CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 16 FEBBRAIO 1978
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
I quesiti che hanno dato origine al presente procedimento pregiudiziale attengono all'interpretazione della tariffa doganale comune, e precisamente del suo capitolo 78 relativo al piombo. Si tratta, in sostanza, di trovare un criterio che valga a delimitare la nozione di piombo greggio rispetto a quella di rottami di tale minerale.
Riassumerò anzitutto i fatti. Nel maggio 1974 la società Bleiindustrie di Amburgo importò dalla Danimarca una partita di barre metalliche ottenute mediante fusione di residui di leghe tipografiche, composte all'incirca di un 84 % di piombo, di un 4 % di stagno e di un 12 % di antimonio. Le barre nuove di questa lega vengono utilizzate direttamente nelle tipografie per alimentare le macchine di stampa produttrici di caratteri, del genere delle «linotypes». Per un certo numero di volte, le tipografie procedono esse stesse alla rifusione dei caratteri usati nella forma di barre adatte per le loro linotypes. Ma l'uso reiterato per la stampa fa accumulare nel materiale in questione delle impurità che, a partire da un certo livello, lo rendono non più idoneo alla rifusione in tipografia per la produzione di caratteri di stampa, senza una previa raffinazione.
Le suddette barre importate dalla Danimarca erano appunto il risultato della fusione di materiale tipografico che non poteva più essere riutilizzato diretta-mente dalle tipografie, a causa del livello d'impurità raggiunto.
Il mese successivo, la stessa ditta Bleiindustrie importava dagli Stati Uniti una partita di frammenti di barre della stessa lega, che tuttavia non contenevano impurità, essendo risultati dalla rottura accidentale di barre nuove per fonditrice tipografica.
L'autorità doganale tedesca ha classificato questi prodotti nella voce tariffaria 78.01-A-II, la quale riguarda il piombo greggio non contenente almeno lo 0,02 % di argento. La ditta interessata, dopo aver invano reclamato contro tale decisione dinanzi al Hauptzollamt di Hamburg-Waltersdorf, ha convenuto il medesimo Hauptzollamt dinanzi al Finanzgericht di Amburgo. Essa ha chiesto che i prodotti in questione fossero classificati sotto la lettera B della stessa voce doganale 78.01, in cui rientrano i cascami e rottami di piombo. Secondo la ricorrente, la rifusione di caratteri di stampa usati e non più idonei a «nutrire» una fonditrice tipografica non impedirebbe che la barra così ottenuta venga classificata come rottame di piombo, dato che sia la barra medesima sia il materiale di cui essa è formata sono inutilizzabili ai fini tipografici senza un'operazione di raffinazione. Quanto alle barre nuove frantumate, anch'esse per poter essere inserite nella fonditrice tipografica devono previamente subire un processo di rifusione. Nell'uno e nell'altro caso, dunque, secondo l'interessata, bisognerebbe parlare di «rottami» e non già di «materiale greggio».
L'ufficio doganale germanico riteneva invece che il criterio di delimitazione fra le sottovoci doganali 78.01-A e 78.01-B consistesse soltanto nella forma esteriore della merce. Perciò, l'operazione di fusione in barre subita dagli avanzi di caratteri tipografici importati dalla Danimarca sarebbe bastata a far perdere a questo materiale la natura di «rottami». Non risulta dalla decisione di rinvio se l'ufficio doganale abbia fatto valere un argomento distinto per i frammenti di barre tipografiche nuove importati dagli Stati Uniti, che avendo la forma esteriore di barre in pezzi erano palesemente il risultato di una frantumazione.
Nell'ambito della controversia pendente innanzi al Finanzgericht di Amburgo, quest'organo giudiziario, con decisione del 25 agosto 1977 iscritta nel registro della nostra Corte il 14 settembre successivo, ha posto le seguenti questioni a norma dell'articolo 177, secondo comme, del Trattato CEE:
«1.
Se la voce tariffaria 78.01-A comprenda anche rottami di piombo fusi aventi la forma di una barra per fonditrice non più utilizzabile come tale.
2.
Se la voce tariffaria 78.01-A comprenda anche barre per fonditrice frantumate, oppure se queste vadano classificate sotto le voci 78.01-B o 78.02.»
2.
I prodotti da classificare sono costituiti, come ho detto, da una lega di metalli comuni; conviene perciò rammentare la regola n. 3 b delle note contenute nella sezione XV della TDC, la quale, riferendosi alle leghe diverse dalle ferro-leghe e dalle cupro-leghe definite nei capitoli 73 e 74, stabilisce che «le altre leghe di metalli comuni sono classificate secondo il metallo che predomina, in peso, nei confronti di ciascuno degli altri costituenti».
In entrambe le partite di merci qui considerate il piombo prevale nettamente, in peso, sugli altri componenti. Non vi è quindi dubbio che la loro classificazione doganale vada effettuata nell'ambito del capitolo 78 della TDC, relativo appunto al piombo. Ma bisogna vedere quali voci di questo capitolo possano qui entrare in linea di conto.
Le parti in causa davanti alla giurisdizione richiedente hanno discusso sulla classificazione delle due partite di merci in questione riferendosi soltanto alla voce 78.01. Si è visto peraltro che, con la sua seconda domanda, il Finanzgericht ha preso in considerazione anche la voce 78.02, che ha per oggetto «barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo».
Effettivamente, l'espressione barre di piombo sembrerebbe adattarsi ai prodotti di cui ci stiamo occupando. Non va trascurata, tuttavia, la nota 1 b al capitolo 78 della TDC, in cui la nozione di barre e profilati di cui alla voce doganale 78.02 viene così definita: «i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a 6 mm e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una lavorazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura». La Commissione ha rilevato che le barre ottenute mediante fusione di vecchi caratteri tipografici non hanno subito nessuna lavorazione alla superficie; per questo motivo esse non potrebbero essere classificate sotto la voce 78.02.
Va d'altronde notato che il giudice richiedente si è riferito alla voce 78.02 solo riguardo alle barre per fonditrice frantumate. Mi pare evidente che i pezzi di barre non potrebbero in nessun modo rientrare in tale voce tariffaria se, come ritiene la Commissione — e come sembra giustificato ammettere — le medesime barre intere, e prive di impurità, ne rimarrebbero fuori per il fatto di non aver subito nessuna opera di rifinitura dopo la fusione.
La questione della classificazione doganale delle merci considerate va dunque considerata all'interno della voce tariffaria 78.01. L'alternativa rimane: piombio greggio o rottami di piombo? Mi sembra però che, conformemente al tenore delle domande poste dal Finanzgericht, sia utile distinguere più nettamente di quanto non abbiano fatto le parti nel presente procedimento il prodotto risultante dalla fusione in barre di vecchi caratteri tipografici (che nella specie ha fatto oggetto dell'importazione dalla Danimarca) dal prodotto consistente in frammenti di barre nuove per fonditrice tipografica (del genere della partita di merce importata dagli Stati Uniti).
In effetti i due prodotti, pur essendo costituiti da leghe degli stessi metalli, presentano importanti differenze sia sul piano stesso della composizione chimica, giacché solo il primo contiene delle impurità risultanti dal prolungato uso. per la stampa dei caratteri di cui è formato; sia per quanto riguarda le possibilità d'impiego: è vero che in entrambi i casi si tratta di una lega adatta per la tipografia, ma nel primo caso tale impiego non sarà possibile senza una previa operazione di raffinazione, mentre nel secondo caso la semplice rifusione sarà sufficiente a ricostituire barre intere, e nuove, per fonditrice tipografica.
È quindi per ciascuna di queste due merci che va esaminata la questione di classificazione doganale sopra indicata.
3.
Comincerò con l'esaminare la situazione tariffaria delle barre risultanti dalla fusione di caratteri di stampa le quali non si prestano più, per le impurità accumulate, a «nutrire» le fonditrici tipografiche senza previa depurazione.
La Commissione ammette che i caratteri di stampa usati costituiscono rottami di piombo; ma le barre risultanti dalla loro fusione pura e semplice sarebbero da classificare come «piombo greggio», per il solo fatto del loro aspetto esteriore; esse non si presentano infatti né come vecchio materiale, né come materiale da recuperare. Una volta che i caratteri sono stati fusi, si tratterebbe di metallo già recuperato. La Commissione ritiene irrilevante la circostanza che il metallo così recuperato non può essere utilizzato direttamente per fabbricare nuovi caratteri di stampa a mezzo delle linotypes senza una previa operazione di raffinazione. Il fatto che il prodotto considerato si presenti sotto forma di barre basterebbe, secondo la Commissione, per considerarlo piombo greggio e non rottame; né avrebbe interesse la impossibilità di quell'impiego diretto, per il quale la lega metallica in questione è stata concepita.
Questa esclusione di ogni rilevanza del criterio della destinazione obbiettiva del prodotto mi sembra però che non tenga conto della regola n. 6 della già citata sezione XV della TDC, la quale stabilisce che l'espressione «avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli si riferisce agli avanzi od ai rottami adatti esclusivamente al recupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche».
Non vi è dubbio circa la destinazione delle barre di cui trattasi al recupero del metallo. È vero pure, d'altro canto, che, secondo quanto indicano le Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles relative alla voce tariffaria 73.03, è proprio il procedimento di fusione a realizzare generalmente il recupero di un metallo. Ciò non implica tuttavia che ogni procedimento di fusione di rottami esaurisca l'operazione di recupero. Tale non è certo il caso quando, come nella specie, il metallo risultante dalla fusione dei vecchi caratteri di stampa sia al pari di questi non idoneo ad essere impiegato in tipografia, e il recupero richieda un ulteriore procedimento chimico.
Oltre a ciò, va tenuto presente che le Note esplicative di Bruxelles relative alla voce 78.01 dichiarano sì applicabili ai rottami di piombo le note relative alla voce 73.03, ma «mutatis mutandis», tenendo conto cioè delle differenze che possono entrare in linea di conto. Ora, non è affatto certo che la fusione di rottami di piombo del tipo qui conside-rato possa essere assimilata puramente e semplicemente a quella di rottami di ferro o d'acciaio, ai quali si riferisce la nota sopra citata relativa alla voce 73.03. È probabile che un lingotto ottenuto mediante fusione di rottami di ferro o d'acciaio si presti normalmente a impieghi a cui non sarebbero stati idonei i rottami da cui è derivato; mentre sappiamo che nessuna differenza esiste a questo riguardo fra i vecchi caratteri di stampa di cui trattasi e le barre ottenute dalla loro fusione, inidonee come tali all'impiego in tipografia.
4.
Ci si può chiedere se un precedente interessante che esiste nella giurisprudenza della nostra Corte — mi riferisco alla sentenza del 16 dicembre 1976 nella causa 38/76, Luma (Racc. 1976, pag. 2028) — rechi argomenti a favore o contro il criterio della destinazione del prodotto ad un determinato impiego. In quel caso si trattava di precisare l'ampiezza della nozione di ferro-leghe, di cui alla voce tariffaria 73.02. Il giudice richiedente aveva posto la questione se l'espressione «ferro-leghe» si riferisse ai soli prodotti ricavati da metalli nuovi o minerali metalliferi, oppure anche a materiali di rifusione, aventi i requisiti che sono definiti nell'apposita nota del capitolo 73. La Corte osservò che, nell'interesse della certezza del diritto e allo scopo di agevolare i controlli delle autorità doganali, la tariffa doganale «in genere e di preferenza» fa appello a criteri di classificazione fondati sulle caratteristiche e sulle proprietà oggettive dei prodotti, facilmente verificabili al momento dello sdoganamento. Essa diede quindi la priorità alla composizione della merce, affermando che se questo elemento porta a classificare un prodotto sotto una determinata voce della tariffa, non vi è motivo di ricorrere ad altri metodi, che secondo le regole concernenti l'interpretazione della nomenclatura devono servire per le merci non classificabili in alcuna voce. Con ciò la Corte non escluse la possibilità di tener conto del procedimento di fabbricazione o della destinazione del prodotto (essa ricordò al contrario che la tariffa talvolta fa riferimento all'uno o all'altra), ma antepose il criterio della composizione materiale della merce, naturalmente sul presupposto che esso valesse a risolvere il problema di classificazione.
Nel presente caso, peraltro, il criterio della composizione materiale della merce non ha la stessa efficacia risolutiva. Il contenuto metallico è identico sia nei caratteri di stampa usati, dei quali pare incontestabile il carattere di rottami, sia nelle barre ottenute mediante la fusione di questi, sia nelle barre di lega tipografica non ancora usate. Se poi si tenesse conto anche delle impurità, ne risulterebbe chiaramente l'identità delle barre qui considerate con i rottami da cui esse hanno avuto origine, e la loro netta distinzione dalle barre nuove.
A mio parere, tuttavia, va dato rilievo anzitutto al criterio della destinazione della merce, al quale si ispira la citata nota 6 della sezione XV della TDC.
Sappiamo che la lega di cui trattasi (piombo, antimonio e stagno nelle proporzioni sopra indicate) è utilizzabile come tale esclusivamente per uso tipografico. Sappiamo anche che le barre ottenute mediante fusione di caratteri di stampa usati e non più idonee ad essere riutilizzate direttamente dalla tipografia a causa delle impurità accumulate con l'uso, non presentano caratteristiche materiali distinte da quelle dei vecchi caratteri da cui derivano. In realtà, la fusione di questi ultimi in barre viene effettuata esclusivamente per ragioni di convenienza di trasporto, ma le proprietà del materiale restano inalterate. Sia che esso si presenti come un mucchio di righe di piombo, sia che tali pezzi vengano fra loro uniti mediante compressione, ovvero come nella specie mediante fusione in barre, si tratta sempre di materiale usato, la cui destinazione finale, considerata la composizione della lega, è la tipografia, ma solo dopo un processo di fusione — nelle prime due ipotesi — e in ogni caso di raffinazione. Si tratta insomma in ciascuna di queste ipotesi (caratteri tipografici sciolti, caratteri compressi in pani, caratteri fusi in barre) di materiali «adatti esclusivamente al recupero del metallo», conformemente alla definizione del rottame effettuata dalla citata nota 6 della sezione XV. Di conseguenza, alla stregua del criterio della destinazione del prodotto ad un determinato impiego, su cui tale definizione è basata, le barre in questione rientrano nella nozione di rottami.
5.
Che cosa oppone la Commissione alla tesi qui accolta? Nella concezione della Commissione, la classificazione della merce di cui trattasi come rottame sarebbe impedita saltanto dal fatto della sua presentazione esteriore in barre anziché negli elementi serviti a prepararle. Esteriormente, la merce considerata ha, a quanto pare, la stessa forma delle barre adatte a «nutrire» le fonditrici tipografiche. L'intento di agevolare l'opera delle autorità doganali può mai giustificare che si scarti ogni possibilità di basare la classificazione doganale sulle proprietà e caratteristiche intrinseche e obbiettivamente verificabili del prodotto, per far prevalere invece le sole caratteristiche apparenti?
L'apparenza esteriore ha certo la sua importanza, ma non vi è ragione di darle un'importanza prioritaria, come se fosse la caratteristica più significativa di una merce del genere di quella di cui ci stiamo occupando. L'intento di agevolare l'attività delle autorità doganali non deve condurre all'eccesso di far prevalere l'apparenza sulla realtà della merce, anche là dove la realtà può essere agevolmente provata. Tanto più che, come ha affermato all'udienza l'avvocato della ricorrente, se il criterio decisivo per la classificazione doganale dovesse risiedere nell'aspetto esterno della merce, non sarebbe difficile per gli interessati lasciare alla merce di cui trattasi la forma esteriore dei «rottami», magari comprimendoli per comodità di trasporto.
È la presenza nelle barre in questione di impurità, dovute esclusivamente al ripetuto uso in tipografia, che le distingue nettamente dalle barre tipografiche nuove e, più in generale, dalla materia prima non rifinita, la quale in nessun caso potrebbe presentare siffatte impurità, provenienti dall'uso del materiale sotto forma di caratteri tipografici, cioè come prodotto finito. La Commissione non disconosce che le barre di cui trattasi rivelano obbiettivamente, all'analisi, la loro origine da vecchi materiali tipografici, per la presenza di dette impurità; e neppure contesta che il grado d'impurità, da cui il materiale è reso inidoneo alla sua destinazione originaria, può essere stabilito mediante criteri obbiettivi. In caso di dubbio, una semplice analisi consentirebbe di individuare il prodotto di cui trattasi, anche se presentato sotto forma di barre simili a quelle per fonditrice tipografica.
Conviene rammentare ciò che ha affermato la sentenza del 12 dicembre 1973 della nostra Corte nella causa 149/73, Witt (Racc. 1973, pag. 1587): che la somiglianza fra determinati prodotti non può escludere un trattamento doganale diverso alla stregua di altri elementi obbiettivi, che possono essere provati al momento dello sdoganamento. In quel caso la Corte si riferiva in particolare ai certificati di origine, atti a provare che si trattava di carne di renna selvatica e non di renna domestica. A più forte ragione ci si potrà riferire a certificati attestanti i risultati dell'analisi tecnica dei componenti del prodotto, ed eventualmente anche alle fatture indicanti il valore di mercato del prodotto.
Il riferimento all'aspetto esteriore, secondo la tesi della Commissione, mi pare dunque un criterio troppo superficiale per poter essere accettato. Tutt'al più si potrebbe ammettere che di tale criterio le autorità doganali si servano prima facie per ragioni pratiche, senza però escludere la possibilità per l'importatore di fornire la prova contraria, analogamente a quanto la Corte aveva ritenuto nella citata causa 149/73 riguardo alla classificazione doganale della carne di caribù.
6.
Resta da vedere come debbano classificarsi i frammenti di barre per fonditrice di tipografia del genere di quelli che, nella specie, sono stati importati dagli Stati Uniti. Le Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles relative alla voce tariffaria 78.01 classificano fra i rottami i prodotti divenuti inutilizzabili per la loro originaria destinazione in seguito a frantumazione. Parrebbe dunque che la merce considerata dovesse essere anch'essa classificata nella sottovoce 78.01-B. La Commissione è peraltro d'avviso che la suddetta definizione valga solo quando il prodotto intero abbia subito una lavorazione atta a destinarlo ad un determinato uso e non possa più essere impiegato per tale uso specifico in seguito a rottura. Nella specie, invece, sembra che la barra nuova e intatta per fonditrice di tipografia sia classificata, nell'ambito della TDC, semplicemente come piombo greggio (e precedentemente ho fatto cenno alle ragioni che escludono la classificazione come barre di piombo).
Ciò premesso, si sarebbe indotti a ritenere che non possa incidere sulla natura di minerale greggio il fatto che il minerale stesso, invece che in barre intere, si presenti sotto forma di frammenti di barre. Tuttavia, ho sottolineato precedentemente l'importanza dell'elemento della destinazione anche per le barre di cui trattasi, fatte di una lega che le rende idonee soltanto all'impiego in tipografia. Questo fatto della composizione, e della destinazione che ne deriva, supera, io credo, l'argomento che è stato dedotto dalla mancanza di una lavorazione mirante a rendere il prodotto idoneo ad un uso specifico. D'altra parte, ho anche ricordato più innanzi che una delle caratteristiche distintive dei rottami è che essi debbono passare attraverso un procedimento di fusione (sebbene talora la fusione da sola non basti) per poter essere nuovamente utilizzati. Ciò è indubbiamente vero per i frammenti di barre di piombo ad uso tipografico, i quali si prestano ad alimentare le linotypes solo a condizione di essere rifusi in barre intere (senza bisogno, beninteso, di raffinazione). In definitiva, quindi, mi sembra che esistano almeno due motivi per confermare l'indicazione risultante dalle citate Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles relativa alla voce tariffaria 78.01.
7.
Concludo proponendo alla Corte di rispondere alle domande d'interpretazione poste dal Finanzgericht di Amburgo, con decisione del 25 agosto 1977, dichiarando che:
1.
Le barre ottenute mediante fusione di residui di leghe tipografiche, allorchè non siano più utilizzabili direttamente per alimentare fonditrici di tipografia a causa del tasso d'impurità accumulatesi in seguito al reiterato uso per la stampa, vanno considerate come rottami di piombo ai sensi della voce tariffaria 78.01-B;
2.
I frantumi di barre di piombo per fonditrici tipografiche vanno ugualmente considerati rottami di piombo ai sensi della medesima voce tariffaria 78.01-B
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