CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 20 MARZO 1979 ( 1 )
Signor Preisdente,
signori Giudici,
Il caso sul quale presento oggi le mie conclusioni è strettamente correlato alla sentenza della Corte 11 luglio 1974, nella causa 8/74, Gustave e Benoît Dassonville (Racc. 1974, pag. 837). All'origine di quel procedimento pregiudiziale stava l'art. 1 del regio decreto 20 dicembre 1934, n. 57, relativo alla tutela delle denominazioni di origine delle acquaviti («Moniteur Belge» del 4 gennaio 1935), che è anche oggetto dell'attuale procedimento per inadempimento. Detta disposizione recita:
«È vietato importare, vendere, esporre in pubblico, detenere o trasportare acqua viti recanti una denominazione d'origine regolarmente omologata dal Governo belga, qualora le merci non siano accompagnate da un documento attestante ufficialmente il diritto alla suddetta denominazione»
Risolvendo la questione, posta nel primo procedimento dal Tribunal de première instance di Bruxelles, se una norma interna che vieti l'importazione di una merce recante denominazione d'origine nel caso in cui per tale merce non venga prodotto un documento ufficiale rilasciato dal paese esportatore, nel quale si attesti il diritto all'uso della denominazione, costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30 del Trattato, la Corte ha dichiarato:
«Lo Stato membro che richieda un certificato d'origine più facilmente ottenibile dall'importatore diretto d'un prodotto che non da chi abbia acquistato regolarmente il medesimo prodotto in un altro Stato membro (diverso dal paese d'origine) dov'esso si trovava in libera pratica, pone in essere una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa incompatibile col Trattato.»
Già prima della pronunzia della sentenza nella causa Dassonville la Commissione aveva sostenuto, nei confronti del Governo belga, la tesi che la criticata disposizione permetteva di impedire importazioni dei menzionati prodotti da paesi membri che non ne fossero i produttori e che il legittimo scopo delle autorità belghe di tutelare la denominazione d'origine di questi prodotti, a .norma dell'art. 36 del Trattato CEE, poteva essere conseguito altrettanto efficacemente con altri mezzi, che non ostacolassero le importazioni. Nella risposta del novembre 1974, il Governo belga si dichiarava pronto ad adeguare la propria legislazione al diritto comunitario, tenuto conto della sentenza Dassonville.
Dopo varie riunioni senza esito, la Commissione chiedeva per l'ultima volta alle autorità belghe, nell'ottobre 1975, di rispondere in modo soddisfacente entro 15 giorni a diverse sue proposte di soluzione. Tuttavia, soltanto con nota del 5 marzo 1976 il Governo belga comunicava la sua intenzione di apportare alcune modifiche alla criticata normativa.
Poiché a suo parere la soluzione proposta non eliminava l'infrazione del Trattato, la Commissione intimava al Governo belga, con nota del 14 ottobre 1976, di presentare le sue osservazioni entro 15 giorni, termine in seguito prorogato ad un mese. Non essendovi stata alcuna reazione da parte del Governo belga, si addiveniva all'emissione, in data 8 dicembre 1976, di un parere formale ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, parere notificato il 16 dicembre, nel quale era fissato il termine di un mese per l'attuazione degli opportuni provvedimenti.
Lo stesso 8 dicembre 1976 il Governo belga comunicava alla Commissione, con riferimento alla nota contenente l'intimazione di presentare le proprie osservazioni, che, in ossequio alla sentenza Dassonville, il sistema belga di controllo delle denominazioni d'origine delle acquaviti sarebbe stato ulteriormente liberalizzato col decreto ministeriale 2 dicembre 1976, di imminente pubblicazione nel «Moniteur belge». Inoltre l'abrogazione del regio decreto 20 dicembre 1934, n. 57, era comunque prevista nell'ambito di un disegno di legge sul controllo dei generi alimentari e di altri prodotti, la cui discussione in Parlamento era quasi terminata.
L'art. 1 del decreto ministeriale appena adottato che, tuttavia, veniva pubblicato nel «Moniteur belge» soltanto l'11 febbraio 1977, così disponeva:
«Sono considerate accompagnate dal documento previsto dall'art. 1 del regio decreto 20 dicembre 1934, n. 57, relativo alle acquaviti, al momento dello sdoganamento :
1.
Le acquaviti recanti una denominazione d'origine, importate direttamente dal paese d'origine in recipienti destinati alla vendita al consumo, a condizione:
a)
che il dispositivo di chiusura del recipiente divenga necessariamente inutilizzabile in caso di apertura e rechi il nome o il marchio registrato del fabbricante;
b)
che il recipiente rechi sull'etichetta, in caratteri chiari e leggibili, le indicazioni seguenti:
—
“imbottigliato nel paese d'origine”,
—
il nome o il marchio registrato e l'indirizzo del fabbricante.
2.
Le acquaviti recanti una denominazione d'origine, diversa da quelle prese in considerazione al precedente n. 1, importate da uno Stato membro della CEE, a condizione che siano accompagnate da uno dei seguenti documenti ufficiali:
a)
il documento relativo al prodotto, rilasciato dalle autorità del paese d'origine, attestante il diritto alla denominazione d'origine;
b)
la copia, o fotocopia, del documento menzionato alla lettera a), autenticata dalle autorità del paese d'origine, a condizione che dette autorità indichino sulla copia, o fotocopia, del documento. d'origine la quantità di acquavite esportata nel Belgio, qualora essa differisca dalla quantità indicata nel documento originale;
c)
un documento relativo al prodotto, rilasciato dalle autorità del paese di provenienza, attestante il diritto alla denominazione d'origine.».
Poiché a suo parere questo testo non andava al di là delle proposte fatte dal Governo belga con la nota del 5 marzo 1976, proposte che già allora non erano state considerate sufficienti, la Commissione ha adito la Corte con ricorso in data 28 dicembre 1977, chiedendole di:
«dichiarare che, subordinando l'importazione di acquaviti munite di denominazione d'origine, regolarmente in libera pratica negli Stati membri diversi dal paese d'origine, a condizioni più difficili a soddisfarsi di quelle contemplate dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 dicembre 1976 per gli stessi prodotti importati direttamente dal paese d'origine, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 30 del Trattato CEE.».
Nel controricorso il Regno del Belgio comunica che il decreto ministeriale cui il ricorso si riferisce è stato abrogato, senza essere sostituito, dal decreto ministeriale 27 febbraio 1978, pubblicato nel «Moniteur belge» del 15 aprile 1978, con la conseguenza che ormai l'unica normativa in vigore è costituita nuovamente dal regio decreto 20 dicembre 1934, n. 57. Poiché questo regio decreto non va considerato come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa nel senso degli artt. 30 e segg. del Trattato CEE, il ricorso va respinto.
Nel procedimento sono intervenuti la Repubblica francese ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, entrambi a sostegno delle tesi del Regno del Belgio.
Non avendo la Commissione mutato le proprie conclusioni, né nella replica, né nelle osservazioni sulle memorie degli intervenienti, il Regno del Belgio ha chiesto, nella controreplica, che la Corte dichiari irricevibile il ricorso o comunque lo respinga.
I — Accingendomi ora alla valutazione giuridica della presente fattispecie, debbo anzitutto confrontarmi con il problema della ricevibilità.
Il convenuto deduce che con l'abrogazione del decreto ministeriale 2 dicembre 1976 il ricorso è divenuto privo di oggetto e quindi irricevibile. Manca pure l'interesse all'accertamento poiché la legislazione belga corrisponde a quelle degli Stati membri che tutelano nel loro territorio le denominazioni d'origine.
A proposito di queste tesi vi è anzitutto da dire che l'interesse della Commissione all'accertamento di un'asserita violazione del Trattato non può venir meno semplicemente perché altri Stati membri mantengono in vita una situazione giuridica analoga alla normativa contestata.
Per di più il ricorso diviene privo di oggetto soltanto se il suo oggetto è interamente venuto meno. Ora la Commissione, dal marzo 1974 fino all'emissione del parere motivato ai sensi dell'art. 169, 1o comma del Trattato CEE, nel dicembre 1976, si è sempre battuta contro l'art. 1 del regio decreto 20 dicembre 1934, n. 57, affermando che questa disposizione costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione nel senso dell'art. 30 del Trattato CEE, perché rende impossibile, o almeno più difficile, l'importazione dei prodotti di cui trattasi da Stati membri diversi da quelli produttori, prescrivendo un attestato che il cosiddetto importatore parallelo, a differenza di chi importi direttamente dal paese produttore, può procurarsi soltanto con notevoli difficoltà. Questo punto di vista, confermato dalla Corte nella causa Dassonville, costituiva espressamente oggetto del procedimento pre-contenzioso a norma dell'art. 169 del Trattato CEE. Solo dopo l'emissione del parere la Commissione veniva a sapere che il Governo belga aveva poco prima adottato un decreto ministeriale relativo al criticato regio decreto, n. 57 in base al quale, a determinate condizioni, i prodotti in questione andavano trattati come se fossero stati accompagnati dal documento di autenticità richiesto a norma di detto decreto. Il decreto ministeriale non costituiva una normativa indipendente, ma solo un completamento el regio decreto n. 57, per adeguare quest'ultimo agli artt. 30 e segg. del T. attato CEE come interpretati dalla Co te nella sentenza Dassonville. Ciò risult anche dalla nota del convenuto in data 8 dicembre 1976, nella quale esso annunciava all'attrice l'emanazione del decreto ministeriale, quasi come normativa transitoria, e prospettando nel contempo l'imminente abrogazione del regio decreto n. 57.
Secondo l'art. 1, n. 1, del decreto ministeriale, per l'acquavite in bottiglia importata direttamente dal paese d'origine non era più prescritto il certificato d'autenticità, nel caso in cui le bottiglie fossero munite di un determinato dispositivo di chiusura e di una determinata etichetta. Secondo il n. 2, invece, per le acquaviti con denominazione d'origine importate da uno Stato membro non produttore, occorrevano pur sempre determinati documenti ufficiali di accompagnamento. Questa disposizione concretava quindi la già criticata normativa di base, di guisa che ora si dovevano soddisfare, expressis verbis e non solo di fatto, condizioni diverse per l'importazione degli stessi prodotti, a seconda che si trattasse di importazioni dirette o di importazioni parallele attraverso altri Stati membri. La Commissione agiva quindi coerentemente, ravvisando, nell'istanza introduttiva, un inadempimento degli obblighi imposti dagli artt. 30 e segg. del Trattato CEE, nell'ostacolo per le importazioni parallele messo in evidenza nel decreto ministeriale.
Dopo l'abrogazione del decreto ministeriale, posteriore alla proposizione del ricorso, però, la domanda giudiziale può ormai essere logicamente diretta solo contro la normativa di base costituita dal regio decreto n. 57. La ricorrente lo manifesta del resto chiaramente nella replica, quando rileva che fin dall'inizio la violazione del Trattato non consisteva nel decreto ministeriale in quanto tale, bensì nel regio decreto di base, che il decreto ministeriale aveva solo chiarito. Al termine del procedimento orale, il rappresentante della ricorrente ha inoltre rettificato, a domanda, le conclusioni, nel senso delle precedenti considerazioni. Questa rettifica è del tutto lecita, perché non cambia l'oggetto della causa.
Il ricorso è quindi ricevibile.
II —
Nell'esaminare il ricorso nel merito, vorrei anzitutto accertare se la criticata disposizione rappresenti una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione e, in caso affermativo, se tale misura possa essere giustificata dall'art. 36 del Trattato CEE.
1.
Come ho ricordato, già con la sentenza Dassonville la Corte ha elaborato criteri che hanno consentito al giudice belga a quo di giudicare se l'art. 1 del regio decreto 20 dicembre 1934, n. 57, tuttora immutato, sia compatibile con gli artt. 30 e segg. del Trattato CEE. La situazione giuridica non ha subito alcun cambiamento anche in quanto manca tuttora una normativa comunitaria uniforme, che garantisca ai consumatori l'autenticità delle denominazioni di origine dei prodotti, con la conseguenza che la tutela delle denominazioni d'origine si configura pur sempre in modo diverso nei singoli Stati membri.
Ritengo perciò che il problema del quale dobbiamo occuparci oggi non sia sostanzialmente diverso dalle questioni trattate dalla Corte nella causa pregiudiziale Dassonville. Come giustamente osservava nelle sue conclusioni l'avvocato generale Trabucchi, la questione allora in esame non aveva ad oggetto la compatibilità col Trattato delle singole legislazioni nazionali a tutela delle denominazioni d'origine, ma semplicemente l'ammissibilità della normativa belga secondo la quale la prova che la merce possiede i prescritti requisiti poteva essere fornita solo esibendo un certificato di origine rilasciato dalle autorità del paese di produzione, anche nel caso in cui la merce si trovasse già in libera pratica in un altro Stato membro. Pure nel procedimento odierno va risolta solo tale questione.
Come sapete, nella sentenza Dassonville la Corte non ha posto in discussione il requisito stesso del certificato d'origine, ma ha solo messo in dubbio che tutti potessero procurarsi con la stessa facilità tale documento, dichiarando che «lo Stato membro che richieda un certificato d'origine più facilmente ottenibile dall'importatore diretto d'un prodotto che non da chi abbia acquistato regolarmente il medesimo prodotto in un altro Stato membro (diverso dal paese d'origine) dov'esso si trovava in libera pratica, pone in essere una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa incompatibile col Trattato». Secondo la definizione datane dalla Corte in questa sentenza e costantemente usata nelle cause successive (cfr. ad esempio le cause 190/73, van Haaster, sentenza 30 ottobre 1974, Racc. 1974, pag. 1123; 31/74, Filippo Galli, sentenza 23 gennaio 1975, Racc. 1975, pag. 47; 4/75, Rewe-Zentralfinanz eGmbH c/ Landwirtschaftskammer, sentenza 8 luglio 1975, Racc. 1975, pag. 843; 65/75, Tasca, sentenza 26 febbraio 1976, Racc. 1976, pag. 291; 88-90/75, SADAM, sentenza 26 febbraio 1976, Racc. 1976, pag. 323; 104/75, De Peijper, sentenza 20 maggio 1976, Race. 1976, pag. 613), è una misura di effetto equivalente «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari». La Corte ha evidentemente ravvisato una misura del genere nella disciplina di cui all'art. 1 del regio decreto n. 57.
Di conseguenza, nella presente causa dobbiamo semplicemente accertare se le gravi difficoltà, allora criticate, che praticamente solo gli importatori diretti erano in grado di superare, siano state nel frattempo eliminate o sostanzialmente attenuate.
Non mi è più necessario occuparmi di numerosi aspetti allora trattati dalle parti nella causa Dassonville, e ripetuti nell'attuale procedimento, poiché questi argomenti sono già stati valutati dalla Corte.
Per contro si deve accertare se le misure di liberalizzazione attuate dal Governo belga a partire dal 1974 facilitino all'importatore parallelo l'ottenimento del certificato di autenticità. Come ci è stato detto, nel frattempo l'importazione non viene più fatta dipendere dalla presentazione di un documento rilasciato dal paese di origine, che deve contenere il nome e gli altri dati relativi alla persona dell'importatore belga. Vengono inoltre riconosciuti anche documenti rilasciati dalle autorità britanniche, dai quali risulta che la merce è destinata ad un paese diverso dal Belgio. Infine, viene fatto valere che le partite di acquavite con denominazione d'origine non vengono più respinte alla frontiera qualora non siano accompagnate dai prescritti documenti e che gli importatori in questi casi hanno la possibilità di esibire il certificato entro un certo termine.
Non si può negare che queste misure, in particolare le prime due, possano portare ad una certa liberalizzazione del commercio fra Stati membri. A mio parere, esse presentano però il difetto di essere contenute semplicemente in circolari diramate agli uffici doganali belgi. Queste circolari sono soltanto disposizioni impartite alle competenti autorità sulla prassi amministrativa da seguire per l'attuazione dell'art. 1 del regio decreto 20 dicembre 1934, n. 57. Esse non posseggono carattere normativo. Poiché simili direttive amministrative possono essere in ogni momento mutate o abrogate senza alcun formale procedimento, la garanzia offerta all'importatore parallelo da tali disposizioni mi pare inadeguata rispetto alla modifica della legge.
Rimane infine il dato di fatto che l'importatore, in quale non importi la merce direttamente dal paese d'origine e non sia in grado di produrre il certificato di origine, a norma dell'art. 1 del regio decreto n. 57 non può vendere la merce stessa fino a quando non sia in condizione di produrre detto certificato. Non fa quindi alcuna differenza — come nota giustamente anche la Commissione — che la merce sia trattenuta al confine oppure rimanga nei magazzini di un commerciante, senza poter essere venduta, fino all'ottenimento del documento.
Soprattutto, per comprensibili motivi non si può nemmeno pretendere che l'intermediario in un altro Stato membro, il quale riesporta soltanto una parte della merce, si privi dell'originale del certificato di origine. Ora, a differenza dell'abrogato decreto ministeriale 2 dicembre 1976, l'art. 17, che richiama l'art. 6, della circolare 4 agosto 1978 alle autorità doganali belghe prescrive di nuovo espressamente che gli uffici doganali accettino solo i certificati originali e rifiutino le fotocopie. Del pari a differenza dalla normativa abrogata, non vengono più riconosciuti i certificati di autenticità di Stati non produttori. Per l'importatore parallelo, il procurarsi il certificato di autenticità costituisce quindi tuttora la difficoltà principale.
In proposito il Governo del Regno Unito ci ha comunicato che anche da parte britannica si è proceduto a rilevanti facilitazioni; l'intermediario operante in uno Stato membro che voglia riesportare in un terzo paese comunitario una parte della merce importata può ottenere retroattivamente il certificato dalle competenti autorità del Regno Unito, previa produzione dei documenti di prova. Inoltre, anche lo stesso importatore parallelo potrebbe ottenere direttamente dalle autorità britanniche un certificato di autenticità, in via confidenziale, nel caso in cui la sua situazione commerciale lo richieda. Nella discussione orale il rappresentante del Governo britannico ha certo affermato in proposito che è necessario fornire i numeri di serie delle bottiglie ed ulteriori precisazioni in misura sufficiente per consentire alle autorità doganali britanniche di effettuare gli opportuni accertamenti. Un documento del genere viene però poi accettato dalle autorità doganali belghe, come ci ha assicurato il rappresentante del Governo belga.
Ha quindi, certamente, piena ragione il Governo francese, quando sottolinea che nemmeno per le importazioni indirette esiste l'impedimento assoluto di ottenere il certificato di autenticità. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, però, si hanno misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione non solo quando le importazioni sono rese impossibili, ma anche quando esse, a causa delle misure nazionali, divengono più difficili o più gravose. Per quanto quindi il rilascio del certificato di autenticità all'importatore parallelo possa essere facilitato dalle autorità britanniche, tuttavia, la procedura descritta non è compatibile con l'attuale rapido ritmo delle operazioni commerciali. Le formalità prevedibilmente difficili e spesso di lunga durata sono tali da dissuadere, soprattutto gli operatori minori, dall'importazione dei prodotti di cui trattasi da Stati non produttori. Poiché la rapidità del rilascio di un certificato del genere dipende tuttora dalle autorità britanniche, soprattutto per il commerciante belga che ha importato la merce senza poter produrre il certificato di origine permane il rischio di non poterlo esibire entro il termine impartitogli dalle autorità belghe. Queste difficoltà potrebbero anche costituire la causa per cui, come ci è stato detto dal rappresentante del Governo britannico, non viene fatto spesso uso della possibilità indicata e, come la Commissione ha mostrato, le importazioni parallele di cognac sono nulle e quelle di whishy sono insignificanti.
Riassumendo, si può quindi constatare che, per procurarsi il certificato di origine, l'importatore parallelo incontra tuttavia maggiori difficoltà dell'operatore che importi lo stesso prodotto direttamente dal paese d'origine. L'art. 1 del regio decreto n. 57 costituisce pertanto una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa incompatibile col Trattato. Non vi è quindi motivo che la Corte si discosti da quanto ha dichiarato nella sentenza Dassonville.
2.
L'art. 36 del Trattato CEE consente certo agli Stati membri, per la tutela dei beni giuridici in esso menzionati, di disporre eccezioni al divieto di restrizioni quantitative e di misure di effetto equivalente. Non è tuttavia sufficiente richiamarsi ad uno dei beni giuridici ivi menzionati, ma deve essere provato che la normativa adottata è «giustificata», cioè necessaria per la tutela del bene giuridico assertivamente minacciato. Ai sensi dell'art. 36, 2a frase, del Trattato CEE, la restrizione non è in ogni caso giustificata se costituisce un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata per il commercio tra gli Stati membri.
In relazione alla tutela delle indicazioni d'origine la Corte di giustizia, nella causa Dassonville, ha dichiarato quanto segue:
«Finché non sarà stato instituito un regime comunitario che garantisca ai consumatori l'autenticità della denominazione di origine d'un prodotto, gli Stati membri che intendano adottare provvedimenti contro comportamenti sleali in tale settore possono farlo soltanto a condizione che tali provvedimenti siano ragionevoli e che i mezzi di prova richiesti non abbiano per effetto di ostacolare il commercio fra gli Stati membri, ma siano accessibili a tutti i cittadini comunitari.
Non occorre accertare se provvedimenti del genere ricadano o meno sotto l'art. 36; in forza del principio enunciato nel secondo periodo del predetto articolo, essi non potranno mai essere utilizzati ai fini d'una discriminazione arbitraria o d'una restrizione dissimulata al commercio fra gli Stati membri.».
Ora, la normativa in materia di commercio costituisce una discriminazione arbitraria e una restrizione dissimulata del commercio, quando, conformemente a quanto dichiara la direttiva n. 70/50 del 22 dicembre 1969 (GU n. L 13 del 19 gennaio 1970, pag. 29), «gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci sono sproporzionati rispetto al risultato perseguito» o «quando il medesimo obiettivo può essere raggiunto con altro mezzo che intralci in minor misura gli scambi.».
Bisogna quindi chiedersi se lo scopo perseguito con la prova dell'origine di un prodotto sia conseguibile in modo altrettanto soddisfacente con altre formalità, che possano essere espletate non solo dagli importatori diretti, ma anche dagli importatori paralleli. L'esibizione del certificato di origine prescritta dall'art. 1 del regio decreto n. 57 non costituisce una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata soltanto se non vi è alcun altro mezzo efficace per la tutela delle indicazioni d'origine, che abbia effetti meno pregiudizievoli per la libertà fondamentale costituita dalla libera circolazione delle merci.
Le denominazioni di origine — mi pare che su ciò tutte le parti siano d'accordo — contraddistinguono sempre un prodotto che proviene da un determinato territorio e che, in seguito all'incidenza di determinati fattori, mostra speciali qualità e proprietà di fatto atte ad individualizzarlo. La loro ragion d'essere e la giustificazione dell'aggravio per il commercio che può conseguirne vanno ricercate nello scopo di tutelare i produttori da contraffrazioni e di offrire ai consumatori una garanzia di qualità (cfr. in proposito anche la causa 12/74, Commissione c/ Repubblica federale di Germania, sentenza 20 febbraio 1975, Racc. 1975, pag. 181).
Come abbiamo visto in corso di causa, non esiste alcun mezzo perfetto che per metta di raggiungere questo scopo al 100 %. Pur tuttavia — anche su ciò le parti sembrano d'accordo — il sistema dei certificati di origine che accompagnano le merci offre al produttore una via del tutto aperta per garantire l'invecchiamento ed una speciale tecnica produttiva. Per forza di cose, l'importatore parallelo riesce certo a procurarsi un documento del genere con maggiori difficoltà dell'importatore diretto. Un tale aggravio per il commercio appare comunque ingiustificato quando il detto certificato venga preteso da qualcuno che non può senz'altro procurarselo, anche qualora non possa sussistere alcun dubbio circa la regolarità ed autenticità della merce.
A parere della Commissione, un dubbio del genere è escluso almeno per le bottiglie riempite nel paese d'origine e munite di un dispositivo di chiusura che, con l'apertura, diviene inutilizzabile. Secondo i Governi del Belgio, della Francia e della Gran Bretagna, questo sistema non dà tuttavia sufficienti garanzie contro gli artifizi e le pratiche fraudolente, che possano risultare dannose per la salute dei consumatori. Il rappresentante della Gran Bretagna rileva in particolare che le capsule di chiusura sono più agevoli da contraffare dei documenti che garantiscono la denominazione d'origine. Il rappresentante belga soggiunge che la falsificazione di un documento è punita nel Belgio con una pena più grave della semplice contraffazione di capsule di chiusura. Infine, i rappresentanti di tutti e tre i Governi pongono in rilievo il problema creato dal fatto che proprio il whisky, ad esempio, viene esportato non solo in bottiglie, ma anche in botti. Ora, nel caso che il whisky sia imbottigliato in un altro Stato membro, il sistema di chiusura proposto dalla Commissione non darebbe garanzie adeguate, poiché non in tutti gli Stati viene effettuato un controllo egualmente rigido. A differenza che per gli alcolici, nel settore del vino vi è una organizzazione di mercato unitaria, che garantisce controlli omogenei in tutti gli Stati membri. Solo per questo motivo si potrebbe rinunciare alla presentazione del certificato di origine all'atto dell'importazione di vino in bottiglia. Per di più, sostiene il Governo belga, nemmeno la Commissione si fida del sistema di chiusura da essa proposto; ciò sarebbe provato dal fatto che per alcolici importati da paesi terzi la Commissione pretende analoghi documenti di accompagnamento.
Se mi è lecito, nel valutare questi argomenti, iniziare dall'ultimo, dirò che il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative vale solo per il commercio intracomunitario, non per il commercio con paesi terzi. Poiché per questo non è contemplata la libera circolazione delle merci, la Commissione resta libera di prescrivere qualsiasi mezzo atto ad impedire frodi circa la qualità dei prodotti. Negli scambi intracomunitari vige invece, come già detto, il principio fondamentale della libera circolazione delle merci il quale implica che è ammissibile soltanto la misura che rappresenti il mezzo meno oneroso per difendersi dal pericolo.
Riguardo all'argomento della possibilità di contraffazioni e delle sanzioni penali diverse mi sembra opportuno — senza diffondermi su questioni di fatto come il grado di sicurezza contro i falsi — mettere in particolare rilievo alcuni punti i quali ci mostrano che anche il Regno del Belgio ed i due intervenienti possono prendere in considerazione una soluzione più o meno del tipo proposto dalla Commissione. Così il Regno del Belgio, nell'art. 1,1o comma, del decreto ministeriale nel frattempo abrogato, considera sufficiente che i recipienti importati direttamente dal paese d'origine e destinati alla vendita al consumo siano provvisti di un dispositivo di chiusura che diviene inutilizzabile con l'apertura e che rechino sull'etichetta il nome e l'indirizzo del produttore, nonché l'indicazione che il prodotto è stato imbottigliato nel paese d'origine. Siccome questo insieme di requisiti è stato ritenuto sufficiente per le importazioni dirette, non si capisce perché non possa svolgere la stessa funzione di garanzia anche per le importazioni parallele. Il Governo belga, quando dichiara che l'incapsulamento in un paese membro diverso dal paese produttore gli sembra insufficiente, riconosce nelle stesso tempo questa garanzia come sufficiente in caso d'imbottigliamento nel luogo d'origine. L'eccezione relativa alle garanzie inadeguate in fatto di contraffazioni e alle sanzioni penali diverse perde ulteriormente valore a causa dell'ammissione, da parte del Governo belga, che esso sarebbe d'accordo sul sistema di chiusura di cui trattasi, se l'imbottigliamento fosse sottoposto in tutti gli Stati membri agli stessi controlli. Infine, anche il rappresentante del Governo francese ci ha confermato che in Francia, per determinate bevande come il sidro, la birra e il vino, il sistema dei certificati di origine è stato sostituito da un analogo dispositivo di chiusura dei recipienti e che solo per gli alcolici il sistema non è stato ancora adottato, soprattutto però per motivi di controllo fiscale.
Questi pochi esempi mi provano che anche per il Regno del Belgio sarebbe concepibile un sistema che ostacoli meno gli scambi commerciali, mettendo l'importatore che non si procura la merce direttamente nel paese d'origine in condizione di provarne l'autenticità, con l'ausilio del mezzo descritto, il quale sembra sufficientemente atto a fornire tale prova.
Si deve certo concedere al Regno del Belgio ed agli intervenienti che la situazione è diversa quando gli alcolici vengono esportati in botti ed imbottigliati in uno Stato membro non produttore, per essere riesportati. Fino a che i controlli non sono unificati, bisogna dar ragione al Governo britannico, in particolare quando rileva che il sistema di chiusura non garantisce che il contenuto delle bottiglie corrisponda a quello delle botti e che nell'imbottigliamento sia stato osservato almeno un minimo di prescrizioni igieniche. Per garantire ciò, vedo anche io come unica possibilità l'allegare agli alcolici un documento ufficiale di accompagnamento che attesti il diritto alla denominazione d'origine. La tutela dei beni giuridici menzionati nell'art. 36 sembra certo sufficientemente garantita se si ammettono, come stabilisce l'art. 1, 2o comma, del regio decreto 2 dicembre 1976, oltre all'originale del certificato d'origine, anche fotocopie o un certificato emesso dalle autorità del paese di spedizione attestante il diritto del prodotto alla denominazione d'origine. Come ci è stato detto solo una piccola parte degli alcolici viene tuttavia esportata in botti: per il whisky, ad esempio, circa il 25 %.
Concludendo, si può constatare che la normativa di cui all'art. 1 del regio decreto 20 dicembre 1934, n. 57, nella sua attuale versione ed interpretazione mediante disposizioni amministrative, non è giustificata nemmeno per la tutela dei beni giuridici menzionati nell'art. 36. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, non è quindi necessario accertare se uno, ed eventualmente quale, dei beni giuridici menzionati nell'art. 36 si trovi in pericolo.
Poiché però soprattutto il convenuto ed il Governo del Regno Unito basano i propri argomenti, oltre che sulla protezione della proprietà industriale e commerciale, anche sulla tutela della sanità pubblica, voglio fare un'ultima osservazione in proposito. Ci è stato detto che nulla si oppone all'importazione ed alla distribuzione nel Belgio di whisky sprovvisto di certificato d'origine, purché per questo prodotto si scelga semplicemente la denominazione «Whisky». D'altra parte la denominazione «Scotch Whisky» implica un aspetto qualitativo, idoneo ad aumentare il valore commerciale di questa merce. Ora il Belgio, se ritenesse che il whisky senza denominazione d'origine costituisce un pencolo per la sanità pubblica, potrebbe rendere più difficile o persino vietare l'importazione di tale prodotto, richiamandosi all'art. 36. Poiché ciò non avviene, l'importazione di un prodotto qualitativamente di maggior valore non può essere ostacolata invocando la sanità pubblica.
III —
Tutto ciò premesso, propongo di dichiarare che il Belgio, imponendo per l'importazione di acquavite con denominazione di origine in libera pratica negli Stati membri diversi dal paese d'origine, a norma dell'art. 1 del regio decreto 20 dicembre 1934, n. 57, condizioni più difficili da adempiersi di quelle stabilite per l'importazione diretta della stessa merce dal paese di origine, è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 30 del Trattato CEE.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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