CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 29 GIUGNO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il sig. Claudio Jacquemart, ricorrente nella presente causa, è un ex dipendente della Commissione. Entrato in servizio nel novembre 1966 col grado A3, nel marzo 1972 veniva promosso al grado A 2. Con lettera 25 marzo 1976 (all. 1 del controricorso) egli rassegnava le dimissioni, giusta l'art. 48 dello Statuto del personale, a partire dal 1o settembre 1976. Risulta che egli giungeva a questa determinazione in quanto intendeva, per motivi personali, rientrare nella pubblica amministrazione del proprio paese d'origine, la Repubblica francese. Oggi egli presta servizio a Parigi, presso la direzione generale delle dogane.
L'art. 48, per quanto qui c'interessa, recita:
«Le dimissioni offerte dal funzionario debbono essere presentate per iscritto con un atto nel quale l'interessato dichiari inequivocabilmente la sua volontà di porre fine in modo definitivo ad ogni attività nell'istituzione.
La decisione con la quale l'autorità che ha il potere di nomina rende definitive le dimissioni, deve intervenire nel termine di un mese dalla ricezione della lettera di dimissioni…
Le dimissioni decorrono dalla data fissata dall'autorità che ha il potere di nomina; questa data non può essere posteriore di oltre tre mesi a quella proposta dal funzionario nella lettera di dimissioni …»
Con decisione 29 aprile 1976 la Commissione accettava le dimissioni del sig. Jacquemart con decorrenza 1o settembre 1976, come da lui richiesto (all. 2 del controricorso). La decisione gli veniva comunicata con lettera 25 maggio 1976 (all. 3 del controricorso).
Le disposizioni relative al regime pensionistico dei dipendenti comunitari figurano nell'ali. VIII dello Statuto del personale. L'art. 12 di tale allegato contempla taluni versamenti spettanti al dipendente che si trovi nella posizione del ricorrente, cioè di età inferiore a 60 anni, che cessi dal servizio per ragioni diverse dal decesso o dall'invalidità e che non possa fruire della pensione di anzianità, né di qualsiasi possibilità di trasferimento delle sue spettanze di pensione. Tra i versamenti contemplati dall'art. 12 figura, in forza della leu. c) di detto articolo, nel caso del dipendente che «non sia stato destituito», «un'indennità una tantum proporzionale al periodo di servizio effettivamente compiuto dopo l'entrata in vigore dello statuto, calcolata in base a un mese e mezzo dell'ultimo stipendio base soggetto a ritenuta per ogni anno di servizio …».
All'epoca in cui il Jacquemart rassegnava le dimissioni e queste venivano accetate, gli stipendi base dei dipendenti comunitari erano quelli stabiliti dall'art. 66 dello Statuto del personale, nella versione emendata da ultimo con regolamento del Consiglio (CEE, Euratom, CECA) 17 dicembre 1974, n. 3191. Nello stesso periodo vigevano «coefficienti correttori», a quanto pare fissati dal Consiglio giusta l'art. 65, n. 2, del suddetto Statuto. Il coefficiente per il Belgio, sede di servizio del ricorrente, era del 148,7 % (ved. regolamento del Consiglio (Euratom, CECA, CEE) 17 novembre 1975, n. 2998). Tale situazione era conforme al ben noto «sistema» adottato dal Consiglio il 21 marzo 1972 per un periodo sperimentale di tre anni, sistema che questa Corte ha dovuto prendere in considerazione nella causa 81/72, Commissione/Consiglio (Racc. 1973, pag. 575) ed ancora nella causa 70/74, Commissione/Consiglio (Race. 1975, pag. 795). In base a tale sistema, onde tener conto degli aumenti generali del livello dei redditi effettivi nell'ambito della Comunità (ed in particolare del potere d'acquisto dei pubblici dipendenti nell'ambito degli Stati membri) erano stati effettuati adeguamenti delle retribuzioni dei dipendenti comunitari aumentando gli stipendi base, mentre, al fine di tener conto dei mutamenti del costo della vita, erano stati effettuati adeguamenti mediante modifiche dei coefficienti correttori.
Il 29 giugno 1976, in seguito a controllo del funzionamento di tale sistema sperimentale, il Consiglio adottava un nuovo metodo di adeguamento per le retribuzioni dei dipendenti. Tale metodo è stato pubblicato nei dettagli in una speciale edizione «interistituzionale» del «Corriere del personale» della Commissione (all. 7 del ricorso). Per quanto rilevante ai presenti fini, i punti fondamentali del nuovo metodo consistevano nel fatto che ogni esame annuale prescritto dall'art. 65, n. 1, dello Statuto del personale avrebbe avuto come risultato una decisione del Consiglio di modifica degli stipendi base stabiliti nell'art. 66, in modo che il coefficiente correttore per il Belgio ed il Lussemburgo fosse del 100 % ed i coefficienti per gli altri paesi fossero tali da riflettere la proporzione tra gli indici del costo della vita in tali paesi e l'indice del costo della vita a Bruxelles (ved. sezione II, punto 6, leu. c), della pubblicazione di cui trattasi). Nella sezione II, punto 6, leu. d) veniva disposto che la decisione del Consiglio avrebbe avuto effetto «dal 1o luglio dell'anno che comprende la fine del periodo di riferimento utilizzato per l'esame del livello delle retribuzioni». Le sezioni III e IV così recitano :
«III. Adeguamento intermedio delle retribuzioni (Articolo 65, paragrafo 2 dello Statuto)
Se il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione fondata sull'art. 65, paragrafo 2 dello Statuto, decide un adeguamento retributivo in considerazione di un sensibile aumento del costo della vita in uno o più paesi, tale adeguamento è effettuato mediante un adeguamento del o dei coefficienti correttori in questione. Tali adeguamenti sono defalcati al momento della decisione nell'ambito del successivo esame annuo.
IV. Disposizioni transitorie e finali
In occasione dell'esame annuo del livello delle retribuzioni per il periodo di riferimento compreso tra il 1o luglio 1975 e il 30 giugno 1976, l'attuale coefficiente correttore per il Belgio e il Lussemburgo è incorporato nelle tabelle degli stipendi secondo le modalità previste nella sezione II, punto 6, lettera c); il coefficiente correttore per il Belgio e il Lussemburgo passa così al 100 % e i coefficienti correttori per le altre sedi di servizio sono adattati di conseguenza.»
Il pari data, il 29 giugno 1976, il Consiglio adottava il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1592/76, per l'adeguamento dei coefficienti correttori con effetto dal 1o gennaio 1976. Il coefficiente correttore per il Belgio ed il Lussemburgo veniva così aumentato retroattivamente al 157,8 %.
Il 21 dicembre 1976, previo esame annuale basato sul periodo di riferimento 1o luglio 1975 - 30 giugno 1976, il Consiglio adottava il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3177/76 «relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni». Contrariamente a quanto lascerebbe intendere la sezione IV della pubblicazione che traccia il «nuovo metodo», il regolamento n. 3177/76 ha l'effetto di includere il coefficiente correttore per il Belgio ed il Lussemburgo nella tabella degli stipendi, non già dal 1o luglio 1976, ma solo a partire dal 1o gennaio 1977. Per il periodo 1o luglio - 31 dicembre 1976 erano state istituite nuove tabelle degli stipendi, ma i coefficienti correttori per il Belgio ed il Lussemburgo erano rimasti al 157,8 %. Queste tabelle degli stipendi venivano sostituite, a partire dal 1o gennaio 1977, con nuove tabelle, le quali comprendevano ancora il coefficiente correttore per il Belgio ed il Lussemburgo, coefficiente che veniva poi corrispondentemente ridotto al 100 %.
Ciò aveva ovviamente come risultato un sensazionale aumento degli stipendi di base. Quindi, lo stipendio mensile di base di un dipendente di grado A 2, 3o scatto, come il Jacquemart, aumentava da FB 107412 a FB 182735.
Con lettera 13 gennaio 1977 diretta alla Commissione il Jacquemart sottolineava che, a suo avviso, se nel suo caso l'indennità una tantum fosse calcolata tenendo conto del suo ultimo stipendio base, senza applicare alcun coefficiente correttore, si sarebbe giunti ad un risultato iniquo. Nondimeno, il calcolo finale dell'indennità una tantum da parte della Commissione, contenuto nel documento 27 gennaio 1977 (all. 6 del ricorso), veniva fatto partendo dal suo ultimo stipendio base, pari a FB 107412 al mese, prescindendo dall'applicazione di un coefficiente correttore. Con lettera 14 febbraio 1977, il commissario responsabile per le questioni del personale comunicava al Jacquemart che, giacché lo Statuto nulla disponeva in merito all'applicazione di un coefficiente correttore nel calcolo dell'indennità una tantum, il calcolo effettuato dalla Commissione doveva rimanere invariato.
Il 22 febbraio 1977 il Jacquemart presentava alla Commissione un reclamo ex art. 90, n. 2 dello Statuto del personale contro il modo in cui era stata calcolata la sua indennità una tantum (all. 2 del ricorso).
Con lettera 25 febbraio 1977 egli si rivolgeva al presidente del Consiglio, chiedendo che il Consiglio stesso emendasse il regolamento n. 3177/76 o facesse presente alla Commissione che, tenuto conto della «decisione»29 giugno 1976, l'art. 12, leu. c), dell'ali. VIII dello Statuto del personale andava interpretato nel senso che, per il periodo 1o luglio 1976 - 1o gennaio 1977, allo stipendio base di cui trattasi doveva applicarsi, ai fini del calcolo dell'indennità una tantum, il coefficiente correttore del 157,8 % (all. 3 del ricorso).
A questa lettera il segretario generale del Consiglio rispondeva il 15 marzo 1977, nel senso che — mi limito a riferire in termini concisi — date le circostanze, la questione esulava dalla sua competenza (all. 4 del ricorso).
In data 12 luglio 1977 (cioè dopo la fine del periodo di 4 mesi prescritto dall'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale), la Commissione inviava al Jacquemart una risposta motivata al suddetto reclamo, respingendolo (all. 1 del ricorso).
Il 22 settembre 1977 il ricorrente proponeva il presente ricorso contro la Commissione e, in quanto occorra, contro il Consiglio. Con ordinanza 18 gennaio 1978, questa Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto diretto contro il Consiglio. Il procedimento prosegue pertanto solo contro la Commissione.
Il ricorrente chiede, in sostanza, che la Corte voglia:
a)
statuire che il ricorrente ha diritto alla differenza fra l'indennità una tantum riscossa e la stessa indennità calcolata in modo da tener conto del coefficiente correttore 157,8, applicandolo alla retribuzione su cui si basa il calcolo ovvero alla stessa indennità una tantum.
b)
statuire che detto importo, da determinarsi dall'autorità che ha il potere di nomina (cioè la Commissione) secondo il comma precedente, frutterà interessi di mora del 6 % all'anno a partire dal 21 gennaio 1977, data del calcolo impugnato.
c)
rinviare la pratica per la definizione all'autorità che ha il potere di nomina.
A sostegno del ricorso il Jacquemart deduce sostanzialmente due argomenti.
In primo luogo, egli sostiene di poter fare affidamento sulla decisione del Consiglio 29 giugno 1976, nel senso ch'essa gli conferirebbe immediatamente diritti ovvero nel senso ch'essa renderebbe illegittimo il regolamento n. 3177/76 in quanto le disposizioni di questo testo sono incompatibili coi termini della suddetta decisione. Tale argomento viene basato dal ricorrente sulla sentenza di questa Corte nella causa 81/72 (già menzionata).
In subordine il sig. Jacquemart sostiene che, prescindendo dalla decisione 29 giugno 1976, lo Statuto del personale va inteso nel senso che, in una fattispecie come quella in esame, esso impone che nel calcolo della indennità una tantum si tenga conto del coefficiente correttore per il Belgio ed il Lussemburgo.
Mi sembra che, tenuto conto dell'iter logico seguito, balzi immediatamente agli occhi una questione fondamentale di interpretazione degli artt. 64 e 65 dello Statuto del personale. Tale questione è quella del se detti articoli conferiscano al Consiglio, come sostiene la Commissione, un vero e proprio potere discrezionale che, in ragione dei mutamenti del costo della vita nel Belgio e nel Lussemburgo, consenta di variare gli stipendi base o il coefficiente correttore per tali paesi, ovvero come sostiene il Jacquemart, vincoli il Consiglio ad adeguare ogni anno gli stipendi base in guisa da lasciare il coefficiente correttore per il Belgio ed il Lussemburgo al 100 %, dato che, a norma dell'art. 65, n. 2, a tale coefficiente è consentito di scostarsi dal 100 %, solo per i periodi inferiori ad un anno e compresi tra due esami annuali. La questione è, in altri termini, quella del se il sistema sperimentale istituito con decisione del Consiglio 21 marzo 1972 ed il nuovo metodo istituito con decisione della stessa istituzione in data 29 giugno 1976, fossero ambedue legittimi o se, al contrario, il secondo costituisse un ritorno alla conformità con la legge.
Il nocciolo della tesi del Jacquemart sta nel fatto che il terzo comma dell'art. 62 dello Statuto del personale contiene la definizione del termine «retribuzione» ai fini del suddetto Statuto. Tale comma recita:
«La retribuzione comprende lo stipendio di base, gli assegni familiari e le indennità».
Quindi, dice il Jacquemart, il termine «retribuzione»strido sensu non comprende coefficienti correttori, che nelle retribuzioni dei dipendenti costituiscono un elemento aggiuntivo istituito dall'art. 64. Ne consegue che l'art. 65, n. 1, a norma del quale il Consiglio procede ogni anno all'«esame delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità», fa riferimento solo agli stipendi base, agli assegni familiari ed alle indennità. I poteri del Consiglio relativi ai coefficienti correttori sono diversi e trovano fondamento nello stesso art. 64 e nell'art. 65, n. 2.
L'argomento è seducente, anche perché renderebbe ragionevole l'art. 12, lett. c), dell'ali. VIII, e così pure l'analogo art. 73, n. 2, dello Statuto del personale, relativo alle prestazioni in caso di decesso ed in caso d'invalidità. L'indennità una tantum, o la prestazione in caso di decesso o in caso d'invalidità, sarebbero riferite all'ultimo stipendio base, il quale rifletterebbe il costo della vita nel Belgio e nel Lussemburgo. Il coefficiente correttore che rifletta il costo della vita nel paese ove si trovava la sede di servizio sarebbe inadeguato nel caso di un dipendente che, in ipotesi, avesse lasciato il servizio presso le Comunità. Alle pensioni comunitarie viene applicato (in forza dell'art. 82, n. 1, dello Statuto del personale) un coefficiente correttore non riferentesi al paese in cui l'interessato ha prestato servizio, bensì al paese in cui egli o i suoi aventi causa titolari della pensione dichiarino di stabilire la propria residenza. Ciò è opportuno nel caso di una prestazione continuata come, ad esempio, una pensione ancorata ad un indice, ma non si giustificherebbe nel caso di un unico versamento come, ad esempio un'indennità una tantum o una prestazione per il caso di morte o di invalidità. L'entità di tale prestazione deve necessariamente essere la stessa per tutti i casi e sembra logico ch'essa sia riferita al costo della vita nel Belgio e nel Lussemburgo, sedi di servizio per la grande maggioranza dei dipendenti comunitari. Si può osservare che il Jacquemart non chiede che alla indennità una tantum spettantegli sia applicato il coefficiente correttore per la Francia, dov'egli è ritornato dopo aver lasciato la Commissione.
Sono tuttavia pervenuto alla conclusione che voler aderire alla tesi del Jacquemart implicherebbe far indebita violenza al testo dello Statuto del personale ed in particolar modo a quello degli artt. 62-70.
In primo luogo, la sezione composta da tali articoli reca il titolo «retribuzione» dal che si desume che tale termine ha carattere globale, comprendendo tutto ciò che viene contemplato in detti articoli.
In secondo luogo, il terzo comma dell'art. 62 appare come una clausola introduttiva piuttosto che una definizione; esso recita: «La retribuzione comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità» e non «Ai fini del presente regolamento per “retribuzione” s'intende lo stipendio base, ecc.».
In terzo luogo, negli artt. 62-70 figurano numerosi riferimenti alla «retribuzione» in un contesto che rende assai dubbio il fatto che esso sia stato inteso solo nel senso di retribuzione cui non sia stato applicato alcun coefficiente correttore. Così, il secondo comma dell'art. 62 dispone che il dipendente «non può rinunciare a questo diritto»; il secondo comma dell'art. 63 dispone che la retribuzione del dipendente «è pagata nella moneta del paese nel quale il funzionario presta servizio»; ed il primo comma dell'art. 70 stabilisce che, in caso di decesso del dipendente, «il coniuge superstite o i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto sino alle fine del terzo mese successivo a quello del decesso».
In quarto luogo, il primo comma dell'art. 64, in cui per la prima volta si parla di coefficienti correttori, recita:
«Alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito, previa deduzione delle ritenute obbligatorie previste dal presente statuto o dai regolamenti adottati per la sua applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio.»
Questa norma, a parte il riferimento ai franchi belgi come moneta di pagamento (che corrisponde semplicemente al primo comma dell'art. 63, il quale dispone che «la retribuzione del funzionario è espressa in franchi belgi») non accorda al Belgio ed al Lussemburgo alcuna speciale posizione tra le «varie sedi di servizio». Inoltre, stabilendo che alla retribuzione può essere attribuito un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 %, essa indica che tale coefficiente, invece di rappresentare, com'è implicito nella tesi del ricorrente, un elemento suppletivo della «retribuzione» dei dipendenti, in pratica non è altro che un elemento di cui tener conto nel calcolo finale della retribuzione.
Da ultimo, il secondo comma dell'art. 64, dopo aver conferito al Consiglio il potere di «fissare» coefficienti correttori, potere che non viene definito sotto alcun aspetto pertinente riguardo alla presente questione, contiene una seconda frase del seguente tenore:
«Il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione del funzionario che presta servizio nelle sedi provvisorie della Comunità è, alla data del 1o gennaio 1962, pari al 100 %.»
Esso non arriva a far riferimento, come ci si sarebbe aspettato se fosse stata esatta la tesi del ricorrente, a un obbligo del Consiglio di ritornare, ogni anno o per sempre, a tale punto di partenza.
Ritengo quindi che la Commissione avesse ragione di sostenere che il Consiglio non era soggetto ad alcun obbligo del genere.
Resta il fatto che, se così stanno le cose, l'art. 12, leu. c), è atto a produrre effetti molto arbitrari. (Tralascio per ora l'art. 73, n. 2, che non è direttamente rilevante e che è stato richiamato incidentalmente). La presente fattispecie è un esempio del fatto che l'importo dell'indennità una tantum può essere molto diverso a seconda che il dipendente cessi dal servizio durante il periodo per il quale il Consiglio, onde adeguare la retribuzione dei dipendenti, abbia optato per la variazione degli stipendi base ovvero per le variazioni dei coefficienti correttori. Ad un dipendente che altrimenti si trovi sotto tutti gli aspetti nella medesima posizione del ricorrente, ma le cui dimissioni abbiano avuto effetto dal 1o gennaio 1977 o in epoca successiva a tale data, sarebbe spettata un'indennità una tantum calcolata su una base molto più ampia di quella costituita dall'art. 12, lett. c), che, date le circostanze esistenti il 1o settembre 1976, è stato applicato nel caso del Jacquemart. È ovviamente caratteristico delle norme che migliorano la sorte di questa o quella categoria di soggetti il fatto di favorire coloro i cui diritti debbano essere determinati dopo la loro emanazione rispetto a coloro i cui diritti vanno stabiliti prima. Tuttavia, la tendenza messa in luce dalla presente fattispecie non è solo il risultato di una modifica normativa, ma anche di una lacuna del sistema stesso.
L'esistenza di tale lacuna era stata già rilevata dalla Commissione fin dal 1969. Il 28 marzo di tale anno la Commissione sottoponeva al Consiglio una proposta di regolamento per emendare lo Statuto del personale, proposta secondo cui fra l'altro, all'art. 12 dell'ali. VIII avrebbe dovuto essere aggiunto un nuovo comma per stabilire che alle indennità una tantum doveva applicarsi il coefficiente correttore «per Bruxelles» (GU n. C 83, pag. 4, del 28. 6. 69). Tale specifica proposta non è stata però adottata dal Consiglio.
Ci si può chiedere se rientrasse nei poteri del Consiglio statuire in modo da creare una siffatta iniquità.
Il potere del Consiglio in materia di Statuto del personale è contemplato dall'art. 24, n. 1, del Trattato di fusione. Tale potere deve, a mio avviso, esser soggetto ai limiti imposti dai principi generali del diritto comunitario, ivi compreso quello che è stato già definito «principio di uguaglianza» o della «parità di trattamento». Che tale principio si applichi tanto in materia di personale quanto in altro contesto è accertato (ved. ad esempio, sentenza 48/70, Bernardi/Parlamento europeo, Racc. 1971, pag. 175). Lo Statuto del personale, nei limiti in cui dia luogo all'iniquità di cui ho parlato, è a mio avviso incompatibile con tale principio.
Ciò basta per giungere alla conclusione che il Jacquemart dovrebbe risultare vincitore nella presente causa. Stando così le cose, non ritengo necessario esprimere un parere definitivo quanto al primo argomento da lui dedotto e basato sulla decisione del Consiglio 29 giugno 1976 e sulla sentenza di questa Corte nella causa 81/72. Confesso, cionondimeno, che non avrei ritenuto facile sostenere questo argomento. Il principio su cui era imperniata la sentenza di questa Corte nella causa 81/72 era quello secondo cui la legge tutela «il legittimo affidamento» o le «aspettative» generate dal comportamento di una pubblica autorità. E, a mio avviso, necessariamente implicito in detto principio il fatto che non possa invocarlo chi non abbia agito in base a siffatte aspettative. Nel caso di specie, il Jacquemart ha rassegnato le dimissioni nel marzo 1976, molto tempo prima dell'adozione, per non parlare della pubblicazione, della decisione del Consiglio. Né esisteva alcun indizio nel senso che egli avesse successivamente agito facendo comunque affidamento su tale decisione. Inoltre, come ha sottolineato la Commissione, non è del tutto chiaro che il Consiglio abbia inteso, con tale decisione, impegnarsi ad applicare il «nuovo metodo» a partire dal 1o luglio 1976.
Passo quindi alla questione del se al ricorrente spettino interessi, ed eventualmente in qual misura. Egli pretende, come ho già detto, interessi dalla data del calcolo «finale», da parte della Commissione, della sua indennità una tantum, cioè dal 21 gennaio 1977.
In proposito la Corte, in forza dell'art. 91 dello Statuto del personale «ha competenza anche di merito». Ciò non significa, certo, che possiate statuire arbitrariamente, bensì che disponete di un potere discrezionale da esercitare in modo imparziale, cioè coerente coi principi stabiliti da questa stessa Corte.
I principi in questione mi sembrano essere i seguenti:
gli interessi di mora costituiscono una forma di risarcimento che può essere concesso nel caso in cui vi siano stati illeciti ritardi (ved. sentenza 101/74 Kurrer/Consiglio, Racc. 1976, pag. 259, punti 31-32 della motivazione e sentenza 16 marzo 1978 nella causa 115/76, Leonardini/Commissione, non ancora pubblicata). Un semplice errore di diritto da parte di una istituzione, nell'applicazione dello Statuto del personale, non rappresenta tuttavia un illecito tale da poter dar luogo al risarcimento dei danni (ved. sentenze 23/69, Fiehn/Commissione, Racc. 1970, pag. 547, e 79/71, Heinemann/Commissione, Racc. 1972, pag. 579). D'altro canto, qualora conceda il risarcimento in danaro per un siffatto errore, questa Corte può stabilire che sulla relativa somma vengano corrisposti gli interessi ordinari. Essa non lo farà, normalmente, nel caso in cui l'errore sia stato commesso nel calcolo normale della retribuzione mensile dei dipendenti (ved. sentenza 106/76, Gelders contro Commissione, Racc. 1977, pag. 1623). Né è stato mai disposto che l'interesse d'uso decorresse da una data precedente alla presentazione, da parte dell'interessato, del reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto del personale (ved. sentenze 11/63, Lepape/Alta Autorità, Race. 1964, pag. 121, 58/75, Sergy/Commis sione, Racc. 1976, pag. 1139, e Leonardini/Commissione, già menzionata).
Nella fattispecie non vi è stato alcun illecito ritardo da parte della Commissione. Ritengo perciò che sarebbe giusto concedere al Jacquemart interessi sulla somma principale cui egli ha diritto dalla data di presentazione del reclamo, cioè dal 22 febbraio 1977 (il che corrisponde, invero, appena ad un mese ed un giorno in meno rispetto al termine da lui proposto). Non vi sono problemi circa il tasso d'interesse.
Concludo perciò che si dovrebbe:
1o
condannare la Commissione a versare al Jacquemart una somma pari alla differenza fra l'indennità una tantum in effetti riscossa e la stessa indennità calcolata applicando al suo ultimo stipendio base il coefficiente correttore 157,8;
2o
dichiarare che detta somma frutterà interessi del 6 %, a partire dal 22 febbraio 1977; e
3o
porre le spese di causa a carico della Commissione.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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