CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 28 FEBBRAIO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
nella presente causa sono così completamente d'accordo col Consiglio che mi limito a far mie le sue tesi. Mi riferisco in particolare all'esame, di cui alle osservazioni scritte del Consiglio (pagg. 9-20), della giurisprudenza di questa Corte sulla portata dell'art. 173, 2o comma, del Trattato.
Il regolamento del Consiglio CEE n. 1692/77 — di cui le ricorrenti contestano la validità — riguardava chiunque avesse desiderato importare in Italia dal Giappone fra il 29 luglio 1977 (data della sua entrata in vigore) e il 31 dicembre 1977 (data in cui ha cessato di essere in vigore) motociclette di cilindrata pari o superiore a 380 ce. Il fatto, ammesso che sia un fatto, che nessun altro — all'infuori delle ricorrenti — avrebbe presumibilmente desiderato farlo non è sufficiente a far ritenere che l'atto «pur apparendo come un regolamento» fosse in realtà «una decisione» riguardante «direttamente e individualmente» le ricorrenti. Lo stesso dicasi del fatto — ammesso che lo sia — che, al momento in cui il regolamento entrò in vigore, nessun altro — all'infuori delle ricorrenti — avesse chiesto la licenza d'importazione a norma delle vigenti leggi italiane.
Son quindi d'opinione che il ricorso vada dichiarato irricevibile e che le ricorrenti vadano condannate alle spese.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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