CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DELL'11 APRILE 1978
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Il nocciolo della questione, che si tratta di decidere nel caso di specie, è se sia legittima l'applicazione di importi compensativi monetari alla importazione in uno Stato membro di siero di latte in polvere, proveniente da un altro Stato membro.
Conviene chiarire che il siero di latte, allo stato liquido, è un residuo della fabbricazione del formaggio. Esso può presentare interesse per l'alimentazione animale a causa del suo contenuto d'albumina, dell'ordine del 10-12 %. In effetti, una parte del siero liquido prodotto nella Comunità viene utilizzata direttamente per alimentare il bestiame. A causa della deperibilità del prodotto, tale consumo pare essere limitato alle aziende agricole situate in prossimità delle fabbriche di formaggio. Per consentire il trasporto del siero, e la sua utilizzazione anche a distanza di tempo, lo si trasforma in polvere. Tale trasformazione riguarda la metà circa del siero.
Vediamo i fatti da cui è scaturita la presente controversia. L'Ufficio doganale di Saarbrücken, nel corso del 1975, fondandosi sul regolamento della Commissione n. 539/75 del 28 febbraio 1975, imponeva alla ditta Milac di versare importi compensativi, per avere importato nella Repubblica federale tedesca siero di latte in polvere acquistato in Francia. Dopo essersi vanamente opposta in sede amministrativa alla decisione dell'Ufficio di Saarbrücken, l'interessata adiva il Finanzgericht della Saar, sostenendo l'illiceità, della detta imposizione alla stregua del regolamento 974/71 del Consiglio del 12 maggio 1971, che è alla base del sistema degli importi compensativi monetari. Essa deduceva in primo luogo la violazione dell'articolo 1, paragrafo 2, b, di tale regolamento, che consente di riscuotere importi compensativi per i prodotti il cui prezzo dipende da quello di prodotti per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. In secondo luogo, la ricorrente sosteneva che fosse stato violato l'ultimo comma del citato articolo, in virtù del quale gli importi compensativi vanno applicati soltanto se l'attuazione dei provvedimenti monetari nazionali provoca perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli.
Successivamente la Commissione, con regolamento 1824/77 del 4 agosto 1977, ha posto termine, dal 5 settembre dello stesso anno, alla riscossione di importi compensativi monetari per il siero di latte in polvere, considerando che «nella situazione attuale, è da ritenersi che l'assenza di importi compensativi non provocherà perturbazioni negli scambi».
Con ordinanza del 26 ottobre 1977, il Finanzgericht della Saar ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se l'articolo 1 del regolamento (CEE) della Commissione 28 febbraio 1975, n. 539, sia contrario, nella parte in cui stabilisce importi compensativi all'importazione per il siero di latte in polvere, all'articolo 1, n. 2, b, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, poiché il prezzo del siero di latte in polvere non dipende dal prezzo del latte magro in polvere.
In caso di soluzione negativa della questione sub 1):
2.
Se l'articolo 1 del regolamento (CEE) della Commissione 28 febbraio 1975, n. 539, sia contrario all'articolo 1, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971 in base al quale le disposizioni del precedente n. 1 (riscossione e concessione di importi compensativi) valgono soltanto ove l'applicazione dei provvedimenti monetari ivi menzionati dovesse provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli, o se invece gli importi compensativi siano altresì indispensabili
a)
per compensare l'incidenza dei provvedimenti monetari sui prezzi dei prodotti di base (nella fattispecie sul prezzo del latte magro in polvere) quando il prezzo di mercato derivato del siero di latte in polvere sia pari o inferiore al livello dei costi di produzione; ovvero
b)
per evitare perturbazioni di origine monetaria degli scambi commerciali, quando il prezzo di mercato del prodotto varia con una frequenza ed un'intensità tali da togliere efficacia ai provvedimenti monetari».
Nella motivazione dell'ordinanza, il Tribunale richiedente mostra di ritenere che il prezzo del siero di latte in polvere, che varia largamente nei diversi Stati membri, non dipenda dal prezzo del latte. Secondo il Finanzgericht, sarebbe da escludere ogni valore di mercato del siero di latte allo stato liquido, che prima dell'adozione delle leggi per la tutela dell'ambiente pare che venisse generalmente scaricato come rifiuto nei corsi d'acqua, nella misura in cui non poteva essere utilizzato direttamente per l'alimentazione animale. Dalla memoria presentata dalla Commissione alla Corte di giustizia il 29 luglio 1976 nella causa 28/76, che l'attrice ha prodotto in giudizio, la giurisdizione germanica deduce che nei diversi Stati membri i prezzi del siero di latte in polvere sono condizionati dalle pure spese di produzione. Perciò, il Tribunale richiedente dubita che sussistessero le condizioni prescritte dal regolamento 974/71 per l'applicazione a questo prodotto degli importi compensativi monetari.
2.
In relazione alla prima domanda, va ricordato che il citato articolo 1 del regolamento 974/71 prevede fra l'altro la possibilità che vengano istituiti importi compensativi monetari all'importazione negli Stati membri la cui moneta fluttua verso l'alto, in relazione ai prodotti per i quali sono previste misure d'intervento nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (paragrafo 2, a) o il cui prezzo dipende da quello dei prodotti anzidetti, e che comunque rientrano nell'organizzazione comune dei mercati (paragrafo 2, b).
Il siero di latte e i suoi derivati non sono sottoposti a misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Per dimostrare che il siero di latte in polvere rientra fra i prodotti in relazione ai quali è lecito istituire importi compensativi monetari, basterebbe peraltro che il suo prezzo dipendesse dal prezzo della materia prima, che è il latte, prodotto per il quale sono previste misure d'intervento. L'impresa Milac esclude un tale rapporto per il semplice motivo che il siero di latte liquido, utilizzato per la produzione del siero di latte in polvere, non avrebbe nessun prezzo, nessun valore di mercato. Identico abbiamo visto essere l'assunto della giurisdizione richiedente. La ricorrente nella causa principale precisa che solo occasionalmente i fabbricanti di formaggio che si disfanno del siero di latte percepirebbero un corrispettivo, dell'importo massimo di mezzo pfennig al litro, ma questa somma dovrebbe considerarsi non come un prezzo di vendita, bensì semplicemente come un rimborso delle spese di raccolta e di deposito del prodotto.
La Commissione è invece d'avviso che quell'importo debba considerarsi come prezzo del siero, ma ammette che esso non viene versato in tutti i casi. In particolare, allorché l'impresa cessionaria sia situata ad una certa distanza dall'impresa cedente, essa riceverebbe il siero liquido gratuitamente.
Ammettiamo pure, in via d'ipotesi, che l'importo addebitato all'impresa utilizzatrice del siero liquido dall'impresa produttrice di formaggio possa qualificarsi come vero e proprio prezzo di vendita del siero di latte. Anche se ciò fosse vero, resterebbe da stabilire che tale prezzo dipenda da quello del latte. Per affermarlo, occorrerebbe che si potesse constatare un rapporto costante fra i due prezzi nel senso che alle variazioni del prezzo del latte, quantomeno al di là di una certa percentuale, dovrebbero corrispondere variazioni proporzionali nello stesso senso del prezzo del siero liquido. Ma non risulta che ciò si verifichi. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda le variazioni dei prezzi del latte e del siero di latte in polvere.
Sotto il profilo del rapporto fra prezzo del prodotto di cui trattasi e prezzo della materia prima, mi parrebbe dunque difficile parlare di dipendenza del primo dal secondo.
Tuttavia, ai fini del citato articolo 1, paragrafo 2, b, del regolamento 974/71, è sufficiente che il prezzo di un prodotto non sottoposto al regime d'intervento dipenda dal prezzo di un altro prodotto sottoposto all'intervento (e che rientri nell'organizzazione comune dei mercati agricoli); e non è necessario che quest'ultimo prodotto sia la materia prima, da cui l'altro deriva. Può anche trattarsi di prodotti fra loro concorrenti, purché si possa stabilire che i prezzi del prodotto non sottoposto al regime d'intervento si formano sulla base dei prezzi dell'altro prodotto.
La Commissione ha asserito che esisterebbe una certa dipendenza del prezzo del siero di latte in polvere dal prezzo del latte scremato in polvere (che poi si identifica, tenuto conto del carattere eccedentario del prodotto nella Comunità, con il prezzo d'intervento). I due prodotti sarebbero in un rapporto di concorrenza, sia pur limitata, poiché il siero di latte in polvere si andrebbe sostituendo sempre più al latte scremato in polvere nella composizione di alimenti per animali.
Questa affermazione è nettamente contestata dalla ditta Milac la quale esclude qualsiasi possibilità di sostituzione dell'uno all'altro prodotto, sottolineando le difficoltà che risulterebbero dalla percentuale assai elevata di lattosio (70-75 %) contenuto nel siero di latte in polvere. A ciò tuttavia la Commissione replica che moderne tecniche consentirebbero di ridurre questa percentuale di lattosio, e di aggiungere al siero di latte in polvere altri elementi, con la conseguenza che esso sarebbe utilizzato fino ad una quota del 60 % nella composizione dei foraggi.
Il problema decisivo è, comunque, quello della dipendenza o meno del prezzo del siero in polvere da quello del latte scremato in polvere. E, a tal proposito, due punti mi sembra che meritino di essere messi in rilievo. In primo luogo, la stessa Commissione riconosce che il prezzo del siero di latte in polvere è determinato soprattutto dai costi di produzione, costi che sarebbero più elevati di quelli richiesti per la produzione del latte scremato in polvere. In secondo luogo, la Commissione ammette che le oscillazioni del prezzo del latte in polvere non hanno alcuna ripercussione automatica e costante sul prezzo del siero di latte in polvere. Quest'ultimo prezzo, dato che manca al prodotto in questione il sostegno del regime d'intervento (diversamente da quanto accade per il latte in polvere), si forma liberamente sul mercato e subisce quindi in larga misura l'influenza dell'offerta e della domanda.
Ciò risulta d'altronde chiaramente dalla tabella fornita dalla Commissione sull'evoluzione dei prezzi dei due prodotti considerati nel periodo 1971-1977. Notiamo, ad esempio, che nel 1974, quando il prezzo d'intervento per il latte in polvere era di 66 u.c. al quintale, il prezzo di mercato in Germania del siero di latte in polvere era di 20,68 u.c. al quintale; mentre nel 1975, ad un prezzo d'intervento sensibilmente accresciuto (88,70 u.c.) per il primo prodotto, faceva riscontro un prezzo di mercato sensibilmente diminuito per il secondo (15 u.c.). Inoltre, mentre nel 1971 il prezzo del siero di latte in polvere sul mercato tedesco era pari a un terzo del prezzo d'intervento del latte scremato in polvere, nel 1977 il rapporto è sceso a poco meno di un quinto.
È spiacevole che la Commissione non abbia fornito adeguate spiegazioni al riguardo, tanto più che l'esistenza di un rapporto di dipendenza fra il prezzo del siero di latte in polvere e quello del latte magro in polvere è stata negata non solo dall'impresa interessata, ma anche dalla giurisdizione richiedente, la quale, a quanto risulta dalla formulazione della prima domanda, sembra considerare l'assenza di tale rapporto come un dato di fatto acquisito.
Io credo che, se ci si basa su questo dato di fatto — dopo avere escluso, come precedentemente ho escluso, che il prezzo del prodotto in questione dipenda dal prezzo della materia prima, ossia del latte — la prima domanda formulata dal Finanzgericht della Saar meriti senz'altro risposta affermativa: l'articolo 1 del regolamento della Commissione 539/75 appare in contrasto, nella parte in cui stabilisce importi compensativi all'importazione per il siero di latte in polvere, con l'articolo 1. paragrafo 2, b, del regolamento del Consiglio 974/71. Ma si può ancora restare perplessi, di fronte alle ampie divergenze che sussistono fra la ditta Milac e la Commissione, in merito ad una serie di questioni tecniche, che i dati risultanti dal fascicolo di causa non permettono di approfondire. Ecco perché ritengo opportuno passare ora all'esame del problema sollevato con la seconda domanda del giudice germanico, la cui soluzione potrebbe rendere superfluo proseguire l'indagine sul tema della prima domanda.
3.
Cominciamo con il considerare quella parte della seconda domanda posta dal Finanzgericht della Saar, nella quale ci si chiede se sia ammissibile, alla stregua dell'ultimo comma dell'articolo 1 del citato regolamento del Consiglio 974/71, l'applicazione di importi compensativi a prodotti il cui prezzo di mercato derivato sia pari o inferiore al livello dei costi di produzione, o vari con una frequenza e un'intensità tali da togliere efficacia ai provvedimenti monetari.
Conviene ricordare che, secondo la disposizione citata, l'imposizione di importi compensativi è ammessa soltanto se l'applicazione delle misure monetarie di cui al paragrafo 1 — cioè l'adozione di un tasso di cambio superiore al limite di fluttuazione autorizzato dalla regolamentazione internazionale — dovesse provocare «perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli».
A mio avviso, la circostanza a cui si riferisce la giurisdizione richiedente, che il prodotto considerato sia generalmente venduto, per esigenze obbiettive di mercato, a un prezzo pari o inferiore al suo costo di produzione, non esclude di per sé sola l'applicabilità nei suoi confronti di importi compensativi. Questi ultimi non presuppongono infatti un determinato margine di profitto dell'impresa, e mirano soltanto a evitare quelle perturbazioni negli scambi e, correlativamente, nel funzionamento dei meccanismi d'intervento, che potrebbero derivare dal gioco congiunto delle variazioni nei rapporti di cambio effettivi tra le monete degli Stati membri e della permanenza di diversi rapporti di cambio per la fissazione dei prezzi agricoli comuni. Gli importi compensativi sono così chiamati proprio perché servono a compensare tale scarto fra il tasso di cambio effettivo della moneta e il suo rapporto di cambio agricolo.
Anche se un prodotto agricolo è venduto sottocosto, resta la possibilità che le fluttuazioni monetarie, rendendo conveniente l'esportazione di quel prodotto da Stati a moneta debole in altri Stati membri a moneta forte, si ripercuotano sugli scambi e sul funzionamento dei meccanismi d'intervento in maniera tale da provocare perturbazioni.
Analoga considerazione vale anche a negare che un prodotto debba esser sottratto al regime degli importi compensativi solo perché i suoi prezzi di vendita, sottoposti al libero gioco dell'offerta e della domanda, subiscono grandi sbalzi.
Moto più importante mi sembra peraltro il problema, sollevato anch'esso dalla seconda domanda, dell'esistenza o meno, in relazione al siero di latte in polvere, di un pericolo di perturbazioni negli scambi dovuto all'incidenza delle misure monetarie nazionali.
Per intendere bene la portata della disposizione nella quale si fa riferimento a questo pericolo di perturbazioni negli scambi (il citato ultimo comma dell'articolo 1 del regolamento 974/71 del Consiglio), è opportuno tenere presente l'ultimo considerando dello stesso regolamento, in cui il Consiglio afferma che «gli importi da instaurare devono essere limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono previste misure d'intervento» e che «è opportuno applicarli solo nei casi in cui tale incidenza dovesse portare a difficoltà». Vanno sottolineate la natura eccezionale che il legislatore comunitario aveva attribuito a tali misure e, conseguentemente, l'esigenza di limitarne strettamente l'applicazione. Questi aspetti hanno trovato eco anche nella giurisprudenza della nostra Corte. La natura eccezionale del regime di compensazione monetaria, e la conseguente necessità di applicarlo restrittivamente, sono state affermate nella sentenza del 24 ottobre 1973 nella causa 43/72, Merkur (Raccolta 1973, pag. 1056, spec. pag. 1073, considerando 23), e nella sentenza del 15 maggio 1975 nella causa 74/74, CNTA (Raccolta 1975, pag. 534, spec. pag. 546, n. 20). In quest'ultima causa, l'avvocato generale Trabucchi, dopo aver analizzato la funzione e i caratteri del regime in esame, rilevò che «nonostante il perdurare della loro applicazione, gli importi compensativi monetari vanno pur sempre considerati come delle misure eccezionali di carattere derogatorio al sistema, e perciò essi si giustificano soltanto, in attesa della definizione di un più evoluto sistema comunitario che consenta di evitare gli inconvenienti e delle fluttuazioni e degli importi compensativi, nella misura in cui siano indispensabili a evitare il peggio, a evitare cioè che le fluttuazioni mone tarie minaccino di compromettere il funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato» (Raccolta 1975, pag. 554-555). Precedentemente la Corte aveva già osservato: «gli importi compensativi mirano a mantenere in vita normali correnti di scambio, nelle circostanze eccezionali e provvisorie determinate dalla situazione monetaria. Essi hanno inoltre lo scopo di evitare, nello Stato membro interessato, alterazioni del sistema dell'intervento istituito dai regolamenti comunitari» (sentenza del 24 ottobre 1973 nella causa 5/73, Balkan Import-Export, Raccolta 1973, pag. 1092, specialmente pag. 1114, considerando 29).
È noto che l'incidenza delle fluttuazioni monetarie sulle correnti di scambio si traduce, quantomeno a breve termine, in una tendenza a maggiori importazioni da parte dei paesi la cui moneta fluttua verso l'alto e, correlativamente, a maggiori esportazioni da parte dei paesi la cui moneta fluttua verso il basso. Questa naturale tendenza assume un particolare rilievo per il funzionamento dei meccanismi comunitari quando si tratta di prodotti a favore dei quali esistano misure d'intervento. In tal caso, in difetto di elasticità del rapporto sussistente fra la moneta nazionale e l'unità di conto in cui sono espressi i prezzi agricoli comuni, l'applicazione di misure compensative all'esportazione o all'importazione serve ad evitare che gli organismi d'intervento dello Stato a moneta rivalutata vengano a trovarsi di fronte a offerte di ingenti quantità di merci provenienti da altri Stati membri, e segnatamente da Stati con moneta svalutata.
Il siero di latte in polvere non beneficia però di misure d'intervento, e quindi non sussiste sotto questo aspetto nessun pericolo di una corsa speculativa dei produttori francesi, per esempio, alla vendita presso gli organismi d'intervento tedeschi.
La Commissione ha cercato di giustificare il proprio provvedimento affermando che, se non si fossero applicati importi compensativi al siero di latte in polvere, «l'incidenza delle misure monetarie avrebbe provocato delle perturbazioni negli scambi che avrebbero finito per compromettere il funzionamento del sistema d'intervento per il latte scremato in polvere».
Facendosi forte del potere discrezionale che le compete nella valutazione del rischio di perturbazione negli scambi dei prodotti agricoli risultante da provvedimenti valutari (v. la citata sentenza nel caso CNTA, Raccolta 1975, pag. 547, n. 21), la Commissione si limita in tal modo ad un'affermazione pura e semplice, senza chiarire su quali elementi si sia fondata la sua valutazione.
Di fronte alle domande di una giurisdizione nazionale, che pone seriamente in dubbio la validità di un atto della Commissione, ci si poteva aspettare da parte di questa istituzione una maggiore larghezza di argomenti idonei a giustificare il suo operato. Di questi argomenti non vi è traccia. In tali condizioni, non possiamo evitare di avventurarci nell'esame della conformità del provvedimento in questione al suo scopo legale, che è quello di evitare perturbazioni negli scambi.
4.
Dato che il latte scremato in polvere costituisce un prodotto strutturalmente eccedentario, sia in Francia che in Germania, è lecito supporre che gran parte della produzione di ciascuno di questi due paesi vada ai locali organismi d'intervento. Ciò rende difficile immaginare come, in assenza di importi compensativi sul siero di latte in polvere, avrebbero potuto verificarsi delle perturbazioni negli scambi del latte magro in polvere fra gli Stati membri.
In realtà, il pericolo a cui allude la Commissione sembra riguardare essenzialmente il funzionamento dei meccanismi d'intervento, nel settore del latte in polvere. Bisogna perciò chiedersi in che maniera tale funzionamento poteva trovarsi minacciato dalla incidenza che le misure valutarie avrebbero sullo smercio del siero di latte in polvere.
Ammettiamo pure che il crescente impiego del siero di latte in polvere nella composizione dei foraggi, affermato dalla Commissione, potesse tradursi in un diminuito impiego del latte magro in polvere in questo campo e, quindi, in un rallentato ritmo di smaltimento delle giacenze presso gli organismi d'intervento. In questa prospettiva, vi sarebbe un rapporto fra le importazioni in Germania del siero di latte in polvere e il funzionamento degli organismi d'intervento tedeschi in relazione al latte magro in polvere. L'applicazione di un importo compensativo monetario poteva allora assumere una funzione protettiva, non già nei riguardi dei produttori tedeschi di latte magro in polvere, i quali avevano comunque la garanzia del prezzo d'intervento, bensì nei confronti degli organismi d'intervento operanti nella Repubblica federale.
Sarebbe questo un valido motivo per giustificare l'applicazione di importi compensativi monetari? Per rispondere a questo interrogativo, conviene ripetere che il regime degli importi compensativi monetari può essere applicato soltanto per far fronte a quelle difficoltà nelle correnti di traffico e nel funzionamento dei meccanismi d'intervento che derivino dalla incidenza delle misure monetarie sul prezzo dei prodotti di base. Esso non può invece esser utilizzato per rendere meno competitivi certi prodotti rispetto a quelli eccedentari che gravano sugli organismi d'intervento, indipendentemente da uno specifico rapporto di dipendenza dei prezzi dei primi dai prezzi dei secondi.
In linea di fatto, comunque, non risulta che l'applicazione degli importi compensativi abbia avuto per effetto di scoraggiare la produzione di siero di latte in polvere nella Comunità. Da 414 milioni di tonnellate nel 1973, essa è passata, attraverso una progressione continua, a 527 milioni nel 1976; e nella Repubblica federale da 75 milioni nel 1973 a 101 milioni nel 1976, con un ritmo e una percentuale d'aumento assai prossimi al livello comunitario. Ciò mostra a mio parere che sul livello di tale produzione non ha avuto incidenza il regime degli importi compensativi.
D'altro canto, le perturbazioni negli scambi che il legislatore comunitario ha temuto, e a cui ha voluto porre riparo mediante gli importi compensativi, consistono in quei movimenti improvvisi e massicci di merci verso Stati a moneta rivalutata determinati essenzialmente da motivi speculativi attinenti alle differenze di cambio delle monete; movimenti che, data la loro ampiezza e rapidità, oltre a pesare sulle finanze della Comunità, possono provocare seri ingombri agli organismi d'intervento.
Nel nostro caso, non risulta che il ritmo delle esportazioni del siero di latte in polvere dalla Francia verso la Germania rischiasse, in assenza di importi compensativi, di accrescersi a dismisura e di provocare indirettamente grossi inconvenienti al funzionamento degli organismi d'intervento tedeschi per quanto riguarda lo smaltimento delle giacenze di latte scremato in polvere.
Infine, come risulta dall'ultimo considerando del regolamento 974/71, gli importi compensativi devono essere limitati alle misure strettamente necessarie per compensare l'incidenza delle fluttuazioni monetarie sui prezzi dei prodotti di base, per i quali sono previste misure d'intervento. Ciò collima con l'esigenza espressa nel citato articolo 1, paragrafo 2, b, del medesimo regolamento: che esista un rapporto fra il prezzo del prodotto di cui trattasi e il prezzo del prodotto di base sottoposto a misure d'intervento.
Nella specie, abbiamo già escluso un rapporto di dipendenza del prezzo del siero di latte in polvere da quello del latte. Inoltre, abbiamo osservato che, anche nel caso in cui il siero liquido sia ceduto con un modesto corrispettivo, l'incidenza di questo sul prezzo del prodotto finito è minima rispetto all'incidenza delle spese di produzione. Tenuto conto che per produrre un chilo di siero di latte in polvere occorrono sedici litri di siero liquido, l'incidenza del costo della materia prima per la produzione del siero di latte in polvere non dovrebbe superare generalmente i dieci marchi al quintale. Dalla tabella degli importi compensativi applicati a questo prodotto nel corso degli anni 1974/1977 (v. memoria della Commissione, pag. 11) risulta che il livello di questi importi si situa assai al di sopra del costo della materia prima. Importi del genere sembrano dunque andare molto al di là di quanto potrebbe eventualmente apparire necessario per compensare l'incidenza delle misure monetarie sul prezzo del prodotto di base.
5.
A tutte queste considerazioni, che già inducono a negare la necessità della misura criticata rispetto al fine enunciato dall'articolo 1, ultimo comma, del regolamento 974/71 del Consiglio, si aggiunge il fatto che la Commissione, con il citato regolamento 1824/77, ha posto termine alla riscossione dell'importo compensativo sul siero di latte in polvere con decorrenza dal 5 settembre scorso. Ho già detto che essa ha giustificato tale provvedimento allegando che «nella situazione attuale, è da ritenersi che l'assenza d'importi compensativi non provocherà perturbazioni negli scambi». Se non vi è nessuna ragione per ritenere inesatta tale asserzione, vi sono però motivi per mettere in dubbio la correttezza della diversa valutazione che era stata alla base del precedente regolamento 539/75 della Commissione.
La ditta Milac ha sostenuto, già davanti al giudice nazionale, che la situazione economica e monetaria che interessa il prodotto di cui trattasi, in relazione alla quale la Commissione ha adottato i due successivi provvedimenti, non presentava, fra il 1975 e il 1977, delle differenze di rilievo. La Commissione non ha fornito nessun elemento atto a infirmare la fondatezza di tale asserzione. Mi pare di poter dedurre, da ciò che questa istituzione ha affermato nel corso del presente procedimento, che la sua recente rinuncia ad applicare importi compensativi sul prodotto considerato è dovuta essenzialmente a un mutamento di politica, in merito all'applicazione del regime degli importi compensativi. Se ciò è vero, è lecito ritenere che la sottoposizione del siero di latte in polvere a tale regime non fosse indispensabile neppure all'epoca dell'adozione del regolamento 539/75.
Tenuto conto dell'esigenza di mantenere l'applicazione del sistema degli importi compensativi entro rigorosi limiti, esigenza imposta dalla natura eccezionale e derogatoria di tale sistema, il carattere non strettamente necessario dell'applicazione fattane al siero di latte in polvere con il regola mento 539/75 comporta l'invalidità di questo regolamento sotto il profilo considerato
6.
Per i motivi esposti fin qui, concludo proponendo che la Corte risponda alle domande poste dal Finanzgericht della Saar con ordinanza del 26 ottobre 1977, dichiarando l'invalidità dell'articolo 1 del regolamento della Commissione n. 539/75 del 28 febbraio 1975, nella misura in cui esso stabilisce importi compensativi applicabili all'importazione di siero di latte in polvere.
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