CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 31 MAGGIO 1978
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Nel caso, di cui ora si tratta, la nostra Corte è chiamata ad interpretare le norme della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La domanda posta dalla Corte di Cassazione francese, sezione civile, è questa: «se la vendita di una macchina, convenuta fra una società e un'altra società contro un prezzo pagabile in due tratte eguali a 60 e a 90 giorni, possa considerarsi vendita a rate di beni mobili materiali, ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione di Bruxelles». Sottolineo il carattere preciso e circoscritto di tale domanda: per rispondervi c'è da determinare la nozione di «vendita a rate di beni mobili materiali», che figura nel citato articolo 13, con riferimento alla descritta ipotesi di compravendita di macchinario fra due società commerciali.
Ritengo opportuno, come d'abitudine, un breve riassunto dei fatti. Nel febbraio 1972, la società Bertrand, che ha sede in Francia, acquistò dalla società Paul Ott, la cui sede è nella Repubblica federale tedesca, una macchina utensile, che venne regolarmente consegnata e montata presso l'acquirente. Quest'ultimo rilasciò, per il pagamento del prezzo, due tratte a 60 e a 90 giorni, come ho detto poc'anzi. Ma vi fu parziale insolvenza della società Bertrand; e ciò indusse la venditrice a proporre nei suoi confronti un'azione dinanzi al Landgericht di Stoccarda, il quale condannò la convenuta con sentenza del 10 maggio 1974. Un anno appresso, il Tribunal de grande instance di Mans munì tale sentenza di formula esecutiva, ai sensi del l'articolo 31 dalla Convenzione di Bruxelles. Il 20 maggio 1976, la Corte d'appello di Angers, respingendo l'impugnazione proposta dalla società Bertrand, confermò il provvedimento di exequatur. Dopo di ciò, la controversia è stata portata al livello del giudizio di cassazione; ed è a questo livello che è stato sollevato il quesito del quale vi ho riferito il testo.
2.
Nelle difese scritte, le parti del giudizio di merito si sono soffermate abbastanza a lungo sul problema dei criteri di interpretazione da adottare nei confronti della Convenzione di Bruxelles e più in particolare del suo articolo 13. È stata citata, fra le altre, la decisione pronunciata da questa Corte il 6 ottobre 1976 in causa 12/76, Soc. Industrie Tessili-Dunlop (Raccolta 1976, p. 1473); in effetti tale decisione, dopo aver constatato che la Convenzione impiega frequentemente espressioni e nozioni giuridiche derivanti dal diritto civile, commerciale e procedurale le quali possono avere un significato diverso da uno Stato membro all'altro, lasciò aperte due opzioni interpretative: considerare le espressioni e nozioni di questo genere come autonome, e comuni all'insieme degli Stati membri, ovvero come implicanti un rinvio al diritto materiale applicabile secondo le regole di conflitto del primo giudice adito. Vorrei osservare, in proposito, che l'orientamento rivelato da tutta la successiva giurisprudenza della Corte in tema di interpretazione della Convenzione di Bruxelles è stato nettamente nel senso di privilegiare la prima di quelle opzioni, facendo ogni possibile sforzo per attribuire un valore autonomo ai concetti impiegati dalla Convenzione, anche quando essi presentano a prima vista un accentuato grado di relatività rispetto all'ordine giuridico di ciascuno Stato membro. La Corte si è impegnata costantemente nella ricerca di un nucleo comune dei concetti che la Convenzione accoglie, anche là dove l'impresa appariva assai ardua: lo dimostrano soprattutto le sentenze del 14 ottobre 1976 nella causa 29/76, LTU/Eurocontrol (Raccolta 1976, p. 1541) e del 22 ottobre 1977 nella causa 43/77, Industriai Diamond Supplies/Riva (Raccolta 1977, p. 2175). Le ragioni di questo indirizzo sono evidenti: l'uniformità di interpretazione delle regole della Convenzione garantisce nel modo più pieno quella «libera circolazione delle decisioni», in cui è stato giustamente ravvisato uno degli obbiettivi primari della Convenzione medesima. Perciò, in definitiva, il metodo del rinvio all'ordinamento statale applicabile in base al diritto internazionale privato del foro si potrebbe oggi definire un metodo residuale: destinato a funzionare, cioè, solo quando la ricerca del significato autonomo di una data nozione, nel quadro della Convenzione, abbia dato un esito sicuramente negativo.
Beninteso, per determinare in maniera autonoma il senso di un'espressione accolta nella Convenzione di Bruxelles, è necessario servirsi di certi punti di riferimento basilari. Anche questi sono stati indicati dalla giurisprudenza della Corte: si tratta degli obbiettivi e del sistema della Convenzione, nonchè dei principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali (v. la citata sentenza 14 ottobre 1976 nella causa 29/76, LTU/Eurocontrol). È dunque con l'aiuto di questi criteri che va esaminato il caso di specie.
3.
Cominciamo con il valutare il posto e la funzione degli articoli 13-15 (vale a dire della sezione 4 del titolo II, composta appunto da questi tre articoli) nel sistema della Convenzione. E chiaro, in primo luogo, che la norma sulla competenza, contenuta nell'articolo 14, ha natura di regola speciale: basta considerarne il contenuto, ponendolo in rapporto con altri articoli della Convenzione di portata più ampia. Il primo comma della norma in questione permette di convenire il venditore a rate, oltre che nel luogo del suo domicilio, anche davanti ai giudici del domicilio dell'acquirente, in deroga alla regola generale dell'articolo 2. Qualora invece sia il venditore a convenire l'acquirente, l'unico foro competente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 14, è quello del domicilio del convenuto: tale disposizione coincide con il criterio accolto dall'articolo 2, ma mette fuori gioco altre norme, come l'articolo 5, n. 1 sulla competenza in materia contrattuale e l'articolo 6, n. 1 sull'ipotesi di pluralità di convenuti. La specialità dell'articolo 14 è confermata inoltre dalle limitazioni che l'articolo 15 pone alle possibilità di proroga della competenza mediante convenzione fra le parti.
Questa prima constatazione deve indurre l'interprete ad essere cauto nel determinare il significato degli articoli 13-15: è noto che le clausole aventi portata derogatoria vanno interpretate in modo ristretto. La cautela deve consistere nella scelta di un'interpretazione, la quale tenga il massimo conto della ratio della sezione 4 del titolo II, e attribuisca alla norme che vi sono comprese un ambito di applicazione esattamente corrispondente a questa ragion d'essere. Ora, circa la ratio degli articoli 13-15 non vi sono dubbi: queste norme tendono a proteggere il contraente più debole, vale a dire l'acquirente nella vendita a rate di beni mobili materiali, il mutuatario nei prestiti con rimborso rateizzato direttamente connesso al finanziamento di una vendita di tale beni. Ciò risulta chiaramente dal fatto che l'articolo 14, nel suo primo comma, accorda a tali soggetti una possibilità di scelta fra due fori, per chiamare in giudizio il venditore o il mutuante, mentre nel secondo comma, trattandosi dell'ipotesi di un'azione promossa dal venditore contro l'acquirente o dal mutuante contro il mutuatario, la regola generale dell'articolo 2 viene ribadita e resa esclusiva. Conviene inoltre ricordare che il rapporto sulla Convenzione — cosiddetto rapporto Jenard — ravvisa nella preoccupazione di proteggere certe categorie di persone — acquirenti e mutuatari — il motivo ispiratore delle norme della sezione 4 (nello stesso senso v. pure Weser, Convention communautaire sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions, Bruxelles, 1975, p. 291).
A questo punto, l'interpretazione del concetto di «vendita a rate» contenuto nell'articolo 13 della Convenzione non può prescindere da due criteri i quali emergono dalle constatazioni fatte: a) va preferita un'interpretazione ristretta anzichè una larga; b) il contratto in questione deve intendersi caratterizzato dal connotato essenziale dello squilibrio economico fra le parti: esso è stipulato fra un contraente «debole» e uno «forte». In coerenza con il criterio a), va escluso che la vendita a rate possa essere identificata, ai fini della Convenzione, in base al solo meccanismo di pagamento, nel senso che qualsiasi contratto di vendita il cui prezzo sia ripartito in due o più versamenti si presti ad essere qualificato «vendita a rate», a prescindere da ogni altro elemento soggettivo o oggettivo. Mi sembra quindi da respingere la tesi della società Bertrand, secondo la quale la definizione comunitaria dovrebbe essere sufficientemente larga da comprendere le definizioni contenute in tutti i diritti nazionali; con la conseguenza che per «vendita a rate» dovrebbe intendersi ogni vendita a credito nella quale il prezzo sia pagato in successivi acconti. D'altra parte, in conformità al criterio b), bisognerà orientarsi verso una concezione della vendita a rate caratterizzata da una posizione tipica di inferiorità economica dell'acquirente, cosicché possa dirsi che questo è stato indotto all'acquisto dal meccanismo di pagamento rateale, in quanto il pagamento in unica soluzione sarebbe stato per lui causa di difficoltà economiche. A tal proposito, credo che sia esatta l'osservazione fatta in questo giudizio dal Governo britannico, là dove esso ha notato che non avrebbe senso ritenere bisognosi di protezione tutti i compratori che ottengono un pagamento differito, mentre ha senso parlare di protezione dei consumatori. Ed in effetti, il solo modo per identificare una categoria di acquirenti che possano dirsi in posizione tipica di inferiorità economica sta nel rivolgere l'attenzione alla categoria dei consumatori, rispetto ai quali si pone, come è noto, un problema generale di tutela nel diritto comunitario oltre che in molti diritti interni. Ecco dunque che le riflessioni svolte intorno al ruolo degli articoli 13-15 nel sistema della Convenzione di Bruxelles conducono a interpretare la nozione di vendita a rate come vendita fatta da un'impresa commerciale (produttrice o commerciante) ad un consumatore — e perciò vendita di beni di consumo — il cui pagamento sia stabilito in un certo numero di acconti successivi.
4.
Ho precedentemente ricordato l'importanza del ricorso ai principi generali, desumibili dal complesso dei diritti degli Stati membri, per determinare in modo autonomo il significato delle espressioni adoperate dalla Convenzione. Bisogna chiedersi perciò se vi siano, e quali eventualmente siano, questi principi generali nella materia di cui ci stiamo occupando.
Non si può certo dire che il fenomeno della vendita a rate sia regolato negli Stati membri in maniera uniforme. Risulta che i legislatori nazionali hanno preso in considerazione quel fenomeno da tre punti di vista diversi: talora nel quadro della regolamentazione ordinaria dei contratti (come è accaduto in Italia e nei Paesi Bassi), altre volte in leggi speciali emanate nell'intento di proteggere gli acquirenti a rate (leggi del genere sono attualmente in vigore in quasi tutti gli Stati membri), più raramente, infine, nell'ambito di leggi limitative, miranti all'obbiettivo di evitare le conseguenze inflazionistiche che il meccanismo del pagamento rateale può avere (è il caso della Francia, del Belgio, del Regno Unito, e per un certo tempo dell'Italia). È chiaro che, variando il punto di vista, può variare anche la qualificazione del fenomeno; e questa è una delle ragioni per le quali una concezione uniforme della vendita a rate nei diritti degli Stati membri non esiste.
In via di prima approssimazione, possiamo dire che si colloca ad un estremo la concezione assai larga, secondo la quale è necessario e sufficiente che il prezzo d'acquisto di un bene, del quale il compratore entra subito in possesso, sia pagato in due o più versamenti successivi; mentre all'estremo opposto si trovano numerose configurazioni restrittive, che utilizzano come criteri di confine degli elementi soggettivi (qualità delle parti contraenti), ovvero oggettivi (tipi di oggetti, valore degli oggetti, loro destinazione) o inerenti al prezzo (numero minimo o massimo delle rate, ammontare globale del prezzo, termine massimo di pagamento) o, infine, relativi al passaggio della proprietà (clausola della riserva di proprietà finchè il prezzo non è interamente pagato). Beninteso, al di là del confine che l'uno o l'altro di questi elementi permette di tracciare c'è la pura e semplice vendita con pagamento differito a due o più scadenze, non sottoposta ad alcuna regolamentazione speciale: tipo di transazione commerciale che si riscontra assai spesso, come è stato notato esattamente dalla ditta Ott, nei rapporti internazionali, senza che la si identifichi «tout court» — nella pratica oltre che nel diritto — con la vendita a rate.
In presenza di una situazione così largamente differenziata, potrebbe sembrare inutile andare alla ricerca di principi comuni agli Stati membri. Tuttavia una tendenza comune la si può riscontrare se ci si pone sul terreno delle leggi emanate per la protezione degli acquirenti a rate; e sottolineo che è logico e giusto mettersi su questo terreno, visto che gli articoli 13-15 della Convenzione di Bruxelles sono anch'essi, come abbiamo visto innanzi, norme rivolte all'obbiettivo di favorire gli acquirenti a rate. La tendenza comune della quale parlo consiste nell'escludere certe categorie di acquirenti dal regime protettivo della vendita a rate: il che avviene o direttamente, dichiarando tale regime non applicabile quando l'acquisto è fatto da commercianti, imprenditori, persone giuridiche, ovvero indirettamente, con riferimento agli acquisti di macchinario industriale e agli acquisti che si collegano ad un'attività professionale del compratore. Condividono questo orientamento le legislazioni di quasi tutti gli Stati membri; eccezion fatta per la Danimarca e l'Italia.
Torniamo al problema che qui si tratta di risolvere. A me sembra che la tendenza ora segnalata dei diritti interni, per quanto non possa essere confusa con l'esistenza di principi comuni in senso proprio, fornisce una significativa conferma delle conclusioni precedentemente raggiunte attraverso l'interpretazione sistematica della Convenzione.. Per dirla in breve: finché l'acquirente a rate è un consumatore privato, e oggetto dell'acquisto è un bene di consumo, si giustifica una regolamentazione particolare della vendita a rate, poiché si è in presenza di un contraente più debole, che merita tutela particolare; al di fuori di questo ambito, non c'è ragione di estendere la regolamentazione «protettiva» della vendita a rate, e quindi lo stesso nomen juris di «vendita a rate», ai fini dell'articolo 13 della Convenzione, cessa di essere applicabile.
5.
Conviene far menzione ancora di due circostanze, che provano come il diritto scritto comunitario si stia sviluppando proprio nella direzione indicata. La prima, e più importante, è questa: il gruppo di lavoro ad hoc sugli adattamenti delle Convenzioni previste dall'articolo 220 del Trattato CEE, nel predisporre gli emendamenti alla Convenzione di Bruxelles che dovrebbero accompagnare l'adesione ad essa della Gran Bretagna, dell'Irlanda e della Danimarca, ha proposto di modificare gli articoli 13-15, e fra l'altro ha suggerito di limitare il campo d'applicazione dell'articolo 13 ai contratti «conclusi da una persona per un uso che possa considerarsi estraneo alla sua attività professionale, denominato qui di seguito consumatore». Di conseguenza, negli articoli 14-15 non si farebbe più riferimento all'acquirente o al mutuatario, bensì al «consumatore» (documento di lavoro n. 5 riveduto; articolo 9 bis della Convenzione di adesione). È ovvio che questo progetto non può influenzare l'interpretazione che oggi va fornita dell'articolo 13; ciò nonostante, mi sembra interessante poter dire che la soluzione da me suggerita in proposito coincide con la prevedibile linea di sviluppo della Convenzione di Bruxelles. In secondo luogo, ricorderò che l'avanprogetto di proposta di direttiva sul credito al consumo, preparato dalla Commissione, fa rientrare il contratto di vendita di merci con pagamento differito nella categoria delle «convenzioni di credito al consumo» e definisce il consumatore come «una persona fisica che … non agisce nel quadro di un'attività commerciale o professionale». Ciò significa che l'azione comunitaria di tutela del consumatore inciderà sulla materia delle vendite a rate da un angolo coerente con la concezione di questo fenomeno accolta nella Convenzione di Bruxelles.
6.
Concludo proponendo che il quesito posto dalla Corte di Cassazione francese, sezione civile, nel caso Bertrand-Ott, riceva dalla notra Corte la seguente risposta: «la vendita di una macchina, pattuita fra due società, contro un prezzo pagabile in due tratte a scadenze differite, non può considerarsi vendita a rate di beni mobili materiali ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione di Bruxelles».
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