CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 22 FEBBRAIO 1978 ( 1 )
Signor Presidente
signori Giudici,
Il presente procedimento sottopostovi dal Centrale Raad van Beroep trova origine in una controversia fra due enti previdenziali del medesimo Stato membro, una cassa malattia ed una «Associazione professionale», in merito al rimborso delle spese d'una cura termale cui s'era sottoposta nell'aprile 1974, nella Repubblica federale di Germania, l'appellata, nata nel 1916 e residente nei Paesi Bassi. Dopo aver lavorato nel settore paramedico, nel 1962 le veniva attribuita in quest'ultimo paese una pensione d'invalidità in ragione dell'inabilità al lavoro dell'80-100 % e, per questo motivo, essa è coperta da assicurazione obbligatoria presso una cassa malattia olandese.
Occorre precisare che nei Paesi Bassi non si pone affatto la distinzione quanto all'origine della inabilità (malattia od infermità, infortunio sul lavoro) che ha dato luogo all'erogazione della pensione d'invalidità. Le «Associazioni professionali», di cui talune fanno capo ad un ufficio comune, sono abilitate tanto a riscuotere i contributi quanto a corrispondere le prestazioni in danaro dell'assicurazione malattie e per l'inabilità al lavoro. Le prestazioni in natura sono, per contro, corrisposte dalle casse malattia.
A partire dal 1962 ed a più riprese l'interessata, su prescrizione medica, aveva seguito con esito favorevole una cura fisioterapica nella Repubblica federale di Germania.
Essa aveva chiesto ed ottenuto, salvo detrazione delle spese di vitto e alloggio, dalla Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (Nuova associazione professionale generale, in prosieguo: Bedrijfsvereniging) il rimborso delle spese per tal motivo sostenute, in forza dell'art. 60 della West op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (legge sull'assicurazione dell'inabilità al lavoro). Detta disposizione prevede, per coloro che godono di pensioni d'invalidità erogate dalle «Associazioni professionali» la possibilità di fruire, oltre alle cure relative alla salute, di prestazioni volte al mantenimento, al recupero od all'accrescimento della capacità lavorativa, quali rieducazione funzionale, nuovo orientamento o insegnamento. Per di più essi possono fruire di prestazioni volte a migliorare le loro condizioni di vita.
Nella sentenza pronunziata il 25 aprile 1973 nella controversia tra l'associazione professionale di cui trattasi e l'interessata, in merito al rimborso delle spese da essa sostenute per cure cui si era sottoposta fino al 1970, l'alto collegio che vi ha adito aveva fra l'altro dichiarato che (riporto le massime della sentenza): «è pacifico che le cure seguite dall'interessata nella Repubblica federale di Germania hanno determinato un miglioramento notevole del suo stato di salute. Il perito sentito dal Raad ha ritenuto che, se il trattamento clinico le fosse stato prodigato nei Paesi Bassi, l'effetto sarebbe stato minore di quello effettivamente conseguito dall'interessata. Il suo medico curante ha ritenuto che, a causa della sua costituzione, essa non si prestava certamente ad un trattamento idroterapeutico generale. Ne risulta che si può seriamente dubitare dell'esattezza del punto di vista dell'organo esecutivo, secondo cui l'interessata avrebbe potuto sottoporsi ad una cura nei Paesi Bassi con altrettante possibilità di successo. I pareri negli ambienti medici olandesi sono discordi quanto al valore di cure del genere di quelle cui si riferisce la domanda dell'interessata; il che, però, ha scarsa rilevanza: ciò che è determinante è che detta cura aveva notevolmente migliorato le sue condizioni di salute».
Relativamente alla cura seguita nell'aprile 1974, l'Associazione professionale riteneva che il rimborso richiesto dall'interessata costituisse una prestazione in natura contemplata dalla «legge sulle casse malattia» e dalla «legge generale sulle spese speciali di malattia» e non rientrasse quindi nell'ambito d'applicazione della «legge sull'assicurazione dell'inabilità al lavoro». Tuttavia, basandosi su una deroga prevista da un'altra disposizione di quest'ultima legge, l'Associazione accettava di rimborsare le spese sostenute dall'interessata, sempreché questa ne chiedesse il pagamento alla cassa malattia cui era iscritta ed a condizione che l'interessata stessa l'autorizzasse per iscritto a presentare ricorsi avverso l'eventuale diniego della medesima cassa.
Dato che la cassa effettivamente rifiutava il pagamento di cui trattasi, l'associazione adiva, in nome e per conto dell'interessata, il Raad van Beroep di Zwolle, ottenendo vittoria di causa.
Tuttavia, la cassa malattia impugnava detta sentenza avanti il Centrale Raad van Beroep sostenendo che non erano soddisfatte le condizioni cui l'art. 22 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 — relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità — subordina un siffatto rimborso.
Il solo punto che ci interessa è quello di accertare se in un caso del genere, ammesso che sia stato osservato l'art. 22 ed in particolare il presupposto della previa autorizzazione dell'ente competente, un organo od un ente previdenziale nazionale sia tenuto a rimborsare le spese sostenute per tali cure.
Tralascerò in particolare di esaminare il punto se, come la Commissione sostiene nelle sue osservazioni, l'art. 22 del regolamento n. 1408/71 non sia pertinente nella causa principale, per il fatto che esso contempla solo il caso dei lavoratori «occupati», e, in realtà, lo sia l'art. 31, che contempla il caso del titolare d'una rendita o d'una pensione dovuta in virtù della legislazione di uno o più Stati membri.
L'ipotesi in cui un lavoratore si reca nel territorio di un altro Stato membro per sottoporsi a cure adeguate al suo stato, contemplata dall'art. 22, n. 1, lett. c), del regolamento, comprende in effetti quella dell'art. 31, in cui il titolare di una pensione o di una rendita è soggetto a cure mediche nel periodo durante il quale dimora in uno Stato membro diverso da quello della propria residenza.
Lo stesso modulo E 111 consente, tanto al lavoratore ed ai membri della sua famiglia che dimorino in un paese diverso da quello dello Stato competente, quanto al titolare di pensione o di rendita ed ai membri della sua famiglia che dimorino in un paese diverso da quello della loro residenza, d'ottenere dagli enti assicurativi del paese di dimora prestazioni in caso di malattia o di maternità e, in via provvisoria, prestazioni in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia contratta sul lavoro. Detto modulo E 111 può eventualmente venir richiesto dall'ente del luogo di dimora a mezzo del modulo E 107.
L'interessata, titolare d'una pensione o d'una rendita dovuta in forza della legislazione d'un solo Stato membro, benché non si sia — a quanto sembra — mai spostata al di fuori dei Paesi Bassi allo scopo d'esercitare un'attività lavorativa, viene definita dal Centrale Raad van Beroep «lavoratrice ai sensi dell'art. 22 del regolamento n. 1408/71» dato che coloro che fruiscono di pensioni d'invalidità — ove l'invalidità sia superiore al 45 % — sono obbligatoriamente assicurati rispetto alla «legge sulle casse malattia», e la cassa malattia è l'istituzione competente ai sensi del regolamento. Voi rifiutate in linda di principio, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 177 — salvo errore manifesto — di correggere le definizioni date dal giudice nazionale e non mi sembra, nella fattispecie, che detto giudice abbia commesso un errore del genere.
1.
Il Centrale Raad van Beroep vi chiede innanzitutto se il lavoratore, che deve recarsi in un altro Stato membro per sottoporsi a cure adeguate, possa fruire solo delle prestazioni in natura corrisposte secondo le disposizioni della legislazione applicata dall'ente cui egli è iscritto. La soluzione è che, pur se la durata della erogazione di dette prestazioni in natura è regolata dalla legislazione dello Stato competente (art. 22, n. 1, lett. c) sub i)), per contro, le suddette prestazioni vengono corrisposte giusta le disposizioni della legislazione applicata dall'ente del luogo di dimora o di residenza. Lo scopo di questa disposizione è infatti di consentire all'interessato di ricevere cure che non potrebbero essergli utilmente somministrate nel territorio dello Stato membro in cui egli risiede e nell'ambito del quale egli è iscritto.
2.
Nel caso in cui l'autorizzazione sia concessa dall'ente competente, le prestazioni in natura vanno corrisposte dall'ente del luogo di dimora per la durata fissata dall'ente competente. Spetta al giudice nazionale pronunciarsi sulla questione del se, pur dovendosi considerare come iscritta all'ente competente del luogo di dimora, l'interessata non abbia diritto, rispetto alle disposizioni della legislazione che va applicata da detto ente, al rimborso delle spese causate da cure del genere di cui trattasi nella sua qualità di semplice titolare di pensione o di rendita e non di lavoratore occupato.
3.
L'espressione «istituzione del luogo di dimora» (o di residenza) comprende incontestabilmente qualsiasi ente qualificato a rimborsare le prestazioni in natura corrispondenti a quelle che, ove l'interessato fosse restato nel proprio paese, gli sarebbero state rimborsate dall'ente cui egli è iscritto. L'allegato III del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, determina, per ciascuno Stato membro, diversi enti concretamente competenti.
4.
Il criterio che sta alla base dell'erogazione delle prestazioni in natura da parte dell'ente del luogo di dimora (o di residenza) è costituito dalla possibilità che una prestazione sia corrisposta da detto ente e non dalla frequenza con cui siffatta prestazione viene erogata. Beninteso, l'ente del paese di dimora deve esso stesso valutare l'opportunità, sul piano medico, della corresponsione di una siffatta prestazione, in particolare nel caso in cui essa abbia già erogato, da parte sua, una prestazione analoga.
5.
La locuzione «le cure di cui trattasi» ai sensi dell'art. 22, 2o comma del n. 2, comprende le «cure appropriate» allo stato di salute del lavoratore, di cui al punto c), del n. 1, non già soltanto le cure mediche adeguate. Vi è naturalmente una differenza rispetto all'ipotesi in cui lo stato del lavoratore «necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro» (n. 1, lett. a)), ipotesi in cui egli non ha, d'altra parte, affatto bisogno d'autorizzazione.
6.
La sesta questione coincide infine con la prima.
L'obbligo di cui al secondo comma del n. 2, comprende anche il caso in cui le cure di cui trattasi non rientrino nella gamma delle prestazioni in natura del paese d'origine. È questo il senso medesimo di detta disposizione; la sola restrizione è costituita dalla necessità d'una autorizzazione preliminare.
L'ampiezza delle prestazioni contemplate dall'art. 22 si trova determinata dalle sole disposizioni della legislazione applicata dall'ente del luogo di dimora. Secondo la vostra sentenza 30 giugno 1966, Vaassen-Goebbels (Racc. 1966, pag. 407), le prestazioni in natura comprendono anche le prestazioni attribuite sotto forma di rimborso di spese mediche e farmaceutiche. Talune prestazioni in natura di notevole importanza, comprese in un elenco compilato dalla commissione amministrativa per la previdenza sociale dei lavoratori migranti a norma dell'art. 24 del regolamento n. 1408/71 (GU delle Comunità europee 14 settembre 1974, n. C 105), costituiscono oggetto d'una notifica da parte dell'ente del luogo di residenza all'ente competente (regolamento n. 574/72, art. 17, nn. 6 e 7).
In proposito, la situazione è analoga per i titolari di pensione o di rendita che dimorano in uno Stato membro diverso da quello di loro residenza, dato che l'ente del luogo di residenza del titolare di pensione o di rendita viene considerato come l'ente competente (art. 31, n. 2, del regolamento n. 574/72).
La corresponsione di prestazioni in natura di notevole importanza può, salvo in caso d'urgenza assoluta, costituire oggetto di opposizione motivata da parte dell'ente competente, nel termine di 15 giorni, secondo l'art. 17, n. 7, del regolamento n. 574/72. Detta facoltà d'opposizione motivata sostituisce l'autorizzazione preliminare dell'ente competente precedentemente richiesta in forza dell'art. 19, n. 5, del regolamento n. 3 e dell'art. 9, n. 2, lett. b), del regolamento n. 36; essa mira a consentire all'ente competente d'evitare abusi, valutando l'opportunità, sotto il profilo medico, dell'erogazione di siffatte prestazioni. In particolare, il fatto che la corresponsione di prestazioni in natura di notevole importanza non sia contemplata dalla legislazione dell'ente competente non basta a giustificare tale opposizione: l'ampiezza di dette prestazioni viene determinata dalle sole disposizioni della legislazione applicata dall'ente del luogo di residenza o di dimora.
Se ne deve concludere che il regolamento n. 1408/71 abbia istituito un «diritto comunitario autonomo» a ricevere siffatte cure? Questa mi sembra un'espressione troppo lata; preferisco dire che nemmeno l'autorizzazione richiesta perché l'assicurato possa continuare a fruire delle prestazioni ovvero farsi curare in un altro paese rientra più nel potere discrezionale dell'ente d'iscrizione, come si verificava in passato in forza dell'art. 19, del regolamento n. 3: l'autorizzazione può esser rifiutata solo in casi ben determinati, sia che lo spostamento dell'interessato sia stato sconsigliato da motivi sanitari debitamente provati, sia che le cure di cui trattasi non giustifichino lo spostamento in un altro Stato membro. In particolare, la semplice circostanza che, nello Stato di dimora, la cura in questione possa venir somministrata solo a condizioni più onerose di quelle di un'altra cura, inefficace, somministrata nel territorio nell'ambito del quale trovasi l'ente d'iscrizione, non può giustificare il rifiuto d'autorizzazione.
Propongo quindi che le questioni sottopostevi vengano risolte in conformità a quanto precede.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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