CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 9 MARZO 1978
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La questione sollevata dalla Corte di cassazione belga si riferisce espressamente e unicamente al paragrafo 1 dell'articolo 67 del regolamento n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971. Ciò che viene chiesto alla nostra Corte è, in sostanza, di interpretare la portata della condizione, che figura alla fine di tale paragrafo.
Per chiarezza di esposizione, conviene citare integralmente il paragrafo di cui trattasi :
«1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione.»
2.
Gli aspetti essenziali del caso di specie sono i seguenti: l'interessata, dopo un lungo periodo di occupazione in Italia come domestica, ha svolto per un breve periodo lavoro dipendente in Belgio, in altra qualità. Ella ora chiede di fruire della assicurazione per la disoccupazione in Belgio, e a tal fine, data la brevità del tempo durante cui è stata occupata in questo paese, chiede la totalizzazione dei due periodi di lavoro sopra indicati. Va sottolineato che le lavoratrici domestiche, in Belgio, non sono assicurate ex lege per la disoccupazione.
La Corte di cassazione belga è evidentemente partita dal presupposto che il diritto all'assicurazione di disoccupazione si acquisti in Belgio sulla base di un determinato periodo di assicurazione. Se essa invece avesse ritenuto sufficiente un periodo di occupazione puro e semplice, si sarebbe riferita al paragrafo 2 del citato articolo 67 del regolamento 1408, il quale riguarda i casi in cui l'acquisto di un diritto a prestazioni sociali dipende, secondo la legislazione di uno Stato membro, dal compimento di «periodi di occupazione». Ciò premesso, tutto si riduce a stabilire a che cosa si ricolleghi la condizione posta alla fine dell'articolo 67, paragrafo 1, che i periodi di occupazione «venissero considerati come periodi di assicurazione» se fossero stati maturati sotto la legislazione applicata dall'istituto di previdenza sociale adito (nella specie, la legislazione belga).
3.
A me pare evidente che questa condizione si collega soltanto all'ipotesi in cui l'istituzione competente debba tener conto, ai fini della totalizzazione, di periodi di occupazione pura e semplice non riconosciuti come periodi di assicurazione, compiuti sotto la legge di un altro Stato membro.
Infatti, nel testo del citato articolo 67, paragrafo 1, sono previste due ipotesi: che l'istituzione competente tenga conto di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro o che essa tenga conto di periodi di occupazione egualmente compiuti sotto la legge di altro Stato membro. La condizione finale è formulata con riferimento testuale ai soli periodi di occupazione; non c'è nessuna condizione che si riferisca ai periodi di assicurazione.
La differenza fra questi due tipi di periodo si intende bene nel caso di specie, perché, come è stato innanzi ricordato, in Belgio un periodo di lavoro domestico è periodo di occupazione ma non di assicurazione, e in Italia accadeva la stessa cosa prima che fosse emanato ed entrasse in vigore il decreto del presidente della Repubblica n. 1403 del 31 dicembre 1971. Successivamente, in forza di tale decreto, anche le lavoratrici domestiche hanno diritto all'assicurazione per la disoccupazione, e quindi il periodo di lavoro domestico prestato in Italia è divenuto «periodo di assicurazione».
A tal proposito è utile ricordare ciò che precisa l'articolo 1, lettera r) del regolamento n. 1408/71: che il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione o di occupazione, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti.
Tale norma giova a chiarire che, quando un periodo di occupazione, alla stregua della legge dello Stato in cui l'occupazione viene prestata, è considerato al tempo stesso come periodo di assicurazione, prevale la qualificazione di «periodo di assicurazione». Perciò l'articolo 67, paragrafo 1, deve essere applicato, nel caso di specie, tenendo conto del riferimento fatto ai «periodi di assicurazione» e ignorando, viceversa, il riferimento fatto ai «periodi di occupazione» i quali, per le ragioni che ho cercato di spiegare, debbono intendersi come periodi di pura e semplice occupazione non accompagnata da assicurazione. Di conseguenza, la condizione finale dell'articolo 67, paragrafo 1, (che, ripeto, è limitata ai periodi di occupazione pura e semplice) non ha influenza nel caso di specie.
4.
In conclusione, progongo che codesta Corte decida il caso dichiarando che
«l'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, a norma del quale uno Stato membro deve tener conto di un periodo di occupazione maturato in forza della legge di un altro Stato membro solo a condizione che tale periodo di occupazione venisse considerato come periodo di assicurazione, qualora fosse stato maturato in forza della legge del primo Stato membro, va interpretato nel senso che tale condizione non si applica nel caso in cui il periodo di occupazione sia considerato, nell'altro Stato membro, come periodo di assicurazione».
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