CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 16 NOVEMBRE 1978
Signor Presidente,
Signori Giudici,
1.
I ricorsi ai quali le presenti conclusioni si riferiscono sono stati introdotti da tre candidati ad un medesimo concorso, che si sono visti rifiutare l'ammissione alle prove. Si trattava del concorso COM/A/154, bandito il 7 settembre 1977 per la costituzione di una riserva di amministratori — carriera A7/A6 — presso la Commissione (GUCE C 213). Nell'indicare la natura delle funzioni da svolgere, il bando precisava che esse avrebbero riguardato determinati campi di attività comunitaria (l'amministrazione generale, l'amministrazione della ricerca, le relazioni esterne, l'informazione, gli affari finanziari e di bilancio, gli affari sociali); il modello dell'atto di candidatura richiedeva che ciascun candidato scegliesse uno di tali campi. D'altra parte, fra le condizioni particolari di ammissione al concorso, erano prescritte quella di aver effettuato studi universitari completi, sanzionati da un diploma in rapporto con il campo prescelto, e quella di un'esperienza professionale postuniversitaria di almeno un anno, in rapporto anch'essa con il settore prescelto. Sarebbe spettato alla commissione giudicatrice determinare la lista dei candidati in possesso dei requisiti previsti, e ammetterli alla prova scritta.
Fra i partecipanti al concorso in questione, vi erano i signori Enrico M. Salerno, Xavier Authié e Giuseppe Massangioli; il primo aveva scelto il campo degli affari finanziari e di bilancio, gli altri due quello delle relazioni esterne. Il titolo di studi universitari posseduto dal signor Salerno era quello di dottore in economia e commercio dell'Università di Roma; i titoli del signor Authié e del signor Massangioli erano rispettivamente quelli di licencié in scienze economiche, opzione econometrica, dell'Università di Orléans, e di dottore in scienze politiche dell'Università di Roma. Per tutti e tre i candidati l'esperienza professionale postuniversitaria era rappresentata dall'aver ottenuto certificati di alti studi europei del Collegio d'Europa di Bruges (con specializzazione economica, per i signori Salerno e Authié; specializzazione in scienze amministrative, per il signor Massangioli). Quest'ultimo aveva anche frequentato un corso di preparazione alla carriera diplomatica.
La commissione di concorso decideva di non ammettere alle prove né i signori Salerno e Massangioli, né il signor Authié: i primi due, in quanto non riteneva la loro esperienza postuniversitaria sufficientemente in rapporto con il campo prescelto; il terzo, in quanto non giudicava i suoi titoli o diplomi conformi alle qualificazioni richieste. Ciascuno dei candidati non ammessi chiedeva alla commissione un riesame del rispettivo fascicolo; ma tutti ricevevano risposte che confermavano la decisione già presa. Dopo di ciò essi presentavano reclami amministrativi ai sensi dell'articolo 90, n. 2, dello Statuto dei funzionari, facendoli seguire, pochi giorni dopo, da ricorsi contenziosi miranti all'annullamento di quella decisione. I signori Salerno e Authié chiedevano anche un provvedimento urgente di sospensione della procedura di concorso; tali domande venivano però respinte con ordinanze 13 gennaio e 10 marzo 1978 del Presidente di questa Sezione.
Sul piano istruttorio, elementi utili sono emersi sia dalla risposta della Commissione a taluni quesiti che la Corte le ha rivolto, sia dalla deposizione del signor Desbois, Presidente della commissione giudicatrice, ascoltato come testimone all'udienza del 12 ottobre scorso.
2.
Nel caso 28/78, Massangioli, la Commissione ha espresso dei dubbi circa la ricevibilità del ricorso, dato che questo è stato introdotto appena due giorni dopo un reclamo indirizzato all'autorità investita del potere di nomina secondo l'articolo 90 dello Statuto dei funzionari; è mancata, dunque, quella decisione di rigetto del reclamo che, secondo l'articolo 91, n. 2, dello Statuto, costituisce una delle condizioni di ricevibilità dei ricorsi contenziosi. Bisogna tener presente, tuttavia, quanto è stato affermato dal signor Massangioli nell'atto di ricorso depositato il 3 marzo; e cioè che egli aveva presentato il suo reclamo amministrativo solo per il caso in cui la Corte ritenesse che un ricorso contenzioso contro la decisione di una commissione giudicatrice debba essere preceduto da un reclamo in applicazione degli articoli 90, n. 2, e 91, n. 2, dello Statuto.
Ciò posto, occorre rammentare la giurisprudenza costante della nostra Corte, secondo la quale l'articolo 91, n. 2, «si riferisce unicamente agli atti che l'autorità che ha il potere di nomina può eventualmente riformare, ad esclusione, quindi, della decisione della commissione giudicatrice di un concorso». Questo principio è stato recentemente riaffermato nella sentenza del 16 marzo 1978 nella causa 7/77, von Wüllerstorff und Urbair (Raccolta 1978, p. 769 ss.); sentenza la quale si aggiunge alle precedenti decisioni di analogo contenuto nei casi 44/71 e 37/72, Marcato (rispettivamente in data 14 giugno 1972 e 15 marzo 1973, in Raccolte 1972, p. 433, e 1973, p. 369) e presenta il vantaggio di superare i dubbi provocati dalla nuova formulazione dell'articolo 91 dello Statuto, nel quadro della revisione del 1o luglio 1972. Conviene aggiungere che nelle due citate cause Marcato, così come nel secondo caso Costa-curta, 31/75 (definito con sentenza del 4 dicembre 1975, Raccolta 1975, p. 1563 ss.), si era posto il problema del modo di calcolare il termine di tre mesi entro cui i ricorsi vanno presentati, poiché la pratica del previo reclamo amministrativo ha evidentemente per conseguenza di far decorrere quel termine non dalla data di notifica della decisione della commissione di concorso, bensì dalla successiva data della decisione di rigetto dell'autorità (ovvero dalla scadenza del termine di risposta). Nel caso di specie, tuttavia, questo problema non sussiste: i ricorsi contenziosi dei tre interessati risultano, infatti, depositati tutti entro il termine di tre mesi dalla notifica della lettera della Commissione (Direzione generale del personale e dell'amministrazione) che rendeva nota la non ammissione alla prova scritta. Non ci può esser dubbio, pertanto, che il ricorso Massangioli è ricevibile; così come lo sono i ricorsi Salerno e Authié, i quali sono stati anch'essi preceduti da reclami amministrativi presentati pochi giorni prima.
3.
Gli argomenti fatti valere dagli interessati per impugnare la loro non ammissione alla prova scritta possono, a mio avviso, raggrupparsi così: in primo luogo, essi ritengono che la procedura di concorso sia stata inficiata da alcune irregolarità concernenti la partecipazione dei membri aggregati («assesseurs») ai lavori della commissione giudicatrice, il mancato rispetto del principio di collegialità e le modalità del riesame delle posizioni di una parte dei candidati non ammessi; in secondo luogo, essi sostengono che la decisione impugnata sia viziata nella forma, per difetto di motivazione; in terzo luogo, essi ritengono discriminatorio il contenuto della decisione, messo a confronto con la decisione di ammissione presa riguardo ad altri candidati che avevano gli stessi requisiti. Nel ricorso Massangioli è menzionato anche il fatto che il ricorrente era stato ammesso ad un analogo concorso precedente; ma non è chiaro in base a quali norme ciò dovrebbe rappresentare un ulteriore vizio della decisione impugnata, e comunque il punto rimane di importanza secondaria, non essendo ripreso nè sviluppato nei successivi atti di difesa.
Osservo che, nell'esame dei mezzi di impugnazione, conviene prescindere dalle qualificazioni date a ciascuno di tali mezzi dai ricorrenti, i quali hanno fatto riferimento a numerose categorie di vizi dell'atto amministrativo (fra gli altri, l'eccesso di potere, l'errore di fatto, l'errore di diritto) senza che ciò fosse sempre oggettivamente giustificato, e qualche volta, forse, «ad abundantiam». Mi sembra, invece, di non poter prescindere dall'esprimere il mio punto di vista sulla questione generale, evocata al punto 6 della parte in diritto dell'ordinanza con cui il Presidente di questa Sezione respinse la misura d'urgenza chiesta dal signor Salerno; la questione cioè «di sapere se il controllo di legalità, di cui la Corte è incaricata, si estenda all'apprezzamento fatto dalla commissione giudicatrice circa la pertinenza di un certificato di studi postuniversitari per dimostrare, ai termini del bando di concorso COM/A/154, un'esperienza professionale in rapporto con l'uno o l'altro dei campi scelti dai candidati.» A me sembra di potere affermare, a questo riguardo, che l'apprezzamento sopra menzionato è senza dubbio un giudizio tecnico, rientrante nella sfera di discrezionalità della commissione di concorso, alla quale la Corte non può pretendere di sostituirsi; ma che, d'altra parte, se la Corte è chiamata a decidere circa l'esistenza o meno di un vizio che tocca il contenuto dell'atto impugnato (come la violazione del principio di non discriminazione, o l'eccesso di potere), può esser necessario che essa valuti anche il giudizio tecnico espresso dalla commissione, beninteso al solo fine di verificare se il vizio dedotto dal ricorrente sia presente o no. Questo è stato d'altronde l'orientamento della Corte nel citato caso von Wiillerstorff und Urbair.
4.
Le censure riguardanti la partecipazione dei membri aggregati ai lavori della commissione giudicatrice mettono in causa anzitutto l'utilizzazione di tali membri nella fase dell'esame delle candidature ai fini dell'ammissione alle prove; in secondo luogo i compiti attribuiti agli aggregati, nelle cui mani la commissione avrebbe in sostanza rimesso un vero e proprio potere di decisione.
È bene ricordare quanto dispone l'articolo 3, secondo comma, dell'allegato III allo Statuto: «per determinati esami, la commissione giudicatrice può richiedere la partecipazione di uno o più membri aggregati con voto consultivo». Secondo i ricorrenti, l'espressione «per determinati esami» (épreuves nel testo francese) escluderebbe la legittimità dell'impiego di assessori quando si tratta di valutare l'ammissibilità dei candidati. Ma la Corte, nella recente causa Agneessens e altri/Commissione (122/77), decisa con sentenza del 26 ottobre scorso, ha ritenuto che la disposizione citata non debba intendersi nel senso che essa limiti le ipotesi in cui una commissione giudicatrice può farsi assistere da membri aggregati, ed ha aggiunto che non va esclusa una tale procedura ogni volta che il gran numero di candidati impedirebbe altrimenti alla commissione di portare a termine i suoi lavori in un tempo ragionevole. A mio avviso, questo orientamento merita di essere confermato nel caso di specie, sia perché si trattava precisamente di un concorso al quale si erano presentati numerosissimi candidati (4272, ha precisato la Commissione), sia perché le ragioni linguistiche sono state il motivo principale dell'impiego degli aggregati nella fase di valutazione dei requisiti di ammissibilità (così ha deposto il signor Desbois, Presidente della commissione giudicatrice: ed è significativo che un membro aggregato di lingua francese sia stato considerato superfluo, dato che il francese è lingua madre dello stesso Presidente). Credo perciò che, su questo punto, la procedura seguita dalla commissione non abbia violato la norma sopra menzionata.
Più delicato è l'altro aspetto del problema. La citata sentenza Agneessens, a proposito del rapporto fra commissione giudicatrice e membri aggregati, ha sottolineato la necessità che la commissione «conservi il controllo delle operazioni e si riservi il potere di apprezzamento in ultima istanza». In quel caso, la commissione aveva controllato la determinazione dei criteri, alla stregua dei quali dovevano essere apprezzati gli elementi da prendere in considerazione secondo il bando di concorso, e aveva inoltre seguito il lavoro dei membri aggregati in tutte le fasi, adottando essa stessa le decisioni finali in base alle proposte degli aggregati.
Nelle cause di cui ora si tratta, la situazione appare diversa. Il verbale dei lavori della commissione giudicatrice in data 8 gennaio 1978 sembra rivelare una eccessiva attribuzione di poteri agli aggregati, là dove afferma che «per determinare la lista dei candidati che rispondono alle condizioni di ammissione, la commissione ha designato i membri aggregati, i cui nomi sono riprodotti nell'allegato II»; ma subito dopo si dichiara che «in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'allegato III dello Statuto, la commissione giudicatrice ha stabilito la lista dei candidati che rispondono alle condizioni di ammissione al concorso, e i cui nomi figurano nell'allegato III». Inoltre, nella memoria in duplica presentata nella causa 4/78, la Commissione ha sottolineato che l'allegato II al citato verbale si intitola: «Lista dei membri aggregati nominati per aiutare la commissione giudicatrice nei lavori di ammissione».
Molta importanza assume, in questo quadro, la deposizione del testimone signor Desbois. Egli ha cominciato col ricordare che la commissione aveva fissato, sin dalla sua prima riunione, «la verifica, sulla base dei fascicoli di candidatura, dei titoli dei candidati in relazione alle qualificazioni richieste»; ha precisato più oltre che la commissione si era riunita «un certo numero di giorni di seguito per valutare insieme i tipi dei candidati (sic!) in relazione alla qualificazione richiesta», esaminando così «l'insieme dei fascicoli di candidatura»; ha aggiunto infine che «per preparare questo lavoro, la commissione … ha chiesto ad un certo numero di funzionari della Commissione di esaminare fra l'altro preventivamente, senza sostituirsi alla commissione nella decisione, soprattutto i requisiti, i titoli e l'esperienza professionale». Tuttavia, dal seguito della deposizione — e particolarmente dalle risposte alle domande del giudice relatore e dell'avvocato generale — è risultato che: a) i membri aggregati formulavano delle «proposte» circa la valutazione dei titoli accademici, e del rapporto fra titolo accademico e campo scelto dal candidato; b) la commissione non aveva stabilito al riguardo precise direttive, nè criteri dettagliati; gli aggregati avevano ricevuto qualche «raccomandazione» e qualche «direttiva abbastanza larga»; c) nei casi che gli aggregati ritenevano dubbi, il fascicolo era messo da parte affinché la commissione decidesse; a questo esame dei fascicoli che sollevavano problemi erano dedicati «alcuni istanti della giornata».
Questo modo di procedere solleva serie perplessità. Sembra chiaro che, nella maggior parte dei casi, le «proposte» dei membri aggregati — non basate su criteri tecnici d'ordine generale, di cui la commissione non aveva avvertito la necessità — erano accettate in blocco e senza controllo dalla commissione giudicatrice. Il signor Desbois ha messo in dubbio che quest'ultima avesse, secondo lo Statuto, il potere di introdurre criteri dettagliati, e ha fatto riferimento al «buon senso». A sua volta la Commissione, nella risposta al primo dei quesiti rivoltile dalla Corte, ha notato che nessuna disposizione statutaria esige che la commissione giudicatrice stabilisca criteri generali per valutare la corrispondenza fra titolo universitario o esperienza professionale postuniversitaria, da una parte, e opzione scelta dal candidato, dall'altra parte. Ma questa Corte si era espressa in senso molto differente già alcuni anni fa, quando nella sentenza 14 dicembre 1965 in causa 21/65, Morina/Parlamento europeo (Raccolta 1965, p. 1239 ss.) aveva affermato fra l'altro: «la determinazione preventiva dei criteri di valutazione ha lo scopo di garantire che l'esame dei titoli avvenga in modo oggettivo e scevro di arbitrio».
Comunque, il problema della necessità o meno di criteri generali si pone qui con riferimento ad una situazione, in cui si trattava di garantire la coerenza e l'armonia delle valutazioni dei titoli, affidate ad un certo numero di membri aggregati che lavoravano individualmente. Inoltre i due requisiti del titolo universitario e dell'esperienza professionale di almeno un anno nel campo scelto dal candidato sollevavano, nel caso di specie, molti e delicati problemi generali: ad esempio, quali fossero i titoli universitari sicuramente «congrui» rispetto a ciascun settore di attività; che significato dovesse darsi ai termini «esperienza professionale»; se la durata minima di un anno potesse ridursi a un anno accademico di studi di perfezionamento; se un'esperienza professionale generica, che includesse qualche aspetto del settore prescelto, fosse sufficiente ovvero occorresse un'esperienza specifica; quali fossero le esperienze professionali meglio rispondenti ai campi indicati nel bando (si poteva almeno redigere una lista indicativa, se non tassativa, da valere come punto di riferimento). Su nessuno di questi problemi generali risulta che la commissione giudicatrice abbia dato istruzioni ai membri aggregati. Quanto poi al controllo ex post, il fatto di averlo limitato ai casi controversi — e precisamente, lo sottolineo, ai casi che ciascun membro aggregato ritenesse dubbi — ha confermato l'effettiva autonomia di decisione dei membri aggregati. In conclusione, perciò, mi sembra che i rapporti fra la commissione giudicatrice e i membri aggregati siano stati regolati, nel caso di specie, in maniera non conforme ai principi enunciati nella sentenza Agneessens: principi il cui rispetto è tanto più necessario, in quanto si favorisca la tendenza ad un più largo e frequente impiego dei membri aggregati.
5.
I ricorrenti Authié e Salerno hanno ripetutamente addotto, nelle loro difese, un altro vizio procedurale, consistente nel difetto di collegialità. In particolare, essi sostengono che molte decisioni sono state prese dal solo Presidente della commissione giudicatrice, sia nella prima fase della valutazione dei titoli, sia quando si è trattato di riesaminare alcuni fascicoli di candidati che avevano reagito alla comunicazione della non ammissione.
Osservo in primo luogo che, da un punto di vista sostanziale, il fatto che la maggior parte delle decisioni circa l'ammissibilità dei candidati sia stata presa individualmente dai membri aggregati o (per i candidati di lingua francese) dal Presidente rappresenta una grave lesione del principio di collegialità; ma va considerato che formalmente, a quanto risulta dal verbale della commissione giudicatrice, è stata questa a stabilire la lista dei candidati, ratificando in ultima analisi le valutazioni fatte dai suoi singoli membri o da aggregati. Inoltre, risulta oggi impossibile determinare per quali candidati la valutazione concernente l'ammissibilità sia stata il frutto di «proposte» di un aggregato o di un membro della commissione, ratificate in blocco dagli altri membri, e per quali altri candidati si sia avuta, invece, una discussione nell'ambito della commissione giudicatrice, seguita da una deliberazione specifica.
Quanto al ruolo svolto dal signor Desbois, il menzionato linguaggio del verbale copre egualmente ogni decisione che egli possa aver preso individualmente nella fase della valutazione dei titoli. È vero che le «fiches» sulle quali veniva registrato se ciascun candidato avesse o no i requisiti prescritti dal bando erano firmate dal solo Presidente; ma si trattava di una certificazione di valore interno e provvisorio. Nella sua deposizione, il signor Desbois ha precisato che le «fiches» in questione «erano preparate in certi casi dai membri aggregati e dalla commissione, sia nella sua totalità, sia, a loro richiesta, fra gli altri da me stesso, che ero presidente». Ciò tuttavia sembra soltanto confermare che per i candidati di lingua francese la commissione si rimise al signor Desbois, così come per gli altri incaricò i membri aggregati di valutarne l'ammissibilità. Resta infine il problema del carattere individuale o collegiale delle decisioni sui reclami informali rivolti alla commissione dai candidati non ammessi; ma questo punto merita di essere considerato nel contesto della singolare procedura di riesame dei fascicoli, che i ricorrenti hanno contestato sotto più di un aspetto.
6.
Passiamo in rassegna gli elementi che consentono di ricostruire questa fase dei lavori della commissione giudicatrice. Il verbale dell'8 gennaio 1978 si limita a dire: «cinque dei candidati sono stati ammessi dopo riesame della loro candidatura (e ne indica i nomi). La commissione ha invece confermato la sua decisione iniziale di non ammissione, particolarmente (“notamment”) per Maas Jean e Snappe Martine». Nelle risposte alle domande rivoltele dalla Corte, la Commissione ha affermato (punto 5): «La commissione giudicatrice del concorso COM/A/154 ha esaminato, nella sua riunione dell'8 gennaio 1978, tutti i fascicoli di candidatura che avevano, in qualsiasi modo, suscitato delle proteste da parte dei candidati delusi o di personalità intervenute in loro nome. Cinque di questi “reclami” sono stati accolti dalla commissione e sono enumerati espressamente nel verbale della medesima, trattandosi di decisioni di iscrizione sulla lista dei candidati ammessi, che modificavano decisioni precedenti di rifiuto. I due casi di rigetto di reclami menzionati nel verbale 8 gennaio 1978 dei lavori della commissione giudicatrice sono citati a titolo esemplificativo».
Le circostanze sono brevemente illustrate anche nella duplica della Commissione nella causa 28/78. Vi si legge, tra l'altro, che la commissione di concorso «a causa di lettere, telefonate e altri interventi è stata indotta a verificare di nuovo i fascicoli di candidatura, ed ha ammesso, dopo riesame, cinque candidature supplementari, mantenendo invece tutte le altre decisioni di rifiuto di ammissione. Nessuna discriminazione può essere dedotta dalla menzione delle candidature Maas e Snappe, tanto più che questi due casi sono citati a titolo esemplificativo: vedi in tal senso la parola notamment».
E veniamo infine alla deposizione del signor Desbois. Egli ha ricordato che l'8 gennaio la commissione giudicatrice si riunì per esaminare i fascicoli dei candidati «che avevano formalmente (sic!) contestato la decisione della commissione»; venne così «annullata, in senso positivo, la decisione anteriore» e si ammisero cinque candidati «anche per motivi di documenti che non erano stati trasmessi nei termini utili», mentre non fu possibile dare un seguito positivo a tutte le domande di riesame dei fascicoli.
Da questo insieme di elementi risulta dunque accertato che, dopo aver deciso la non ammissione alle prove di un gran numero di candidati (non dimentichiamo che le lettere inviate ai ricorrenti per informarli del rifiuto di ammissione recano la data del 5 dicembre), la commissione giudicatrice ricevette proteste e reclami più o meno autorevoli: decise allora di riesaminare — nella seduta dell'8 gennaio — i fascicoli dei candidati che avevano contestato la sua decisione, revocò il suo rifiuto per cinque di essi, e trascurò di precisare quanti «reclami» fossero stati respinti, menzionando solo, nel suo famoso verbale, due casi infelici a titolo di esempio.
Tutto ciò solleva le più gravi risene. È evidente che le proteste ricevute dalla Commissione non equivalevano a reclami formali; ma proprio per questo ci si può chiedere se si giustificasse un riesame dei soli fascicoli di quelli che avevano protestato. A mio avviso, il principio dell'eguaglianza di trattamento avrebbe dovuto indurre la commissione di concorso, nel momento in cui era presa dal dubbio di non avere ben giudicato, a riesaminare i fascicoli di tutti i candidati non ammessi. Per quanto concerne i ricorrenti, poi — o per lo meno i signori Salerno e Authié — essi si trovano nella situazione di autori di reclami il cui fascicolo verosimilmente non fu neanche riesaminato dalla commissione giudicatrice! Infatti, tutti e tre i ricorrenti chiesero tale riesame (con lettere 19 dicembre, Salerno e Authié; con lettera 20 dicembre, Massangioli), ma il signor Desbois già il 21 dicembre trasmise ai signori Salerno e Authié una risposta negativa, confermando il precedente rifiuto di ammissione (né vi furono riunioni della commissione tra il 15 dicembre e l'8 gennaio). Sotto questo profilo, dunque, fu violato certamente il principio di collegialità. Infine, il modo in cui venne redatto il verbale dell'8 gennaio non consente in alcun modo di ricostruire i motivi per i quali cinque candidati furono «riammessi»; e la spiegazione del teste signor Desbois in proposito è per lo meno vaga. Ciò significa che un provvedimento così importante — praticamente, l'esito di una valutazione supplementare — fu preso senza motivazione alcuna, e che cinque candidati ebbero un beneficio inesplicabile: a mio avviso un tale beneficio, privo di un fondamento obbiettivo riconoscibile, configura un caso di eccesso di potere. La procedura di concorso si presenta dunque viziata — nell'ultima fase che ha condotto alla decisione finale di riammettere certi candidati già esclusi — da numerose e gravi irregolarità; né credo si possa obbiettare che i ricorrenti, avendo attaccato le sole decisioni di rifiuto di ammissione che li concernevano e che erano anteriori alla menzionata fase finale, non abbiano titolo per far valere quelle irregolarità. In realtà, i vizi delle decisioni di rifiuto in questione e i vizi dell'intera procedura relativa all'esame dei requisiti in ammissibilità sono strettamente connessi, e perciò l'impugnativa degli interessati deve ritenersi estesa a tutti gli aspetti della menzionata procedura che sono documentati dal verbale dell'8 gennaio.
7.
Un ulteriore motivo di ricorso è stato tratto, come ho indicato all'inizio, dal difetto di motivazione delle decisioni impugnate, A tal proposito, i ricorrenti hanno invocato sia l'articolo 25, 2o comma, dello Statuto (per il quale ogni decisione individuale presa a carico di un funzionario deve essere motivata) sia la giurisprudenza di questa Corte. A me non sembra che l'articolo 25 debba applicarsi alla situazione di un candidato non ammesso alle prove di un concorso; mentre è certo che indicazioni del tutto aderenti al problema da risolvere scaturiscono da tre sentenze già prima citate: quelle del 14 giugno 1972 e del 15 marzo 1973 nei due casi Marcato, e quella del 4 dicembre 1975 nel secondo caso Costacurta.
Vi è, in queste sentenze, una presa di posizione molto interessante a proposito delle forme da osservare nell'esame delle candidature, che la commissione giudicatrice fa per stabilire quali candidati possono essere ammessi ad un concorso. La Corte distingue questa prima fase di ogni procedura di concorso dalla fase successiva, consistente nell'esame della idoneità dei candidati per il posto da coprire, e osserva che mentre la seconda fase «è essenzialmente di carattere comparativo ed è quindi coperta dal segreto che caratterizza i lavori della commissione giudicatrice», la prima consiste in un confronto, sulla base di dati obbiettivi e noti a ciascun candidato per quanto lo riguarda, fra titoli individuali e requisiti indicati dal bando di concorso. Perciò le sentenze citate giungono tutte alla conclusione che i risultati di tale confronto «devono essere adeguatamente motivati». Nei due casi Marcato, la Corte ritenne che una motivazione adeguata facesse difetto, perché la relazione della commissione giudicatrice si limitava a indicare quali requisiti mancassero al ricorrente.
Quale è la situazione nel caso di specie? Le decisioni impugnate sono state rese note agli interessati con lettere-formulario, che contengono anzitutto la notizia della non ammissione, e poi una lista di quattro tipi di motivi, la quale reca a fianco di ciascun motivo una casella; cosicchè la casella segnata con una X indica al destinatario della lettera il motivo che lo concerne. Nella lettera diretta al signor Authié, il motivo contrassegnato era il numero 2 («I suoi titoli o diplomi non sono stati considerati conformi alle esigenze del bando di concorso»); nelle lettere dirette ai signori Salerno e Massangioli, si trattava del motivo numero 3 («La sua esperienza non è stata considerata sufficiente rispetto alle funzioni da svolgere»).
Nel verbale dell'8 gennaio si dà atto che i candidati non rispondenti alle condizioni di ammissione richieste sono elencati in tre allegati, ognuno dei quali include i casi di mancanza di un requisito. Precisamente, l'allegato IV si intitola: «età oltre il limite»; l'allegato V «mancanza di studi universitari completi sanzionati da un diploma in rapporto con il campo di concorso scelto», e l'allegato VI «difetto di una certa esperienza professionale postuniversitaria di un anno almeno in rapporto con il campo prescelto». Questi raggruppamenti rispecchiano in maniera testuale la formulazione dei documenti interni riferiti a ciascun candidato, che sono stati lo strumento di lavoro adoperato nel corso della selezione (si tratta delle «fiches» individuali, che già ho avuto occasione di menzionare). Ciascuna «fiche» conteneva infatti le rubriche «limiti d'età», «titoli o diplomi richiesti» e «pratica professionale», e a fianco di queste rubriche l'autore o gli autori della selezione potevano contrassegnare un SÌ o un NO. Nel rispondere a una delle domande che la corte le ha rivolto, la Commissione ha fatto riferimento a tali «fiches individuelles», inserite in ogni fascicolo di candidatura, che recavano alla fine la decisione presa circa l'iscrizione o meno sulla lista dei candidati ammessi; essa ha aggiunto: «Non esistono, a conoscenza della Commissione, altre note scritte che motivino, caso per caso, il rifiuto di ammissione di circa 2755 candidature sulle 4272 presentate.»
A mio avviso, si deve riconoscere che le decisioni impugnate hanno una motivazione insufficiente. Non voglio dire con ciò che, per ciascun candidato, si potesse esigere una dettagliata analisi dei requisiti, o una lunga esposizione dei motivi per cui i rispettivi requisiti venivano ritenuti non adeguati. La Commissione ha molto insistito, nel corso di questi procedimenti, sulle difficoltà connesse al grandissimo numero di candidati e fino a un certo punto sembra giusto tener conto di tali difficoltà. Mi sia però consentito di dire che le conseguenze negative del sovraffollamento non devono cadere sulle spalle dei candidati, e che l'autorità organizzatrice di un concorso ha il dovere di prepararsi in modo da svolgere il suo compito nel pieno rispetto delle regole, anche se i partecipanti sono migliaia.
Nella specie, era indispensabile che, per lo meno, le motivazioni comunicate ai candidati fossero chiare, sia per far comprendere loro in modo preciso le ragioni dell'esclusione, sia per agevolare il controllo di legittimità. Ora, l'espressione «i suoi titoli e diplomi non sono stati considerati conformi alle esigenze del bando di concorso» è per lo meno ambigua: essa può significare che gli studi universitari seguiti non sono stati considerati «completi», ovvero che il diploma universitario non è stato ritenuto in rapporto col campo prescelto, o ancora che un diploma postuniversitario è stato valutato in tal modo. Lo stesso deve dirsi per l'espressione «difetto di una certa esperienza professionale postuniversitaria di un anno almeno in rapporto col campo prescelto»: il «difetto» può esser dovuto ad una nozione ristretta di «esperienza professionale» adottata dalla commissione giudicatrice, ovvero alla durata di tale esperienza, o al rapporto con il campo prescelto. Insomma: né il verbale, né le lettere di comunicazione permettono di stabilire per quale specifico difetto il candidato non sia stato ammesso; e anche all'interno della commissione giudicatrice bisognava ricorrere a spiegazioni complementari, rispetto alla «fiche» di ogni candidato, per conoscere il motivo preciso del rifiuto.
8.
Resta da considerare se vi sia stata discriminazione. Tutti i ricorrenti hanno invocato anche questo motivo di annullamento, rilevando che altri candidati, egualmente in possesso del certificato del Collegio di Bruges, sono stati ammessi al concorso. In realtà, il motivo in questione non può valere per il signor Authié, la cui esclusione dal concorso è dovuta al fatto che il suo titolo universitario non è stato considerato in rapporto con il campo prescelto. A parte ciò, la Commissione ha obbiettato che bisognava confrontare la scelta fatta dal candidato con la specializzazione indicata nel certificato di Bruges; il signor Salerno aveva compiuto a Bruges studi «con dominante economica» e aveva poi indicato il campo degli affari finanziari e di bilancio; il signor Massangioli si era concentrato sulle scienze amministrative presso il Collège d'Europe e aveva scelto per il concorso il campo delle relazioni esterne. Ora, il signor Salerno ha menzionato i nomi di altri titolari del certificato di Bruges a dominante economica che sono stati ammessi alle prove, ma la Commissione ha obbiettato che queste persone avevano scelto il campo delle relazioni esterne. Perciò non vi sono elementi idonei a dimostrare la lamentata discriminazione; anche se appare abbastanza sorprendente che siano stati ritenuti ammissibili, per l'opzione relazioni esterne, candidati con una certa specializzazione economica, e sia stato invece escluso, per la medesima opzione, il signor Massangioli, con specializzazione in scienze amministrative e con frequenza di un corso di preparazione alla carriera diplomatica.
9.
Le considerazioni svolte mi inducono a ritenere che i ricorsi meritino di essere accolti: la procedura di concorso mi sembra viziata da gravi irregolarità, sotto ciascuno dei tre aspetti considerati (difetto di coordinamento del lavorò dei membri aggregati, difetto di collegialità, arbitrario riesame di alcuni fascicoli) e per di più la motivazione dei provvedimenti impugnati è a mio avviso insufficiente. Ciò posto, bisogna vedere se l'intero concorso debba essere annullato, o se l'annullamento possa limitarsi alle decisioni di esclusione prese nei confronti dei ricorrenti. Questa alternativa si prospettò già nel citato caso Costacurta, e la Corte osservò che, trattandosi di concorso bandito al fine di costituire una riserva per l'assunzione di amministratori, l'esclusione del ricorrente non aveva influito sull'ammissione alle prove delle persone che, secondo la commissione giudicatrice, possedevano i necessari requisiti. Di conseguenza, aggiunse la Corte: «I diritti del ricorrente si potranno considerare adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice riesaminerà l'attitudine dell'interessato ad essere inserito nell'elenco dei candidati e, in caso di giudizio positivo, lo ammetterà al concorso, senza con ciò rimettere in causa la selezione effettuata in precedenza» (noto fra parentesi che anche nel caso Costacurta le prove di concorso si erano già svolte da tempo: il ragionamento della Corte comportava dunque la necessità di una nuova sessione ad hoc). La decisione adottata nel caso Costacurta fu dunque di annullare soltanto la decisione con cui il ricorrente non era stato ammesso alle prove. Io credo che tale indirizzo possa essere seguito nel caso di specie, in cui il concorso controverso ha nuovamente la natura di concorso mirante a costituire una riserva di amministratori.
10.
Concludo proponendo alla Corte che, in accoglimento dei ricorsi introdotti dai signori Salerno, Authié e Massangioli, siano annullate le decisioni di non ammissione al concorso COM/A/154 per quanto li concerne, e la Commissione sia condannata alle spese del giudizio.
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