CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 18 APRILE 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Ancora una volta la Corte è chiamata a districare la matassa della legislazione comunitaria sull'organizzazione del mercato dello zucchero e quella della legislazione sugli importi compensativi monetari (o «i.c.m.»).
La causa è stata sottoposta alla Corte in via pregiudiziale dal Finanzgericht di Amburgo. L'attrice nella causa pendente dinanzi al Finanzgericht è la società in accomandita Hans-Otto Wagner GmbH, specializzata nel commercio di prodotti agricoli, che esercita la sua attività nella Repubblica federale di Germania. Convenuto è l'ufficio doganale centrale di Amburgo-Jonas.
In virtù di un contratto del 12 febbraio 1976, redatto in inglese e per espressa volontà delle parti retto dalle norme della «The Refined Sugar Association» di Londra, l'attrice vendeva alla Jean Lion & Cie S.A. di Parigi 4000 tonnellate metriche di zucchero bianco prodotto nella Germania occidentale. Il prezzo veniva pattuito in DM 86,15/q.le netto «trasporto pagato fino al valico di Passau». (Passau è l'ultima stazione tedesca alla frontiera austrogermanica). L'acquirente si impegnava a fornire lo zucchero «ad un paese terzo (esclusa la DDR)».
Nel contratto si stipulava che l'importo compensativo tedesco sarebbe stato «for seller's account», che l'acquirente avrebbe trasmesso al venditore le licenze d'esportazione con una restituzione media di DM 18,3981/q.le netto e che la restituzione sarebbe stata «for seller's account». (Vedasi l'allegato 10 alle osservazioni scritte dell'attrice).
Lo zucchero veniva effettivamente esportato dalla Repubblica federale tedesca alla Bulgaria in diverse forniture effettuate fra il 1o ed il 25 marzo 1976. L'esportazione era ripartita su nove licenze, otto delle quali erano state rilasciate alla Jean Lion & Cie S.A. dall'ente francese d'intervento (il «Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre» in prosieguo «F.I.R.S.» e trasmesse alla ricorrente secondo il contratto; una era stata rilasciata all'attrice stessa dall'ente tedesco d'intervento (l'«Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker und Rohtabak» in prosieguo «EVSt- Z/R»). Le licenze emesse dal F.I.R.S. indicavano una restituzione variante tra FF 28,11 e FF 29,80/q. le mentre la licenza emessa dall'EVSt-Z/R indicava una restituzione di DM 15,67/q. le. Da tutte le licenze risultava che dette restituzioni erano state fissate tramite aggiudicazione a norma del regolamento CEE n. 2101/75. (Vedi allegati 1-9 alle osservazioni scritte dell'attrice e l'«Einspruchsentscheidung» del convenuto pronunciata il 13 settembre 1976).
La controversia tra le parti verte sul se fosse corretto ridurre le restituzioni di cui sopra applicando il coefficiente monetario, come previsto dal regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380. Nel procedimento dinanzi al Finanzgericht, l'attrice nega la validità della decisione del convenuto (contenuta nella sua «Einspruchsentscheidung» del 13 settembre 1976) con cui si stabiliva di effettuare detta riduzione.
Non è la prima volta che la Corte deve esaminare il regolamento n. 1380/75 e, in particolare, le disposizioni dello stesso in materia di coefficienti monetari. Un recente esame è stato effettuato nella causa 79/77, ditta Kühlhaus Zentrum AG/Ufficio doganale centrale Hamburg-Harburg (9 marzo 1978, non ancora pubblicata). Anche in questo caso si trattava di un rinvio pregiudiziale da parte del Finanzgericht di Amburgo.
La cronistoria dei coefficienti monetari è la seguente.
Prelievi e restituzioni dovuti o spettanti per le importazioni nella o per le esportazioni dalla Comunità di prodotti disciplinati da un'organizzazione comune del mercato sono generalmente determinati in UC. Ogniqualvolta devono venir applicati, essi vanno trasformati nell'equivalente in moneta nazionale dello Stato interessato. Dall'entrata in vigore del regolamento del Consiglio 27 febbraio 1975 n. 475, (GU n. L 52 del 28. 2. 75), relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, detta conversione è sempre stata effettuata secondo il «tasso rappresentativo» (tasso verde) per detta moneta, stabilito di volta in volta dal Consiglio. Come è noto, i tassi rappresentativi delle monete degli Stati membri così stabiliti non corrispondono sempre al loro valore reale sul mercato.
Subito dopo l'istituzione degli i.c.m., cioè dal 1971 al 1973, la Commissione soleva stabilire importi compensativi diversi per gli scambi con i paesi terzi e per quelli tra i paesi della Comunità, onde tener conto del fatto che negli scambi tra i paesi della Comunità non si dovevano pagare né prelievi né restituzioni. Dal 1973, comunque, per ragioni di semplicità e per rendere il sistema di più facile gestione, la Commissione ha stabilito un i.c.m. unico per ciascun prodotto e per ciascuno Stato membro per il quale sussistevano le condizioni per l'applicazione dell'importo compensativo stabilite nel regolamento del Consiglio CEE n. 974/71. Gli i.c.m. sono stati calcolati applicando ai prezzi comunitari la percentuale prescritta dall'art. 2, n. 1, di detto regolamento, come emendato dal regolamento del Consiglio CEE n. 1112/73, cioè in caso di monete «nel serpente», tra le quali vi è naturalmente il DM, la differenza percentuale tra, per quanto ora ci interessa, il suo tasso rappresentativo ed il suo tasso centrale.
Ne consegue che, almeno in teoria, nel caso di operazioni importexport con paesi terzi, per i quali si applicano prelievi o restituzioni, l'importo ottenuto applicando questa percentuale all'importo del prelievo o della restituzione, qualora non si ricorra a correttivi verrebbe preso in considerazione due volte, una volta nella trasformazione del prelievo o della restituzione da unità di conto in moneta nazionale al tasso rappresentativo ed una seconda volta nell' i.c.m., giacché il prezzo comunitario in rapporto al quale ogni i.c.m. è determinato in teoria è pari al prezzo di mercato mondiale aumentato o diminuito del prelievo o della restituzione, a seconda dei casi. Un correttivo è quindi applicato al prelievo o alla restituzione in forma di coefficiente derivato dalla percentuale usata nel calcolo dell' i.c.m. Il coefficiente è una cifra per la quale l'importo del prelievo o della restituzione viene moltiplicato. I coefficienti sono determinati di volta in volta mediante regolamenti della Commissione e, nel periodo che ci interessa (marzo 1976) quello per il DM era 0,9. In altre parole, l'applicazione del coefficiente a un prelievo o ad una restituzione pagabile in DM si risolveva nella sua riduzione al 90 % del suo valore nominale.
A quel tempo, le norme che ponevano in essere detto sistema erano contenute nel regolamento n. 1380/75 (GU n. L 139 del 30. 5. 1975) che, secondo il suo titolo, reca modalità di applicazione degli importi compensativi monetari. L'art. 4 di detto regolamento, recita, per quanto ci interessa:
«1.
Per ciascuno Stato membro e per ciascun prodotto per i quali ricorrono le condizioni di applicazione degli importi compensativi monetari è fissato un importo compensativo monetario.
Tale importo è calcolato sulla base del prezzo comune, eventualmente diminuito a norma delle disposizioni dell'atto di adesione.
2.
L'importo fissato in conformità del paragrafo precedente si applica negli scambi tra gli Stati membri e tra questi ultimi c i paesi terzi.
3.
Tuttavia, viene applicato un coefficiente:
a)
negli scambi con i nuovi Stati membri, agli importi compensativi “adesione” ed agli elementi fissi,
b)
negli scambi coi paesi terzi, agli oneri all'importazione, nonché alle restituzioni ed ai prelievi all'esportazione,
fissati in unità di conto, applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1.
Tale coefficiente è derivato dalla percentuale utilizzata per il calcolo dell'importo compensativo monetario ed è fissato dalla Commissione contemporaneamente a tale importo.
(…)
4.
Se il prelievo o la restituzione devono essere maggiorati, o, secondo il caso, diminuiti di importi compensativi “adesione” e di importi compensativi monetari, e se al tempo stesso deve loro applicarsi un coefficiente, le operazioni necessarie sono le seguenti:
a)
il prelievo o la restituzione è diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo “adesione”;
b)
al risultato viene applicato il coefficiente ;
c)
l'importo così ottenuto, dopo essere stato convertito in moneta nazionale, viene diminuito o, secondo il caso, maggiorato dell'importo compensativo monetario.»
Il problema, nel nostro caso, è quello del se le restituzioni indicate sulle licenze d'esportazione siano state determinate in unità di conto. Qualora così fosse, sarebbe stato corretto nella fattispecie averle moltiplicate per il coefficiente (cioè 0,9) e poi trasformate in DM al tasso rappresentativo ed infine aumentate dell'ammontare dell'i.c.m. (aumentate, naturalmente, in quanto, dal momento che il DM è una moneta apprezzata, per le esportazioni dalla Repubblica federale di Germania venivano corrisposti i.c.m.). Non vi è controversia circa il tasso dell'importo compensativo monetario. Esso era di DM 10,90/q.le.
L'attrice sostiene, in sintesi, che le restituzioni erano stabilite mediante aggiudicazione in moneta nazionale (FF e DM) e non in unità di conto, cosicché non andava applicato alcun coefficiente.
Onde stabilire se l'assunto è esatto si deve esaminare con una certa attenzione la legislazione in virtù della quale le restituzioni sono state fissate mediante aggiudicazione.
Il regolamento fondamentale sull'organizzazione comune del mercato per lo zucchero è ora il regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330, che ha sostituito il regolamento del Consiglio n. 1009/67, con cui veniva istituita detta organizzazione. Il regolamento n. 3330/74, come il regolamento n. 1009/67, che lo ha preceduto, stabilisce che nei periodi in cui vi è penuria di zucchero si può imporre un prelievo all'esportazione di zucchero dalla Comunità, mentre in altri periodi, in cui i prezzi mondiali sul mercato dello zucchero sono inferiori ai prezzi del mercato comunitario, si può concedere una restituzione, per le stesse esportazioni, onde compensare la differenza fra i prezzi stessi. Il regolamento inoltre stabilisce che le restituzioni possono o venir fissate ad intervalli regolari tramite misure adottate secondo il sistema del comitato di gestione oppure venir attribuite mediante aggiudicazione. (Vedansi artt. 17 e 19 del regolamento). La Commissione ha dichiarato che in pratica le restituzioni «regolari» sono piuttosto basse e che oggigiorno le restituzioni sulla maggior parte delle esportazioni di zucchero sono attribuite mediante aggiudicazione.
Le norme generali per concedere restituzioni alle esportazioni di zucchero sono contenute nel regolamento del Consiglio CEE 18 giugno 1968 (GU n. L 143 del 25. 6. 1968), n. 766 originariamente adottato in base al regolamento n. 1009/67 e la cui efficacia è stata prorogata in virtù dell'art. 44, n. 4, del regolamento n. 3330/74.
L'art. 4 del regolamento n. 766/68 stabilisce, per quanto ci riguarda:
«1.
Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1009/67/CEE la restituzione può essere fissata in seguito ad aggiudicazione. L'aggiudicazione concerne l'importo della restituzione.
2.
Le autorità competenti degli Stati membri indicono l'aggiudicazione in conformità di un atto giuridico vincolante per tutti gli Stati membri, che ne fissa le condizioni. Tali condizioni devono garantire la parità di accesso a tutte le persone stabilite nella Comunità.
3.
Le condizioni dell'aggiudicazione comprendono un termine di presentazione delle offerte. Entro i tre giorni lavorativi la scadenza del termine e sulla base delle offerte ricevute, l'importo massimo della restituzione, per l'aggiudicazione in questione, è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE. Per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero.
…
4.
…
5.
Se l'importo della restituzione indicato in un'offerta è superiore all'importo massimo fissato, le autorità competenti degli Stati membri la respingono.
Se l'importo della restituzione indicato nell'offerta non è superiore all'importo massimo, la restituzione che tali autorità devono fissare è quella indicata nell'offerta in questione.»
L'art. 9 stabilisce che:
«Le offerte presentate nel quadro di un'aggiudicazione sono riconosciute valide soltanto se è stato costituito un deposito cauzionale.
Il deposito cauzionale rimane acquisito in tutto o in parte se gli obblighi imposti ai partecipanti all'aggiudicazione non sono stati o solo parzialmente adempiuti.»
L'11 agosto 1975 la Commissione adottava il regolamento CEE n. 2101/75 (GU n. L 214 del 12. 8. 1975) che, come ricorderete, è stato richiamato in ciascuna delle licenze d'esportazione che interessano la presente causa.. L'oggetto di detto regolamento era indicato nel titolo come «gara permanente per la determinazione di un prelievo e/o di una restituzione all'esportazione di zucchero bianco». Il motivo dell'alternativa era naturalmente il fatto che nell'agosto 1975 vi era penuria di zucchero cosicché in quel momento si applicavano prelievi alle esportazioni di zucchero dalla Comunità (vedi ad esempio il regolamento della Commissione CEE n. 2105/75 pure dell'11 agosto 1975).
Le disposizioni relative del regolamento n. 2101/75 sono le seguenti:
«Articolo 1
Gli Stati membri indicono un gara permanente per la determinazione di un prelievo all'esportazione e/o di una restituzione all'esportazione di zucchero bianco e procedono, durante il periodo di validità della gara permanente, a gare parziali settimanali.
Articolo 2
1. La gara permanente e le gare parziali sono effettuate in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 766/68 e delle disposizioni che seguono …
2. La gara permanente rimane aperta sino ad una data che verrà stabilita ulteriormente.
Articolo 3
1. Gli Stati membri stabiliscono un bando di gara che viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.
2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della stessa.»
L'art. 4 stabiliva nei particolari i periodi durante i quali dovevano venir presentate le offerte per le singole gare parziali. Indi l'art. 5 disponeva che:
«1. Gli interessati partecipano alla gara depositando offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telescritto o telegramma indirizzato a detto organismo.
2. L'offerta deve precisare:
a)
gli estremi della gara;
b)
il nome e l'indirizzo dell'offerente;
c)
il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
d)
l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione ill'esportazione, per 100 kg. di zucchero bianco, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.»
A questo punto sono sul tavolo le migliori carte dell'attrice. L'art. 4, n. 5 del regolamento n. 766/68, come ricorderete, stabiliva che «se l'importo della restituzione indicato nell'offerta non è superiore all'importo massimo, la restituzione che tali autorità (dello Stato membro interessato) devono fissare è quella indicata nell'offerta in questione», mentre l'art. 5, n. 2, d), del regolamento n. 2101/75 stabiliva che l'offerta doveva indicare l'importo della restituzione «espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta».
Se fosse sufficiente il solo accostamento del tenore di queste due disposizioni, se ne dovrebbe inevitabilmente concludere che la restituzione stabilita mediante aggiudicazione era determinata nella moneta nazionale dello Stato membro interessato e non in unità di conto.
Però bisogna continuare la lettura.
L'art. 6 del regolamento n. 2101/75 trattava dettagliatamente delle garanzie che dovevano venir offerte dai partecipanti all'aggiudicazione (come contemplato dall'art. 9 del regolamento n. 766/68).
L'art. 7 stabiliva che le offerte dovevano venir esaminate in sede separata dall'«organismo competente di cui trattasi», intendendo come tale l'ente competente dello Stato membro presso il quale l'offerta era stata presentata e che inoltre le offerte dovevano venir «comunicate immediatamente alla Commissione in forma anonima».
L'art. 8 non ci interessa qui.
L'art. 9, tralasciando i richiami dell'art. 10, che ora è fuori discussione, è del seguente tenore:
«1. Tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, si procede:
—
alla fissazione di un importo minimo del prelievo all'esportazione, ovvero
—
alla fissazione di un importo massimo della restituzione all'esportazione.
2. … qualora venga fissato un importo minimo del prelievo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o superiore all'importo minimo del prelievo all'esportazione.
… qualora venga fissato un importo massimo della restituzione all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari l'offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo massimo della restituzione all'esportazione, nonché tutti gli offerenti la cui offerta comporta un prelievo all'esportazione.»
Va rilevato che l'art. 9 non stabiliva come si dovesse esprimere il minimo del prelievo o il massimo della restituzione. E comunque pacifico che esso è stato sempre stabilito in unità di conto.
L'art. 11 recita:
«1. L'organismo competente dello Stato membro interessato informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della loro partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.
2. La dichiarazione di aggiudicazione deve recare almeno le seguenti indicazioni:
a)
gli estremi della gara;
b)
il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
c)
il prelievo all'esportazione da riscuotere o, secondo il caso, la restituzione da concedere all'esportazione per 100 kg. di zucchero bianco del quantitativo globale di cui alla lettera b).»
Anche a questo proposito è importante osservare che l'art. 11, n. 2, c), non prescriveva come andava espresso l'importo del prelievo o della restituzione. Esso lasciava irrisolto se dovesse essere nella moneta dello Stato membro o in unità di conto.
L'ultima disposizione del regolamento n. 2101/75 cui devo far riferimento è l'art. 12 che, per quanto qui ci interessa, così recita:
«L'aggiudicatario ha:
a)
diritto al rilascio, per il quantitativo assegnatogli, di un titolo di esportazione recante l'indicazione, secondo il caso, del prelievo all'esportazione o della restituzione menzionati nell'offerta,
b)
l'obbligo di presentare, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, una domanda di titolo di esportazione per detto quantitativo; …»
Mi pare che su questo articolo si debbano fare due osservazioni.
La prima è che, per quanto sia superfluo ricordarvelo, la domanda di licenza di esportazione implica, secondo le norme che disciplinano le organizzazioni comuni dei mercati agricoli (nel caso del mercato dello zucchero in forza dell'art. 12 del regolamento n. 3330/74), il versamento di una cauzione a garanzia dell'effettuazione dell'esportazione di cui trattasi nella licenza richiesta. Quindi l'art. 12, b) del regolamento n. 2101/75 aveva l'effetto indiretto di imporre al vincitore dell'aggiudicazione l'obbligo di garantire che l'esportazione prevista nella sua offerta sarebbe stata effettuata.
In secondo luogo, ma forse di maggior importanza, il richiamo dell'art. 12, a) al «prelievo all'esportazione o alla restituzione menzionati nell'offerta» basta, se considerato unitamente all'art. 5, n. 2, d), a spiegare perché, nella fattispecie, le restituzioni siano state espresse nelle licenze d'esportazione in FF e, rispettivamente, in DM. Quindi non si può dedurre, dal solo fatto che le restituzioni sono state espresse in questo modo nelle licenze, che esse non sono state stabilite in unità di conto.
Il 14 agosto 1975 veniva pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CC.EE. (n. C 185/23), per iniziativa della Commissione e degli enti di intervento di tutti gli Stati membri, il bando di una gara permanente (n. 9/1975) secondo quanto si poteva arguire dall'art. 3 del regolamento n. 2101/75.
In prevalenza questo avviso riproduceva le disposizioni del regolamento n. 2101/75 includendo, nel titolo III, n. 3, quelle dell'art. 5, n. 2, e, nel titolo V, n. 7, quelle dell'art. 11. Esso conteneva però in aggiunta, una disposizione importante, il titolo V, n. 8, che recitava:
«Ai fini della comparabilità delle offerte e dell'aggiudicazione da parte degli Stati membri, l'importo proposto per il prelievo o la restituzione all'esportazione, espresso in moneta nazionale, è convertito in unità di conto utilizzando i tassi applicabili nell'ambito della politica agraria comune.»
Mi pare che l'unico modo in cui si potrebbe negare l'efficacia di detta disposizione sarebbe il sostenere che era incompatibile con l'art. 4, n. 5, del regolamento n. 766/68. Però è improbabile che il legislatore abbia inteso stabilire in questo regolamento che «la restituzione indicata in un'offerta» non potesse mai, per qualsiasi motivo, venir espressa se non nella moneta dello Stato membro in cui l'offerta veniva presentata. Il caso in esame è un chiaro esempio del fatto che, qualora vi sia trasferimento del diritto alla restituzione, l'importo di questa può doversi convertire nella moneta di un altro Stato membro. Per di più, nel 1968, allorché il regolamento è stato adottato, i corsi del cambio fissi costituivano la norma, cosicché non potevano sorgere difficoltà qualora fosse stato necessario convertire gli importi espressi nella moneta di uno Stato membro in quella di un altro o in unità di conto; era quindi logico che il legislatore si astenesse dall'emanare norme espresse in materia.
L'attrice ha sostenuto che, secondo il procedimento per stabilire le resituzioni mediante aggiudicazione, si doveva fissare in unità di conto solo l'importo massimo della restituzione. Tuttavia, questa tesi mi pare incompatibile con il paragrafo V, n. 8, che fa richiamo, come finalità per le quali si deve effettuare la conversione in unità di conto, alla «comparabilità delle offerte» all'«aggiudicazione da parte degli Stati membri».
In definitiva, pur se allettato sulle prime dall'argomento dell'attrice, sono giunto alla conclusione che le restituzioni nel nostro caso si devono ritenere fissate in unità di conto e quindi soggette all'applicazione dei coefficienti monetari.
La Commissione, ponendo l'accento su un punto approfondito dal Finanzgericht nel provvedimento di rinvio (motivazione, paragrafo II, n. 2), ha osservato che qualsiasi diversa conclusione si risolverebbe in una discriminazione tra operatori negli Stati membri a moneta apprezzata (dove gli importi compensativi sono attribuiti all'esportazione) ed operatori negli Stati membri a moneta deprezzata (dove gli importi compensativi vengono riscossi all'esportazione). Vi è naturalmente una terza categoria, cioè gli operatori in qualsiasi Stato membro la cui moneta faccia parte del «serpente» e il cui tasso rappresentativo sia pari al suo tasso centrale: in questi casi gli importi compensativi non vengono né attribuiti né riscossi. Questa infatti era la posizione della Francia al momento delle operazioni da cui è scaturita la presente causa.
In generale, il problema della parità di trattamento degli operatori in queste tre categorie non si pone, giacché le loro situazioni non sono paragonabili. Però, nel nostro caso, la gara era aperta a tutti gli operatori della Comunità e si doveva quindi garantire che la competizione si svolgesse in condizioni uguali. Se si accettasse la tesi dell'attrice, si giungerebbe alla conclusione che essi non potevano competere alla pari, come dimostrano i fatti della causa di cui ci occupiamo. Le restituzioni, nel nostro caso, sono state tutte fissate in esito alla XVI gara parziale nell'ambito della gara permanente di cui trattasi. L'importo massimo della restituzione all'esportazione per questa gara parziale è stato determinato, dalla decisione della Commissione 76/234/CEE dell'11 febbraio 1976, a 5,29 UC/q.le. Trasformato in FF, al tasso rappresentativo prescelto per questa moneta, ne risultano FF 29,80, che corrispondono in effetti alla cifra indicata in una delle licenze d'esportazione rilasciate alla Jean Lion & Cie SA. Poiché gli i.c.m. a quell'epoca non si applicavano in Francia, esso rappresenta l'intero importo che avrebbe potuto venir concesso ad un operatore francese la cui offerta avesse coinciso con il massimo. Convertito in DM, al tasso rappresentativo per quella moneta, lo stesso importo di 5,29 UC dà DM 18,93, in aggiunta ai quali un operatore tedesco avrebbe riscosso un i.c.m. di DM 10,90. Se la sua restituzione non fosse stata ridotta applicando il coefficiente, l'operatore tedesco, per le ragioni che ho esposto all'inizio, avrebbe riscosso due volte l'importo che riflette la differenza percentuale tra il tasso rappresentativo e il tasso centrale del DM applicato alla restituzione. Se raffrontata con quella di un operatore di uno Stato membro a moneta deprezzata, la posizione dell'operatore tedesco sarebbe stata ancor più favorevole.
L'attrice ha osservato che, indipendentemente dalla sua posizione teorica, l'operatore che presentava offerte per la restituzione era interessato solo all'importo che avrebbe riscosso in moneta nazionale; l'operatore avrebbe fissato la sua restituzione secondo questo punto di vista ed era ingiusto ridurre l'importo della sua offerta applicando un coefficiente monetario. Mi pare strano che sia proprio l'attrice a svolgere questo argomento, giacché essa, in prevalenza, ha acquisito i suoi diritti alla restituzione mediante trasferimento da un operatore in un altro Stato membro. Comunque sia però, mi pare che l'assunto perda molta della sua forza se si pensa che, calcolando quanto riscuoterà in contanti, l'operatore deve tener conto non solo della restituzione, ma anche della possibile incidenza degli i.c.m. e se tiene conto di questi, perché non dovrebbe tener conto anche dei coefficienti monetari? Sono stato colpito, per di più, da un'osservazione fatta dalla Commissione circa il fatto che, a quanto le risultava, i coefficienti monetari in pratica erano sempre stati applicati alle restituzioni determinate tramite aggiudicazione e che, sempre a quanto le risultava, l'attrice è stato il primo operatore che ha sollevato obiezioni circa questo procedimento.
La Commissione, prendendo forse spunto da alcune osservazioni del Finanzgericht nel provvedimento di rinvio, e dal contenuto di una delle questioni sottoposte a questa Corte nello stesso provvedimento, è giunta a prospettare l'ipotesi che la Corte, se ritenesse opportuno attendere gli assunti dell'attrice quanto all'interpretazione della normativa in materia, dovrebbe sancire l'invalidità del regolamento n. 1380/75, in quanto incompatibile con le disposizioni del Trattato che vietano le discriminazioni. Secondo l'orientamento da me assunto, questo problema naturalmente non si pone, tuttavia ritengo opportuno osservare anzitutto che, se difetto vi è nella legislazione, esso va ricercato, a mio parere, non già nel regolamento n. 1380/75, ma nelle disposizioni concernenti la determinazione delle restituzioni mediante aggiudicazione e, in secondo luogo, che, se in quelle disposizioni si cela un difetto, il rimedio non consiste nella dichiarazione di parziale invalidità, che implicherebbe in realtà l'invito alla Commissione ad emanare retroattivamente una nuova legge a detrimento dell'attrice.
Veniamo ora alle questioni vere e proprie sottoposte a questa Corte dal Finanzgericht. Esse sono le seguenti:
«1.
Se l'art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1380/75, considerato in relazione al regolamento (CEE) n. 2101/75, debba interpretarsi nel senso che la restituzione all'esportazione fissata, nel settore dello zucchero, in seguito ad aggiudicazione, individualmente per ciascun esportatore e nella moneta nazionale, va moltiplicata per il coefficiente monetario stabilito dalla Commissione e derivato dalla percentuale usata per il calcolo dell'importo compensativo monetario.
2.
In caso di soluzione negativa della questione sub 1 :
Se l'art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1380/75 sia invalido in quanto esclude, nell'ipotesi configurata nella questione precedente, che la restituzione all'esportazione fissata nella moneta nazionale vengamoltiplicata per il coefficiente monetario.
3.
In caso di soluzione affermativa della questione sub 2:
Quali conseguenze derivino dalla parziale invalidità dell'art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1380/75.»
Se non erro, il Finanzgericht s'ingannava evidentemente ritenendo che la restituzione determinata sulla base di una gara (in ogni caso secondo le norme che disciplinano la materia) debba considerarsi come fissata in moneta nazionale.
Propongo a lor signori di risolvere la questione 1) dichiarando che l'art. 4, n. 3, del regolamento n. 1380/75, in relazione al regolamento n. 2101/75 e al bando di gara n. 9/1975, va interpretato nel senso che la restituzione all'esportazione determinata sulla base di una offerta presentata in seguito a detto bando va moltiplicata per il coefficiente monetario.
Adottando questa soluzione, è superfluo risolvere le questioni nn. 2) e 3).
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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