CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 15 GIUGNO 1978
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Nella presente causa si discute se sia applicabile, ai fini della determinazione degli importi compensativi monetari nel commercio intracomunitario, un criterio forfettario stabilito dal Consiglio per calcolare l'ammontare del prelievo sui prodotti agricoli provenienti da Paesi terzi. È lecito o no alle autorità doganali nazionali applicare tale criterio per analogia, sebbene possano risultarne imponi maggiori di quelli necessari per compensare l'incidenza delle fluttuazioni monetarie sui prezzi dei prodotti di base, i quali entrano effettivamente nella composizione della merce?
I fatti da cui la questione è sorta sono assai semplici. Tra il gennaio e il marzo del 1975, l'impresa tedesca Milchfutter importava nella Repubblica federale di Germania dai Paesi Bassi alcune partite di mangimi per vitelli, consistenti in preparazioni foraggere sostitutive del latte. Allo sdoganamento in Germania, l'impresa dichiarava che tali mangimi rientravano nella voce doganale 23.07.B.I.a) della Tariffa doganale comune, e più esattamente nel n. 3 di tale voce (merci con tenore di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 % del peso). Questa era stata, in effetti, la classificazione fatta dalle autorità doganali dei Paesi Bassi, ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari all'esportazione. Le autorità doganali germaniche ritenevano peraltro applicabile l'articolo 11 del regolamento 823/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, che fissa i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei suoi derivati lattiero-caseari. Secondo questo articolo, «il tenore in prodotti lattiero-caseari dei prodotti appartenenti alla sottovoce ex 23.07.B viene determinato applicando il coefficiente 2 al tenore in lattosio, per 100 chilogrammi del prodotto in causa». Dato che i foraggi in questione risultavano possedere, alla stregua del criterio ora indicato, un tenore in prodotti lattiero-caseari superiore al 75 %, l'autorità germanica competente li classificava sotto la voce 23.07.B.I.a) 4 (invece di a) 3) della Tariffa doganale comune, ed esigeva di conseguenza importi compensativi monetari sensibilmente più elevati (169,90 DM anziché 127,40 DM e, dal 3 marzo 1975, 149,40 DM anziché 112,10 DM la tonnellata).
Dopo aver vanamente esperito opposizione contro il provvedimento dell'Ufficio doganale, l'impresa proponeva una domanda giudiziale davanti al Finanzgericht di Münster. E questo, con ordinanza del 29 settembre 1977, ha sospeso il procedimento, sottoponendo alla nostra Corte, a titolo pregiudiziale, le seguenti domande:
«1.
Se l'ammontare degli importi compensativi monetari da riscuotere su preparazioni foraggere (voce 23.07.B.I.a) 3 oppure voce 23.07.B.I.a) 4 della TDC) importate nella Repubblica federale di Germania dai Paesi Bassi nel periodo gennaio-marzo 1975, andasse determinato in funzione del “tenore in prodotti lattiero-caseari” risultante dall'applicazione dell'articolo 11, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 823 (GU L 151, p. 3), e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) della Commissione 9 agosto 1968, n. 1216 (GU L 198, p. 13).
2.
In caso di soluzione negativa della questione sub 1): Se si debba tener conto del tenore “effettivo” in prodotti lattiero-caseari.
3.
In caso di soluzione affermativa della questione sub 2): Se il diritto comunitario stabilisca il metodo da usare per l'accertamento del tenore effettivo in prodotti lattiero-caseari.
4.
Se, nell'ambito del sistema degli importi compensativi monetari, la classificazione tariffaria operata dallo Stato membro esportatore sia vincolante per lo Stato membro importatore.»
2.
Per determinare il livello sia dei prelievi, sia degli importi compensativi monetari relativi ai singoli prodotti, la Commissione non ha elaborato un'apposita nomenclatura, ma si è fondata sulla classificazione delle merci risultante dalla Tariffa doganale comune.
Non vi è dubbio, come si è visto, che la merce di cui trattasi sta nell'ambito della voce tariffaria 23.07.B.I.a), concernente le preparazioni destinate all'alimentazione degli animali diverse dai prodotti «solubili» di pesci, e aventi un tenore di amido inferiore al 10 %. Il punto controverso è se il prodotto debba essere ascritto alla sottovoce 3, che include i foraggi aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %, oppure alla sottovoce 4, comprendente i foraggi nella cui composizione i prodotti lattiero-caseari entrino per almeno il 75 % del peso.
Il proposito di agevolare le operazioni di classificazione, ai fini del calcolo del prelievo, ha indotto il Consiglio a discostarsi dal criterio, generalmente accolto in materia doganale, dell'effettiva composizione della merce, per dare la preferenza al menzionato criterio forfettario (citato articolo 11 del regolamento 823/68).
Se si considera che la componente lattiero-casearia più frequente negli alimenti composti è il latte scremato in polvere, e si tiene conto che questo prodotto presenta un tenore medio di lattosio del 50 %, è facile constatare che l'applicazione del coefficiente 2 alla percentuale di lattosio riscontrata in un foraggio, la cui componente lattiero-casearia sia il latte scremato in polvere, conduce ad un risultato molto prossimo al livello effettivo di tale componente.
Ma anche la Commissione riconosce che lo stesso metodo dà risultati imprecisi, quando siano stati impiegati componenti lattiero-caseari il cui tenore in lattosio si discosti da quello del latte scremato in polvere. Ciò avviene in particolare per i foraggi nella cui composizione rientri siero di latte in polvere, che contiene una percentuale di lattosio molto più alta del latte in polvere; in tal caso il metodo forfettario porterà a calcolare un livello di componenti lattiero-casearie superiore a quello effettivo.
Si noti, tuttavia, che tale imprecisione non è fonte di inconvenienti nel funzionamento di un regime avente carattere indubbiamente protezionistico quale è quello del prelievo. Significativo, a tal proposito, è questo brano del 6o considerando del citato regolamento del Consiglio 823/68: «conviene fissare … il tenore più piccolo possibile in amido e il tenore più grande possibile in prodotti lattiero-caseari; infatti i componenti lattiero-caseari hanno un'influenza sensibilmente maggiore sulla costituzione del prezzo di costo di quanto non lo abbiano i componenti cerealicoli».
In definitiva, finché si resta nel quadro del sistema dei prelievi, la scelta di un criterio forfettario basato sul tenore in lattosio di un prodotto come il latte in polvere — che fra i prodotti lattieri impiegati nella composizione dei foraggi non presenta un tenore in lattosio fra i più elevati — garantisce una miglior tutela del principio della preferenza comunitaria, e contribuisce quindi alla piena realizzazione di una delle finalità essenziali di quel sistema.
3.
Nessun testo comunitario prevede che, in materia di importi compensativi monetari inerenti al commercio intracomunitario, debba applicarsi la disposizione del menzionato articolo 11 relativa al criterio forfettario di calcolo dell'ammontare dei prelievi. L'amministrazione doganale germanica e il giudice richiedente ritengono però che vi siano buone ragioni per escludere l'ammissibilità, nell'ambito del regime degli importi compensativi monetari, di criteri diversi da quelli adottati ai fini del prelievo.
Mi sembra il caso di verificare anzitutto se si possa trarre qualche indicazione dalla normativa comunitaria vigente.
Il regolamento 1380/75 della Commissione del 29 maggio 1975, che definisce le modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari, distingue fra l'applicazione di tali importi negli scambi con i Paesi terzi (titolo II) e la loro applicazione negli scambi intracomunitari (titolo III). Mentre, trattandosi di scambi con i Paesi terzi, l'articolo 6 dichiara applicabili agli importi compensativi «le disposizioni in materia di concessione di restituzioni all'esportazione, di riscossione di dazi doganali o di prelievi all'importazione», nessuna disposizione del genere si ritrova negli articoli 7 e seguenti, relativi all'applicazione degli importi compensativi monetari negli scambi intracomunitari.
Supponiamo che la norma del citato articolo 6 sia interpretata (come la sua ampia formulazione può consentire) nel senso di un rinvio a tutte le disposizioni circa la riscossione del prelievo, incluse quelle che definiscono i criteri di classificazione delle merci in funzione del calcolo del prelievo stesso. L'assenza di un rinvio dello stesso genere, là dove è regolata la materia degli importi compensativi nel commercio interno della Comunità, dovrebbe allora indurre a ritenere che il criterio forfettario non sia applicabile in tale materia.
L'autorità doganale germanica ha invece sostenuto, davanti alla giurisdizione richiedente, che adottare, ai fini degli importi compensativi monetari negli scambi intracomunitari, un criterio di classificazione doganale diverso da quello stabilito per i prelievi dal citato articolo 11 porterebbe a classificare merci della stessa natura sotto voci tariffarie diverse a seconda della loro provenienza, esterna o interna alla Comunità. A suo avviso, tale conseguenza sarebbe contraria al principio generale, per il quale la classificazione tariffaria di una merce va fatta indipendentemente dalla sua provenienza.
In verità, pur se si accoglie la riferita interpretazione «larga» dell'articolo 6 del regolamento 1380/75, l'argomento dell'amministrazione doganale tedesca non sembra comunque pertinente nel contesto della presente causa. Il principio generale invocato da quell'amministrazione vale quando si tratta d'interpretare la Tariffa doganale comune ai fini dell'applicazione dei dazi doganali alle merci importate nella Comunità. A questo riguardo, sarebbe certo inammissibile adottare criteri diversi per la classificazione tariffaria di merci identiche. Ma, nel nostro caso, l'eventualità di una classificazione differenziata riguarderebbe l'applicazione di un regime d'intervento nettamente distinto sia dai dazi doganali sia dal prelievo. La diversità di criteri di calcolo nell'ambito di tale regime non può dar luogo a nessun trattamento discriminatorio delle merci sul piano doganale.
Ciò premesso, vale la pena di rammentare che l'interpretazione «larga» del citato articolo 6 è tutt'altro che pacifica. Secondo l'agente della Commissione, quella disposizione si riferirebbe alle procedure in base a cui le autorità doganali nazionali adempiono alle loro funzioni, piuttosto che alle regole relative al calcolo degli importi da percepire.
4.
La giurisdizione richiedente, condividendo l'idea che prelievi e importi compensativi monetari debbano essere assoggettati a un regime uniforme, ha espresso il timore che l'applicazione di criteri di classificazione diversi possa mettere in pericolo l'armonico funzionamento dei meccanismi d'intervento comunitari in agricoltura.
È vero che la compensazione monetaria persegue scopi in parte simili a quelli del prelievo: serve infatti anch'essa a garantire le normali correnti commerciali e la stabilità dei prezzi. Vi sono però, fra il prelievo e il regime degli importi compensativi monetari, delle differenze fondamentali. In primo luogo, il regime del prelievo è caratterizzato, come si è detto, da una finalità protettiva della produzione e del commercio comunitari rispetto alla concorrenza dei prodotti dei Paesi terzi. Tale elemento è estraneo al regime degli importi compensativi monetari. In secondo luogo, mentre il sistema del prelievo adempie in via permanente ad una normale funzione regolatrice e protettiva del mercato comune agricolo, il meccanismo degli importi compensativi monetari costituisce un regime eccezionale e transitorio volto ad evitare, in deroga alle regole del mercato comune, i più gravi sconvolgimenti che le fluttuazioni monetarie potrebbero provocare nell'andamento degli scambi e nel funzionamento del regime comunitario d'intervento. Per questo carattere eccezionale, l'applicazione di tale regime va mantenuta entro rigorosi limiti, come risulta dalla vostra costante giurisprudenza, che ho avuto recentemente occasione di richiamare nelle conclusioni nella causa 131/77, Milac. Non solo dunque c'è da dire che il meccanismo degli importi compensativi monetari adempie a funzioni nettamente distinte da quelle del prelievo, ma si deve altresì notare che l'adozione di criteri di calcolo stabiliti per i prelievi in una prospettiva protezionistica mal si armonizzerebbe con l'orientamento restrittivo al quale l'interprete deve attenersi, di fronte al fenomeno degli importi compensativi monetari:
La Corte ha già avuto modo di rilevare che, per la classificazione delle merci ai fini del prelievo, le norme d'attuazione della TDC hanno valore puramente indicativo, mentre ai fini della riscossione dei dazi doganali il loro valore deve considerarsi tassativo (v. sentenza del 26 aprile 1972 nella causa 92/71, Interfood, Racc. 1972, p. 232). A più forte ragione si deve ammettere che i criteri stabiliti per l'applicazione del prelievo non possono aver valore vincolante in un ambito assai diverso e riguardante soprattutto gli scambi interni alla Comunità, qual è quello degli importi compensativi monetari.
La Commissione si è espressa a favore di un'estensione facoltativa dei criteri in esame. Essa infatti si è limitata ad affermare, a conclusione delle osservazioni presentate in questo procedimento, che nel 1975 il diritto comunitario «non faceva ostacolo» all'applicazione da parte delle dogane tedesche del metodo di calcolo forfettario nel settore degli importi compensativi monetari. Essa ha invocato soprattutto delle ragioni pratiche, consistenti nei vantaggi connessi all'adozione di criteri di classificazione uniformi ai fini della percezione sia del prelievo, sia degli importi compensativi monetari da parte delle autorità doganali nazionali. In particolare, la Commissione si è detta convinta che l'adozione del criterio forfettario basato su un elemento obiettivo di facile accertamento, quale è il tenore in lattosio, contribuirebbe a facilitare lo svolgimento dei compiti spettanti a quelle autorità, garantendo la certezza del diritto e l'uniformità di trattamento degli amministrati.
Va notato, tuttavia, quanto, è stato affermato nel corso del presente procedimento dall'impresa Milchfutter: che le autorità doganali olandesi si basano, per il calcolo degli importi compensativi che esse concedono all'esportazione, sulla composizione effettiva del prodotto. La Commissione non ha smentito tale affermazione, nè ha dichiarato di ritenere inammissibile tale metodo di calcolo. A me pare che, in tal modo, la Commissione abbia assunto una posizione non del tutto coerente con le sue premesse. Il soddisfacimento di esigenze generali quali la certezza del diritto e l'uniformità di trattamento degli amministrati, in relazione all'applicazione di un regime comunitario d'intervento, dovrebbe infatti essere assicurato su tutto il mercato comune e non nell'ambito di uno Stato membro singolarmente considerato. È chiaro che quelle esigenze generali vengono trascurate se si ammette che nell'applicazione di uno stesso regime le autorità di ciascuno Stato possono scegliere fra criteri distinti, atti a condurre a classificazioni diverse di una stessa merce ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari (come è accaduto, nel caso di specie, all'esportazione dai Paesi Bassi, da una parte, e all'importazione in Germania, dall'altra).
5.
Occorre perciò che sia adottato un unico criterio di classificazione nell'ambito del regime degli importi compensativi. Ma quale?
La prima ipotesi da prendere in esame è quella di un'applicazione analogica del citato articolo 11 del regolamento 823/68 alla materia degli importi compensativi. Tuttavia, la netta differenza sopra rilevata fra il regime del prelievo e quello degli importi compensativi monetari mi fa ritenere che manchino le condizioni di somiglianza fra i due casi, che giustificherebbero il ricorso all'analogia. Aggiungo che l'applicazione del criterio forfettario ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari, conducendo talora a classificare delle merci in un modo diverso da quanto richiederebbe la loro composizione effettiva, e ad aggravare così l'onere dell'importo compensativo, può risolversi in una penalizzazione dei produttori degli altri Stati membri rispetto ai produttori del paese d'importazione, suscettibile di falsare le condizioni della concorrenza in questo Stato più di quanto non sia consentito per il conseguimento delle finalità del regime degli importi compensativi.
Si è visto precedentemente che la maggiore incidenza che comporta l'applicazione di un metodo fittizio rispetto all'incidenza che risulterebbe dalia considerazione del tenore effettivo di prodotti lattiero-caseari delle merci in causa è tutt'altro che trascurabile. L'applicazione pura e semplice del criterio di calcolo forfettario in questo settore rischierebbe quindi di porsi in contrasto con il regime di compensazione monetaria i cui interventi, conformemente all'ultimo considerando del regolamento 974/71 del Consiglio, «devono essere limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono previste misure d'intervento». Il contrasto vi sarebbe nella misura in cui l'applicazione per analogia, in tale settore, del metodo di calcolo forfettario abbia per effetto di gravare una merce proveniente da uno Stato membro più di quanto sarebbe necessario per compensare l'incidenza negativa delle misure monetarie, nel senso consentito dal suddetto regolamento 974/71.
Le obbiezioni contro un criterio di valutazione forfettario, e perciò approssimativo, potrebbero cadere qualora, per la natura particolare del prodotto in questione o per altre rilevanti circostanze di fatto, il legislatore comunitario ritenesse esplicitamente indispensabile ricorrere a tale criterio al fine di garantire l'efficacia pratica della disciplina comunitaria. Solo a queste condizioni la Corte ha ritenuto ammissibile un criterio forfettario stabilito dal Consiglio per la determinazione delle restituzioni all'esportazione nei Paesi terzi di foraggi a base di cereali (sentenza dell'11 ottobre 1977 nella causa 125/76, Cremer, Racc. 1977, p. 1593). Nel nostro caso, invece, il legislatore comunitario non ha disposto l'impiego del criterio forfettario nella materia che qui ci interessa, e la stessa Commissione, pur ritenendo «ammissibile nel 1975» l'uso di tale criterio, ha dovuto poi disporre, come vedremo fra poco, affinché nella classificazione della merce di cui trattasi, ai fini della compensazione monetaria, le autorità nazionali comincino con il prendere in esame la composizione effettiva della merce stessa. Noto fra parentesi che sta in ciò, probabilmente, la spiegazione della scarsa coerenza sopra rilevata nella posizione assunta dalla Commissione in questo procedimento.
6.
Non vi è dubbio che l'esigenza restrittiva espressa nel citato ultimo considerando del regolamento 974/71 può essere adeguatamente soddisfatta solo commisurando l'importo compensativo alla reale composizione della merce. Tuttavia, non sarebbe giusto trascurare le difficoltà di ordine pratico, segnalate dalla Commissione, che possono ostacolare la verifica di quella composizione, e quindi la determinazione della proporzione effettiva delle componenti lattiero-casearie nella merce da classificare. Ciò posto, conviene vedere se la pratica della Commissione non fornisca qualche indicazione utile per risolvere il problema in maniera non solo corretta sul piano dei principi, ma anche rispondente a considerazioni di ordine pratico.
È il caso di rammentare anzitutto che, con la sentenza del 3 maggio 1978 nella causa 131/77, Milac, la Corte ha dichiarato invalido il regolamento 539/75 della Commissione del 28 febbraio 1975, nella misura in cui esso stabiliva importi compensativi monetari applicabili agli scambi del siero di latte in polvere, poiché il siero di latte non rientra fra i prodotti ai quali l'applicazione di importi compensativi monetari è consentita dal regolamento del Consiglio 974/71. Ciò significa che, quantomeno relativamente ai rapporti ancora pendenti, le autorità comunitarie e nazionali dovranno prescindere dal siero di latte nel calcolo degli importi compensativi. Noi sappiamo che il siero di latte in polvere è spesso impiegato nella composizione dei foraggi; e pare che tale sia il caso anche delle merci, la cui classificazione è controversa nella specie.
È chiaro che l'applicazione pura e semplice del criterio forfettario sopra indicato, basato sul contenuto in lattosio del prodotto, senza possibilità per l'impresa di fornire prova contraria, non terrebbe conto della segnalata necessità di prescindere dal siero di latte nel calcolo degli importi compensativi. Ora, è molto significativo che la stessa Commissione, dopo avere rinunciato (con il regolamento 1824/77) all'applicazione di importi compensativi monetari sul siero di latte in polvere, ha modificato di conseguenza le norme d'applicazione degli importi compensativi monetari, mediante regolamento 3005/77 del 22 dicembre 1977. Per quanto riguarda in particolare la voce tariffaria 23.07.B, tale regolamento prevede che, in sede di espletamento delle formalità doganali, l'interessato debba precisare il tenore effettivo in peso dei diversi componenti lattieri specificamente indicati. Nella memoria presentata nel presente procedimento, la Commissione ha rilevato che le autorità doganali potranno verificare la fondatezza di tali indicazioni, anche con l'ausilio dei documenti di fabbricazione rilasciati dal produttore. Soltanto se non riuscisse a chiarire i suoi eventuali dubbi, l'autorità doganale nazionale potrebbe ricorrere al criterio di calcolo forfettario basato sul tenore in lattosio della merce. Ciò mostra che la stessa Commissione ritiene oggi praticabile e preferibile, in via principale, un metodo di classificazione basato sulla composizione effettiva della merce.
Risulta peraltro dalla citata sentenza Milac che la situazione alla quale la Commissione ha inteso far fronte con l'adozione del regolamento 3005/77 sussisteva fin dal 1975. Perciò, a mio avviso, gli stessi criteri debbono essere applicati anche alle operazioni come quella che entra in rilievo nel caso di specie (quantomeno nella misura in cui si tratti di rapporti non ancora conclusi).
L'intento di evitare pericoli di frode, pur senza appesantire eccessivamente il compito delle autorità di frontiera in materia d'importi compensativi monetari, potrebbe eventualmente giustificare, nei casi in cui non ci fossero adeguati mezzi di accertamento e sussistessero dubbi circa la reale composizione della merce, il ricorso a un metodo forfettario di calcolo basato su un elemento obbiettivo che possa considerarsi mediamente rappresentativo. In quest'ordine di idee diventerebbe ammissibile, ma a titolo sussidiario, il ricorso al criterio forfettario basato sul tenore in lattosio dei foraggi, definito in funzione del prodotto che viene più largamente impiegato nella composizione delle merci di cui trattasi, e cioè del latte scremato in polvere.
7.
Le considerazioni svolte fin qui valgono a rispondere alle prime tre domande pregiudiziali.
Con la quarta domanda ci viene chiesto se, in materia d'importi compensativi monetari, la classificazione tariffaria operata dallo Stato membro esportatore sia vincolante per lo Stato membro importatore.
Questo problema ha una portata più vasta degli altri, giacché riguarda un aspetto importante del funzionamento del regime degli importi compensativi, considerato nel suo complesso.
La Commissione ha affermato che da molto tempo sta cercando di far accettare agli Stati membri il principio della obbligatorietà della prima classificazione tariffaria, ma che non c'è finora riuscita. Essa ritiene che, finché non sia stata adottata una disciplina specifica al riguardo, ciascuno Stato conserverà il potere di decidere autonomamente in merito alla classificazione tariffaria dei prodotti, sia all'importazione che all'esportazione.
Un sistema del genere è manifestamente idoneo a provocare storture, delle quali forniscono un'illustrazione le divergenti classificazioni della stessa merce che abbiamo visto essere state operate nella specie dalle autorità dello Stato d'esportazione e dello Stato d'importazione. Risulta infatti — come ho sopra rilevato — che l'importo compensativo versato dai Paesi Bassi all'esportazione si situerà a un livello inferiore all'importo compensativo percepito all'importazione dalle autorità germaniche.
L'impiego di criteri di base comunitari per la classificazione della merce potrà diminuire in pratica il verificarsi di tali storture. È inoltre il caso di ricordare che, mediante il regolamento 1556/77 dell'11 luglio 1977 (GU L 173/10) — che ha modificato il citato regolamento 1380/75 — la Commissione, oltre ad aver fatto obbligo alle imprese di fornire nella dichiarazione doganale tutte le indicazioni sulla composizione della merce che servono al calcolo degli importi compensativi monetari, ha anche previsto la cooperazione fra le autorità dello Stato membro esportatore e quelle dello Stato membro importatore, al fine di garantire l'applicazione uniforme del regime stesso e di evitare irregolarità. È evidente che, in merito alla composizione dei prodotti, i controlli che possono essere effettuati nel paese di produzione promettono di essere più precisi ed efficaci, oltre che più agevoli, di quelli che si potranno normalmente compiere al momento dello sdoganamento della merce nel paese destinatario.
Dal canto suo, l'impresa Milchfutter ha invocato il principio sancito da questa Corte nella sentenza del 15 dicembre 1976 nella causa 35/76 (Simmenthal, Racc. 1976, p. 1872). Tale sentenza ha affermato che, in materia di controlli sanitari sulle carni, il sistema di controlli uniformi istituito dalle direttive comunitarie, fondato sull'equivalenza delle garanzie imposte in materia in tutti gli Stati membri, mira a spostare il controllo verso lo Stato speditore e rende pertanto superflui, e per ciò stesso non più giustificati ai sensi dell'articolo 36 del Trattato CEE, i controlli sanitari di carattere sistematico eseguiti al confine dalle autorità dello Stato destinatario. Secondo l'impresa Milchfutter questo principio, definito in relazione all'applicazione di regimi nazionali armonizzati, dovrebbe valere a più forte ragione nell'ambito del sistema di compensazione monetaria, trattandosi di un regime comunitario uniforme, per di più finanziato dalla stessa Comunità. A complemento di questa opinione, si aggiunge che l'autorità doganale del paese importatore, la quale non fosse d'accordo con la classificazione tariffaria effettuata dal paese esportatore, avrebbe pur sempre la possibilità di rivolgersi alla Commissione per ottenere, nell'ambito del competente comitato di gestione, una presa di posizione volta ad assicurare una classificazione uniforme del prodotto su cui vertesse la divergenza.
Bisogna dire, però, che non vi è piena coincidenza fra il precedente giurisprudenziale invocato dall'impresa ed il presente caso. Lo svolgimento da parte delle autorità doganali della loro normale funzione di classificazione tariffaria delle merci non può infatti essere messo sullo stesso piano di interventi restrittivi delle importazioni, giustificabili solo sulla base dell'articolo 36 del Trattato.
A mio avviso, la libertà di ciascuno Stato membro di procedere, mediante i propri organi doganali, alla classificazione delle merci importate o esportate — quale che sia l'obbiettivo di tale classificazione — non può, allo stato attuale del diritto comunitario, essere negata.
Tuttavia neanche si può negare che lo svolgimento dell'attività propria di ciascuna autorità doganale può costituire un intralcio agli scambi fra gli Stati membri quando, come accade nella specie, esso osti al corretto funzionamento di meccanismi comunitari d'intervento e possa tradursi in un aggravio indebito per l'esportatore o per l'importatore.
Tenuto conto dell'interesse a evitare tali inconvenienti, mi pare dunque che sia ragionevole accogliere anche in questa materia un criterio di esclusione di controlli nazionali sistematici, simile a quello che avete ritenuto applicabile in materia di controlli sanitari.
In sostanza, le autorità doganali dello Stato importatore dovrebbero normalmente accettare, senza bisogno di controllo, la classificazione operata dallo Stato di esportazione; ma ciò non pregiudicherebbe il loro potere di effettuare un nuovo controllo della merce, ed eventualmente una classificazione autonoma. Tale potere dovrebbe — per le chiarite esigenze di collaborazione comunitaria e in attesa di una normativa che escluda ogni doppio controllo — esercitarsi limitatamente ai casi nei quali attendibili indizi facciano dubitare che la decisione delle autorità doganali dello Stato di provenienza sia corretta. In casi del genere, una classificazione diversa da quella di tale Stato sarebbe ammissibile soltanto se fosse provata la erroneità della classificazione precedente, alla luce dei criteri uniformi che ho innanzi cercato di esporre.
8.
Concludo quindi proponendo alla Corte di rispondere ai quesiti proposti dal Finanzgericht di Münster, con ordinanza del 29 settembre 1977, dichiarando che:
a)
l'ammontare degli importi compensativi monetari relativi alle preparazioni foraggere di cui ai numeri 3 e 4 della voce 23.07.B.I.a) nel commercio fra gli Stati membri, anche in riferimento ad operazioni compiute nel 1975, va determinato in funzione del tenore effettivo in componenti lattiero-caseari;
b)
il ricorso al criterio forfettario di calcolo, stabilito dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento 823/68 del Consiglio del 28 giugno 1968, concernente l'applicazione del prelievo alle importazioni da Paesi terzi, è, ammissibile in materia di importi compensativi monetari solo qualora non esista nessuna possibilità, in caso di contestazione, di appurare la composizione effettiva della merce;
c)
la classificazione effettuata dallo Stato di provenienza per l'applicazione del regime degli importi compensativi monetari non vincola in linea di principio lo Stato di importazione; tuttavia le esigenze del corretto funzionamento del regime degli importi compensativi debbono indurre lo Stato importatore ad astenersi da controlli sistematici della merce, e comunque a non effettuare una classificazione della merce diversa da quella dello Stato di provenienza, se non quando sia obbiettivamente dimostrata l'erroneità della prima classificazione.
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