CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 9 MARZO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
in questa causa sarebbe superfluo chiedervi di fissare una nuova udienza per le mie conclusioni. La questione che dovete risolvere è troppo semplice e la soluzione troppo chiara.
Al punto 5 della sentenza 1/77 (Racc. 1977, pag. 1473) la Corte ha affermato:
«Facendo menzione dei soli brevetti d'invenzione in base ai quali le merci sono fabbricate, l'art. 3» cioè l'art. 3 del regolamento «sembra escludere i brevetti d'invenzione riguardanti procedimenti di uso della merce. Cionondimeno, tale distinzione è priva di senso nel caso in cui l'oggetto fabbricato ed il procedimento di uso s'identifichino in una sola e medesima merce. L'interpretazione dell'art. 3 in conformità agli obiettivi della disposizione di principio di cui all'art. 1 del regolamento porta quindi a considerare come identificantesi con la merce importata il procedimento brevettato la cui applicazione costituisca il solo uso economicamente utile della merce e che, a sua volta, possa esser messo in atto solo mediante utilizzazione di detta merce.»
Ciò concorda con l'opinione da me espressa in proposito nelle conclusioni (Racc. 1977, pag. 1491).
Il problema è sorto perché le parole «e … possa esser messo in atto solo mediante utilizzazione di detta merce» non figurano nel dispositivo della sentenza.
A mio parere, però, il dispositivo di una sentenza di questa Corte andrebbe sempre interpretato alla luce del ragionamento che lo precede.
Sono quindi d'accordo con la Commissione nel ritenere che la questione qui sottoposta alla Corte dal Finanzgericht vada risolta nel senso voluto dall'attrice.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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