CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DELL' 11 MAGGIO 1978 ( 1 )
Signor presidente
signori giudici,
Con direttiva 18 novembre 1974, n. 577, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione (GU 26 novembre 1974, n. L 316, pag. 10), il Consiglio ha disposto che gli Stati membri provvedano «affinché per la macellazione degli animali delle specie bovina, ovina, suina e caprina e i solipedi vengano adottate misure atte ad assicurare che lo stordimento abbia luogo immediatamente prima della macellazione, secondo procedimenti appropriati». La direttiva fissa alcuni dettagli concernenti i metodi di stordimento approvati, nonché il controllo degli apparecchi adoperati per tale scopo.
L'art. 5 recita:
«Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva al più tardi il 1o luglio 1975 e ne informano immediatamente la Commissione.»
Affermando che la Repubblica italiana non aveva adempiuto tempestivamente agli obblighi che le incombevano in forza della predetta disposizione, la Commissione, dopo un prolungato scambio di note, apriva,, il 15 dicembre 1976, il procedimento per infrazione di cui all'art. 169 del Trattato CEE e proponeva, dopo che la Repubblica italiana non aveva ottemperato tempestivamente neppure al parere indirizzatole dalla Commissione il 5 maggio 1977, un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia. Nel ricorso, presentato il 6 dicembre 1977, essa chiede alla Corte
a)
di accertare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 5 del Trattato CEE nonché dalla direttiva del Consiglio 18 novembre 1974,
b)
di condannare la Repubblica italiana alle spese del giudizio.
La convenuta eccepisce che la realizzazione degli scopi della direttiva è già garantita dall'applicazione dell'art. 9 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298. Ciononostante il Governo italiano, nell'intento di assicurare l'esatta applicazione della direttiva, ma anche e soprattutto per ragioni di certezza del diritto, ha presentato al Senato, in data 20 luglio 1977, un disegno di legge recante il n. 840 e concernente lo stordimento degli animali prima della macellazione.
Come si è visto, la convenuta non nega di aver mancato agli obblighi impostile dall'art. 5 del Trattato CEE — in base al quale essa deve costantemente tenere informata la Commissione dei provvedimenti adottati — nonché dalla direttiva del Consiglio 18 novembre 1974. La legge che avrebbe dovuto dare attuazione ai predetti obblighi non è ancora stata emanata, sebbene il termine fissato dall'art. 5 della direttiva sia già scaduto da lungo tempo. Sussistono quindi i presupposti per ritenere la Repubblica italiana responsabile di violazione del Trattato.
Né può condurre ad un diverso risultato l'eccezione della convenuta secondo cui, alla luce della normativa italiana già in vigore, è da escludersi che la violazione del Trattato possa pregiudicare il funzionamento del mercato comune o consentire trattamenti crudeli degli animali. Anche se si prescinde completamente dal fatto che l'attuale legislazione italiana, risalente al 1928, non è per nulla conforme agli obblighi posti dalla direttiva del Consiglio, quest'ultima mira precisamente ad uniformare la legislazione degli Stati membri sulla protezione degli animali, per quanto riguarda la soppressione di pratiche crudeli di macellazione, mediante l'adozione generale di metodi di stordimento ritenuti appropriati. Tale scopo della direttiva esige una corrispondente azione degli Stati membri. Non può quindi avere importanza, come ha puntualizzato la Corte di giustizia nella sentenza 95/77 (Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi, punto 13 della motivazione), il fatto che la mancata attuazione di una direttiva non abbia, per esempio, alcuna influenza negativa sul funzionamento del mercato comune.
Propongo quindi la condanna della Repubblica italiana, conformemente a quanto è stato chiesto dalla Commissione.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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