CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 23 FEBBRAIO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
il recupero e la rigenerazione dei materiali usati, in particolare dei «rottami», sono una delle conseguenze della scarsità di determinate materie prime. In ispecie, il riutilizzo dell'alluminio tratto da merci usate, scarti o frammenti costituisce una parte non trascurabile della produzione di questo metallo, circa un quarto di essa nella Germania federale nel 1970, anno durante il quale sono avvenute le importazioni che hanno dato origine alla presente domanda di pronunzia pregiudiziale propostavi dal Bundesfinanzhof e relativa all'interpretazione del capitolo 76 della tariffa doganale comune e, più precisamente, alla classificazione doganale di prodotti metallici generalmente chiamati «pellets di alluminio».
Nell'agosto 1970, la ditta Oehlschläger importava nel territorio della Repubblica federale di Germania due partite di detta merce, sotto la denominazione «molature e limature d'alluminio».
Secondo i dati di fatto che si desumono dal fascicolo doganale, la merce importata viene ottenuta da cavi d'alluminio usati e da rottami di cavi, mediante un impianto di sminuzzamento che consente anzitutto di ridurre il materiale in spezzoni di circa cm 5 di lunghezza, previa separazione mediante calamite delle parti di ferro. Gli spezzoni di cavo sono ridotti in grani irregolari da cesoie rotanti, mentre il materiale isolante viene separato dai fili d'alluminio e sminuzzato. I diversi elementi del materiale così trattato vengono infine separati e isolati gli uni dagli altri mediante una corrente di aria, grazie alla diversità del rispettivo peso specifico.
Le pallette («pellets») ottenute in questo modo hanno l'aspetto di grani di color grigio chiaro e lucidi, ad alto tenore di alluminio e contenenti altri elementi solo in minima proporzione.
Questi sono gli accertamenti di fatto che il Bundesfinanzhof ha fatto propri e che sono vincolanti per voi, a prescindere da quanto abbia potuto sostenere in altro senso all'udienza la ricorrente nella causa principale.
La lite trae origine dal fatto che, dopo perizia dell'Istituto d'insegnamento e di controllo tecnico-doganale di Colonia, l'Ufficio doganale principale di Emmerich classificava la merce nella sottovoce 76.01 A«alluminio greggio», con dazio autonomo del 10 %, mentre l'importatore riteneva che essa andasse classificata nella sottovoce 76.01 B II«Rottami» e, come tale, fosse esente dal dazio.
Dato che l'ufficio doganale non aveva modificato il provvedimento, la ditta Oehlschläger proponeva al Finanzgericht di Dusseldorf un ricorso che veniva respinto il 3 settembre 1974. Contro questa sentenza l'attrice ricorreva al Bundesfinanzhof, il quale vi ha sottoposto le seguenti questioni:
1.
Se la voce 76.01 B della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che essa comprende anche un prodotto il quale consiste in pezzettini di filo d'alluminio di color grigio chiaro e lucidi, ottenuti nei cosiddetti impianti Shredder mediante la triturazione di cavi d'alluminio usati e l'asportazione, in larga misura, del materiale isolante.
2.
In caso di soluzione negativa della prima questione:
Se tale prodotto vada classificato sotto la voce tariffaria 76.01 A.
Circoscrivendo così il problema, il Bundesfinanzhof tiene, a mio parere, correttamente conto della struttura generale del capitolo 76 (alluminio), il quale distingue tre categorie di merci :
—
in primo luogo, il metallo grezzo, i cascami e i rottami: voce 76.01,
—
in secondo luogo, i semi-prodotti quali fili, barre e profilati, lamiere, lastre, fogli e nastri: voci 76.02-76.05,
—
infine, i prodotti finiti e gli altri lavori di alluminio: voci 76.06-76.16.
Contrariamente al Finanzgericht di Dusseldorf, l'alto collegio federale esclude che la merce possa classificarsi in una delle voci 76.02-76.16.
Come la Commissione, ritengo che questo atteggiamento sia giuridicamente corretto in quanto elimina la classificazione nelle categorie dei prodotti semi-finiti o finiti di alluminio, ivi compresi quelli contemplati dalla voce 76.16 («altri lavori di alluminio») la quale, nell'ambito del capitolo 76 e secondo la sua stessa lettera, riguarda solo le merci lavorate in alluminio, il che implica che questo, materia prima, abbia costituito oggetto di una trasformazione o lavorazione in un prodotto che non rientra in un'altra voce della tariffa doganale comune. Questa interpretazione trova inoltre conferma nelle note esplicative sulla voce 76.16 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, le quali precisano che la classificazione nella voce di cui sopra dipende dall'esistenza di un procedimento di trattamento o di trasformazione dell'alluminio grezzo, indipendentemente dalla natura del trattamento stesso.
La vera — e sola — questione che dovete risolvere è quindi se la merce di cui trattasi, prodotta con cavi d'alluminio usati — i quali non possono evidentemente essere considerati altro che rottami, dato che hanno perso la loro originaria destinazione — possa essere ulteriormente classificata nella sottovoce 76.01 B II dopo la rigenerazione subita ovvero questa la renda analoga all'alluminio grezzo.
In questa prospettiva, si tratta anzitutto di accertare il senso esatto del termine rottami nella tariffa doganale comune.
In via generale, questo termine si applica agli scarti di metallo pratica-mente privi di valore, in quanto provenienti da oggetti metallici difettosi, usati o fuori uso, che non possono più avere la loro destinazione iniziale. Qualora tali rottami abbiano ancora un certo valore, questo è dato dallo stesso materiale metallico, purché possa essere ricuperato.
Appunto a questa possibilità di ricupero si riferisce del resto la nota 6 della sezione XV della tariffa doganale comune ai sensi della quale:
«L'espressione “avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli” si riferisce agli avanzi o ai rottami adatti esclusivamente al recupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche.»
Benché questa nota ponga l'accento esclusivamente sulla destinazione della merce, senza riferirsi alle caratteristiche qualitative obiettive che si desumono dalla lettera stessa della disposizione, non va dimenticato che, secondo la vostra giurisprudenza, se è vero che la tariffa doganale comune contiene, in determinati casi, dei richiami ai procedimenti produttivi o alla destinazione delle merci, «in genere e di preferenza, nell'interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, essa fa appello ai criteri di classificazione fondati sulle caratteristiche e sulle proprietà oggettive dei prodotti che possano venir verificate al momento dello sdoganamento» (sentenza 16 dicembre 1976, Industriemetall Luma, causa 39/76, Racc. pag. 2027).
È questa la ragione per cui — d'accordo con la Commissione — considero impossibile tener conto, nella definizione degli avanzi e rottami metallici, unicamente del criterio della destinazione degli avanzi stessi, «adatti esclusivamente al recupero del metallo».
Questo criterio è di per sé insufficiente; esso è puramente indicativo. Per essere classificata nella voce relativa agli avanzi e rottami, è inoltre necessario che la merce possieda del pari le caratteristiche obiettive ed esterne degli «avanzi» o dei «rottami».
Di conseguenza, e senza che sia nemmeno necessario richiamarsi alle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles relative alla voce 73.03 (vecchi lavori di ghisa, ferro o acciaio divenuti inservibili nella loro originaria destinazione in seguito a rottura, taglio od usura, come pure i loro resti), è chiaro che i vecchi cavi di alluminio o i loro rottami vanno classificati come «avanzi».
Per contro, è non meno evidente che, all'atto dello sdoganamento, la merce importata — ottenuta con un trattamento complesso mirante al recupero dell'alluminio ed all'eliminazione dei restanti materiali, quali ferro o isolanti — non può essere trattata nello stesso modo, giacché si tratta allora di un nuovo prodotto, diverso dai cavi usati e che non possiede più le caratteristiche obiettive degli «avanzi».
Non è quindi più possibile classificare questa merce nella sottovoce 76.01 B II. La prima questione del Bundesfinanzhof va quindi risolta in senso negativo.
È pertanto necessario classificarla nella sottovoce 76.01 A (alluminio greggio)?
Abbiamo visto che, nell'ambito del capitolo 76 della tariffa doganale, la cui struttura è identica a quella degli altri capitoli della sezione XV (metalli e, loro lavori), l'espressione «alluminio greggio» indica il metallo come tale, non ancora trattato, cioè la materia prima di base a partire dalla quale i manufatti vengono classificati nelle varie voci e sottovoci.
La tariffa doganale, però, non definisce la composizione fisica e chimica dell'alluminio greggio.
Si deve quindi aver riguardo alla terminologia tecnica e scientifica la quale distingue, a seconda del loro grado di purezza, quattro tipi di alluminio:
—
Al 99
—
Al 99,6
—
Al 99,8 e
—
Al 99,9.
Si tratta perciò di accertare se, in realtà, il grado di purezza dei grani di alluminio, ottenuti dai cavi usati mediante il procedimento che ho descritto, sia analogo a quello di uno dei tipi di alluminio sopra menzionati.
Stando alla sentenza del Finanzgericht di Dusseldorf, la composizione chimica di questi grani «corrisponde all'incirca al tipo di alluminio meno puro, l'Al 99 H», ciòe all'alluminio di fonderia al 99 %, ottenuto dalla bauxite con procedimento elettrolitico.
In mancanza di qualsiasi altra precisazione nella lettera della sottovoce 76.01 A, è opportuno tener conto della regola generale n. 2 per l'interpretazione della nomenclatura doganale:
«Qualsiasi menzione di una materia nel testo di una determinata voce della tariffa si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie.»
Applicando questa regola, dato che nella composizione della merce di cui trattasi l'alluminio costituisce, per il 99 %, l'elemento caratteristico della miscela, la merce stessa, in mancanza di qualsiasi altra disposizione specifica, non può essere classificata altrimenti che come alluminio greggio della sottovoce 76.01 A.
Ha quindi scarso rilievo il fatto che la merce importata debba, come sostiene la ricorrente nella causa principale, subire un ulteriore trattamento di rigenerazione prima di essere usata come alluminio di recupero.
Per di più, le note esplicative relative alla voce 76.01 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale precisano che la voce «alluminio greggio» comprende pure le «graniglie di alluminio», forma nella quale si presenta, come ho detto, la merce di cui è causa. Questa precisazione è indipendente dal procedimento tecnico al quale sono stati sottoposti i cavi d'alluminio usati. Essa caratterizza la forma granulosa del prodotto ottenuto mediante sminuzzamento e triturazione, senza che sia necessario prendere in considerazione il procedimento stesso.
Infine, questa interpretazione trova conferma in una scheda di classificazione del comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, in data 18 maggio 1972.
Questa scheda, pubblicata dopo i fatti di cui è causa, benché non possa essere loro applicata direttamente, mi sembra contenere un'interpretazione corretta della sottovoce 76.01 A della tariffa doganale in quanto il comitato stesso ha ammesso che dal trattamento al quale l'alluminio usato è stato sottoposto è uscito un prodotto nuovo, analogo all'alluminio greggio per la forma granulosa nonché per la destinazione.
Concludo proponendovi di dichiarare:
1.
che la sottovoce 76.01 B della tariffa doganale comune non può essere interpretata nel senso che essa comprende del pari una merce prodotta con fili d'alluminio tagliati a pezzi, di aspetto grigio chiaro e lucido, ottenuta mediante triturazione di cavi di alluminio usati nei cosiddetti impianti Shredder, previa eliminazione della maggior parte del materiale isolante;
2.
che detta merce, date tanto la sua composizione chimica quanto la sua forma granulosa e la sua destinazione, va classificata nella sottovoce 76.01 A, in quanto analoga all'alluminio greggio.
( 1 ) Traduzione da! francese.
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