CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 1O GIUGNO 1978 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il Tribunal de première instance di Neufchâteau (Sezione penale), prima di statuire sulle imputazioni a carico del sig. Deckmann o Dechmann, amministratore della società di persone a responsabilità limitata dalla stessa denominazione, venditore al dettaglio di carne, il cui esercizio è sito in Bouillon, vi sottopone una questione pregiudiziale relativa alla compatibilità d'una disciplina in materia di prezzi massimi, adottata unilateralmente dal Governo belga, e della fissazione mediante decreto ministeriale di margini di utile, col diritto agricolo comunitario, ed in particolare con le norme che riguardano l'organizzazione dei mercati nel settore della carne suina.
In risposta al quesito che gli avete posto, l'imputato ha precisato che la società di cui è amministratore commercia pure in «prosciutti delle Ardenne». Per i salumi, la società si rifornisce esclusivamente nel Belgio di animali vivi o macellati e vende «in pratica esclusivamente» tramite canali diversi dall'esercizio da essa dipendente. Per le esigenze di questo, viceversa, l'esercente acquista all' ingrosso, soprattutto sul vicino mercato francese.
Come di consueto in un settore del genere, onde mettere il giudice nazionale in grado di salvaguardare gli eventuali diritti degli interessati, dovrò porre la normativa comunitaria a confronto con quella nazionale. Comincerò con una concisa illustrazione della normativa belga sulla quale verte la causa principale.
I —
La legge 30 luglio 1971, relativa alla disciplina economica ed ai prezzi, che modifica il decreto-legge 22 luglio 1945 vertente sulla repressione delle infrazioni della normativa riguardante il rifornimento del paese, autorizza il ministro competente in materia economica, tanto a fissare prezzi massimi per tutti i prodotti e le derrate, ivi compresi gli animali, quanto a «fissare l'utile massimo che ogni venditore od intermediario può trarne».
Per quanto riguarda la vendita al minuto delle carni bovine e suine, il decreto ministeriale 27 marzo 1975, ulteriormente integrato, e che va comunque applicato ai fatti oggetto del presente procedimento, si è servito di detto potere per fissare un margine di utile identico per queste due categorie di carni. Tale decreto non è il primo provvedimento adottato nel Belgio in materia di prezzi al consumo di carne suina: esso fa parte di una serie continua di provvedimenti in cui s'inserisce, pur modificando e rafforzando il regime dei prezzi.
Dei due capi d'imputazione a carico del sig. Deckmann, solo il secondo c'interessa. Esso trae origine dal fatto che l'imputato non ha rispettato i prezzi di vendita al consumo delle carni suine, quali risultano dal summenzionato decreto ministeriale.
Le disposizioni pertinenti di questo sono le seguenti:
Art. 2:
«I prezzi di vendita al consumo, compresa ÌTVA, delle carni suine praticati dai dettaglianti … non possono superare il prezzo d'acquisto medio ponderato maggiorato del margine di utile massimo di 22 franchi e dell'IVA calcolata secondo le modalità indicate dall'art. 3.»
In forza dei nn. 2-3 del suddetto art. 2,
«1o)
Il margine di utile è la media ponderata delle differenze, determinate per tipo d'acquisto, tra il prezzo di vendita medio ponderato, esclusa l'IVA, da una parte, e il prezzo d'acquisto medio ponderato, esclusa l'IVA, dall'altra;
2o)
il prezzo di vendita medio ponderato è, per ogni tipo d'acquisto, il risultato della moltiplicazione del prezzo di vendita di ciascun pezzo per la quantità riportata nei tagli che figurano negli allegati allo stesso decreto;
3o)
quanto al prezzo d' acquisto medio ponderato, il n. 4 dell'art. 3 precisa che tale prezzo si ottiene dividendo il totale delle fatture per ogni tipo d'acquisto, esclusa l'IVA, nelle quattro settimane precedenti, per i chili corrispondenti meno il 2,5 %.»
Quando il dettagliante effettua gli acquisti di animali vivi, il peso in carne macellata delle carni suine acquistate risulta dalla moltiplicazione del peso dell'animale vivo per 0,8; per ottenere il prezzo d'acquisto della carne macellata, il prezzo d'acquisto può esser maggiorato di 4 franchi il kg di animale vivo.
Queste sono le disposizioni che l'imputato nel procedimento principale non ha rispettato, e le infrazioni vanno punite, in forza dell'art. 9 della legge relativa alla disciplina economica ed ai prezzi, con la pena dell'arresto e/o dell'ammenda.
II —
È discutibile se la normativa nazionale tendesse ad imporre dei prezzi al consumo o solo a controllarne l'andamento. Comunque stiano le cose, in sua difesa l'imputato eccepiva l'illegittimità delle summenzionate disposizioni del decreto ministeriale 27 marzo 1975 il quale, a suo avviso, è incompatibile col regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 121, che istituisce l'organizzazione comune di mercato nel settore delle carni suine.
Il Tribunal correctionnel di Neufchâteau, accogliendo la domanda dell'interessato, vi ha sottoposto la seguente questione pregiudiziale:
«Se il decreto ministeriale 27. 3. 1975, concernente la fissazione del prezzo di vendita al consumo delle carni suine, sia in contrasto con il regolamento (CEE) del Consiglio n. 121/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, e più particolarmente con gli ara. 3, 4 e 5 di questo nonché con i regolamenti relativi alla fissazione del prezzo di base delle carni suine».
Secondo l'uso, sarà opportuno riformulare in termini diversi la questione sollevata giacché, così come vi è stata sottoposta, nell'ambito dell'art. 177 non siete competenti a risolverla direttamente.
Vorrei ancora osservare che trattasi d'un processo-tipo giacché, a quanto mi risulta, almeno nove altri procedimenti analoghi sono pendenti dinanzi ai giudici belgi.
In tutti questi procedimenti detti giudici hanno sollevato una questione analoga a quella trasmessavi dalla cancelleria del Tribunal di Neufchâteau e non posso dissimulare il mio stupore per il fatto che nessuna di dette sentenze di rinvio, pronunziate tra l'inizio di giugno 1975 e l'inizio di novembre 1977 e che avrebbero dovuto esservi notificate in conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto di questa Corte, sia pervenuta a Lussemburgo.
Ciò si spiega, a quanto sembra, col fatto che tutte sono state impugnate dal pubblico ministero. Sussiste qui una situazione che permane un po' inquietante alla luce della nozione di «efficacia pratica» dell'art. 177 da voi fornita nelle sentenze 6 aprile 1961, De Geus, (Race. 1962, pag. 99), 16 gennaio 1974, Rheinmühlen, (Race. 1974, pag. 37, punto 2 della motivazione) e 30 gennaio 1974, B.R.T. (Race. 1974, pag. 61, punto 7 della motivazione).
III —
A proposito della causa 83/78, Pigs marketing board/Remond, avrete di nuovo occasione di esaminare la normativa comunitaria in questo settore. Richiamo la vostra attenzione sul fatto che, succedendo al regolamento del Consiglio n. 20/62, relativo alla graduale istituzione d'una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, il regolamento n. 121/67, reca organizzazione comune dei mercati in tale settore a decorrere dal 1o luglio 1967. Esso è stato adottato in pari data di un complesso di regolamenti che organizzano i mercati dei cereali, delle uova e del pollame (regolamenti 13 giugno 1967 nn. 120, 122 e 123/67). In realtà, è l'entrata in vigore, a partire dal 1o luglio 1967, del prezzo comune dei cereali che ha consentito la formazione d'un mercato unificato nell'ambito della Comunità per i prodotti derivati quali le carni suine, il pollame e le uova. Si può quindi applicare a tale regolamento ciò che la vostra sentenza 23 aprile 1975, Galli (Racc. 1975, pag. 46) diceva del regolamento n. 120/67 (punto 8 della motivazione, pag. 61): questa organizzazione di mercato, come ripetutamente sottolineato nella motivazione del regolamento stesso, deve servire a realizzare, nel settore delle carni suine, un «mercato unico» comunitario, sottoposto ad una gestione comune.
Per giungere all'unità di mercato, il regolamento di cui sopra ha istituito un sistema di norme e di competenze, ivi compresa un' «organizzazione di massima» capace di far fronte a tutte le evenienze (punto 9, sentenza Galli).
Un «elemento fondamentale» di detto sistema è il «regime dei prezzi» contemplato dagli ara. 3, 4 e 5 del regolamento e da applicarsi, a norma dell'art. 4, nn. 1-2, nella fase dell' «animale macellato» d'una qualità tipo, determinata secondo una tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino sui mercati «rappresentativi» della Comunità, cioè nella fase del suino macellato «reso al gancio del mattatoio». Questa definizione si ritrova nell'art. 4, n. 1, del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2759, che si limita a coordinare le disposizioni anteriori.
Trattasi quindi d'un prezzo indicativo ai livelli della produzione e del commercio all'ingrosso; il mattatoio costituisce in effetti, generalmente, la fase in cui le carcasse di suino vengono messe in commercio. Il prezzo base del suino macellato è un prezzo «politico», che costituisce un compromesso tra gli interessi dei produttori e quelli dei consumatori.
Esiste del pari un prezzo d'intervento, che può portare all'adozione di provvedimenti sotto forma d'aiuti all'ammasso privato o d'acquisti (art. 3); tale prezzo non può essere superiore al 92 % né inferiore all'85 % del prezzo base del suino macellato («prezzo d'acquisto minimo») (art. 5, n. 1). Questo bidente deve per l'appunto consentire alle autorità comunitarie d'influire sui prezzi di mercato. Stando alle precisazioni fornite dalla Commissione, nel periodo luglio 1974 -giugno 1975 i provvedimenti d'intervento comunitari si sono limitati agli aiuti all'ammasso privato.
In forza dell'art. 19 sono aboliti, nel commercio nell'ambito della Comunità, tutti i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente, qualsiasi restrizione quantitativa o misura d'effetto equivalente, nonché il ricorso all'art. 44 (prezzo minimo).
Tale disciplina nel suo complesso mira ad organizzare non solo gli scambi tra Stati membri e coi paesi terzi, ma anche a determinare i fattori che influiscono sulla qualità dei prodotti che possono costituire oggetto di scambi, nonché sulle condizioni della loro produzione.
Di conseguenza, le considerazioni fatte nella sentenza Galli (punto 31 della motivazione, Race. 1975, pag. 64) restano, in linea di principio, del pari valide per la carne suina:
«Il potere d'adottare i provvedimenti che si rendono necessari per fronteggiare l'aumento dei prezzi sui mercati considerati è riservato alle istituzioni comunitarie. I singoli, sottoposti ai regolamenti comunitari, non sono perciò tenuti ad osservare eventuali misure unilaterali adottate dagli Stati in tale materia.»
Come avete ancora affermato nella sentenza Galli (pag. 63), è opportuno scartare di primo acchito il ricorso all'art. 103 del Trattato, relativo alla politica congiunturale, ed il riferimento alla risoluzione del Consiglio, relativa alla lotta contro l'inflazione, di cui si avvale il Governo belga; infatti (punto 24 della motivazione) «… l'art. 103, che riguarda la politica congiunturale degli Stati membri, non si applica ai settori già divenuti comuni, fra cui l'organizzazione dei mercati agricoli»; quindi, anche ammesso che sia provata, l'incompatibilità della normativa nazionale col regolamento n. 121/67 non può venir sanata da dette disposizioni.
IV —
Dopo la sentenza Galli ne sono state pronunziate altre che hanno costituito oggetto di valutazioni diverse da parte dei commentatori e degli avvocati, alcuni dei quali sostengono ch'esse costituiscono un passo indietro, reso necessario dal fatto che, nemmeno di fronte ad un'organizzazione «completa» di mercato, basata sul regime comune dei prezzi, la Comunità ha interesse a spogliare gli Stati membri dei loro poteri, qualora le sue istituzioni non siano ancora in grado di «occupare il terreno», giacché ciò creerebbe un vuoto non auspicabile, soprattutto nei periodi di crisi economica e monetaria. L'influenza del diritto comunitario sulle politiche economiche nazionali e sul processo d'integrazione sarebbe stata quindi alquanto sopravvalutata e, anziché d'incompetenza radicale degli Stati membri, si dovrebbe parlare d'incompatibilità eventuale o di rischio d'incompatibilità tra la normativa nazionale ed il diritto comune agricolo.
E opportuno quindi tentare di fare il punto su questa giurisprudenza. In varie sentenze ancora recenti, questa Corte sembrava avere una concezione molto lata della nozione di «misure d'effetto equivalente» di cui all'art. 30 (cito ad esempio, il punto 5 della sentenza 11 luglio 1974, Dassonville (Race. 1974, pag. 851) od il punto 12 della sentenza 20 maggio 1976, de Peijper (Race. 1976, pag. 635), giacché essa non fa riferimento agli effetti concreti delle misure di cui trattasi :
«Ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative.»
Questa formula, valida per il commercio dei prodotti industriali è stata, a maggior ragione, trasposta nel commercio dei prodotti agricoli, disciplinati da un'organizzazione comune di mercato; in tale settore, almeno, il fatto che una normativa nazionale del genere vada indifferentemente od indistintamente applicata ai prodotti indigeni od a quelli importati non ha alcun rilievo (sentenza 26 febbraio 1976, Tasca, punto 13 della motivazione (Race. 1976, pag. 308); sentenza 26 febbraio 1976, Sadam, punto 15 della motivazione (Race. 1976, pag. 338).
Il punto di partenza, e per così dire la posizione più liberale, mi sembra essere stato il punto 27 della motivazione della sentenza Galli (Race. 1975, pag. 63):
«… la semplice esistenza d'una organizzazione comune di mercato ai sensi dell'art. 40, n. - 2, lettera c), preclude agli Stati membri la possibilità d'adottare nel settore considerato provvedimenti unilaterali atti ad ostacolare il commercio intracomunitario».
Quest'asserzione vale per un'organizzazione di mercato anche rudimentale, come quella dei semi oleaginosi che contempla semplicemente la protezione doganale nei confronti degli Stati terzi e la possibilità d'adottare misure di salvaguardia.
A fortiori, «l'incompatibilità di provvedimenti nazionali volti ad influire sulla formazione dei prezzi [può essere] particolarmente palese nel caso d'organizzazioni di mercato che implicano un sistema comunitario di formazione dei prezzi.»
V —
Cionondimeno, la successiva giurisprudenza sembra aver un poco attenuato quanto il punto 27 della sentenza Galli — come pure il punto 20 della sentenza 10 dicembre 1974, Charmasson (Race. 1974, pag. 1395) — poteva avere di troppo apodittico.
1)
Di fatto, la disciplina nazionale in materia di prezzi agricoli che si riferisce alle stesse fasi commerciali contemplate dal regime di prezzi comunitario «avrà [in genere] maggiori probabilità» di trovarsi in conflitto con questo regime che non la disciplina da applicare esclusivamente in altre fasi commerciali (punto 6 della sentenza Tasca). È quello che chiamerei il «conflitto diretto».
Intendo questa nozione nel senso che vi è un conflitto manifesto tra il provvedimento nazionale e gli obiettivi ed il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati qualora la fase della fissazione nazionale dei prezzi coincida perfettamente con quella disciplinata dal diritto comunitario. Vi è incompatibilità tra la disciplina nazionale e quella comune, almeno quando esse contemplano le medesime fasi commerciali e quando il prezzo massimo nazionale è inferiore al livello del prezzo garantito comunitario.
Lo stesso deve dirsi ove il prezzo nazionale massimo al minuto sia fissato ad un livello inferiore al prezzo comunitario indicativo o d'orientamento.
2)
Cionondimeno, già secondo la sentenza Galli (punto 34 della motivazione), quando il regime dei prezzi instaurato da una disciplina comune dei mercati agricoli s'applica esclusivamente nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso, gli Stati membri rimangono liberi — salve restando le altre norme del Trattato — di emanare i provvedimenti che ritengano necessari in materia di formazione dei prezzi nelle fasi del commercio al minuto e del consumo, purché non mettano in pericolo gli obiettivi od il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato.
La sentenza Tasca tocca più da vicino il problema (punto 6 della motivazione, Race. 1976, pag. 306). Avete, infatti, affermato:
«Sotto il profilo della compatibilità col diritto comunitario dell'imposizione di determinati prezzi da parte delle autorità nazionali, alla rigida distinzione fra prezzi massimi al consumo e prezzi massimi da applicare in precedenti fasi del commercio si oppone il fatto che, in primo luogo, la disciplina dei prezzi nella fase della vendita al consumatore finale potrebbe ripercuotersi sulla formazione dei prezzi nelle suddette fasi precedenti …»
Mi sembra infatti impossibile sostenere, in termini economici, che la normativa nazionale dei prezzi al minuto non si ripercuote affatto, non solo sui prezzi praticati dagli intermediari situati a monte, ma anche sui prezzi alla produzione e, in definitiva, sulla stessa produzione; per gli economisti è piuttosto vero il contrario.
Come sussiste un rapporto certo tra i prezzi praticati nelle diverse fasi della distribuzione, così i prezzi dei prodotti «derivati» si trovano normalmente in una certa relazione col prezzo della carne o dei tagli di suino (regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2767).
La Commissione ha d'altra parte avuto l'occasione di precisarlo in risposta a due quesiti scritti parlamentari (GU del 13 ottobre 1971, n. C 101, pag. 4, e GU del 29 settembre 1973, n. C 78, pag. 3). Essa rendeva in particolare noto alle autorità olandesi che l'imposizione del prezzo di vendita al minuto (prescindendo dal fatto che il prezzo sia massimo o minimo) era atta ad impedire qualsiasi concorrenza al livello della distribuzione e ad escludere qualsiasi effetto della concorrenza a favore del consumatore.
Quanto ai prezzi od ai margini massimi, l'esperienza prova che tali prezzi o margini tendono rapidamente a divenire i prezzi od i margini effettivamente praticati. Ciascuna impresa conosce i prezzi dei propri concorrenti e sa che il rischio di vedere la propria quota di mercato ridursi, per effetto d'offerte vantaggiose provenienti da terzi, è quasi nullo.
È questo il motivo per cui nella sentenza Galli avete avuto cura d'aggiungere che, neanche se applicata nelle fasi ulteriori della distribuzione, e cioè in quelle del commercio al minuto e del consumo, la normativa nazionale in materia di prezzi deve mettere «in pericolo gli obiettivi od il funzionamento dell'organizzazione comune di mercato» (punto 34).
La stessa idea vi ha indotto ad affermare, nella sentenza Tasca (punto 10, ultimo capoverso, Race. 1976, pag. 307), che osta indirettamente a che il produttore di zucchero ottenga un prezzo almeno pari al prezzo di intervento il fatto che uno Stato membro, anche senza disciplinare i prezzi nella fase della produzione, fissi «per le fasi del commercio all'ingrosso o al minuto, prezzi di vendita talmente bassi da mettere praticamente il produttore nell'impossibilità di vendere al prezzo d'intervento, poiché, se lo facesse, costringerebbe i grossisti o i dettaglianti, vincolati dai suddetti prezzi massimi, a vendere sottocosto». E quello che ciamerei «conflitto indiretto».
Costituirebbe un ostacolo indiretto — ma incompatibile col regime comune dei prezzi — a che il prezzo pagato ai produttori di suini (vivi) sia almeno pari ad una certa percentuale del prezzo base del suino macellato il fatto che uno Stato membro inquadri il prezzo di vendita nella fase del commercio al minuto in modo che i dettaglianti traggano un margine di utile così ridotto che il produttore si trovi praticamente nell'impossibilità di vendere al prezzo che gli è stato così garantito, poiché se lo facesse, costringerebbe i dettaglianti, vincolati da tale disciplina, a vendere sottocosto.
3)
Infine, il punto 15 della sentenza Galli recita :
«Il sistema sopra illustrato (cioè il regime comune di prezzi nelle fasi della produzione e del commercio all'ingrosso, diretto a liberalizzare gli scambi intracomunitari) esclude qualsiasi disciplina nazionale che pregiudichi, in forma diretta o indiretta, attuale o potenziale, il commercio intracomunitario».
Il che, a mio avviso, sta a significare che qualsiasi disciplina nazionale in materia di prezzi, per un prodotto rientrante in una organizzazione comune di mercato, è incompatibile col diritto agricolo comune, qualora sia atta (potenzialmente) a ledere, sia pure quindi solo indirettamente, gli scambi intracomunitari. La pietra di paragone è qui costituita non già dal reddito dei produttori agricoli nazionali, ma dall'andamento degli scambi tra gli Stati membri.
Alcuni commentatori hanno sostenuto che le sentenze Sadam e Tasca costituiscono un mutamento radicale in merito al suddetto punto, ritenendo che la Corte non escludesse più la compatibilità di provvedimenti nazionali, nemmeno in fasi direttamente soggette al regime comunitario dei prezzi.
Non sono di quest'avviso e d'altro canto, nella mia recente esposizione per la riunione degli avvocati, ho parlato solo di rettifica della giurisprudenza, ma spetta a voi l'ultima parola. Mi sembra comunque giusto che abbiate ulteriormente attenuato il rigore della vostra giurisprudenza, esigendo che risultasse dal fascicolo che i provvedimenti nazionali avevano l'effetto di incidere sugli scambi: non basta quindi che l'effetto restrittivo sia teoricamente possibile, è necessario inoltre provare di volta in volta che il provvedimento ha od ha avuto in pratica tale effetto. Vi chiedo se una «rettifica» del genere fosse opportuna. Vedo in essa gravi inconvenienti per la continuità della vostra giurisprudenza.
VI —
Tuttavia, benché la normativa nazionale del genere in esame sia atta, progressivamente, a ripercuotersi a monte sui prezzi del commercio all'ingrosso e sui prezzi alla produzione, ammetto che è giuridicamente diffìcile provarlo e dimostrare ch'essa costituisca in pratica proprio una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, di cui spetta al giudice nazionale, solo competente, garantire il divieto.
Il che viene provato dal fatto che si potrebbero altrettanto bene invertire i termini della soluzione proposta dalla Commissione per la questione in esame e dire che il provvedimento adottato unilateralmente da uno Stato membro onde limitare il prezzo di vendita delle carni suine è compatibile col regolamento n. 121/67 qualora non metta in pericolo gli obiettivi ed il funzionamento di tale organizzazione, ed in ispecie del suo regime di prezzi; e, al contrario, che la disciplina nazionale, valida esclusivamente nella fase della vendita delle carni dal dettagliante ai consumatori e che si limiti a ridurre il margine di utile che tale dettagliante è autorizzato ad includere nei prezzi di vendita, è incompatibile col regolamento n. 121/67, qualora il margine di utile massimo da essa imposto sia fissato ad un livello tale che gli effetti della disciplina sono atti a ripercuotersi sulle fasi antecedenti della produzione o della distribuzione od a farsi sentire sulle correnti di scambi.
Non è quindi mia intenzione sostenere in assoluto che gli Stati membri abbiano perduto qualsiasi competenza quanto alla fissazione dei prezzi dei prodotti agricoli soggetti ad organizzazione comune di mercato in una fase diversa da quella della produzione o del commercio all'ingrosso, in particolare nel caso in cui tale intervento sia motivato da ragioni di politica congiunturale.
Certo, è poco conforme al principio della «certezza del diritto» far dipendere il contenuto della normativa comunitaria in materia agricola da fatti contingenti e mutevoli, come gli interventi delle autorità nazionali in materia di prezzi; ma, in un campo dominato dall'opportunità economica, sarebbe un paradosso assumere la «certezza del diritto» come principio assoluto.
Vorrei cionondimeno tentare di cogliere più da vicino il nocciolo del problema onde alleviare il compito del giudice nazionale cui spetta, stando alla vostra giurisprudenza, decidere di volta in volta se il regime di determinazione dei prezzi su cui deve pronunziarsi produca effètti incompatibili con le disposizioni comunitarie.
Indubbiamente, come nell'ambito del procedimento di cui all'art. 177, la Corte di giustizia non è competente ad interpretare il diritto interno, essa non è nemmeno competente a valutarne gli effetti (sentenza 3 febbraio 1977, Benedetti, punto 25 della motivazione, Race. 1977, pag. 163).
Tuttavia, il lodevole intento di decentrare l'amministrazione della giustizia comunitaria lasciando al giudice del fatto il compito di valutare la compatibilità del diritto nazionale col diritto comunitario non deve indurre a porre il giudice stesso di fronte ad un compito impossibile, il che rischierebbe di compromettere l'efficacia diretta da voi attribuita ai regolamenti comunitari e di dar luogo a valutazioni divergenti: un risultato del genere sarebbe incompatibile col principio della certezza del diritto.
Mi basti citare, in proposito, l'ordinanza 26 gennaio 1971 dello Hoge Raad (Strafkamer) dei Paesi Bassi, secondo cui le disposizioni del Trattato relative all'agricoltura non incidono sulla competenza degli Stati membri ad adottare una disciplina in materia di prezzi, o la decisione con cui il Consiglio di Stato italiano ha sancito la legittimità degli interventi dell'amministrazione nazionale in materia di prezzi di vendita dello zucchero o, in senso contrario, la sentenza 25 settembre 1974 con cui lo stesso Consiglio di Stato ha sancito l'illegittimità di un provvedimento interno che fissa il prezzo obbligatorio del latte alla produzione e, infine, l'ordinanza 10 gennaio 1976 del Pretore di Roma in materia di carne bovina.
VII —
Vorrei tentare, per finire, di riassumere i criteri di valutazione.
In primo luogo va accertato se la normativa nazionale riguardi la stessa fase della normativa comunitaria. Sussisterebbe, a mo' d'esempio, incompatibilità totale nel caso in cui il margine nazionale imposto non consentisse al dettagliante di spuntare nemmeno il prezzo base del suino macellato e l'obbligasse a vendere in perdita. Il ricorso a tale criterio deriva, come ho già detto, dal punto 10, ultimo capoverso, della sentenza Tasca.
In secondo luogo, il carattere normale o, al contrario, eccessivamente ridotto del margine di utile assegnato al dettagliante ha in ogni caso rilievo.
Questa considerazione si ricava dai punti 13-14 della vostra sentenza più recente 24 gennaio 1978, Van Tiggele:
«benché una normativa nazionale in materia di prezzi che si applichi indistintamente alle merci di produzione nazionale e ai prodotti importati non possa, generalmente, produrre un simile effetto, (cioè equivalente ad una restrizione quantitativa) in determinati casi può tuttavia verificarsi il contrario;
così, un ostacolo all'importazione potrebbe risultare, in particolare, dal fatto che l'autorità nazionale fissi prezzi o margini di utile a un livello tale da svantaggiare i prodotti importati rispetto ai prodotti nazionali corrispondenti, in quanto essi non possono essere smerciati con profitto nelle condizioni stabilite oppure perché il vantaggo concorrenziale risultante da costi di produzione inferiori ne risulta neutralizzato;».
Tuttavia, allo stato attuale delle cose, sembra difficile fornire indicazioni più precise.
Se il produttore non ha diritto di lagnarsi di non poter spuntare un prezzo superiore al prezzo indicativo od al prezzo d'orientamento, qual è, per contro, la situazione degli operatori che si trovano a valle nella catena distributiva, cioè dei dettaglianti?
A quale livello va situato il prezzo del loro intervento?
Qual è il margine «normale» di cui va maggiorato il prezzo base del suino macellato onde tenere legittimamente conto della retribuzione della loro attività? Tutt'al più si può dire che la fissazione del margine di utile in un determinato importo, e non in percentuale del costo di produzione, non è incompatibile col funzionamento e con gli obiettivi dell'organizzazione comune di mercato quando tale importo costituisce una parte relativamente piccola del prezzo definitivo al minuto; ma che cosa si deve intendere con l'espressione «relativamente piccola»?
In proposito l'imputato nel procedimento principale sostiene d'essere sfavorito rispetto ai supermarkets in ragione, da un lato della mancata inclusione nei prezzi pagati all'acquisto delle spese di «messa nel mercato», specie in caso d'importazione, tanto se tale situazione risulta dalla normativa interna quanto se è dovuta alla prassi, e, d'altro lato, dalla differenza nel tempo tra il prezzo del giorno in cui la carne è effettivamente venduta ed il prezzo del periodo cui si fa riferimento. Spetterà al giudice nazionale accertare, giovandosi delle precisazioni fornite dalla Commissione in risposta ai quesiti da voi postile, se la concomitanza di queste due circostanze implichi in pratica che il blocco del margine di utile a 22 franchi belgi impedisce di realizzare un profitto.
In terzo luogo, è opportuno esaminare l'effettiva incidenza della normativa nazionale sul volume degli scambi intraco-munitari. Tale incidenza può manifestarsi tanto all'importazione quanto all'esportazione. Come osserva la Commissione, può accadere infatti che i prezzi imposti in uno Stato siano ritenuti dagli operatori talmente inadeguati che essi preferiscono esportare i loro prodotti in altri Stati membri o nei paesi terzi piuttosto che smerciarli sul mercato nazionale. Tuttavia, quest'esame viene complicato dal giuoco degli importi compensativi monetari. Come sapete, l'applicazione di detti importi ha provocato, in determinati periodi, distorsioni della concorrenza.
Così, la riduzione degli importi applicati alle esportazioni francesi di cereali ha favorito gli scambi a destinazione del Belgio, provocando, nel 1974, la caduta delle quotazioni francesi dei suini, minacciati dalla concorrenza delle esportazioni di suini belgi. D'altro canto, nei settori privi d'intervento permanente, i prezzi di mercato si formano più liberamente e la distorsione monetaria ha libero giuoco; quando ciò accade, gli importi compensativi non bastano a ristabilire l'equilibrio. Anche questo avete già avuto occasione di accertarlo più volte.
Solo la Commissione mi sembra quindi in grado di fornire le precisazioni del caso. È ad essa che in primo luogo spetta decidere, nell'esercizio dei poteri conferitile dall'art. 155, se la normativa belga abbia potuto o possa ancora costituire una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione e porre in atto i mezzi adeguati onde eliminare tale stato di cose, ivi compreso, se del caso, il ricorso al procedimento di cui all'art. 169 del Trattato.
Concludo, in definitiva, proponendovi di risolvere la questione oggetto della domanda pregiudiziale, come segue:
1)
il regolamento n. 121/67 garantisce, nel settore di mercato di cui trattasi, con efficacia diretta per i singoli, la libera circolazione delle merci, in particolare mediante l'abolizione delle restrizioni quantitative e di tutte le misure d'effetto equivalente;
2)
la determinazione unilaterale da parte di uno Stato membro del prezzo di vendita al consumo della carne suina mediante il blocco del margine di utile è incompatibile col regolamento n. 121/67, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore di cui trattasi, qualora metta in pericolo gli obiettivi od il funzionamento di detta organizzazione, in particolare il regime dei prezzi da essa istituito;
3)
qualora il prezzo di vendita, determinato unilateralmente da uno Stato membro, risulti incompatibile col diritto comunitario in materia agricola, lo Stato membro interessato non può basarsi, onde legittimare tale determinazione, né sull'art. 103 del Trattato, né sulla necessità di proteggere l'economia dalla pratiche speculative, né infine sul mutamento intervenuto nella situazione economica del settore di cui trattasi.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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