CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 3 MAGGIO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
negli scambi intracomunitari e coi paesi terzi venivano riscossi, nel 1975, importi compensativi monetari — istituiti col regolamento del Consiglio n. 974/71 (GU n. L 106, del 12 maggio 1971, pag. 1) e già presi in considerazione in molti altri procedimenti — fra l'altro su vini da pasto classificati sotto le voci 22.05 C I e 22.05 C II della tariffa doganale comune.
In proposito, si applicava dapprima il regolamento della Commissione 28 febbraio 1975, n. 539 (GU n. L 57, del 3 marzo 1975, pag. 2), che fissava, nella parte 6 del suo allegato I, gli importi relativi ai vari Stati membri. In seguito, detto regolamento veniva modificato col regolamento della Commissione 19 marzo 1975, n. 722 (GU n. L 71, del 20 marzo 1975, pag. 24), in forza del quale, a decorrere dal 24 marzo 1975, gli importi compensativi monetari venivano soppressi, fra l'altro per i vini delle voci 22.05 CI e II, «in tutti gli Stati membri tranne che in Germania». Il regolamento n. 539/75 veniva completamente abrogato, con effetto dal 4 agosto 1975, dal regolamento della Commissione 31 luglio 1975, n. 2021 (GU n. L 205, del 4 agosto 1975, pag. 1), nel cui allegato I venivano nuovamente fissati gli importi compensativi monetari per i singoli Stati membri. La parte 6 dell'allegato I contemplava, come già il regolamento n. 539/75 modificato dal regolamento n. 722/75, la riscossione d'importi compensativi monetari sulle importazioni di vino da pasto soltanto per la Germania, e secondo tassi corrispondenti a quelli fissati nel regolamento n. 539/75.
Era questa la disciplina che trovava applicazione allorché l'attrice nella causa principale, un'impresa con sede in Bingen am Rhein, prelevava dal proprio deposito doganale aperto e metteva in libera pratica, nel settembre 1975, del vino jugoslavo della voce doganale 22.05 C I b). L'interessata faceva anzitutto opposizione e, contro il provvedimento con cui questa veniva respinta, adiva il Finanzgericht della Renania-Palatinato.
Essa sostiene che la normativa eccezionale stabilita per la Germania dal regolamento n. 722/75 è invalida, perché, contrariamente a quanto disposto dall'art. 190 del Trattato CEE, detto regolamento non contiene alcuna motivazione relativa al mantenimento in vigore della compensazione monetaria per la Germania. Ciò costituirebbe inoltre violazione del divieto di discriminazioni sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato CEE. Non si potrebbe ravvisare alcun ragionevole motivo di mantenere in vigore la compensazione monetaria per le importazioni in Germania, dal momento che anche quella al confine tra l'Italia e la Francia è stata abolita, nonostante la minaccia esistente per il mercato francese. Ora, se in proposito non si è ritenuto di dover temere alcuna perturbazione degli scambi, nemmeno può parlarsi di perturbazione del mercato tedesco del vino rosso da pasto — dalla Jugoslavia viene importato principalmente vino rosso —, data l'insignificante entità di tale mercato. Inoltre, l'attrice nella causa principale si richiama al principio dell'uniformità dei prezzi nell'ambito della Comunità, principio col quale sarebbero inconciliabili la creazione di mercati separati e il fatto di favorire diversi livelli di prezzo (conseguenze derivanti dal regolamento n. 722/75). Essa fa poi riferimento al divieto di riscuotere tasse d'effetto equivalente a dazi doganali. Questo verrebbe in considerazione nella fattispecie in quanto la compensazione monetaria non servirebbe ad ovviare alle conseguenze delle variazioni dei tassi di cambio ed a mantenere in vita tradizionali correnti commerciali, ma tenderebbe invece a deviare le correnti di traffico e ad escludere l'eventuale effetto di ribasso del prezzo dei prodotti importati. Infine, secondo l'attrice nella causa principale, la disciplina in questione è altresì in contrasto con l'art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71, secondo cui gli importi compensativi monetari possono essere riscossi soltanto qualora si debbano prevedere perturbazioni negli scambi. Sotto questo profilo, sarebbe in particolare rilevante il fatto che la stessa Commissione ha ripetutamente proposto lo smantellamento della compensazione monetaria.
Secondo lo Hauptzollamt, convenuto nella causa principale, il regolamento in questione è sufficientemente motivato e il diverso trattamento dei vari Stati membri è obiettivamente giustificato. In particolare, ricorrevano i presupposti di cui all'art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71, e a questo riguardo non si dovrebbe dimenticare che la Commissione dispone di poteri discrezionali nel valutare la situazione economica. In ogni caso, si dovrebbe riconoscere che il deprezzamento della lira nel 1973 ha portato alla riduzione del prezzo dei vini italiani, avente come conseguenza, dato l'aumento delle esportazioni di tali vini, la deviazione delle tradizionali correnti di scambio. Sul mercato tedesco dei vini da pasto, tale effetto sarebbe stato inoltre più incisivo a causa delle tendenze al rialzo del marco tedesco. Si sarebbe così creata una situazione del genere di quelle prese in considerazione dal regolamento n. 974/71.
Il Finanzgericht ha sospeso il procedimento e, con ordinanza 4 ottobre 1977, ha sottoposto alla Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se il regolamento (CEE) della Commissione 19 marzo 1975, n. 722 (GU 20 marzo 1975, n. L 71, pag. 24) sia valido nella parte in cui, al n. 1 del suo allegato, esclude dalla soppressione degli importi compensativi monetari l'importazione in Germania di vini classificati sotto la voce tariffaria 22.05 C I.
In particolare:
Se per tali importazioni di vino esistessero ancora nel settembre 1975 i presupposti di cui all'art. 1, n. 3, del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU 12 maggio 1971, n. L 106 pag. 1) oppure il mantenimento in vigore degli importi compensativi monetari per la Germania si fondasse su considerazioni che contrastavano col divieto di discriminazione e col principio dei prezzi uniformi, entrambi enunciati nell'art. 40, n. 3, del Trattato CEE, e che hanno trasformato gli importi compensativi monetari in tasse d'effetto equivalente ad un dazio doganale.
2.
Se l'obbligo di motivazione contemplato dall'art. 190 del Trattato CEE sia soddisfatto, nel regolamento n. 722/75, mediante il semplice richiamo alla diversità delle condizioni di produzione e di distribuzione dei vini da pasto nella Comunità oppure la Commissione avrebbe dovuto motivare dettagliatamente il mantenimento in vigore degli importi compensativi monetari per la Germania».
Prima di prendere in esame tali questioni, devo ricordare che, all'epoca in cui venivano effettuate le importazioni (settembre 1975), il regolamento n. 722/75, che aveva modificato il regolamento n. 539/75, non era più in vigore. Come abbiamo visto, anch'esso, dopo il regolamento n. 539/75, è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 2021/75. Per procedere correttamente, le que stioni formulate dal giudice a quo vanno quindi riferite, per quanto possibile, a quest'ultimo testo, mentre il regolamento n. 722/75, che non costituiva neppure la base del regolamento n. 2021/75, non dev'essere preso in considerazione.
In questo contesto vorrei inoltre ricordare — benché ciò non sia decisivo ai fini della soluzione dei problemi sottopostici — che, col regolamento della Commissione 25 settembre 1975, n. 2448 (GU n. L 250, del 26 settembre 1975, pag. 29), l'applicazione degli importi compensativi monetari nel settore del vino è stata sospesa con effetto dal 29 settembre 1975 — fatte salve due eccezioni — anche in Germania, non dovendosi più temere perturbazioni degli scambi. D'altra parte, gli importi compensativi monetari sui vini da pasto venivano ripristinati, anche per l'Italia e la Francia, col regolamento della Commissione 15 dicembre 1976, n. 3071, a decorrere dal 16 dicembre 1976.
1. Nell'esaminare le questioni sollevate dal giudice a quo, ritengo opportuno cominciare con la censura relativa alla violazione dell'art. 190 del Trattato CEE, per la quale non mi sembrano presentarsi eccessive difficoltà.
In proposito, l'attrice nella causa principale sostiene che il regolamento n. 722/75, istituendo una disciplina eccezionale per la Repubblica federale di Germania, avrebbe dovuto darne una specifica motivazione. Se non si ravvisava alcun rischio di perturbazioni per altri Stati membri, avrebbero dovuto essere indicate dettagliatamente le ragioni per cui ciò non valeva per la Germania. Il regolamento preciserebbe invece, in realtà, solo i motivi che giustificano i suoi effetti favorevoli, ma non quelli che hanno determinato il mantenimento in vigore di oneri gravanti sull'importazione in Germania. Dal preambolo non si potrebbe desumere in alcun modo che l'abolizione degli importi compensativi in Germania avrebbe portato a perturbazioni.
Tuttavia, nel caso in esame — come ho già detto — il testo rilevante non è il regolamento n. 722/75, bensì il regolamento n. 2021/75.
Ora, a mio avviso esiste una differenza sostanziale, quanto all'obbligo di motivazione, a seconda che un regolamento riguardi — come il n. 722/75 — soltanto alcune merci, ovvero abbia ad oggetto — come il n. 2021/75 — una complessa disciplina e la fissazione di nuovi importi compensativi monetari per un'intera gamma di prodotti. Nel secondo caso non si può certo pretendere una dettagliata motivazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Quanto al regolamento n. 2021/75, dovrà quindi ritenersi sufficiente il fatto che, nel preambolo, figura fra l'altro la seguente considerazione: «nella situazione attuale tale norma [e cioè quella relativa all'applicazione degli importi in questione] consente di non fissare importi compensativi per la Francia e per l'Italia e di fissarne nel settore del vino soltanto per la Germania».
Vorrei tuttavia aggiungere che, a mio parere, neppure il regolamento n. 722/75 si presta a critiche per quanto riguarda l'obbligo di motivazione. In proposito si potrebbe ricordare quanto l'avvocato generale Warner riteneva degno di nota, nelle sue conclusioni relative alla causa 29/77 (S.A. Roquette Frères/Stato francese, Amministrazione delle dogane («importi compensativi monetari»), sentenza 20 ottobre 1977, Racc. 1977, pag. 1835), e cioè che la Commissione sarebbe tenuta a dichiarare i suoi motivi solo nel caso in cui, tenuto conto dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71, essa sia persuasa del fatto che, malgrado la situazione monetaria, gli importi compensativi vanno aboliti. Ricordo inoltre che, nella sentenza emessa in detta causa (Racc. 1977, pag. 1842), si trova la seguente affermazione: «… il fatto che la motivazione abbia preso la forma di un richiamo ai presupposti indicati all'art. 1, n. 1, del regolamento n. 974/71 non dev'essere considerato come equivalente alla mancanza di motivazione».
Ora, poiché nel preambolo del regolamento n. 722/75 si considera:
«che le condizioni di produzione e di commercializzazione di tali vini [vini da pasto] sono differenti nei singoli Stati membri; che, per tale motivo, appare possibile rinunciare fin d'ora all'applicazione degli importi compensativi nella maggior parte degli Stati membri, senza peraltro determinare perturbazioni degli scambi»,
tale motivazione dovrebbe essere sufficiente, mentre sarebbe eccessivo sostenere — come fa l'attrice nella causa principale — la necessità di esporre dettagliatamente le ragioni per cui l'abolizione degli importi compensativi monetari non sembrava possibile anche per la Germania.
Non mi sembra quindi giustificato ritenere che il regolamento n. 2021/75 sia invalido per inosservanza di essenziali condizioni di forma.
2. Passo ora alla questione del se, nel momento da prendere in considerazione, ricorressero ancora i presupposti stabiliti dal regolamento n. 974/71. In proposito, non si deve naturalmente pensare ai presupposti di natura tecnico-monetaria, sui quali non vi è contestazione, bensì all'art. 1, n. 2, 2o comma, del suddetto regolamento, nella versione modificata dal regolamento n. 2746/72, norma secondo la quale è concesso far ricorso al sistema degli importi compensativi «soltanto se l'applicazione delle misure monetarie [di cui al n. 1] dovesse provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli».
Mi permetto di ricordare anzitutto, in proposito, alcuni principi affermati nella vostra giurisprudenza.
Nella sentenza 24 ottobre 1973 (causa 5/73, Balkan-Import-Export/Hauptzollamt Berlin-Packhof, Racc. 1973, pag. 1091) è stato messo in rilievo che la compensazione monetaria serve a tenere in vita le tradizionali correnti di scambio, principio che, nella sentenza 22 gennaio 1976 (causa 55/75, fra le stesse parti, Racc. 1976, pag. 19) è stato ribadito affermando che si deve tener conto degli effetti dei provvedimenti monetari sugli scambi fra Stati membri. Nella sentenza 17 marzo 1976 (cause riunite 67-85/75, Lesieur Cotelle et Associés S.A. e altri/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1976, pag. 391) veniva sottolineato che l'istituzione del sistema degli importi compensativi è stata suggerita dalla necessità di evitare che provvedimenti monetari potessero dar luogo a distorsioni di traffico, e nella sentenza 14 maggio 1975 (causa 74/74, Comptoir national technique agricole — CNTA — S.A./Commissione delle Comunità europee, Racc. 1975, pag. 533) si accennava al fatto che gli importi compensativi mirano a tutelare il livello dei prezzi nello Stato membro interessato.
Ma soprattutto è importante che in varie sentenze (cause 74/74, 55/75 e da ultimo 29/77) veniva sottolineato che la Commissione dispone, nella valutazione del problema delle perturbazioni, di un ampio potere discrezionale, di guisa che il sindacato giurisdizionale deve limitarsi all'accertamento degli eventuali vizi di errore manifesto, sviamento di potere o palese sconfinamento dall'ambito del potere discrezionale. Nell'ultima delle sentenze sopra richiamate si considera, in proposito, che le possibilità di perturbazioni sono numerose e svariate; la Commissione deve quindi tener conto dell'andamento del mercato e può ritenere che esista il rischio di perturbazione già unicamente in base al notevole ribasso del tasso di cambio di una moneta. Queste considerazioni vanno tenute presenti nell'indagare se, nella fattispecie in esame, ricorressero i presupposti stabiliti dal regolamento n. 974/71.
L'attrice nella causa principale esprime dubbi sull'esistenza di tali presupposti per quanto riguarda il mercato vinicolo della Repubblica federale di Germania, e si riferisce soprattutto alla modesta entità della produzione tedesca di vini da pasto, e in particolare di vino rosso (prodotti corrispondenti a quelli da essa importati), facendo valere che detto mercato — specialmente se lo si raffronta con le importazioni — è del tutto insignificante. Essa sottolinea poi che, a causa della compensazione monetaria, la percentuale delle vendite di vino tedesco aveva potuto aumentare, mentre quella delle vendite di vino estero era diminuita. Inoltre, essa sostiene — e ciò riguarda la richiamata giurisprudenza — che in ogni caso la Commissione non dispone di un ampio potere discrezionale qualora si tratti di un solo prodotto e della disciplina degli importi compensativi per un solo Stato membro, nonchè dell'accertamento dei dati di fatto.
Dirò subito che questi argomenti non mi sembrano sufficienti a mettere in luce vizi nell'applicazione del sistema degli importi compensativi.
Già in linea di principio, l'attrice nella causa principale ha torto nel contestare che alla Commissione spetti un ampio potere discrezionale nei casi in cui l'applicazione del sistema sia limitata ad un particolare mercato. Nulla di simile può desumersi dalla giurisprudenza, ed il suo punto di vista è inoltre ingiustificato perchè anche la valutazione relativa ad un singolo mercato costituisce spesso un'impresa oltremodo complessa, in particolare quando si tratti di dover fare prognosi circa futuri sviluppi dello stesso. Per di più devo rammentare ancora una volta che, nel regolamento da prendere in considerazione nella fattispecie, venivano fissati importi compensativi non soltanto per il vino, ma per tutti i prodotti cui doveva applicarsi 'il relativo sistema.
Né è possibile ammettere, dopo quanto abbiamo appreso, in particolare dalle osservazioni presentate dalla Commissione nella fase orale del procedimento, un errore manifesto quanto al rischio di perturbazione.
Non sono certo sufficienti a provarlo gli accenni dell'attrice nella causa principale alla modesta entità del mercato tedesco dei vini da pasto. Anche un mercato ristretto può infatti essere perturbato e va allora protetto. Inoltre, in base alle cifre che ci sono state comunicate in merito alla produzione di vini da pasto nella Repubblica federale di Germania — alcuni raccolti superano 1 milione di ettolitri —, si deve ammettere che tale mercato non è affatto insignificante, come sostenuto dall'attrice nella causa principale, a prescindere poi dal fatto che si deve tener conto anche delle incidenze sul mercato dei vini di qualità, non esistendo in proposito rigide delimitazioni e non potendosi perciò parlare di mercati completamente separati.
Parimenti non è sufficiente indicare, come ha fatto l'attrice nella causa principale per illustrare l'effettivo andamento del mercato tedesco, che le vendite all'interno di vino di produzione nazionale potevano aumentare dal 67 % nel 1973 al 75 % nel 1975, mentre le vendite di vino di provenienza estera diminuivano, nello stesso periodo, dal 33 % al 25 %. Questi mutamenti non consentono, a mio avviso, di affermare che la compensazione monetaria — a quell'epoca dell'ordine del 12 % — avrebbe dovuto essere completamente abolita. Inoltre, non ci si deve naturalmente basare su constatazioni retrospettive, bensì sulle previsioni che ragionevolmente potevano farsi al momento della fissazione degli importi compensativi monetari, e cioè unicamente sulla questione del se, all'epoca considerata, dovessero effettivamente temersi perturbazioni del mercato.
Dalle considerazioni svolte dalla Commissione, specialmente nella fase orale del procedimento, risulta senz'altro che nell'autunno 1975 esistevano buone ragioni per mantenere in vigore gli importi compensativi monetari nella Repubblica federale di Germania. Ci è stato ricordato — e ciò è di fondamentale interesse — che l'organizzazione di mer cato nel settore del vino (regolamento n. 816/70, GU n. L 99, del 5 maggio 1970, pag. 1) è caratterizzata da un sistema d'intervento relativamente poco sviluppato. Questo riguarda soltanto il vino da pasto, e cioè vino che non risponde ai requisiti stabiliti per i vini di qualità, e consiste nell'adottare, qualora il prezzo di mercato scenda al di sotto di un certo livello, determinati provvedimenti in materia di distillazione — in ogni caso, non per grandi quantitativi — ovvero nel concedere sovvenzioni per il magazzinaggio privato, il che non fa naturalmente scomparire definitivamente il vino dal mercato, ma ritarda soltanto il momento dello smercio. Da notare inoltre che, per il vino da pasto, in gran parte usato — per così dire — a scopi «industriali», esiste una relativamente elevata possibilità di scambio sul piano internazionale e che, proprio per il mercato del vino da pasto, l'eventualità di perturbazioni a causa delle importazioni si presenta con molto maggiore frequenza che non per quello dei vini di qualità.
Su questo sfondo va rilevato — e vengo così ai concreti fattori del mercato — che, all'inizio del 1975, esistevano in Italia e in Francia larghe disponibilità di vino da pasto e che, in particolare, si avevano notevoli esportazioni dall'Italia in Francia (ciò dava luogo, in quest'ultimo paese, all'istituzione di un'imposta che costituisce oggetto di un altro procedimento in questa sede). D'altra parte, la Commissione ha parlato di difficoltà di collocamento allora esistenti anche sul mercato tedesco, e dovute, a suo avviso, in parte alla percentuale relativamente alta di vini da pasto sul raccolto precedente, ma anche alla forte pressione esercitata dalle importazioni dall'Italia e dalla Francia. Favorevoli condizioni di produzione, in particolare in Italia, avvevano infatti reso possibile la vendita a prezzi che, per quanto bassi, erano ancora remunerativi e, inoltre, la caduta del cambio della lira aveva costituito un incentivo per accrescere le esportazioni.
Considerate tali circostanze, non si può in realtà dire che la Commissione abbia commesso un errore manifesto nel valutare il problema delle perturbazioni ed a torto abbia fissato importi compensativi monetari per il mercato tedesco del vino. Ciò implica non potersi ritenere che la disciplina relativa alla compensazione monetaria mirasse ad un ulteriore scopo protezionistico, né quindi ch'essa fosse in contrasto col divieto di riscuotere tasse d'effetto equivalente a dazi doganali.
3.
Si deve poi accertare se la disciplina in questione abbia violato il divieto di discriminazioni sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato CEE.
Questa norma viene richiamata dall'attrice nella causa principale, la quale mette in rilievo il fatto che la compensazione monetaria è stata inserita nella politica agricola comune e sostiene che si può parlare di discriminazione sotto un duplice profilo: da una parte, in quanto gli importi compensativi sono stati aboliti per la Francia e per l'Italia, cioè per paesi la cui produzione di vino è molto più importante di quella della Repubblica federale di Germania; dall'altra, in quanto è chiaro che i consumatori tedeschi erano discriminati, ad esempio rispetto ai consumatori belgi, perché le importazioni nel Belgio avevano potuto essere effettuate senza subire il rincaro dovuto agli importi compensativi monetari.
Manifestamente, l'attrice nella causa principale non tiene conto, in primo luogo, del fatto che l'Italia e la Francia sono paesi a moneta deprezzata e nei quali l'applicazione degli importi compensativi si risolveva nell'attribuzione di un contributo all'importazione e nell'imposizione di un onere all'esportazione. Ora, se si pensa che in detti paesi la produzione era eccedentaria e perciò il mercato si trovava in difficoltà, pare logico che non si dovessero sovvenzionare le importazioni, né ostacolare le esportazioni. Inoltre, è chiaro che gli importi compensativi vigenti per l'Italia e per la Francia si erano talmente ravvicinati che la relativa disciplina si presentava ormai soltanto come un intralcio amministrativo. Se quindi, per le suddette ragioni, gli importi compensativi venivano aboliti, nel settore del vino, per i summenzionati paesi, non se ne può desumere che il loro mantenimento in vigore per un paese come la Repubblica federale di Germania, che si trovava, sul piano monetario, in tutt'altra situazione ed in cui la compensazione agiva nel senso di frenare le importazioni, avesse carattere discriminatorio.
Per quanto riguarda le importazioni in paesi come il Belgio, è a mio avviso sufficiente, per dimostrare l'inconsistenza della censura di discriminazione, il fatto che le condizioni del mercato, là dove non esiste alcuna produzione di vino, sono diverse. Dalla circostanza che non si ravvisasse alcun rischio di perturbazione del mercato per detti paesi non è quindi certamente giustificato trarre senz'altro la conclusione che lo stesso dovesse valere per un paese con una non trascurabile produzione di vino da pasto e nel quale si potevano constatare, all'epoca considerata, talune difficoltà di smercio.
Inoltre, si deve ancora osservare, in questo contesto, che la disciplina in questione non può essere criticata neppure dal punto di vista dell'unità del mercato comune e dell'uniformità dei prezzi in esso vigenti. La Commissione ha dichiarato, in proposito, che per il passato si è sempre proceduto separatamente, prendendo in considerazione i singoli Stati membri, mentre soltanto per due anni sono stati stabiliti importi compensativi per tutti gli Stati suddetti. In effetti, poiché ai fini della compensazione si deve tener conto della situazione del mercato e l'applicazione degli importi compensativi è ammessa soltanto qualora essa appaia necessaria per evitare il rischio di perturbazioni, è sempre possibile che, nell'ambito della Comunità, vigano in questo campo normative diverse. Ciò vale naturalmente, dovendosi tener conto di possibili ripercussioni e della necessità di evitare discriminazioni a carico dei prodotti della Comunità, anche per le normative vigenti nei confronti dei paesi terzi. Questo stato di cose può apparire deprecabile; tuttavia, ogni critica di fondo va certamente respinta finché la situazione monetaria faccia apparire indispensabile il sistema della compensazione.
4.
Infine, si possono esaminare brevemente alcuni altri argomenti svolti dall'attrice nella causa principale quanto alla liceità di tale sistema, che, a suo avviso, può essere considerato solo come una disciplina transitoria, dal momento che avrebbe lo scopo di neutralizzare unicamente repentine ripercussioni a breve termine di provvedimenti monetari. In relazione a ciò, l'attrice nella causa principale fa valere inoltre che in Italia e in Francia si è registrata una più elevata incidenza dell'inflazione sui costi — il che renderebbe superflua la compensazione monetaria — e ricorda che, già da anni, la Commissione ha proposto lo smantellamento del sistema degli importi compensativi.
Ritengo giusta l'osservazione fatta in proposito dalla Commissione, secondo cui in tal modo viene contestata in linea di principio, com'è già avvenuto anche in precedenti cause, la liceità dell'applicazione di tale sistema per un periodo di tempo abbastanza lungo. Le suddette obiezioni sono state a suo tempo ritenute infondate: mi limiterò a ricordare le sentenze emesse il 24 ottobre 1973 nelle cause 5/73 (Balkan-Import-Export GmbH/Hauptzollamt Berlin-Packhof, Racc. 1973, pag. 1091), 9/73 (Cari Schluter/Hauptzollamt Lörrach, Racc. 1973, pag. 1135) e 10/73 (Rewe Zentral AG/Hauptzollamt Kehl, Racc. 1973, pag. 1175). Poiché, d'altronde, non sono stati messi in luce elementi nuovi e, in particolare, sufficientemente concreti, non vi è alcun motivo di riprendere in esame questo fondamentale problema nel presente procedimento.
5.
Per concludere, si deve necessariamente constatare che nessuno degli argomenti dedotti dall'attrice nella causa principale può far sorgere seri dubbi quanto alla legittimità degli importi compensativi monetari riscossi, nel settembre 1975, sui vini importati nella Repubblica federale di Germania. Le questioni sottopostevi dal Finanzgericht della Renania-Palatinato dovrebbero quindi essere risolte nel senso che, nel corso del procedimento, non è emerso alcunché atto a far dubitare della validità del regolamento n. 2021/75, testo decisivo per la definizione della causa principale.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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