CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 4 LUGLIO 1978
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Il monopolio degli alcolici distillati vigente nella Repubblica federale germanica (che si basa sulla legge 8 aprile 1922, modificata da ultimo con legge 2 marzo 1974) ha già dato occasione ad alcuni procedimenti pregiudiziali innanzi alla nostra Corte, aventi ad oggetto soprattutto l'interpretazione dell'articolo 37 del Trattato CEE. Mi riferisco alle cause 13/70, Cinzano, decisa con sentenza del 16 dicembre 1970 (Raccolta 1970, p. 1089), 45/75, Rewe, conclusasi con sentenza del 17 febbraio 1976 (Raccolta 1976, p. 181) e 91/75, Miritz, decisa con sentenza in pari data (Raccolta 1976, p. 217).
Anche il presente procedimento ha origine da un caso, che nel diritto interno germanico ricade nell'ambito della legge relativa agli alcolici; ma si tratta di un caso che si caratterizza per qualche aspetto nuovo, rispetto a quelli sopra menzionati.
La parte privata interessata è l'impresa Hansen & Balle, di Flensburg, che per la sua attività di fabbricazione di alcoli destinati al consumo umano ha importato in Germania nel 1974 notevoli quantitativi di prodotti alcolici provenienti da dipartimenti francesi d'oltremare e da Stati terzi. Con riferimento a tali importazioni, l'Hauptzollamt di Flensburg chiese alla ditta Hansen & Balle di pagare l'imposta prevista dall'articolo 151, paragrafo 1, della citata legge 8 aprile 1922, a titolo di diritto compensativo di monopolio, e respinse successivamente un ricorso della ditta medesima, mirante ad ottenere l'applicazione del tasso di imposta più ridotto applicabile a certi alcoli di produzione nazionale, secondo l'articolo 79, paragrafo 2, di quella legge. Da ciò è scaturita la controversia che si trova sottoposta al giudizio del Finanzgericht di Amburgo.
Per la migliore comprensione dei termini di questa controversia, mi sembra opportuno chiarire più in dettaglio il meccanismo fiscale istituito dalla citata legge tedesca sul monopolio dell'alcol. Essa dispone che le acquaviti prodotte nello Stato siano soggette a due imposte di consumo: l'una grava sulle acquaviti che rientrano nel regime commerciale di monopolio (ed è chiamata «Branntweinsteuer»); l'altra riguarda le acquaviti per le quali i produttori sono esenti dall'obbligo di consegna al monopolio («Branntweinaufschlag»).
All'epoca da prendere in considerazione nel caso di specie, la «Branntweinsteuer» ammontava a 1500.DM per ettolitro di alcol. I prezzi base delle acquaviti — quelli cioè che l'amministrazione del monopolio paga ai produttori nazionali — erano stati fissati a 214 DM per ettolitro di alcol; i prezzi di vendita a 1790 DM per ettolitro (cifra comprendente, oltre al prezzo base, l'onere dell'imposta e le spese sostenute dal monopolio per l'acquisto e la rivendita del prodotto). Il «Branntweinaufschlag», calcolato in base alla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo base dell'alcol di monopolio, decurtata dall'importo medio delle spese che la mancata consegna fa risparmiare all'amministrazione del monopolio (cioè 23 DM l'ettolitro), ammontava allo stesso periodo a 1553 DM per ettolitro di alcol.
In determinate ipotesi, tuttavia, si applica un tasso ridotto del «Branntweinaufschlag», ai sensi del citato articolo 79, paragrafo 2. Ne beneficiano in particolare tre gruppi di distillerie: quelle ammesse al pagamento periodico degli oneri fiscali, quelle sottoposte a un costante controllo da parte degli organi della finanza sui prodotti che devono essere conservati sotto sigillo, e aventi una produzione massima annua di 4 ettolitri di alcol, e infine le distillerie cooperative di frutta per l'acquavite prodotta nei limiti della licenza. L'entità delle riduzioni fiscali può variare a seconda della materia prima impiegata per la produzione d'acquavite (frutta a nocciolo, bacche o radici di genziana, ecc.); ma va notato che, nel periodo che qui interessa, il livello più basso di «Branntweinaufschlag» era di 1210,60 DM per ettolitro di alcol
Quanto poi agli alcolici importati in Germania, essi sono sottoposti, a norma del citato articolo 151, a un diritto compensativo di monopolio («Monopolausgleich») che ha anch'esso natura di imposta di consumo. Secondo l'articolo 152, 1o comma, della stessa legge, nella versione vigente all'epoca dei fatti qui considerati, il diritto compensativo di monopolio corrispondeva alla differenza fra il prezzo di vendita dell'acquavite e il prezzo base della stessa: esso ammontava dunque a 1576 DM.
Come ho già accennato, la ditta Hansen & Balle sostiene che l'ordinamento comunitario (e in specie l'articolo 95 del Trattato CEE) non consentirebbe agli Stati membri di esigere sulle merci importate un diritto compensativo di monopolio superiore al livello più basso dell'imposta sugli alcoli gravante sulla produzione interna. Le autorità doganali germaniche le hanno invece richiesto il pagamento di una imposta di 1500 DM all'ettolitro, corrispondente al livello normale che, secondo i dati forniti dal Governo tedesco, si applica a circa il 95 % degli alcoli alimentari prodotti nello Stato.
Con ordinanza del 24 ottobre 1977, il Finanzgericht di Amburgo, in base all'articolo 177 del Trattato CEE, ha posto alla Corte cinque questioni pregiudiziali. Per evitare di ripeterne il testo, che risulta dal rapporto di udienza, mi limiterò a mettere in evidenza che:
a)
la prima domanda solleva il problema dell'applicabilità dell'articolo 95 del Trattato CEE ad un caso come quello di specie, in cui si discute del trattamento fiscale di merci importate nella Comunità da dipartimenti francesi d'oltremare, tenuto conto del fatto che l'articolo 227, paragrafo 2, dello stesso Trattato prevede che si applichino a quei dipartimenti le disposizioni sulla libera circolazione delle merci, ma nulla dice delle disposizioni fiscali, di cui alla Parte III, Titolo I, capo 2 del Trattato;
b)
con la seconda domanda, il giudice nazionale chiede se, in materia di imposte di consumo su prodotti importati da Stati membri o dai dipartimenti francesi d'oltremare, possa dedursi dall'articolo 37 del Trattato CEE (ovvero dall'articolo 95 nell'ipotesi di risposta affermativa al primo quesito) la regola dell'applicazione dell'aliquota fiscale più bassa gravante sui prodotti nazionali, anche se questa aliquota è concessa solo «per particolari motivi di carattere sociale»;
c)
la terza domanda prospetta l'ipotesi che la riduzione degli oneri fiscali su taluni prodotti nazionali sia da qualificarsi «aiuto statale» ai sensi degli articoli 92-94 del Trattato CEE; e in alternativa chiede quale sia il criterio distintivo fra aiuti statali e trattamento fiscale più vantaggioso di prodotti nazionali;
d)
nel quarto quesito si fa riferimento al caso della riscossione di imposte di consumo più elevate sulle merci importate da paesi terzi rispetto alle imposte che colpiscono merci provenienti da Stati membri o da dipartimenti francesi d'oltremare; in un caso del genere ci si domanda se l'onere fiscale possa qualificarsi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, ai sensi dell'articolo 9 del Trattato CEE;
e)
infine, qualora sia data risposta affermativa al precedente quesito, il giudice nazionale chiede ancora se l'imposizione di un onere fiscale più pesante sulle merci provenienti da paesi terzi, in confronto all'onere gravante su prodotti importati da Stati membri o da dipartimenti francesi d'oltremare, debba ritenersi vietata dagli articoli 9 e 189 del Trattato CEE e dal regolamento 950/68.
2.
A mio avviso, un diverso ordine di trattazione può giovare a un esame approfondito dei problemi ai quali si riferiscono la prima e la seconda domanda. Partiamo dalla premessa che l'articolo 37, in quanto compreso nel titolo del Trattato CEE riguardante la libera circolazione delle merci, è sicuramente applicabile ai dipartimenti francesi d'oltremare, ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 2, del Trattato. Ciò posto, credo che convenga stabilire in primo luogo se rientri nell'ambito proprio dell'articolo 37, paragrafo 1, dopo la fine del periodo transitorio, una ipotesi di discriminazione fiscale connessa all'esistenza di un monopolio commerciale. In secondo luogo, passeremo a verificare se un'ipotesi del genere possa ritenersi sottoposta all'articolo 95, anche là dove l'asserita discriminazione fiscale riguarda merci importate da dipartimenti francesi d'oltremare anzichè da Stati membri. In terzo luogo, bisognerà chiarire se, ai sensi dell'articolo 37 e dell'articolo 95, i prodotti importati da Stati membri o da dipartimenti francesi d'oltremare debbano ricevere il trattamento fiscale più favorevole applicato ai prodotti nazionali, anche se questo è limitato ad un ristretto numero di casi, per motivi particolari.
È noto che l'articolo 37, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri a «procedere a un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentino carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative agli approvvigionamenti e agli sbocchi».
La Commissione ravvisa in questo articolo una norma avente efficacia limitata nel tempo; terminato il periodo transitorio, essa avrebbe esaurito la sua funzione specifica. Sarebbe tutt'al più possibile invocarla, dinanzi ai tribunali nazionali, per chiedere la soppressione di diritti esclusivi d'importazione, esportazione e commercializzazione che ancora fossero rimasti in vita; ma sotto ogni altro profilo bisognerebbe ormai far riferimento alle norme generali del Trattato, concernenti l'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente (articoli 12, 30, 34) nonchè il divieto di discriminazioni fiscali tra prodotti importati e prodotti nazionali (articolo 95).
A me sembra che la giurisprudenza della nostra Corte, citata all'inizio delle presenti conclusioni, abbia interpretato in maniera più ampia la portata e gli effetti attuali dell'articolo 37. Nella sentenza relativa alla causa 13/70, Cinzano, fu sottolineato che «l'articolo 37 riguarda non solo le importazioni o esportazioni che costituiscono l'oggetto diretto del monopolio, ma anche qualsiasi azione connessa all'esistenza di questo e avente un'incidenza sugli scambi fra Stati membri di determinati prodotti, di monopolio o meno». In base a tale affermazione, la Corte esaminò la compatibilità con l'articolo 37, paragrafi 1 e 2, di una misura fiscale a carico di un prodotto, uno degli ingredienti del quale era soggetto a monopolio. La sentenza pronunciata nella causa 45/75, Rewe, ha ribadito che l'articolo 37 riguarda qualsiasi provvedimento connesso all'esistenza di un monopolio e che incida sugli scambi intracomunitari di determinati prodotti, menzionando espressamente «qualsiasi tributo che abbia per effetto di discriminare le merci importate rispetto ai prodotti nazionali soggetti al regime monopolistico» (considerando 26). Identica presa di posizione si riscontra nella sentenza relativa alla causa 91/75, Miritz. Entrambe le sentenze hanno messo l'accento sul divieto di qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri riguardo alle condizioni di approvvigionamento e di smercio, risultante dall'articolo 37, paragrafo 1; e la sentenza Rewe ha precisato che «alla scadenza del periodo transitorio, l'obbligo sancito dall'articolo 37 non è più condizionato da alcuna riserva, né si può considerare subordinato, quanto al suo adempimento o alla sua efficacia, all'emanazione — a livello comunitario o da parte delle autorità nazionali — di provvedimenti di sorta; la suddetta norma è quindi, di per sé, atta ad attribuire ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare» (considerando 24). A tal riguardo, la sentenza Rewe si è conformata al precedente, rappresentato dalla sentenza 3 febbraio 1976 nella causa 59/75, Manghera (Raccolta 1976, p. 91).
Dalla giurisprudenza della nostra Corte mi sembra dunque lecito dedurre due considerazioni importanti ai fini della presente causa: che il divieto di discriminazioni quanto alle condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi, contenuto nell'articolo 37, paragrafo 1, colpisce anche le misure fiscali discriminatorie, per effetto delle quali i prodotti nazionali rientranti nel monopolio sono avvantaggiati rispetto ai prodotti importati da altri Stati membri; e che quel divieto ha piena efficacia, tanto da far sorgere diritti soggettivi in capo ai singoli soggetti dell'ordinamento comunitario, dopo la fine del periodo transitorio. Alla luce di quella giurisprudenza, insomma, si può ritenere che fra gli obbiettivi perseguiti dall'articolo 37, paragrafo 1, il principale non sia quello d'imporre agli Stati membri misure di riordinamento progressivo dei monopoli commerciali, bensì quello di abolire ogni discriminazione connessa all'esistenza dei monopoli (e in verità il primo obbiettivo è in funzione del secondo). Quanto poi all'obbiezione che altre norme del Trattato — soprattutto i citati articoli 12, 30, 34, 95 — possono ritenersi sufficienti a realizzare il risultato della non discriminazione nelle condizioni di approvvigionamento e di smercio, si può rispondere che tali norme hanno una portata generale, mentre l'articolo 37 è la sedes materiae in tema di monopoli commerciali; e che la convergenza di questo articolo con altri non esclude la loro coesistenza, tanto più che i margini della formula impiegata nell'articolo 37 potrebbero rivelarsi utilmente più ampi. D'altronde, la citata sentenza Rewe ha già rilevato: «Il fatto che un provvedimento interno risponda ai requisiti di cui all'articolo 95 non vuol dire che esso sia compatibile con altre disposizioni del Trattato; nella fattispecie, con l'articolo 37 …»; e più oltre ha affermato (considerando 27): «si contravviene non solo all'articolo 95, ma del pari all'articolo 37 del Trattato quando si applica al prodotto importato un onere diverso da quello gravante sull'analogo prodotto nazionale, assoggettato direttamente o indirettamente al regime di monopolio». Mi sembra che questa frase dia autorevole conferma della possibilità di un'applicazione congiunta degli articoli 37 e 95.
In definitiva, un'ipotesi come quella prospettata dal giudice di rinvio, nella quale si è in presenza di un tributo legato ad un regime di monopolio («Monopolausgleich») e si discute se esso abbia o meno carattere discriminatorio in contrasto con il diritto comunitario, mi pare che si presti ad essere valutata alla luce dell'articolo 37, paragrafo 1, anche dopo la fine del periodo transitorio. Non mi sentirei tuttavia di condividere l'opinione espressa dall'avvocato generale Reischl nelle sue conclusioni nella causa 45/75, Rewe (Raccolta 1976, p. 201 ss.), là dove egli affermò che era inutile attardarsi ad interpretare l'articolo 95 in quanto «l'unica norma da applicare per stabilire la legittimità di oneri di monopolio o di una imposta di conguaglio è l'articolo 37, giacchè esso costituisce la lex specialis rispetto all'articolo 95». È preferibile, a mio avviso, tener conto anche della regola generale in materia di discriminazione fiscale rappresentata dall'articolo 95, così come la Corte ha fatto nella citata sentenza Rewe.
3.
La difficoltà che sembra opporsi all'applicazione dell'articolo 95 nel caso di specie, trattandosi di merce importata da un dipartimento francese d'oltremare, è che il citato articolo 227, paragrafo 2, 1o comma, nell'elencare le disposizioni del Trattato applicabili a quei territori, non include le disposizioni fiscali (capo 2 del Titolo I della Parte III del Trattato) mentre include l'intero titolo sulla libera circolazione delle merci, ed anche il capo che immediatamente precede quello sulle disposizioni fiscali (regole di concorrenza).
Il secondo comma dello stesso articolo 227, paragrafo 2, prevede poi che «le condizioni di applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato saranno definite al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore di esso, mediante decisioni del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione». Ma il Consiglio non ha finora adottato nessuna decisione circa l'applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare delle disposizioni fiscali del Trattato.
Si potrebbe, a proposito di questo secondo comma della norma citata, prospettare l'interpretazione seguente: che il Consiglio avesse due anni di tempo per decidere circa le condizioni di applicazione delle disposizioni del Trattato non incluse nel precedente elenco, e che scaduto quel termine tutto il Trattato sia divenuto applicabile. Tuttavia, per accogliere una tale interpretazione, non basterebbe dare un significato ristretto ai termini «condizioni di applicazione»; bisognerebbe poter dedurre dall'articolo 227, paragrafo 2, l'idea dell'applicabilità — in linea di principio — di tutto il Trattato ai dipartimenti francesi d'oltremare, salvo un ritardo massimo di due anni, per determinare le condizioni di applicazione delle disposizioni non elencate nel 1o comma del paragrafo. Un elemento a favore di questa tesi potrebbe consistere nel fatto che l'articolo 227, paragrafo 1, dispone l'applicazione del Trattato «alla Repubblica francese», e che quest'ultima certamente comprende sia i dipartimenti metropolitani sia quelli d'oltremare (gli articoli 6, 74 e 76 della Costituzione francese si riferiscono, per esempio, ai «territori d'oltremare della Repubblica»). Bisogna notare, tuttavia, che la prassi del Consiglio (e della Commissione) è stata quella di continuare ad esercitare i poteri conferiti dall'articolo 227, paragrafo 2, 2o comma, anche dopo la scadenza del periodo transitorio e fino allo scorso anno: ricordo in particolare la decisione del Consiglio 14 giugno 1971, relativa all'applicazione dell'articolo 51 ai dipartimenti francesi d'oltremare, la decisione del Consiglio 8 novembre 1971, relativa all'applicazione a quei territori degli articoli 123-127, il regolamento del Consiglio 1795/76 del 20 luglio 1976, che ha reso applicabile ai dipartimenti in questione l'articolo 40, paragrafo 4, limitatamente alla sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. La medesima prassi mostra pure che quei poteri sono stati esercitati sia nel senso di stabilire man mano l'applicazione di determinate norme (o di determinati atti di normazione secondaria) sia nel senso di regolarne le condizioni di applicazione. E questa, in ultima analisi, mi sembra l'interpretazione più corretta delle competenze attribuite al Consiglio dall'articolo 226, paragrafo 2, capoverso: una interpretazione che lascia all'esecutivo comunitario la facoltà di scegliere quali disposizioni del Trattato debbano essere applicate ai dipartimenti francesi d'oltremare. Quanto al termine di due anni fissato dalla citata norma, ritengo sia difficile considerarlo come una scadenza oltre la quale il Consiglio avrebbe perduto il potere attribuitogli, visto che una tesi così rigorosa non è stata certo applicata alla regola generale dell'articolo 8, paragrafo 7, secondo cui la fine del periodo transitorio doveva rappresentare «il termine ultimo per l'entrata in vigore del complesso di norme previste e per l'attuazione dell'insieme delle realizzazioni richieste dalla istituzione del mercato comune».
A questo punto, sembrerebbe giustificata l'opinione espressa nella presente causa dalla Commissione, che considera l'articolo 95 inapplicabile ai dipartimenti francesi d'oltremare. Ma conviene prendere attentamente in esame anche il punto di vista contrario che il Governo germanico ha sostenuto basandosi sulla connessione fra articolo 37 e articolo 95: a suo avviso, infatti, l'articolo 37 — sicuramente applicabile ai dipartimenti anzidetti — «riprende a questo riguardo il divieto generale di discriminare mediante misure fiscali, relativamente al trattamento usato all'importazione di prodotti che sono sottoposti ad un monopolio nazionale».
Osservo, in proposito, che l'idea di far rientrare una disposizione fiscale nel novero delle disposizioni applicabili ai dipartimenti francesi d'oltremare facendo leva sull'articolo 37 urta, a prima vista, contro la linea seguita dalla giurisprudenza della nostra Corte, secondo cui le situazioni sottoposte all'articolo 95 non possono in linea di principio ricadere al tempo stesso sotto la disciplina inerente alla libera circolazione delle merci (mi permetto di rinviare in proposito alle conclusioni da me pronunciate il 6 giugno 1978 nella causa 142/77, Larsen). Ma la distinzione, esatta e necessaria, fra l'ambito proprio dell'articolo 95 (divieto di tributi interni discriminatori) e quello degli articoli 9, 12, 13 e 16 (sotto ii profilo del divieto di tasse di effetto equivalente a dazi doganali) non esclude la complementarità tra la funzione dell'articolo 95 e quella delle norme comprese nel Titolo I del Trattato. La Corte ebbe occasione di mettere ciò in evidenza nella decisione del 1o luglio 1969, relativa alla causa 24/68, Commissione/Repubblica italiana (Raccolta 1969, p. 193), affermando che l'articolo 95 «mira … a colmare le brecce che, per la via fiscale, si potrebbero aprire nei divieti di cui sopra», ossia nei divieti di cui all'articolo 9 (considerando 5). D'altro canto, l'articolo 37, pur essendo collocato nel capo relativo all'abolizione delle restrizioni quantitative, è formulato in modo da esplicare effetti anche al di là di tale ambito. Lo dimostra sia il riferimento, contenuto nel paragrafo 2, agli articoli relativi all'abolizione dei dazi doganali, sia l'espressione usata nel paragrafo 1 (esclusione di «qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi») della quale giustamente la Corte ha dato una interpretazione larga, come ho ricordato più sopra.
In ultima analisi dunque l'articolo 37, unica norma del Trattato di Roma concernente i monopoli commerciali, va inteso come una disposizione speciale, logicamente connessa sia alle regole sulla libera circolazione delle merci sia alla norma che vieta ogni tributo interno discriminatorio. E perciò, indipendentemente dal problema dell'attuale valore dell'articolo 37, può ritenersi che gli autori del Trattato, avendo stabilito che questa norma si applicasse fin dall'inizio ai dipartimenti francesi d'oltremare, abbiano implicitamente reso applicabile anche l'articolo 95, in quanto regola complementare dell'articolo 37, in funzione dell'obbiettivo di eliminare ogni effetto discriminatorio dei monopoli commerciali sul piano fiscale.
Conviene ancora segnalare una strana e aberrante conseguenza, che deriverebbe dall'accettare le tesi della Commissione in merito all'efficacia solo transitoria dell'articolo 37, e alla non applicabilità dell'articolo 95 ai dipartimenti francesi d'oltremare. Non vi è dubbio che, essendo l'articolo 37 una delle disposizioni dichiarate applicabili a questi territori, un meccanismo fiscale connesso a un regime nazionale di monopolio, e avente carattere discriminatorio in danno di merci importate dai dipartimenti anzidetti, doveva considerarsi incompatibile con quell'articolo, e perciò illecito, se adottato durante il periodo transitorio. Invece, un identico meccanismo introdotto dopo la fine del periodo transitorio sfuggirebbe sia al divieto dell'articolo 37 — non più operante, secondo la Commissione — sia a quello dell'articolo 95, che, sempre secondo la Commissione, non si estende ai territori di cui trattasi. In tal modo, contrariamente alla logica del sistema comunitario, la scadenza del periodo transitorio avrebbe avuto sul punto che qui ci interessa un effetto regressivo, indebolendo la portata del principio di non discriminazione e influenzando negativamente la libertà di circolazione delle merci.
La Commissione ha infine osservato che applicare la regola dell'articolo 95 ai dipartimenti francesi d'oltremare contrasterebbe con la realtà, dal momento che quei dipartimenti sono soggetti a un regime fiscale parzialmente diverso da quello vigente nel territorio metropolitano. Si può replicare anzitutto che, secondo la tesi qui sostenuta, quella regola dovrebbe trovare applicazione limitatamente ai meccanismi fiscali connessi a regimi di monopolio. Ad ogni modo, conviene anche sottolineare che, nel corso del presente procedimento, lo stesso Governo francese ha affermato l'applicabilità dell'articolo 95 ai dipartimenti d'oltremare, mostrandosi così implicitamente disposto ad agire secondo questa linea, anche in assenza di una decisione del Consiglio, per quanto concerne fra l'altro l'applicazione della propria legislazione fiscale in quei territori.
Questo insieme di considerazioni mi induce a ritenere che l'ipotesi di discriminazione fiscale della quale si discute nel presente caso — un'ipotesi legata all'esistenza di un monopolio commerciale e riguardante merci importate da dipartimenti francesi d'oltremare — deve essere valutata alla stregua dell'articolo 95 oltre che dell'articolo 37 del Trattato di Roma. Ciò permette di utilizzare, nella determinazione del significato da attribuire alla regola del trattamento fiscale non discriminatorio, la giurisprudenza della nostra Corte formatasi riguardo all'articolo 95, anche se il presente caso rimane contraddistinto dal legame fra meccanismo tributario e regime di monopolio.
4.
Bisogna ora esaminare — alla luce del principio di non discriminazione sul piano fiscale che si deduce dagli articoli 95 e 37 del Trattato di Roma — se le merci importate nella Comunità da dipartimenti francesi d'oltremare possano essere colpite da imposte di consumo, connesse a un regime di monopolio, più onerose dell'aliquota minima della medesima imposta gravante su prodotti nazionali corrispondenti o su loro surrogati, laddove l'aliquota minima trovi applicazione soltanto ad una' piccola percentuale della produzione interna, e sia concessa per particolari motivi di carattere sociale.
Secondo quanto risulta dalla sentenza della nostra Corte del 22 giugno 1976 nella causa 127/75, Bobie (Raccolta 1976, p. 1080), l'articolo 95 non limita la libertà di ciascuno Stato membro di istituire il sistema di tassazione che ritenga più opportuno per ciascun prodotto, a condizione che esso non abbia per effetto di far gravare sui prodotti importati dei tributi superiori a quelli gravanti sui prodotti nazionali similari. Se tale condizione è rispettata, può ben sussistere un meccanismo fiscale basato su un'imposizione differenziata, in funzione di elementi obbiettivi che caratterizzino la situazione delle imprese soggette all'imposta. E non vi è discriminazione nel caso in cui i prodotti importati abbiano, allo stesso titolo dei corrispondenti prodotti interni, la possibilità effettiva di usufruire di determinati vantaggi fiscali. Aggiungo che il confronto fra prodotti importati e prodotti nazionali non implica necessariamente la loro identità; qualora nello Stato d'importazione non siano fabbricati prodotti identici a quelli importati, sono validi termini di confronto anche prodotti simili, che siano idonei a sostituire quelli importati e quindi si trovino con essi in diretta concorrenza. Ciò si deduce dalla disposizione dell'articolo 95, secondo comma, che vieta agli Stati membri di applicare ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
Il rappresentante del Governo germanico ha affermato che anche i produttori di altri Stati membri — inclusi i territori d'oltremare ai quali si applicano le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci — hanno titolo a beneficiare del sistema di tassazione differenziata degli alcolici, di cui trattasi. Ma la ditta Hansen & Balle ha obbiettato che i requisiti previsti dalla legislazione germanica sugli alcoli per usufruire del beneficio di imposte di consumo meno elevate non possono, in linea di diritto o di fatto, essere soddisfatti da imprese situate al di fuori della Repubblica federale. E in realtà sembra molto difficile, se non addirittura impossibile, che distillerie operanti fuori della zona geografica del monopolio considerato possano conformarsi a condizioni consistenti nel sottoporsi al controllo costante degli organi della finanza sui prodotti da conservare sotto sigillo (controllo previsto per le cosiddette «Verschlußbrennereien»), ovvero nell'essere ammesse al pagamento forfettario degli oneri fiscali (come accade per le «Abfindungsbrennereien»), o infine nell'ottenere la licenza, richiesta nel caso delle distillerie cooperative di frutta, di produrre determinati quantitativi di alcoli, e provare successivamente di non avere oltrepassato il quantitativo ammesso.
Spetta naturalmente al giudice di merito accertare se effettivamente la disciplina in questione impedisca, o renda comunque eccessivamente difficile, ai piccoli produttori stranieri di beneficiare del regime fiscale più favorevole. Se così fosse, il regime d'imposizione considerato avrebbe un carattere sostanzialmente discriminatorio, in contrasto con i principi dell'articolo 37, paragrafo 1, e dell'articolo 95, paragrafo 1, del Trattato di Roma.
Non osterebbe al riconoscimento di tale discriminazione la circostanza che solo una piccola parte della produzione tedesca di alcol beneficia del tasso più favorevole. Conviene citare, in proposito, ancora una volta la sentenza Rewe del 17 febbraio 1976, nella cui motivazione la Corte affermò tra l'altro che l'articolo 95, paragrafo 1, è violato se un tributo riguardante un prodotto nazionale e un tributo relativo a un prodotto importato sono calcolati secondo criteri differenti «con la conseguenza che il prodotto importato viene assoggettato, almeno in determinati casi, ad un onere più gravoso» (punto 15). D'altro lato, neanche potrebbe aver rilievo l'asserito carattere sociale delle finalità perseguite mediante il regime di tassazione selettivo. Ciò è stato ammesso dallo stesso rappresentante del governo della Repubblica federale germanica nelle osservazioni presentate nel corso di questo procedimento.
5.
Passiamo ora all'esame della terza domanda, con cui la giurisdizione germanica chiede se un sistema di oneri fiscali agevolati per prodotti nazionali possa rientrare nella categoria degli aiuti statali, di cui agli articoli 92-94 del Trattato CEE, ovvero secondo quali criteri detti aiuti possano distinguersi dai tributi interni, la cui compatibilità con il Trattato va accertata alla luce dei principi dell'articolo 95, ed eventualmente, nel campo dei monopoli, dell'articolo 37.
Non vi è dubbio che un trattamento fiscale di favore, riservato a certe categorie di imprese rispetto alla generalità dei produttori del settore, può costituire un aiuto ai sensi dell'articolo 92. La nozione di «aiuto statale» è, in effetti, molto larga, e comprende non solo i casi in cui lo Stato dà a talune imprese denaro, beni o servizi a condizioni particolarmente favorevoli, ma anche i casi in cui lo Stato rinuncia, in tutto o in pane, a beneficio di certe imprese, ai propri introiti fiscali. Un sistema di imposte di consumo a tasso ridotto còme quello in esame, supposto che abbia, per le caratteristiche sopra indicate, carattere discriminatorio, sembra atto a falsare la concorrenza nel mercato comune e ad incidere sugli scambi fra gli Stati membri. Esso rientra quindi nell'ambito dell'articolo 92, paragrafo 1.
Non pare poi che i benefici previsti dalla disciplina in questione possano rientrare in una delle categorie di aiuti consentiti direttamente dall'articolo 92, paragrafo 2. La loro ammissibilità a titolo di aiuti presupporrebbe quindi una decisione delle autorità comunitarie.
Quanto infine al criterio distintivo fra gli aiuti consistenti in riduzioni d'imposta e le imposizioni discriminatorie di cui si occupa l'articolo 95, osservo che la disciplina degli aiuti degli Stati, compresa nel capo sulle regole di concorrenza, presenta caratteri peculiari così rispetto alla disciplina della libera circolazione delle merci, come rispetto alle disposizioni fiscali del Trattato. Tali aiuti, riservati di regola alle imprese nazionali, sono per loro natura discriminatori; ma la loro eventuale ammissibilità sulla base degli articoli 92-94 dovrebbe escludere, a mio avviso, che essi siano valutati al tempo stesso alla luce del divieto generale di discriminazioni in materia fiscale. Infine, la derogabilità del divieto contenuto nell'articolo 92, paragrafo 1, ha per conseguenza che questa norma non può essere considerata, come l'articolo 95, fonte di diritti soggettivi per gli individui finchè non si sia «concretata in atti di carattere generale, ai sensi dell'articolo 94, ovvero in decisioni, nei casi particolari contemplati dall'articolo 93, paragrafo 2» (sentenza del 19 giugno 1973 nella causa 77/72, Capolongo, Raccolta 1973, p. 613).
6.
Nella quarta domanda la giurisdizione tedesca presuppone che gli oneri fiscali sulle merci importate da Stati membri e dai territori francesi d'oltremare non possano superare quelli minimi gravanti sui prodotti nazionali identici o simili o loro surrogati, e passa a considerare l'ipotesi di importazioni da paesi estranei alla Comunità, chiedendo se la nozione di tassa di effetto equivalente a un dazio doganale (articolo 9 del Trattato CEE) comprenda anche le imposte di consumo su prodotti importati da Stati terzi, nel caso in cui esse siano più onerose di quelle riscosse su merci identiche o simili o loro surrogati provenienti da Stati membri o dai territori sopra menzionati.
A tal riguardo sarebbe sufficiente rilevare che l'articolo 9 si riferisce al commercio interno alla Comunità, stabilendo il divieto fra gli Stati membri dei dazi doganali all'importazione o all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente; tale norma non si applica quindi alle importazioni da Stati terzi.
Si può aggiungere che l'applicazione discriminatoria di imposte interne, risultante dal fatto che i prodotti importati non sarebbero effettivamente in grado di beneficiare dei tassi di favore applicati a categorie limitate di produttori nazionali, non potrebbe in nessun caso essere assimilata a una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale.
A ciò osta, fra l'altro, la netta distinzione stabilita dalla vostra giurisprudenza fra il campo d'azione delle norme che vietano le tasse di effetto equivalente a dazi doganali e la sfera propria delle disposizioni fiscali (ricordo la sentenza del 18 giugno 1975 nella causa 94/74, IGAV, Raccolta 1975, p. 700 e la sentenza del 22 marzo 1977 nella causa 78/76, Steinike, Raccolta 1977, p. 597).
Per restare coerenti con tale impostazione, occorre dunque escludere che un meccanismo fiscale come quello in esame possa essere valutato alla stregua di criteri diversi da quelli che trovano espressione negli articoli 37 e 95. Queste norme non sono tuttavia applicabili a favore degli Stati terzi. Le limitazioni della sovranità fiscale degli Stati membri, che esse comportano, sono ad esclusivo vantaggio del commercio interno alla Comunità.
Ritengo quindi che, allo stato attuale del diritto comunitario, è consentito agli Stati membri di applicare a prodotti provenienti da Stati terzi un regime fiscale interno che abbia caratteristiche discriminatorie, nel senso che sopra si è detto.
7.
Questa risposta negativa al quarto quesito mi dispensa dall'occuparmi del quinto, il quale è stato condizionato all'ipotesi di soluzione affermativa della questione precedente.
Concludo perciò proponendo alla Corte di dichiarare quanto segue in merito alle domande pregiudiziali poste dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza del 24 ottobre 1977 depositata il 7 dicembre successivo:
1.
Il trattamento fiscale, connesso ad un regime di monopolio commerciale esistente in uno Stato membro, di prodotti importati da dipartimenti francesi d'oltremare deve conformarsi ai principi sanciti dall'articolo 37, paragrafo 1, e dall'articolo 95 del Trattato CEE.
2.
Dà luogo a una discriminazione vietata sia dall'articolo 37 che dall'articolo 95 del Trattato CEE, a prescindere dalla percentuale della produzione interna che ne beneficia e dal carattere sociale delle finalità perseguite, un sistema di tassazione selettiva, connesso al funzionamento di un monopolio, che avvantaggia determinate categorie di produttori nazionali sulla base di caratteristiche proprie alle attività nazionali considerate. Tale è il caso quando le condizioni d'ammissione al beneficio di tassi fiscali ridotti, pur essendo definite in termini generali, possono difficilmente essere rispettate da imprese situate in altri paesi, o perchè stabilite in funzione di strutture produttive particolari delle imprese nazionali, o perchè presuppongono particolari rapporti con il monopolio dello Stato d'importazione, che solo le imprese nazionali potrebbero instaurare.
3.
La riduzione di oneri fiscali a vantaggio di talune imprese costituisce un aiuto statale soggetto alle disposizioni degli articoli 92-94 del Trattato CEE.
4.
Le misure fiscali interne, gravanti su prodotti importati dai paesi terzi in misura maggiore che sulle categorie corrispondenti di prodotto interni, non ricadono sotto il divieto delle tasse di effetto equivalente a dazi doganali, enunciato dall'articolo 9 del Trattato CEE.
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