buon senso.
E ciò è quanto la Commissione ha fatto. Essa ha pubblicato un documento interno, intitolato «Guide à l'intention des notateurs des fonctionnaires-stagiaires» — prodotto in copia nel presente procedimento a richiesta della Corte — e il cui carattere puramente interno risulta dal fatto che non è firmato da altri che dallo stesso sig. Baxter e, a quanto pare, esiste solo in francese. A pag. 4, sotto la rubrica «II — Commentaires sur le formulaire de stage et sur le notateur», si legge:
«1. Qui est “notateur”
Aucune réglementation spécifique n'existe à ce jour en ce domaine. Il est recommandé de s'inspirer dans toute la mesure du possible des directives arrêtées pour la notation périodique, à savoir:
—
pour les fonctionnaires de la catégorie A et ceux relevant du cadre linguistique: par le directeur compétent (ou le conseiller principal).
—
pour les fonctionnaires des autres catégories …»
Ciò dimostra senza alcuna possibilità di dubbio che non esistevano regole ben precise. La Commissione ha dichiarato che, in pratica, i rapporti sul periodo di prova vengono normalmente redatti da funzionari di grado A 2; tuttavia, per taluni uffici distaccati cui sia preposto un funzionario di grado A 3, detti rapporti sono compilati da questo funzionario, unica persona che conosca effettivamente i dipendenti in prova interessati. Ciò avviene, ad esempio, per il servizio medico ad Ispra. Un altro esempio che è stato citato è quello della divisione traduzione a medio e lungo termine, a Lussemburgo.
L'opportunità di questa prassi è dimostrata dai fatti della presente causa. Il dr. D'Auria ha sostenuto, in base alla circostanza che il servizio medico di Ispra dipende amministrativamente dalla direzione generale «Personale e Amministrazione», che il rapporto sul suo periodo di prova avrebbe dovuto essere firmato dal sig. Baxter. Questi, d'altra parte, non aveva mai incontrato il dr. D'Auria prima del colloquio in data 8 dicembre 1976. Come avrebbe potuto dare un giudizio sul conto del ricorrente?
Per concludere, ritengo che il primo mezzo dedotto dal dr. D'Auria vada re-spinto. Spero tuttavia che la Commissione vorrà modificare la nota a pié di pagina che ha dato luogo a tanti equivoci.
Il secondo mezzo esperito dal ricorrente quanto alla validità del rapporto sul periodo di prova consiste nel sostenere ch'esso era basato su gravi errori di fatto, che vengono suddivisi in tre capitoli.
Il primo si riferisce all'episodio del ritorno del dr. D'Auria dal Friuli ad Ispra, senza l'espresso consenso del dr. Vigan. A questo episodio, tuttavia, non si fa alcun accenno nel rapporto, né vi è alcuna prova del fatto che il dr. Vigan non abbia accettato la spiegazione a suo tempo fornita dal dr. D'Auria.
Nel secondo capitolo si afferma che il dr. Vigan ha valutato in modo inesatto la portata e la varietà delle attività di ricerca del dr. D'Auria. Questa affermazione non è però accompagnata da alcuna precisazione.
Infine, con riferimento ai reclami proposti a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, il dr. D'Auria formula varie accuse di contraddizione da parte del dr. Vigan, in particolare fra i rapporti da questo redatti sul suo conto nel maggio 1975 e, rispettivamente, nell'ottobre 1976. A mio avviso, tuttavia, dal fatto che una persona abbia cambiato il proprio giudizio su un dipendente gerarchico, in un lasso di tempo come quello indicato, non si può inferire ch'essa sia incorsa in errore di fatto. Le altre allegazioni del dr. D'Auria comprese nel terzo capitolo si risolvono, a ben vedere, nell'assumere semplicemente che il giudizio espresso sul suo conto dal dr. Vigan era sbagliato, e quindi do-veva esser basato su elementi inesatti o incompleti.
Respingerei, perciò, anche questo secondo mezzo.
Sulla questione della validità della decisione 20 dicembre 1976 il dr. D'Auria deduce quattro mezzi.
In primo luogo egli sostiene che tale decisione era tardiva. Ricorderete che il periodo di prova del ricorrente aveva avuto inizio il 1o marzo 1976, di guisa che i nove mesi scadevano il 30 novembre 1976. Secondo l'interessato, la decisione di licenziamento non poteva legittimamente intervenire dopo questa data.
A prima vista si tratta di un argomento sorprendente, in quanto esistono almeno due pronunzie di questa Corte nel senso che l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un termine ragionevole, dopo la fine del periodo di prova, per decidere se mantenere in servizio o licenziare il dipendente interessato: sono le sentenze nella causa 52/70 (Nagels/Commissione, Racc. 1971, pag. 365, punti 22 e 23 della motivazione) e nelle cause riunite 10 e 47/72 (Di Pillo/Commissione, Racc. 1973, pag. 763, punti 8 e 10 della motivazione).
Il dr. D'Auria sostiene, tuttavia, che queste sentenze non costituiscono più un precedente, in quanto i fatti cui esse si riferiscono si erano verificati prima che l'art. 34 dello Statuto del personale venisse modificato con regolamento del Consiglio (Euratom, CECA, CEE) 30 giugno 1972, n. 1473. Con questo regolamento: 1) veniva abolita la facoltà dell'autorità che ha il potere di nomina di prorogare, in «casi eccezionali», il periodo di prova dei dipendenti e 2) veniva inserita nell'art. 34 la disposizione secondo cui «in caso di manifesta inattitudine del funzionario in prova» il rapporto può essere compilato prima del termine normale. L'art. 34, n. 2, 2o comma, indica — come ricorderete — che «sulla base di detto rapporto, l'autorità che ha il potere di nomina può decidere di licenziare il funzionario in prova prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese» ed aggiunge che «la durata del servizio non può comunque oltrepassare il periodo normale di prova».
È in considerazione di queste due modifiche che gli avvocati del dr. D'Auria hanno sostenuto che il regolamento n. 1473/72 ha reso inapplicabili i principi affermati nelle sentenze Nagels e Di Pillo.
A mio avviso, non è così. La prima modifica, che privava l'autorità che ha il potere di nomina della facoltà di prorogare la durata del periodo di prova, non riduceva il margine di discrezionalità spettante alla stessa autorità quanto al decidere, durante tale periodo ovvero entro un termine ragionevole dopo la fine dello stesso, circa la sorte del dipendente in prova. La seconda modifica introduceva una flessibilità certamente notevole, ma tale da poter venire in considerazione, per forza di cose, soltanto in rari casi. Manifestamente, l'ultima parte della suddetta disposizione non indica altro se non che la necessità di dare un mese di preavviso non può di per sé implicare una proroga del periodo di prova.
I fatti della presente causa costituiscono un chiaro esempio delle assurdità cui si potrebbe giungere se si accogliesse la tesi sostenuta dal dr. D'Auria. Il rapporto sul suo periodo di prova veniva firmato dal dr. Vigan il 25 ottobre 1976, cioè indiscutibilmente entro il termine stabilito dall'art. 34, n. 2. Non esiste tuttavia alcun termine per l'esercizio, da parte del dipendente interessato, del diritto — conferitogli dalla stessa norma — di formulare per iscritto le sue osservazioni sul rapporto. E così avvenuto che, nella fattispecie, tale diritto è stato esercitato dal dr. D'Auria in data 19 novembre 1976. Nessuna disposizione dello Statuto gli avrebbe comunque impedito di rimandare la presentazione di queste osservazioni fino al 1o dicembre 1976, fino ad un momento, cioè, in cui — secondo la sua stessa tesi — per l'autorità che ha il potere di nomina sarebbe divenuto impossibile licenziarlo. In realtà il rapporto (completato con le sue osservazioni, che a norma dello Statuto ne costituiscono parte integrante) arrivava a Bruxelles il 26 novembre 1976. Esso veniva esaminato dal sig. Baxter l'8 dicembre successivo. La raccomandazione relativa al licenziamento veniva trasmessa al presidente della Commissione il 14 dicembre e la decisione del presidente veniva firmata il 20 dicembre. E chiaro che le cose non potevano, per rispettare i diritti del dr. D'Auria, svolgersi più rapidamente.
Nel dibattito su questo punto è stata ancora una volta richiamata la sentenza Van de Roy. Il dr. D'Auria ha sostenuto che questa pronunzia non costituisce un precedente, in quanto la Corte si riferiva allora (punti 12 e 13 della motivazione) unicamente alla notifica della decisione, non già alla data della decisione stessa. Ammettiamolo pure. Non ritengo necessario fare appello ai principi affermati nella sentenza Van de Roy per re-spingere l'argomento dedotto dal dr. D'Auria sul punto ora in esame. Come ho dimostrato, esso può essere respinto per molte altre ragioni. Ma non posso fare a meno di sottolineare che, nella causa Van de Roy, non è mai stata menzionata la data della decisione, di guisa che la distinzione che si vuole venga fatta nella sentenza fra tale data e quella della notifica non può essere in alcun modo considerata rilevante.
Respingerei, quindi, il primo mezzo dedotto dal dr. D'Auria su questo secondo capo del ricorso.
Il secondo mezzo da lui dedotto nello stesso contesto è quello relativo all'invalidità della decisione, basato sul fatto che questa sarebbe stata adottata senza sentire il parere del comitato dei rapporti, ai sensi dell'art. 9, n. 5, dello Statuto del personale. A ciò si può obiettare che detto comitato non è mai stato istituito presso la Commissione, cosicché l'art. 9, n. 5, è inapplicabile. Nella causa Nagels (già ricordata), in cui veniva sostenuta una tesi analoga, la Corte ha affermato (punto 21 della motivazione) :
«Dato che l'istituzione del comitato dei rapporti di cui all'art. 9 dello Statuto non è obbligatoria, non si può far carico alla Commissione di non essersi ancora valsa della facoltà d'istituirlo».
Il dr. D'Auria ha sostenuto che l'uso della parola «ancora» nel testo sopra citato implica che, secondo la Corte, sarebbe venuto un momento in cui ciascuna istituzione sarebbe stata obbligata a creare un comitato dei rapporti, e che tale momento, nel 1976 era ormai giunto. Non condivido questa opinione. La parola «eventualmente», nell'art. 9, n. 1, lett. a), indica con chiarezza che spetta a ciascuna istituzione di decidere liberamente se e quando possa essere opportuno istituire un comitato dei rapporti.
Il terzo mezzo del ricorrente consiste nell'affermare che la decisione 20 dicembre 1976 era invalida in quanto basata su un rapporto sul periodo di prova a sua volta invalido. Se non erro nel ritenere che la censura diretta dal dr. D'Auria contro la validità del rapporto sul periodo di prova va disattesa, neppure questo mezzo potrà essere accolto.
Infine, viene sostenuto che detta decisione costituiva uno sviamento di potere, in quanto sarebbe stata adottata dopo il fallimento del tentativo del sig. Baxter inteso a persuadere il dr. D'Auria a presentare le dimissioni. Secondo il ricorrente, se lo scopo perseguito dalla Commissione fosse stato lecito, questo tentativo non avrebbe avuto ragion d'essere. Il tentativo della Commissione di ottenere le sue dimissioni avrebbe avuto in realtà un triplice scopo:
1)
superare la difficoltà inerente al fatto che il rapporto sul periodo di prova era stato firmato da una persona incompetente;
2)
aggirare l'ostacolo costituito dalla scadenza del termine entro il quale la Commissione poteva procedere al licenziamento;
3)
evitare il versamento delle due mensilità di stipendio base cui il ricorrente aveva diritto a norma del penultimo comma dell'art. 34, n. 2.
In realtà non vi è la minima ragione di pensare che la Commissione dubitasse in alcun modo della competenza del dr. Vigan a firmare il rapporto sul periodo di prova del dr. D'Auria, o della facoltà spettante all'autorità che ha il potere di nomina di licenziare il ricorrente entro un termine ragionevole dopo la scadenza del periodo di prova. Inoltre, se avesse accettato la proposta del sig. Baxter, il dr. D'Auria avrebbe percepito non già due mensilità di stipendio base, ma addirittura tre mesi di stipendio integrale, più gli assegni.
Si può forse dubitare della correttezza della proposta del sig. Baxter (in particolare di quanto riguardava l'eliminazione di certi documenti dal fascicolo personale del dr. D'Auria e la consegna a questi di un documento che avrebbe potuto indurre in errore un suo eventuale futuro datore di lavoro), ma non vi è alcun dubbio, a mio avviso, sui motivi che avevano indotto il sig. Baxter a formulare tale proposta. Nella lettera della Commissione in data 30 agosto 1977 essi vengono spiegati nei seguenti termini :
«Quanto alla lettera indirizzatale dal direttore del personale in data 8 dicembre 1976, la Commissione non può ammettere ch'essa provi uno sviamento di potere. Come appare chiaramente dal suo testo, detta lettera fu scritta per confermarle quanto le era stato detto nel corso di un colloquio riservato, durante il quale era stata sondata la possibilità di evitare il suo licenziamento alla fine del periodo di prova, e precisamente con la rassegna delle sue dimissioni, che, mentre avrebbe avuto per forza di cose l'effetto di privarla di taluni vantaggi pecuniari, avrebbe d'altra parte evitato ogni conseguenza sfavorevole quanto alla sua reputazione professionale. Ella non ha subito alcuna pressione, morale o d'altro genere. Fra lei e il direttore del personale è stata discussa un'idea ch'ella poteva liberamente accettare o respingere».
Né vedo come eventuali scopi illeciti cui sia stata informata la proposta del sig. Baxter possano logicamente essere attribuiti al presidente della Commissione, in modo da rendere la sua decisione viziata da sviamento di potere.
Respingerei, perciò, anche quest'ultimo mezzo.
Per concludere, ritengo che il ricorso debba venire respinto e che ciascuna delle parti debba sopportare le spese da essa esposte.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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